Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 210/2012 – Estinzione del processo su semplificazione amministrativa regionale umbra

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    La Corte dichiara estinto il processo promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro diverse disposizioni della legge della Regione Umbria n. 8/2011 in materia di semplificazione amministrativa, per intervenuta rinuncia al ricorso.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato numerose disposizioni della legge della Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), contestando violazioni dell’art. 117 Cost. in materie come governo del territorio, tutela dell’ambiente e del paesaggio. Nelle more del giudizio, le parti hanno rinunciato al ricorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 54, 55, 65, 70, 72, 73, 87, 89, 91, 124 e 136 della legge regionale umbra n. 8/2011, in riferimento all’art. 117, commi primo, secondo (lett. s) e terzo, della Costituzione, per presunte violazioni della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e di quella concorrente in materia di governo del territorio. Giudice relatore: Paolo Maria Napolitano.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara estinto il processo. In seguito alla costituzione della Regione Umbria, che ha chiesto la declaratoria di non fondatezza, la Giunta regionale aveva adottato, in data 16 dicembre 2011, modifiche alle disposizioni contestate. Le parti sono quindi addivenute a una rinuncia al ricorso che ha determinato l’estinzione del giudizio.

    Il principio

    Il processo costituzionale in via principale (tra Stato e Regioni) può estinguersi per rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, accettata dalla controparte costituita. L’estinzione non implica alcuna pronuncia nel merito sulla costituzionalità delle norme impugnate.

    Domande e risposte

    Cosa significa che il processo è «estinto»?

    L’estinzione è una pronuncia processuale: il giudizio si chiude senza esaminare il merito. Le norme regionali non vengono né dichiarate incostituzionali né conformi alla Costituzione; semplicemente la Corte non si pronuncia su di esse.

    Perché lo Stato ha rinunciato al ricorso?

    Presumibilmente perché la Regione Umbria ha modificato le norme contestate in modo da eliminare i profili di illegittimità, rendendo superflua una pronuncia nel merito.

    Le disposizioni regionali impugnate restano in vigore?

    Quelle eventualmente già modificate nel corso del giudizio restano vigenti nelle versioni modificate. Se alcune erano rimaste invariate, la loro vigenza non è inficiata dall’estinzione del processo, che non equivale a una «patente di costituzionalità».

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 209/2012 – Correzione di errore materiale nella sentenza n. 234 del 2008

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    La Corte dispone la correzione di due errori materiali contenuti nell’epigrafe e nel dispositivo della sentenza n. 234 del 2008: la locuzione «pubblicate» deve essere sostituita con «pubblicata» e dev’essere espunta la locuzione «l’illegittimità costituzionale» erroneamente riprodotta nel dispositivo.

    Di cosa si tratta

    La Corte costituzionale, nell’ambito della propria potestà di correggere gli errori materiali nelle proprie pronunce, ha rilevato due imprecisioni nella sentenza n. 234 del 2008. Nell’epigrafe, dopo le parole relative al registro ordinanze 2007, figurava per errore il termine plurale «pubblicate» in luogo del singolare «pubblicata». Nel dispositivo, dopo l’espressione «dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale», era erroneamente riportata la locuzione «l’illegittimità costituzionale», capovolgendo il senso della pronuncia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si tratta di un giudizio di legittimità costituzionale in senso stretto, ma di un procedimento di correzione di errore materiale ai sensi dell’art. 32 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Giudice relatore: Aldo Carosi.

    La decisione della Corte

    La Corte dispone che nella sentenza n. 234 del 2008 siano corretti i due errori materiali: nell’epigrafe «pubblicate» è sostituito con «pubblicata»; nel dispositivo è espunta la locuzione «l’illegittimità costituzionale» che seguiva erroneamente la formula di non fondatezza.

    Il principio

    La Corte costituzionale può correggere in qualunque momento gli errori materiali contenuti nelle proprie pronunce, senza che ciò costituisca una riapertura del giudizio o una modifica del contenuto decisorio: la correzione interviene solo sulle imprecisioni formali, lasciando intatto il dispositivo nella sua sostanza.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per «errore materiale» in una sentenza?

