Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 243/2012 – Cessazione della materia del contendere sugli scarichi in aree sensibili (Toscana)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla norma toscana che disciplinava il trattamento degli scarichi in aree sensibili. La regione aveva già abrogato la disposizione impugnata prima della decisione, rendendo privo di oggetto il giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 20, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 50 del 2011, che introduceva nella normativa regionale disposizioni speciali sullo scarico di acque reflue urbane in aree sensibili. In particolare, la norma prevedeva che, allo scadere del termine di sette anni senza raggiungere gli obiettivi di riduzione previsti dalla legge statale, gli scarichi dovessero essere sottoposti a un trattamento più spinto. Nelle more del giudizio, la stessa Regione aveva abrogato la disposizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata era l’art. 21-quater, comma 3, della legge reg. Toscana n. 20 del 2006, introdotto dalla legge reg. n. 50 del 2011. Il parametro invocato era l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente). Il ricorrente sosteneva che la norma consentisse il mancato adeguamento degli scarichi ai parametri qualitativi previsti dalla legge statale oltre il termine inderogabile di sette anni. Il ricorso era iscritto al n. 169 del registro ricorsi 2011.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. La Regione Toscana aveva abrogato la disposizione impugnata con l’art. 75 della legge reg. n. 69 del 2011, prima della decisione. La Corte ha ritenuto che la norma non avesse trovato applicazione, essendo il termine settennale decorso il 2 marzo 2012.

    Il principio

    Quando la norma regionale impugnata viene abrogata nelle more del giudizio di legittimità costituzionale e risulta accertato che essa non ha trovato applicazione, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

    Domande e risposte

    Cosa sono le «aree sensibili» in materia di acque?

    Sono zone idriche individuate dalla normativa comunitaria e statale (artt. 91 e 106 del d.lgs. n. 152 del 2006) che richiedono trattamenti più spinti per gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti, al fine di ridurre la presenza di fosforo e azoto.

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché la norma era già stata abrogata dalla stessa Regione Toscana prima dell’udienza. In assenza di una disposizione vigente su cui pronunciarsi, il giudizio perde il suo oggetto e la Corte dichiara cessata la materia del contendere.

    Chi può impugnare le leggi regionali davanti alla Corte costituzionale?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri può promuovere questione di legittimità costituzionale in via principale avverso leggi regionali che si ritengano lesive delle competenze esclusive statali, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 270/2012 – Patrocinio a spese dello Stato e dimezzamento del compenso del difensore

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002 (Testo unico spese di giustizia), che impone la riduzione della metà dei compensi liquidati al difensore del non abbiente ammesso al patrocinio a spese dello Stato nelle controversie civili. Non sussisteva violazione degli artt. 3, 24, 53, 111 e 117 Cost.

    Di cosa si tratta

    Il Testo unico sulle spese di giustizia (d.P.R. n. 115/2002) prevede, all’art. 130, che il difensore nominato nel processo civile del non abbiente ammesso al patrocinio a spese dello Stato riceva una liquidazione dimezzata rispetto ai compensi ordinari. Un avvocato che aveva assistito cittadini stranieri richiedenti asilo politico contestò tale dimezzamento, sostenendo che fosse incostituzionale. Il Tribunale di Roma sollevò la questione con quattro ordinanze di identico contenuto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Roma ha sollevato, con quattro ordinanze del 21 settembre 2011, questione di legittimità costituzionale dell’art. 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), in riferimento agli artt. 3, 24 (secondo e terzo comma), 53 (primo comma), 111 (primo comma) e 117 (primo comma) della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i quattro giudizi, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, ritenendo che la riduzione della metà dei compensi per il difensore del non abbiente nei giudizi civili non violasse nessuno dei parametri costituzionali invocati. Il meccanismo del dimezzamento, pur riducendo il compenso del professionista, non era irragionevole e non ledeva il diritto di difesa, il principio di capacità contributiva né i vincoli CEDU.

    Il principio

    La riduzione della metà dei compensi liquidati al difensore nel patrocinio a spese dello Stato in materia civile (art. 130 del d.P.R. n. 115/2002) non viola gli artt. 3, 24, 53, 111 e 117 Cost. Il legislatore può modulare le prestazioni professionali a carico dell’erario in misura ridotta rispetto ai valori di mercato, nell’ambito della discrezionalità che gli compete nella disciplina delle spese di giustizia.

