Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 104/2011 – Conflitto di attribuzione sul processo Mastella e giurisdizione ministeriale

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    L’ordinanza n. 104 del 2011 ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Senato della Repubblica nei confronti dei pubblici ministeri di Santa Maria Capua Vetere e Napoli e del GUP di Napoli, contestando che le indagini e il rinvio a giudizio a carico del Ministro Mastella fossero avvenuti senza trasmettere gli atti al tribunale dei ministri come previsto dall’art. 96 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’onorevole Mario Clemente Mastella, già Ministro della giustizia, era stato coinvolto in procedimenti penali istruiti dalle Procure di Santa Maria Capua Vetere e di Napoli, che avevano formulato richieste di rinvio a giudizio ordinario senza trasmettere gli atti al tribunale dei ministri previsto dalla legge costituzionale n. 1 del 1989. Il GUP del Tribunale di Napoli, con ordinanza del 20 ottobre 2010, aveva rigettato l’eccezione di incompetenza funzionale sollevata dalla difesa, ritenendo che i reati contestati non fossero collegati all’esercizio delle funzioni ministeriali. Il Senato aveva sollevato conflitto di attribuzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Senato della Repubblica ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, del Procuratore della Repubblica di Napoli e del GUP del Tribunale di Napoli, sostenendo che le indagini a carico di un ex Ministro non avrebbero dovuto seguire il rito ordinario bensì essere trasmesse al tribunale dei ministri ai sensi dell’art. 6 della legge cost. n. 1 del 1989, affinché il Parlamento potesse esercitare le proprie attribuzioni ex art. 96 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione, riconoscendo la legittimazione del Senato a sollevarlo in difesa delle attribuzioni spettantigli ai sensi dell’art. 96 della Costituzione, nonché la legittimazione passiva del GUP e dei pubblici ministeri. La pronuncia è resa in fase di ammissibilità (ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953), con riserva di ogni ulteriore valutazione nel merito.

    Il principio

    Il Senato è legittimato a sollevare conflitto di attribuzione per tutelare le attribuzioni che gli spettano ai sensi dell’art. 96 della Costituzione, in particolare il diritto di essere informato della pendenza di procedimenti penali a carico di ministri e di esprimere la propria valutazione sulla natura ministeriale o meno del reato, attraverso la procedura di autorizzazione prevista dalla legge costituzionale n. 1 del 1989.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 96 della Costituzione per i reati ministeriali?

    L’art. 96 Cost. stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche dopo la cessazione dalla carica, sono sottoposti per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni alla giurisdizione ordinaria previa autorizzazione della Camera di appartenenza o del Senato, secondo le modalità stabilite dalla legge costituzionale n. 1 del 1989.

    Quando un reato è «ministeriale» ai fini dell’art. 96 Cost.?

    Un reato è ministeriale quando è commesso nell’esercizio delle funzioni di governo. La qualificazione spetta inizialmente alla procura, che deve trasmettere gli atti al tribunale dei ministri in caso di dubbio; il GUP del Tribunale di Napoli aveva invece ritenuto che i reati contestati a Mastella non fossero collegati alle sue funzioni ministeriali, negando la trasmissione.

    Cosa significa «fase di ammissibilità» del conflitto di attribuzione?

    In questa prima fase la Corte verifica solo se sussistono i requisiti soggettivi e oggettivi del conflitto (legittimazione delle parti e configurabilità in astratto di un conflitto di cui spetti la risoluzione alla Corte), senza pronunciarsi nel merito. Il merito viene esaminato in una fase successiva, dopo la notifica del ricorso.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 146/2011 – Custodia cautelare e prostituzione minorile: questione assorbita da sent. n. 265/2010

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale dichiara cessata la materia del contendere sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, c.p.p. (custodia cautelare obbligatoria) in relazione al reato di prostituzione minorile, avendo già dichiarato l’illegittimità della norma con la sentenza n. 265/2010, che aveva eliminato la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere.

    Di cosa si tratta

    L’art. 275, comma 3, c.p.p., come modificato dal d.l. n. 11/2009, prevedeva che per alcuni reati gravi — tra cui la prostituzione minorile (art. 600-bis, primo comma, c.p.) — fosse applicata automaticamente la custodia cautelare in carcere, senza possibilità di sostituirla con misure meno afflittive come gli arresti domiciliari. Il Tribunale del riesame di Torino aveva dubitato della legittimità di tale presunzione assoluta.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Torino, sezione per il riesame, aveva sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 13, 27 e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui la norma non consentiva di sostituire la custodia in carcere con gli arresti domiciliari per il reato di cui all’art. 600-bis, primo comma, c.p.

