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La Corte costituzionale ha pronunciato sulla legittimità dell’art. 9, commi 1, 2-bis, 4 e 21, del d.l. n. 78 del 2010, che imponeva il blocco delle retribuzioni del personale pubblico, contestato da diverse Regioni e dalla Valle d’Aosta. La Corte ha dichiarato inammissibili alcune questioni, non fondate altre e ha riservato a separate pronunce le questioni connesse agli statuti speciali.

Di cosa si tratta

Il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, aveva introdotto misure di contenimento della spesa pubblica per il triennio 2011-2013, tra cui il blocco del trattamento accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni (comma 2-bis), il blocco degli automatismi stipendiali (comma 1), il divieto di nuove assunzioni e altre restrizioni. La Regione autonoma Valle d’Aosta e le Regioni Liguria, Umbria, Emilia-Romagna e Puglia avevano impugnato queste norme davanti alla Corte, sostenendo che limitassero le loro competenze costituzionali in materia di organizzazione e personale.

La questione di legittimità costituzionale

Le ricorrenti sollevavano questioni di legittimità costituzionale in riferimento agli articoli 3, 36, 39, 117 (terzo comma) e 119 della Costituzione, nonché all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 e alle disposizioni degli statuti speciali. Le censure riguardavano il contrasto con la competenza regionale in materia di personale, con la tutela della contrattazione collettiva e con l’autonomia finanziaria regionale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni relative al comma 4 dell’art. 9 (blocco degli scatti stipendiali nei confronti dei soli dipendenti regionali con contratti a termine). Ha dichiarato non fondate le questioni relative ai commi 1, 2-bis e 21, ritenendo che le misure di contenimento della spesa, dettate dall’esigenza di stabilizzazione finanziaria, rientrassero nei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica di competenza statale. Ha riservato a separate pronunce le questioni connesse agli statuti speciali.

Il principio

Lo Stato può imporre, con norme di principio in materia di coordinamento della finanza pubblica, il blocco temporaneo delle retribuzioni e degli automatismi stipendiali del personale di tutte le pubbliche amministrazioni, incluse quelle regionali, quando ciò risponde ad esigenze eccezionali di stabilizzazione finanziaria, senza che questo violi l’autonomia organizzativa e finanziaria delle Regioni.

Domande e risposte

Il blocco degli stipendi pubblici può applicarsi anche ai dipendenti delle Regioni?

Sì. La Corte ha ritenuto che le misure di contenimento della spesa per il personale rientrassero nei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.), che vincolano anche le Regioni ordinarie e, con i limiti degli statuti speciali, anche quelle a statuto speciale.

Cosa prevedeva il comma 2-bis dell’art. 9 del d.l. 78/2010?

Il comma 2-bis stabiliva che, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di ciascuna amministrazione pubblica non potessero superare il corrispondente importo dell’anno 2010 e fossero automaticamente ridotte in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Le Regioni potevano derogare a queste norme con proprie leggi?

No. La Corte ha ribadito che, trattandosi di principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, le Regioni non potevano adottare discipline derogatorie. Solo le Regioni a statuto speciale potevano far valere le proprie prerogative statutarie, ma tali questioni sono state riservate a pronunce separate.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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