Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 286/2012 – Manifesta infondatezza sulla restituzione degli atti al PM dopo sentenza di non luogo a procedere

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 409 del codice di procedura penale, sollevata dal GUP del Tribunale di Taranto. La norma disciplina la procedura di restituzione degli atti al pubblico ministero dopo una sentenza di non luogo a procedere.

    Di cosa si tratta

    L’art. 409 c.p.p. disciplina la procedura che si attiva quando il giudice dell’udienza preliminare non accoglie la richiesta di archiviazione del pubblico ministero e ordina la formulazione dell’imputazione. Il GUP del Tribunale di Taranto contestava la norma che, in determinati casi, prevede la restituzione degli atti al PM, ritenendola lesiva dei principi di uguaglianza, tutela giurisdizionale e giusto processo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Taranto ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 409 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nel corso di un procedimento penale a carico di V.A., con ordinanza del 14 ottobre 2011 (r.o. n. 107 del 2012).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. L’art. 409 c.p.p. non viola i principi costituzionali invocati: la disciplina della restituzione degli atti al PM è funzionale al corretto svolgimento del processo penale e non lede il diritto di difesa, il principio di uguaglianza o il giusto processo.

    Il principio

    Le norme processuali penali che disciplinano i rapporti tra GUP e pubblico ministero nella fase preliminare del processo non violano i principi di uguaglianza e giusto processo quando rispondono a una logica coerente con il sistema accusatorio, garantendo sia l’esercizio dell’azione penale sia il controllo giurisdizionale su tale esercizio.

    Domande e risposte

    Cosa fa il GUP quando non accoglie la richiesta di archiviazione?

    Quando il GUP ritiene che il reato non sia stato sufficientemente investigato o che ci siano gli estremi per procedere, può non accogliere la richiesta di archiviazione del PM e ordinare l’iscrizione dell’imputato nel registro degli indagati o la formulazione dell’imputazione, restituendo gli atti al PM per il completamento delle indagini o per l’esercizio dell’azione penale.

    Cos’è l’art. 409 c.p.p.?

    L’art. 409 del codice di procedura penale regola il procedimento davanti al GUP quando il PM presenta richiesta di archiviazione e il giudice non la ritiene fondata. La norma disciplina i casi in cui il giudice ordina al PM di formulare l’imputazione o compiere ulteriori indagini.

    Cosa significa «manifesta infondatezza»?

    A differenza della semplice infondatezza, la manifesta infondatezza indica che la questione è priva di consistenza in modo evidente, senza richiedere un’articolata motivazione. La Corte la usa quando la soluzione negativa emerge con chiarezza dalla giurisprudenza costituzionale già consolidata.

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  • Corte cost. n. 285/2012 – Manifesta inammissibilità sulla causa di non punibilità tra prossimi congiunti

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 649, terzo comma, del codice penale, sollevata dal Tribunale di Alessandria. La norma riguarda l’esclusione dalla causa di non punibilità per i reati contro il patrimonio commessi a danno di prossimi congiunti quando la persona offesa sia priva di capacità di agire.

    Di cosa si tratta

    L’art. 649 c.p. prevede che determinati reati contro il patrimonio (tra cui il furto) commessi in danno di coniuge, ascendente o discendente non siano punibili. Il terzo comma esclude però questa causa di non punibilità quando la persona offesa sia incapace di agire. Il Tribunale di Alessandria riteneva che questa esclusione violasse il principio di uguaglianza in relazione ad altri reati analoghi, e aveva sollevato questione di illegittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Alessandria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 649, terzo comma, del codice penale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nel corso di un procedimento penale a carico di B.L., con ordinanza depositata il 17 gennaio 2012 (r.o. n. 82 del 2012). La norma non annoverava tra le fattispecie escluse dalla causa di non punibilità alcuni reati che il Tribunale riteneva trattati in modo irragionevolmente differente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. L’inammissibilità è stata pronunciata per difetti nell’ordinanza di rimessione, probabilmente per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza o sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale devono essere motivate in modo adeguato sia sulla rilevanza nel giudizio principale sia sulla non manifesta infondatezza. Un’ordinanza di rimessione carente sotto questi profili determina la dichiarazione di manifesta inammissibilità da parte della Corte, senza che questa si pronunci nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 649 del codice penale?