    Domande e risposte

    Come funziona il patrocinio a spese dello Stato nelle cause civili?

    Chi non dispone dei mezzi per sostenere le spese di un processo può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato (reddito annuo non superiore a una soglia aggiornata periodicamente). In tal caso lo Stato pagherà il difensore, ma il compenso sarà liquidato nella misura ridotta prevista dall’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002 (dimezzamento rispetto ai valori standard).

    Perché l’avvocato contestava il dimezzamento?

    L’avvocato sosteneva che il dimezzamento fosse irragionevole (art. 3 Cost.), ledesse il diritto di difesa dei non abbienti (art. 24 Cost.) disincentivando i professionisti dall’accettare questi incarichi, violasse il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.) e i vincoli CEDU (art. 117 Cost.).

    Quando si ha manifesta infondatezza anziché semplice non fondatezza?

    La manifesta infondatezza è una pronuncia in camera di consiglio (senza udienza pubblica) che la Corte adotta quando la questione è palesemente infondata già in base a un esame preliminare, senza necessità di una trattazione piena nel merito. Non implica una pronuncia meno autorevole, ma una forma processuale accelerata.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, invocato contro la disparità di trattamento del difensore del non abbiente rispetto al difensore ordinario
    • Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, che comprende il diritto dei non abbienti di essere assistiti da un difensore mediante patrocinio statale
    • Art. 111 della Costituzione — principio del giusto processo, rilevante per la garanzia di una difesa effettiva anche per i soggetti non abbienti
  • Corte cost. n. 269/2012 – Tariffe professionali abolite e parametri del compenso: restituzione degli atti

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    La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Cosenza, che aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, commi 1 e 2, del d.l. n. 1/2012 (decreto liberalizzazioni) sull’abolizione delle tariffe professionali e la determinazione dei compensi tramite parametri ministeriali. La restituzione degli atti è conseguita a una modifica normativa sopravvenuta nel corso del giudizio.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 1/2012 (decreto liberalizzazioni) ha abrogato le tariffe delle professioni ordinistiche e stabilito che, in caso di liquidazione giudiziale del compenso, questo sia determinato con riferimento a parametri fissati con decreto ministeriale. Il Tribunale di Cosenza, in un giudizio tra un albergo e l’ENEL, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di questa norma, invocando gli artt. 3 e 24 Cost. Nelle more del giudizio costituzionale, interveniva una modifica normativa che imponeva alla Corte di restituire gli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Cosenza ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Cosenza, affinché il giudice a quo valutasse nuovamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce delle modifiche normative sopravvenute nel corso del giudizio costituzionale. La restituzione non implica pronuncia nel merito.

    Il principio

    La Corte costituzionale restituisce gli atti al giudice rimettente quando, nel corso del giudizio incidentale di costituzionalità, sopravviene una modifica normativa della disposizione impugnata o del quadro normativo di riferimento, che può incidere sulla rilevanza o sul modo di essere della questione sollevata, richiedendo una nuova valutazione da parte del giudice a quo.

    Domande e risposte

    Cosa stabiliva l’art. 9 del d.l. n. 1/2012 sulle tariffe professionali?

    Il primo comma abrogava le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Il secondo comma prevedeva che, in caso di liquidazione giudiziale del compenso, questo fosse determinato dal giudice con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta delle associazioni di categoria.

    Perché la Corte restituisce gli atti anziché decidere nel merito?

    La restituzione degli atti si giustifica quando una modifica normativa sopravvenuta potrebbe aver modificato i termini della questione, rendendola priva di rilevanza o richiedendo una diversa valutazione da parte del giudice rimettente. In questo modo si rispetta il principio per cui spetta al giudice a quo valutare la rilevanza della questione nel giudizio pendente.

    Qual era il nesso tra il giudizio Royal Hotel/ENEL e le tariffe professionali?

