Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 87/2011 – Conflitto di attribuzione GUP Taranto contro Camera dei deputati

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    Con questa ordinanza la Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Taranto nei confronti della Camera dei deputati, disponendo la notifica del ricorso affinché il conflitto possa essere esaminato nel merito.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice dell’udienza preliminare (G.u.p.) presso il Tribunale ordinario di Taranto aveva promosso ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati. L’ordinanza n. 87/2011 non risolve il conflitto nel merito, ma ne verifica l’ammissibilità ai fini processuali e dispone gli adempimenti per la successiva trattazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il G.u.p. presso il Tribunale ordinario di Taranto ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Il conflitto riguardava una delibera della Camera in materia di immunità o prerogative parlamentari (il contenuto specifico del merito non è esposto nell’ordinanza di ammissibilità).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti soggettivi (le parti sono «poteri dello Stato» ai sensi dell’art. 37 legge n. 87/1953) e oggettivi (esistenza di una delibera suscettibile di ledere le attribuzioni del G.u.p.). Ha disposto la comunicazione dell’ordinanza al ricorrente e la notifica del ricorso alla Camera entro sessanta giorni.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato può essere proposto anche da un singolo giudice ordinario — come il G.u.p. — quando la delibera di un’assemblea parlamentare menomi la sua sfera di attribuzioni. L’ordinanza di ammissibilità non risolve il merito ma apre la fase contraddittoria.

    Domande e risposte

    Cos’è il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    Il conflitto di attribuzione è un giudizio davanti alla Corte costituzionale con cui un potere dello Stato (es. un giudice, il Governo, il Parlamento) contesta che un altro potere abbia invaso o menomato le proprie attribuzioni costituzionali. È disciplinato dagli artt. 37-38 della legge n. 87/1953.

    Perché il G.u.p. è legittimato a sollevare un conflitto di attribuzione?

    La giurisprudenza costituzionale riconosce che anche un singolo organo giurisdizionale — come il G.u.p. — può essere «potere dello Stato» ai fini del conflitto di attribuzione, quando esercita in modo indipendente funzioni costituzionalmente garantite.

    Cosa accade dopo l’ordinanza di ammissibilità?

    Il ricorrente deve notificare il ricorso e l’ordinanza alla Camera dei deputati entro sessanta giorni dalla comunicazione. Dopo il deposito della prova della notifica, il giudizio prosegue con la fase contraddittoria e si conclude con una sentenza sul merito del conflitto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 86/2011 – Art. 10-bis T.U. immigrazione e manifesta inammissibilità da Vigevano

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del T.U. immigrazione sollevata dal Giudice di pace di Vigevano con due ordinanze, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 97 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Vigevano aveva sollevato con due distinte ordinanze questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998, introdotto dalla legge n. 94/2009 (c.d. pacchetto sicurezza), che punisce come contravvenzione il semplice fatto di fare ingresso o trattenersi irregolarmente nel territorio italiano.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Vigevano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 97 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato la manifesta inammissibilità di entrambe le questioni. Le ordinanze di rimessione non soddisfacevano i requisiti minimi di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, rendendo impossibile l’esame nel merito.

    Il principio

    Il giudice rimettente deve fornire un’adeguata motivazione sia sulla rilevanza della questione nel giudizio in corso, sia sulla non manifesta infondatezza del dubbio di costituzionalità. In assenza di questa motivazione, la questione è inammissibile indipendentemente dal merito della censura.

    Domande e risposte

    In cosa differisce questa ordinanza dalla n. 84/2011?

    L’ordinanza n. 84/2011 riguardava questioni sollevate da Tribunale per i minorenni di Lecce e Giudici di pace di Lecce e Pontassieve, con diversi parametri costituzionali. La n. 86/2011 riguarda specificamente le questioni del Giudice di pace di Vigevano, risolte tutte per inammissibilità.

    L’art. 10-bis è mai stato dichiarato incostituzionale?

    La norma ha subito nel tempo numerose contestazioni. La Corte di giustizia UE, con la sentenza El Dridi del 28 aprile 2011, ha dichiarato incompatibile con la direttiva rimpatri 2008/115/CE la previsione di pene detentive per il mero soggiorno irregolare, costringendo a una rilettura della norma italiana.

