Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 198/2012 – Costi della politica e autonomia statutaria delle Regioni ordinarie

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    La Corte dichiara incostituzionale l’art. 14, comma 2, del d.l. n. 138/2011, che condizionava l’applicazione della legge delega sul federalismo fiscale alle Regioni a statuto speciale al loro adeguamento ai parametri sui costi della politica fissati per le Regioni ordinarie. La disposizione violava le garanzie statutarie costituzionalmente tutelate delle autonomie speciali.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 138 del 2011 imponeva a tutte le Regioni — comprese quelle a statuto speciale — di ridurre il numero di consiglieri e assessori e i relativi trattamenti economici (art. 14, comma 1). Il comma 2 aggiungeva che l’adeguamento a tali parametri da parte delle Regioni speciali e Province autonome costituiva condizione per l’applicazione nei loro confronti dell’art. 27 della legge n. 42/2009 (legge delega sul federalismo fiscale), cioè del meccanismo di coordinamento finanziario con lo Stato. Più Regioni ordinarie e speciali hanno impugnato la norma davanti alla Corte costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno impugnato l’art. 14, comma 2, del d.l. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, in riferimento agli artt. 116, 117, 119, 121, 122 e 123 della Costituzione e ai rispettivi statuti speciali. La norma, a loro avviso, subordinava l’applicazione di benefici finanziari a condizioni unilateralmente stabilite dallo Stato, erodendo le prerogative costituzionalmente garantite.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, del d.l. n. 138/2011. La norma è illegittima perché condiziona l’applicazione dell’art. 27 della legge n. 42/2009 — dedicato al coordinamento finanziario con le autonomie speciali — a un adeguamento ai parametri per le Regioni ordinarie, senza rispettare le procedure di concertazione previste dagli statuti speciali e le garanzie costituzionali che presidiano l’autonomia di tali enti. Le questioni relative al comma 1 sono in parte dichiarate inammissibili.

    Il principio

    Lo Stato non può condizionare l’applicazione della legislazione finanziaria alle Regioni a statuto speciale al loro adeguamento a parametri stabiliti unilateralmente per le Regioni ordinarie, senza rispettare le procedure di modifica degli statuti e il principio di leale collaborazione.

    Domande e risposte

    Perché le Regioni speciali hanno un trattamento diverso da quelle ordinarie?

    Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome godono di garanzie costituzionali più forti, incorporate in leggi costituzionali (gli statuti speciali). Lo Stato può modificare il loro assetto finanziario solo attraverso norme di attuazione degli statuti o con il consenso degli enti interessati.

    Cosa succede al comma 1 dell’art. 14 nei confronti delle Regioni speciali?

    La Corte non lo dichiara incostituzionale per le Regioni ordinarie; per le Regioni speciali le questioni sul comma 1 sono dichiarate inammissibili, in parte per ragioni procedurali legate alle singole impugnazioni.

    Qual è l’effetto pratico della sentenza?

    Il collegamento tra l’adeguamento ai parametri di contenimento dei costi della politica e l’applicazione del federalismo fiscale alle autonomie speciali viene eliminato: le trattative sul coordinamento finanziario devono seguire i percorsi statutari di concertazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 122/2012 – Estinzione del processo: nullità contratti pubblici in Calabria senza clausola anti-’ndrangheta

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’estinzione del processo relativo alla legge della Regione Calabria n. 3/2011, che prevedeva la nullità dei contratti pubblici stipulati senza clausola anti-’ndrangheta, a seguito della rinuncia al ricorso da parte del Governo dopo l’abrogazione della norma da parte della stessa Regione Calabria con legge n. 22/2011.

    Di cosa si tratta

    La Regione Calabria aveva approvato una legge (n. 3/2011) che introduceva, tra l’altro, l’obbligo di inserire nei contratti pubblici calabresi una clausola anti-’ndrangheta, a pena di nullità del contratto stesso. Il Governo aveva impugnato questa disposizione ritenendo che la materia dell’ordinamento civile — e quindi la disciplina della nullità contrattuale — fosse di esclusiva competenza statale ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. l), Cost. Successivamente, però, la Regione Calabria aveva abrogato la norma con la legge n. 22/2011, e il Governo aveva quindi rinunciato al ricorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 2, comma 2, della legge della Regione Calabria 11 febbraio 2011, n. 3, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile), nella parte in cui prevedeva la nullità dei contratti pubblici stipulati senza la clausola anti-’ndrangheta.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’estinzione del processo per rinuncia al ricorso da parte del Governo, a seguito dell’abrogazione della norma impugnata da parte della Regione Calabria con la legge regionale 21 luglio 2011, n. 22. In presenza di rinuncia accettata (o non contestata), il processo si estingue senza pronuncia nel merito.

