Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 51/2011 – Collaudo statico in zone sismiche: estinzione del processo

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    La Corte costituzionale dichiara estinto il processo sul ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri contro la legge della Regione Umbria n. 5/2010, che escludeva la necessità del collaudo statico per alcuni interventi edilizi in zone sismiche. La Regione aveva nel frattempo modificato la norma impugnata, venendo meno le ragioni del ricorso.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato in via principale l’art. 18, comma 1, della legge della Regione Umbria 27 gennaio 2010, n. 5, che disciplina la vigilanza e il controllo su opere e costruzioni in zone sismiche, nella parte in cui escludeva la necessità del collaudo statico per alcuni interventi. Secondo il ricorrente, la norma violava la competenza legislativa esclusiva statale in materia di «sicurezza» (art. 117, secondo comma, lettera h, Cost.), poiché il collaudo statico è obbligatoriamente previsto dalla legge n. 1086/1971 per le opere in conglomerato cementizio armato e strutture metalliche.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale in via principale dell’art. 18, comma 1, della legge della Regione Umbria n. 5/2010, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, per contrasto con la legge statale n. 1086/1971 che impone il collaudo statico per le opere in cemento armato e strutture metalliche.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara estinto il processo. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva dichiarato di rinunciare al ricorso dopo che la Regione Umbria aveva modificato la norma impugnata con la legge regionale n. 17/2010, venendo così meno le ragioni del ricorso. In mancanza di costituzione della parte convenuta (la Regione non si era costituita), ai fini dell’estinzione non era necessaria l’accettazione della rinuncia.

    Il principio

    Ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo. Quando la parte convenuta non si è costituita, l’accettazione della rinuncia non è necessaria: il processo si estingue per effetto della sola rinuncia del ricorrente.

    Domande e risposte

    Cos’è il collaudo statico e perché è rilevante in zona sismica?

    Il collaudo statico è la verifica finale, svolta da un tecnico abilitato, che attesta la conformità di un’opera in cemento armato o struttura metallica ai criteri di sicurezza stabiliti dalla normativa. In zone sismiche, la verifica è particolarmente importante perché garantisce che le strutture resistano ai terremoti.

    Perché lo Stato aveva impugnato la legge regionale umbra?

    La legge statale n. 1086/1971 prevede il collaudo statico obbligatorio per determinate categorie di opere. La norma regionale escludeva tale obbligo per alcuni interventi, violando secondo il Governo la competenza esclusiva statale in materia di sicurezza e l’incolumità pubblica.

    Cosa significa «cessata materia del contendere» o estinzione del processo?

    L’estinzione significa che il giudizio si conclude senza una pronuncia nel merito: la Corte non decide se la legge è incostituzionale o meno. In questo caso, ciò è avvenuto perché il ricorrente ha rinunciato al ricorso dopo che la norma censurata era stata modificata dalla Regione.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative: la «sicurezza» è materia di legislazione esclusiva statale ai sensi del comma secondo, lettera h)
  • Corte cost. n. 50/2011 – Sanzioni per assegni senza provvista e tutela dell’ex amministratore

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sugli artt. 8-bis e 9-bis della legge n. 386/1990 (assegni bancari), sollevata dal Giudice di pace di Perugia. Il giudice rimettente ha fondato la questione su un erroneo presupposto interpretativo, non verificando la reale portata delle norme impugnate.

    Di cosa si tratta

    Una persona fisica, che aveva emesso assegni in qualità di legale rappresentante di una società, era divenuta nel frattempo ex amministratore — essendo stata nominata altra persona in qualità di liquidatore — prima della scadenza del termine per il pagamento tardivo. La banca trattaria aveva notificato il preavviso di revoca alla società, non all’ex amministratore. Quest’ultimo, non essendo stato informato, non aveva potuto eseguire il pagamento tardivo per evitare le sanzioni. Il Giudice di pace di Perugia dubitava che le norme sanzionatorie fossero costituzionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Perugia ha sollevato questione di legittimità degli artt. 8-bis e 9-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che la comunicazione di preavviso di revoca debba essere inviata anche alla persona fisica che, quale ex rappresentante della persona giuridica, aveva emesso l’assegno poi risultato senza provvista.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. Il rimettente ha fondato la questione su un presupposto interpretativo erroneo: in entrambe le situazioni poste a confronto (rappresentante in carica e ex rappresentante), il soggetto qualificabile come «traente» ai sensi della legge è sempre la persona giuridica, che agisce tramite il suo rappresentante legale. L’asserita disparità di trattamento deriva solo da una circostanza di fatto (la cessazione della carica), non da una diversa disciplina giuridica.

