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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 45 Legge Fallimentare

    Articolo 45 Legge Fallimentare

    Art. 45 L. Fall. – Formalità eseguite dopo la dichiarazione di

    Formalità eseguite dopo la dichiarazione di

  • Articolo 83 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 83 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 83 CCII – Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca della sentenza di omologazione

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Dopo la revoca dell’omologazione il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 268 e 269, provvede ai sensi dell’articolo

    270.

    2. Se la revoca […] consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l’istanza di cui al comma 1 può essere proposta […] dal pubblico ministero.

    3. Nell’ipotesi di cui al comma 1 il giudice concede termine al debitore per l’integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell’articolo 270.

  • Articolo 15 Contenzioso Tributario

    Articolo 15 Contenzioso Tributario

    Art. 15 Cont. Trib. – Spese del giudizio

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — testo aggiornato

    1. La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. […]

    2. Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio. 2 bis. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 96, commi primo e terzo, del codice di procedura civile. 2 ter. Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l’imposta sul valore aggiunto, se dovuti. 2 quater. Con l’ordinanza che decide sulle istanze cautelari la commissione provvede sulle spese della relativa fase. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito. 2 quinquies. I compensi agli incaricati dell’assistenza tecnica sono liquidati sulla base dei parametri previsti per le singole categorie professionali. Agli iscritti negli elenchi di cui all’articolo 12, comma 4, si applicano i parametri previsti per i dottori commercialisti e gli esperti contabili. 2 sexies. Nella liquidazione delle spese a favore dell’ente impositore, dell’agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell’importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza. 2 septies. […] 2 octies. Qualora una delle parti ovvero il giudice abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall’altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest’ultima le spese del giudizio maggiorate del 50 per cento, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione. 2 novies. Nella liquidazione delle spese si tiene altresì conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte.

  • Articolo 82 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 82 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 82 CCII – Revoca della sentenza di omologazione

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il giudice revoca l’omologazione su istanza di un creditore, dell’OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

    2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di mancata esecuzione integrale del piano, fermo quanto previsto dall’articolo 81, comma 5, o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.

    3. La domanda di revoca non può essere proposta […] decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale.

    4. […]

    5. Sulla domanda di revoca il giudice, sentite le parti, provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell’articolo 51.

    6. La revoca dell’omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

  • Articolo 44 Legge Fallimentare

    Articolo 44 Legge Fallimentare

    Art. 44 L. Fall. – Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione

    Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione

  • Articolo 14 Imposta di Registro

    Articolo 14 Imposta di Registro

    Art. 14 Imp. Reg. – Termine per la richiesta di registrazione degli atti soggetti ad approvazione od omologazione

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 — testo aggiornato

    1. Per gli atti soggetti ad approvazione od omologazione da parte della pubblica amministrazione o dell’autorità giudiziaria ordinaria e per quelli che non possono avere esecuzione senza che sia trascorso un intervallo di tempo fissato dalla legge, il termine di cui all’art. 13 decorre rispettivamente dal giorno in cui i soggetti tenuti a richiedere la registrazione hanno avuto notizia, a norma del comma 2, del provvedimento di approvazione o di omologazione ovvero dal giorno in cui l’atto è divenuto altrimenti eseguibile.

    2. Agli effetti del presente articolo i funzionari e i cancellieri preposti all’ufficio che ha provveduto all’approvazione od omologazione dell’atto devono, entro cinque giorni dall’emanazione del prov- vedimento, darne notizia alle parti ovvero ai notai o funzionari che hanno rogato l’atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

    3. All’atto da registrare devono essere uniti in originale o copia autenticata, a cura del richiedente, il provvedimento di approvazione o di omologazione e la lettera di cui al comma 2.

  • Art. 95 quater T.U.B.: Collaborazione tra autorita’

    Art. 95 quater T.U.B.: Collaborazione tra autorita’

    Art. 95 quater T.U.B. – Collaborazione tra autorita’.

    In vigore dal 01/12/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 193 Articolo 2

    “1. Salvo che l’informazione non vada fornita ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, la Banca d’Italia informa le autorita’ di vigilanza e, se diverse, le autorita’ di risoluzione degli Stati comunitari ospitanti e la Banca centrale europea dell’adozione dei provvedimenti di risanamento e dell’apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, precisandone gli effetti. L’informazione e’ data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell’adozione del provvedimento o dell’apertura della procedura ovvero subito dopo.

    2. La Banca d’Italia, qualora ritenga necessaria l’applicazione in Italia di un provvedimento di risanamento nei confronti di una banca comunitaria, ne fa richiesta all’autorita’ di vigilanza o, se diversa, all’autorita’ di risoluzione dello Stato d’origine ovvero alla Banca centrale europea.

    2-bis. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 32, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.”

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  • Articolo 81 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 81 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 81 CCII – Esecuzione del concordato minore

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. L’OCC vigila sull’esatto adempimento del concordato minore, risolve le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottopone al giudice. Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell’OCC, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Ogni sei mesi, l’OCC riferisce al giudi- ce per iscritto sullo stato dell’esecuzione.

    2. Il giudice, sentito l’OCC e verificata la conformità dell’atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonchè di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore, effettuata ai sensi dell’articolo 78, comma 2, lettera b).

    3. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all’articolo 78, comma 2, lettera a).

    4. Terminata l’esecuzione, l’OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all’OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall’organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento.

    5. Quando il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice indica gli atti necessari per l’esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato su istanza formulata dal debitore tramite l’OCC, il giudice revoca l’omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 82.

    6. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell’OCC.

  • Articolo 43 Legge Fallimentare

    Articolo 43 Legge Fallimentare

    Art. 43 L. Fall. – Rapporti processuali

    Rapporti processuali

  • Articolo 80 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 80 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 80 CCII – Omologazione del concordato minore

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il giudice, verificati la ammissibilità […] e la fattibilità […] del piano e il raggiungimento della percentuale di cui all’articolo 79 in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione.

    2. Con la sentenza di omologazione, il giudice dichiara chiusa la procedura.

    3. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l’OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all’articolo 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell’OCC, la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa della liquidazione controllata.

    4. Il creditore, anche dissenziente, che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non può presentare opposizione in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.

    5. Il giudice, se rigetta la domanda di omologa, dichiara con decreto motivato l’inefficacia delle misure protettive accordate e, su istanza del debitore, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi degli articoli 268 e seguenti.

    6. In caso di frode, l’istanza di cui al comma 5 può essere proposta anche da un creditore o dal pubblico ministero.

    7. Il decreto è reclamabile ai sensi dell’articolo 50.