    Il principio

    Il processo costituzionale in via principale si estingue quando il ricorrente rinuncia al ricorso e la controparte accetta (o non si oppone). L’abrogazione della norma impugnata da parte dello stesso legislatore regionale può determinare la cessazione della materia del contendere o, come in questo caso, indurre il Governo a rinunciare al ricorso, con conseguente estinzione del processo.

    Domande e risposte

    Cosa succede al ricorso governativo se la Regione abroga la norma impugnata?

    Il Governo valuta se persistere nel ricorso (per ottenere una pronuncia che impedisca alla Regione di reintrodurre la norma) o rinunciarvi (se ritiene sufficiente l’abrogazione). Nel secondo caso, come è accaduto qui, il processo si estingue per rinuncia, senza alcuna pronuncia nel merito sulla costituzionalità della norma originaria.

    La Regione può introdurre clausole obbligatorie nei contratti pubblici regionali?

    In linea di principio, la materia dell’ordinamento civile — incluse le cause di nullità contrattuale — è di competenza esclusiva statale (art. 117, co. 2, lett. l, Cost.). Le Regioni possono disciplinare le procedure di affidamento degli appalti di loro competenza, ma non possono introdurre nuove cause di nullità contrattuale che modifichino il diritto civile. La questione non è stata però risolta nel merito dalla Corte.

    Una sentenza di estinzione del processo vale come precedente?

    No. La decisione di estinzione non contiene alcuna pronuncia sul merito della questione costituzionale: non afferma né nega la legittimità della norma originaria. Non costituisce quindi precedente giurisprudenziale sulla materia di diritto.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, incluse le cause di nullità contrattuale
  • Corte cost. n. 121/2012 – Obbligo di comunicazione regioni su sentenze Corte costituzionale e potere sostitutivo

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell’art. 20, commi 14-15, del d.l. n. 98/2011, che obbliga le Regioni a comunicare allo Stato le misure adottate per dare esecuzione alle sentenze della Corte costituzionale e prevede un potere sostitutivo statale in caso di inerzia. La normativa è espressione del coordinamento della finanza pubblica e rispetta le garanzie procedurali.

    Di cosa si tratta

    L’art. 20 del decreto-legge n. 98/2011 (manovra finanziaria 2011) aveva introdotto un obbligo informativo a carico delle Regioni: queste devono comunicare periodicamente allo Stato le misure adottate per conformarsi alle sentenze della Corte costituzionale che abbiano incidenza sulla finanza regionale. In caso di inerzia, era previsto un potere sostitutivo statale esercitabile ai sensi dell’art. 120, secondo comma, Cost. La Regione Toscana aveva impugnato queste disposizioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Toscana ha impugnato l’art. 20, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, 119 e 120, secondo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione, lamentando violazione dell’autonomia regionale e dei limiti del potere sostitutivo statale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata. L’obbligo di comunicazione è un principio di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.) che le Regioni devono rispettare. Il potere sostitutivo statale, attivabile in caso di inerzia regionale, è esercitato con i presupposti e le garanzie procedurali previste dall’art. 120 Cost. e dall’art. 8 della legge n. 131/2003.

    Il principio

    Lo Stato può imporre alle Regioni obblighi informativi sull’esecuzione delle sentenze della Corte costituzionale quando ciò sia funzionale al coordinamento della finanza pubblica. Il potere sostitutivo statale, per essere costituzionalmente legittimo, deve rispettare il principio di leale collaborazione e le garanzie procedurali previste dalla legge n. 131/2003 (audizione della Regione, termine per adempiere, nomina di un commissario).

    Domande e risposte

    Cosa succede se una Regione non dà esecuzione a una sentenza della Corte costituzionale che incide sulla sua finanza?

    Ai sensi dell’art. 20, co. 14-15, d.l. 98/2011, la Regione deve comunicare allo Stato le misure adottate. In caso di inerzia, lo Stato può esercitare il potere sostitutivo ex art. 120, co. 2, Cost., nominando un commissario che provvede in luogo della Regione, nel rispetto delle garanzie procedurali della legge n. 131/2003.

    Cosa è il potere sostitutivo statale?

    È il potere riconosciuto allo Stato dall’art. 120, secondo comma, Cost. di sostituirsi agli organi regionali o locali inadempienti per tutelare l’unità giuridica o economica della Repubblica, o nei casi di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica. Deve essere esercitato nel rispetto del principio di leale collaborazione e delle procedure fissate dalla legge n. 131/2003.

    L’obbligo di comunicare l’esecuzione di sentenze costituzionali viola l’autonomia regionale?

    No, secondo la Corte. Si tratta di un principio di coordinamento della finanza pubblica, materia di competenza concorrente Stato-Regioni: lo Stato può fissare principì fondamentali che obbligano le Regioni a fornire informazioni sulla propria situazione finanziaria, anche in relazione all’esecuzione di pronunce costituzionali.