    Il giudizio a quo (Royal Hotel Sas c. ENEL s.p.a.) era una controversia civile in cui il Tribunale di Cosenza era chiamato a liquidare le competenze di un professionista. L’abolizione delle tariffe e la sostituzione con i parametri ministeriali incideva direttamente su tale liquidazione, rendendo rilevante la questione di costituzionalità della nuova disciplina.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, invocato per contestare la disparità di trattamento nella determinazione dei compensi professionali
    • Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, rilevante per la garanzia del professionista a una remunerazione adeguata che non dissuada dall’esercizio dell’attività forense
  • Corte cost. n. 268/2012 – Imposta di registro su acquisto di fabbricato: questione inammissibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, sesto periodo, della Parte Prima della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986 (Testo unico dell’imposta di registro), sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Trapani. La questione riguardava l’aliquota ridotta dell’1% per l’acquisto di fabbricati da privati non soggetti IVA.

    Di cosa si tratta

    La società Urbania s.r.l. aveva acquistato un fabbricato da un privato non soggetto IVA e rivendicava l’applicazione dell’aliquota ridotta dell’1% dell’imposta di registro, prevista per determinati atti di trasferimento. L’Agenzia delle entrate aveva invece disconosciuto l’agevolazione. La Commissione tributaria provinciale di Trapani, nel giudizio di opposizione all’avviso di liquidazione, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma tariffaria, contestando una presunta disparità di trattamento (art. 3 Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Trapani ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, sesto periodo, della Parte Prima della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell’imposta di registro), in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice rimettente non aveva soddisfatto i requisiti formali e sostanziali per la proposizione della questione incidentale di costituzionalità, in particolare non aveva correttamente identificato la norma da impugnare o non aveva adeguatamente motivato la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale in via incidentale è manifestamente inammissibile quando il giudice rimettente non individua correttamente il tertium comparationis ai fini del giudizio di ragionevolezza ex art. 3 Cost., oppure non motiva adeguatamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza, oppure non identifica con precisione la disposizione da sottoporre al vaglio della Corte.

    Domande e risposte

    Qual è il regime dell’imposta di registro per gli acquisti di fabbricati da privati?

    In base al Testo unico del registro (d.P.R. n. 131/1986) e alla relativa Tariffa, gli atti di trasferimento di immobili sono assoggettati ad aliquote diverse a seconda della natura del venditore (soggetto IVA o privato) e della destinazione del bene. L’aliquota ridotta dell’1% richiamata nella vicenda era applicabile solo in presenza di determinati presupposti.

    Perché la Commissione tributaria provinciale è legittimata a sollevare questioni di costituzionalità?

    Le commissioni tributarie (oggi corti di giustizia tributaria) sono organi giurisdizionali, e pertanto possono sollevare questioni di legittimità costituzionale incidentali ai sensi dell’art. 23 della l. n. 87/1953, nel corso dei giudizi pendenti davanti a loro.

    Cosa succede dopo una pronuncia di manifesta inammissibilità?

    La pronuncia di manifesta inammissibilità non preclude la riproposizione della questione da parte di un altro giudice, purché si rimedi ai vizi che hanno determinato l’inammissibilità. Il giudice rimettente può anche autonomamente correggere i vizi e riproporre la questione in modo più corretto.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, invocato per contestare il trattamento differenziato nell’applicazione dell’imposta di registro
  • Corte cost. n. 280/2012 – Inammissibilità della questione sul risarcimento del danno nel processo amministrativo

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, comma 5, del Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010), in materia di termine di decadenza per la proposizione dell’azione risarcitoria autonoma. La questione era stata sollevata dal TAR Sicilia.

    Di cosa si tratta

    Il Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010) aveva introdotto, all’art. 30, comma 5, un termine di decadenza di centoventi giorni per proporre l’azione risarcitoria autonoma davanti al giudice amministrativo (cioè senza impugnare il provvedimento lesivo). Il TAR Sicilia riteneva questo termine eccessivamente breve e aveva sollevato questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Sicilia, sede di Palermo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, comma 5, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione, dubita della legittimità del termine di centoventi giorni per la proposizione dell’azione risarcitoria autonoma.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione per ragioni processuali legate alla motivazione dell’ordinanza di rimessione: il TAR non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio a quo, non essendo risultato chiaro se l’azione fosse stata proposta entro o oltre il termine contestato.