    Il principio

    Nella disciplina sanzionatoria degli assegni bancari, il soggetto qualificato come «traente» è la persona giuridica, non la persona fisica che firma l’assegno per suo conto. La cessazione dalla carica di rappresentante legale non crea una disparità di trattamento giuridicamente rilevante ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dalla legge n. 386/1990.

    Domande e risposte

    Cosa sono il preavviso di revoca e il pagamento tardivo nella disciplina degli assegni?

    Quando un assegno è presentato senza provvista, la banca trattaria notifica al traente il preavviso di revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni (art. 9-bis l. n. 386/1990). Il traente ha un termine per eseguire il pagamento tardivo (art. 8 stessa legge): se lo fa, evita le sanzioni amministrative (pecuniaria e interdizione). Se non lo fa, scattano le sanzioni.

    Perché l’ex amministratore lamentava di non aver potuto pagare tardivamente?

    Perché il preavviso era stato notificato alla società (al nuovo liquidatore), non a lui personalmente. Non essendo stato informato, non aveva avuto la possibilità di eseguire il pagamento tardivo ed era quindi soggetto alle sanzioni, pur non avendo più poteri sul patrimonio della società.

    La Corte ha ritenuto che ci fosse davvero una lacuna normativa?

    No. La Corte ha rilevato che il rimettente non aveva correttamente identificato il soggetto «traente»: è sempre la persona giuridica, non il suo ex rappresentante. Anche se l’ex amministratore avesse ricevuto il preavviso, non avrebbe potuto eseguire il pagamento con effetti liberatori, perché non aveva più alcun potere di disposizione del patrimonio sociale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 49/2011 – Giustizia sportiva e tutela giurisdizionale statale

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    La Corte dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione sull’art. 2 del decreto-legge n. 220/2003 (giustizia sportiva), sollevata dal TAR Lazio. Le sanzioni sportive che esauriscono i loro effetti nell’ambito sportivo restano riservate alla giustizia federale; quelle che incidono su posizioni di diritto soggettivo o interesse legittimo sono invece soggette alla giurisdizione statale.

    Di cosa si tratta

    Un dirigente sportivo tesserato con la Federazione italiana pallacanestro (FIP) era stato sanzionato con l’inibizione da ogni attività federale per tre anni e quattro mesi, a causa di un illecito sportivo (falsificazione di un atto di risoluzione contrattuale). Dopo aver esaurito i gradi della giustizia sportiva, il dirigente ha impugnato le sanzioni davanti al TAR Lazio, che ha sollevato questione di legittimità sull’art. 2 del d.l. n. 220/2003, il quale riserva alla giustizia sportiva le controversie relative alle sanzioni disciplinari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR del Lazio ha sollevato questione di legittimità dell’art. 2, commi 1, lettera b), e 2, del d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito con legge n. 280/2003, in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione, nella parte in cui riserva alla giustizia sportiva le controversie relative a sanzioni disciplinari sportive anche quando queste incidono su posizioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento statale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione, precisando però l’interpretazione corretta della norma: l’art. 2 del d.l. n. 220/2003 va inteso nel senso che restano riservate alla giustizia sportiva solo le sanzioni che hanno conseguenze esclusivamente nell’ordinamento sportivo, mentre il giudice amministrativo ha giurisdizione piena sulle sanzioni che incidono su posizioni di diritto soggettivo o interesse legittimo rilevanti anche per l’ordinamento statale. In tal modo la norma è conforme alla Costituzione.

    Il principio

    L’autonomia dell’ordinamento sportivo rispetto a quello statale non è assoluta: quando le sanzioni disciplinari sportive non si esauriscono nell’ambito sportivo ma incidono su posizioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi o interessi legittimi) rilevanti per l’ordinamento statale, il giudice amministrativo ha giurisdizione piena. Il principio costituzionale di tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113 Cost.) impone che tali posizioni siano sempre tutelabili dinanzi all’autorità giudiziaria statale.

    Domande e risposte

    Cosa stabilisce il d.l. n. 220/2003 sulla giustizia sportiva?

    Il decreto stabilisce che l’ordinamento sportivo ha autonomia rispetto a quello statale e che le controversie relative a «comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione delle relative sanzioni sportive» (art. 2, comma 1, lettera b) sono riservate agli organi della giustizia sportiva.

    Quando una sanzione sportiva può essere impugnata davanti al giudice statale?

    Quando la sanzione, pur formalmente sportiva, produce effetti che si riverberano su posizioni di diritto soggettivo o interesse legittimo tutelate dall’ordinamento statale: ad esempio, quando incide sul diritto al lavoro, sul patrimonio o su altre situazioni giuridicamente protette al di fuori dello sport.

    Qual è la differenza tra sanzioni «esclusivamente sportive» e sanzioni con rilevanza statale?

