Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 101/2011 – Assegno mensile di invalidità civile e attività lavorativa

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    L’ordinanza n. 101 del 2011 ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1, della legge n. 118 del 1971, nella parte in cui subordina la concessione dell’assegno mensile di invalidità civile al mancato svolgimento di attività lavorativa, per difetti nell’ordinanza di rimessione del Tribunale di Napoli.

    Di cosa si tratta

    L’articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 1971, n. 118, come modificato dalla legge n. 247 del 2007, concede un assegno mensile agli invalidi civili tra i 18 e i 64 anni con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%, a condizione che «non svolgano attività lavorativa». Il Tribunale di Napoli era investito della domanda di una cittadina extracomunitaria titolare di carta di soggiorno che, pur possedendo i requisiti sanitari ed economici, svolgeva attività lavorativa da cui ricavava un reddito modesto, e riteneva irragionevole escluderla dal beneficio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1, della legge n. 118 del 1971 in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, ritenendo irragionevole escludere dal beneficio l’invalido che svolge attività lavorativa con redditi inferiori al limite legale, a parità di riduzione della capacità lavorativa e di reddito.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione. Ha rilevato che il rimettente non aveva sufficientemente motivato la rilevanza della questione nel caso concreto, non avendo verificato se la ricorrente soddisfacesse tutti i requisiti di legge (sanitari, economici e di residenza) e, in particolare, non avendo esaminato come il reddito da lavoro si combinasse con gli altri requisiti reddituali previsti dalla norma.

    Il principio

    La rilevanza della questione di legittimità costituzionale deve essere motivata in modo specifico e concreto: il giudice rimettente deve accertare che nel giudizio a quo tutti gli altri requisiti applicativi della norma impugnata siano soddisfatti, pena l’inammissibilità della questione per difetto di rilevanza.

    Domande e risposte

    Un invalido civile che lavora ha diritto all’assegno mensile?

    Secondo la norma impugnata (art. 13, comma 1, legge n. 118 del 1971), l’assegno è riconosciuto solo agli invalidi che «non svolgono attività lavorativa». Il Tribunale di Napoli riteneva questa esclusione irragionevole quando il reddito da lavoro è modesto, ma la Corte non ha potuto esaminare il merito per vizi processuali.

    Perché la questione era inammissibile?

    Il rimettente non aveva adeguatamente verificato se la ricorrente possedesse tutti i requisiti di legge (in particolare il requisito reddituale complessivo), rendendo incerta la rilevanza della questione nel caso concreto, che è condizione necessaria per adire la Corte costituzionale.

    L’assegno mensile di invalidità spetta anche agli stranieri?

    Secondo la norma, la prestazione spetta anche allo straniero extracomunitario titolare di carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo), come nel caso di specie, a condizione che sussistano tutti gli altri requisiti sanitari ed economici.

    Norme collegate

    • Art. 38 della Costituzione — diritto all’assistenza sociale per i casi di inabilità e bisogno, parametro della questione
    • Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, invocato per la disparità di trattamento tra invalidi lavoratori e non lavoratori
  • Corte cost. n. 63/2011 – Notifica cartella esattoriale e decorrenza termini per il ricorso

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa alla notifica delle cartelle esattoriali nei casi previsti dall’art. 140 c.p.c., sollevata per difetto di motivazione sulla rilevanza da parte del giudice rimettente.

    Di cosa si tratta

    Quando un contribuente non è reperibile al proprio domicilio, la notifica della cartella di pagamento può avvenire con il rito degli «irreperibili temporanei» ex art. 140 c.p.c. Una specifica disposizione (art. 26, quarto comma, d.P.R. n. 602/1973) prevede che in tali casi la notificazione si considera eseguita il giorno successivo all’affissione dell’avviso nell’albo comunale, senza attendere il decorso dei dieci giorni previsto dal codice di rito. Una contribuente aveva impugnato tardivamente una cartella, e il giudice tributario rimettente dubitava della costituzionalità di questa disciplina acceleratoria.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale di Firenze (Toscana) aveva sollevato, con ordinanza del 23 marzo 2010 (r.o. n. 228 del 2010), questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. La norma censurata anticipa il perfezionamento della notifica al giorno successivo all’affissione dell’avviso nell’albo comunale, riducendo i termini a disposizione del contribuente per proporre ricorso.