    L’art. 649 c.p. stabilisce che non è punibile chi commette determinati reati contro il patrimonio (furto, appropriazione indebita, truffa, danneggiamento) a danno del coniuge non legalmente separato, dell’ascendente o del discendente. Il terzo comma esclude però questa causa di non punibilità quando la persona offesa sia incapace di agire, per tutelarla maggiormente.

    Perché esiste una causa di non punibilità tra familiari?

    La ratio storica dell’istituto è quella di non turbare i rapporti familiari con interventi penali su conflitti patrimoniali di natura essenzialmente privata tra soggetti legati da stretti vincoli di parentela. La tutela penale è sostituita da quella civile.

    Cosa è la manifesta inammissibilità?

    La manifesta inammissibilità è una pronuncia con cui la Corte rigetta la questione senza esaminarne il merito, perché l’ordinanza di rimessione presenta vizi evidenti (mancanza di motivazione, irrilevanza manifesta, ecc.). Si distingue dalla manifesta infondatezza, che è invece un giudizio negativo nel merito.

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  • Corte cost. n. 247/2012 – Estinzione del processo sui rifiuti edilizi della Regione Calabria

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo a seguito della rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, accettata dalla Regione Calabria. La modifica legislativa regionale sopravvenuta aveva rimosso le ragioni del ricorso contro la norma calabrese in materia di gestione dei rifiuti da demolizione.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 8-bis della legge della Regione Calabria n. 41 del 2011 («Norme per l’abitare sostenibile»), nelle lettere c) e g) del comma 1, riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti da demolizione, costruzione e sbancamento. La norma deferiva alla Giunta regionale l’individuazione dei criteri per il recupero dei rifiuti edilizi, senza il richiamo alla normativa statale di settore e senza il riferimento all’art. 184-ter del d.lgs. n. 152 del 2006 (cessazione della qualifica di rifiuto).

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 8-bis, comma 1, lettere c) e g), della legge reg. Calabria n. 41 del 2011 era impugnato in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione agli artt. 184-ter e 208 del d.lgs. n. 152 del 2006 e alle direttive europee sui rifiuti. Ricorso n. 4 del registro ricorsi 2012.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. L’Avvocatura dello Stato ha rinunciato al ricorso, sul presupposto che la legge reg. Calabria n. 19 del 2012 aveva modificato la norma impugnata, eliminando le ragioni del contrasto con la normativa statale. La Regione Calabria ha accettato la rinuncia.

    Il principio

    Quando la norma impugnata viene modificata in modo da rimuovere i vizi di incostituzionalità denunciati, il Presidente del Consiglio dei ministri può rinunciare al ricorso. La rinuncia seguita dall’accettazione della controparte costituisce causa di estinzione del processo.

    Domande e risposte

    Cosa sono i rifiuti da demolizione e costruzione?

    Sono i materiali prodotti durante le attività edilizie (demolizioni, costruzioni, scavi). La loro gestione è disciplinata dal d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell’Ambiente) e da norme speciali che fissano le condizioni per il recupero e la reimmissione come materie prime.

    Cosa prevede l’art. 184-ter del d.lgs. n. 152 del 2006?

    Disciplina la «cessazione della qualifica di rifiuto» (end-of-waste): un rifiuto, sottoposto a operazioni di recupero, cessa di essere tale quando soddisfa condizioni specifiche stabilite dalla norma europea o da atti del Ministero dell’Ambiente.

    Perché la gestione dei rifiuti è materia statale esclusiva?

    Perché l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente. La normativa sui rifiuti è considerata parte di questa materia, anche quando disciplina attività che le regioni potrebbero ritenere di propria pertinenza.