    Le sanzioni puramente sportive (ad es. squalifiche tecniche che incidono solo sulla partecipazione alle competizioni) restano nella giurisdizione sportiva. Le sanzioni con rilevanza statale (come l’inibizione pluriennale da ogni attività federale, che può compromettere l’accesso al lavoro) rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 48/2011 – Divieto regionale di installare antenne su impianti sportivi

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    La Corte dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, lettera b), della legge della Regione Marche n. 25/2001, che vieta l’installazione di impianti per la telefonia mobile «su impianti sportivi». Le questioni sono inammissibili perché il rimettente non ha fornito adeguata motivazione sulla rilevanza nel giudizio principale.

    Di cosa si tratta

    Un permesso a costruire rilasciato dal Comune di Senigallia per un’antenna di telefonia mobile era stato impugnato davanti al TAR Marche da residenti e un comitato civico. L’antenna era collocata adiacente a una pista di pattinaggio. Il TAR, ritenendo che l’installazione violasse il divieto regionale per gli impianti sportivi, ha sollevato questione di costituzionalità di tale divieto, in quanto potenzialmente in contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di telecomunicazioni e tutela della salute.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Marche ha sollevato questioni in riferimento agli artt. 3, 15, 21, 41 e 117, commi secondo (lettera s) e terzo, della Costituzione, censurando l’art. 7, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 25/2001, nella parte in cui vieta l’installazione di impianti di telefonia mobile sugli impianti sportivi, senza distinzioni sul contesto specifico.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara le questioni inammissibili. Il rimettente ha dedotto la violazione di una serie di parametri costituzionali senza fornire sufficiente motivazione sulla rilevanza di ciascuno di essi nel giudizio principale, non precisando la connessione tra i vari profili di incostituzionalità dedotti e la situazione concreta oggetto del giudizio.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve motivare specificamente la rilevanza di ciascun parametro costituzionale evocato: una generica enumerazione di possibili violazioni, senza spiegare il nesso con il giudizio principale, rende la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa prevede la legge della Regione Marche sulle antenne di telefonia mobile?

    L’art. 7, comma 2, lettera b), della legge n. 25/2001 vieta l’installazione di impianti di telefonia mobile su una serie di luoghi sensibili, tra cui ospedali, scuole, chiese, parchi e impianti sportivi.

    Perché il TAR aveva dubbi sulla costituzionalità del divieto?

    Il TAR riteneva che il divieto regionale assoluto per gli impianti sportivi potesse collidere con la competenza statale esclusiva in materia di telecomunicazioni e con la disciplina nazionale che non include espressamente gli impianti sportivi tra i «siti sensibili» da tenere liberi.

    Cosa si intende per «inammissibilità» della questione?

    La Corte non entra nel merito della questione: dichiara che l’ordinanza di rimessione non soddisfa i requisiti formali di motivazione, in particolare non spiega con sufficiente precisione perché ciascun parametro costituzionale invocato sia rilevante per la decisione del caso concreto.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, evocato per il contrasto tra norma regionale e disciplina statale delle telecomunicazioni
    • Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica, invocato in relazione alla libertà di installazione di reti di comunicazione
  • Corte cost. n. 47/2011 – Trascrizione della domanda di assegnazione della casa familiare

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    La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Napoli sugli artt. 155-quater, 2652 e 2653 del codice civile, nella parte in cui non prevedono la trascrizione della domanda giudiziale di assegnazione della casa familiare proposta in sede di separazione giudiziale. La questione è inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio a quo.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di una separazione giudiziale, il coniuge che non è proprietario dell’immobile chiede di trascrivere nei registri immobiliari la domanda di assegnazione della casa familiare, in modo da renderla opponibile a eventuali terzi acquirenti. Il Conservatore dei Registri immobiliari di Napoli aveva trascritto la domanda con riserva. Sul reclamo della richiedente, il Tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme del codice civile che non contemplano esplicitamente tale forma di trascrizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 155-quater, 2652 e 2653 del codice civile, in riferimento agli artt. 3, 24, 29, 30 e 31 della Costituzione, nella parte in cui non contemplano la trascrivibilità della domanda giudiziale di assegnazione della casa familiare contenuta in un ricorso per separazione giudiziale proposto dal coniuge non titolare di diritti reali sull’immobile.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione. Il giudice rimettente, per affermare la rilevanza della questione nel giudizio principale (un procedimento di reclamo avverso la trascrizione con riserva disposta dal Conservatore), non ha verificato se la norma da applicare nel giudizio medesimo fosse effettivamente quella censurata, omettendo di considerare il vero oggetto del procedimento dinanzi a lui pendente.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non abbia correttamente valutato la rilevanza della questione nel giudizio principale: occorre che la norma oggetto di censura sia effettivamente quella da applicare per la definizione del giudizio a quo.

