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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 11 Imposta di Registro

    Articolo 11 Imposta di Registro

    Art. 11 Imp. Reg. – Richiesta di registrazione degli atti scritti

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 — testo aggiornato

    1. La richiesta di registrazione degli atti scritti è presentata mediante modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

    2. Per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate, si applicano ove previsto le disposizioni di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 e, negli altri casi, i soggetti indicati all’articolo 10, comma 1, lettera b), presentano, oltre l’atto del quale chiedono la registrazione, una copia certificata conforme. I funzionari indicati all’articolo 10, comma 1, lettera c), presentano unicamente l’originale dell’atto.

    3. Nei casi diversi da quelli previsti al comma 2, l’atto da registrare è presentato all’ufficio dell’Agenzia delle entrate secondo le modalità, anche telematiche, definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.

    4. I soggetti indicati alla lettera d) dell’art. 10, devono presentare gli atti rinvenuti ai sensi della lettera a) dell’art. 15 e quelli di cui siano venuti legittimamente in possesso ai sensi della lettera b) dello stesso articolo.

    5. Agli atti scritti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana eseguita da un perito iscritto presso il tribunale ed asseverata conforme con giuramento. In mancanza di periti traduttori iscritti presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente la traduzione è effettuata da persona all’uopo incaricata dal presidente del tribunale.

    6. La disposizione del comma 5 non si applica agli atti che, con l’osservanza delle norme sulla competenza, vengono presentati agli uffici compresi nei territori dello Stato nei quali è ammesso, per legge, l’uso della lingua straniera adoperata nella redazione dell’atto.

    7. La richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli atti ad esso allegati ma non importa applicazione dell’imposta se si tratta di documenti che costituiscono parte integrante dell’atto, di frazionamenti, planimetrie, disegni, fotografie e simili ovvero di atti non soggetti a registrazione.

  • Articolo 66 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 66 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 66 CCII – Procedure familiari

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. I membri della stessa famiglia possono presentare un’unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all’articolo 65, comma 1, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, non si applicano le disposizioni della sezione II del presente capo, ad eccezione dell’articolo 67, comma 5. La domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta anche se uno o più debitori si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 283, se per almeno uno di essi sussistono i presupposti di cui all’articolo 268, comma 3, quarto periodo.

    2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonchè le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

    3. Le masse attive e passive rimangono distinte.

    4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.

    5. La liquidazione del compenso dovuto all’organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all’entità dell’attivo di ciascuno.

  • Art. 13 Codice Civile: Società

    Art. 13 Codice Civile: Società

    Art. 13 c.c. Società

    In vigore

    Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V. CAPO II – Delle associazioni e delle fondazioni

  • Articolo 34 Legge Fallimentare

    Articolo 34 Legge Fallimentare

    Art. 34 L. Fall. – Deposito delle somme riscosse

    Deposito delle somme riscosse

  • Articolo 96.2 del T.U.B.

    Articolo 96.2 del T.U.B.

    Art. 96.2 T.U.B. – Finanziamento dei sistemi di garanzia e investimento delle risorse.

    In vigore dal 09/03/2016

    Modificato da: Decreto legislativo del 15/02/2016 n. 30 Articolo 1

    “1. Per costituire la dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia, gli aderenti versano contributi almeno annualmente, per l’ammontare determinato dal sistema stesso ai sensi del comma 2. I contributi possono assumere la forma di impegni di pagamento, se cio’ e’ autorizzato dal sistema di garanzia e nell’ammontare da esso determinato, comunque non superiore al 30 per cento dell’importo totale della dotazione finanziaria del sistema; il loro pagamento puo’ essere richiesto nei casi predeterminati previsti dallo statuto del sistema di garanzia.

    2. I contributi dovuti dalle banche aderenti sono proporzionati all’ammontare dei loro depositi protetti, ad eccezione di quelli indicati all’articolo 96-bis.1, comma 4, e al loro profilo di rischio. Essi possono essere determinati dai sistemi di garanzia sulla base dei propri metodi interni di valutazione del rischio e tenendo conto delle diverse fasi del ciclo economico, del possibile impatto prociclico e dell’eventuale partecipazione da parte delle banche aderenti a un sistema di tutela istituzionale di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013. La Banca d’Italia approva i metodi interni, informandone l’ABE.

