Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 213/2012 – Illegittimità delle norme regionali sulle segreterie particolari del Molise

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 3 della legge della Regione Molise n. 17 del 2011, che innovavano il trattamento economico del personale delle segreterie particolari degli organi regionali. Le norme violavano la riserva statale in materia di ordinamento civile e la competenza concorrente in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, ledendo i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Molise aveva modificato la propria legislazione sulle segreterie particolari di alcuni organi regionali (Presidente della Giunta, Assessori, Presidente del Consiglio regionale e componenti dell’Ufficio di presidenza), prevedendo per il personale in esse assegnato un trattamento economico più favorevole rispetto a quello disciplinato dalla normativa statale e dai contratti collettivi nazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato le disposizioni in via principale davanti alla Corte costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 3 della legge della Regione Molise 4 agosto 2011, n. 17, in riferimento agli articoli 3, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma della Costituzione. In particolare, si contestava che la legge regionale invadesse la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e violasse i principi di parità di trattamento e di buon andamento della pubblica amministrazione.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale ha accolto il ricorso, dichiarando l’illegittimità costituzionale di entrambi gli articoli impugnati. La disciplina regionale, intervenendo sul rapporto di lavoro del personale delle segreterie particolari in modo difforme rispetto alla normativa statale e contrattuale collettiva, aveva violato la riserva di competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.) nonché i principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall’art. 97 della Costituzione.

    Il principio

    Le Regioni non possono disciplinare in modo autonomo e difforme dalla normativa statale il trattamento giuridico ed economico del personale alle proprie dipendenze quando ciò interferisce con la materia dell’ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato. Il trattamento economico del personale regionale deve rispettare i principi fondamentali stabiliti dal legislatore nazionale e le disposizioni dei contratti collettivi nazionali.

    Domande e risposte

    Perché le norme del Molise sono state dichiarate incostituzionali?

    Perché le norme regionali disciplinavano il rapporto di lavoro del personale delle segreterie particolari in modo difforme dalla normativa statale, invadendo la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.) e violando i principi di parità di trattamento e buon andamento della pubblica amministrazione.

    Cosa sono le segreterie particolari degli organi regionali?

    Sono gli uffici di supporto diretto ai vertici politici delle Regioni (Presidente della Giunta, Assessori, Presidente del Consiglio regionale). Il personale assegnato a tali uffici svolge funzioni di assistenza e di raccordo con gli organi politici, ed è soggetto a una disciplina in parte differenziata rispetto agli altri dipendenti regionali.

    Le Regioni possono in assoluto disciplinare il trattamento del proprio personale?

    Le Regioni hanno una competenza residuale nella disciplina della propria organizzazione e del proprio personale, ma devono rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale, i contratti collettivi nazionali e, in ogni caso, la riserva statale per tutto ciò che attiene all’ordinamento civile in senso stretto (norme sui contratti e sul lavoro privato e pubblico).

    Norme collegate

    • Art. 97 della Costituzione — Principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, richiamati come parametro violato
    • Art. 117 della Costituzione — Ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, in particolare la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile
    • Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza, invocato come parametro violato dal diverso trattamento del personale regionale
  • Corte cost. n. 257/2012 – Illegittimità dell’indennità di maternità ridotta per adozione delle lavoratrici autonome

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 64, comma 2, del d.lgs. n. 151 del 2001 (Testo unico maternità), nella parte in cui riconosceva solo tre mesi di indennità di maternità — invece di cinque — alle lavoratrici iscritte alla gestione separata che avessero adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore. La norma violava i principi di uguaglianza e di tutela della maternità.