    Domande e risposte

    Che cos’è la trascrizione della domanda giudiziale di assegnazione della casa familiare?

    Si tratta dell’iscrizione nei pubblici registri immobiliari della richiesta avanzata in sede di separazione, che servirebbe a rendere la futura assegnazione opponibile ai terzi che dovessero acquistare diritti sull’immobile tra la proposizione del ricorso e il provvedimento definitivo.

    Perché il Tribunale di Napoli ha sollevato la questione?

    Perché gli artt. 2652 e 2653 cod. civ. elencano tassativamente le domande giudiziali trascrivibili, senza includere la domanda di assegnazione della casa familiare, e nemmeno l’art. 155-quater la menziona espressamente. Il giudice riteneva che tale lacuna esponesse il coniuge non proprietario a rischi derivanti da alienazioni dell’immobile.

    Cosa significa che la questione è inammissibile per difetto di rilevanza?

    Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione perché il giudice rimettente non ha dimostrato che la norma censurata sia quella che effettivamente deve applicare per definire il giudizio principale. Senza questo nesso, la Corte non può pronunciarsi nel merito.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato per la disparità di tutela tra coniuge proprietario e non proprietario
    • Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, evocato per la mancanza di tutela cautelare preventiva
    • Art. 30 della Costituzione — diritti e doveri verso i figli, rilevante in quanto la casa familiare è assegnata nell’interesse della prole
  • Corte cost. n. 16/2011 – Inammissibilità per petitum indeterminato: composizione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti

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    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 8, della legge n. 15/2009 sulla composizione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, perché il petitum era formulato in modo indeterminato: il rimettente chiedeva una sentenza additiva lasciando alla Corte la scelta tra più soluzioni possibili, tutte ritenute idonee a rimuovere il vizio, senza indicarne una come costituzionalmente obbligata.

    Di cosa si tratta

    Il TAR Lazio aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15 (riforma del lavoro pubblico – legge Brunetta) nella parte in cui prevedeva che la componente togata del Consiglio di presidenza della Corte dei conti fosse numericamente uguale a quella parlamentare, senza garantire la presenza maggioritaria dei magistrati contabili. La norma era stata impugnata nel corso di un ricorso di un magistrato contabile sull’elezione del Consiglio di presidenza per il quadriennio 2009-2013.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 11, comma 8, legge 4 marzo 2009, n. 15, nella parte in cui non garantiva la presenza maggioritaria dei rappresentanti dei magistrati della Corte dei conti nell’organo di autogoverno. Parametri: artt. 100, 103 e 108 comma 2 della Costituzione, in relazione agli artt. 3 e 104 Cost. Giudice rimettente: TAR Lazio.

    La decisione della Corte

    La questione è stata dichiarata inammissibile per indeterminatezza del petitum. Il rimettente chiedeva che la Corte elevasse il numero dei componenti togati «quanto meno» di una unità, ammettendo implicitamente che altre soluzioni numeriche sarebbero state ugualmente idonee a rimuovere il vizio. Poiché non esisteva un’unica soluzione costituzionalmente obbligata, la Corte non avrebbe potuto scegliere per il legislatore.

    Il principio

    Una sentenza additiva è ammissibile solo quando esiste una soluzione «costituzionalmente obbligata»: se il petitum lascia alla Corte la scelta tra più opzioni tutte astrattamente conformi alla Costituzione, la questione è inammissibile perché quella scelta spetta al legislatore, non alla Corte.

    Domande e risposte

    Che cos’è una sentenza additiva «costituzionalmente obbligata»?

    Una sentenza additiva è una pronuncia con cui la Corte dichiara l’illegittimità di una norma nella parte in cui non prevede qualcosa che la Costituzione impone. È ammissibile solo quando c’è un’unica soluzione possibile imposta dalla Costituzione, non quando il legislatore ha più opzioni tra cui scegliere discrezionalmente.

    Perché l’art. 108, comma 2, Cost. è rilevante per la composizione degli organi di autogoverno delle giurisdizioni speciali?

    L’art. 108, comma 2, Cost. impone al legislatore di assicurare l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali: la Corte ha riconosciuto che ciò implica la necessaria presenza di organi di garanzia, ma ha riconosciuto al legislatore discrezionalità nel fissare il rapporto tra componenti togati e «laici».

    Come è regolato oggi il Consiglio di presidenza della Corte dei conti?