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  • Corte cost. n. 284/2012 – Spending review e autonomia finanziaria delle Regioni

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27 del d.l. n. 201/2011 (spending review «Salva Italia»), sollevata dalla Regione Veneto. Le norme statali sul coordinamento della finanza pubblica non violano l’autonomia finanziaria regionale.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214/2011 (il cosiddetto decreto «Salva Italia» del Governo Monti), conteneva misure urgenti di razionalizzazione della spesa pubblica. La Regione Veneto aveva impugnato l’art. 27 del decreto, che riguardava il riordino di enti e società partecipate dagli enti locali, lamentando la violazione dell’autonomia finanziaria e organizzativa regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto ha impugnato l’art. 27 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, lamentando la violazione dell’autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria regionale in materia di enti pubblici e società partecipate.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27 del d.l. n. 201/2011. Le disposizioni impugnate rientrano nella materia del coordinamento della finanza pubblica, di competenza concorrente, e i principi fondamentali fissati dallo Stato non eccedono i limiti costituzionalmente ammissibili.

    Il principio

    Il legislatore statale può legittimamente imporre alle Regioni criteri di razionalizzazione e riduzione della spesa relativa a enti e società partecipate, nell’esercizio della competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, purché non esautori le Regioni della loro autonomia organizzativa.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 27 del decreto «Salva Italia»?

    L’art. 27 del d.l. n. 201/2011 imponeva agli enti locali di procedere al riordino, alla fusione o alla soppressione di enti, agenzie e organismi comunque denominati, con l’obiettivo di ridurre la spesa pubblica e razionalizzare l’amministrazione locale.

    Le Regioni possono avere società partecipate?

    Sì, ma nell’ambito dei limiti posti dalla normativa statale. Le Regioni e gli enti locali possono partecipare al capitale di società che svolgono servizi di interesse pubblico, ma devono rispettare i vincoli statali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.

    Cos’è il coordinamento della finanza pubblica?

    Il coordinamento della finanza pubblica è una materia di legislazione concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. Lo Stato fissa i principi fondamentali (tra cui gli obiettivi di riduzione della spesa) e le Regioni li attuano con propria legislazione, pur nel rispetto di tali principi.

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  • Corte cost. n. 246/2012 – Inammissibilità sul finanziamento sanitario della Regione siciliana

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione siciliana contro la riduzione dello stanziamento statale per il finanziamento della spesa sanitaria nella legge di bilancio 2012. La questione era incentrata sulle prerogative finanziarie garantite dallo Statuto speciale siciliano.

    Di cosa si tratta

    La Regione siciliana ha impugnato la Tabella n. 2 della legge 12 novembre 2011, n. 184 (bilancio dello Stato per il 2012), unità di voto 2.4, relativa al concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria. Lo stanziamento previsto per il 2012 (8,8 miliardi di euro) era inferiore di circa 2,7 miliardi rispetto all’anno precedente. La Regione lamentava che tale riduzione ledesse le sue prerogative finanziarie statutarie, in quanto la compartecipazione alla spesa sanitaria siciliana era disciplinata da norme speciali che lo Stato avrebbe dovuto rispettare.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione siciliana ha impugnato la Tabella n. 2 della legge n. 184 del 2011 in riferimento agli artt. 36 e 37 dello statuto siciliano (r.d.lgs. n. 455 del 1946) e delle relative norme attuative (d.lgs. n. 241 del 2005), nonché agli artt. 81 e 119, quarto comma, della Costituzione, e al principio di leale collaborazione. Ricorso n. 14 del registro ricorsi 2012. Giudice relatore: Aldo Carosi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. La Regione siciliana non aveva sufficientemente dimostrato che la riduzione dello stanziamento violasse le specifiche disposizioni dello statuto speciale invocate, né aveva precisato in modo adeguato in che modo la norma di bilancio impugnata leda concretamente le sue attribuzioni finanziarie.

    Il principio

    Il sindacato di legittimità costituzionale su norme di bilancio statale richiede che la Regione ricorrente indichi con precisione quali prerogative statutarie o costituzionali siano lese dalla specifica allocazione di risorse contestata, dimostrando il nesso diretto tra la riduzione dello stanziamento e la violazione della norma parametro.

    Domande e risposte

    Perché la Regione siciliana ha uno statuto speciale in materia sanitaria?

    La Sicilia è una regione a statuto speciale dotata di autonomia finanziaria peculiare. In base all’art. 37 dello statuto e alle relative norme attuative (d.lgs. n. 241 del 2005), esiste una disciplina specifica sulla compartecipazione della Regione alla spesa sanitaria, diversa da quella delle regioni ordinarie.