    La decisione della Corte

    Con l’ordinanza n. 63 del 2011 (camera di consiglio del 26 gennaio 2011, redattore Paolo Maddalena, depositata il 25 febbraio 2011), la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo: non aveva chiarito perché, anche ammettendo l’incostituzionalità della norma, ciò avrebbe cambiato l’esito della controversia.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è ammissibile solo se il giudice rimettente dimostra compiutamente che la norma censurata è applicabile nel giudizio principale e che una diversa disciplina avrebbe inciso concretamente sull’esito della causa. La carenza di motivazione sulla rilevanza determina la manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 26, quarto comma, del d.P.R. n. 602/1973?

    Prevede che, nei casi di notifica con affissione nell’albo comunale (art. 140 c.p.c.), la notificazione della cartella esattoriale si ha per eseguita il giorno successivo all’affissione, senza la necessità di attendere ulteriori termini.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché il giudice rimettente non aveva spiegato in modo sufficiente perché la norma fosse decisiva per risolvere il giudizio, vale a dire non aveva dimostrato la «rilevanza» richiesta come presupposto processuale per sollevare una questione di legittimità costituzionale.

    Cosa succede al contribuente se la cartella è notificata in modo accelerato?

    Il termine per proporre ricorso decorre dal giorno successivo all’affissione, il che può ridurre il tempo disponibile per contestare la pretesa, rispetto alle regole ordinarie del codice di procedura civile che prevedono un periodo di giacenza più lungo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 143/2011 – Contributo unificato: inammissibili le questioni sul mancato pagamento come condizione processuale

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sul contributo unificato (artt. 9 e 10 del d.P.R. n. 115/2002, come modificati dalla legge finanziaria 2010), sollevate da tre Giudici di pace. Le rimettenti non hanno adeguatamente motivato la rilevanza delle questioni né dimostrato che il mancato pagamento impedisse la prosecuzione dei giudizi.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2010 (l. n. 191/2009) ha modificato la disciplina del contributo unificato, aumentandone gli importi e ampliandone i casi di applicazione. Tre Giudici di pace avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale, ritenendo che le nuove norme potessero rendere di fatto inaccessibile la giustizia per i soggetti meno abbienti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Ficarolo (art. 2, comma 212, l. n. 191/2009, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.), il Giudice di pace di Varazze (artt. 9, 10, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002 e art. 30, comma 1, stesso testo unico, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 Cost.) e il Giudice di pace di Fermo (art. 10, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002 e art. 23, comma 10, l. n. 689/1981, in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost.).

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e dichiara tutte le questioni manifestamente inammissibili. I Giudici di Ficarolo e Fermo non spiegano come la declaratoria di illegittimità inciderebbe sulle decisioni loro sottoposte, mancando il presupposto della rilevanza. Il Giudice di Varazze ha sollevato la questione d’ufficio nonostante il contributo fosse già stato spontaneamente pagato dal ricorrente, rendendo la questione irrilevante nel giudizio a quo.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale è ammissibile solo se rilevante nel giudizio principale: il rimettente deve spiegare come la pronuncia della Corte inciderebbe concretamente sulla decisione da adottare. La questione sollevata d’ufficio su una norma già applicata spontaneamente dalla parte è priva di rilevanza.

    Domande e risposte

    Che cos’è il contributo unificato?

    È il tributo dovuto per la proposizione di un atto che introduce un procedimento giudiziario o un’impugnazione. Il suo importo varia in base al valore della causa e al tipo di procedimento, ed è disciplinato dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico sulle spese di giustizia).

    Il mancato pagamento del contributo unificato rende la domanda improponibile?

    No, in via automatica. La mancata corresponsione del contributo attiva una procedura di riscossione coattiva e l’applicazione di sanzioni, ma non comporta di per sé l’improcedibilità della domanda, salvo diversa previsione normativa espressa.

    Cosa significa che la questione è «irrilevante»?

    La rilevanza è il presupposto per cui la questione deve riguardare una norma di cui il giudice deve fare applicazione nel giudizio a quo. Se la norma in questione non deve essere applicata (perché il pagamento è già avvenuto o perché il giudice non deve pronunciarsi su di essa), la questione non può essere sollevata.