    La composizione del Consiglio di presidenza è disciplinata dalla legge 13 aprile 1988, n. 117 e successive modificazioni. La questione della proporzione tra componenti eletti dai magistrati e componenti di nomina parlamentare rimane un tema sensibile nel dibattito sull’autogoverno delle giurisdizioni speciali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 15/2011 – Manifesta inammissibilità: sanatoria delle delibere previdenziali forenses (legge finanziaria 2007, art. 1 comma 763)

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 763, ultimo periodo, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), che aveva fatto salvi gli atti previdenziali degli enti privatizzati (tra cui la Cassa forense) approvati dai Ministeri vigilanti. La questione era identica ad altre già dichiarate inammissibili dalla Corte.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Livorno era stato investito di un ricorso di un avvocato che chiedeva la restituzione dei contributi versati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, dopo che la Cassa stessa aveva abrogato (con delibera 2003-2004) il diritto alla restituzione previsto dall’art. 21 della legge n. 576/1980 (Riforma del sistema previdenziale forense) e lo aveva sostituito con una pensione a base contributiva. Il Tribunale sospettava che la norma della legge finanziaria 2007 che faceva salva quella delibera fosse incostituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 1, comma 763, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), nella parte in cui faceva salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale degli enti privatizzati approvati dai Ministeri vigilanti prima dell’entrata in vigore della legge. Parametri: artt. 2, 3, 23, 24 e 38 della Costituzione e principio di ragionevolezza. Giudice rimettente: Tribunale di Livorno.

    La decisione della Corte

    La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile. Il Tribunale di Livorno aveva sollevato gli stessi profili di incostituzionalità, con il medesimo iter argomentativo, già scrutinati dalla Corte nella sentenza n. 263/2009 (riunione di analoghe questioni del Tribunale di Lucca e di Aosta, r.o. nn. 6, 71 e 72 del 2009), che aveva dichiarato inammissibili quelle questioni. Il rimettente non aveva addotto ragioni nuove rispetto a quelle già valutate.

    Il principio

    Quando la Corte ha già dichiarato inammissibile una questione, il giudice rimettente che propone la medesima questione — con gli stessi parametri e lo stesso iter argomentativo — senza illustrare profili nuovi e diversi non può ottenere un diverso esito: la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Che cosa prevedeva l’art. 21 della legge n. 576/1980 (Riforma previdenziale forense)?

    L’art. 21 consentiva all’avvocato che cessava dall’iscrizione all’albo senza aver maturato i requisiti pensionistici di ottenere la restituzione dei contributi versati. La delibera della Cassa forense del 2003-2004 aveva soppresso questo diritto.

    Perché la «sanatoria» contenuta nella legge finanziaria 2007 era sospetta di incostituzionalità?

    Il Tribunale riteneva che la norma — facendo salvi retroattivamente atti amministrativi potenzialmente illegittimi — violasse il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), il diritto di difesa (art. 24), la riserva di legge in materia previdenziale (art. 23) e il diritto alla previdenza (art. 38 Cost.).

    La Cassa forense aveva il potere di sopprimere il diritto alla restituzione dei contributi?

    Questa è la questione sostanziale che la Corte non ha potuto esaminare nel merito. Le Casse privatizzate (d.lgs. n. 509/1994) hanno autonomia regolamentare, ma non possono incidere su diritti già maturati senza una base legislativa: questo profilo è rimasto irrisolto nel giudizio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 14/2011 – Ammissibilità del conflitto di attribuzioni tra Cassazione e Camera dei deputati sull’insindacabilità parlamentare (art. 68 Cost.)

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    La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato proposto dalla Corte di cassazione nei confronti della Camera dei deputati, che aveva deliberato l’insindacabilità ex art. 68, comma 1, Cost. di alcune dichiarazioni dell’onorevole Vittorio Sgarbi contro il magistrato Gherardo Colombo. La Corte di cassazione lamentava che la delibera parlamentare, applicata dalla Corte d’appello, le impedisse di esercitare la propria funzione giurisdizionale.

    Di cosa si tratta

    Gherardo Colombo, magistrato, aveva citato in giudizio il deputato Vittorio Sgarbi per dichiarazioni diffamatorie rese nel 1998 in televisione (trasmissione «Sgarbi quotidiani» su R.T.I.). La Corte d’appello di Bologna aveva respinto la domanda risarcitoria richiamando la delibera della Camera del 10 febbraio 2005 che aveva dichiarato l’insindacabilità delle opinioni espresse da Sgarbi (art. 68, comma 1, Cost.). La Corte di cassazione, investita del ricorso, aveva sollevato conflitto di attribuzioni sostenendo che la delibera parlamentare difettasse dei presupposti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato proposto dalla Corte di cassazione (terza sezione civile) nei confronti della Camera dei deputati. Oggetto: delibera dell’Assemblea del 10 febbraio 2005 che dichiarava l’insindacabilità delle opinioni del deputato Sgarbi ex art. 68, comma 1, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni. Sussistevano entrambi i requisiti: il profilo soggettivo (la Cassazione è organo giurisdizionale che dichiara definitivamente la volontà del potere giurisdizionale; la Camera è organo competente a deliberare definitivamente sull’insindacabilità); il profilo oggettivo (la Cassazione lamentava la menomazione della propria sfera di attribuzione giurisdizionale per effetto di una delibera parlamentare ritenuta priva dei suoi presupposti).

