Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 96/2011 – Insindacabilità parlamentare e diffamazione (caso Iannuzzi-Caselli)

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La sentenza n. 96 del 2011 ha accolto il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Monza contro la delibera del Senato che aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse dal senatore Raffaele Lino Iannuzzi in un articolo giornalistico ritenuto diffamatorio nei confronti del magistrato Giancarlo Caselli, escludendo il necessario nesso funzionale con le funzioni parlamentari.

    Di cosa si tratta

    Il senatore Raffaele Lino Iannuzzi era imputato del reato di diffamazione aggravata per un articolo pubblicato sul quotidiano «Il Giornale» il 3 maggio 2004, in cui avrebbe offeso la reputazione del magistrato Giancarlo Caselli, all’epoca Procuratore della Repubblica di Palermo, in relazione a vicende giudiziarie riguardanti il processo Andreotti. Il Senato aveva deliberato l’insindacabilità di tali opinioni ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, ma il Tribunale di Monza aveva contestato questa deliberazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Monza, sezione distaccata di Desio, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, contestando la deliberazione del 19 febbraio 2009 con cui il Senato aveva affermato la insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Iannuzzi ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il giudice confliggente sosteneva l’assenza del nesso funzionale tra l’articolo giornalistico e l’esercizio delle funzioni parlamentari.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale ha accolto il conflitto e annullato la deliberazione del Senato, dichiarando che non spettava al Senato affermare che le dichiarazioni del senatore Iannuzzi costituissero opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari. La Corte ha rilevato che mancava il necessario nesso funzionale: l’articolo era stato pubblicato un anno dopo la presentazione di un disegno di legge parlamentare cui il Senato aveva cercato di collegarlo, e i contenuti dell’articolo non corrispondevano a quelli dell’atto parlamentare.

    Il principio

    L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, della Costituzione richiede un nesso funzionale stringente tra le dichiarazioni rese extra moenia dal parlamentare e l’esercizio di attività parlamentare: non è sufficiente la generica connessione con un tema di interesse politico o la mera contemporaneità temporale con atti parlamentari, occorrendo una sostanziale corrispondenza di contenuti tra la dichiarazione e l’atto parlamentare.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 68, primo comma, della Costituzione sull’insindacabilità?

    I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa prerogativa si estende anche alle dichiarazioni rese al di fuori del Parlamento (extra moenia), ma solo se esiste un nesso funzionale con l’attività parlamentare.

    Quando è sufficiente il nesso funzionale per l’insindacabilità?

    Secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, il nesso funzionale sussiste quando le dichiarazioni extra moenia possano essere identificate come espressione o divulgazione dell’esercizio di attività parlamentare, con sostanziale corrispondenza di contenuti tra l’atto parlamentare e la dichiarazione contestata.

    Cosa ha rilevato la Corte nel caso specifico?

    La Corte ha rilevato che l’articolo del senatore Iannuzzi era stato pubblicato un anno dopo la presentazione del disegno di legge parlamentare, i contenuti erano diversi (l’articolo riguardava il processo Andreotti, non la commissione d’inchiesta sui collaboratori di giustizia), e pertanto mancava la sostanziale corrispondenza richiesta dalla giurisprudenza costituzionale.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione — prerogative parlamentari, inclusa l’insindacabilità per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni
  • Corte cost. n. 95/2011 – Reato di ingresso illegale e manifesta inammissibilità

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    L’ordinanza n. 95 del 2011 ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del Testo Unico Immigrazione, sollevate dal Giudice di pace di Pistoia, per difetti di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    L’articolo 10-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dalla legge n. 94 del 2009 (cosiddetto «pacchetto sicurezza»), aveva creato il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, punito con ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Il Giudice di pace di Pistoia aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di tale norma in riferimento agli articoli 2, 3, 25 secondo comma e 27 della Costituzione, sostenendo che la criminalizzazione del mero ingresso irregolare fosse irragionevole e sproporzionata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Pistoia, con sei ordinanze del 15 febbraio 2010, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, aggiunto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge n. 94 del 2009, in riferimento agli articoli 2, 3, 25 secondo comma e 27 della Costituzione. Il rimettente deduceva l’irragionevolezza della scelta di criminalizzare la presenza irregolare quando esistono già strumenti amministrativi (espulsione) idonei a raggiungere lo stesso scopo e contestava la disparità di trattamento rispetto alla fattispecie dell’art. 14, comma 5-ter, che prevede la clausola del «giustificato motivo».