    La decisione della Corte

    La Corte rileva che, successivamente all’ordinanza di rimessione, con la sentenza n. 265/2010 essa aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma censurata, trasformando la presunzione assoluta in presunzione relativa, superabile da specifici elementi concreti che attestino la sufficienza di misure meno gravose. La questione è pertanto priva di oggetto.

    Il principio

    La presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere — estesa a delitti di natura diversa da quelli di criminalità organizzata — è incompatibile con gli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione. Essa deve essere sostituita da una presunzione relativa, superabile da elementi specifici del caso concreto (principio affermato nella sent. n. 265/2010).

    Domande e risposte

    Cos’è la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere?

    È la previsione per cui, per determinati reati, il giudice è obbligato ad applicare la misura della custodia in carcere senza poter valutare se, nel caso concreto, misure meno restrittive (come gli arresti domiciliari) sarebbero sufficienti a soddisfare le esigenze cautelari.

    Con la sentenza n. 265/2010 la norma è stata eliminata?

    No. La Corte ha trasformato la presunzione da assoluta a relativa: il giudice deve applicare la custodia in carcere come regola generale, ma può derogare se acquisisce elementi specifici e concreti dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misure diverse e meno gravose.

    Cosa significa «cessata materia del contendere» in una questione di legittimità?

    Significa che la questione non ha più oggetto perché la norma impugnata è già stata rimossa o modificata dall’ordinamento (per effetto di una precedente pronuncia della Corte o di un intervento legislativo), rendendo inutile una nuova pronuncia.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 109/2011 – Normativa emergenziale e autonomia della Provincia di Trento

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la parte del decreto-legge n. 195/2009 (emergenza rifiuti Campania) nella parte in cui, senza il rinvio alle procedure speciali previste dallo Statuto, rendeva applicabile la normativa alla Provincia autonoma di Trento, ledendo le garanzie di autonomia del Trentino-Alto Adige.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 195 del 2009, convertito dalla legge n. 26/2010, conteneva disposizioni sulla gestione dei commissari governativi e del patrimonio immobiliare di interesse storico-artistico (art. 17, commi 1 e 2). La Provincia autonoma di Trento ha impugnato quelle norme sostenendo che la loro applicazione al territorio provinciale, senza le garanzie procedurali previste dallo Statuto speciale, violasse le competenze primarie attribuite alle Province autonome.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Trento ha impugnato l’art. 17, comma 1, primo e secondo periodo, e comma 2, primo periodo, del d.l. n. 195/2009, come convertito dalla legge n. 26/2010, in riferimento allo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972, artt. 8, 9, 14, 16 e titolo VI), alle relative norme di attuazione e al principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, primo e secondo periodo, e comma 2, primo periodo, del d.l. n. 195/2009, «per la parte in cui non rinvia, per l’applicazione di detta normativa al territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano, alle procedure di cui agli articoli 33, 34 e 35 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381» (norme di attuazione in materia di urbanistica e opere pubbliche). La pronuncia ha effetti anche per la Provincia autonoma di Bolzano, che aveva nel frattempo proposto un ricorso analogo.

    Il principio

    Le norme statali di carattere eccezionale o emergenziale, per poter trovare applicazione nel territorio delle Province autonome di Trento e Bolzano, devono rispettare le procedure di raccordo e leale collaborazione previste dalle norme di attuazione dello Statuto speciale; in mancanza di tale rinvio, la normativa statale lede le competenze costituzionalmente garantite alle autonomie speciali.

    Domande e risposte

    Perché le Province autonome di Trento e Bolzano godono di protezioni speciali?

    Perché sono rette dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972, legge costituzionale), che attribuisce loro competenze legislative e amministrative primarie in numerose materie. Le norme statali ordinarie devono adeguarsi alle procedure di raccordo previste da questo Statuto.

    Che cosa sono le procedure di cui agli artt. 33-35 del d.P.R. n. 381/1974?

    Sono le procedure di consultazione e leale collaborazione che lo Stato deve seguire prima di applicare alle Province autonome disposizioni in materia di urbanistica e opere pubbliche: prevedono il coinvolgimento degli organi provinciali e meccanismi di accordo o intesa.

    La dichiarazione di illegittimità ha riguardato solo Trento o anche Bolzano?

    La Corte ha esteso gli effetti anche alla Provincia autonoma di Bolzano, che aveva sollevato autonomo ricorso sulle stesse norme, in quanto identica è la tutela garantita dallo Statuto speciale a entrambe le Province.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 103/2011 – Immissioni acustiche e tollerabilità (art. 844 c.c.)

