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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 74 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 74 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 74 CCII – Proposta di concordato minore

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. I debitori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il con- sumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale.

    2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l’apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda.

    3. La proposta di concordato minore prevede il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonchè la eventuale suddivisione dei creditori in classi con indicazione dei criteri adottati, e indica in modo specifico modalità e tempi di adempimento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonchè la eventuale suddivisione dei creditori in classi. La formazione delle classi è obbligatoria solo per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.

    4. Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo in quanto compatibili.

  • Articolo 38 Legge Fallimentare

    Articolo 38 Legge Fallimentare

    Art. 38 L. Fall. – Responsabilità del curatore

    Responsabilità del curatore

  • Articolo 73 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 73 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 73 CCII – Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca dell’omologazione

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Dopo la revoca dell’omologazione il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 268 e 269, provvede ai sensi dell’articolo

    270.

    2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l’istanza di cui al comma 1 può essere proposta […] dal pubblico ministero.

    3. Nell’ipotesi di cui al comma 1, il giudice concede termine al debitore per l’integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell’articolo 270.

  • Articolo 37 Bis Legge Fallimentare

    Articolo 37 Bis Legge Fallimentare

    Art. 37 Bis L. Fall. – Sostituzione del curatore e dei componenti

    Sostituzione del curatore e dei componenti

  • Art. 95 ter T.U.B.: Deroghe

    Art. 95 ter T.U.B.: Deroghe

    Art. 95 ter T.U.B. – Deroghe.

    In vigore dal 01/12/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 193 Articolo 2

    “1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 95-bis, gli effetti di un provvedimento di risanamento o dell’apertura di una procedura di liquidazione:

    a) su contratti e rapporti di lavoro, sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario applicabile al contratto di lavoro;

    b) su contratti che danno diritto al godimento di un bene immobile o al suo acquisto, sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario nel cui territorio e’ situato l’immobile. Tale legge determina se un bene sia mobile o immobile;

    c) sui diritti relativi a un bene immobile, a una nave o a un aeromobile soggetti a iscrizione in un pubblico registro, sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario sotto la cui autorita’ si tiene il registro;

    d) sull’esercizio dei diritti di proprieta’ o altri diritti su strumenti finanziari la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongano l’iscrizione in un registro, in un conto o in un sistema di deposito accentrato, sono disciplinati dalla legislazione dello Stato comunitario in cui si trova il registro, il conto o il sistema di deposito accentrato in cui sono iscritti tali diritti.

    2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 95-bis, sono disciplinati dalla legge che regola il contratto:

    a) gli accordi di compensazione, di netting e di novazione, fatto salvo quanto previsto agli articoli 65 e 68 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;

    b) le cessioni con patto di riacquisto e le transazioni effettuate in un mercato regolamentato, fatto salvo quanto previsto agli articoli 65 e 68 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, nonche’ quanto previsto alla lettera d) del comma 1.

    3. Ferme restando le disposizioni dello Stato d’origine relative alle azioni di annullamento, di nullita’ o di inopponibilita’ degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori, l’adozione di un provvedimento di risanamento o l’apertura di una procedura di liquidazione non pregiudica:

    a) il diritto reale del creditore o del terzo sui beni materiali o immateriali mobili o immobili, di proprieta’ della banca, che al momento dell’adozione di un provvedimento di risanamento o dell’apertura di una procedura di liquidazione si trovano nel territorio di uno Stato comunitario diverso da quello di origine. Ai predetti fini e’ assimilato a un diritto reale il diritto, iscritto in un pubblico registro e opponibile a terzi, che consente di ottenere un diritto reale;

    b) i diritti, nei confronti della banca, del venditore, basati sulla riserva di proprieta’, e del compratore di beni che al momento dell’adozione del provvedimento o dell’apertura della procedura si trovano nel territorio di uno Stato comunitario diverso da quello di origine;

    c) il diritto del creditore di invocare la compensazione del proprio credito con il credito della banca, quando la compensazione sia consentita dalla legge applicabile al credito della banca.

    4. In deroga all’articolo 95-bis, la normativa dello Stato di origine non si applica alla nullita’, all’annullamento o all’inopponibilita’ degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori, quando il beneficiario di tali atti prova che l’atto pregiudizievole e’ disciplinato dalla legge di uno Stato comunitario che non consente, nella fattispecie, alcun tipo di impugnazione.