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  • Corte cost. n. 100/2011 – Reato di soggiorno illegale e manifesta inammissibilità (Gallarate)

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    L’ordinanza n. 100 del 2011 ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del T.U. Immigrazione sollevate dal Giudice di pace di Gallarate con tredici ordinanze, per carenze nella motivazione sulla non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Gallarate, con tredici ordinanze identiche nella parte motiva, aveva messo in discussione la costituzionalità dell’art. 10-bis del Testo Unico sull’Immigrazione (introdotto dalla legge n. 94 del 2009), che punisce il reato di ingresso e soggiorno illegale con ammenda da 5.000 a 10.000 euro, deducendo la violazione degli articoli 2, 3 e 25 della Costituzione. In particolare il rimettente contestava l’irragionevolezza di applicare uno strumento penale a condotte già coperte da misure amministrative di espulsione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Gallarate ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, aggiunto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge n. 94 del 2009, per violazione degli articoli 2, 3 e 25 della Costituzione. Il rimettente deduceva la mancanza di giustificazione razionale per la scelta penale e la disparità di trattamento rispetto all’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, che prevede la clausola del «giustificato motivo».

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni, riuniti i giudizi. Ha rilevato che le ordinanze di rimessione non sviluppavano in modo adeguato e autonomo le ragioni di non manifesta infondatezza delle censure, limitandosi sostanzialmente ad affermare l’irragionevolezza della scelta legislativa senza articolare un’argomentazione giuridica idonea a superare la soglia minima richiesta per la rimessione alla Corte costituzionale.

    Il principio

    Le tredici ordinanze identiche nella parte motiva non soddisfacevano il requisito di motivazione autonoma sulla non manifesta infondatezza: una motivazione puramente assertiva e ripetitiva non è sufficiente per adire la Corte costituzionale, che richiede un’argomentazione specifica e argomentata sulle ragioni di incostituzionalità.

    Domande e risposte

    Perché il reato di soggiorno illegale era ritenuto irragionevole dai rimettenti?

    Il Giudice di pace di Gallarate riteneva irragionevole criminalizzare una condotta già coperta da misure amministrative di espulsione (art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998), sostenendo che lo scopo dell’allontanamento dello straniero irregolare fosse già raggiungibile senza ricorrere allo strumento penale.

    Qual è la differenza tra le questioni del Giudice di pace di Gallarate e quelle del Giudice di pace di Pistoia (ord. n. 95/2011)?

    Le due serie di ordinanze riguardano la stessa norma (art. 10-bis T.U. Immigrazione) e sono state entrambe dichiarate inammissibili per difetti di motivazione, sebbene le censure specifiche presentino alcune differenze. In entrambi i casi la Corte ha ritenuto non soddisfatto il requisito di motivazione autonoma sulla non manifesta infondatezza.

    Il reato di soggiorno illegale è stato poi dichiarato incostituzionale?

    Con la legge n. 67 del 2014 il reato di ingresso e soggiorno illegale (art. 10-bis) è stato depenalizzato e trasformato in illecito amministrativo, per cui la questione di costituzionalità ha perso rilevanza pratica. La Corte non aveva mai esaminato nel merito le questioni sollevate in questa fase.

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  • Corte cost. n. 142/2011 – Conflitto di attribuzioni GIP Milano vs Senato: insindacabilità senatore Iannuzzi ammissibile

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    La Corte costituzionale dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato dal GIP del Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione che aveva dichiarato insindacabile, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., le opinioni espresse dal senatore Raffaele Iannuzzi nei confronti di due magistrati.

    Di cosa si tratta

    Davanti al GIP del Tribunale di Milano pendeva un procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa a carico del senatore Raffaele Iannuzzi per dichiarazioni rilasciate in un articolo contro i magistrati Natoli e Caselli. Il Senato aveva deliberato che tali opinioni erano insindacabili ex art. 68 Cost., il che avrebbe bloccato il processo penale. Il GIP ha impugnato la deliberazione davanti alla Corte costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Milano ha promosso conflitto di attribuzioni nei confronti del Senato della Repubblica, lamentando che la deliberazione del 21 aprile 2010 (Doc. IV-ter n. 14/A) avesse leso le sue attribuzioni costituzionalmente garantite, dichiarando insindacabili le opinioni del senatore Iannuzzi in mancanza dei presupposti previsti dall’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara il conflitto ammissibile sia sotto il profilo soggettivo (entrambi gli organi sono legittimati a stare in giudizio) sia sotto quello oggettivo (sussiste materia di conflitto, non essendo ancora pregiudicata la questione di merito). Dispone la notifica al Senato e la successiva trattazione in udienza pubblica.

    Il principio

    Il GIP, quale organo giurisdizionale in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, è legittimato a sollevare conflitto di attribuzioni nei confronti del Senato quando ritiene che una delibera di insindacabilità ex art. 68 Cost. sia stata adottata in assenza dei relativi presupposti, ledendo la propria sfera di competenza.