    Il principio

    La Corte Costituzionale può dichiarare inammissibile una questione di legittimità quando il giudice rimettente non ha adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio principale. L’inammissibilità non pregiudica la possibilità di sollevare nuovamente la medesima questione in modo corretto.

    Domande e risposte

    Cos’è l’azione risarcitoria autonoma nel processo amministrativo?

    Nel processo amministrativo è possibile chiedere il risarcimento del danno causato da un provvedimento illegittimo della pubblica amministrazione sia congiuntamente all’impugnazione del provvedimento, sia autonomamente senza impugnarlo. Il Codice del processo amministrativo fissa per quest’ultima un termine di decadenza di centoventi giorni.

    Perché il TAR riteneva il termine di 120 giorni incostituzionale?

    Il TAR riteneva che il breve termine di decadenza limitasse eccessivamente il diritto dei cittadini di agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni causati da atti illegittimi della PA, in violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione.

    L’inammissibilità significa che il termine è costituzionale?

    No. L’inammissibilità è una decisione di rito, non di merito. La Corte non si è pronunciata sulla legittimità del termine, ma solo sul fatto che la questione non era stata correttamente formulata. La questione è stata poi riesaminata in successive pronunce.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 267/2012 – Legge di stabilità 2012 e Valle d’Aosta: cessata materia del contendere

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    La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 102, della legge di stabilità 2012 (l. n. 183/2011), sollevate dalla Regione Valle d’Aosta. La dichiarazione di cessata materia consegue a una modifica normativa sopravvenuta che ha rimosso il contrasto con l’autonomia regionale.

    Di cosa si tratta

    La Regione autonoma Valle d’Aosta aveva impugnato, tra le altre disposizioni, l’art. 4, comma 102, della legge di stabilità 2012 (l. n. 183/2011), ritenendo che incidesse illegittimamente sull’autonomia finanziaria e amministrativa regionale garantita dallo statuto speciale e dagli artt. 117, 118 e 119 Cost. Nel corso del giudizio, sopravveniva una modifica normativa che rendeva priva di oggetto la contestazione regionale, determinando la cessata materia del contendere.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha impugnato l’art. 4, comma 102, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, all’art. 10 della l. cost. n. 3/2001 (riforma Titolo V) e agli artt. 2, primo comma, lettera a), 3, primo comma, lettera f), e 4 della l. cost. n. 4/1948 (statuto Valle d’Aosta).

    La decisione della Corte

    La Corte ha riservato a separate pronunce la decisione sulle altre questioni promosse dalla Regione e ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle questioni relative all’art. 4, comma 102, della l. n. 183/2011. Le restanti questioni del medesimo ricorso restavano pendenti e sarebbero state decise separatamente.

    Il principio

    Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, la cessata materia del contendere si verifica quando, nel corso del giudizio, sopravviene una modifica normativa che priva di contenuto la contestazione originaria, rendendo priva di oggetto la questione sollevata. In tal caso la Corte non pronuncia nel merito ma prende atto del venir meno dell’interesse alla decisione.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra estinzione del giudizio e cessata materia del contendere?

    L’estinzione del giudizio (come nella sent. n. 266/2012) dipende da una rinuncia al ricorso seguita da accettazione. La cessata materia del contendere dipende invece da una modificazione oggettiva della situazione normativa che rende superflua la pronuncia nel merito, indipendentemente dalla volontà delle parti.

    Cosa prevedeva l’art. 4, comma 102, della legge di stabilità 2012?

    La disposizione impugnata riguardava aspetti finanziari o amministrativi che la Regione Valle d’Aosta riteneva lesivi della propria autonomia garantita dallo statuto speciale. La precisa portata della norma non è ricostruibile dalla sola ordinanza di cessata materia.

    Perché le altre questioni del ricorso della Valle d’Aosta sono state riservate a separate pronunce?