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni, rilevando gravi carenze nell’ordinanza di rimessione: il giudice a quo non aveva adeguatamente motivato la rilevanza nel caso concreto (non specificava sufficientemente i fatti del procedimento), né aveva sviluppato in modo articolato le ragioni di non manifesta infondatezza, limitandosi a richiamare precedenti della Corte di cassazione senza elaborare autonomamente le censure di incostituzionalità.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve contenere una motivazione autonoma, specifica e non meramente assertiva sia sulla rilevanza della questione nel giudizio principale sia sulla non manifesta infondatezza della censura; il difetto di tali requisiti determina la manifesta inammissibilità della questione.

    Domande e risposte

    Cosa è il reato di ingresso illegale (art. 10-bis T.U. Immigrazione)?

    Introdotto dalla legge n. 94 del 2009, punisce con ammenda da 5.000 a 10.000 euro lo straniero che fa ingresso o si trattiene nel territorio italiano in violazione delle disposizioni del Testo Unico Immigrazione. Il giudice di pace può sostituire l’ammenda con l’espulsione.

    Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Il Giudice di pace di Pistoia non aveva indicato con sufficiente precisione i fatti del procedimento pendente davanti a lui, rendendo impossibile verificare la rilevanza della questione, e non aveva motivato in modo autonomo le censure di incostituzionalità.

    Cosa significa «manifesta inammissibilità» di una questione di legittimità costituzionale?

    Significa che la questione presenta carenze formali o processuali talmente evidenti da non consentire un esame nel merito: può dipendere da difetti di motivazione sulla rilevanza, sull’incidentalità o sul minimo argomentativo di non manifesta infondatezza che ogni ordinanza di rimessione deve contenere.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza e uguaglianza, invocato dai rimettenti per l’irragionevole criminalizzazione del soggiorno irregolare
    • Art. 27 della Costituzione — funzione rieducativa della pena e personalità della responsabilità penale, parametro delle censure
  • Corte cost. n. 138/2011 – Ineleggibilità dei commissari d’esame forense: questione manifestamente infondata

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sull’art. 22, sesto comma, del r.d.l. n. 1578/1933 sull’ordinamento forense, nella parte che prevede l’ineleggibilità dei componenti delle commissioni di esame di abilitazione alla professione di avvocato. La norma non è irragionevole né viola il diritto di elettorato passivo.

    Di cosa si tratta

    La legge forense vieta ai componenti delle commissioni per gli esami di abilitazione alla professione di avvocato di essere eletti, nelle elezioni immediatamente successive, ai consigli dell’ordine o agli organi della Cassa nazionale di previdenza forense. Il Consiglio nazionale forense, in sede giurisdizionale, dubitava che tale divieto fosse eccessivo e irragionevole.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio nazionale forense ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 51, primo e terzo comma, della Costituzione (nonché all’art. 52 della Carta dei diritti fondamentali UE e all’art. 11 CEDU), questione di legittimità costituzionale dell’art. 22, sesto comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, come modificato dal d.l. n. 112/2003. Secondo il rimettente, l’ineleggibilità per un periodo potenzialmente lunghissimo sarebbe manifestamente sproporzionata.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza. La norma mira a evitare che chi compone le commissioni d’esame possa acquisire favore dagli esaminandi in vista delle successive elezioni agli organi professionali. Tale finalità è razionale e la norma non priva irragionevolmente i commissari del diritto all’elettorato passivo, limitandosi a posticiparne temporaneamente l’esercizio.

    Il principio

    L’ineleggibilità temporanea dei componenti delle commissioni d’esame per l’abilitazione alla professione forense non contrasta con i principi di uguaglianza e di elettorato passivo, in quanto persegue la finalità razionale di evitare indebite captazioni di benevolenza dagli esaminandi.

    Domande e risposte

    Chi non può candidarsi agli organi dell’ordine forense?

    Chi ha fatto parte di una commissione di esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato non può essere eletto, nelle elezioni immediatamente successive, come consigliere dell’ordine o come rappresentante della Cassa nazionale forense.

    Perché la Corte ha ritenuto la norma non irragionevole?

    Perché la limitazione mira a impedire che i commissari sfruttino la posizione di potere acquisita durante gli esami per raccogliere consensi elettorali tra i candidati. Si tratta di un fine legittimo e la misura non risulta sproporzionata rispetto a esso.

    Cosa si intende per «manifesta infondatezza»?