    Domande e risposte

    Che cosa prevede l’art. 68 della Costituzione sull’insindacabilità?

    L’art. 68, primo comma, Cost. stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Spetta alla Camera di appartenenza deliberare sull’applicabilità di tale guarentigia.

    Come funziona il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

    Il conflitto si propone dinanzi alla Corte costituzionale quando un organo ritiene che un altro abbia invaso la propria sfera di competenze costituzionali. La Corte esamina prima l’ammissibilità (fase de qua) e poi, se ammissibile, decide nel merito.

    La pronuncia di ammissibilità anticipa il merito del conflitto?

    No. La dichiarazione di ammissibilità è solo un filtro processuale: la Corte verifica che gli organi siano legittimati e che esista materia di conflitto, senza pregiudicare la questione di merito, che sarà decisa nella successiva fase di trattazione.

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  • Corte cost. n. 99/2011 – Buonuscita degli insegnanti supplenti e manifesta inammissibilità

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    L’ordinanza n. 99 del 2011 ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sulle norme che negano il diritto alla buonuscita (e all’indennità di fine rapporto) agli insegnanti supplenti con meno di un anno continuativo di servizio, per vizi nell’ordinanza di rimessione del TAR Umbria.

    Di cosa si tratta

    Una docente di musica che aveva prestato servizio per trentaquattro anni come insegnante non di ruolo (precaria) attraverso una serie di incarichi continuativi aveva chiesto il riconoscimento della buonuscita (ai sensi del d.P.R. n. 1032 del 1973) e dell’indennità di fine rapporto (ai sensi del d.lgs.C.p.S. n. 207 del 1947). Le norme vigenti negavano queste prestazioni al personale supplente e a chi non avesse maturato almeno un anno continuo di servizio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Umbria ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, degli articoli 2 e 3, primo comma, del d.P.R. n. 1032 del 1973 (nella parte in cui negano la buonuscita al personale supplente e richiedono un anno di iscrizione al Fondo) e dell’art. 9, primo comma, del d.lgs.C.p.S. n. 207 del 1947 (nella parte in cui richiede almeno un anno di servizio continuativo per l’indennità di fine rapporto).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili tutte le questioni. Per quella relativa all’art. 2 del d.P.R. n. 1032 del 1973 ha rilevato che il rimettente non aveva motivato la rilevanza nel caso concreto. Per quelle relative agli artt. 3 del d.P.R. e 9 del d.lgs. n. 207 del 1947 ha ritenuto che il rimettente avesse omesso di valutare la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata, che il giudice a quo stesso sembrava considerare praticabile riconoscendo la «unicità» del rapporto di lavoro ai fini della prescrizione.

    Il principio

    Il giudice rimettente deve verificare la percorribilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata prima di sollevare questione di legittimità costituzionale; se tale interpretazione è possibile, la questione è inammissibile per mancato esperimento del tentativo interpretativo.

    Domande e risposte

    Un insegnante precario ha diritto alla buonuscita?

    La normativa all’epoca vigente escludeva il personale supplente dalle prestazioni previdenziali di buonuscita e subordinava il diritto all’indennità di fine rapporto ad almeno un anno di servizio continuativo. La questione di costituzionalità sollevata è stata però dichiarata inammissibile senza esame nel merito.

    Perché il TAR Umbria non ha potuto ottenere una risposta nel merito?

    Perché l’ordinanza di rimessione presentava vizi: aveva omesso di motivare la rilevanza per la questione relativa all’art. 2 del d.P.R. n. 1032 e non aveva esaminato se fosse possibile un’interpretazione costituzionalmente orientata per le altre questioni.

    Cosa si intende per «interpretazione costituzionalmente orientata»?

    Si intende un’interpretazione della norma di legge che, tra i significati possibili, scelga quello compatibile con i principi costituzionali, evitando così di dover dichiarare la norma incostituzionale. Solo quando tale interpretazione è impossibile è legittimo sollevare questione di legittimità costituzionale.