    La Regione aveva impugnato con un unico ricorso più disposizioni della legge di stabilità 2012. La Corte ha deciso parzialmente il ricorso, dichiarando cessata la materia su un articolo, e ha riservato la decisione sulle altre disposizioni impugnate a successive pronunce, che sarebbero intervenute in momenti diversi.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative, rilevante per il rapporto tra normativa statale e autonomia della Regione Valle d’Aosta
    • Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria delle Regioni, invocato dalla Valle d’Aosta per contestare le disposizioni statali sulla finanza pubblica
  • Corte cost. n. 279/2012 – Riforma della scuola superiore e autonomia scolastica

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 64, commi 2 e 4, lettera e), del d.l. n. 112/2008 (riforma della scuola superiore), sollevata dal TAR Lazio. La norma non viola i principi di buon andamento della pubblica amministrazione e di autonomia scolastica.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133/2008, aveva avviato una riforma complessiva del sistema scolastico, prevedendo tra l’altro la riduzione del monte ore settimanale nelle scuole superiori e la revisione degli ordinamenti didattici. Il TAR Lazio aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma che delegava al Governo la riorganizzazione delle scuole secondarie superiori, ritenendo violati i principi costituzionali sull’autonomia scolastica e sul buon andamento della PA.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 64, commi 2 e 4, lettera e), del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera n), e terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La norma delegante al Governo la riorganizzazione delle scuole secondarie superiori non viola i principi costituzionali indicati: l’autonomia scolastica riconosciuta dall’art. 117 Cost. non è illimitata, e le norme generali sull’istruzione restano di competenza esclusiva statale.

    Il principio

    Le norme generali sull’istruzione, compresa la riorganizzazione degli ordinamenti delle scuole superiori, sono materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione. L’autonomia scolastica riconosciuta alle singole istituzioni non esclude la facoltà del legislatore statale di riformare il sistema.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la riforma del 2008 per le scuole superiori?

    La riforma, attuata con i decreti del Presidente della Repubblica del 2010, ha ridisegnato i percorsi dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, riducendo il numero degli indirizzi e il monte ore settimanale, con l’obiettivo dichiarato di razionalizzare la spesa pubblica e migliorare la qualità dell’offerta formativa.

    Le scuole hanno autonomia rispetto alle riforme statali?

    Le scuole godono di autonomia didattica, organizzativa e di ricerca ai sensi del d.P.R. n. 275/1999, ma questa autonomia si esercita nell’ambito degli ordinamenti stabiliti dallo Stato. Le istituzioni scolastiche non possono derogare alle norme generali sull’istruzione fissate dal legislatore statale.

    Perché il TAR aveva sollevato la questione?

    Il TAR Lazio era stato adito da insegnanti e sindacati che contestavano la legittimità della delega legislativa al Governo per riorganizzare le scuole superiori, ritenendo che la norma fosse troppo generica e lesiva dell’autonomia scolastica e dei principi di buon andamento.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 266/2012 – Medicina penitenziaria Valle d’Aosta: estinzione del giudizio

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo contro la legge della Regione Valle d’Aosta n. 11/2011 in materia di medicina e sanità penitenziaria. L’estinzione è conseguita alla rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, accettata dalla Regione.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 3, commi 2, 3, 4 e 5, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 11/2011, che disciplinava l’esercizio delle funzioni regionali in materia di medicina e sanità penitenziaria (trasferite alla Regione ai sensi del d.lgs. n. 192/2012). Il Governo contestava la violazione degli artt. 117, terzo comma, e 81 Cost. e dell’art. 4, comma 2, della legge costituzionale n. 4/1948 (statuto speciale Valle d’Aosta). Il giudizio si è estinto perché il ricorrente ha rinunciato al ricorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 3, commi 2, 3, 4 e 5, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 10 maggio 2011, n. 11, in riferimento agli artt. 4, comma 2, della legge cost. n. 4/1948 (statuto Valle d’Aosta), 117, terzo comma, e 81 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale ha dichiarato l’estinzione del giudizio, in conseguenza della rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, con l’accettazione della Regione. L’estinzione non comporta alcuna pronuncia nel merito sulla conformità costituzionale della legge regionale impugnata.

    Il principio

    Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, il ricorrente può rinunciare al ricorso in qualsiasi momento; se il resistente accetta la rinuncia, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio senza entrare nel merito delle questioni sollevate. L’estinzione non produce effetti sulla validità della legge regionale.

    Domande e risposte

    Perché il Governo ha rinunciato al ricorso?

    Il testo della pronuncia non esplicita le ragioni della rinuncia. In via generale, la rinuncia al ricorso governativo avviene quando sopravviene un accordo politico-istituzionale tra Stato e Regione, oppure quando la Regione modifica la norma impugnata rendendola conforme ai parametri statali, oppure ancora per valutazioni di opportunità processuale.