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  • Corte cost. n. 120/2012 – Decurtazione emolumenti accessori dipendenti pubblici in malattia: non fondata

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell’art. 71 del d.l. n. 112/2008, che riduce i trattamenti economici accessori dei dipendenti pubblici nei primi dieci giorni di ogni periodo di malattia. La misura è ragionevole, proporzionata e non viola il diritto alla retribuzione adeguata né la tutela della salute.

    Di cosa si tratta

    L’art. 71 del decreto-legge n. 112/2008 (manovra estiva 2008) aveva introdotto una riduzione del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni nei primi dieci giorni di ogni episodio di malattia: in quel periodo il lavoratore non percepisce gli emolumenti accessori (indennità, premi, ecc.), ma solo lo stipendio tabellare di base. La misura era stata introdotta per contrastare l’assenteismo nel settore pubblico. Il Tribunale di Livorno aveva dubitato della sua costituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Livorno, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, in riferimento agli artt. 3, 32, 36 e 38 della Costituzione: la riduzione del trattamento economico durante la malattia potrebbe violare il diritto alla retribuzione sufficiente, la tutela della salute e la parità di trattamento rispetto ai lavoratori privati.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata sotto tutti i profili. Il trattamento economico fondamentale conservato durante la malattia garantisce la sufficienza della retribuzione. Il confronto con il settore privato non è pertinente, data la diversità strutturale dei due sistemi. La misura è proporzionata al legittimo obiettivo di riduzione dell’assenteismo nel pubblico impiego.

    Il principio

    Il legislatore può differenziare la disciplina del trattamento economico durante la malattia tra settore pubblico e privato, attesa la diversità strutturale dei due sistemi di impiego. La conservazione dello stipendio tabellare durante i primi dieci giorni di malattia soddisfa il requisito di adeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost. La finalità di contrasto all’assenteismo è legittima e la misura è non sproporzionata.

    Domande e risposte

    Cosa percepisce il dipendente pubblico nei primi dieci giorni di malattia?

    Solo la retribuzione tabellare di base (stipendio fondamentale), senza gli emolumenti accessori (indennità di amministrazione, premi di produttività, compensi per lavoro straordinario, ecc.). Dopo il decimo giorno la retribuzione accessoria viene nuovamente corrisposta.

    Perché il confronto con i lavoratori privati non è rilevante?

    Perché il rapporto di pubblico impiego e quello privato sono strutturalmente diversi: fonti normative, finalità, sistemi retributivi e previdenziali sono differenti. La Corte ritiene che le due categorie non siano comparabili ai fini dell’art. 3 Cost. in questo contesto.

    La riduzione durante la malattia viola il diritto alla salute (art. 32 Cost.)?

    No, secondo la Corte. La misura non scoraggia il lavoratore pubblico dal rimanere a casa in caso di malattia, perché lo stipendio fondamentale viene comunque mantenuto. Il rischio di un effetto «presenteismo» (lavorare ammalati per non perdere l’accessorio) non è tale da rendere incostituzionale la norma.

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  • Corte cost. n. 119/2012 – Indennità premio di servizio direttori generali USL: non fondata

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell’art. 3-bis, comma 11, del d.lgs. n. 502/1992, che disciplina la base di calcolo dell’indennità premio di fine servizio dei dipendenti pubblici nominati direttori generali di USL. La norma non introduce una disparità di trattamento irragionevole rispetto alla generalità dei dipendenti pubblici.

    Di cosa si tratta

    I dipendenti pubblici che vengono nominati direttori generali di un’Azienda sanitaria locale vengono collocati in aspettativa dal proprio ente di provenienza. Durante questo periodo, i contributi previdenziali vengono versati sull’effettiva retribuzione da direttore generale (più elevata). Il problema che ha originato la questione è se, al momento del pensionamento, l’indennità premio di fine servizio (equivalente al TFR per il comparto pubblico non statale) debba essere calcolata sulla retribuzione effettiva da direttore generale o sulla retribuzione «virtuale» che il dipendente avrebbe percepito se fosse rimasto nel suo ruolo originario.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Monza, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, commi 2 e 3, del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229; dell’art. 3-bis, comma 11, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; e dell’art. 2, comma 1, lett. t), della legge 30 novembre 1998, n. 419, in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Secondo il rimettente, la normativa avrebbe introdotto un trattamento ingiustificatamente privilegiato per i direttori generali di USL che si pensionano senza rientrare nella propria amministrazione di provenienza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato gli interventi di G.D.P. e della FIASO inammissibili (soggetti estranei al giudizio principale), e la questione di legittimità costituzionale non fondata. La normativa era già stata scrutinata con sentenza n. 351/2010 e non presenta profili di irragionevolezza: i contributi versati sulla retribuzione effettiva da direttore generale devono riflettersi nella base di calcolo del trattamento previdenziale.