    3. Il sistema di garanzia, se deve procedere al rimborso dei depositi protetti e la dotazione finanziaria e’ insufficiente, chiede agli aderenti di integrarla mediante il versamento di contributi straordinari non superiori allo 0,5 per cento dei depositi protetti, ad eccezione di quelli indicati all’articolo 96-bis.1, comma 4, per anno solare o, in casi eccezionali e con il consenso della Banca d’Italia, di ammontare piu’ elevato.

    4. La Banca d’Italia puo’ disporre il differimento, in tutto o in parte, del pagamento dei contributi di cui al comma 3 da parte di un aderente se il pagamento ne metterebbe a repentaglio la liquidita’ o la solvibilita’. Il differimento e’ accordato per un periodo massimo di sei mesi ed e’ rinnovabile su richiesta dell’aderente. I contributi differiti sono in ogni caso versati se la Banca d’Italia accerta che le condizioni per il differimento sono venute meno.

    5. I sistemi di garanzia assicurano di avere accesso a fonti di finanziamento alternative a breve termine per far fronte alle proprie obbligazioni e possono ricorrere a finanziamenti aggiuntivi provenienti da fonti ulteriori.

    6. La dotazione finanziaria e’ investita in attivita’ a basso rischio e con sufficiente diversificazione.

    7. Entro il 31 marzo di ciascun anno la Banca d’Italia informa l’ABE circa l’importo dei depositi protetti dai sistemi di garanzia italiani e dell’importo della dotazione finanziaria dei sistemi al 31 dicembre del precedente anno.”

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  • Articolo 11 Contenzioso Tributario

    Articolo 11 Contenzioso Tributario

    Art. 11 Cont. Trib. – Capacità di stare in giudizio

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — testo aggiornato

    1. Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all’udienza pubblica, può risultare anche da scrittura privata non autenticata.

    2. L’ufficio dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonchè dell’agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato.

    3. L’ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio. 3 bis. […] 3 ter. La Regione nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante i dirigenti degli uffici finanziari e tributari, nonchè mediante i funzionari individuati dall’ente con proprio provvedimento.

  • Articolo 65 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 65 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 65 CCII – Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. I debitori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX.

    2. Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni del presente capo, le disposizioni del titolo III, ad eccezione dell’articolo 44, in quanto compatibili.

    3. I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nominati nelle procedure di cui al comma 1 sono svolti dall’OCC. La nomina dell’attestatore è sempre facoltativa.

    4. […] 4 bis. Ai fini della redazione delle relazioni da allegare alla domanda gli OCC possono accedere ai dati contenuti nell’anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l’archivio centrale informatizzato di cui all’articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

  • Articolo 7 Revisione Legale

    Articolo 7 Revisione Legale

    Art. 7 Rev. Leg. – Contenuto informativo del Registro

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 — testo aggiornato

    1. Per ciascun revisore legale, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni: a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita; b) il numero di iscrizione; c) la residenza, anche se all’estero, ed il domicilio in Italia, nonchè, se diverso, il domicilio fiscale; d) il codice fiscale ed il numero di partita I.V.A.; d-bis) indirizzo di posta elettronica certificata; e) il nome, il numero di iscrizione, l’indirizzo e il sito Internet dell’eventuale società di revisione legale presso la quale il revisore è impiegato o della quale è socio o amministratore; f) l’eventuale iscrizione in registri della revisione legale di altri Stati membri nonchè l’iscrizione in albi, registri o elenchi della revisione in Paesi terzi, con l’indicazione dei numeri di iscrizione e delle relative autorità competenti alla tenuta degli albi o registri e l’informazione se il revisore legale sia abilitato per la revisione o per l’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità; g) la sussistenza di incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico o di enti sottoposti a regime intermedio; h) eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettere e) e g), e 26, comma 1, lettere c) e d); i) l’indicazione dell’eventuale rete cui appartiene il revisore legale, unitamente ai nomi e agli indirizzi di tutti gli altri professionisti o imprese appartenenti alla rete e delle affiliate oppure, in alternativa, del luogo in cui tali informazioni sono accessibili al pubblico. Per i revisori legali che sono dipendenti, soci o amministratori di società di revisione legale, tali informazioni sono fornite unicamente dalla società di revisione legale; i-bis) l’eventuale abilitazione allo svolgimento degli incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.

