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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 96 bis del T.U.B.

    Articolo 96 bis del T.U.B.

    Art. 96 bis T.U.B. Interventi.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. I sistemi di garanzia tutelano i depositanti:

    a) delle banche italiane aderenti, incluse le loro succursali comunitarie e, se previsto dallo statuto, le loro succursali di Stato terzo;

    b) delle succursali italiane delle banche di Stato terzo aderenti;

    c) delle succursali italiane delle banche comunitarie aderenti.

    1-bis. I sistemi di garanzia:

    a) effettuano, nei limiti e secondo le modalità indicati negli articoli 96-bis.1 e 96-bis.2, rimborsi in caso di provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 96-bis.2, comma 01, o nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche italiane e delle succursali italiane di banche di Stato terzo; per le succursali di banche comunitarie operanti in Italia che abbiano aderito in via integrativa a un sistema di garanzia italiano, i rimborsi hanno luogo se è intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di appartenenza;

    b) contribuiscono al finanziamento della risoluzione delle banche italiane e delle succursali italiane di banche di Stato terzo secondo le modalità e nei limiti previsti dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 ;

    c) se previsto dallo statuto, possono intervenire in operazioni di cessione di attività, passività, aziende, rami d’azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco di cui all’articolo 90, comma 2, se, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell’intervento, il costo di quest’ultimo non supera gli oneri che il sistema dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi al netto di quanto esso recupererebbe dalla banca in liquidazione per il credito di cui all’articolo 91, comma 1-bis, lettera b), numero 2);

    d) se previsto dallo statuto, possono effettuare interventi nei confronti di banche italiane e succursali italiane di banche di Stato terzo per prevenire o superare lo stato di dissesto o di rischio di dissesto di cui all’ articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 .

    1-ter. Lo statuto del sistema di garanzia definisce modalità e condizioni degli interventi di cui al comma 1-bis, lettera d), con particolare riguardo a:

    a) gli impegni che la banca beneficiaria dell’intervento deve assumere per rafforzare i propri presidi dei rischi anche al fine di non pregiudicare l’accesso dei depositanti ai depositi;

    b) la verifica sul rispetto degli impegni assunti dalla banca ai sensi della lettera a);

    c) il costo dell’intervento, che non supera il costo che il sistema, secondo quanto ragionevolmente prevedibile, dovrebbe sostenere per effettuare altri interventi nei casi previsti dalla legge o dallo statuto.

    1-quater. L’intervento di cui al comma 1-bis, lettera d), può essere effettuato, se la Banca d’Italia ha accertato che:

    a) non è stata avviata un’azione di risoluzione ai sensi dell’ articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 ] e comunque non ne sussistono le condizioni; e

    b) le banche aderenti al sistema di garanzia cui aderisce la banca beneficiaria dell’intervento sono in grado di versare i contributi straordinari ai sensi dell’articolo 96.2, comma 3 .

    1-quinquies. Dopo che il sistema di garanzia ha effettuato un intervento ai sensi del comma 1-bis, lettera d), le banche aderenti gli forniscono senza indugio, se necessario sotto forma di contributi straordinari, risorse pari a quelle utilizzate per l’intervento, se:

    a) la dotazione finanziaria del sistema si è ridotta a meno del 25 per cento del livello-obiettivo di cui all’articolo 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 96.1, comma 3; oppure

    b) la dotazione finanziaria del sistema si è ridotta a meno di due terzi del livello-obiettivo di cui all’articolo 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 96.1, comma 3, ed emerge la necessità di effettuare il rimborso di depositi protetti.

    1-sexies. Finché il livello-obiettivo di cui all’articolo 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 96.1, comma 3 non è raggiunto, le soglie di cui al comma 1-quinquies sono riferite all’effettiva dotazione finanziaria disponibile.