    È la formula con cui la Corte rigetta nel merito, in camera di consiglio e senza trattazione in udienza pubblica, le questioni che appaiono prive di fondamento in modo evidente, senza necessità di approfondita disamina.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza, invocato per la disparità tra chi è stato commissario e chi non lo è stato
    • Art. 51 della Costituzione — Diritto all’accesso alle cariche elettive, ritenuto compresso dalla previsione di ineleggibilità
  • Corte cost. n. 137/2011 – Inammissibilità del ricorso sul risarcimento diretto RC auto e spese legali

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità della questione sollevata dal Giudice di pace di Cagliari sugli artt. 149 e 150 del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005) e sull’art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 254/2006, in materia di risarcimento diretto dei danni da circolazione stradale. La questione difettava di motivazione sulla rilevanza, investiva un atto privo di forza di legge e non aveva sperimentato un’interpretazione costituzionalmente orientata.

    Di cosa si tratta

    Il sistema del risarcimento diretto in materia di RC auto prevede che il danneggiato si rivolga alla propria assicurazione anziché a quella del responsabile. Il Giudice di pace di Cagliari dubitava che tale meccanismo escludesse il rimborso delle spese per l’assistenza legale, penalizzando i soggetti meno abbienti e creando disparità tra professionisti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il rimettente ha impugnato gli artt. 149 e 150 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) e l’art. 9, comma 2, del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, per asserita violazione degli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione. Secondo il Giudice di pace di Cagliari, la normativa avrebbe svilito il diritto alla difesa e sarebbe andata oltre la delega legislativa.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per tre ragioni concorrenti: (a) omessa motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio principale; (b) impossibilità di sollevare questioni su atti privi di forza di legge, quale il d.P.R. n. 254/2006; (c) mancata ricerca di un’interpretazione costituzionalmente orientata, giacché l’azione diretta contro l’assicuratore del danneggiato non esclude il ricorso ai principi della responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente omette di motivare sulla rilevanza, investe atti non aventi forza di legge e non sperimenta preventivamente un’interpretazione conforme a Costituzione.

    Domande e risposte

    Che cos’è il risarcimento diretto in materia di RC auto?

    È il meccanismo che consente al danneggiato in un sinistro stradale di richiedere il risarcimento direttamente alla propria compagnia assicurativa, anziché a quella del responsabile del danno, disciplinato dagli artt. 149-150 del Codice delle assicurazioni private.

    Perché la Corte non ha esaminato il merito della questione?

    Perché l’ordinanza di rimessione presentava più vizi formali insuperabili: mancava la motivazione sulla rilevanza, investiva un regolamento (atto privo di forza di legge) e il giudice non aveva tentato alcuna interpretazione costituzionalmente orientata prima di sollevare la questione.

    Un atto regolamentare può essere oggetto di giudizio di legittimità costituzionale?

    No. La Corte costituzionale può pronunciarsi solo su leggi e atti aventi forza di legge. Un decreto del Presidente della Repubblica di natura regolamentare, come il d.P.R. n. 254/2006, non può formare oggetto di questione incidentale di legittimità costituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 94/2011 – Legge Liguria contro le discriminazioni e orientamento sessuale

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La sentenza n. 94 del 2011 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Governo contro tre disposizioni della legge della Regione Liguria n. 52 del 2009, che vietava discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere nell’accesso ai servizi, in materia sanitaria e nell’attività legislativa e amministrativa regionale.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Liguria 10 novembre 2009, n. 52, recante «Norme contro le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere», prevedeva, tra l’altro: il divieto di rifiutare o degradare l’erogazione di servizi pubblici e privati per ragioni legate all’orientamento sessuale (art. 7, comma 1); la facoltà per i maggiorenni di designare una persona di fiducia cui le strutture sanitarie devono riferirsi per ogni esigenza assistenziale (art. 8, comma 2); e l’obbligo per gli organi regionali di conformarsi ai principi antidiscriminatori nell’esercizio di ogni funzione (art. 13, comma 3). Il Governo aveva impugnato queste norme per asserito contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, sostenendo che rientrassero nella materia «ordinamento civile» di esclusiva competenza statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli articoli 7, comma 1, 8, comma 2, e 13, comma 3, della legge regionale Liguria n. 52 del 2009, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva allo Stato la materia dell’ordinamento civile. Il rimettente sosteneva che le norme regionali introducessero un obbligo legale a contrarre per i privati e disciplinassero materie (come la designazione del fiduciario sanitario) riservate all’esclusiva legislazione statale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate tutte e tre le questioni. Ha ritenuto che le disposizioni impugnate operassero nell’ambito delle competenze regionali in materia di servizi pubblici e organizzazione regionale, senza interferire con l’ordinamento civile di competenza statale. In particolare, la norma sull’accesso ai servizi era espressione della competenza regionale sui servizi pubblici; quella sulla designazione del fiduciario riguardava l’organizzazione delle strutture sanitarie regionali; e quella sull’attività normativa regionale era mera affermazione programmatica.