    Di cosa si tratta

    Una lavoratrice iscritta alla gestione separata INPS, dopo aver ottenuto l’affidamento preadottivo internazionale di un bambino, aveva ricevuto l’indennità di maternità solo per tre mesi, mentre le lavoratrici dipendenti hanno diritto a cinque mesi di congedo retribuito anche in caso di adozione. Il Tribunale di Modena ha sollevato questione di legittimità costituzionale sulla disparità di trattamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Gli artt. 64, comma 2, e 67, comma 2, del d.lgs. n. 151 del 2001 erano impugnati dal Tribunale di Modena (r.o. n. 98 del 2012) in riferimento agli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione, nella parte in cui le lavoratrici iscritte alla gestione separata che avessero adottato un minore ricevevano l’indennità per tre mesi invece di cinque. Giudice relatore: Alessandro Criscuolo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha: 1) dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 64, comma 2, del d.lgs. n. 151 del 2001, come integrato dal richiamo al d.m. 4 aprile 2002, nella parte in cui prevedeva l’indennità per tre mesi anziché cinque mesi per le lavoratrici iscritte alla gestione separata in caso di adozione o affidamento preadottivo; 2) dichiarato inammissibile la questione sull’art. 67, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 151 del 2001 (relativo alle lavoratrici autonome in senso stretto).

    Il principio

    Non è costituzionalmente giustificabile una disparità di trattamento tra le lavoratrici iscritte alla gestione separata e le lavoratrici dipendenti in materia di indennità di maternità per adozione o affidamento: entrambe le categorie hanno diritto alla stessa durata della tutela previdenziale (cinque mesi), poiché l’inserimento del minore in famiglia richiede lo stesso periodo di adattamento indipendentemente dalla tipologia di lavoro della madre adottiva.

    Domande e risposte

    Cosa è la gestione separata INPS?

    È una forma previdenziale obbligatoria per i lavoratori autonomi privi di altra cassa previdenziale e per i collaboratori coordinati e continuativi. I contributi versati alla gestione separata finanziano, tra l’altro, la tutela della maternità.

    Qual è la differenza tra adozione e gravidanza biologica ai fini dell’indennità?

    Per la gravidanza biologica, i cinque mesi di indennità coprono il periodo pre e post parto (due mesi prima e tre mesi dopo). In caso di adozione, i cinque mesi decorrono dall’ingresso del minore nella famiglia. Prima di questa sentenza, le lavoratrici della gestione separata ricevevano solo tre mesi in entrambi i casi.

    Cosa cambia dopo questa sentenza per le lavoratrici adottive iscritte alla gestione separata?

    Hanno diritto a cinque mesi di indennità di maternità (invece di tre) decorrenti dall’effettivo ingresso del minore adottato nella famiglia, in linea con quanto previsto per le lavoratrici dipendenti. L’INPS deve liquidare l’indennità per l’intero periodo di cinque mesi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 256/2012 – Illegittimità norma Marche su turni di protezione civile in deroga al CCNL

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 27 della legge della Regione Marche n. 20 del 2011, che obbligava il personale di protezione civile a effettuare turni diurni e notturni in deroga ai contratti collettivi nazionali. La norma invadeva la materia dell’ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva statale.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato diversi articoli della legge della Regione Marche n. 20 del 2011 (assestamento di bilancio). Tra questi, l’art. 27, che aggiungeva un comma 5-bis all’art. 10 della legge reg. n. 32 del 2001 sul sistema regionale di protezione civile: la norma imponeva al personale di protezione civile con funzioni anche tecnico-amministrative l’obbligo di effettuare turni diurni e notturni, «in deroga ai vigenti contratti collettivi nazionali».

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 27 della legge reg. Marche n. 20 del 2011 era impugnato in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, sub specie rapporti di diritto privato regolati contrattualmente). Ricorso n. 5 del registro ricorsi 2012. Giudice relatore: Alessandro Criscuolo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha: 1) dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 27 della legge reg. Marche n. 20 del 2011; 2) dichiarato non fondata la questione sull’art. 31, comma 1, lett. d) (porti, competenza concorrente); 3) dichiarato inammissibile la questione sull’art. 22 (contratti pubblici); 4) dichiarato estinto il giudizio sull’art. 26, comma 4 (salario accessorio personale assembleare) per rinuncia.

    Il principio

    Una legge regionale non può derogare ai contratti collettivi nazionali di lavoro, poiché la disciplina dei rapporti di lavoro privato, anche quando coinvolge dipendenti regionali, rientra nella materia dell’«ordinamento civile», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

    Domande e risposte

    Perché la Regione non può derogare ai CCNL?

    I contratti collettivi nazionali sono fonte del diritto privato del lavoro, che rientra nell’«ordinamento civile». Solo lo Stato può dettare norme di diritto privato che derogano ai CCNL o ne modificano l’efficacia. Le Regioni devono rispettare i CCNL anche per il loro personale.