    Il principio

    La Corte di cassazione ha legittimazione a sollevare conflitto di attribuzioni nei confronti della Camera dei deputati quando ritiene che la delibera di insindacabilità ex art. 68, comma 1, Cost. sia stata adottata in assenza dei presupposti richiesti, impedendole di esercitare la funzione giurisdizionale. Il conflitto è lo strumento costituzionale per riequilibrare il rapporto tra autorità giurisdizionale e privilegi parlamentari.

    Domande e risposte

    Che cosa protegge l’art. 68, comma 1, della Costituzione?

    L’art. 68, comma 1, Cost. stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Si tratta di una prerogativa a tutela dell’autonomia parlamentare, non un privilegio personale del singolo parlamentare.

    Quando le dichiarazioni di un parlamentare sono «nell’esercizio delle funzioni»?

    Secondo la giurisprudenza costituzionale, le dichiarazioni rese fuori dall’aula o dalle commissioni sono coperte dall’insindacabilità solo se presentano un «nesso funzionale» con l’attività parlamentare (ad es. rispecchiano posizioni espresse in sede parlamentare). Dichiarazioni televisive prive di questo nesso non sono coperte.

    Questa ordinanza ha già deciso il merito del conflitto?

    No. L’ordinanza si è limitata a dichiarare ammissibile il ricorso (prima fase del giudizio sul conflitto ex art. 37 della legge n. 87/1953), disponendo la notifica alla Camera. Il merito è stato trattato in seguito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 13/2011 – Manifesta inammissibilità per difetto di motivazione: reato di clandestinità e sanzione sostitutiva dell’espulsione

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis, dell’art. 16 e dell’art. 62-bis del T.U. immigrazione, sollevate da più Giudici di pace, per carenze nella descrizione della fattispecie concreta, nella motivazione sulla rilevanza e, quanto ad alcune ordinanze, per totale assenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    Più Giudici di pace (Giulianova, Abbiategrasso, Nardò, altri) avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del T.U. immigrazione (reato di ingresso e soggiorno illegale), dell’art. 16 comma 1 (espulsione sostitutiva della pena pecuniaria) e dell’art. 62-bis del d.lgs. n. 274/2000 (competenza del giudice di pace). I giudizi sono stati riuniti per essere decisi con un’unica pronuncia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 10-bis, art. 16 comma 1 del d.lgs. n. 286/1998 e art. 62-bis del d.lgs. n. 274/2000. Parametri: artt. 2, 3, 25, 27, 97 e 117 comma 1 della Costituzione e principio di ragionevolezza della legge penale. Rimettenti: Giudice di pace di Giulianova, di Abbiategrasso, di Nardò e altri.

    La decisione della Corte

    Le questioni sono state dichiarate manifestamente inammissibili. Le ordinanze erano carenti sia nella descrizione della fattispecie concreta (scarni riferimenti ai fatti) sia nella motivazione sulla rilevanza. Le ordinanze del Giudice di pace di Abbiategrasso erano addirittura prive di qualsiasi motivazione sulla non manifesta infondatezza, limitandosi a evocare i parametri costituzionali senza illustrare le ragioni della asserita violazione.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve contenere: 1) una descrizione sufficiente della fattispecie concreta; 2) la motivazione sulla rilevanza (spiegare perché la questione incide sull’esito del giudizio); 3) la motivazione sulla non manifesta infondatezza (illustrare le ragioni per cui la norma è sospettata di essere incostituzionale). La mancanza di uno solo di questi elementi rende la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    Quante volte la Corte ha dichiarato inammissibili questioni analoghe sull’art. 10-bis?

    La Corte richiama ordinanze n. 253, 320, 329 e 343 del 2010, oltre all’ordinanza n. 3/2011: si tratta di una serie molto nutrita di pronunce che confermano un orientamento rigoroso sull’onere di motivazione del rimettente.

    L’art. 10-bis è mai stato dichiarato incostituzionale?

    La Corte ha poi dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 10-bis nella misura in cui si applicava allo straniero richiedente protezione internazionale (sentenza n. 5/2013) e ha affrontato altri profili; la norma è stata comunque più volte modificata dal legislatore.

    L’espulsione come sanzione sostitutiva è compatibile con i diritti fondamentali?