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    L’ordinanza n. 103 del 2011 ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6-ter del d.l. n. 208 del 2008, che impone di tener conto del preuso e delle normative settoriali nel valutare la tollerabilità delle immissioni acustiche, per vizi nell’ordinanza di rimessione del Tribunale di Sondrio.

    Di cosa si tratta

    L’articolo 6-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, introdotto dalla legge di conversione n. 13 del 2009, aveva stabilito che nell’accertare la normale tollerabilità delle immissioni ed emissioni acustiche ai sensi dell’art. 844 del codice civile «sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso». Il Tribunale di Sondrio era investito di una causa per immissioni sonore di un impianto di risalita (funivia) su abitazioni vicine, in cui il CTU aveva accertato il superamento del limite di normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c. pur nel rispetto delle norme regolamentari specifiche.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Sondrio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6-ter del d.l. n. 208 del 2008 in riferimento agli articoli 3 e 32 della Costituzione, sostenendo che la norma impugnata diversificasse irragionevolmente il trattamento delle immissioni acustiche rispetto a quelle di altra natura e ledesse il diritto alla salute (inteso come diritto al riposo e alla tranquillità individuale) imponendo di dare prevalenza al preuso e a parametri di rango secondario.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione. Con riferimento alla censura sull’art. 3 Cost. ha rilevato che il rimettente non aveva specificato quali sorgenti di immissione non acustica fossero soggette a disciplina normativa diversa, rendendo astratta la comparazione. Con riferimento all’art. 32 Cost. ha rilevato che il rimettente non aveva accertato se il superamento del limite di tollerabilità si traducesse in un concreto danno per la salute degli attori.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve essere ancorata ai fatti concreti del giudizio a quo : il giudice rimettente deve accertare se la lesione costituzionale denunciata sia effettivamente configurabile nel caso specifico (in specie, se il superamento del limite acustico causi un danno alla salute), pena l’inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Domande e risposte

    Cosa cambiava con l’art. 6-ter nella tutela contro le immissioni acustiche?

    La norma imponeva al giudice di tener conto, nell’applicare l’art. 844 c.c., del preuso dell’impianto e delle normative settoriali specifiche. In pratica, se l’impianto rispettava i limiti fissati dai regolamenti, il giudice non poteva condannarlo anche se le immissioni superavano il limite di «normale tollerabilità» elaborato dalla giurisprudenza.

    Perché la questione sull’art. 32 Cost. era inammissibile?

    Il rimettente non aveva accertato se il superamento del limite di tollerabilità acustica rilevato dalla CTU si traducesse in un concreto danno alla salute degli attori (diritto tutelato dall’art. 32 Cost.), limitandosi a richiamare genericamente il diritto al riposo senza verificarne la lesione nel caso specifico.

    L’art. 6-ter è ancora in vigore?

    La norma è stata successivamente oggetto di ulteriori valutazioni giurisprudenziali; la Corte di cassazione ha affrontato più volte il problema del coordinamento tra l’art. 844 c.c. e le normative acustiche settoriali, con soluzioni evolutive nel tempo.

    Norme collegate

    • Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute come fondamentale diritto dell’individuo, parametro della questione
    • Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, invocato per la disparità di trattamento delle immissioni acustiche rispetto ad altre
  • Corte cost. n. 108/2011 – Assunzioni senza concorso nella Regione Calabria e principio del pubblico concorso

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime più disposizioni della legge finanziaria della Regione Calabria del 2010, che prevedevano trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo determinato a indeterminato e progressioni di carriera senza concorso pubblico, in violazione degli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale calabrese n. 8 del 2010 conteneva varie norme sul personale degli enti pubblici regionali: consentiva ai lavoratori delle Comunità montane di essere trasferiti e inquadrati negli enti ospitanti, stabilizzava lavoratori precari (ex LSU/LPU e altri) con contratti a tempo indeterminato senza concorso, trasformava contratti part-time in full-time e prevedeva progressioni di carriera per selezione interna. Il Presidente del Consiglio ha impugnato queste disposizioni per contrasto con i principi costituzionali sul pubblico impiego.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1 comma 3, 13, 15 commi 1, 3 e 5, 16 commi 1 e 2, 17 comma 4, e 19 della legge Regione Calabria n. 8/2010, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma lettera l) e terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni impugnate — artt. 1 comma 3, 13, 15 commi 1, 3 e 5, 16 commi 1 e 2, 17 comma 4 e 19 della legge regionale — per contrasto con il principio del pubblico concorso (art. 97 Cost.), con i principi di uguaglianza e imparzialità (art. 3 Cost.) e con la normativa statale che riserva allo Stato la disciplina del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato (art. 117 secondo comma lettera l) Cost.).