    Il principio

    Le Regioni possono emanare norme antidiscriminatorie nell’ambito delle proprie competenze (servizi pubblici, organizzazione sanitaria, programmazione regionale) senza invadere la materia dell’ordinamento civile riservata allo Stato, purché le disposizioni regionali non incidano sull’autonomia negoziale dei privati oltre quanto connesso all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

    Domande e risposte

    Una regione può vietare le discriminazioni per orientamento sessuale nell’erogazione dei servizi?

    Sì, nella misura in cui la norma regionale riguardi servizi pubblici rientranti nelle competenze regionali o si limiti a programmare l’attività normativa e amministrativa della Regione stessa, senza imporre obblighi a contrarre ai privati che eccedano la competenza regionale.

    La designazione del fiduciario sanitario era riservata allo Stato?

    La Corte ha ritenuto che la norma della legge ligure riguardasse l’organizzazione delle strutture sanitarie regionali e non l’ordinamento civile, escludendo quindi la competenza esclusiva statale in quel contesto specifico.

    Quali limiti ha una regione nella lotta alle discriminazioni?

    Le Regioni devono operare nell’ambito delle proprie competenze materiali (servizi pubblici, sanità, organizzazione regionale); non possono legiferare sull’ordinamento civile (contratti tra privati, obblighi a contrarre di carattere generale) né sul diritto penale, materie riservate allo Stato.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative; il secondo comma, lettera l), riserva allo Stato l’ordinamento civile
  • Corte cost. n. 93/2011 – Sanzioni statistiche ISTAT e decreto-legge

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La sentenza n. 93 del 2011 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 248 del 2007, che restringeva la nozione di «violazione dell’obbligo di risposta» alle rilevazioni statistiche ISTAT al solo rifiuto formale di fornire dati. La Corte ha escluso che la norma violasse i parametri costituzionali invocati dalla Corte dei conti.

    Di cosa si tratta

    L’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge n. 31 del 2008, aveva circoscritto — con efficacia retroattiva fino al 31 dicembre 2008 — la fattispecie sanzionabile al solo formale rifiuto di risposta alle rilevazioni statistiche nazionali, escludendo altri comportamenti omissivi. La Corte dei conti aveva sollevato questione di legittimità costituzionale nell’ambito di un giudizio di responsabilità erariale nei confronti di dirigenti ISTAT che non avevano applicato le sanzioni previste per la mancata risposta.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 44, comma 1, del d.l. n. 248 del 2007 in riferimento agli articoli 3, 77, 97, 101 secondo comma, 103 e 108 della Costituzione, sostenendo che la norma — adottata nella forma del decreto-legge senza i requisiti di necessità e urgenza, con portata retroattiva e con effetti deflattivi della responsabilità erariale — violasse plurimi principi costituzionali.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sotto tutti i profili dedotti. Ha ritenuto sussistenti i requisiti di necessità e urgenza del decreto-legge; ha escluso la violazione del principio di ragionevolezza e del buon andamento della pubblica amministrazione; ha negato che la norma interferisse con l’indipendenza della Corte dei conti; ha infine rilevato che la disposizione non operava vera retroattività ma circoscriveva l’ambito applicativo delle sanzioni per un periodo definito.

    Il principio

    La scelta del legislatore di delimitare, tramite decreto-legge, l’area delle condotte sanzionabili in materia di obblighi statistici — anche con effetti su periodi pregressi e nell’ambito di giudizi di responsabilità erariale in corso — non viola di per sé i parametri costituzionali, purché sorretta da adeguata giustificazione e priva di carattere manifestamente irragionevole.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 44, comma 1, del d.l. n. 248 del 2007?

    Stabiliva che, fino al 31 dicembre 2008, costituiva violazione dell’obbligo di risposta alle rilevazioni statistiche nazionali esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti, escludendo altri comportamenti omissivi quali la mancata trasmissione o i ritardi reiterati.

    Perché la Corte dei conti aveva sollevato la questione?

    Perché stava giudicando la responsabilità erariale di dirigenti ISTAT per non aver applicato le sanzioni previste a chi non rispondeva alle rilevazioni statistiche; la norma del decreto-legge restringeva retroattivamente la fattispecie, rendendo di fatto non sanzionabili i comportamenti contestati.

    Come ha risposto la Corte sulla violazione dell’art. 77 Cost.?