    Cosa succede ai procedimenti penali pendenti?

    La dichiarazione di inammissibilità non risolve la questione sostanziale. I procedimenti continuano, e i giudici possono riproporre questioni analoghe con motivazioni più accurate, o applicare la norma tenendo conto dell’evoluzione giurisprudenziale europea.

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  • Corte cost. n. 85/2011 – Mandato d’arresto europeo e rifiuto di consegna per malattia grave

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lett. r), della legge n. 69/2005 sul mandato d’arresto europeo, sollevata dalla Corte d’appello di Perugia. La questione era inammissibile per difetti di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 69/2005 ha recepito la decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato d’arresto europeo (MAE). L’art. 18, comma 1, lett. r), prevede tra i motivi facoltativi di rifiuto della consegna la circostanza che la persona richiesta sia affetta da gravi condizioni di salute incompatibili con la detenzione o il trasferimento. La Corte d’appello di Perugia aveva dubitato della costituzionalità di questa disposizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Perugia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera r), della legge 22 aprile 2005, n. 69, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. L’ordinanza di rimessione era carente quanto alla motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo e sulla non manifesta infondatezza, requisiti indispensabili perché la questione possa essere esaminata nel merito.

    Il principio

    L’inammissibilità per carenza di motivazione è uno strumento processuale che la Corte utilizza quando il giudice rimettente non ha adeguatamente spiegato perché la questione è rilevante nel caso concreto e perché la norma è non manifestamente infondata. Non si tratta di una pronuncia di merito: la questione potrà essere riproposta con motivazione adeguata.

    Domande e risposte

    Cos’è il mandato d’arresto europeo?

    Il mandato d’arresto europeo (MAE) è uno strumento di cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’UE: consente di richiedere la consegna di una persona per sottoporla a processo o per l’esecuzione di una pena. Ha sostituito le tradizionali procedure di estradizione tra gli Stati UE.

    Cosa prevede il motivo di rifiuto dell’art. 18, comma 1, lett. r)?

    La disposizione consente — ma non obbliga — l’autorità giudiziaria di esecuzione italiana a rifiutare la consegna quando la persona richiesta è affetta da gravi condizioni di salute incompatibili con la privazione della libertà o il trasferimento. È un motivo facoltativo, non automatico.

    Cosa significa «manifesta inammissibilità»?

    La manifesta inammissibilità in sede di camera di consiglio (art. 26, secondo comma, legge n. 87/1953) indica che la questione presenta vizi processuali evidenti, tali da rendere superflua la trattazione nel merito. La questione può essere riproposta se corretta nei vizi formali.

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  • Corte cost. n. 84/2011 – Reato di ingresso clandestino ex art. 10-bis T.U. immigrazione

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili alcune questioni e manifestamente infondate altre relative all’art. 10-bis del T.U. immigrazione (introdotto dalla legge n. 94/2009), che configura come reato il mero ingresso o trattenimento irregolare nel territorio dello Stato. Le questioni erano state sollevate da diversi giudici di pace e dal Tribunale per i minorenni di Lecce.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 94 del 2009 (c.d. pacchetto sicurezza) aveva introdotto l’art. 10-bis nel Testo Unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), prevedendo come reato il semplice fatto di fare ingresso o trattenersi nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni sull’immigrazione. Più giudici avevano dubitato della costituzionalità di questa norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale per i minorenni di Lecce e i Giudici di pace di Lecce e di Pontassieve hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, secondo comma, e 97 della Costituzione, e in riferimento all’art. 27 Cost. (principio di rieducazione e proporzionalità della pena).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato: a) manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale per i minorenni di Lecce; b) manifestamente inammissibili alcune questioni dei Giudici di pace di Lecce e Pontassieve; c) manifestamente infondate le restanti questioni sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 27 e 97 Cost. dai Giudici di pace. Alcune questioni erano inammissibili perché derivanti da norme distinte non impugnate.