    Abrogato [ 2. I sistemi di garanzia tutelano i depositanti delle succursali comunitarie delle banche italiane; essi possono altresì prevedere la tutela dei depositanti delle succursali extracomunitarie delle banche italiane. ]

    Abrogato [ 3. Sono ammessi al rimborso i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili. ]

    Abrogato [ 4. Sono esclusi dalla tutela:

    a) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;

    b) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari ed operazioni in titoli;

    c) il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca;

    c-bis) gli strumenti finanziari disciplinati dal codice civile;

    d) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli articoli 648- bis e 648-ter del codice penale;

    e) i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali;

    f) i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse;

    g) i depositi delle società finanziarie e delle società di partecipazione finanziaria mista indicate nell’articolo 59, comma 1, lettere b) e b-bis), delle compagnie di assicurazione; degli organismi di investimento collettivo del risparmio; di altre società dello stesso gruppo bancario; degli istituti di moneta elettronica;

    h) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell’alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario;

    i) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei titolari delle partecipazioni indicate nell’articolo 19;

    l) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della banca, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.]

    Abrogato [ 5. Il limite di rimborso per ciascun depositante è pari a 100.000 euro. La Banca d’Italia aggiorna tale limite per adeguarlo alle eventuali variazioni apportate dalla Commissione europea in funzione del tasso di inflazione. ]

    Abrogato [ 6. Sono ammessi al rimborso i crediti, non esclusi ai sensi del comma 4, che possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, secondo quanto previsto dalla sezione III del presente titolo. ]

    Abrogato [ 7. Il rimborso è effettuato entro venti giorni lavorativi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta ai sensi dell’articolo 83, comma 1. Il termine può essere prorogato dalla Banca d’Italia, in circostanze del tutto eccezionali per un periodo complessivo non superiore a 10 giorni lavorativi. ]

    Abrogato [ 8. I sistemi di garanzia subentrano nei diritti dei depositanti nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei rimborsi effettuati e, entro tali limiti, percepiscono i riparti erogati dalla liquidazione in via prioritaria rispetto ai depositanti destinatari dei rimborsi medesimi. ]”

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  • Articolo 64 Ter Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 64 Ter Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 64 Ter CCII – Mancata approvazione di tutte le classi

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Se il piano di ristrutturazione non è approvato da tutte le classi, secondo quanto risulta dalla relazione depositata ai sensi dell’articolo 110, il debitore, entro quindici giorni dalla data del deposito della relazione medesima, se ritiene di avere ottenuto l’approvazione di tutte le classi, può chiedere che il tribunale accerti l’esito della votazione e omologhi il piano di ristrutturazione.

    2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che il debitore abbia avanzato la richiesta ivi prevista o modificato la domanda ai sensi dell’articolo 64quater, si applica l’articolo 111.

  • Articolo 32 Legge Fallimentare

    Articolo 32 Legge Fallimentare

    Art. 32 L. Fall. – Esercizio delle attribuzioni del curatore

    Esercizio delle attribuzioni del curatore

  • Articolo 64 Bis Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 64 Bis Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 64 Bis CCII – Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Con il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione l’imprenditore commerciale che non dimostra il possesso congiunto dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) e che si trova in stato di crisi o di insolvenza può prevedere il soddisfacimento dei creditori, previa suddivisione degli stessi in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, distribuendo il valore generato dal piano anche in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile e alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione, purchè la proposta sia approvata dall’unanimità delle classi. In ogni caso i crediti assistiti dal privilegio di cui all’articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile, sono soddisfatti in denaro integralmente entro trenta giorni dall’omologazione. 1 bis. Prima della presentazione della domanda di omologazione del piano il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali nonchè dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori. Alla proposta è allegata la relazione del professionista indipendente incaricato ai sensi del comma 3, che attesta, oltre alla veridicità dei dati aziendali, la sussistenza di un trattamento non deteriore di tali crediti rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. La proposta è depositata presso gli uffici indicati dall’articolo 88, comma 5 e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 88, commi 5, terzo e quarto periodo, 6 e 7. L’eventuale adesione dei creditori deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta. Nel caso in cui la proposta venga modificata, il termine è aumentato di sessanta giorni decorrenti dal deposito della modifica della proposta e se la modifica si sostanzia in una nuova proposta, il termine di cui al periodo precedente è aumentato a novanta giorni.

    2. La domanda è presentata nelle forme dell’articolo 40, anche con accesso ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera a). Con il ricorso il debitore deposita la proposta e il piano, con la documentazione di cui all’articolo 39, commi 1 e 2. Alla domanda si applicano i commi 4 e 5 dell’articolo 46.