    Un errore materiale è una svista formale — come un refuso, un numero sbagliato, una parola omessa o ripetuta — che non riguarda il ragionamento giuridico ma solo la stesura del testo. La correzione non incide sul contenuto della decisione.

    Perché l’errore nel dispositivo della n. 234/2008 era particolarmente grave?

    Perché la locuzione «l’illegittimità costituzionale» inserita dopo la formula «dichiara non fondata» poteva ingenerare confusione sulla vera portata della decisione, che era di rigetto (non fondatezza), non di accoglimento (illegittimità).

    Chi può chiedere la correzione di un errore materiale in una sentenza della Corte?

    La Corte può procedere d’ufficio oppure su istanza delle parti. Il procedimento è disciplinato dall’art. 32 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 208/2012 – Pena accessoria fissa per bancarotta fraudolenta e manifesta inammissibilità

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione della Cassazione sull’art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare, che prevede una pena accessoria fissa di dieci anni per la bancarotta fraudolenta: la questione era già stata sollevata senza che la rimettente motivasse adeguatamente le ragioni per reiterarla.

    Di cosa si tratta

    L’art. 216, ultimo comma, del regio decreto n. 267/1942 (legge fallimentare) prevede che alla condanna per bancarotta fraudolenta conseguano le pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di imprese commerciali e dell’incapacità a esercitare uffici direttivi per la durata fissa di dieci anni. La Corte di cassazione dubitava della costituzionalità di questa previsione in quanto la pena fissa non lascia al giudice margini di adeguamento alla concreta gravità del fatto, in contrasto con il «volto costituzionale» del sistema penale. La questione era però già stata sollevata in precedenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 216, ultimo comma, del r.d. n. 267/1942, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. La pena accessoria fissa di dieci anni, indipendente dalla durata della pena principale, non consentirebbe di proporzionare la sanzione alla gravità del caso concreto. Giudice relatore: Paolo Maria Napolitano.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. La rimettente aveva già sollevato analoga questione con ordinanza del 23 marzo 2011, richiamandone semplicemente le motivazioni senza aggiungere nuovi argomenti o dare conto dei mutamenti del quadro normativo o giurisprudenziale che potessero giustificarne la reiterazione.

    Il principio

    La reiterazione di una questione di legittimità costituzionale già sollevata dallo stesso rimettente è inammissibile se il giudice si limita a richiamare la precedente ordinanza senza illustrare nuovi argomenti o modifiche del quadro normativo o giurisprudenziale che giustifichino un nuovo esame da parte della Corte.

    Domande e risposte

    Le pene accessorie fisse sono sempre incostituzionali?

    Non necessariamente: la Corte ha più volte affermato che le pene fisse «non appaiono in armonia con il volto costituzionale del sistema penale», ma questo non equivale a una declaratoria di incostituzionalità automatica. Occorre valutare caso per caso se la fissità risponda a esigenze giustificate.

    Cosa è successo poi all’art. 216 della legge fallimentare sulla pena accessoria fissa?

    La Corte costituzionale, con sentenza n. 222 del 2018, ha poi dichiarato incostituzionale l’art. 216, ultimo comma, l.fall. nella parte in cui prevedeva una durata fissa delle pene accessorie, imponendo al giudice di parametrarle alla pena principale.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile qui?

    Per un vizio formale: la Cassazione aveva già sollevato la stessa questione senza ricevere una pronuncia di merito, e nel reiterarla si è limitata a richiamare la precedente ordinanza senza spiegare perché le ragioni già esposte meritassero un nuovo esame.

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  • Corte cost. n. 207/2012 – Autorizzazione paesaggistica semplificata e competenza statale verso la Provincia di Trento

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    La Corte dichiara che spettava allo Stato disciplinare, anche nei confronti della Provincia autonoma di Trento, il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, regolato dall’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 139/2010.