    Cosa significa che una questione è inammissibile?

    L’inammissibilità è un giudizio processuale: la Corte non esamina il merito perché il ricorso non soddisfa i requisiti formali o sostanziali necessari per l’accesso al giudizio (ad esempio, mancata dimostrazione della rilevanza o del nesso causale tra norma impugnata e lesione lamentata).

    Quale principio regola i rapporti finanziari tra Stato e regioni speciali?

    I rapporti finanziari tra Stato e regioni a statuto speciale sono disciplinati dagli statuti e dalle rispettive norme di attuazione. Il principio di leale collaborazione impone che le decisioni che incidono sull’autonomia finanziaria regionale siano adottate attraverso procedure di confronto e accordo.

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  • Corte cost. n. 272/2012 – Mediazione obbligatoria civile: illegittima per eccesso di delega

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010, che introduceva la mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità per le cause civili nelle materie elencate. La norma era stata emanata in eccesso di delega rispetto all’art. 60 della legge n. 69/2009, violando l’art. 76 Cost. La pronuncia è tra le più significative del 2012 in materia di accesso alla giustizia.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 28/2010 aveva introdotto la mediazione obbligatoria: in materie come condominio, diritti reali, locazioni, successioni, responsabilità medica e assicurativa, chi voleva avviare un giudizio civile doveva prima obbligatoriamente tentare la mediazione davanti a un organismo accreditato, pena l’improcedibilità della domanda. Avvocati, magistrati e camere civili impugnarono il d.m. n. 180/2010 attuativo davanti al TAR Lazio, che sollevò la questione di costituzionalità. Numerosi giudici di pace e tribunali ordinari si aggiunsero con analoghe ordinanze di rimessione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per il Lazio e numerosi altri giudici (giudici di pace di Parma, Catanzaro, Recco, Salerno; Tribunale di Torino e di Genova) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, in riferimento agli artt. 24 e 77 della Costituzione (e, dal TAR, anche all’art. 76 Cost.).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010 per eccesso di delega (art. 76 Cost.): la legge delega (art. 60 l. n. 69/2009) non autorizzava il legislatore delegato a rendere obbligatorio il tentativo di mediazione come condizione di procedibilità. In via consequenziale ha dichiarato illegittimi anche alcune ulteriori disposizioni dello stesso decreto strettamente connesse alla condizione di procedibilità.

    Il principio

    Il legislatore delegato non può introdurre istituti non previsti o non prevedibili sulla base della legge delega: l’obbligo di esperimento del tentativo di mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale civile non era contenuto nella delega e pertanto la sua introduzione viola l’art. 76 Cost., che riserva al Parlamento la fissazione dei principî e criteri direttivi della delega legislativa.

    Domande e risposte

    Cosa è successo dopo la sentenza? La mediazione è stata abolita?

    La sentenza ha dichiarato illegittima la mediazione obbligatoria introdotta dal d.lgs. n. 28/2010. Il legislatore è intervenuto successivamente con il d.l. n. 69/2013 (convertito con modificazioni dalla l. n. 98/2013), reintroducendo la mediazione obbligatoria nelle stesse materie ma questa volta sulla base di una specifica copertura legislativa, correggendo il vizio di eccesso di delega rilevato dalla Corte.

    Perché la mediazione obbligatoria era considerata un ostacolo al diritto di difesa (art. 24 Cost.)?

    L’art. 24 Cost. garantisce a tutti il diritto di agire in giudizio. La mediazione obbligatoria, imponendo un passaggio procedimentale preliminare e oneroso (pagamento dell’indennità all’organismo di mediazione), poteva costituire una barriera di accesso alla giustizia. La Corte ha però assorbito la questione nell’eccesso di delega, senza pronunciarsi nel merito sul contrasto con l’art. 24 Cost.

    Quali materie erano soggette alla mediazione obbligatoria?