    La Corte ha ritenuto che i requisiti di straordinaria necessità e urgenza del decreto-legge fossero soddisfatti, escludendo la violazione dell’art. 77 della Costituzione, anche in ragione del fatto che la misura si inseriva in un contesto di riforma del sistema sanzionatorio statistico.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 92/2011 – Autonomia regionale e organizzazione della scuola dell’infanzia

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con la sentenza n. 92 del 2011 la Corte costituzionale ha accolto i conflitti di attribuzione sollevati dalle Regioni Toscana e Piemonte contro il d.P.R. n. 89 del 2009, dichiarando che lo Stato aveva invaso la competenza regionale in materia di organizzazione scolastica, in particolare per quanto riguarda l’istituzione di nuove scuole dell’infanzia e la composizione delle relative sezioni.

    Di cosa si tratta

    Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 aveva disciplinato, tra l’altro, l’istituzione di nuove scuole e sezioni della scuola dell’infanzia e la possibilità di accogliere bambini tra i due e i tre anni in sezioni con iscritti inferiori alla soglia ordinaria. Le Regioni Toscana e Piemonte hanno impugnato tali disposizioni, ritenendo che lo Stato avesse esercitato potestà normative in ambiti di competenza regionale, in violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione e dei principi di leale collaborazione e sussidiarietà.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Toscana e Piemonte hanno promosso conflitto di attribuzione tra enti nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, avente ad oggetto gli articoli 2, commi 4 e 6, e 3, comma 1, del d.P.R. n. 89 del 2009, per contrasto con gli articoli 117 e 118 della Costituzione e con i principi di leale collaborazione e sussidiarietà. Le ricorrenti contestavano che la disciplina statale invasione materie di competenza regionale residuale (programmazione scolastica locale e organizzazione della rete scolastica), dando peraltro attuazione a norme già dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza n. 200 del 2009.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale ha accolto i conflitti, dichiarando che non spettava allo Stato disciplinare, nei termini stabiliti dall’art. 2, commi 4 e 6, del d.P.R. n. 89 del 2009, l’istituzione di nuove scuole dell’infanzia e di nuove sezioni, nonché la composizione di queste ultime. Ha altresì annullato tali disposizioni. Ha invece dichiarato non fondato il conflitto relativo all’art. 3, comma 1, del medesimo decreto, ritenendo che tale norma, prevedendo la collaborazione tra amministrazione scolastica e comuni, non violasse le attribuzioni regionali.

    Il principio

    Lo Stato non può disciplinare unilateralmente, senza previa intesa con le Regioni, l’istituzione e la composizione delle scuole dell’infanzia quando ciò interferisce con ambiti di competenza regionale residuale in materia di programmazione e organizzazione della rete scolastica, specie se la norma statale dà attuazione a disposizioni già dichiarate incostituzionali.

    Domande e risposte

    Quali disposizioni del d.P.R. n. 89 del 2009 sono state annullate?

    Sono stati annullati gli articoli 2, commi 4 e 6, nella parte in cui disciplinavano l’istituzione di nuove scuole e sezioni della scuola dell’infanzia e la composizione delle sezioni con bambini dai due ai tre anni, perché questi interventi competevano alle Regioni.

    Perché il conflitto sull’art. 3, comma 1, è stato rigettato?

    L’art. 3, comma 1, prevedeva criteri di qualità ed efficienza per le scuole statali del primo ciclo in collaborazione con i comuni: la Corte ha ritenuto che tale norma non ledesse le attribuzioni regionali, essendo espressione della competenza statale sulle norme generali sull’istruzione.

    Qual è il confine tra competenza statale e regionale in materia scolastica?

    Spettano allo Stato le norme generali sull’istruzione e i livelli essenziali delle prestazioni, mentre la programmazione della rete scolastica, l’istituzione di nuove scuole e la loro organizzazione sul territorio rientrano nella competenza concorrente o residuale delle Regioni, che devono essere coinvolte tramite procedure di leale collaborazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 91/2011 – Comunità montane del Veneto e riordino statale

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha accolto parzialmente il ricorso della Regione Veneto, dichiarando che non spettava allo Stato disporre — tramite il d.P.C.m. 19 novembre 2008 — la soppressione e il riordino delle comunità montane venete, e ha annullato il decreto presidenziale nella parte riferita alla Regione Veneto. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007, art. 2, comma 20) aveva previsto la soppressione e il riordino delle comunità montane secondo criteri altimetrici e di dimensione, demandando l’attuazione a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per effetto del d.P.C.m. del 19 novembre 2008, otto delle diciannove comunità montane venete erano state soppresse. La Regione Veneto aveva impugnato il decreto lamentando la violazione delle competenze regionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al d.P.C.m. 19 novembre 2008, lamentando la violazione degli artt. 118, 119 Cost. e del principio di leale collaborazione. Le comunità montane rientrano nell’organizzazione amministrativa regionale, materia in cui la Regione rivendica la propria competenza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto parzialmente il ricorso: ha dichiarato che non spettava allo Stato produrre gli effetti di cui all’art. 2, comma 20, della legge n. 244/2007 per la Regione Veneto tramite il d.P.C.m. 19 novembre 2008, e ha annullato l’art. 2 di tale decreto nella parte riferita alla ricorrente. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.