    Il principio

    La manifesta infondatezza delle questioni indica che, allo stato, la Corte non ha rilevato una incostituzionalità evidente nell’art. 10-bis rispetto ai parametri costituzionali invocati (ragionevolezza, proporzionalità, principio di offensività). Alcune questioni erano invece inammissibili per difetti di rilevanza o perché il rimettente non aveva investito la norma causativa del vizio denunciato.

    Domande e risposte

    Cosa punisce l’art. 10-bis T.U. immigrazione?

    L’art. 10-bis, introdotto dalla legge n. 94/2009, punisce con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro lo straniero che fa ingresso o si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del T.U. immigrazione. È una contravvenzione di competenza del giudice di pace.

    Perché alcune questioni erano inammissibili?

    L’inammissibilità dipendeva dal fatto che il vizio denunciato non derivava dalla norma impugnata (l’art. 10-bis) ma da disposizioni correlate non coinvolte nel giudizio, come quelle sull’espulsione come sanzione sostitutiva. Il rimettente avrebbe dovuto impugnare quelle diverse norme.

    La norma è stata successivamente dichiarata incostituzionale?

    Sì. Con la successiva sentenza n. 250 del 2010 la Corte aveva già dichiarato incostituzionale l’aggravante per il reato commesso dallo straniero irregolare. Sulla norma base (art. 10-bis) la Corte di giustizia UE interverrà poi con la sentenza El Dridi (2011), imponendo una rilettura della compatibilità con il diritto europeo.

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  • Corte cost. n. 83/2011 – Riconoscimento del figlio naturale minore e difesa in giudizio

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    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 250, quarto comma, del codice civile nella parte in cui non prevede una rappresentanza autonoma del figlio naturale infradiciannovenne nel giudizio di autorizzazione al riconoscimento, ritenendo che l’ordinamento già offra strumenti adeguati di tutela.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Brescia, Sezione per i minorenni, aveva sollevato dubbi sulla costituzionalità dell’art. 250, quarto comma, cod. civ., che disciplina il procedimento per ottenere l’autorizzazione giudiziale a riconoscere un figlio naturale quando l’altro genitore si oppone. In tale procedimento, il figlio minore di sedici anni non è parte in causa e non ha una rappresentanza autonoma: la questione era se questo fosse compatibile con i diritti costituzionali del minore.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Brescia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 250, quarto comma, cod. civ., nella parte in cui non prevede «adeguate forme di tutela dei preminenti personalissimi diritti» del figlio infradiciannovenne, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 30, 31 e 111 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha osservato che l’ordinamento già prevede la possibilità di nomina di un curatore speciale a tutela del minore e che il giudice, nel decidere se autorizzare il riconoscimento, deve valutare l’interesse del minore come criterio guida. La mancata previsione espressa della qualità di parte in capo al minore infradiciannovenne non rende automaticamente incostituzionale la norma.

    Il principio

    Il sistema di garanzie dell’art. 250 cod. civ. è compatibile con la Costituzione perché il giudice deve valutare l’interesse del minore e può nominare un curatore speciale. L’assenza di un’espressa disposizione che riconosca la qualità di parte al minore infrasedicenne non costituisce, di per sé, una lacuna incostituzionale, purché i meccanismi processuali garantiscano una tutela effettiva dei suoi interessi.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 250, quarto comma, cod. civ.?

    La norma disciplina il caso in cui uno dei genitori voglia riconoscere il figlio naturale ma l’altro genitore — che già lo ha riconosciuto — si opponga. In questo caso occorre l’autorizzazione del tribunale per i minorenni, che deve valutare se il riconoscimento risponda all’interesse del figlio.

    Perché il minore infrasedicenne non è parte del procedimento?

    La giurisprudenza di legittimità consolidata escludeva che il figlio non ancora sedicenne assumesse la qualità di parte nel procedimento ex art. 250, quarto comma. La questione era se ciò fosse compatibile con i diritti fondamentali del minore garantiti dalla Costituzione.

    Come viene comunque tutelato il minore in questo procedimento?

    Il giudice deve valutare l’interesse del minore come criterio guida della decisione e ha la facoltà di nominare un curatore speciale che ne rappresenti gli interessi nel giudizio, offrendo così una tutela indiretta ma effettiva.