    5. Gli effetti dell’adozione di un provvedimento di risanamento o dell’apertura di una procedura di liquidazione sulle cause pendenti relative a un bene o a un diritto del quale la banca e’ spossessata sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario in cui la causa e’ pendente.

    6. Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione soltanto ai casi e nei modi ivi indicati; esse non riguardano altri profili della disciplina delle procedure di risanamento e liquidazione, quali le norme in materia di ammissione allo stato passivo, anche con riferimento al grado e alla natura delle relative pretese, e di liquidazione e riparto dell’attivo, che restano soggetti alla disciplina dello Stato di origine della banca.”

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  • Articolo 72 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 72 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 72 CCII – Revoca della sentenza di omologazione

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il giudice revoca l’omologazione […] o su istanza di un creditore, dell’OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, […] quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

    2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora questo sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.

    3. […]

    4. La domanda di revoca non può essere proposta […] decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale.

    5. Sulla domanda il giudice sentite le parti, provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell’articolo 51.

    6. La revoca dell’omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

  • Articolo 8 Revisione Legale

    Articolo 8 Revisione Legale

    Art. 8 Rev. Leg. – Sezione A e B del Registro

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 — testo aggiornato

    1. Il soggetto incaricato della tenuta del Registro acquisisce con le modalità di cui all’articolo 21, comma 6, lettera d), gli incarichi di revisione legale conferiti in conformità del presente decreto legislativo. Le società di revisione legale comunicano, per ciascun incarico, il responsabile dell’incarico e i revisori legali che hanno collaborato al suo svolgimento.

    2. I revisori legali iscritti al Registro che svolgono attività di revisione legale o che collaborano a un’attività di revisione legale in una società di revisione legale, o che hanno svolto le predette attività nei tre anni precedenti, sono collocati in un’apposita sezione denominata «Sezione A».

    3. Gli iscritti che non hanno assunto incarichi di revisione legale o non hanno collaborato a un’attività di revisione legale in una società di revisione legale per tre anni consecutivi, sono collocati, d’ufficio, in un’apposita sezione del registro denominata «Sezione B», e non sono soggetti ai controlli di qualità di cui all’articolo 20.

    4. I soggetti iscritti nella «Sezione A» e nella «Sezione B» del Registro, sono in ogni caso tenuti agli obblighi di comunicazione e di aggiornamento del contenuto informativo ai sensi dell’articolo 7, ad osservare gli obblighi in materia di formazione continua, nonchè al pagamento del contributo annuale di iscrizione.

  • Articolo 12 Imposta di Registro

    Articolo 12 Imposta di Registro

    Art. 12 Imp. Reg. – Richiesta di registrazione dei contratti verbali e delle operazioni di società ed enti esteri

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 — testo aggiornato

    1. La registrazione dei contratti verbali che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta, tranne che per le cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione di cui all’art. 17, presentando all’ufficio una denuncia in doppio originale redatta su modelli forniti dall’ufficio stesso. La denuncia deve essere sottoscritta da almeno una delle parti contraenti e deve indicare le generalità e il domicilio di queste, il luogo e la data di stipulazione, l’oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto.

    2. Per le operazioni di cui all’art. 4, quando non risultino da atto scritto, la denuncia deve essere firmata dal rappresentante della società o ente estero ovvero da uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della società o ente.

    3. Ai fini del presente testo unico la denuncia assume qualità di atto.

  • Articolo 71 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 71 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 71 CCII – Esecuzione del piano

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. L’OCC vigila sull’esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario. Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell’OCC, sulla base di stime condivise con il predetto organismo, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Ogni sei mesi, l’OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell’esecuzione.

    2. Il giudice, sentito l’OCC e verificata la conformità dell’atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonchè di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione della sentenza effettuata ai sensi dell’articolo 70, comma 7.

    3. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all’articolo 70, comma 1.

    4. Terminata l’esecuzione, l’OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all’OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall’organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice può accordare all’OCC un acconto sul compenso.

    5. Quando il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice indica gli atti necessari per l’esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice revoca l’omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 72. Nelle ipotesi di cui al primo e secondo periodo il compenso dell’OCC è liquidato dal giudice tenuto conto dell’attività svolta.

    6. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell’OCC.

  • Articolo 37 Legge Fallimentare

    Articolo 37 Legge Fallimentare

    Art. 37 L. Fall. – Revoca del curatore

    Revoca del curatore