    Il principio

    Lo Stato non può disporre unilateralmente, con decreto del Presidente del Consiglio, la soppressione di enti facenti parte dell’organizzazione amministrativa regionale — come le comunità montane — senza rispettare il principio di leale collaborazione e le attribuzioni regionali in materia di autonomie locali. Il riordino delle comunità montane rientra nella sfera di autonomia organizzativa delle Regioni.

    Domande e risposte

    Cosa sono le comunità montane?

    Le comunità montane sono enti locali territoriali previsti dalla legge che raggruppano più comuni montani per gestire in forma associata funzioni e servizi. Esercitano funzioni proprie, funzioni delegate dallo Stato e dalle Regioni e svolgono attività di valorizzazione del territorio montano.

    Perché la legge finanziaria aveva previsto la soppressione?

    La legge n. 244/2007 aveva previsto il riordino delle comunità montane come misura di razionalizzazione della spesa pubblica. I criteri altimetrici (soglie di altitudine) e demografici (numero minimo di comuni) avevano portato alla soppressione di numerose comunità in tutta Italia.

    Cosa succede alle comunità montane venete dopo questa sentenza?

    L’annullamento del d.P.C.m. nella parte riferita alla Regione Veneto ripristina la situazione precedente per quelle comunità montane venete che erano state soppresse in forza di quel decreto. Spetterà poi al legislatore regionale e statale ridefinire l’assetto in modo conforme alla Costituzione.

    Norme collegate

    • Art. 118 della Costituzione — principio di sussidiarietà e allocazione delle funzioni amministrative tra i livelli di governo
    • Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali, richiamato per l’incidenza sulla spesa regionale
  • Corte cost. n. 90/2011 – Albo collaudatori Regione Siciliana e contratti pubblici

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Regione Siciliana relativo all’albo dei collaudatori per lavori pubblici. Il ricorso era inammissibile perché era diretto a ottenere una dichiarazione di illegittimità costituzionale di un decreto dirigenziale, obiettivo non perseguibile tramite il conflitto di attribuzione.

    Di cosa si tratta

    Il Dipartimento regionale foreste della Regione Siciliana aveva approvato un decreto istitutivo di un albo dei collaudatori per l’affidamento di incarichi di collaudo di lavori pubblici, rendendo l’iscrizione all’albo condizione necessaria per l’affidamento degli incarichi. Lo Stato sosteneva che ciò violasse il codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006) e le competenze legislative statali in materia di ordinamento civile e tutela della concorrenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Siciliana in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione (tutela della concorrenza e ordinamento civile), lamentando la violazione degli artt. 4, comma 3, e 45, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione. Il ricorso era strutturato come una richiesta di declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua del decreto dirigenziale regionale, obiettivo che non può essere perseguito mediante il conflitto di attribuzione, il quale è uno strumento per la definizione delle rispettive sfere di attribuzione degli enti, non per l’annullamento di atti amministrativi.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri o tra enti deve avere come petitum la definizione delle rispettive sfere di attribuzione costituzionale, non l’annullamento di specifici atti amministrativi. Quando il ricorrente chiede in realtà l’annullamento di un provvedimento amministrativo per violazione di legge, il rimedio corretto è il ricorso al giudice amministrativo, non il conflitto davanti alla Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa è un albo dei collaudatori nei lavori pubblici?

    Un albo dei collaudatori è un elenco di professionisti abilitati a svolgere l’attività di collaudo delle opere pubbliche. Il d.lgs. n. 163/2006 (codice degli appalti) prevedeva criteri uniformi a livello nazionale; la Regione Siciliana aveva introdotto un requisito aggiuntivo di iscrizione all’albo regionale, ritenuto dallo Stato in contrasto con la normativa nazionale.

    Perché il conflitto di attribuzione era il rimedio sbagliato?

    Il conflitto di attribuzione è uno strumento per risolvere controversie sulla titolarità di competenze costituzionalmente attribuite, non per impugnare singoli atti amministrativi. Per contestare la legittimità di un decreto dirigenziale regionale, lo Stato avrebbe dovuto utilizzare altri strumenti, come il ricorso al Consiglio di Stato o sollevare questione di legittimità costituzionale della norma regionale di riferimento.