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  • Corte cost. n. 82/2011 – Insindacabilità parlamentare Stracquadanio e commissione Mitrokin

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    La Corte ha accolto il conflitto di attribuzione sollevato dal Giudice per le indagini preliminari di Firenze e annullato la delibera del Senato che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni del senatore Stracquadanio. Mancava la sostanziale corrispondenza di contenuto tra i presunti atti parlamentari e le dichiarazioni oggetto di procedimento penale per diffamazione.

    Di cosa si tratta

    Il G.i.p. del Tribunale di Firenze aveva promosso conflitto di attribuzione contro il Senato della Repubblica, che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni rese dal senatore Giorgio Stracquadanio — all’origine di un procedimento penale per diffamazione aggravata a mezzo stampa nei confronti di Giuseppe De Michelis di Slonghello — invocando l’art. 68, primo comma, Cost. Il Senato sosteneva che le dichiarazioni fossero riferibili ai lavori della Commissione parlamentare sul dossier Mitrokin.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il G.i.p. di Firenze ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica, in riferimento alla deliberazione del 12 febbraio 2009, con la quale l’Assemblea aveva approvato la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (doc. IV-ter, n. 12) dichiarando l’insindacabilità delle dichiarazioni rese dal senatore ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto il conflitto: ha dichiarato che non spettava al Senato deliberare la insindacabilità e ha annullato la delibera. Il riferimento a un’interrogazione parlamentare (n. 3-00439) non era sufficiente a dimostrare la sostanziale identità di contenuti tra quell’atto e le dichiarazioni diffamatorie contestate, né potevano bastare risultati generici di una commissione parlamentare.

    Il principio

    Non è sufficiente che il parlamentare abbia presentato un’interrogazione su argomenti analoghi: occorre una sostanziale corrispondenza di contenuto — non solo tematica — tra l’atto parlamentare specifico e la dichiarazione esterna. Il richiamo generico ai lavori di una commissione parlamentare non integra il nesso funzionale richiesto dall’art. 68, primo comma, Cost.

    Domande e risposte

    Perché il Senato aveva dichiarato l’insindacabilità?

    Il Senato riteneva che le dichiarazioni di Stracquadanio fossero una divulgazione dei risultati della Commissione parlamentare sul dossier Mitrokin, di cui era firmatario di un’interrogazione. Considerava tali dichiarazioni come «piena e permanente disponibilità delle Camere».

    Perché la Corte ha respinto questo ragionamento?

    La Corte ha ribadito che la divulgazione di risultati generici di una commissione parlamentare non equivale a una corrispondenza sostanziale tra un atto parlamentare specifico e la dichiarazione esterna. Mancava il necessario legame temporale e contenutistico preciso.

    Cosa succede ora al procedimento penale?

    L’annullamento della delibera di insindacabilità restituisce al G.i.p. di Firenze la piena giurisdizione per procedere nel giudizio penale per diffamazione aggravata a mezzo stampa.

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  • Corte cost. n. 81/2011 – Insindacabilità parlamentare Gasparri e nesso funzionale

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    La Corte ha accolto il ricorso del Tribunale di Roma e annullato la delibera con cui la Camera dei deputati aveva dichiarato insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., le dichiarazioni dell’allora deputato Maurizio Gasparri nei confronti del magistrato Henry John Woodcock. Mancava il nesso funzionale richiesto dalla giurisprudenza costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Roma aveva promosso conflitto di attribuzione contro la Camera dei deputati, la quale aveva deliberato che le dichiarazioni rese dal deputato Gasparri — per le quali pendeva un procedimento penale per diffamazione — costituivano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, e come tali protette dall’art. 68, primo comma, Cost. Il Tribunale contestava la mancanza del necessario nesso funzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in riferimento alla deliberazione del 19 dicembre 2008, con la quale la Camera aveva accolto la proposta della Giunta per le autorizzazioni (doc. IV-quater, n. 7) dichiarando l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto il ricorso del Tribunale di Roma: ha dichiarato che non spettava alla Camera deliberare l’insindacabilità e ha annullato la delibera. Ha ribadito che per la sussistenza del nesso funzionale occorrono sia il legame temporale tra attività parlamentare e dichiarazione esterna, sia la sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse in sede parlamentare e quelle divulgate.