    Il principio

    Le Regioni non possono prevedere, nemmeno per il personale in servizio precario, forme di stabilizzazione a tempo indeterminato o progressioni di carriera senza concorso pubblico: il principio del concorso (art. 97 Cost.) vincola tutti i livelli di governo e non ammette deroghe regionali che bypassino la selezione meritocratica prevista dalla normativa statale.

    Domande e risposte

    Perché la Regione non può stabilizzare i precari senza concorso?

    L’art. 97 Cost. impone il concorso pubblico come regola generale per l’accesso al pubblico impiego. Le eccezioni sono tassative e devono essere previste dalla legge statale, non da quella regionale. La Corte ha ribadito che il principio del concorso è espressione dei valori di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

    Le norme regionali calabresi erano uniche o erano già state censurate altrove?

    La Corte ha richiamato una serie di proprie precedenti pronunce (tra le altre, le sentenze n. 7/2011, n. 235 e n. 149/2010, n. 293 e n. 215/2009, n. 363 e n. 205/2006) che avevano già annullato disposizioni analoghe in altre Regioni, confermando una giurisprudenza costante sul punto.

    La materia del lavoro pubblico è di competenza statale o regionale?

    La disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici contrattualizzati rientra nella materia «ordinamento civile» (art. 117 secondo comma lettera l) Cost.), di competenza legislativa esclusiva dello Stato; le Regioni non possono dunque derogarvi nemmeno per il proprio personale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 102/2011 – Fallimento e misure di prevenzione patrimoniale antimafia

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    L’ordinanza n. 102 del 2011 ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, primo comma, della legge fallimentare (r.d. n. 267 del 1942), nella parte in cui non esclude dal fallimento l’imprenditore individuale la cui impresa sia stata sottoposta a misura di prevenzione patrimoniale antimafia, per carenze nell’ordinanza di rimessione del Tribunale di Palermo.

    Di cosa si tratta

    Un imprenditore individuale (titolare della ditta «Giarrusso Gomme») aveva subito il sequestro dell’impresa ai sensi della normativa antimafia e successivamente la confisca dei beni aziendali. Il Pubblico Ministero aveva comunque chiesto la dichiarazione di fallimento. L’imprenditore aveva contestato la possibilità di dichiararne il fallimento sostenendo che — essendo l’impresa già stata sottratta alla sua disponibilità con misure di prevenzione — egli non fosse più legittimato passivamente e, in ogni caso, l’impresa avesse cessato l’attività da oltre un anno.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Palermo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, primo comma, del r.d. n. 267 del 1942 (legge fallimentare), nel testo riformato dai d.lgs. nn. 5 del 2006 e 169 del 2007, in riferimento agli articoli 3, 24 e 41 della Costituzione, nella parte in cui non esclude dall’assoggettabilità a fallimento l’imprenditore individuale la cui impresa sia stata oggetto di sequestro e confisca antimafia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione, rilevando che il rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza: non aveva esaminato con sufficiente approfondimento le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di cessazione ultrannuale dell’attività sollevate dall’imprenditore, né aveva verificato se l’interpretazione delle norme fallimentari già disponibile consentisse di risolvere il caso senza necessità di una pronuncia di incostituzionalità.

    Il principio

    Prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, il giudice rimettente deve esaminare tutte le questioni pregiudiziali e processuali che possono determinare la definizione del giudizio a quo , pena l’inammissibilità della questione stessa per carenza di motivazione sulla rilevanza.

    Domande e risposte

    Un imprenditore colpito da misure di prevenzione antimafia può essere dichiarato fallito?

    La questione di costituzionalità non è stata esaminata nel merito. La giurisprudenza successiva ha affrontato più volte il tema del coordinamento tra procedure fallimentari e misure di prevenzione patrimoniale, con soluzioni differenziate a seconda che la confisca sia definitiva o meno.

    Cosa prevede l’art. 1 della legge fallimentare sui soggetti assoggettabili?

    Nella versione riformata dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, l’art. 1 assoggetta al fallimento gli imprenditori commerciali che superino determinate soglie di attivo, di debiti e di ricavi annui, escludendo i piccoli imprenditori.

    Perché il Tribunale di Palermo aveva sollevato la questione?