    Di cosa si tratta

    Il d.P.R. n. 139/2010 aveva introdotto un procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità (modifiche esterne minori, opere stagionali, ecc.), imponendo anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di adottare norme attuative entro 180 giorni. L’art. 6, comma 2, stabiliva che le disposizioni attengono ai livelli essenziali delle prestazioni amministrative e costituiscono «grande riforma economico-sociale». La Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione, ritenendo di avere competenza primaria in materia paesaggistica.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Trento ha promosso conflitto di attribuzione tra enti, chiedendo alla Corte di dichiarare la non spettanza allo Stato del potere di disciplinare il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica nei suoi confronti, in quanto la tutela del paesaggio rientrerebbe nella sua potestà legislativa primaria ex art. 8 dello Statuto speciale. Giudice relatore: Paolo Maria Napolitano.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara che spettava allo Stato disciplinare il procedimento di cui all’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 139/2010, anche nei confronti della Provincia autonoma di Trento. La tutela del paesaggio è materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera s), Cost. (tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali); tale competenza prevale anche sulla potestà primaria provinciale in materia di urbanistica e governo del territorio.

    Il principio

    La tutela del paesaggio è materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. s, Cost.) e prevale sulle competenze primarie delle Province autonome in materia di urbanistica, governo del territorio e beni culturali locali. Anche le autonomie speciali devono adeguarsi alla normativa statale di semplificazione paesaggistica, nei limiti degli statuti speciali.

    Domande e risposte

    Le Province autonome hanno competenza sulla tutela del paesaggio?

    Lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige attribuisce alle Province autonome potestà primaria in materie come l’urbanistica e la tutela del paesaggio locale. Tuttavia, la Corte afferma che la tutela del paesaggio ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. s), Cost. è una competenza esclusiva statale che «trasversale» prevale.

    Cos’è la «grande riforma economico-sociale»?

    È una categoria elaborata dalla giurisprudenza costituzionale per indicare le norme statali che, per la loro portata strutturale, si applicano anche alle autonomie speciali derogando alle potestà statutarie. La qualificazione come «grande riforma» non è arbitraria: deve essere giustificata dall’effettiva rilevanza sistemica della disciplina.

    La Provincia di Trento può avere proprie norme sul paesaggio?

    Sì, negli spazi lasciati dalla normativa statale e nei limiti delle norme di attuazione dello statuto. Ma per gli aspetti coperti dalla competenza esclusiva statale sulla tutela del paesaggio, deve conformarsi alla disciplina statale.

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  • Corte cost. n. 206/2012 – Superamento del dissenso in conferenza di servizi e cessazione della materia

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Regione Toscana sull’art. 5, comma 2, lettera b), n. 1, del d.l. n. 70/2011, perché la norma era già stata dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 179/2012 nelle more del giudizio, rendendo la questione priva di oggetto.

    Di cosa si tratta

    L’art. 5, comma 2, lettera b), n. 1, del d.l. n. 70/2011 (convertito dalla legge n. 106/2011) aveva modificato il meccanismo di superamento del dissenso in sede di conferenza di servizi, previsto dall’art. 49, comma 3, lettera b), del d.l. n. 78/2010. Questo meccanismo consentiva a un rappresentante governativo di «scavalcare» il dissenso espresso in conferenza di servizi da parte di un’amministrazione locale. La Regione Toscana lo aveva impugnato per invasione delle competenze regionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Toscana ha impugnato l’art. 5, comma 2, lettera b), n. 1, del d.l. n. 70/2011, in riferimento agli artt. 117 (commi terzo e quarto), 118 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione. La disposizione avrebbe consentito allo Stato di imporre la propria posizione in materie di competenza regionale attraverso la conferenza di servizi, bypassando il principio del consenso. Giudice relatore: Giuseppe Tesauro.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. La sentenza n. 179 del 2012 aveva già dichiarato incostituzionale l’art. 49, comma 3, lettera b), del d.l. n. 78/2010, cioè la norma di cui l’art. 5 del d.l. n. 70/2011 era una modifica: la questione è divenuta priva di oggetto perché la disposizione modificata è già stata eliminata dall’ordinamento.