    Il d.lgs. n. 28/2010 rendeva obbligatorio il tentativo di mediazione per le controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

    Norme collegate

    • Art. 24 della Costituzione — diritto di azione e di difesa in giudizio, invocato per contestare le barriere procedimentali all’accesso alla giustizia civile
    • Art. 77 della Costituzione — limiti alla delega legislativa, in relazione all’eccesso di delega con cui il d.lgs. n. 28/2010 ha introdotto la mediazione obbligatoria
  • Corte cost. n. 271/2012 – Sanzioni CLP e proventi regionali: illegittimità parziale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 186/2011 (disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento CLP sulla classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze chimiche), nella parte in cui devolveva all’entrata del bilancio statale anche i proventi delle sanzioni di competenza regionale. La Regione Toscana aveva correttamente invocato gli artt. 117, terzo comma, 118 e 119 Cost.

    Di cosa si tratta

    Il Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP) disciplina la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio di sostanze e miscele chimiche. Il d.lgs. n. 186/2011 ne ha disciplinato il sistema sanzionatorio a livello nazionale. L’art. 13, comma 3, prevedeva che tutti i proventi delle sanzioni pecuniarie (inclusi quelli derivanti da procedimenti sanzionatori gestiti dalle Regioni) confluissero nel bilancio statale per essere riassegnati al Ministero della salute, privando le Regioni dei proventi delle sanzioni di propria competenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Toscana ha promosso questione di legittimità costituzionale in via principale dell’art. 13, comma 3, del d.lgs. 27 ottobre 2011, n. 186, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione. La Regione lamentava che la norma attribuisse allo Stato anche i proventi delle sanzioni amministrative di competenza regionale in materia di tutela della salute.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 186/2011, nella parte in cui non prevedeva che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie da versare all’entrata del bilancio dello Stato fossero solo quelli di competenza statale. La norma era illegittima nella parte in cui drenava al bilancio statale anche le entrate sanzionatorie di pertinenza regionale.

    Il principio

    La disciplina delle sanzioni amministrative non costituisce una materia autonoma, ma rientra nell’ambito materiale cui le sanzioni stesse si riferiscono. In materia di tutela della salute (competenza concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost.), i proventi delle sanzioni amministrative irrogate nell’esercizio della potestà sanzionatoria regionale spettano alle Regioni, non allo Stato, pena violazione degli artt. 118 e 119 Cost.

    Domande e risposte

    Cos’è il Regolamento CLP e perché è rilevante per le Regioni?

    Il Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP — Classification, Labelling and Packaging) è il quadro normativo europeo sulla classificazione e l’etichettatura di sostanze chimiche pericolose. In Italia il d.lgs. n. 186/2011 ne ha definito le sanzioni. Poiché la tutela della salute è materia concorrente, le Regioni gestiscono parte dei procedimenti ispettivi e sanzionatori.

    Perché la Corte ha dichiarato solo una illegittimità «parziale»?

    La Corte non ha abrogato l’intero art. 13, comma 3, ma solo la parte in cui destinava allo Stato anche i proventi delle sanzioni di competenza regionale. La norma rimane valida per la quota di proventi di effettiva competenza statale; per la quota regionale, invece, i proventi spettano alle Regioni che hanno condotto i procedimenti sanzionatori.

    Qual è il rapporto tra l’art. 117, terzo comma, e gli artt. 118 e 119 Cost. in questo contesto?

    L’art. 117, terzo comma, Cost. attribuisce alle Regioni competenza concorrente in materia di tutela della salute. L’art. 118 Cost. stabilisce che le funzioni amministrative sono allocate al livello di governo più vicino ai cittadini, compatibilmente con i principi di sussidiarietà e differenziazione. L’art. 119 Cost. garantisce l’autonomia finanziaria regionale, che comprende le entrate derivanti dall’esercizio delle funzioni amministrative proprie.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — il terzo comma attribuisce alle Regioni competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute, che comprende la correlata potestà sanzionatoria
    • Art. 118 della Costituzione — principio di sussidiarietà nell’allocazione delle funzioni amministrative, che spettano alle Regioni quando non occorra l’esercizio unitario statale
    • Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria delle Regioni, lesa dall’attribuzione allo Stato dei proventi sanzionatori di competenza regionale
  • Corte cost. n. 245/2012 – Illegittimità legge Puglia su mansioni dipendenti regionali dopo sentenza cost.