    Cosa significa «estinzione del giudizio» nel processo costituzionale?

    L’estinzione è un modo anomalo di chiusura del processo costituzionale, diverso dalla pronuncia nel merito. Non accerta la legittimità né l’illegittimità della norma: la legge regionale rimane in vigore, ma il giudizio si chiude senza che la Corte si pronunci sul suo contenuto.

    Qual era il contenuto della legge Valle d’Aosta n. 11/2011?

    La legge regionale disciplinava l’esercizio delle funzioni in materia di medicina e sanità penitenziaria, trasferite alla Regione Valle d’Aosta con il d.lgs. n. 192/2012 in attuazione delle norme di attuazione dello statuto speciale. L’art. 3 impugnato ne definiva l’organizzazione operativa.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — il terzo comma elenca le materie di competenza concorrente, tra cui la tutela della salute, rilevante per la sanità penitenziaria
  • Corte cost. n. 278/2012 – Caccia, foreste e ambiente nella Provincia autonoma di Bolzano

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    La Corte Costituzionale ha deciso le questioni di legittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 14/2011 in materia di caccia, pesca, foreste e ambiente: alcune norme dichiarate illegittime, altre non fondate, una parte estinta per rinuncia al ricorso.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Bolzano aveva approvato la legge n. 14 del 12 dicembre 2011, contenente norme su caccia, pesca, foreste, ambiente, usi civici, agricoltura, patrimonio e urbanistica. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato numerose disposizioni, in particolare quelle in materia di caccia, che secondo lo Stato violavano la normativa statale di recepimento delle direttive europee sulla conservazione degli habitat naturali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, commi 1, 2, 3, 5, 11 e 15, e 7, comma 5, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 dicembre 2011, n. 14, in riferimento agli artt. 4 e 8, primo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige), e all’art. 117, secondo comma, lettera s), e primo comma, della Costituzione, in relazione alle direttive europee 92/43/CEE e 2009/147/CE.

    La decisione della Corte

    La Corte ha: 1) dichiarato illegittimi alcuni commi dell’art. 2 per violazione della normativa statale e europea sulla conservazione degli habitat e della fauna selvatica; 2) dichiarato non fondate le questioni relative alla cesena e al tordo bottaccio e alla normativa sugli habitat; 3) dichiarato estinto il processo per le questioni relative all’art. 2, comma 15, a seguito di rinuncia parziale al ricorso da parte del Governo. Il Presidente del Consiglio aveva accettato alcune modifiche apportate dalla Provincia durante il giudizio.

    Il principio

    Anche le Province autonome con competenze legislative primarie in materia di caccia e fauna selvatica devono rispettare i limiti posti dalla normativa statale di attuazione delle direttive europee sulla conservazione degli habitat naturali. Le deroghe al calendario venatorio sono ammissibili solo nei limiti consentiti dalla direttiva 2009/147/CE.

    Domande e risposte

    Le Province autonome possono stabilire autonomamente il calendario venatorio?

    Sì, nelle materie di loro competenza primaria le Province autonome hanno ampi poteri, ma devono rispettare i limiti imposti dalla normativa statale di recepimento delle direttive europee sulla protezione degli uccelli selvatici e degli habitat naturali.

    Cosa sono le direttive «Habitat» e «Uccelli»?

    Sono due direttive europee fondamentali per la protezione della biodiversità: la direttiva 92/43/CEE riguarda la conservazione degli habitat naturali e della flora e fauna selvatiche; la direttiva 2009/147/CE (ex 79/409/CEE) riguarda la protezione degli uccelli selvatici e pone limiti alla caccia.

    Perché il Governo ha rinunciato in parte al ricorso?

    La Provincia autonoma di Bolzano aveva modificato alcune delle disposizioni impugnate durante il giudizio. Il Governo ha accettato le modifiche e rinunciato parzialmente al ricorso per quella parte, portando all’estinzione del processo limitatamente a quelle questioni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 265/2012 – Maggior gettito IVA e autonomia finanziaria della Regione siciliana

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dalla Regione siciliana sull’art. 28, comma 2, della legge di stabilità 2012 (l. n. 183/2011), che destinava il maggior gettito IVA derivante da accertamenti effettuati in anni precedenti all’erario statale, anziché alla Regione. La Corte ha ritenuto che la norma non violasse lo statuto siciliano né il principio di leale collaborazione.