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  • Corte cost. n. 62/2011 – Valdastico Nord e leale collaborazione Stato-Regione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere nei conflitti di attribuzione promossi dalla Provincia autonoma di Trento contro atti statali relativi all’autostrada Valdastico Nord (A31), a seguito di modifiche sopravvenute che hanno reso privi di oggetto i ricorsi.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Trento aveva sollevato due conflitti di attribuzione contro atti del Governo nazionale riguardanti la pianificazione e approvazione dell’autostrada A31 Valdastico Nord. La Provincia lamentava la violazione del principio di leale collaborazione, poiché riteneva di non essere stata coinvolta adeguatamente nelle decisioni che incidevano sul proprio territorio. La Corte ha dovuto verificare se, nel corso del giudizio, fosse sopravvenuta una causa che privasse i ricorsi del loro oggetto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzione promosso dalla Provincia autonoma di Trento avverso: la convenzione del 7 dicembre 1999 tra ANAS s.p.a. e Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova s.p.a. (approvata con decreto ministeriale del 21 dicembre 1999); la convenzione del 9 luglio 2007; il Programma delle infrastrutture strategiche approvato dal Consiglio dei ministri il 15 luglio 2009; le delibere CIPE n. 51 e n. 52 del 2009. Il parametro evocato era il principio di leale collaborazione tra Stato e autonomie territoriali. I ricorsi erano iscritti ai nn. 5 e 6 del registro conflitti tra enti 2010.

    La decisione della Corte

    Con la sentenza n. 62 del 2011 (udienza pubblica dell’8 febbraio 2011, redattore Gaetano Silvestri, depositata il 25 febbraio 2011), la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine a entrambi i conflitti. Per il ricorso n. 5 del 2010 (avente ad oggetto la convenzione del 9 luglio 2007), e per il ricorso n. 6 del 2010 (avente ad oggetto il Programma delle infrastrutture del 15 luglio 2009), la Corte ha accertato che eventi sopravvenuti avevano privato i ricorsi del loro oggetto, rendendo superfluo un pronunciamento nel merito.

    Il principio

    Nei conflitti di attribuzione tra enti, qualora nel corso del giudizio vengano meno i presupposti che avevano dato origine alla controversia — ad esempio per sopravvenuta modifica o inefficacia degli atti impugnati — la Corte costituzionale dichiara cessata la materia del contendere senza pronunciarsi nel merito delle questioni relative al riparto di competenze.

    Domande e risposte

    Cos’è un conflitto di attribuzione tra enti?

    È uno strumento processuale attraverso cui uno Stato, una Regione o una Provincia autonoma può rivolgersi alla Corte costituzionale per contestare atti di un altro ente che ritiene lesivi delle proprie competenze costituzionalmente garantite.

    Cosa significa «cessata la materia del contendere»?

    Significa che, nel corso del giudizio, sono sopravvenute circostanze — come l’abrogazione o la modifica dell’atto impugnato — che rendono inutile una pronuncia nel merito, poiché la situazione controversa non esiste più o si è comunque definita.

    Qual era il rilievo del principio di leale collaborazione in questa vicenda?

    Il principio di leale collaborazione impone allo Stato di coinvolgere le autonomie territoriali — come le Province autonome — nelle decisioni che incidono sul loro territorio, specialmente in materie di competenza concorrente o in prossimità di competenze riservate. La Provincia di Trento contestava che le scelte sulla Valdastico Nord fossero avvenute senza un adeguato confronto.

    Norme collegate

    • Art. 120 della Costituzione — Disciplina i poteri sostitutivi dello Stato e il principio di leale collaborazione tra i livelli di governo
    • Art. 117 della Costituzione — Riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni, rilevante per la materia delle infrastrutture strategiche
  • Corte cost. n. 141/2011 – Obbligo di comunicazione dell’appello nel processo tributario: questione infondata

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    La Corte costituzionale dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sull’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, nella parte che impone — a pena di inammissibilità — la comunicazione dell’atto di appello alla segreteria della Commissione tributaria provinciale. La norma non viola i principi di ragionevolezza e di diritto alla difesa.

    Di cosa si tratta

    Nel processo tributario, chi propone appello è tenuto a dare comunicazione dell’atto di impugnazione alla segreteria della Commissione tributaria che ha emesso la sentenza appellata. L’omissione di tale formalità comporta l’inammissibilità dell’appello. Tre commissioni tributarie regionali dubitavano della ragionevolezza di questa sanzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale dell’Umbria e quella della Toscana (sezione di Livorno) hanno impugnato l’art. 53, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal d.l. n. 203/2005, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Secondo le rimettenti, la previsione dell’inammissibilità sarebbe irragionevole e sproporzionata rispetto al semplice ritardo burocratico.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e dichiara la manifesta infondatezza di entrambe le questioni. Richiama la propria giurisprudenza (sentenze n. 17/2011 e n. 321/2009) secondo cui il legislatore gode di ampia discrezionalità nella disciplina del processo e delle sue forme, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, che nella specie non ricorre.