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Puglia n. 28 del 2011, che adibiva i dipendenti regionali alle mansioni superiori illegittimamente conseguite, in violazione degli artt. 3, 24, 97, 113 e 136 della Costituzione. La norma regionale reiterava in sostanza gli effetti di una dichiarazione di incostituzionalità già pronunciata dalla Corte.

    Di cosa si tratta

    A seguito di una complessa vicenda di concorsi interni riservati al personale della Regione Puglia, dichiarati incostituzionali con la sentenza n. 373 del 2002, e di successive interferenze legislative regionali già sanzionate con la sentenza n. 354 del 2010, la Regione Puglia ha emanato la legge n. 28 del 2011 autorizzando, in via transitoria, i dipendenti coinvolti ad essere adibiti alle mansioni proprie della categoria superiore conseguita senza pubblico concorso. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 1 della legge della Regione Puglia n. 28 del 2011 era impugnato in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 113 e 136 della Costituzione. Secondo il ricorrente, la norma sostanzialmente annullava gli effetti della sentenza n. 354 del 2010 di questa Corte, violando il divieto di riproduzione delle norme dichiarate incostituzionali (art. 136 Cost.) e interferendo con la funzione giurisdizionale (artt. 24 e 113 Cost.). Giudice rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 3 del 2012). Giudice relatore: Sabino Cassese.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge reg. Puglia n. 28 del 2011. La disposizione, nel mantenere i dipendenti alle mansioni superiori ottenute senza pubblico concorso nelle more dell’esperimento delle nuove procedure concorsuali, si poneva in contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.) e con il divieto di reiterare gli effetti di norme già dichiarate incostituzionali (art. 136 Cost.).

    Il principio

    Una legge regionale che, anche in via transitoria e formalmente temporanea, consenta ai dipendenti pubblici di continuare ad esercitare mansioni superiori ottenute attraverso procedure concorsuali dichiarate incostituzionali è essa stessa incostituzionale, poiché reitera nella sostanza gli effetti delle norme già caducate e lede il principio del pubblico concorso e la separazione dei poteri.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 136 della Costituzione?

    Stabilisce che le norme dichiarate incostituzionali cessano di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Vieta quindi al legislatore di riprodurre — anche in forma diversa — norme già dichiarate incostituzionali, pena la pronuncia di illegittimità in via derivata.

    Perché il pubblico concorso è un requisito costituzionale?

    L’art. 97 Cost. prevede che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si acceda mediante concorso. Questo principio garantisce l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, assicurando che la selezione avvenga in modo oggettivo e aperto.

    Cosa accade ai dipendenti dopo la dichiarazione di incostituzionalità?

    L’amministrazione è tenuta ad avviare nuove procedure concorsuali aperte, per almeno il 50% dei posti, a personale esterno. I dipendenti che esercitano mansioni superiori in assenza di un valido titolo concorsuale non possono conservare tale inquadramento in via definitiva.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 283/2012 – Estinzione del processo sul Comitato Tecnico Amministrativo abruzzese

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo agli artt. 2, comma 2, e 3, comma 1, della legge della Regione Abruzzo n. 40/2011 sul Comitato Regionale Tecnico Amministrativo, a seguito della rinuncia al ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge della Regione Abruzzo n. 40 del 2 dicembre 2011, che disciplinava l’organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo, Sezione Lavori pubblici. Gli artt. 2, comma 2, e 3, comma 1, erano stati contestati per presunta violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione in materia di governo del territorio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, e 3, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 2 dicembre 2011, n. 40, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, depositando il ricorso il 13 febbraio 2012 (n. 23 del registro ricorsi 2012).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Come nella parallela ordinanza n. 282/2012 relativa al Parco Sirente Velino, il processo si è concluso con l’estinzione a seguito della rinuncia al ricorso, senza una pronuncia nel merito.

    Il principio

    Il giudizio di legittimità costituzionale in via principale può concludersi con l’estinzione del processo quando il ricorrente rinuncia al ricorso e la controparte non si oppone, senza che la Corte debba pronunciarsi sulla legittimità delle norme impugnate.

    Domande e risposte

    Cosa fa il Comitato Regionale Tecnico Amministrativo?