    Il principio

    Non è irragionevole che l’indennità premio di fine servizio di un dipendente pubblico che ha svolto funzioni di direttore generale di USL venga calcolata sulla retribuzione effettivamente percepita (e contribuita) durante tale incarico, qualora il pensionamento avvenga durante o immediatamente dopo l’incarico senza rientro nell’amministrazione di provenienza. La situazione è strutturalmente diversa da quella del dipendente che rientra in ruolo prima del pensionamento.

    Domande e risposte

    Come viene calcolata l’indennità premio di fine servizio per i dipendenti pubblici degli enti locali?

    In base all’art. 4 della legge n. 152/1968, l’indennità è pari a un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi (all’80%), per ogni anno di iscrizione all’Istituto. La retribuzione contributiva comprende stipendio, aumenti periodici, tredicesima e indennità fisse continuative.

    Perché il calcolo è diverso per chi si pensiona durante l’incarico di direttore generale?

    Perché in questo caso gli ultimi dodici mesi di lavoro corrispondono all’incarico di direttore generale, con una retribuzione molto più alta di quella del ruolo originario. La Corte ha ritenuto che ciò non sia irragionevole: i contributi erano stati versati su quella retribuzione, ed è coerente che anche il trattamento di fine servizio la rifletta.

    Chi è ammesso a intervenire nel giudizio di legittimità costituzionale?

    Solo le parti del giudizio principale e i soggetti terzi portatori di un interesse qualificato direttamente inerente al rapporto sostanziale in causa. I soggetti estranei al giudizio principale — come le associazioni di categoria che non sono parte del procedimento — non sono ammessi a intervenire, come ribadito dalla costante giurisprudenza della Corte.

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  • Corte cost. n. 118/2012 – Conflitto di attribuzioni Sardegna-Stato sul patto di stabilità interno 2011

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzioni promosso dalla Regione autonoma Sardegna contro la nota del Ministero dell’economia del 7 giugno 2011, con cui lo Stato aveva invitato la Regione a rivedere la propria proposta di accordo sul patto di stabilità interno 2011. La nota non costituisce «imposizione» lesiva dell’autonomia, ma atto nell’ambito di un negoziato in corso.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni a statuto speciale — tra cui la Sardegna — devono concordare con il Ministero dell’economia i limiti di spesa nell’ambito del patto di stabilità interno, secondo il meccanismo dell’accordo previsto dall’art. 1, comma 132, della legge n. 220/2010. La Sardegna aveva proposto un aumento dei propri tetti di spesa per far fronte al maggior gettito derivante dalla riforma del proprio Statuto (legge n. 296/2006). La Ragioneria Generale dello Stato aveva risposto con una nota invitando la Regione a riformulare la propria proposta, ritenendo non vi fossero margini per l’aumento dei pagamenti in assenza di intervento legislativo compensativo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione autonoma Sardegna ha promosso conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato, lamentando che la nota della Ragioneria Generale dello Stato del 7 giugno 2011, n. 50971, violasse il principio di leale collaborazione (artt. 5, 117 e ss. Cost.) e l’autonomia finanziaria delle Regioni a statuto speciale (art. 119 Cost.; artt. 3, 7, 8, 54 dello Statuto speciale per la Sardegna).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato il conflitto inammissibile. La nota della Ragioneria Generale non costituisce un atto che pretende affermare una competenza statale in ambito riservato alla Regione: è parte di un normale negoziato sul patto di stabilità. Il mancato perfezionamento dell’accordo dopo il primo scambio di proposte è «del tutto compatibile con il criterio del previo confronto e della progressiva negoziazione». Lo Stato non ha ecceduto dai propri poteri di coordinamento della finanza pubblica.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzioni è ammissibile solo se lo Stato pretende di esercitare una competenza riservata alla Regione, non quando semplicemente esprime una posizione negoziale nell’ambito di una trattativa. Una nota ministeriale che invita la Regione a rivedere la propria proposta di accordo sul patto di stabilità non viola la leale collaborazione: è atto di negoziato, non di imposizione.

    Domande e risposte

    Cosa è il conflitto di attribuzioni tra Stato e Regione?

    È il rimedio costituzionale con cui una Regione (o lo Stato) si rivolge alla Corte costituzionale per contestare che l’altra parte abbia invaso le proprie competenze costituzionalmente garantite. Può essere promosso contro atti normativi ma anche contro atti amministrativi che ledano le attribuzioni altrui.

    In cosa consiste il patto di stabilità per le Regioni a statuto speciale?