    Il principio

    Se una pronuncia di incostituzionalità elimina la norma «base» che una disposizione impugnata andava a modificare, quest’ultima perde il proprio oggetto e la questione pendente deve essere dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

    Domande e risposte

    Cos’è la conferenza di servizi?

    La conferenza di servizi è uno strumento di semplificazione amministrativa che riunisce in un’unica sede le varie amministrazioni coinvolte in un procedimento, consentendo di acquisire tutti i pareri e autorizzazioni necessari contestualmente, anziché in sequenza.

    Perché il meccanismo di «superamento del dissenso» era controverso?

    Perché consentiva a un rappresentante del Governo di imporre una decisione anche contro il parere di un’amministrazione locale in materie di competenza regionale, svuotando di fatto l’autonomia degli enti territoriali.

    Cosa ha stabilito la sentenza n. 179/2012?

    Ha dichiarato incostituzionale il meccanismo originario di superamento del dissenso (art. 49, comma 3, lett. b, d.l. n. 78/2010) per violazione delle competenze regionali. La n. 206/2012 ne è una diretta conseguenza.

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  • Corte cost. n. 205/2012 – Insindacabilità parlamentare e dichiarazioni diffamatorie del senatore Iannuzzi

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    La Corte dichiara che non spettava al Senato affermare che le dichiarazioni del senatore Raffaele Lino Iannuzzi nei confronti del dott. Antonio Ingroia costituivano opinioni parlamentari insindacabili ex art. 68, comma 1, Cost., e annulla la relativa deliberazione di insindacabilità.

    Di cosa si tratta

    Il senatore Raffaele Lino Iannuzzi era imputato davanti al Tribunale di Monza (sezione distaccata di Desio) per il reato di diffamazione aggravata nei confronti del dott. Antonio Ingroia, all’epoca magistrato. Il Senato della Repubblica aveva deliberato, il 19 febbraio 2009, che quelle dichiarazioni costituivano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale di Monza ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare che non spettava al Senato deliberare l’insindacabilità delle dichiarazioni dell’on. Iannuzzi, in quanto non sussisteva il nesso funzionale con l’esercizio delle funzioni parlamentari richiesto dall’art. 68, primo comma, Cost. Giudice relatore: Giorgio Lattanzi.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara che non spettava al Senato affermare l’insindacabilità delle dichiarazioni e annulla la deliberazione del 19 febbraio 2009. Le affermazioni rese dal senatore Iannuzzi non presentavano il necessario nesso funzionale con atti tipici del mandato parlamentare: non erano sostanzialmente riconducibili a discorsi pronunciati in aula, atti di sindacato ispettivo o altre attività istituzionali del parlamentare.

    Il principio

    L’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. protegge le opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali. Perché operi, è necessario un nesso funzionale diretto tra le dichiarazioni extraparlamentari e uno specifico atto compiuto nell’esercizio del mandato: la mera qualità di parlamentare non basta a rendere insindacabile qualunque dichiarazione.

    Domande e risposte

    Cosa protegge l’art. 68, primo comma, della Costituzione?

    Protegge i parlamentari da qualsiasi responsabilità — civile, penale o disciplinare — per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle funzioni parlamentari. La garanzia tutela il libero svolgimento del mandato e, indirettamente, l’autonomia del Parlamento.

    Qual è il «nesso funzionale» richiesto?

    Le dichiarazioni extraparlamentari devono essere sostanzialmente riconducibili — per contenuto — a atti tipici del mandato parlamentare (interventi in aula, interrogazioni, interpellanze, relazioni). Il collegamento deve essere concreto, non meramente generico.

    Cosa succede dopo l’annullamento della delibera?

    Il procedimento penale davanti al Tribunale di Monza riprende il suo corso: cade lo «scudo» parlamentare e il giudice può procedere a valutare la responsabilità penale dell’imputato per diffamazione.

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  • Corte cost. n. 204/2012 – Termini della custodia cautelare e sospensione per perizia in dibattimento

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    La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 304, comma 2, cod. proc. pen., che consente la sospensione dei termini massimi di custodia cautelare quando il dibattimento sia «particolarmente complesso» per la presenza di una perizia che avrebbe potuto essere disposta in fase precedente.