    Le Regioni a statuto speciale possono disciplinare diversamente i collaudi dei lavori pubblici?

    No. La Corte ha più volte affermato che, anche nelle Regioni ad autonomia speciale con competenza «esclusiva» in materia di lavori pubblici regionali, il legislatore regionale non può introdurre discipline diverse da quelle del codice degli appalti in materia di collaudo, che è di competenza esclusiva statale.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — secondo comma: competenze legislative esclusive dello Stato in materia di tutela della concorrenza e ordinamento civile
    • Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione e principio di imparzialità nelle procedure di affidamento
  • Corte cost. n. 89/2011 – Referendum abrogativo provinciale e leggi tributarie in Alto Adige

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere: la Provincia autonoma di Bolzano aveva autonomamente modificato la disposizione impugnata, escludendo dal perimetro del referendum abrogativo provinciale le leggi tributarie, di bilancio e finanziarie, così conformandosi al divieto costituzionale dell’art. 75, secondo comma, Cost.

    Di cosa si tratta

    La legge provinciale di Bolzano n. 4/2010 aveva istituito il Consiglio dei Comuni e attribuito a questo organo il potere di chiedere il referendum abrogativo su leggi provinciali, incluse quelle tributarie e di bilancio. Lo Stato ha impugnato la norma perché l’art. 75, secondo comma, Cost. vieta il referendum abrogativo per le leggi tributarie e di bilancio anche a livello statale; la stessa regola, secondo il ricorrente, doveva valere a livello provinciale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 febbraio 2010, n. 4, in riferimento all’art. 75, secondo comma, della Costituzione, nonché agli artt. 4, 5, 8, 9 e 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere. La Provincia autonoma di Bolzano aveva nel frattempo approvato la legge provinciale n. 2/2011, che modificava la disposizione impugnata escludendo espressamente le leggi tributarie, di bilancio e le manovre finanziarie provinciali dal perimetro del referendum abrogativo. La norma di modifica era entrata in vigore il 2 febbraio 2011.

    Il principio

    Il divieto di referendum abrogativo per le leggi tributarie e di bilancio (art. 75, secondo comma, Cost.) opera come limite di sistema al potere referendario e deve essere rispettato anche dagli ordinamenti delle autonomie speciali. La Provincia ha spontaneamente recepito questa regola, determinando la cessazione della materia del contendere nel giudizio costituzionale.

    Domande e risposte

    Perché l’art. 75 Cost. vieta il referendum sulle leggi tributarie?

    L’art. 75, secondo comma, Cost. esclude il referendum abrogativo per le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di ratifica dei trattati internazionali. Si tratta di materie per le quali il legislatore costituente ha ritenuto necessario il monopolio parlamentare, escludendo la partecipazione referendaria diretta per ragioni di stabilità finanziaria e istituzionale.

    Le Province autonome possono prevedere referendum propri?

    Sì, le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere istituti di democrazia diretta nei loro ordinamenti, ma nel rispetto dei principi costituzionali fondamentali, tra cui il divieto di referendum su leggi tributarie e finanziarie.

    Cosa significa «cessazione della materia del contendere»?

    La cessazione della materia del contendere si verifica quando, durante il giudizio, la situazione oggetto del conflitto viene eliminata o modificata in modo da soddisfare le ragioni del ricorrente. In tal caso la Corte dichiara estinto il processo senza pronunciarsi nel merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 88/2011 – Dialetti veneti e cartellonistica stradale in Friuli-Venezia Giulia

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 5/2010, che sosteneva l’uso dei dialetti di origine veneta nella cartellonistica stradale e in altri contesti. La norma regionale agisce in un ambito non esaurientemente coperto dalla legge statale n. 482/1999 sulle minoranze linguistiche.

    Di cosa si tratta

    La Regione Friuli-Venezia Giulia aveva approvato la legge n. 5/2010 per la valorizzazione dei dialetti di origine veneta, prevedendo che la Regione sostenesse l’uso di tali dialetti nella cartellonistica, anche stradale. Lo Stato ha impugnato questa legge, sostenendo che i dialetti veneti non rientrassero tra le minoranze linguistiche tutelate dalla legge n. 482/1999 e che la norma violasse la competenza statale sulla segnaletica stradale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 8, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 17 febbraio 2010, n. 5, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 6 e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione. Il parametro dell’art. 6 Cost. riguarda la tutela delle minoranze linguistiche; l’art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. attribuisce allo Stato la competenza in materia di ordine pubblico e sicurezza (e implicitamente sulla segnaletica stradale).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione in riferimento all’art. 3, secondo comma, Cost. (per mancanza di motivazione) e non fondate le questioni in riferimento agli artt. 6 e 117, secondo comma, lett. h), Cost. La legge n. 482/1999 tutela esclusivamente le «minoranze linguistiche storiche», mentre la norma regionale riguarda dialetti e idiomi locali, materia rispetto alla quale le Regioni conservano spazi di intervento.