    La questione è controversa: la Corte non è mai entrata nel merito di questa specifica disposizione a causa dei reiterati difetti di ammissibilità delle ordinanze di rimessione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 12/2011 – Restituzione degli atti al TAR Abruzzo: apertura domenicale delle grandi superfici commerciali

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    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo. La norma regionale abruzzese che vietava alle grandi superfici di vendita di aprire in occasione di mercati domenicali era stata abrogata nelle more del giudizio, e il giudice rimettente doveva rivalutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce del nuovo quadro normativo.

    Di cosa si tratta

    Il TAR Abruzzo aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 135, della legge della Regione Abruzzo n. 11/2008, che vietava agli esercizi della grande distribuzione di aprire facoltativamente nelle domeniche e giorni festivi in cui si svolgevano mercati. La società Auchan aveva impugnato l’ordinanza del Sindaco di Cepagatti che applicava quel divieto. Nel corso del giudizio costituzionale, la disposizione censurata era stata abrogata dalla legge regionale n. 17/2010.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 1, comma 135, legge Regione Abruzzo 16 luglio 2008, n. 11, nella parte che vietava alle «grandi distribuzioni» l’apertura domenicale/festiva in occasione di mercati. Parametri: artt. 3, 41 e 117, comma 2, lett. e) della Costituzione (uguaglianza, libertà di iniziativa economica, tutela della concorrenza). Giudice rimettente: TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara.

    La decisione della Corte

    La Corte ha restituito gli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza. La disposizione censurata era stata abrogata dalla legge reg. n. 17/2010, sicché il rimettente doveva accertare se la norma abrogata avesse trovato applicazione nel giudizio principale e se la questione mantenesse rilevanza.

    Il principio

    Quando, nel corso del giudizio costituzionale, la norma impugnata viene modificata o abrogata, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché questi riesamini la rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo: solo se la norma abrogata ha già prodotto effetti irreversibili nel giudizio principale la questione rimane rilevante.

    Domande e risposte

    Perché il divieto per la grande distribuzione di aprire nei giorni di mercato può sollevare problemi di tutela della concorrenza (art. 117, lett. e) Cost.)?

    La tutela della concorrenza è competenza esclusiva statale: le Regioni non possono introdurre restrizioni alle aperture degli esercizi commerciali che differenzino il trattamento tra operatori in modo difforme dalla disciplina statale, perché ciò distorcerebbe la parità concorrenziale nel mercato.

    Che differenza c’è tra «cessazione della materia del contendere» e «restituzione degli atti»?

    La cessazione della materia del contendere si verifica quando il vizio denunciato è definitivamente rimosso senza che la norma abbia prodotto effetti. La restituzione degli atti si usa quando il quadro normativo è cambiato in modo significativo ma il giudice rimettente deve rivalutare se la questione rimane rilevante.

    Il divieto di apertura domenicale per la grande distribuzione è oggi ammissibile?

    La disciplina delle aperture degli esercizi commerciali ha subito numerose riforme (d.l. n. 201/2011 Monti ha liberalizzato le aperture domenicali); eventuali nuove limitazioni regionali possono comunque sollevare questioni di competenza statale in materia di tutela della concorrenza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 11/2011 – Inammissibilità del conflitto di attribuzioni proposto dal Comune per variazione territoriale (art. 132 Cost.)

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    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato proposto dal Comune di Colle Santa Lucia (BL) nei confronti del Consiglio dei ministri e del Parlamento. Un ente locale non è un «potere dello Stato» ai fini del conflitto inter-organico, e la procedura prevista dall’art. 132, comma 2, Cost. per la variazione territoriale non può essere completata con una pronuncia sostitutiva della Corte.

    Di cosa si tratta

    Il Comune di Colle Santa Lucia (BL) aveva effettuato un referendum ex art. 132, comma 2, Cost. per distaccarsi dalla Regione Veneto e aggregarsi alla Regione Trentino Alto-Adige/Südtirol. Il referendum si era concluso favorevolmente, ma il Ministro dell’interno non aveva presentato il relativo disegno di legge entro i sessanta giorni previsti dalla legge n. 352/1970, e nel frattempo alcuni parlamentari avevano presentato proposte di legge costituzionale sullo stesso tema. Il Comune aveva proposto conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato del Comune di Colle Santa Lucia (BL) nei confronti del Consiglio dei ministri, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei Presidenti di entrambe le Camere e di tre parlamentari, per violazione dell’art. 132, comma 2, Cost. e dell’art. 45, comma 4, della legge n. 352/1970.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sotto il profilo soggettivo: un ente locale non è un «potere dello Stato» né un soggetto che esercita funzioni imputabili allo «Stato-autorità». Sotto il profilo oggettivo: il Comune lamentava lesioni relative a fasi successive a quella referendaria, unico momento in cui aveva un diritto di iniziativa; e il «petitum» era diretto a ottenere una pronuncia sostitutiva degli atti mancanti, estranea alla competenza della Corte in materia di conflitti.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato è ammissibile solo tra organi che dichiarano definitivamente la volontà di un «potere dello Stato»: gli enti locali non appartengono a questa categoria. Inoltre la Corte, in un conflitto di attribuzioni, non può emettere pronunce sostitutive degli atti mancanti che spettano ad altri organi.