    Cosa accade quando una norma regionale viola la competenza esclusiva statale?

    La Corte costituzionale dichiara la norma regionale costituzionalmente illegittima con efficacia erga omnes. La norma cessa di produrre effetti dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale.

    Cosa prevede il sistema regionale di protezione civile delle Marche?

    La legge reg. n. 32 del 2001 disciplina le strutture, i compiti e il personale della protezione civile regionale. Il comma 5-bis introdotto dall’art. 27 impugnato tentava di imporre flessibilità dell’orario di lavoro, ma lo faceva invadendo la materia riservata allo Stato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 255/2012 – Manifesta inammissibilità sulla perizia per trascrizione di intercettazioni in dibattimento

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    La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione sull’art. 224 del codice di procedura penale, sollevata dal Tribunale di Roma, che dubitava della possibilità del giudice del dibattimento di disporre perizia per la trascrizione di intercettazioni telefoniche senza violare la riservatezza delle comunicazioni non pertinenti al processo.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Roma, nel corso di un processo per associazione per delinquere finalizzata all’immigrazione clandestina, aveva ricevuto dal pubblico ministero la richiesta di disporre la trascrizione mediante perizia di circa 130 comunicazioni telefoniche intercettate. Il giudice rimettente temeva che la perizia dibattimentale comportasse la divulgazione pubblica di comunicazioni non pertinenti al processo, violando il diritto alla riservatezza delle comunicazioni di terzi estranei.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 224 del codice di procedura penale era impugnato dal Tribunale di Roma (r.o. n. 100 del 2012) in riferimento agli artt. 2 e 15 della Costituzione. Giudice relatore: Giuseppe Frigo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il Tribunale rimettente aveva prospettato una pronuncia di illegittimità i cui effetti avrebbero coinciso con quelli di un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, già percorribile senza necessità di intervento della Corte. La questione non soddisfaceva il requisito del «diritto vivente» ostativo all’interpretazione alternativa.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando l’effetto richiesto al Giudice delle leggi potrebbe essere raggiunto mediante un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma. Il giudice rimettente deve prima tentare tale interpretazione; solo se preclusa da un diritto vivente consolidato può rimettere la questione alla Corte.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra la trascrizione ex art. 268 c.p.p. e la perizia dibattimentale ex art. 224 c.p.p.?

    L’art. 268 c.p.p. prevede una procedura riservata davanti al GIP, in contraddittorio segreto, per selezionare le conversazioni rilevanti prima che confluiscano nel fascicolo dibattimentale. La perizia ex art. 224 c.p.p., disposta in udienza, avviene in pubblico e potrebbe richiedere la lettura in aula anche di comunicazioni non pertinenti.

    Perché la riservatezza delle comunicazioni rileva anche nel processo penale?

    L’art. 15 Cost. tutela la libertà e segretezza delle comunicazioni di tutti, anche dei terzi non indagati che hanno telefonato a un soggetto sottoposto a controllo. La loro divulgazione in udienza pubblica è ammissibile solo nella misura strettamente necessaria per gli interessi di giustizia.

    Cosa significa «diritto vivente» nella giurisprudenza costituzionale?

    È l’interpretazione di una norma consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità in modo stabile e uniforme. Quando esiste un diritto vivente che esclude un’interpretazione costituzionalmente orientata, il giudice rimettente è legittimato a sollevare la questione alla Corte senza tentare interpretazioni alternative.

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  • Corte cost. n. 254/2012 – Manifesta infondatezza sull’assenza di tutela cautelare nel processo tributario

