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Con ordinanza, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2-bis, comma 6-bis, e 2-ter, comma 11, della legge n. 575 del 1965 (normativa antimafia), sollevata dal Tribunale di Agrigento. La questione riguardava la possibilità di attivare la procedura di prevenzione patrimoniale nei confronti di un soggetto deceduto prima della formulazione della richiesta.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Agrigento, investito di un procedimento di prevenzione patrimoniale, aveva sollevato dubbi di costituzionalità sulle norme della legge antimafia che, secondo il giudice rimettente, consentivano di avviare la procedura di sequestro e confisca di prevenzione anche nei confronti di un soggetto deceduto prima che fosse formulata la richiesta di misura di prevenzione. La questione era sollevata in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 111 della Costituzione, relativi al diritto di difesa e al giusto processo.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Agrigento aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2-bis, comma 6-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575, nella parte in cui consentiva di attivare la procedura di prevenzione patrimoniale nei confronti di un soggetto deceduto prima della formulazione della richiesta, e dell’art. 2-ter, comma 11, della medesima legge; parametri: artt. 24, primo comma, e 111 Cost. Giudice rimettente: Tribunale di Agrigento, ordinanza del 29 settembre 2011 (r.o. n. 49 del 2012).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, rilevando che il giudice rimettente non aveva adeguatamente descritto la fattispecie concreta e non aveva motivato in modo sufficiente la rilevanza della questione nel giudizio a quo, non consentendo alla Corte di verificare se le disposizioni impugnate fossero effettivamente applicabili nel caso specifico.
Il principio
La manifesta inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale può essere dichiarata quando il giudice rimettente non abbia soddisfatto i requisiti minimi di descrizione della fattispecie e di motivazione sulla rilevanza, impedendo alla Corte di svolgere il proprio controllo. Il difetto di motivazione sulla rilevanza è un vizio insanabile dell’ordinanza di rimessione.
Domande e risposte
Cos’è la manifesta inammissibilità di una questione di costituzionalità?
La manifesta inammissibilità è una pronuncia con cui la Corte costituzionale dichiara, senza entrare nel merito, che la questione sollevata dal giudice a quo non può essere esaminata perché l’ordinanza di rimessione presenta vizi formali o sostanziali gravi, come la carenza di motivazione sulla rilevanza o sulla non manifesta infondatezza.
La prevenzione patrimoniale può proseguire dopo la morte del proposto?
La questione era appunto quella all’esame: la Corte non ha potuto pronunciarsi nel merito per i vizi dell’ordinanza. Il tema della “prevenzione patrimoniale post mortem” è stato affrontato dalla giurisprudenza ordinaria e dalla Corte in altre sedi, con esiti evolutivi, ma in questa occasione la Consulta non ha espresso una risposta di merito.
Che cosa sono le misure di prevenzione patrimoniale?
Sono provvedimenti che consentono al Tribunale di disporre il sequestro e la confisca di beni riconducibili a soggetti ritenuti pericolosi (es. appartenenti ad associazioni mafiose), anche in assenza di una condanna penale per specifici reati. Il procedimento è autonomo rispetto al processo penale e segue le regole della legge antimafia.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa, invocato come parametro nella questione sollevata dal Tribunale di Agrigento
- Art. 111 della Costituzione — Giusto processo, ulteriore parametro richiamato nell’ordinanza di rimessione
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