    Di cosa si tratta

    Lo statuto della Regione siciliana attribuisce alla Regione una quota dei tributi erariali riscossi nel suo territorio, compresa l’IVA. La legge di stabilità 2012 aveva previsto che il maggior gettito IVA derivante da accertamenti relativi a periodi di imposta precedenti al 2012 andasse interamente all’erario statale. La Regione siciliana impugnò questa disposizione, ritenendola lesiva della propria autonomia finanziaria garantita dallo statuto speciale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione siciliana ha impugnato l’art. 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), in riferimento all’art. 36 del r.d.lgs. n. 455/1946 (statuto siciliano, convertito in legge costituzionale) e all’art. 2 del d.P.R. n. 1074/1965 (norme di attuazione dello statuto in materia finanziaria), nonché al principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, ritenendo che la norma statale non violasse le disposizioni statutarie della Regione siciliana in materia di compartecipazione ai tributi erariali. Il maggior gettito derivante da attività di accertamento di anni precedenti poteva essere legittimamente destinato all’erario statale senza ledere l’autonomia finanziaria regionale.

    Il principio

    Le norme statutarie che attribuiscono alla Regione siciliana quote di tributi erariali si riferiscono al gettito ordinario riscosso nell’ambito territoriale regionale; il legislatore statale può disciplinare diversamente le maggiori entrate derivanti da recuperi di evasione su periodi pregressi, senza violare l’autonomia finanziaria regionale garantita dallo statuto speciale.

    Domande e risposte

    Qual è il regime fiscale speciale della Regione siciliana?

    Lo statuto della Regione siciliana (r.d.lgs. n. 455/1946, convertito in legge costituzionale dalla l. cost. n. 2/1948) attribuisce alla Regione tutte le entrate tributarie erariali riscosse nel suo territorio, con alcune eccezioni. L’art. 36 dello statuto costituisce la base giuridica dell’autonomia finanziaria siciliana.

    Cosa prevede l’art. 28, comma 2, della legge di stabilità 2012?

    La disposizione impugnata prevedeva che il maggior gettito IVA derivante da attività di accertamento e riscossione coattiva effettuate nell’anno 2012 ma riferite a periodi d’imposta antecedenti fosse versato all’erario statale, escludendo così la Regione siciliana dalla partecipazione a tali entrate straordinarie.

    Il principio di leale collaborazione era rispettato?

    La Corte ha ritenuto di sì. Il principio di leale collaborazione impone un coordinamento tra Stato e Regioni, ma non vieta al legislatore statale di disciplinare le modalità di ripartizione delle entrate erariali straordinarie, purché la scelta non sia arbitraria o discriminatoria nei confronti della Regione.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — il rapporto tra statuto speciale siciliano e competenza legislativa statale in materia tributaria rileva per il riparto delle entrate erariali
    • Art. 119 della Costituzione — disciplina l’autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali, rilevante per il sistema di compartecipazione ai tributi erariali
  • Corte cost. n. 277/2012 – Illegittimità della privatizzazione dell’Ordine Mauriziano e successione nelle obbligazioni

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma statale (art. 1, comma 1349, legge n. 296/2006) nella parte in cui escludeva che l’Azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino succedesse all’Ordine Mauriziano nelle obbligazioni sorte dopo la privatizzazione. È stata dichiarata illegittima anche una norma regionale piemontese connessa.

    Di cosa si tratta

    L’Ordine Mauriziano, ente ospedaliero storico torinese, è stato privatizzato con un decreto-legge del 2004, con trasferimento delle funzioni sanitarie all’Azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino. Diversi creditori (fornitori, dipendenti) avevano contratto rapporti con l’Ordine dopo la privatizzazione e non riuscivano a ottenere il pagamento né dall’Azienda né dall’Ordine. La Corte d’appello di Torino ha sollevato la questione di legittimità della norma che escludeva la successione nelle obbligazioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Torino ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’art. 2, comma 3, della legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, 97, 102, 113 e 117, primo comma, della Costituzione. Le norme creavano una situazione in cui i creditori dell’Ordine Mauriziano non potevano soddisfarsi né nei confronti dell’Ordine (privo di risorse) né dell’Azienda (esclusa dalla successione).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato: 1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge della Regione Piemonte n. 39/2004; 2) l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1349, della legge n. 296/2006, nella parte in cui esclude che l’Azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano succeda all’Ordine nelle obbligazioni sorte dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 277/2004, e nella parte in cui non prevede le modalità di soddisfazione di tali creditori.