    Il principio

    In materia di disciplina del processo, il legislatore dispone di ampia discrezionalità. L’obbligo di comunicare l’appello alla segreteria della commissione di primo grado, a pena di inammissibilità, è una scelta non arbitraria e non irragionevole, finalizzata a garantire l’immediata conoscenza della proposizione dell’impugnazione.

    Domande e risposte

    Perché nel processo tributario occorre comunicare l’appello alla segreteria di primo grado?

    Perché la comunicazione consente alla segreteria della Commissione tributaria provinciale di sapere che la sentenza è stata impugnata e di trasmettere il fascicolo processuale alla Commissione regionale competente per l’appello.

    Cosa succede se si dimentica di fare questa comunicazione?

    L’appello viene dichiarato inammissibile. La norma è perentoria e la mancata comunicazione non è sanabile, il che è stato ritenuto dalla Corte non irragionevole né lesivo del diritto di difesa.

    Il processo civile prevede la stessa regola?

    No. Nel processo civile ordinario la comunicazione spetta all’ufficiale giudiziario, e la sua omissione non comporta inammissibilità. Le rimettenti ritenevano questa differenza irragionevole, ma la Corte ha ritenuto che la specialità del processo tributario giustifichi regole diverse.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza, invocato contro la sanzione di inammissibilità per l’omessa comunicazione
    • Art. 24 della Costituzione — Diritto alla difesa, ritenuto leso dalla perdita del diritto di appello per una formalità
  • Corte cost. n. 98/2011 – Insindacabilità parlamentare e diffamazione (caso Storace-Woodcock)

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    La sentenza n. 98 del 2011 ha accolto il conflitto di attribuzione sollevato dal GUP del Tribunale di Roma contro la delibera del Senato che aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse dal senatore Francesco Storace in un’intervista a «la Repubblica» contenente affermazioni ritenute diffamatorie nei confronti del magistrato Henry John Woodcock. La Corte ha annullato la deliberazione per assenza del nesso funzionale.

    Di cosa si tratta

    Il senatore Francesco Storace aveva rilasciato, nel giugno 2006, un’intervista al quotidiano «la Repubblica», nel contesto del clamore suscitato da un’indagine penale condotta dal magistrato Henry John Woodcock che aveva coinvolto Vittorio Emanuele di Savoia. Nell’intervista Storace aveva espresso giudizi sul comportamento del magistrato che quest’ultimo aveva ritenuto lesivi della propria reputazione. Il Senato aveva deliberato l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, contestando la deliberazione del 22 luglio 2009 che dichiarava insindacabili le dichiarazioni del senatore Storace. Il giudice confliggente rilevava che nessun dibattito parlamentare si era svolto in relazione all’indagine in questione e che il solo «clamore» di un fatto politico non fosse sufficiente a integrare il nesso funzionale.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale ha accolto il conflitto e annullato la deliberazione del Senato, dichiarando che non spettava al Senato affermare la insindacabilità delle dichiarazioni del senatore Storace. Ha rilevato che nessun atto parlamentare era stato presentato in relazione all’indagine Woodcock, che il mero «clamore politico» di una vicenda non equivale a esercizio di funzione parlamentare, e che la circostanza di aver rilasciato un’intervista su un «fatto politico del giorno» non integra il nesso funzionale richiesto dall’art. 68, primo comma, Cost.

    Il principio

    Non è sufficiente che il parlamentare abbia commentato un fatto di rilevanza politica per beneficiare della prerogativa di insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost.: occorre che le dichiarazioni siano sostanzialmente riconducibili all’esercizio di una specifica attività parlamentare (disegno di legge, interrogazione, dibattito parlamentare) di cui costituiscano espressione o divulgazione.

    Domande e risposte

    Perché il senatore Storace sosteneva la propria insindacabilità?

    Il Senato aveva motivato la delibera di insindacabilità sostenendo che l’indagine di Woodcock avesse investito l’intero panorama politico italiano e che le dichiarazioni di Storace si inserissero in un «contesto politico-parlamentare». La Corte ha respinto questa interpretazione estensiva della prerogativa.

    Qual è la differenza tra il «fatto politico» e l’esercizio di funzioni parlamentari?