    Il Comitato Regionale Tecnico Amministrativo, Sezione Lavori pubblici, è un organo consultivo regionale che esprime pareri tecnici sui progetti di lavori pubblici di competenza regionale. La sua composizione e le sue funzioni sono disciplinate dalla legge regionale.

    Perché il Governo aveva impugnato la legge?

    Il Governo riteneva che alcune disposizioni organizzative del Comitato regionale invadessero la competenza legislativa statale concorrente in materia di governo del territorio, materia in cui lo Stato fissa i principi fondamentali e le Regioni legiferano nel dettaglio.

    La Regione Abruzzo ha modificato la legge?

    Non risulta dal testo della pronuncia. L’estinzione può dipendere dalla rinuncia per ragioni diverse: accordo politico tra Governo e Regione, modifica tacita della normativa contestata, o valutazione governativa di non procedere ulteriormente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 282/2012 – Estinzione del processo sul Parco Sirente Velino

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, e 9, comma 1, della legge della Regione Abruzzo n. 42/2011 (Parco Naturale regionale Sirente Velino). L’estinzione è seguita alla rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge della Regione Abruzzo n. 42 del 2 dicembre 2011, che introduceva una nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino. In particolare, erano stati impugnati gli artt. 5 e 9 della legge, contestando la competenza regionale su determinati aspetti della gestione del parco. Successivamente il ricorso è stato abbandonato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 5, comma 1, e 9, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 2 dicembre 2011, n. 42 (Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino), notificando il ricorso il 13 febbraio 2012 e depositandolo il 9 febbraio 2012 (n. 22 del registro ricorsi 2012).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. L’estinzione del processo costituzionale in via principale consegue alla rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, quando la controparte (nel caso di specie la Regione Abruzzo) non si oppone o accetta la rinuncia.

    Il principio

    Nel giudizio costituzionale in via principale, il processo si estingue quando il ricorrente (di norma il Governo o una Regione) rinuncia al ricorso e la controparte accetta o non si oppone. L’estinzione non implica alcun giudizio di merito sulla legittimità delle norme impugnate.

    Domande e risposte

    Cosa è il Parco Naturale regionale Sirente Velino?

    Il Parco Sirente Velino è un’area protetta regionale dell’Abruzzo, istituita nel 1989, che si estende tra le province di L’Aquila e di Pescara. È uno dei più grandi parchi regionali italiani e tutela un’importante area appenninica.

    Perché il Governo aveva impugnato la legge regionale sui parchi?

    I ricorsi governativi contro le leggi regionali sui parchi naturali regionali riguardano tipicamente questioni di riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

    L’estinzione del processo significa che la legge regionale è valida?

    No, l’estinzione è solo una pronuncia processuale. La legge regionale rimane in vigore, ma la sua legittimità non è stata esaminata nel merito dalla Corte. Potrebbero essere sollevate nuove questioni in futuro.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 244/2012 – Acque minerali naturali e competenze regionali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Toscana contro il d.lgs. n. 176 del 2011 sull’utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali naturali. La disciplina statale dell’iter autorizzativo non viola le competenze regionali concorrenti in materia di tutela della salute e alimentazione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Toscana aveva impugnato numerose disposizioni del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulle acque minerali naturali. La regione lamentava che la disciplina statale dell’autorizzazione all’utilizzazione delle sorgenti e all’immissione in commercio delle acque minerali invadesse le competenze regionali concorrenti nelle materie della tutela della salute e dell’alimentazione, nonché le funzioni amministrative già attribuite alle regioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Toscana ha impugnato gli artt. 6, 7 comma 1, 16, 17, 22, 23 comma 1, 29 e 30 del d.lgs. n. 176 del 2011, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, e 118 della Costituzione. Il ricorso era iscritto al n. 2 del registro ricorsi 2012. Giudice relatore: Aldo Carosi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha: 1) dichiarato inammissibile la questione relativa agli artt. 16, 17, 29 e 30 per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.; 2) dichiarato non fondate le questioni relative agli artt. 6, 7 comma 1, 16, 17, 22 e 23 comma 1, 29 e 30, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost. La disciplina dell’autorizzazione all’utilizzo delle acque minerali è riconducibile ai principi fondamentali delle materie di legislazione concorrente che lo Stato può dettare.