    Il Tribunale riteneva irragionevole dichiarare il fallimento di un imprenditore che non aveva più la disponibilità della propria impresa (gestita da un amministratore giudiziario nominato dalla sezione misure di prevenzione) e la cui impresa era già stata confiscata, sostenendo la violazione degli artt. 3, 24 e 41 Cost.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 66/2011 – Dirigenza penitenziaria e nomina per esperienza pregressa

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 4, comma 1, della legge n. 154/2005 che riservava la nomina a dirigente penitenziario ad alcune categorie di personale, poiché il ricorrente nel giudizio principale non apparteneva all’amministrazione penitenziaria e la norma non era applicabile al suo caso.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 154 del 2005 aveva delegato il Governo a disciplinare l’ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria. L’art. 4, comma 1, in fase di prima attuazione, consentiva la nomina diretta a dirigente di alcune categorie di personale penitenziario (direttori coordinatori, ispettori generali) già inquadrate nella posizione C3, senza concorso pubblico. Un dipendente del Ministero della giustizia non appartenente all’amministrazione penitenziaria aveva contestato questa norma ritenendola discriminatoria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 29 aprile 2010 (r.o. n. 299 del 2010), aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge 27 luglio 2005, n. 154, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, lamentando che la norma limitasse la nomina automatica a dirigente solo al personale di determinate qualifiche dell’amministrazione penitenziaria, con esclusione di figure analoghe di altre branche del Ministero.

    La decisione della Corte

    Con l’ordinanza n. 66 del 2011 (camera di consiglio del 9 febbraio 2011, redattore Sabino Cassese, depositata il 25 febbraio 2011), la Corte ha dichiarato inammissibile la questione per difetto di rilevanza. Il ricorrente nel giudizio principale non apparteneva all’amministrazione penitenziaria, pertanto la norma censurata — che riguardava esclusivamente il personale penitenziario — non avrebbe comunque potuto essere applicata a suo vantaggio, anche qualora fosse stata dichiarata incostituzionale.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile per difetto di rilevanza quando, anche in caso di accoglimento, la pronuncia non potrebbe incidere sull’esito del giudizio principale. Se il ricorrente non appartiene alla platea dei soggetti cui la norma si applica, la questione è irrilevante per la sua posizione.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 4, comma 1, della legge n. 154/2005?

    Prevedeva che, in fase di prima attuazione, il personale già inquadrato nella posizione economica C3 e appartenente ad alcune qualifiche penitenziari specifiche (direttori coordinatori di istituto, direttori medici coordinatori, direttori coordinatori di servizio sociale, ispettori generali ad esaurimento) fosse nominato dirigente direttamente, in considerazione dell’esperienza professionale maturata.

    Perché la questione era inammissibile?

    Perché il dipendente che aveva promosso il giudizio principale non apparteneva all’amministrazione penitenziaria. La norma censurata, anche se dichiarata incostituzionale nella parte in cui non includeva altre categorie, non avrebbe potuto applicarsi a soggetti estranei all’amministrazione penitenziaria.

    In cosa consiste il requisito della «rilevanza» nel giudizio costituzionale?

    La questione di legittimità costituzionale deve essere «rilevante», cioè la norma impugnata deve essere applicabile nel giudizio principale e la decisione della Corte deve poter influire concretamente sull’esito di quel giudizio. Se il giudice rimettente non dimostra questo nesso, la Corte non può esaminare la questione nel merito.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, evocato come parametro per la distinzione di trattamento tra dipendenti di diverse branche ministeriali
    • Art. 97 della Costituzione — Principio del buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, implicato nel regime di nomina dei dirigenti
  • Corte cost. n. 65/2011 – Reato di soggiorno illegale: restituzione atti per ius superveniens

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha restituito gli atti ai giudici di pace di Montepulciano e Palermo che avevano sollevato questioni sull’art. 10-bis T.U. immigrazione, affinché rivalutassero la rilevanza alla luce dello ius superveniens e della sentenza n. 250 del 2010.

    Di cosa si tratta

    I giudici di pace di Montepulciano e di Palermo avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale sul reato di ingresso e soggiorno illegale degli stranieri (art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998), nonché sulla disciplina collegata (art. 16, comma 1, T.U. immigrazione, e art. 62-bis d.lgs. n. 274/2000). Le questioni erano state iscritte prima che la Corte si pronunciasse con la sentenza n. 250 del 2010, che aveva modificato il quadro interpretativo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Montepulciano, con ordinanza dell’8 aprile 2010 (r.o. n. 212 del 2010), aveva sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost. e ai principi di solidarietà e ragionevolezza. Il Giudice di pace di Palermo, con ordinanza del 18 dicembre 2009 (r.o. n. 223 del 2010), aveva evocato gli artt. 2, 3, 10, 25, 27, 97, 111 e 117 Cost. Entrambi censuravano il reato di mera presenza irregolare come incompatibile con i principi di materialità, offensività e parità di trattamento.