    Il principio

    L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. richiede la compresenza di due presupposti: il legame temporale tra l’atto parlamentare e la dichiarazione esterna e la sostanziale corrispondenza di contenuto tra di essi. Non è sufficiente una mera comunanza di argomenti o di contesto politico. La relazione della Giunta per le autorizzazioni deve individuare specificamente tali elementi.

    Domande e risposte

    Cosa protegge l’art. 68, primo comma, Cost.?

    L’art. 68, primo comma, Cost. garantisce che i membri del Parlamento non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Si tratta di una prerogativa funzionale che tutela la libertà di mandato, non uno scudo personale illimitato.

    Cosa si intende per «nesso funzionale»?

    Il nesso funzionale è il collegamento che deve esistere tra una specifica attività parlamentare (un atto ispettivo, un intervento in aula, ecc.) e la dichiarazione resa fuori dal Parlamento. Senza questo legame preciso, la dichiarazione non può essere considerata espressione dell’esercizio delle funzioni parlamentari.

    Quali conseguenze ha questa decisione sul processo penale?

    L’annullamento della delibera di insindacabilità ripristina la competenza del Tribunale di Roma a procedere nel giudizio penale per diffamazione a carico dell’allora deputato Gasparri.

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  • Corte cost. n. 80/2011 – Udienza pubblica nei procedimenti di misure di prevenzione

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    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione relativa alla mancata previsione dell’udienza pubblica nei procedimenti di applicazione delle misure di prevenzione davanti al tribunale e alla corte d’appello, e non fondata quella concernente il ricorso per cassazione in materia. La questione era stata sollevata dalla Cassazione in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost. e alla CEDU.

    Di cosa si tratta

    I procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione (sorveglianza speciale, confisca di beni, ecc.) si svolgevano in camera di consiglio, senza udienza pubblica. La Corte europea dei diritti dell’uomo aveva già condannato l’Italia per questa prassi (Bocellari e Rizza c. Italia, 2007). La Corte di cassazione aveva quindi sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge n. 1423/1956 e dell’art. 2-ter della legge n. 575/1965.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, seconda Sezione penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge n. 1423/1956 e dell’art. 2-ter della legge n. 575/1965, nella parte in cui non consentono che, a richiesta di parte, il procedimento in materia di misure di prevenzione si svolga in udienza pubblica, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost. (obbligo di rispettare gli obblighi internazionali, tra cui l’art. 6 CEDU).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione relativa ai procedimenti davanti al tribunale e alla corte d’appello — perché la Cassazione non aveva competenza a decidere su quel profilo — e non fondata la questione relativa al procedimento di cassazione, poiché il giudizio di legittimità non è ricompreso nell’ambito di applicazione dell’art. 6, paragrafo 1, della CEDU riguardo alla pubblicità.

    Il principio

    L’obbligo convenzionale di celebrare in udienza pubblica i procedimenti sulle misure di prevenzione — sancito dalla giurisprudenza CEDU — riguarda i giudizi di merito (tribunale e corte d’appello), non il ricorso per cassazione, che ha natura di giudizio di legittimità e non rientra nell’ambito garantito dall’art. 6 CEDU sotto il profilo della pubblicità.

    Domande e risposte

    Cosa sono le misure di prevenzione?

    Le misure di prevenzione sono provvedimenti dell’autorità giudiziaria applicati a soggetti ritenuti pericolosi — anche senza una condanna penale — come la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza o la confisca dei beni di presunta provenienza illecita (misure patrimoniali antimafia).

    Perché la questione relativa al tribunale era inammissibile?

    La Cassazione aveva sollevato la questione per i procedimenti di merito, ma non aveva potere di decidere su quella specifica parte del giudizio. La questione andava sollevata dai giudici di merito (tribunale o corte d’appello) che concretamente svolgono quei procedimenti.

    Cosa è cambiato dopo questa sentenza?