    Un parlamentare può commentare qualsiasi fatto di rilevanza pubblica, ma questo non equivale automaticamente a esercitare le funzioni parlamentari. L’insindacabilità scatta solo quando le dichiarazioni sono sostanzialmente il riflesso di atti parlamentari specifici (proposte di legge, interrogazioni, dibattiti in aula).

    Cosa succede dopo l’annullamento della delibera di insindacabilità?

    Il procedimento penale davanti al GUP del Tribunale di Roma può riprendere il suo corso ordinario, senza l’ostacolo della prerogativa parlamentare, e il giudice può pronunciarsi nel merito dell’imputazione di diffamazione aggravata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 140/2011 – Sospensione dei termini nell’accertamento con adesione: questione infondata

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    La Corte costituzionale dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sull’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 218/1997 in materia di accertamento con adesione, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano. La norma, che sospende i termini di impugnazione per novanta giorni dalla presentazione dell’istanza, non è irragionevole.

    Di cosa si tratta

    L’accertamento con adesione è uno strumento deflativo del contenzioso tributario: il contribuente che riceve un avviso di accertamento può chiedere di definire la controversia in contraddittorio con l’ufficio. La presentazione dell’istanza sospende per novanta giorni i termini per ricorrere alla Commissione tributaria, anche se l’accordo non viene raggiunto.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Milano ha impugnato l’art. 6, comma 3, del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, in riferimento all’art. 3 della Costituzione (ragionevolezza), ritenendo irragionevole che la sospensione continui anche dopo la formale constatazione del mancato raggiungimento dell’accordo, prima del decorso dei novanta giorni.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza. Il meccanismo di sospensione è funzionale all’obiettivo di deflazione del contenzioso tributario e non è irragionevole: il legislatore ha ragionevolmente scelto di fissare un termine uniforme e certo, senza differenziare in base al momento in cui l’accordo viene formalmente escluso.

    Il principio

    La sospensione dei termini di impugnazione per novanta giorni dalla presentazione dell’istanza di accertamento con adesione è una scelta discrezionale del legislatore tributario, coerente con la finalità deflativa dell’istituto e non contraria al principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’accertamento con adesione?

    È una procedura che consente al contribuente di ridefinire, in contraddittorio con l’Agenzia delle entrate, l’imponibile indicato nell’avviso di accertamento, ottenendo in caso di accordo una riduzione delle sanzioni. Il procedimento è disciplinato dal d.lgs. n. 218/1997.

    Cosa succede ai termini di ricorso quando si presenta l’istanza?

    La presentazione dell’istanza sospende per novanta giorni sia i termini per impugnare l’atto davanti alla Commissione tributaria sia quelli per la riscossione provvisoria. Se entro tale periodo l’accordo non viene raggiunto, i termini riprendono a decorrere.

    Perché la Corte ha ritenuto la norma non irragionevole?

    Perché il termine uniforme di novanta giorni garantisce certezza giuridica e favorisce la composizione stragiudiziale delle controversie tributarie: l’eventuale raggiungimento o mancato raggiungimento dell’accordo avviene comunque all’interno di una finestra temporale predefinita e conoscibile da entrambe le parti.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza, invocato contro la proroga automatica dei termini anche dopo il mancato accordo
    • Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa in giudizio, nel contesto della tutela del contribuente nel processo tributario
  • Corte cost. n. 97/2011 – Insindacabilità parlamentare e diffamazione (caso Belluscio-Senese)

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    La sentenza n. 97 del 2011 ha accolto il conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte di cassazione contro la delibera della Camera dei deputati che aveva dichiarato insindacabili le opinioni dell’onorevole Belluscio, contenute in articoli pubblicati nel 1982, ritenuti diffamatori nei confronti del magistrato Salvatore Senese. La Corte ha annullato la deliberazione per assenza del nesso funzionale.