    La decisione della Corte

    Con l’ordinanza n. 65 del 2011 (camera di consiglio del 26 gennaio 2011, redattore Paolo Grossi, depositata il 25 febbraio 2011), la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le questioni sollevate, disponendo la restituzione degli atti ai giudici rimettenti affinché rivalutassero la rilevanza e il fondamento delle questioni alla luce della sentenza n. 250 del 2010 e delle modifiche normative nel frattempo intervenute.

    Il principio

    Lo ius superveniens — ossia le modifiche normative o interpretative sopravvenute nel corso del giudizio — può incidere sulla rilevanza di una questione di legittimità costituzionale già sollevata. In tal caso, la Corte non può esaminare la questione nel merito senza che il giudice rimettente abbia prima verificato se essa mantenga senso alla luce della nuova situazione.

    Domande e risposte

    Cosa è lo ius superveniens in materia di giudizio costituzionale?

    È una norma o una pronuncia giurisdizionale sopravvenuta dopo la rimessione della questione, che può modificare il quadro normativo o interpretativo di riferimento. Quando ciò accade, la Corte restituisce gli atti al giudice a quo per una rivalutazione.

    Perché la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni invece di esaminarle nel merito?

    Perché la sentenza n. 250 del 2010 aveva già modificato il quadro applicativo dell’art. 10-bis e delle norme collegate. Prima di pronunciarsi nel merito, era necessario che i giudici rimettenti verificassero se e come tale sentenza incidesse sulla fattispecie concreta davanti a loro.

    I reati contestati agli stranieri rimangono validi dopo queste pronunce?

    Sì, l’art. 10-bis T.U. immigrazione non è stato dichiarato incostituzionale con questa ordinanza. La Corte si è limitata a restituire gli atti ai giudici, che dovranno eventualmente sollevare nuove questioni con motivazione aggiornata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 145/2011 – Sospensione pensioni di anzianità dei militari nel 1997: questione manifestamente infondata

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sull’art. 59, comma 54, della l. n. 449/1997 (legge finanziaria 1998), nella parte che rendeva definitiva la sospensione delle pensioni di anzianità anticipate per i militari nel periodo novembre-dicembre 1997. La norma non viola gli artt. 36 e 38 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Nel 1997 il legislatore aveva temporaneamente sospeso, per ragioni di bilancio, la maturazione dei trattamenti pensionistici di anzianità anticipata nel settore pubblico, compreso il personale militare. La legge finanziaria 1998 aveva poi reso definitiva tale sospensione per il periodo dal 3 novembre al 31 dicembre 1997. Un militare interessato dalla misura aveva adito la Corte dei conti, che aveva sollevato questione di legittimità.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti — sezione giurisdizionale per la Regione Puglia — ha impugnato l’art. 59, comma 54, della l. 27 dicembre 1997, n. 449, e l’art. 1 del d.m. 30 marzo 1998, in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione, ritenendo che la norma lede il diritto alla retribuzione adeguata e la tutela previdenziale.

    La decisione della Corte

    La Corte richiama la propria ordinanza n. 10/2011, che aveva già dichiarato la manifesta infondatezza di questione identica. Ribadisce che l’art. 38 Cost. tutela il diritto a pensione di vecchiaia, non le pensioni anticipate di anzianità; che l’art. 36 Cost. non è violato, perché il dipendente aveva la possibilità di revocare le dimissioni e tornare in servizio, evitando l’effetto economico negativo.

    Il principio

    La sospensione legislativa temporanea delle pensioni di anzianità anticipata non viola la garanzia previdenziale dell’art. 38 Cost., che copre solo le pensioni di vecchiaia, né il diritto a una retribuzione proporzionata al lavoro svolto di cui all’art. 36 Cost., quando l’interessato disponeva di strumenti giuridici per evitare il pregiudizio economico.

    Domande e risposte

    Che cosa sono le pensioni di anzianità anticipata?

    Sono trattamenti pensionistici che consentono la cessazione dal servizio prima del raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria, al verificarsi di determinati requisiti contributivi o anagrafici. Sono diverse dalle pensioni di vecchiaia, che scattano al raggiungimento dell’età prevista dalla legge.

    Perché la Corte non ritiene violato l’art. 38 Cost.?

    Perché l’art. 38, secondo comma, Cost. garantisce il diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di infortuni, malattia, invalidità e vecchiaia, ma non copre le pensioni anticipate che vengono richieste prima del raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria.

    Il militare non aveva alternative alla perdita della pensione?

