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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittime diverse disposizioni della legge di assestamento del bilancio della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, per violazione dei vincoli europei in materia di aiuti di Stato, della competenza statale in materia di tutela della concorrenza e di altri principi costituzionali. Alcune questioni sono state dichiarate cessate per abrogazione sopravvenuta, altre non fondate.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato numerose disposizioni della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2011, n. 11 (assestamento del bilancio 2011). Le censure riguardavano contributi a favore di specifiche società (come Udine e Gorizia Fiere S.p.a.), incentivi ai rivenditori di generi di monopolio, norme sul personale regionale, disposizioni in materia di edilizia e urbanistica, e trasferimenti finanziari a vari soggetti.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli articoli 2 (commi 55, 70, 85, 88, 91, 106), 7 (comma 51), 10 (commi 25, 85, 86), 12 (commi 26, 28, 32, 33, 38) e 13 (comma 25) della legge regionale, in riferimento principalmente agli articoli 81, 97, 117 (primo, secondo comma lett. e) e l), e terzo comma) e 120, secondo comma, della Costituzione, nonché ai vincoli europei derivanti dagli artt. 107 e 108 TFUE in materia di aiuti di Stato. Giudice rimettente: ricorso principale del Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato: cessata la materia del contendere per le disposizioni abrogate senza medio tempore applicazione; l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 106; 10, comma 25; 12, commi 26, 28 e 33 (per violazione della competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e ordinamento civile); l’illegittimità dell’art. 7, comma 51 (contributi privi di copertura finanziaria); la non fondatezza delle restanti questioni.

Il principio

Le leggi regionali che prevedono contributi o trasferimenti a soggetti privati devono rispettare i vincoli europei sugli aiuti di Stato (artt. 107-108 TFUE) e la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza. Quando una misura regionale integra un potenziale aiuto di Stato selettivo, la mancata notificazione alla Commissione europea determina la violazione del primo comma dell’art. 117 Cost.

Domande e risposte

Quando un contributo regionale costituisce un aiuto di Stato vietato?

Secondo i Trattati europei (art. 107 TFUE), un aiuto è potenzialmente vietato quando: è concesso da uno Stato o attraverso risorse statali, favorisce selettivamente talune imprese o produzioni, falsa o minaccia di falsare la concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri. I contributi regionali selettivi (destinati a singole società identificate) rientrano tipicamente in questa categoria e richiedono la previa notificazione alla Commissione.

Cosa significa “cessazione della materia del contendere”?

Si ha cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio costituzionale, la norma impugnata viene abrogata dal legislatore senza aver trovato applicazione nel frattempo. In tal caso la Corte dichiara estinto il giudizio, perché il possibile effetto lesivo della norma è venuto meno retroattivamente.

Le Regioni a statuto speciale possono derogare ai vincoli del coordinamento della finanza pubblica?

Le Regioni a statuto speciale godono di maggiore autonomia finanziaria, ma non possono sottrarsi ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica né violare i vincoli europei. La Corte ha confermato che anche per il Friuli-Venezia Giulia alcune disposizioni in materia di spesa eccedevano i limiti costituzionalmente ammissibili.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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