    Le Regioni a statuto speciale (eccetto Trentino-Alto Adige e Province autonome) devono concordare con il MEF i propri obiettivi di spesa nel quadro del patto di stabilità interno. Il meccanismo dell’accordo, previsto dalla legge di stabilità, consente di rispettare sia il vincolo di bilancio pubblico sia l’autonomia finanziaria delle Regioni speciali.

    Perché la Sardegna chiedeva di aumentare i propri tetti di spesa?

    Perché la riforma del proprio Statuto (art. 1, co. 834, legge n. 296/2006) aveva aumentato le entrate della Regione. La Sardegna riteneva che l’aumento delle entrate dovesse essere accompagnato da un corrispondente aumento del plafond di spesa consentito dal patto di stabilità. Lo Stato aveva ritenuto necessario un intervento legislativo per tale adeguamento.

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  • Corte cost. n. 117/2012 – Competenza territoriale per equa riparazione irragionevole durata processo amministrativo

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell’art. 3, comma 1, della legge Pinto (l. n. 89/2001), nella parte in cui individua la Corte d’appello competente per le domande di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo secondo il criterio dell’art. 11 c.p.p. Il criterio è ragionevole e già chiarito dal diritto vivente.

    Di cosa si tratta

    Chi subisce un processo di durata irragionevole può chiedere un’equa riparazione ai sensi della legge Pinto (l. 89/2001). La domanda va presentata alla Corte d’appello competente. Per i processi civili, la competenza è quella del distretto in cui è situato il giudice che ha trattato la causa. Ma per i processi davanti ai giudici amministrativi e contabili — che non appartengono all’ordine giudiziario ordinario — l’art. 3, co. 1, l. 89/2001 fa rinvio al criterio dell’art. 11 c.p.p., che individua la competenza in base alla sede del distretto di Corte d’appello nel cui territorio ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Caltanissetta ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, 25, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui impone il criterio dell’art. 11 c.p.p. per determinare la competenza territoriale nei giudizi di equa riparazione relativi a processi amministrativi e contabili.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata. Il criterio dell’art. 11 c.p.p., applicato ai processi amministrativi e contabili, non è manifestamente irragionevole: garantisce uniformità nella determinazione della competenza e risponde a una ratio plausibile. Il diritto vivente (Cass. SS.UU. n. 6307/2010) ha già definito come applicare il criterio in questi casi.

    Il principio

    La scelta legislativa di ricorrere al criterio dell’art. 11 c.p.p. per individuare la Corte d’appello competente in materia di equa riparazione per i processi amministrativi e contabili non è arbitraria: risponde all’esigenza di creare un criterio uniforme applicabile ai giudici non appartenenti all’ordine giudiziario ordinario. Le perplessità applicative sono superate dall’interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione.

    Domande e risposte

    A quale Corte d’appello devo rivolgermi per chiedere l’equa riparazione per un processo amministrativo troppo lungo?

    Alla Corte d’appello del distretto in cui ha sede il TAR o il Consiglio di Stato che ha trattato il processo. Il criterio è quello dell’art. 11 c.p.p.: si guarda alla sede dell’ufficio giudiziario, non alla residenza del ricorrente. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito i criteri applicativi con la sentenza n. 6307/2010.

    Perché il criterio dell’art. 11 c.p.p. viene usato anche per i processi amministrativi?

    Perché i giudici amministrativi (TAR e Consiglio di Stato) non appartengono all’ordine giudiziario ordinario: non è possibile applicare loro i criteri ordinari di competenza per distretto. Il legislatore ha scelto il criterio dell’art. 11 c.p.p. (usato anche per i procedimenti a carico di magistrati) come regola di chiusura per tutti i giudici «speciali».

    La legge Pinto garantisce l’equa riparazione anche per i processi contabili davanti alla Corte dei conti?

    Sì. La legge n. 89/2001 si applica a tutti i giudizi rientranti nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU (compreso il diritto a un processo equo e in tempi ragionevoli), inclusi i processi contabili che hanno ad oggetto diritti civili o obbligazioni di natura civile.

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  • Corte cost. n. 116/2012 – Caccia nelle Marche: cumulo di forme e validità licenza parzialmente illegittimi

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    La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge della Regione Marche n. 15/2011 in materia di caccia: è incostituzionale la norma che consente agli ultra-sessantacinquenni il cumulo di forme di caccia incompatibili con la legge statale (art. 117, co. 2, lett. s, Cost.), nonché la parte sulla validità triennale dei piani di assestamento faunistico.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale marchigiana n. 15/2011 conteneva, tra l’altro, due disposizioni controverse: l’art. 22 consentiva ai cacciatori ultra-sessantacinquenni di cumulare forme di caccia (ad esempio caccia con appostamento fisso e altra forma) in deroga ai limiti statali; l’art. 26 prevedeva che i piani faunistici di assestamento avessero validità triennale. Il Governo aveva impugnato entrambe le norme per violazione della competenza statale in materia di tutela dell’ambiente e della fauna.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 22, comma 1, e 26, comma 1, della legge Regione Marche 18 luglio 2011, n. 15, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali».