    2. Per ciascuna società di revisione, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni: a) la denominazione o la ragione sociale; b) il numero di iscrizione; c) l’indirizzo della sede e di tutti gli uffici; d) le informazioni per contattare la società e il nome del referente, nonchè l’eventuale sito Internet; e) nome, cognome e numero di iscrizione di tutti i revisori legali impiegati presso la società o della quale sono soci o amministratori, con indicazione se siano abilitati a svolgere gli incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonchè gli eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettere e) e g), 26, comma 1, lettere c) e d) e 26-quater, comma 1, lettere c) e d); f) nome, cognome e domicilio in Italia dei componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione, con l’indicazione di ogni eventuale iscrizione essi hanno in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell’Unione europea o in altri Stati, e specificando gli eventuali numeri di iscrizione e le autorità competenti alla tenuta degli albi o registri; g) il numero di partita I.V.A. della società; h) nome, cognome e domicilio dei soci, con l’indicazione di ogni eventuale iscrizione essi hanno in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell’Unione europea o in altri Stati, e specificando gli eventuali numeri di iscrizione e le autorità competenti alla tenuta degli albi o registri; i) l’indicazione dell’eventuale rete cui appartiene la società, unitamente ai nomi e agli indirizzi di tutti gli altri professionisti o imprese appartenenti alla rete e delle affiliate oppure, in alternativa, del luogo in cui tali informazioni sono accessibili al pubblico; l) l’eventuale iscrizione in registri della revisione legale di altri Stati membri nonchè l’iscrizione in albi, registri o elenchi della revisione in Paesi terzi, con l’indicazione dei numeri di iscrizione e delle relative autorità competenti alla tenuta degli albi o registri; m) la sussistenza di incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico o di enti sottoposti a regime intermedio; n) eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettera g), e 26, comma 1, lettera d).

    3. I revisori e gli enti di revisione contabile dei Paesi terzi iscritti nel Registro ai sensi dell’articolo 34, sono chiaramente indicati in quanto tali e non come soggetti abilitati all’esercizio della revisione legale in Italia. Per ogni ente di revisione contabile di Paesi terzi è indicato il numero di iscrizione presso l’autorità competente del Paese terzo, il nome di tale autorità nonchè se l’iscrizione riguardi la revisione legale dei conti, l’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o entrambe le attività.

    4. Il Registro contiene il nome e l’indirizzo del Ministero dell’economia e delle finanze e della Consob, con l’indicazione delle rispettive competenze di vigilanza sull’attività di revisione legale.

    5. Le informazioni di cui al presente articolo sono conservate nel Registro in forma elettronica e accessibili gratuitamente sul sito Internet del soggetto incaricato della tenuta del Registro ai sensi dell’articolo 21.

    6. I soggetti iscritti nel Registro comunicano tempestivamente al soggetto incaricato della tenuta del Registro ogni modifica delle informazioni ad essi relative. Il soggetto incaricato della tenuta del Registro provvede all’aggiornamento del Registro.

    7. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, con proprio regolamento, disciplina le modalità di attuazione del presente articolo definendo in particolare il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro.

  • Articolo 33 Legge Fallimentare

    Articolo 33 Legge Fallimentare

    Art. 33 L. Fall. – Relazione al giudice e rapporti riepilogativi

    Relazione al giudice e rapporti riepilogativi

  • Articolo 64 Quater Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 64 Quater Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 64 Quater CCII – Conversione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione in concordato preventivo

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Se il piano di ristrutturazione non è approvato da tutte le classi, secondo quanto risulta dalla relazione depositata ai sensi dell’articolo 110, il debitore, in luogo della richiesta di cui all’articolo 64-ter comma 1, può modificare la domanda formulando una proposta di concordato e chiedendo che il tribunale pronunci il decreto previsto dall’articolo 47. Il debitore può procedere allo stesso modo anche se un creditore ha contestato il difetto di convenienza nelle osservazioni formulate ai sensi dell’articolo 107, comma 4.

    2. Il debitore può, in ogni momento, modificare la domanda, formulando la proposta di concordato, anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1.

    3. I termini per l’approvazione della proposta sono ridotti alla metà.

    4. La memoria contenente la modifica della domanda è pubblicata nel registro delle imprese e dal giorno della pubblicazione si applicano le disposizioni degli articoli 46, commi 1, 2 e 3, e 47, comma 2, lett. c), nonchè il capo III del titolo IV del presente codice.

    5. Il debitore che ha presentato la domanda di concordato preventivo può modificarla chiedendo l’omologazione del piano di ristrutturazione sino a che non sono iniziate le operazioni di voto.