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    La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione sull’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, che esclude l’applicabilità dell’art. 373 cod. proc. civ. al processo tributario. La mancanza di tutela cautelare contro la sentenza di secondo grado tributaria impugnata in Cassazione non viola la Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria regionale per la Calabria si è trovata a dover decidere su una domanda di sospensione cautelare dell’efficacia esecutiva della propria sentenza di secondo grado, presentata da una contribuente che aveva proposto ricorso per cassazione. La norma processuale tributaria esclude l’applicabilità delle disposizioni sull’effetto sospensivo automatico tipiche del rito civile, e la Cassazione aveva già chiarito che nel processo tributario non è possibile alcuna tutela cautelare avverso la sentenza di appello.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 era impugnato dalla Commissione tributaria regionale per la Calabria (r.o. n. 113 del 2012) in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 111 e 113 della Costituzione e all’art. 6 della CEDU. Giudice relatore: Gaetano Silvestri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. Il processo tributario è un procedimento speciale che può legittimamente avere regole diverse da quelle del processo civile ordinario. L’assenza di tutela cautelare nelle more del giudizio di Cassazione non viola i parametri costituzionali evocati, anche in considerazione del fatto che la questione analoga era già stata dichiarata inammissibile con la sentenza n. 217 del 2010.

    Il principio

    Il legislatore può prevedere un processo tributario speciale con regole diverse da quelle del processo civile ordinario, anche escludendo specifici strumenti di tutela cautelare, senza violare il diritto di difesa o il giusto processo, purché siano garantite forme adeguate di tutela giurisdizionale complessiva.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 373 del codice di procedura civile?

    Consente al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata con ricorso per cassazione di sospendere l’esecuzione della sentenza medesima quando dall’esecuzione può derivare un danno grave e irreparabile. Nel processo tributario questa norma non è applicabile.

    Come può il contribuente tutelarsi durante il giudizio di Cassazione?

    Può chiedere la rateizzazione del debito, proporre istanza di sospensione amministrativa all’Agenzia delle Entrate, o sfruttare le specifiche procedure di definizione agevolata eventualmente previste dalla legge. Non è invece possibile sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza di appello tributaria.

    Perché la questione era stata già dichiarata inammissibile nel 2010?

    Con la sentenza n. 217 del 2010, la Corte aveva dichiarato inammissibile una questione analoga perché il rimettente non aveva tentato un’interpretazione costituzionalmente orientata. In questa seconda rimessione, il giudice ha precisato che la Cassazione aveva nel frattempo formato un diritto vivente che escludeva ogni possibilità di tutela cautelare, rendendo inutile il tentativo di interpretazione alternativa.

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  • Corte cost. n. 253/2012 – Manifesta infondatezza sul termine di notifica nel rito del lavoro (art. 435 c.p.c.)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione sull’art. 435, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che l’appellante notifichi il ricorso entro dieci giorni dal decreto di fissazione dell’udienza. Il regime processuale non viola la parità delle parti garantita dall’art. 111 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Roma aveva sollevato la questione in due procedimenti aventi ad oggetto rilascio di immobili per finita locazione. In entrambi i casi l’appellante aveva notificato il ricorso in appello oltre il termine di dieci giorni previsto dall’art. 435, secondo comma, cod. proc. civ. Secondo il diritto vivente della Cassazione, la notifica tardiva non è causa di improcedibilità se è rispettato il termine «a comparire» previsto dal terzo comma dello stesso articolo.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 435, secondo comma, del codice di procedura civile era impugnato dalla Corte d’appello di Roma (r.o. nn. 92 e 93 del 2012) in riferimento all’art. 111, secondo comma, della Costituzione. Giudice relatore: Mario Rosario Morelli.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. L’interpretazione del diritto vivente — secondo cui la violazione del termine di dieci giorni per la notifica non determina improcedibilità se è rispettato il termine a comparire — non crea una irragionevole disparità tra le parti, ma tutela l’appellante (evitando l’improcedibilità per vizi formali) e l’appellato (garantendogli un termine adeguato per difendersi).

    Il principio

    Il termine di dieci giorni per la notifica del ricorso in appello nel rito del lavoro ha natura ordinatoria, non perentoria. La sua violazione non determina improcedibilità purché l’appellato riceva la notifica con un anticipo sufficiente rispetto all’udienza (termine a comparire). Questo assetto normativo realizza la parità delle parti garantita dall’art. 111 Cost.

    Domande e risposte

    Cos’è il rito del lavoro?

    È un procedimento speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss. del codice di procedura civile, applicabile alle controversie di lavoro subordinato, para-subordinato e previdenziali. È caratterizzato da oralità, concentrazione e speditezza.

    Cosa si intende per «termine a comparire»?