    Secondo la Corte, sì: l’interessato poteva revocare le dimissioni già presentate e chiedere la riammissione in servizio, evitando così l’effetto pregiudizievole. La mancata attivazione di questi strumenti dipendeva da una scelta volontaria dell’interessato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 64/2011 – Reato di ingresso irregolare e principi costituzionali penali

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato in parte manifestamente infondate e in parte manifestamente inammissibili le questioni sollevate da vari giudici di pace sul reato di ingresso e soggiorno illegale degli stranieri (art. 10-bis T.U. immigrazione), disponendo comunque la restituzione degli atti ad alcuni rimettenti alla luce della sentenza n. 250 del 2010.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 94 del 2009 (c.d. pacchetto sicurezza) ha introdotto nell’ordinamento italiano il reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero (art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998), punito con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Numerosi giudici di pace — di Lecco (Missaglia), Pordenone e Taranto — avevano dubitato della costituzionalità di questa norma, sollevando questioni davanti alla Corte. Parallelamente, la Corte aveva già esaminato la disciplina collegata con la sentenza n. 250 del 2010.

    La questione di legittimità costituzionale

    Quattro giudici di pace (Lecco-Missaglia, Pordenone con tredici ordinanze, Taranto con due ordinanze) avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 62-bis d.lgs. n. 274/2000 (disposizioni in materia di competenza penale del giudice di pace), in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 25, 27 e 117 della Costituzione. Le censure vertevano sulla ragionevolezza dell’incriminazione, sul principio di materialità e offensività del reato e sul contrasto con obblighi internazionali.

    La decisione della Corte

    Con l’ordinanza n. 64 del 2011 (camera di consiglio del 26 gennaio 2011, redattore Giuseppe Frigo, depositata il 25 febbraio 2011), la Corte: (1) ha disposto la restituzione degli atti ai giudici rimettenti del Giudice di pace di Lecco-Missaglia e di Pordenone, affinché rivalutassero la rilevanza alla luce della sentenza n. 250 del 2010; (2) ha dichiarato manifestamente infondate alcune questioni riferite agli artt. 2 e 27 Cost. sollevate dal Giudice di pace di Taranto; (3) ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni riferite agli artt. 3, 10, 27 e 117 Cost. sempre del Giudice di pace di Taranto per difetti di motivazione.

    Il principio

    Quando, nel corso di un giudizio di legittimità costituzionale, interviene una pronuncia della Corte che modifica il quadro normativo o interpretativo rilevante, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente affinché verifichi se la questione mantenga ancora la sua rilevanza e fondamento alla luce del mutato contesto.

    Domande e risposte

    Cosa punisce l’art. 10-bis del T.U. immigrazione?

    Punisce con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro lo straniero che fa ingresso o permane nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del T.U. sull’immigrazione, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

    Cos’è il principio di offensività del reato?

    È il principio costituzionale (ricavato dagli artt. 25 e 27 Cost.) per cui il diritto penale può intervenire solo a fronte di condotte che ledono o mettono concretamente in pericolo un bene giuridico meritevole di tutela. I rimettenti dubitavano che la mera presenza irregolare sul territorio integrasse un «fatto» offensivo in tale senso.

    Cosa cambia con la restituzione degli atti al giudice rimettente?

    Il giudice rimettente deve riesaminare il proprio giudizio alla luce delle novità introdotte dalla sentenza della Corte n. 250 del 2010, verificando se la questione sia ancora rilevante e se debba essere eventualmente riformulata prima di sottoporla nuovamente alla Consulta.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza evocato per la scelta di incriminare la mera presenza irregolare
    • Art. 27 della Costituzione — Principio di responsabilità penale personale e di offensività, rilevante per la configurazione del reato
  • Corte cost. n. 144/2011 – Reato di ingresso irregolare dello straniero (art. 10-bis d.lgs. 286/1998): questioni parzialmente inammissibili e parzialmente infondate

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale dichiara in parte manifestamente inammissibili e in parte manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sull’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998 (reato di ingresso e soggiorno irregolare dello straniero), sollevate da più giudici di pace e dal Tribunale di Modena. La norma introdotta dalla legge n. 94/2009 non è incompatibile con la Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 10-bis del Testo unico immigrazione, introdotto dalla l. n. 94/2009, punisce con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro lo straniero che entra o si trattiene nel territorio nazionale in violazione delle disposizioni del d.lgs. n. 286/1998. Numerosi giudici di pace avevano dubitato della legittimità costituzionale di questa fattispecie di reato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Più giudici di pace (Agrigento, Cagliari, Chiavenna, Marano di Napoli, Pistoia, Valdagno) e il Tribunale di Modena hanno impugnato gli artt. 10-bis, 16, comma 1, d.lgs. n. 286/1998 e l’art. 62-bis del d.lgs. n. 274/2000, in riferimento a numerosi parametri costituzionali tra cui gli artt. 2, 3, 10, 13, 25, 27 e 117 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e pronuncia una decisione articolata: (1) inammissibilità per carente motivazione sulla rilevanza per i giudici di pace di Marano di Napoli, Chiavenna e Valdagno; (2) inammissibilità per incompetenza del Tribunale di Modena, essendo la contravvenzione di competenza del giudice di pace; (3) manifesta infondatezza per le restanti questioni sollevate dai giudici di pace di Agrigento e Cagliari, poiché la norma non sanziona una condizione personale ma una condotta.