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 22, comma 1, nella parte in cui consente il cumulo di forme di caccia per gli ultra-sessantacinquenni in violazione dell’art. 12, comma 5, della legge n. 157/1992 (standard minimo statale di tutela della fauna). Ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 26, comma 1, nella parte sulla validità triennale dei piani (non fondata invece la censura sulla competenza del Consiglio regionale).

    Il principio

    In materia di caccia, le Regioni possono legiferare ma solo per innalzare i livelli di tutela della fauna stabiliti dalla legge statale: non possono derogarli in modo peggiorativo. Lo standard minimo di tutela fissato dalla legge statale n. 157/1992 costituisce un limite invalicabile per la legislazione regionale, espressione della competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono stabilire regole sulla caccia più permissive di quelle statali?

    No. La competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, co. 2, lett. s, Cost.) implica che le norme statali sulla caccia fissino standard minimi di protezione della fauna che le Regioni devono rispettare. Le Regioni possono solo essere più restrittive, non più permissive.

    Cosa vieta la legge statale sul cumulo delle forme di caccia?

    L’art. 12, comma 5, della legge n. 157/1992 stabilisce che la caccia con appostamento fisso è incompatibile con altre forme di caccia nella stessa stagione (o con limitazioni specifiche). La norma marchigiana consentiva agli over 65 di derogare a questo divieto, violando il limite statale inderogabile.

    Perché la validità triennale dei piani faunistici è illegittima?

    Perché contrasta con la disciplina statale che prevede piani faunistici con validità diversa. La Corte ha ritenuto che la fissazione della durata dei piani di assestamento rientri nei livelli minimi di tutela dell’ecosistema di competenza esclusiva statale, non modificabili dalla Regione.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali
  • Corte cost. n. 115/2012 – Cure palliative in Friuli Venezia Giulia: copertura finanziaria generica illegittima

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 15 della legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 10/2011 sulle cure palliative, per violazione dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione: la norma comportava nuove spese senza indicare in modo analitico e credibile la relativa copertura finanziaria.

    Di cosa si tratta

    La Regione Friuli Venezia Giulia aveva approvato la legge n. 10/2011 per disciplinare le cure palliative e la terapia del dolore sul proprio territorio, in attuazione della legge statale n. 38/2010. L’art. 15 della legge regionale prevedeva la copertura delle nuove spese derivanti dalla legge facendo generico riferimento agli stanziamenti di bilancio, senza quantificarle né indicare le specifiche risorse disponibili. Il Governo aveva impugnato questa e altre disposizioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato varie disposizioni della legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 luglio 2011, n. 10, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. (materie concorrenti), agli artt. 4-7 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto FVG), e all’art. 81, quarto comma, Cost. (obbligo di copertura finanziaria).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 15 per violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost.: la copertura finanziaria è generica e non consente di verificare l’effettiva disponibilità delle risorse necessarie. Ha dichiarato inammissibili le questioni relative agli artt. 4, 5 e 10 della legge (per parametri statutari mal evocati) e non fondata la questione relativa all’art. 117, terzo comma, Cost.

    Il principio

    La legge regionale che determina nuove o maggiori spese deve indicare la copertura finanziaria in modo analitico e credibile: non è sufficiente un generico riferimento agli stanziamenti del bilancio. L’obbligo di copertura ex art. 81, quarto comma, Cost. si applica anche alle leggi regionali che prevedono spese aggiuntive, a garanzia dell’equilibrio di bilancio.

    Domande e risposte

    Cosa deve contenere la copertura finanziaria di una legge regionale che comporta nuove spese?

    Deve indicare le risorse specifiche destinate alla copertura, quantificare gli oneri previsti e dimostrare che tali risorse sono effettivamente disponibili. Non è sufficiente un riferimento generico al bilancio regionale o agli stanziamenti esistenti senza precisare quale capitolo di spesa viene utilizzato.

    L’art. 81 Cost. (copertura finanziaria) vale anche per le Regioni a statuto speciale?

    Sì. Il principio di copertura finanziaria di cui all’art. 81 Cost. vincola tutte le leggi che introducono nuove spese, incluse quelle delle Regioni a statuto speciale come il Friuli Venezia Giulia. L’autonomia speciale non esonera dalla verifica della sostenibilità finanziaria degli interventi legislativi.