    È il termine minimo che deve intercorrere tra la notifica del ricorso e la data dell’udienza, affinché la controparte abbia il tempo di prepararsi. Nel rito del lavoro è disciplinato dall’art. 435, terzo comma, cod. proc. civ.

    Quando un termine processuale è perentorio?

    Quando la legge lo qualifica espressamente come tale o quando la sua violazione comporta la decadenza dall’atto. Il termine perentorio non è prorogabile né sanabile. Il termine di dieci giorni per la notifica nell’appello lavoro non è perentorio.

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  • Corte cost. n. 252/2012 – Inammissibilità sulla confisca obbligatoria per abuso di informazioni privilegiate

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sull’art. 187-sexies del TUF, che prevede la confisca obbligatoria del prodotto e dei beni utilizzati per commettere l’abuso di informazioni privilegiate, senza possibilità di graduazione. La questione era già stata dichiarata inammissibile nel 2011 per indeterminatezza del petitum.

    Di cosa si tratta

    La Corte di appello di Torino aveva sollevato la questione nel giudizio di opposizione avverso una deliberazione CONSOB che aveva irrogato sanzioni per abuso di informazioni privilegiate, disponendo anche la confisca di titoli per oltre 20 milioni di euro. La norma impugnata (art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998) prevede la confisca obbligatoria degli strumenti finanziari movimentati e del loro equivalente economico, senza alcuna graduazione in funzione della gravità della violazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 187-sexies, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF) era impugnato dalla Corte di appello di Torino (r.o. n. 80 del 2012) in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione. Giudice relatore: Giuseppe Frigo. La questione era già stata dichiarata inammissibile con la sentenza n. 186 del 2011 per oscurità del petitum.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione anche in questa seconda rimessione. Pur apprezzando lo sforzo del giudice rimettente di precisare il petitum rispetto alla precedente ordinanza, la Corte ha ritenuto che residuassero ancora profili di indeterminatezza tali da rendere la questione non adeguatamente formulata per consentire una pronuncia sul merito.

    Il principio

    Il petitum della questione di legittimità costituzionale deve essere formulato in modo chiaro e univoco, tanto nell’oggetto (quali parti della norma sono impugnate) quanto nel contenuto (quale tipo di pronuncia si richiede: ablatoria o manipolativo-additiva). L’indeterminatezza del petitum determina l’inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cos’è la confisca per equivalente prevista dall’art. 187-sexies TUF?

    Quando non è possibile sequestrare direttamente i beni utilizzati o il profitto dell’abuso di mercato, la confisca può avere ad oggetto somme di denaro o beni di valore equivalente. Secondo il giudice rimettente, anche questa confisca ha carattere obbligatorio, rendendo impossibile qualsiasi graduazione della sanzione.

    Perché la Corte ha dichiarato inammissibile la questione due volte?

    La prima volta (sentenza n. 186 del 2011) per oscurità e indeterminatezza del petitum: non era chiaro se si chiedesse la soppressione totale della norma o solo la facoltizzazione della confisca. Nella seconda rimessione, nonostante i miglioramenti nella formulazione, la Corte ha ritenuto che persistessero aspetti di indeterminatezza.

    L’abuso di informazioni privilegiate è solo un illecito amministrativo?

    No: il d.lgs. n. 58 del 1998 prevede un doppio binario sanzionatorio. L’abuso di informazioni privilegiate (insider trading) è contemporaneamente un reato penale (art. 184 TUF) e un illecito amministrativo (art. 187-bis TUF), ciascuno con il proprio sistema di sanzioni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 251/2012 – Illegittimo divieto di prevalenza dell’attenuante per lieve entità di stupefacenti sulla recidiva reiterata

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui vietava che l’attenuante per «lieve entità» prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (stupefacenti) potesse essere dichiarata prevalente sulla recidiva reiterata. Il regime sanzionatorio risultante era sproporzionato e irragionevole.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Torino aveva sollevato la questione nel procedimento a carico di un imputato accusato di cessione di 0,40 grammi di cocaina, con recidiva reiterata specifica. Pur ritenendo applicabile l’attenuante per lieve entità (art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990, pena minima 1 anno), il giudice non poteva riconoscerle la prevalenza sulla recidiva reiterata, con il risultato che la pena minima saliva a 6 anni di reclusione. Il divario — da 1 a 6 anni — era ritenuto manifestamente sproporzionato.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 69, quarto comma, del codice penale (introdotto dalla legge n. 251 del 2005, cosiddetta «ex Cirielli») era impugnato dal Tribunale di Torino (r.o. n. 61 del 2012) in riferimento agli artt. 3, 25 secondo comma e 27 terzo comma della Costituzione. Giudice relatore: Giorgio Lattanzi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. Il meccanismo produceva pene manifestamente sproporzionate per il piccolo spacciatore recidivo, equiparandolo quoad poenam al grande trafficante.