    Il principio

    La fattispecie di reato di cui all’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998 non punisce una condizione personale dello straniero ma una condotta concreta (l’ingresso o la permanenza illegale), e non contrasta con i parametri costituzionali invocati. Le questioni prive di adeguata motivazione sulla rilevanza o sollevate da giudice incompetente sono inammissibili.

    Domande e risposte

    In cosa consiste il reato di cui all’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998?

    Punisce con ammenda da 5.000 a 10.000 euro lo straniero che fa ingresso o si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del Testo unico immigrazione, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

    Perché il Tribunale di Modena era incompetente?

    Perché la contravvenzione prevista dall’art. 10-bis è di competenza del giudice di pace, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera s-bis), del d.lgs. n. 274/2000. Un Tribunale ordinario non può sollevare questioni su norme che non deve applicare.

    La norma punisce chi è straniero o chi ha una condotta illegale?

    Secondo la Corte, la norma sanziona una condotta specifica (l’ingresso e il trattenimento irregolare) e non una mera condizione personale. Non viola pertanto il principio di personalità della responsabilità penale né il divieto di pene per stati personali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 107/2011 – Impianti eolici regionali e competenza statale in materia di energia

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una legge della Regione Basilicata che estendeva il regime semplificato della denuncia di inizio attività (DIA) per impianti eolici di media potenza, invadendo la competenza statale concorrente in materia di produzione e distribuzione nazionale dell’energia.

    Di cosa si tratta

    La Regione Basilicata aveva modificato il proprio Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale consentendo che impianti eolici di potenza tra 200 kW e 1 MW potessero essere realizzati con la sola DIA, purché distanti almeno 500 metri l’uno dall’altro. La normativa statale (d.lgs. n. 387/2003, art. 12, comma 5) riserva invece l’autorizzazione unica per impianti di quella fascia di potenza. La Corte ha verificato che la norma regionale contraddiceva i principi fondamentali statali in materia di fonti rinnovabili.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 3, comma 1, paragrafi i) e iii), della legge della Regione Basilicata n. 21 del 2010, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione (legislazione concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, paragrafo i) e paragrafo iii) della legge della Regione Basilicata n. 21 del 2010, nelle parti in cui modificano rispettivamente il paragrafo 1.2.2.1 e il paragrafo 2.2.2 dell’Appendice A al PIEAR, estendendo il regime DIA a impianti eolici per i quali la normativa statale richiede l’autorizzazione unica.

    Il principio

    Le Regioni non possono introdurre in materia di energia da fonti rinnovabili un regime autorizzativo semplificato (DIA) per impianti che il legislatore statale — nell’esercizio della competenza concorrente di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. — ha sottoposto ad autorizzazione unica; la disciplina delle procedure autorizzative costituisce un principio fondamentale della materia che vincola anche il legislatore regionale.

    Domande e risposte

    Perché la Regione non poteva semplificare le autorizzazioni per gli impianti eolici?

    Perché la materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» è di legislazione concorrente: lo Stato fissa i principi fondamentali (comprese le procedure autorizzative), che le Regioni devono rispettare senza poterli derogare in senso più permissivo o restrittivo.

    Cosa cambia concretamente per chi vuole installare un impianto eolico?

    Resta obbligatoria l’autorizzazione unica statale per gli impianti di potenza tra 200 kW e 1 MW. La DIA regionale introdotta dalla legge n. 21/2010 non è mai potuta entrare in vigore per quella fascia di potenza.

    La sentenza riguarda anche gli impianti già realizzati con la DIA regionale?

    La sentenza non si pronuncia espressamente su situazioni pregresse, ma la dichiarazione di illegittimità costituzionale ha effetto ex tunc: gli impianti eventualmente autorizzati in via semplificata in base alla norma annullata potrebbero essere soggetti a riesame da parte delle autorità competenti.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, con particolare riguardo alla legislazione concorrente in materia di energia