    Domande e risposte

    Che cosa prevede l’art. 132, comma 2, Cost. per il distacco di un Comune da una Regione?

    L’art. 132, comma 2, Cost. consente ai Comuni di chiedere, con legge della Repubblica, di essere distaccati da una Regione e aggregati a un’altra, sentite le popolazioni interessate mediante referendum. La procedura è disciplinata dalla legge n. 352/1970.

    Perché un Comune non può sollevare conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

    Perché il conflitto inter-organico (art. 134 Cost.) è riservato ai «poteri dello Stato», cioè agli organi costituzionali (Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, autorità giurisdizionali), non agli enti locali che sono soggetti dell’ordinamento autonomistico.

    Aveva senso ricorrere alla Corte costituzionale in questo caso?

    Il Comune avrebbe potuto tutelare i propri interessi con altri strumenti, ad esempio il giudizio amministrativo per il silenzio-inadempimento del Ministro dell’interno. Il ricorso per conflitto di attribuzioni era invece la strada sbagliata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 10/2011 – Manifesta infondatezza: blocco delle pensioni di anzianità dei militari (legge n. 449/1997)

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    La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 59, comma 54, della legge n. 449/1997 e del d.m. 30 marzo 1998, che avevano sospeso definitivamente il diritto al trattamento pensionistico di anzianità per i militari nel periodo di transizione. Il blocco temporaneo dei pensionamenti anticipati rientra nella discrezionalità del legislatore in materia previdenziale.

    Di cosa si tratta

    Un dipendente della Polizia di Stato aveva presentato domanda di dimissioni nel 1997 avendo maturato l’anzianità richiesta per la pensione, ma era stato collocato a riposo solo il 1 aprile 1998 a causa del blocco transitorio dei pensionamenti anticipati introdotto dal d.l. n. 375/1997 e poi definitivamente confermato dall’art. 59, comma 54, della legge n. 449/1997 (legge finanziaria 1998). Il ritardo aveva causato un periodo in cui il lavoratore non percepiva né stipendio né pensione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 59, comma 54, legge 27 dicembre 1997, n. 449 e art. 1 del d.m. 30 marzo 1998 (Programmazione dell’accesso al pensionamento di anzianità dei militari). Parametri: artt. 36 e 38 della Costituzione. Giudice rimettente: Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia.

    La decisione della Corte

    La questione è stata dichiarata manifestamente infondata. La Corte ha ribadito la propria giurisprudenza (sentenze n. 245/1997, n. 417/1996, n. 439/1994) secondo cui interventi di «blocco» dell’accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità sono costituzionalmente legittimi se ragionevolmente inseriti in processi di riforma previdenziale volti a stabilizzare la spesa. Ha inoltre ribadito che le pensioni di anzianità non godono della garanzia di cui all’art. 38 Cost. (riservata alle pensioni che trovano causa nello stato di bisogno).

    Il principio

    Il blocco temporaneo dell’accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità, se ragionevole e inserito in un processo di riforma strutturale della spesa previdenziale, non viola gli artt. 36 e 38 Cost.: le pensioni anticipate non rientrano nella garanzia costituzionale dello «stato di bisogno» e il legislatore può modularne l’accesso nell’esercizio della propria discrezionalità.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra pensione di anzianità e pensione di vecchiaia ai fini della tutela costituzionale?

    La pensione di vecchiaia risponde a uno «stato di bisogno» conseguente alla cessazione dell’attività lavorativa per età: è pienamente garantita dall’art. 38 Cost. La pensione di anzianità (oggi «anticipata») ha come presupposto il solo maturare di un’anzianità contributiva: la Corte la considera esclusa dalla garanzia assoluta dell’art. 38.

    Il lavoratore collocato a riposo nel 1997 poteva pretendere immediatamente la pensione?

    No: il d.l. n. 375/1997 e poi la legge n. 449/1997 avevano sospeso il diritto a quella decorrenza. Il d.m. 30 marzo 1998 aveva poi programmato l’accesso, fissando la decorrenza al 1 aprile 1998.

    Questo principio vale ancora oggi?

    Sì, nella sostanza. La Corte ha continuato a riconoscere la discrezionalità del legislatore di intervenire sulle pensioni anticipate per ragioni di equilibrio della finanza pubblica, come confermato in numerose pronunce sulle c.d. «finestre di pensionamento» e sulle riforme Fornero.

    Norme collegate