    Il principio

    Il divieto assoluto di prevalenza di una circostanza attenuante sulla recidiva reiterata è incostituzionale quando produce risultati sanzionatori manifestamente sproporzionati rispetto alla gravità concreta del fatto. Il giudice deve poter bilanciare le circostanze in modo da rispettare i principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di finalità rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.).

    Domande e risposte

    Cos’è la recidiva reiterata?

    È la forma più grave di recidiva prevista dall’art. 99, quarto comma, del codice penale. Si applica a chi, già recidivo, commette un nuovo reato non colposo. La legge n. 251 del 2005 aveva introdotto il divieto di dichiarare equivalenti o prevalenti le attenuanti sulla recidiva reiterata in determinati casi.

    Cosa prevede l’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990?

    Prevede una pena attenuata (da 1 a 5 anni di reclusione, invece dei 6-20 anni del comma 1) per i fatti di lieve entità relativi a stupefacenti. È applicabile quando il fatto è di modesto rilievo per qualità, quantità e circostanze dell’azione (piccolo spacciatore occasionale o di strada).

    Cosa cambia dopo questa sentenza?

    Il giudice può valutare liberamente se dichiarare l’attenuante per lieve entità prevalente sulla recidiva reiterata, con possibilità di irrogare la pena nel minimo previsto dall’attenuante stessa (1 anno di reclusione) anche al recidivo reiterato, quando il fatto sia concretamente lieve.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 250/2012 – Correzione di errore materiale nella sentenza n. 183/2012

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    La Corte costituzionale ha disposto la correzione di due errori materiali contenuti nella sentenza n. 183 del 2012: un riferimento errato all’anno di un decreto ministeriale e l’indicazione erronea del soggetto promotore del ricorso (Presidente del Consiglio dei ministri invece della Provincia autonoma di Trento).

    Di cosa si tratta

    La Corte ha rilevato d’ufficio due errori materiali nella sentenza n. 183 del 2012. Nel «Considerato in diritto», al punto 6, il d.m. 31 ottobre 2001 era erroneamente indicato come d.m. 31 ottobre 2011. Nel dispositivo, ai punti 1) e 2), il soggetto promotore del ricorso era erroneamente indicato come il Presidente del Consiglio dei ministri invece della Provincia autonoma di Trento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si tratta di un giudizio di legittimità costituzionale, ma di un procedimento di correzione di errore materiale ai sensi dell’art. 32 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Giudice relatore: Giorgio Lattanzi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto la sostituzione di «anno 2011» con «anno 2001» nell’ultimo capoverso del punto 6 del Considerato in diritto, e la sostituzione delle parole «dal Presidente del Consiglio dei ministri» con «dalla Provincia autonoma di Trento» ai punti 1) e 2) del dispositivo della sentenza n. 183 del 2012.

    Il principio

    L’errore materiale è una divergenza tra la volontà effettivamente espressa dalla Corte e la sua riproduzione grafica nel testo della pronuncia. Può essere corretto in qualsiasi momento con apposita ordinanza, senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione.

    Domande e risposte

    Quando può essere corretto un errore materiale in una sentenza della Corte?

    In qualsiasi momento, su istanza di parte o d’ufficio, con apposita ordinanza emessa dalla stessa Corte. L’errore materiale è una mera svista tipografica o di trascrizione, non una questione di merito sulla correttezza del ragionamento giuridico.

    Qual era la sentenza n. 183 del 2012 della Corte costituzionale?

    Era una pronuncia nei giudizi promossi dalla Provincia autonoma di Trento su questioni di competenza regionale. L’errore nel dispositivo aveva erroneamente attribuito il ricorso al Presidente del Consiglio dei ministri.