    Il principio

    Quando lo Stato dispone la privatizzazione di un ente pubblico trasferendo funzioni a un soggetto diverso, deve garantire ai creditori la possibilità di soddisfarsi, pena la violazione degli artt. 24 e 3 della Costituzione. Una norma che lascia i creditori privi di qualsiasi referente solvibile è costituzionalmente illegittima.

    Domande e risposte

    Cosa è l’Ordine Mauriziano?

    L’Ordine Mauriziano è un antico ente ospedaliero di Torino, istituito nel 1572 da Emanuele Filiberto di Savoia. Con la riforma del 2004 le funzioni sanitarie sono state trasferite a un’azienda sanitaria pubblica, mentre l’Ordine ha mantenuto personalità giuridica privatistica per la gestione del patrimonio storico.

    Perché i creditori si trovavano in una situazione impossibile?

    La norma impugnata escludeva che l’Azienda sanitaria succedesse nelle obbligazioni dell’Ordine, mentre l’Ordine stesso era stato svuotato di risorse. I creditori non potevano soddisfarsi né da un soggetto né dall’altro, in violazione del loro diritto di credito.

    Cosa cambia dopo questa sentenza?

    L’Azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino deve rispondere delle obbligazioni sorte dopo la privatizzazione del 2004, garantendo ai creditori un referente solvibile per il soddisfacimento dei propri diritti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 276/2012 – Incompatibilità del sindaco e tutela giurisdizionale dell’elettore

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 63, comma 1, n. 4, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), in materia di incompatibilità dei sindaci. La norma non viola i diritti di accesso alle cariche pubbliche e alla tutela giurisdizionale.

    Di cosa si tratta

    Un cittadino elettore aveva convenuto in giudizio il Sindaco di Azzano Decimo per accertarne l’incompatibilità sopravvenuta a mantenere la carica. Il giudizio aveva ad oggetto l’applicazione dell’art. 63, comma 1, n. 4, del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), che prevede cause di incompatibilità per i titolari di cariche elettive locali. La Corte d’appello di Trieste aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Trieste ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 63, comma 1, n. 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in riferimento agli artt. 3, 51 e 24 della Costituzione, nel corso di un procedimento promosso da un cittadino elettore per accertare l’incompatibilità del Sindaco di Azzano Decimo.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. La norma del TUEL che disciplina le incompatibilità dei sindaci non viola né il principio di uguaglianza, né il diritto di accesso alle cariche pubbliche, né il diritto alla tutela giurisdizionale, essendo finalizzata a garantire l’imparzialità e il buon funzionamento degli enti locali.

    Il principio

    Le cause di incompatibilità per le cariche elettive locali rispondono a esigenze di imparzialità dell’azione amministrativa costituzionalmente fondate, e non ledono il diritto di accesso alle cariche pubbliche né la tutela giurisdizionale dei cittadini.

    Domande e risposte

    Cosa sono le cause di incompatibilità per i sindaci?

    Sono situazioni in cui la stessa persona non può contemporaneamente ricoprire la carica di sindaco e svolgere determinati ruoli o avere determinati interessi, per evitare conflitti di interesse. Sono elencate nell’art. 63 del TUEL.

    Chi può agire per far valere l’incompatibilità del sindaco?

    Secondo il TUEL, qualsiasi cittadino elettore del comune può promuovere l’azione giudiziaria per l’accertamento dell’incompatibilità di un amministratore locale.

    Cosa succede se viene accertata l’incompatibilità?

    Il giudice ordina la rimozione della causa di incompatibilità entro un termine, trascorso il quale, in caso di inottemperanza, l’amministratore decade dalla carica.

    Norme collegate