    3. Un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

    4. A seguito della presentazione del ricorso, il tribunale pronuncia decreto con il quale: a) valutata la […] ritualità della proposta e verificata la correttezza dei criteri di formazione delle classi, nomina un giudice delegato al procedimento e nomina oppure conferma il commissario giudiziale; b) adotta i provvedimenti di cui all’articolo 47, comma 2, lettere c) e d).

    5. Dalla data della presentazione della domanda e fino all’omologazione, l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, sotto il controllo del commissario giudiziale secondo quanto previsto nel comma 6. L’imprenditore gestisce l’impresa nel prevalente interesse dei creditori.

    6. L’imprenditore informa preventivamente il commissario, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonchè dell’esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto al piano di ristrutturazione. Il commissario giudiziale, quando ritiene che l’atto può arrecare pregiudizio ai creditori o non è coerente rispetto al piano, lo segnala per iscritto all’imprenditore e all’organo di controllo. Se, nonostante la segnalazione, l’atto viene compiuto, il commissario giudiziale ne informa immediatamente il tribunale ai fini di cui all’articolo 106.

    7. Alle operazioni di voto si applicano gli articoli 107, 108, 109, commi 2, 4, 6 e 7, 110 e 111. In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purchè abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe. I creditori muniti di diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall’omologazione, e purchè la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di crediti assistiti dal privilegio di cui all’articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile, il termine di cui al periodo precedente è di trenta giorni. Se non ricorrono le condizioni di cui ai periodi precedenti, i creditori muniti di diritto di prelazione votano e, per la parte incapiente, sono inseriti in una classe distinta.

    8. Il tribunale omologa con sentenza il piano di ristrutturazione nel caso di approvazione da parte di tutte le classi. Se con l’opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il piano di ristrutturazione quando dalla proposta il suo credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto a quanto potrebbe ricevere nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della domanda di omologazione..

    9. Anche ai fini di cui all’articolo 64-ter, al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 48, commi 1, 2 e 3, 87, commi 1 e 2, 89, 91, 92, 93, 94-bis, 95, 97, 98, 99, 101 e 102, nonchè le disposizioni di cui alle sezioni IV e VI, del capo III del titolo IV, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 112 e 114-bis e di cui al capo I del titolo VI del presente codice. Ai giudizi di reclamo e di cassazione si applicano gli articoli 51, 52 e 53. Dalla presentazione della domanda unitamente alla proposta, al piano e alla documentazione prevista dall’articolo 39, comma 3, si applicano le disposizioni degli articoli 145 e da 154 a

    162. 9 bis. Quando il piano prevede, anche prima dell’omologazione, il trasferimento a qualunque titolo dell’azienda o di uno o più rami su richiesta dell’imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può autorizzare l’imprenditore a trasferire in qualunque forma l’azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all’articolo 2560, secondo comma, del codice civile, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l’articolo 2112 del codice civile. Il tribunale verifica altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente.

  • Articolo 31 Bis Legge Fallimentare

    Articolo 31 Bis Legge Fallimentare

    Art. 31 Bis L. Fall. – Comunicazioni del curatore

    Comunicazioni del curatore

  • Articolo 10 Imposta di Registro

    Articolo 10 Imposta di Registro

    Art. 10 Imp. Reg. – Soggetti obbligati a richiedere la registrazione

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 — testo aggiornato

    1. Sono obbligati a richiedere la registrazione: a) le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all’estero nonché i rappresentanti delle società o enti esteri, ovvero uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della società o ente, per le operazioni di cui all’art. 4; b) i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati; c) i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell’esercizio delle loro funzioni; d) gli impiegati dell’amministrazione finanziaria e gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza per gli atti da registrare d’ufficio a norma dell’art. 15; d-bis) gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui all’articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari.