    Di cosa si tratta

    L’art. 304, comma 2, del codice di procedura penale prevede che i termini di durata massima della custodia cautelare siano sospesi quando il dibattimento risulta «particolarmente complesso». Secondo l’interpretazione consolidata della Cassazione, questa complessità può derivare anche dall’espletamento in dibattimento di una perizia (ad esempio, la trascrizione di intercettazioni) che sarebbe stata eseguibile nella fase delle indagini preliminari. Il Tribunale di Brescia, sezione riesame, dubitava della costituzionalità di questa lettura.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Brescia, sezione riesame, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 304, comma 2, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 13, quinto comma, della Costituzione. La norma, nell’interpretazione della Cassazione vincolante in sede di rinvio, consentirebbe sospensioni dei termini cautelari dipendenti da scelte processuali del pubblico ministero (il momento di richiedere la perizia) imprevedibili e potenzialmente arbitrarie. Giudice relatore: Giorgio Lattanzi.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. L’art. 304, comma 2, cod. proc. pen. è compatibile con gli artt. 3 e 13, quinto comma, Cost.: la sospensione dei termini in presenza di un dibattimento particolarmente complesso è giustificata da una ragione oggettiva — l’effettiva complessità del giudizio — e non rimessa all’arbitrio del giudice o del pubblico ministero, perché spetta al giudice valutare in concreto se quella complessità sussista.

    Il principio

    La sospensione dei termini massimi di custodia cautelare per «complessità del dibattimento» non viola la riserva di legge nella predeterminazione dei termini cautelari né il principio di uguaglianza, purché la complessità sia valutata in concreto dal giudice sulla base di elementi oggettivi, anche se la necessità della perizia è dipesa da scelte del pubblico ministero.

    Domande e risposte

    Perché i termini massimi di custodia cautelare sono importanti?

    Perché l’art. 13, quinto comma, della Costituzione impone che la legge fissi i limiti massimi della detenzione cautelare, a garanzia della libertà personale dell’imputato non ancora condannato. Superati quei limiti, il detenuto deve essere rimesso in libertà.

    Cosa succede se la perizia era evitabile nelle indagini?

    Secondo la Corte, il fatto che la perizia potesse essere eseguita prima non è sufficiente a rendere incostituzionale la sospensione: ciò che rileva è che il dibattimento sia in concreto complesso, a prescindere dalle cause di tale complessità.

    L’imputato non ha tutele contro usi dilatori?

    Ha la tutela del controllo giurisdizionale: il giudice deve accertare in concreto la «particolare complessità». Se questa manca, la sospensione non può essere disposta e i termini riprendono a decorrere.

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  • Corte cost. n. 203/2012 – SCIA come livello essenziale e competenza statale in materia di concorrenza

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    La Corte dichiara non fondate le questioni sollevate dalla Provincia autonoma di Trento sull’art. 49, comma 4-ter, del d.l. n. 78/2010, che qualificava la disciplina della SCIA come «livello essenziale delle prestazioni» e come «tutela della concorrenza»: entrambe materie di competenza legislativa esclusiva statale.

    Di cosa si tratta

    L’art. 49, comma 4-ter, del d.l. n. 78/2010 qualificava espressamente la nuova disciplina della SCIA (che sostituiva la DIA — Dichiarazione di Inizio Attività) come attinente alla tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, lett. e, Cost.) e come livello essenziale delle prestazioni (art. 117, comma 2, lett. m, Cost.). La Provincia autonoma di Trento ne contestava l’applicabilità alle proprie competenze statutarie in numerose materie.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Trento ha impugnato l’art. 49, comma 4-ter, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, in riferimento agli artt. 8 e 9 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché agli artt. 117 e 118 Cost. La ricorrente sosteneva che quella qualificazione legislativa non potesse vincolare le sue competenze statutarie primarie in materie quali urbanistica, turismo, commercio. Giudice relatore: Alessandro Criscuolo.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondate le questioni. La qualificazione dell’art. 49, comma 4-ter, come attinente alla tutela della concorrenza e ai livelli essenziali delle prestazioni è coerente con la natura della SCIA: lo strumento è funzionale alla liberalizzazione delle attività economiche (concorrenza) e garantisce una standard minimo uniforme di semplificazione procedimentale su tutto il territorio nazionale (livello essenziale). Tale qualificazione è perciò legittima e si impone anche alle autonomie speciali.