    Il legislatore è intervenuto successivamente per introdurre l’udienza pubblica — su richiesta — nei procedimenti di prevenzione di merito, adeguandosi alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. La sentenza n. 80/2011 ha tuttavia precisato che tale obbligo non si estende al giudizio di cassazione.

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  • Corte cost. n. 79/2011 – Fondo infrastrutture portuali e intesa con le Regioni

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    La Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 4, comma 6, del d.l. n. 40/2010 nella parte in cui non prevedeva l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni per la ripartizione del Fondo per le infrastrutture portuali. Le Regioni devono essere coinvolte nelle decisioni che incidono sulle loro competenze in materia di porti.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 40 del 2010 aveva istituito un Fondo per le infrastrutture portuali, attribuendo al Governo il potere di ripartirne le risorse senza prevedere alcun coinvolgimento delle Regioni. La Regione Emilia-Romagna ha impugnato la norma, lamentando la violazione del principio di leale collaborazione e delle competenze regionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Emilia-Romagna ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 6, 7 e 8, del d.l. n. 40/2010, in riferimento agli artt. 70, 77, 97, 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost. Il parametro principale è il principio di leale collaborazione implicito negli artt. 117 e 118 Cost., che impone l’intesa quando lo Stato interviene in materie che interferiscono con le competenze regionali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 6, del d.l. n. 40/2010 nella parte in cui non prevede che la ripartizione delle risorse del Fondo avvenga previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni per i programmi nazionali e con le singole Regioni per i finanziamenti specifici riguardanti singoli porti. Ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 70 e 97 Cost. e non fondate quelle relative agli artt. 77, 117 e 118 Cost.

    Il principio

    Quando lo Stato ripartisce risorse destinate a infrastrutture che incidono su competenze regionali — come le infrastrutture portuali — deve garantire il coinvolgimento delle Regioni mediante intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. L’omissione di tale procedura viola il principio di leale collaborazione desumibile dagli artt. 117 e 118 Cost.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per «intesa» con la Conferenza Stato-Regioni?

    L’intesa è un atto di accordo tra Governo e Regioni adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni. A differenza del semplice parere, l’intesa richiede l’accordo genuino delle parti; lo Stato non può procedere unilateralmente in caso di disaccordo senza tentare ulteriori trattative.

    I porti rientrano nella competenza statale o regionale?

    I porti di rilevanza nazionale rientrano nella competenza statale, ma la loro gestione incide su materie regionali (governo del territorio, sviluppo economico). Questa interferenza impone il coinvolgimento delle Regioni nelle decisioni di finanziamento.

    Quali sono le conseguenze pratiche di questa sentenza?

    Lo Stato deve rivedere le procedure di riparto del Fondo, introducendo obbligatoriamente la fase di intesa con la Conferenza Stato-Regioni. I finanziamenti già assegnati senza tale procedura sono potenzialmente viziati.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 78/2011 – Commissario ad acta e controllo regionale sulla sanità in Molise

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    La Corte ha dichiarato incostituzionali le disposizioni della legge sanitaria molisana del 2010 che attribuivano alla Giunta regionale poteri di controllo e di visto sugli atti dell’Azienda sanitaria regionale, perché tali poteri erano già stati trasferiti al commissario ad acta nominato dal Governo per il piano di rientro dal disavanzo sanitario.

    Di cosa si tratta

    La Regione Molise, soggetta a un piano di rientro dal disavanzo sanitario e commissariata dal Governo, aveva approvato la legge regionale n. 8/2010 che assegnava alla Giunta regionale il controllo sugli atti del Direttore generale dell’Azienda sanitaria e altre funzioni gestionali. Lo Stato ha impugnato questa legge perché svuotava i poteri del commissario ad acta.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 31, commi 2, 3 e 8, lett. c); 32 e 33 della legge della Regione Molise n. 8 del 22 febbraio 2010, in riferimento all’art. 120 della Costituzione. La norma costituzionale prevede la possibilità di esercitare poteri sostitutivi nei confronti delle Regioni inadempienti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 31, commi 2, 3 e 8, lett. c); 32 e 33 della legge regionale n. 8/2010, nella parte in cui non escludono dall’ambito della loro operatività le funzioni e le attività del commissario ad acta nominato dal Governo per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo regionale in materia sanitaria.