  • Articolo 64 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 64 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 64 CCII – Effetti degli accordi di ristrutturazione sulla disciplina societaria e sui contratti in caso di concessione di misure protettive

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Dalla data del deposito della domanda per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione disciplinati dagli articoli 57, 60 e 61 oppure dalla data della richiesta di cui all’articolo 54, comma 3, i creditori non possono, sino all’omologazione, acquisire diritti di prelazione se non concordati. Per lo stesso periodo non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, numero 4, e 2545-duodecies del codice civile.

    2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della richiesta di misure cautelari e protettive di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall’articolo 20, l’applicazione dell’articolo 2486 del codice civile.

    3. In caso di domanda proposta ai sensi dell’articolo 54, comma 3, o di domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione con richiesta di concessione delle misure protettive o cautelari, i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, nè possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del deposito delle medesime domande o della concessione delle misure protettive o cautelari. Sono inefficaci eventuali patti contrari.

    4. Fermo quanto previsto dal comma 3, i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, nè possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto di non essere stati pagati dal debitore. Sono essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell’impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell’attività del debitore.

  • Articolo 96 quater.2 del T.U.B.

    Articolo 96 quater.2 del T.U.B.

    Art. 96 quater.2 T.U.B. Cooperazione fra sistemi di garanzia dei depositanti.

    In vigore dal 09/03/2016

    Modificato da: Decreto legislativo del 15/02/2016 n. 30 Articolo 1

    “1. Il rimborso dei depositanti delle succursali italiane di banche comunitarie e’ effettuato dal sistema di garanzia italiano individuato dalla Banca d’Italia, per conto del sistema di garanzia dello Stato membro di origine e dopo che quest’ultimo gli ha fornito i fondi necessari. Il sistema di garanzia italiano:

    a) effettua i rimborsi conformemente alle istruzioni del sistema di garanzia dello Stato membro di origine e a fronte di un indennizzo per le spese sostenute; il sistema di garanzia italiano che effettua il rimborso non e’ responsabile degli atti compiuti conformemente alle istruzioni ricevute;

    b) informa i depositanti interessati per conto del sistema di garanzia dello Stato membro di origine ed e’ abilitato a ricevere la corrispondenza proveniente da questi depositanti e indirizzata al sistema dello Stato membro di origine.

    2. Quando si procede al rimborso dei depositi di una banca italiana con succursali stabilite in altri Stati membri, il sistema di garanzia cui la banca aderisce:

    a) impartisce istruzioni al sistema di garanzia dello Stato membro ai fini del rimborso;

    b) fornisce senza indugio al sistema di garanzia dello Stato membro i fondi necessari ai fini del rimborso e lo indennizza dei costi sostenuti.

    3. I sistemi di garanzia istituiti in Italia scambiano con i sistemi di garanzia degli Stati membri in cui sono stabilite succursali di banche italiane le informazioni acquisite nell’ambito della propria attivita’ istituzionale. Ai dati ricevuti si applica l’articolo 96-bis.3, commi 1, lettera d), e 2.

    4. I sistemi di garanzia concludono fra di essi accordi di cooperazione, che tengono conto dei requisiti di cui all’articolo 96-bis.3, commi 1, lettera d), e 2. L’assenza degli accordi non influisce sui diritti dei depositanti. Gli accordi sono trasmessi alla Banca d’Italia, che ne informa l’ABE. In mancanza di un accordo o se vi e’ una disputa circa la sua interpretazione, il sistema di garanzia puo’ deferire la questione all’ABE conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    5. Un sistema di garanzia istituito e riconosciuto in Italia puo’ fondersi con sistemi di garanzia di altri Stati membri. Possono essere istituiti sistemi di garanzia transfrontalieri.”

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  • Articolo 10 Contenzioso Tributario

    Articolo 10 Contenzioso Tributario

    Art. 10 Cont. Trib. – Le parti

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — testo aggiornato

    1. Sono parti nel processo dinanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado oltre al ricorrente, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli altri enti impositori, l’agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno emesso l’atto impugnato o non hanno emesso l’atto richiesto. Se l’ufficio è un’articolazione dell’Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuata con il regolamento di amministrazione di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è parte l’ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.

  • Articolo 31 Legge Fallimentare

    Articolo 31 Legge Fallimentare

    Art. 31 L. Fall. – Gestione della procedura

    Gestione della procedura