    Cosa distingue l’errore materiale dall’errore di diritto?

    L’errore materiale è una divergenza formale tra quanto la Corte ha voluto scrivere e quanto risulta scritto (es. anno sbagliato, nome errato). L’errore di diritto attiene al ragionamento giuridico e non può essere corretto con il procedimento di correzione, ma richiede una nuova pronuncia.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 249/2012 – Inammissibilità manifesta sulla sclassificazione di terre civiche in Abruzzo

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sull’art. 10 della legge della Regione Abruzzo n. 25 del 1988, che consentiva la sclassificazione di terre civiche. L’ordinanza di rimessione non forniva elementi sufficienti a dimostrare la rilevanza della questione nel giudizio in corso.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario per il riordino degli usi civici nella Regione Abruzzo aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 25 del 1988, che consentiva al Consiglio regionale di disporre la sclassificazione di terreni gravati da usi civici qualora avessero «irreversibilmente perduto» la loro funzione agricola o boschiva a causa di «utilizzazioni improprie ormai consolidate». Il rimettente sosteneva che tale procedura consentisse di sottrarre aree ai vincoli ambientali e paesaggistici.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 10, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 25 del 1988 era impugnato dal Commissario per il riordino degli usi civici (r.o. n. 101 del 2012) in riferimento agli artt. 9, 42, 117 e 118 della Costituzione. Giudice relatore: Paolo Grossi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. L’ordinanza di rimessione non chiariva il nesso di pregiudizialità tra la questione sollevata e l’oggetto del procedimento, né dimostrava che i terreni fossero stati effettivamente sclassificati con la deliberazione regionale citata. L’eccessiva lontananza temporale tra l’asserito atto di sclassificazione (1994) e il giudizio (trattenuto in decisione nel 2011) rendeva oscura la rilevanza della questione.

    Il principio

    Il principio di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione impone al giudice a quo di fornire tutti gli elementi necessari per verificare la rilevanza della questione nel giudizio pendente. La carenza di tali elementi determina la manifesta inammissibilità della questione.

    Domande e risposte

    Cosa sono gli usi civici?

    Sono diritti collettivi delle comunità locali di godere di determinati beni (boschi, pascoli, acque) originariamente appartenenti ai Comuni o alle università agrarie. Sono disciplinati dalla legge n. 1766 del 1927 e hanno natura di demanio collettivo, con vincoli di inalienabilità e insuscettibilità di espropriazione.

    Cosa significa «sclassificazione» di terre civiche?

    Significa rimuovere il regime demaniale civico da terreni che, per effetto di utilizzazioni improprie consolidate, abbiano perso la loro destinazione funzionale agricola o boschiva. La legge abruzzese consentiva tale sclassificazione attraverso una delibera del Consiglio regionale.

    Quali sono i requisiti dell’ordinanza di rimessione?

    L’ordinanza deve descrivere la fattispecie concreta, indicare la norma che il giudice dovrebbe applicare, spiegare perché la questione è rilevante per la decisione del giudizio e illustrare i profili di incostituzionalità in modo non manifestamente infondato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 248/2012 – Indeducibilità dei costi da reato: restituzione degli atti al giudice tributario

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    La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Brindisi perché verificasse la perdurante rilevanza della questione sulla deducibilità dei costi riconducibili a reati, alla luce di una modifica legislativa sopravvenuta che aveva riformato la norma impugnata.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria provinciale di Brindisi aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537 del 1993, che escludeva la deducibilità fiscale dei costi «riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato». Il giudizio traeva origine da avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società edile cui era stato contestato il reato di lottizzazione abusiva, con conseguente indeducibilità di tutti i costi e le spese dichiarati.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537 del 1993 (aggiunto dalla legge finanziaria 2003) era impugnato in riferimento agli artt. 3, 27 secondo comma e 53 della Costituzione dalla Commissione tributaria provinciale di Brindisi (r.o. n. 48 del 2012). Giudice relatore: Franco Gallo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice a quo. L’Avvocatura dello Stato aveva evidenziato che l’art. 8 del d.l. n. 16 del 2012 (convertito in legge n. 44 del 2012) aveva modificato la norma impugnata, riformando la disciplina dell’indeducibilità dei costi da reato. Il giudice rimettente doveva quindi verificare se la questione fosse ancora rilevante alla luce del mutato quadro normativo.