    La legge sulle cure palliative regionale era altrimenti legittima?

    Sì, nella maggior parte delle sue disposizioni. La Corte ha dichiarato non fondata la questione relativa al riparto di competenze (art. 117, co. 3, Cost.) e inammissibili le questioni relative ai parametri statutari per difetti processuali. Solo la clausola di copertura finanziaria è stata annullata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 114/2012 – Acque pubbliche, concessioni idroelettriche e urbanistica in Provincia di Bolzano

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    La Corte costituzionale ha scrutinato diverse disposizioni della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 4/2011 in materia di acque pubbliche, concessioni idroelettriche, inquinamento luminoso e urbanistica. L’esito è stato differenziato: alcune questioni inammissibili per difetto di motivazione, altre non fondate, con riconoscimento della speciale autonomia provinciale.

    Di cosa si tratta

    La legge provinciale n. 4/2011 di Bolzano introduceva, tra l’altro, disposizioni sul rinnovo automatico delle concessioni di acqua pubblica, sull’accorpamento di concessioni idroelettriche, sulla cessione di reti acquedottistiche, sulle sonde geotermiche, sull’inquinamento luminoso e sulle distanze tra edifici per garantire l’isolamento termico e lo sfruttamento dell’energia solare. Il Governo aveva impugnato alcune di queste norme.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato varie disposizioni della legge Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4, in riferimento all’art. 117, commi 1 e 2, lettere e), l) e s), della Costituzione, nonché agli artt. 4 e 5 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, lamentando violazioni in materia di concorrenza, ordinamento civile e tutela dell’ambiente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato alcune questioni inammissibili per insufficiente motivazione del ricorso governativo (in particolare sulle distanze tra edifici per fini di isolamento e solare), e ha dichiarato le restanti questioni non fondate, riconoscendo che la Provincia autonoma di Bolzano dispone di ampia potestà legislativa primaria in materia di acque pubbliche, urbanistica e tutela del paesaggio ai sensi del proprio Statuto speciale.

    Il principio

    Le Province autonome di Trento e Bolzano godono di una speciale autonomia legislativa più ampia di quella delle Regioni ordinarie: in materie come le acque pubbliche locali e l’urbanistica, la loro potestà primaria può derogare ai principi statali a condizione di rispettare i vincoli dell’ordinamento UE e i principi costituzionali fondamentali. La formulazione di un ricorso governativo che non motivi adeguatamente la censura conduce all’inammissibilità.

    Domande e risposte

    La Provincia di Bolzano può disciplinare autonomamente le concessioni di acqua pubblica?

    Sì. Lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige attribuisce alle Province autonome potestà legislativa primaria in materia di utilizzazione delle acque pubbliche (art. 8, n. 7, dello Statuto). Ciò consente alla Provincia di dettare regole anche in deroga ai principi statali, purché nei limiti costituzionali e dell’ordinamento UE.

    Come si distingue la potestà legislativa delle Province autonome da quella delle Regioni ordinarie?

    Le Province autonome di Trento e Bolzano hanno potestà legislativa «primaria» (piena) in determinate materie elencate dallo Statuto speciale, mentre le Regioni ordinarie hanno potestà concorrente (con principi statali vincolanti) o residuale. La potestà primaria provinciale incontra solo il limite dei principi costituzionali, delle norme fondamentali di riforma economico-sociale e degli obblighi internazionali.

    Quando un ricorso governativo può essere dichiarato inammissibile?

    Quando non motiva adeguatamente le ragioni per cui le singole disposizioni impugnate violerebbero i parametri costituzionali invocati. Il Governo non può limitarsi a elencare norme e articoli costituzionali: deve argomentare specificamente la censura per ciascuna disposizione impugnata.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative; tutela dell’ambiente, ordinamento civile, tutela della concorrenza
  • Corte cost. n. 113/2012 – Riassunzione del processo interrotto e notifica agli eredi: manifesta inammissibilità

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità dell’art. 303, comma 2, c.p.c. in materia di riassunzione del processo interrotto per morte di una parte, con notifica collettiva e impersonale agli eredi. L’intervento richiesto è manipolativo e non a «rime obbligate», essendo riservato al legislatore.

    Di cosa si tratta

    Quando una parte in un processo civile muore, il processo si interrompe. Per riassumerlo, l’altra parte deve notificare l’atto di riassunzione agli eredi. L’art. 303, comma 2, c.p.c. prevede la possibilità di effettuare questa notifica in modo «collettivo e impersonale» agli eredi, anche ricorrendo all’art. 140 c.p.c. (notifica per compiuta giacenza). Il Tribunale di Napoli aveva dubitato che questo meccanismo rispettasse le garanzie processuali degli eredi, ignari del processo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 303, comma 2, c.p.c., in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui consente la notifica collettiva e impersonale agli eredi mediante le forme di cui all’art. 140 c.p.c., senza garantire la conoscenza effettiva dell’atto da parte degli eredi stessi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. Il rimettente chiedeva una pronuncia additiva o sostitutiva che introducesse un meccanismo di notifica più garantista per gli eredi, ma non vi è una soluzione costituzionalmente obbligata («a rime obbligate»): spetta al legislatore scegliere tra più opzioni ugualmente compatibili con la Costituzione.