    Il principio

    Il legislatore statale può qualificare come «tutela della concorrenza» e «livello essenziale delle prestazioni» la disciplina della SCIA, rendendola applicabile su tutto il territorio nazionale, anche nelle materie di competenza delle autonomie speciali, quando essa sia realmente funzionale alla libertà di iniziativa economica e all’uniformità del trattamento dei cittadini.

    Domande e risposte

    Cosa sono i «livelli essenziali delle prestazioni»?

    Sono standard minimi uniformi che lo Stato può fissare su tutto il territorio nazionale per garantire uguaglianza di trattamento dei cittadini nell’accesso a diritti civili e sociali. La loro determinazione è materia di competenza esclusiva statale (art. 117, comma 2, lett. m, Cost.).

    La SCIA è davvero una misura di «concorrenza»?

    Secondo la Corte sì: semplificare l’avvio delle attività economiche abbattendo le barriere burocratiche all’accesso rientra nella tutela della concorrenza, che impone condizioni di parità su tutto il territorio.

    Le Province autonome possono avere procedure diverse dalla SCIA?

    Non per le materie in cui la SCIA è qualificata come livello essenziale; possono però disciplinare aspetti procedurali propri nelle materie di competenza statutaria, purché non comprimano lo standard minimo nazionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 202/2012 – SCIA e competenze della Provincia autonoma di Trento

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Provincia autonoma di Trento sull’art. 49, comma 3, lettera b), del d.l. n. 78/2010, che modificava la disciplina sulla SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) introducendo un meccanismo di superamento del dissenso in sede di conferenza di servizi.

    Di cosa si tratta

    L’art. 49 del d.l. n. 78/2010 (convertito dalla legge n. 122/2010) aveva riformato l’istituto della SCIA, modificando l’art. 19 della legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo. Il comma 3, lettera b), introduceva un meccanismo di risoluzione del dissenso in conferenza di servizi che la Provincia autonoma di Trento contestava come lesivo delle proprie competenze statutarie in materie quali urbanistica, turismo, commercio.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Trento ha impugnato l’art. 49, comma 3, lettera b), del d.l. n. 78/2010, in riferimento agli artt. 8, 9 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972), al principio di leale collaborazione e agli artt. 117, 118 e 120 Cost. Giudice relatore: Giuseppe Tesauro.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Nelle more del giudizio, la sentenza n. 179 del 2012 della stessa Corte aveva già dichiarato incostituzionale l’art. 49, comma 3, lettera b), del d.l. n. 78/2010 nella parte in cui prevedeva quel meccanismo di superamento del dissenso. La questione è quindi divenuta priva di oggetto.

    Il principio

    Quando una disposizione impugnata è già stata dichiarata incostituzionale con altra pronuncia nelle more del giudizio, la questione successivamente sollevata sulla stessa norma diventa priva di oggetto e va dichiarata inammissibile, non essendovi più alcuna norma su cui pronunciarsi.

    Domande e risposte

    Cos’è la SCIA?

    La Segnalazione Certificata di Inizio Attività è uno strumento che consente a privati e imprese di avviare determinate attività presentando una dichiarazione accompagnata da asseverazioni tecniche, senza attendere un provvedimento autorizzatorio esplicito della pubblica amministrazione.

    Perché la Provincia di Trento contestava quella norma?

    Perché il meccanismo di risoluzione del dissenso in conferenza di servizi avrebbe consentito a un rappresentante statale di imporre la propria posizione anche nelle materie di competenza provinciale, bypassando l’autonomia speciale garantita dallo statuto.

    Cosa aveva deciso la sentenza n. 179/2012?