    Il principio

    Una volta nominato il commissario ad acta per l’attuazione di un piano di rientro dal disavanzo sanitario, la Regione non può adottare leggi che attribuiscano a organi regionali le stesse funzioni di controllo e gestione affidate al commissario. Ciò si porrebbe in contrasto con l’istituto della sostituzione governativa previsto dall’art. 120 Cost. e svuoterebbe il potere sostitutivo dello Stato.

    Domande e risposte

    Cos’è il commissario ad acta in ambito sanitario?

    Il commissario ad acta è un soggetto nominato dal Governo — di solito il Presidente della Regione in veste commissariale — per attuare il piano di rientro dal disavanzo sanitario in sostituzione degli organi regionali inadempienti. La sua nomina è prevista dall’art. 120 Cost. e da specifiche disposizioni legislative.

    Può la Regione legiferare in materia sanitaria anche durante il commissariamento?

    La Regione può legiferare, ma non può adottare norme che interferiscano con le funzioni del commissario o che, di fatto, azzerino il potere sostitutivo del Governo, rendendo inutile l’intervento statale.

    Quali effetti ha questa sentenza sugli atti già adottati dalla Giunta?

    Gli atti adottati dalla Giunta in ambito riservato al commissario erano viziati da incompetenza. La declaratoria di incostituzionalità fa venir meno la base legale di quei poteri, con conseguente necessità di rivalutare le decisioni adottate.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 77/2011 – Buoni pasto e contrattazione collettiva nel lavoro pubblico regionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi gli artt. 18, comma 4, e 19, commi 1, 2, 4, 5 e 7, della legge finanziaria regionale del Molise n. 3/2010. La Regione aveva disciplinato unilateralmente i buoni pasto e altri istituti economici del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali, invadendo la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e contrattazione collettiva.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2010 della Regione Molise aveva stabilito, tra l’altro, un limite massimo di 120 buoni pasto annui per ogni dipendente regionale e aveva modificato alcune voci del trattamento economico accessorio. Lo Stato ha impugnato queste disposizioni sostenendo che riguardassero materie riservate alla contrattazione collettiva e, quindi, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 18, commi 4 e 7, e 19, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, della legge della Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione. Il parametro principale è l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva allo Stato la materia dell’ordinamento civile, comprensiva dei rapporti di lavoro privatizzati e della contrattazione collettiva.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 4 (buoni pasto) e dell’art. 19, commi 1, 2, 4, 5 e 7, della legge regionale. Ha invece dichiarato estinto il processo relativamente all’art. 18, comma 7, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, e non fondate le questioni relative all’art. 19, comma 3, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost.

    Il principio

    Una legge regionale non può disciplinare unilateralmente aspetti del trattamento economico dei dipendenti pubblici regionali — come i buoni pasto o gli istituti accessori — quando tali materie sono riservate alla contrattazione collettiva disciplinata dal d.lgs. n. 165/2001. La potestà legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lett. l) impedisce alla Regione di intervenire su un rapporto di lavoro privatizzato.

    Domande e risposte

    Perché la Regione non può fissare per legge il numero di buoni pasto dei dipendenti?

    Perché i buoni pasto rientrano nel trattamento economico accessorio, che è materia riservata alla contrattazione collettiva. Lo Stato ha competenza esclusiva sull’ordinamento civile e sui contratti collettivi ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., e del d.lgs. n. 165/2001.

    Cosa succede alle disposizioni già applicate dalla Regione?

    La dichiarazione di illegittimità costituzionale ha effetto ex tunc: le norme dichiarate incostituzionali cessano di avere efficacia e i rapporti non esauriti devono essere regolati dalla normativa statale e dalla contrattazione collettiva applicabile.

    La Regione può comunque intervenire in materia di lavoro pubblico regionale?