    Il principio

    Quando una norma impugnata viene modificata in modo significativo durante il giudizio di legittimità costituzionale, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché valuti se la questione sia ancora rilevante nel giudizio principale alla luce della normativa sopravvenuta.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva il comma 4-bis dell’art. 14 della legge n. 537 del 1993?

    Stabiliva che nella determinazione del reddito d’impresa non fossero ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato. La norma si applicava indipendentemente dall’esito del processo penale.

    Perché il giudice tributario dubitava della costituzionalità della norma?

    Per tre ragioni: a) irragionevolezza e disparità di trattamento tra imprese con diversi sistemi di contabilizzazione (art. 3 Cost.); b) violazione del principio di presunzione di innocenza, in quanto la sanzione tributaria scattava prima di una condanna penale definitiva (art. 27 Cost.); c) tassazione di una capacità contributiva inesistente, perché calcolata al lordo di costi effettivamente sostenuti (art. 53 Cost.).

    Come è cambiata la normativa dopo il d.l. n. 16 del 2012?

    L’art. 8 del d.l. n. 16 del 2012 ha modificato la disciplina dell’indeducibilità dei costi da reato, limitandola ai costi relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per commettere i reati e richiedendo che il reato sia accertato con sentenza definitiva.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 287/2012 – Illegittimità dell’art. 11 del d.l. 138/2011 sulla soppressione delle Province

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito dalla legge n. 148/2011), che prevedeva la soppressione e la fusione delle Province con popolazione inferiore a determinate soglie. La norma violava l’autonomia delle Province e il principio di leale collaborazione.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 138/2011 (manovra di agosto 2011 del Governo Berlusconi) aveva introdotto misure radicali per la soppressione delle Province con meno di 300.000 abitanti o meno di 3.000 km² di territorio. Cinque Regioni (Liguria, Umbria, Toscana, Emilia-Romagna e Sardegna) avevano impugnato la norma davanti alla Corte Costituzionale, lamentando la violazione dell’autonomia degli enti locali garantita dalla Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Liguria, Umbria, Toscana, Emilia-Romagna e Sardegna hanno promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, in riferimento agli artt. 117, quarto e sesto comma, 118 e 117 della Costituzione, in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (riforma del Titolo V).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11 del d.l. n. 138/2011. La norma violava il principio di leale collaborazione tra Stato, Regioni ed enti locali e le garanzie costituzionali dell’autonomia delle Province, che sono enti autonomi riconosciuti e garantiti dalla Costituzione. La soppressione per via legislativa ordinaria, senza il necessario coinvolgimento degli enti interessati, non era costituzionalmente ammissibile.

    Il principio

    Lo Stato non può sopprimere o fondere le Province attraverso una norma di legge ordinaria adottata con decreto-legge, senza il rispetto del principio di leale collaborazione con le Regioni e gli enti locali. Le Province, in quanto enti autonomi costituzionalmente garantiti, richiedono per la loro soppressione procedure rispettose delle garanzie costituzionali.

    Domande e risposte

    Perché il Governo Berlusconi voleva sopprimere le Province?

    La soppressione delle Province era presentata come misura di risparmio e semplificazione amministrativa. Il d.l. n. 138/2011 prevedeva di eliminare le Province con meno di 300.000 abitanti o meno di 3.000 km² di territorio, fondendole con Province limitrofe, per ridurre i costi della politica e dell’amministrazione.

    Le Province possono essere soppresse con una legge ordinaria?

    Secondo la Corte, non attraverso un decreto-legge adottato senza il rispetto delle procedure di coinvolgimento degli enti locali e delle Regioni. Una riforma dell’ordinamento degli enti locali di tale portata richiede il rispetto del principio di leale collaborazione e procedure adeguate.

    Cosa è successo alle Province dopo questa sentenza?

    La Corte ha bloccato la soppressione per decreto-legge. Successivamente il Governo Monti ha tentato una nuova via con il d.l. n. 201/2011 e poi la legge Delrio (l. n. 56/2014) ha ridefinito il ruolo delle Province come enti di area vasta, svuotandole di molte funzioni senza formalmente sopprimerle.

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