    Aveva dichiarato incostituzionale la stessa disposizione impugnata dalla Provincia di Trento, per violazione delle competenze regionali. La pronuncia n. 202/2012 prende atto di questo e chiude il giudizio parallelo della Provincia.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 201/2012 – Autorizzazione sismica e competenza esclusiva statale in materia di prevenzione

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    La Corte dichiara incostituzionale l’art. 4, comma 3, della legge della Regione Molise n. 25/2011, che prevedeva modalità di autorizzazione sismica degli interventi edilizi difformi dalla normativa statale di principio in materia di protezione civile e governo del territorio.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale molisana n. 25 del 2011 disciplinava le procedure per l’autorizzazione sismica degli interventi edilizi. Il comma 3 dell’art. 4 introduceva disposizioni che si discostavano dai principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale in materia. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 4, comma 3, della legge della Regione Molise 9 settembre 2011, n. 25, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione. La norma regionale, nel disciplinare l’autorizzazione sismica, avrebbe violato i principi fondamentali della legislazione statale in materia di governo del territorio e protezione civile, materie di competenza legislativa concorrente. Giudice relatore: Sergio Mattarella.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, della legge regionale Molise n. 25 del 2011, per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione. La norma regionale si discostava dai principi fondamentali della disciplina statale sulla prevenzione del rischio sismico, che la Regione è tenuta a rispettare nelle materie di potестà concorrente.

    Il principio

    In materia di governo del territorio e protezione civile — competenze legislative concorrenti ex art. 117, comma 3, Cost. — le Regioni possono legiferare solo nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale. Le norme sulla prevenzione del rischio sismico fissate dallo Stato costituiscono tali principi e non possono essere derogate dalla legislazione regionale.

    Domande e risposte

    Cosa sono le materie di legislazione concorrente?

    Sono materie in cui la Regione può legiferare, ma solo nel rispetto dei «principi fondamentali» che lo Stato stabilisce con legge. Il governo del territorio e la protezione civile rientrano in questa categoria (art. 117, comma 3, Cost.).

    Perché la norma molisana è stata dichiarata incostituzionale?

    Perché prevedeva modalità di autorizzazione sismica difformi dai principi fondamentali della normativa statale, invadendo l’ambito riservato al legislatore nazionale.

    La Regione non ha alcuna competenza in materia sismica?

    Sì che ce l’ha: può disciplinare le procedure e l’organizzazione amministrativa, purché rispetti i principi fondamentali statali. La sentenza non esclude la competenza regionale, ma ne delimita i confini.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 200/2012 – Libertà di iniziativa economica e liberalizzazioni nel decreto-legge n. 138/2011

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    La Corte esamina l’art. 3 del d.l. n. 138/2011 — che enuncia il principio della libertà di iniziativa economica privata come regola generale e impone di adeguarsi entro un termine — e dichiara la cessazione della materia del contendere per alcune questioni, poiché la norma era già stata modificata, e non fondate le restanti censure.

    Di cosa si tratta

    L’art. 3 del d.l. n. 138/2011 sanciva che l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere e che «è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge». La disposizione imponeva allo Stato e alle autonomie di adeguarsi a tale principio entro un anno (poi prorogato al 30 settembre 2012). Diverse Regioni contestavano che tale obbligo di adeguamento invadesse le competenze legislative regionali in materia di regolazione economica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Puglia, Toscana, Lazio, Emilia-Romagna, Veneto, Umbria e Calabria e la Regione autonoma Sardegna hanno impugnato l’art. 3 del d.l. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, lamentando un’invasione delle competenze regionali residuali e concorrenti in materia di attività economiche.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine all’art. 3, comma 4, del d.l. n. 138/2011, modificato da disposizioni successive. Per le restanti questioni, la Corte dichiara non fondate le censure: l’art. 3, nella sua funzione di principio-guida per la liberalizzazione delle attività economiche, non viola le competenze regionali perché si tratta di principi relativi alla tutela della concorrenza (materia di competenza esclusiva statale) che non interferiscono con le specifiche competenze normative regionali.