    Il principio

    La disciplina statale dell’iter autorizzativo per l’utilizzo delle sorgenti di acque minerali, in attuazione di una direttiva europea, costituisce esercizio legittimo del potere statale di fissare i principi fondamentali nelle materie di competenza legislativa concorrente (tutela della salute, alimentazione). Le regioni non possono sostituire l’autorizzazione formale con la DIA o la SCIA quando la normativa comunitaria impone un previo accertamento dell’autorità competente.

    Domande e risposte

    Cosa disciplina il d.lgs. n. 176 del 2011?

    Attua la direttiva 2009/54/CE sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali. Stabilisce le condizioni per l’autorizzazione all’utilizzo delle sorgenti, le modalità di trattamento e immissione in commercio, le indicazioni in etichetta e i controlli.

    Perché la Regione Toscana riteneva incostituzionale la disciplina?

    Perché aveva già regolamentato l’iter autorizzativo attraverso la DIA (denuncia di inizio attività), ritenendo che le materie della tutela della salute e dell’alimentazione fossero di competenza regionale concorrente. La disciplina statale avrebbe rappresentato un passo indietro rispetto alle attribuzioni regionali consolidate.

    Come si distinguono competenza statale esclusiva e concorrente in materia ambientale e sanitaria?

    L’art. 117 Cost. riserva allo Stato la competenza esclusiva sulla tutela dell’ambiente (lett. s), mentre la tutela della salute e l’alimentazione sono materie di legislazione concorrente in cui lo Stato fissa i principi fondamentali. Queste distinzioni incidono sul tipo di normazione che ciascun livello può adottare.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 281/2012 – Restituzione degli atti al giudice a quo in materia fallimentare

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    La Corte Costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Milano, sezione fallimentare, che aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 178, quarto comma, della legge fallimentare (r.d. n. 267/1942). La restituzione è stata disposta per consentire al giudice di rivalutare la rilevanza dopo sopravvenienze normative.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Milano, sezione fallimentare, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 178, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), in materia di procedura di adunanza dei creditori nel concordato preventivo. La norma riguardava le modalità di espressione del voto dei creditori nel concordato. Nelle more del giudizio costituzionale era intervenuta una modifica normativa, ragione per cui la Corte ha preferito restituire gli atti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Milano, sezione fallimentare, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 178, quarto comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nel corso di un procedimento che coinvolgeva la società Arthemisia s.r.l. in liquidazione e l’Agenzia delle Entrate.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Milano, sezione fallimentare. Questo tipo di pronuncia viene adottato quando, dopo la rimessione della questione, intervengono modifiche normative che possono incidere sulla rilevanza o sull’oggetto della questione stessa, richiedendo una nuova valutazione da parte del giudice rimettente.

    Il principio

    Quando nel corso del giudizio di legittimità costituzionale intervengono modifiche alla norma impugnata, la Corte può restituire gli atti al giudice a quo perché rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce del mutato quadro normativo, evitando pronunciarsi su una questione che potrebbe essere divenuta priva di oggetto.

    Domande e risposte

    Cosa è la restituzione degli atti al giudice a quo?

    Non è una pronuncia nel merito della questione di legittimità costituzionale. La Corte restituisce gli atti al giudice che aveva sollevato la questione perché rivaluti se la questione sia ancora rilevante e non manifestamente infondata, alla luce di nuove circostanze normative o fattuali intervenute.

    Cosa è il concordato preventivo?

    Il concordato preventivo è una procedura concorsuale che consente all’imprenditore in crisi di proporre ai creditori un piano di soddisfazione del debito (totale o parziale) per evitare il fallimento. I creditori votano per l’approvazione o il rigetto del piano nelle modalità stabilite dalla legge fallimentare.

    Cosa succedera dopo la restituzione degli atti?

    Il Tribunale di Milano dovrà rivalutare se la questione di legittimità mantiene rilevanza dopo la modifica normativa. Se la ritiene ancora rilevante e non manifestamente infondata, potrà sollevarla nuovamente davanti alla Corte Costituzionale con una nuova ordinanza di rimessione.

    Norme collegate