    Il principio

    La Corte non può intervenire con sentenze additive o manipolative quando esistono più soluzioni possibili per rimediare all’incongruenza costituzionale: in questi casi il rimedio è riservato al legislatore. Il giudice rimettente che chiede alla Corte di «costruire» una nuova regola processuale tra varie opzioni possibili ottiene una pronuncia di inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa significa notifica «collettiva e impersonale» agli eredi nel processo civile?

    Significa che l’atto di riassunzione del processo può essere notificato all’insieme degli eredi, senza individuarli singolarmente, indirizzandolo genericamente a «gli eredi di [nome del defunto]» presso l’ultimo domicilio del de cuius. Ciò solleva dubbi quando gli eredi non sono a conoscenza del processo e non ricevono effettivamente la notifica.

    Cosa sono le sentenze «a rime obbligate»?

    Sono le sentenze additive con cui la Corte costituzionale inserisce nella norma impugnata un elemento necessario e unico per renderla conforme a Costituzione. Se esiste una sola soluzione costituzionalmente necessaria, la Corte può pronunziare una sentenza additiva. Se le soluzioni possibili sono molteplici, deve intervenire il legislatore.

    Gli eredi ignari del processo vengono pregiudicati dalla riassunzione notificata collettivamente?

    Il rischio esiste, ed è quello denunciato dal rimettente. Tuttavia, la Corte non ha la competenza per scegliere tra le diverse modalità di tutela degli eredi (notifica individuale, deposito in Cancelleria, pubblicazione, ecc.). Spetta al Parlamento intervenire con una riforma del codice di procedura civile.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 112/2012 – Indennità forfettaria per conversione contratto a termine: manifesta infondatezza

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità dell’art. 32, commi 5-7, della legge n. 183/2010 (Collegato lavoro), che introduce un’indennità onnicomprensiva forfettaria (da 2,5 a 12 mensilità) in caso di conversione del contratto a termine, in luogo del risarcimento ordinario del danno. La questione era già stata decisa con sentenza n. 303/2011.

    Di cosa si tratta

    Il «Collegato lavoro» (legge n. 183/2010) aveva introdotto, per i contratti a termine dichiarati illegittimi e convertiti in contratti a tempo indeterminato, un’indennità forfettaria variabile tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Questo sistema sostituisce il risarcimento del danno ordinario e si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge. Alcuni giudici avevano dubitato della sua costituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Potenza, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge 4 novembre 2010, n. 183, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 111 e 117 della Costituzione, sotto il profilo dell’irragionevolezza della forfettizzazione e del regime transitorio applicabile ai giudizi in corso.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata, richiamando la propria sentenza n. 303/2011, con cui aveva già scrutinato le medesime disposizioni affermandone la conformità a Costituzione. La forfettizzazione del danno è ragionevole e il regime retroattivo per i giudizi pendenti è legittimo.

    Il principio

    La previsione di un’indennità risarcitoria forfettaria in caso di conversione del contratto a termine non è irragionevole: il legislatore può introdurre regimi speciali di quantificazione del danno purché garantiscano un ristoro adeguato. L’applicazione del nuovo regime anche ai giudizi pendenti persegue un legittimo obiettivo di semplificazione e certezza dei rapporti giuridici.

    Domande e risposte

    Quanto può ottenere il lavoratore il cui contratto a termine è dichiarato illegittimo?

    In base all’art. 32, co. 5, l. 183/2010, il giudice condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità onnicomprensiva compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Il giudice determina l’importo tenendo conto dei criteri dell’art. 8 della legge n. 604/1966 (anzianità, comportamento delle parti, condizioni economiche). Questa indennità copre tutti i danni.

    Il regime si applica anche ai processi già in corso?

    Sì. La norma si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 183/2010. La Corte ha ritenuto ciò non contrario alla Costituzione, perché non lede l’affidamento ingiustificatamente e non è arbitrariamente retroattivo.

    Cosa vuol dire «indennità onnicomprensiva»?

    Significa che quella somma copre tutti i danni subiti dal lavoratore in conseguenza dell’illegittimità del contratto a termine, senza che sia possibile chiedere ulteriori risarcimenti. È una forfettizzazione: non è necessario provare l’ammontare del danno effettivamente subito.

    Norme collegate