    Il principio

    La fissazione di un principio generale di libertà di attività economica privata, che delimita gli spazi dei regimi autorizzatori, rientra nella tutela della concorrenza riservata allo Stato dall’art. 117, comma 2, lett. e), Cost. e non lede le competenze legislative regionali, salvo che le disposizioni attuative specifiche non invadano singole materie di competenza regionale.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono disciplinare autonomamente l’accesso alle attività economiche?

    Sì, nelle materie di loro competenza. Ma i principi generali sulla libertà di impresa e sulla riduzione degli oneri burocratici rientrano nella tutela della concorrenza, che è materia statale esclusiva.

    Cosa significa «cessazione della materia del contendere»?

    Significa che la norma impugnata è stata modificata o abrogata medio tempore in modo tale da far venire meno l’interesse a una pronuncia sul merito: la Corte chiude il giudizio senza dichiarare né la fondatezza né l’infondatezza delle censure.

    Il principio «permesso tutto ciò che non è vietato» è ancora vigente?

    Il principio è stato confermato e sviluppato da successive riforme delle liberalizzazioni; la Corte ne ha riconosciuto la compatibilità costituzionale come criterio di semplificazione normativa.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 199/2012 – Servizi pubblici locali e divieto di ripristino della norma abrogata da referendum

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    La Corte dichiara incostituzionale l’art. 4 del d.l. n. 138/2011 perché riproduce, nella sostanza, la disciplina dei servizi pubblici locali già abrogata dal referendum del giugno 2011, violando il divieto costituzionale di reintrodurre con legge ordinaria norme abrogate dalla volontà popolare.

    Di cosa si tratta

    Nel giugno 2011 il referendum abrogativo aveva eliminato l’art. 23-bis del d.l. n. 112/2008, che disciplinava l’affidamento dei servizi pubblici locali privilegiando la concorrenza e limitando fortemente la gestione pubblica diretta («in house»). A distanza di pochi mesi, l’art. 4 del d.l. n. 138/2011 ha reintrodotto una disciplina analoga, individuando nuove condizioni per l’affidamento diretto e riducendo ulteriormente gli spazi per la gestione pubblica. Sei Regioni hanno impugnato la norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Puglia, Lazio, Marche, Emilia-Romagna, Umbria e la Regione autonoma della Sardegna hanno impugnato l’art. 4 del d.l. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, in riferimento all’art. 75 della Costituzione (che tutela l’effetto abrogativo del referendum) e agli artt. 117 e 118 Cost. (competenza residuale regionale in materia di servizi pubblici locali).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del d.l. n. 138/2011, sia nel testo originario sia in quello risultante dalle successive modificazioni. La norma riproduce pressoché integralmente la disciplina abrogata dal referendum, eludendo la volontà popolare espressa con il voto. L’art. 75 Cost. vieta al legislatore di reintrodurre — senza un mutamento del quadro politico o delle circostanze di fatto — norme sostanzialmente identiche a quelle abrogate dal corpo elettorale.

    Il principio

    Il legislatore non può ripristinare con legge ordinaria, neppure in forma parzialmente modificata, norme la cui abrogazione è stata decisa con referendum popolare, se non ricorrono significativi mutamenti del contesto normativo o fattuale che giustifichino un ripensamento della volontà referendaria.

    Domande e risposte

    Cosa significa che una norma «elude» il referendum?

    Significa che il legislatore aggira formalmente l’esito referendario mantenendo nella sostanza la stessa disciplina che il popolo ha voluto sopprimere. La Corte verifica non la lettera della norma ma il suo contenuto normativo essenziale.

    Dopo questa sentenza come si gestiscono i servizi pubblici locali?

    Vengono meno le limitazioni all’affidamento in house introdotte dall’art. 4: si applica la disciplina generale del diritto europeo sulla concorrenza e quella residuale delle Regioni, senza i vincoli nazionali dichiarati incostituzionali.

    Il referendum abrogativo ha quindi un valore permanente?

    Non assoluto: il legislatore può intervenire nuovamente sulla stessa materia se le circostanze politiche o fattuali sono genuinamente mutate. Il divieto riguarda la semplice reintroduzione mascherata della norma abrogata.

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