    La Regione conserva competenze organizzative, ma non può toccare il trattamento economico né le regole procedurali della contrattazione collettiva, che rimangono di competenza statale esclusiva.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni; il secondo comma, lett. l), riserva allo Stato l’ordinamento civile
    • Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, richiamato come parametro aggiuntivo
  • Corte cost. n. 1/2011 – Non fondatezza sulla norma di interpretazione autentica dell’indennità integrativa speciale sulle pensioni di reversibilità

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    La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sull’art. 1, commi 774, 775 e 776, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), che ha interpretato autenticamente le norme sull’indennità integrativa speciale nelle pensioni di reversibilità del pubblico impiego. La norma non viola il principio del giusto processo né gli obblighi internazionali ex art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 6 CEDU.

    Di cosa si tratta

    La Corte dei conti – Sezione giurisdizionale centrale d’appello era investita del ricorso di una pensionata, vedova di un dipendente pubblico in quiescenza dal 1991, che contestava la riduzione della propria pensione di reversibilità a seguito della norma interpretativa del 2006. La legge finanziaria 2007 (art. 1, commi 774-776) aveva reinterpretato la riforma del 1995 (art. 1, comma 41, legge n. 335), stabilendo che l’indennità integrativa speciale (I.I.S.) spettante al dante causa fosse attribuita al coniuge superstite nella sola misura percentuale della reversibilità (60%), non più in misura intera come affermato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti nel 2002.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti rimettente censurava l’art. 1, commi 774, 775 e 776, della legge n. 296/2006 in riferimento agli artt. 111 (giusto processo) e 117, primo comma (obblighi internazionali / CEDU), della Costituzione, sostenendo che la norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva – intervenuta in corso di giudizi nei quali lo Stato era parte – configurasse un’ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia vietata dall’art. 6 CEDU.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondate le questioni. Ricorda che le norme CEDU integrano, quali norme interposte, il parametro dell’art. 117, primo comma, Cost. e che l’art. 6, par. 1, CEDU vieta allo Stato di legiferare in modo da influenzare la definizione di giudizi in corso di cui è parte, salvo che ricorrano «ragioni imperative di interesse generale». Nel caso di specie, la norma aveva natura effettivamente interpretativa (sceglieva uno tra i possibili significati dell’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995), perseguiva finalità perequative e di armonizzazione tra settore pubblico e privato, e aveva già superato il vaglio di costituzionalità con la sentenza n. 74/2008 in riferimento ad altri parametri. L’interesse generale sottostante era adeguato a giustificare l’intervento.

    Il principio

    Una norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva, emanata dallo Stato che è parte in giudizi pensionistici, non viola l’art. 6 CEDU e l’art. 117, primo comma, Cost. quando: sceglie un significato ascrivibile alla norma interpretata, persegue imperiosi motivi di interesse generale (armonizzazione del sistema pensionistico, perequazione tra settori pubblico e privato) e non pregiudica i diritti già definitivamente acquisiti.

    Domande e risposte

    Cos’è l’indennità integrativa speciale (I.I.S.)?

    Era un elemento accessorio della retribuzione e poi della pensione dei dipendenti pubblici, collegato alle variazioni del costo della vita, che in origine veniva corrisposto in misura piena anche al coniuge superstite titolare di pensione di reversibilità. La riforma del 1994-1995 aveva previsto il progressivo conglobamento dell’I.I.S. nella base pensionabile, con effetti anche sulle pensioni di reversibilità.

    Perché la norma del 2006 era controversa?

    Perché operava con efficacia retroattiva in corso di migliaia di giudizi pendenti davanti alla Corte dei conti, in cui i pensionati chiedevano il riconoscimento dell’I.I.S. in misura intera anziché ridotta percentualmente. Le Sezioni riunite della Corte dei conti avevano dato loro ragione nel 2002; la legge del 2006 capovolgeva quella interpretazione.

    L’art. 6 CEDU vieta sempre le leggi retroattive in corso di giudizio?

    No. La Corte europea dei diritti dell’uomo e la Corte costituzionale ammettono le norme retroattive in corso di giudizio quando esistono «ragioni imperative di interesse generale»; la Corte ha ritenuto che nel caso di specie tali ragioni sussistessero (armonizzazione del sistema pensionistico e certezza del diritto).

    Norme collegate