    Il principio

    La legge n. 482/1999 sulle minoranze linguistiche storiche non esaurisce l’intero campo del pluralismo linguistico. Le Regioni possono intervenire per valorizzare dialetti, idiomi e lingue regionali che non rientrano nella tutela delle minoranze linguistiche stricto sensu, purché non violino la competenza esclusiva statale (es. sicurezza stradale). Il sostegno alla cartellonistica in dialetto non obbliga all’uso esclusivo del dialetto, lasciando impregiudicato l’italiano.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra «minoranza linguistica storica» e «dialetto»?

    Le minoranze linguistiche storiche (tutelate dalla legge n. 482/1999) sono comunità con una propria lingua non derivata dall’italiano e con un radicamento territoriale storico preciso (es. sloveno, tedesco, ladino, friulano). I dialetti sono varianti regionali della lingua italiana o idiomi locali non riconosciuti come lingue minoritarie a tutela rafforzata.

    La norma consente la sostituzione dell’italiano con il dialetto nei cartelli stradali?

    No. La Corte ha precisato che la norma regionale sostiene l’utilizzo del dialetto in aggiunta all’italiano, non in sua sostituzione. Non è dunque in contrasto con il codice della strada, che consente l’uso di lingue regionali nei segnali di localizzazione territoriale solo «in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana».

    Le Regioni possono quindi valorizzare i propri dialetti per legge?

    Sì, entro i limiti delineati dalla Corte: possono sostenere e valorizzare dialetti e idiomi locali, ma non possono introdurre tutele formalmente equiparate a quelle delle minoranze linguistiche storiche né violare le competenze esclusive statali (sicurezza stradale, ordine pubblico).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 87/2011 – Conflitto di attribuzione GUP Taranto contro Camera dei deputati

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con questa ordinanza la Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Taranto nei confronti della Camera dei deputati, disponendo la notifica del ricorso affinché il conflitto possa essere esaminato nel merito.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice dell’udienza preliminare (G.u.p.) presso il Tribunale ordinario di Taranto aveva promosso ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati. L’ordinanza n. 87/2011 non risolve il conflitto nel merito, ma ne verifica l’ammissibilità ai fini processuali e dispone gli adempimenti per la successiva trattazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il G.u.p. presso il Tribunale ordinario di Taranto ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Il conflitto riguardava una delibera della Camera in materia di immunità o prerogative parlamentari (il contenuto specifico del merito non è esposto nell’ordinanza di ammissibilità).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti soggettivi (le parti sono «poteri dello Stato» ai sensi dell’art. 37 legge n. 87/1953) e oggettivi (esistenza di una delibera suscettibile di ledere le attribuzioni del G.u.p.). Ha disposto la comunicazione dell’ordinanza al ricorrente e la notifica del ricorso alla Camera entro sessanta giorni.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato può essere proposto anche da un singolo giudice ordinario — come il G.u.p. — quando la delibera di un’assemblea parlamentare menomi la sua sfera di attribuzioni. L’ordinanza di ammissibilità non risolve il merito ma apre la fase contraddittoria.

    Domande e risposte

    Cos’è il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    Il conflitto di attribuzione è un giudizio davanti alla Corte costituzionale con cui un potere dello Stato (es. un giudice, il Governo, il Parlamento) contesta che un altro potere abbia invaso o menomato le proprie attribuzioni costituzionali. È disciplinato dagli artt. 37-38 della legge n. 87/1953.

    Perché il G.u.p. è legittimato a sollevare un conflitto di attribuzione?

    La giurisprudenza costituzionale riconosce che anche un singolo organo giurisdizionale — come il G.u.p. — può essere «potere dello Stato» ai fini del conflitto di attribuzione, quando esercita in modo indipendente funzioni costituzionalmente garantite.

    Cosa accade dopo l’ordinanza di ammissibilità?

    Il ricorrente deve notificare il ricorso e l’ordinanza alla Camera dei deputati entro sessanta giorni dalla comunicazione. Dopo il deposito della prova della notifica, il giudizio prosegue con la fase contraddittoria e si conclude con una sentenza sul merito del conflitto.

    Norme collegate