    Di cosa si tratta

    L’onorevole Costantino Belluscio aveva pubblicato, tra l’agosto e il novembre 1982, tre articoli su periodici in cui, riportando in modo alterato le affermazioni di Salvatore Senese — magistrato e componente del Consiglio superiore della magistratura — aveva lasciato trasparire una sua posizione di favore verso gruppi eversivi. Tali articoli erano stati oggetto di querela per diffamazione. Dopo vicissitudini processuali, la vicenda era giunta dinanzi alla Corte di cassazione in sede civile, che aveva sollevato conflitto di attribuzione contro la delibera della Camera che dichiarava l’insindacabilità dell’on. Belluscio.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, prima sezione civile, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, contestando la deliberazione del 22 febbraio 2000 che dichiarava insindacabili le opinioni espresse dall’on. Belluscio ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. La Corte rilevava l’assenza di un nesso funzionale tra gli articoli del 1982 e l’esercizio di funzioni parlamentari.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale ha accolto il conflitto e annullato la deliberazione della Camera, dichiarando che non spettava alla Camera affermare la insindacabilità delle dichiarazioni dell’on. Belluscio. Ha ritenuto che gli articoli del 1982 non avessero il necessario nesso con l’esercizio di funzioni parlamentari, evidenziando che all’epoca non risultava la presentazione di atti parlamentari con contenuto corrispondente a quello degli articoli contestati, e che le affermazioni erano state arricchite con interpolazioni e commenti non presenti nelle citazioni originali di Senese.

    Il principio

    Le dichiarazioni extra moenia di un parlamentare godono della prerogativa di insindacabilità ex art. 68, primo comma, della Costituzione solo quando costituiscono sostanziale riproduzione o divulgazione di quanto già espresso nell’esercizio della funzione parlamentare; la sola appartenenza della dichiarazione a un tema di interesse politico non è sufficiente a integrare il nesso funzionale richiesto.

    Domande e risposte

    In che cosa consisteva la presunta diffamazione di Belluscio?

    L’on. Belluscio aveva riportato una frase di Senese aggiungendo l’aggettivo «nostro» non presente nell’originale, trasformando la sua attenzione alle lotte sociali in esaltazione della violenza, e omettendo la netta condanna del terrorismo presente nel testo originale, in tal modo attribuendo al magistrato un atteggiamento di sostegno all’eversione.

    Perché la Camera aveva deliberato l’insindacabilità?

    La Giunta per le autorizzazioni a procedere aveva ritenuto sussistente un nesso tra gli articoli e l’attività parlamentare dell’on. Belluscio, ma la Corte di cassazione aveva contestato questa valutazione e la Corte costituzionale le ha dato ragione, rilevando l’assenza di atti parlamentari corrispondenti al contenuto degli articoli.

    Quali sono le conseguenze dell’annullamento della delibera di insindacabilità?

    Con l’annullamento della delibera, il procedimento civile risarcitorio promosso da Salvatore Senese può proseguire senza essere bloccato dalla prerogativa parlamentare, e l’on. Belluscio torna a rispondere delle proprie dichiarazioni davanti al giudice ordinario.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 139/2011 – Accesso al pubblico impiego per cittadini extracomunitari: questione inammissibile

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    La Corte costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità della questione sollevata dal Tribunale di Rimini sull’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, nella parte che riserva ai cittadini italiani e comunitari l’accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni. Il rimettente non ha tentato un’interpretazione costituzionalmente conforme prima di adire la Corte.

    Di cosa si tratta

    Una cittadina colombiana era stata esclusa da un concorso pubblico per assistente amministrativo presso l’AUSL di Rimini in quanto priva della cittadinanza italiana o di uno Stato UE. Il Tribunale di Rimini ha sollevato questione di legittimità sull’art. 38 del Testo unico sul pubblico impiego, che limita l’accesso ai posti di lavoro nelle PA ai soli cittadini italiani e comunitari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice rimettente ha censurato l’art. 38, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in riferimento agli artt. 4 e 51 della Costituzione, ritenendo la norma discriminatoria nei confronti dei lavoratori extracomunitari legalmente presenti in Italia. Il Tribunale di Rimini ha provvisoriamente ammesso la ricorrente al concorso in via d’urgenza.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità, rilevando che il rimettente non ha tentato un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata, pur essendo tenuto a farlo prima di sollevare la questione. La stessa ammissione provvisoria della ricorrente al concorso dimostrava che il giudice aveva già individuato una lettura compatibile con la Costituzione.

    Il principio

    Prima di rimettere alla Corte una questione di legittimità costituzionale, il giudice deve verificare se la norma impugnata sia suscettibile di un’interpretazione conforme a Costituzione. La mancata sperimentazione di tale interpretazione rende la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    I cittadini extracomunitari possono partecipare ai concorsi pubblici in Italia?

    La regola generale contenuta nell’art. 38 del d.lgs. n. 165/2001 limita l’accesso ai posti nelle pubbliche amministrazioni ai cittadini italiani e comunitari; sono previste eccezioni per alcune categorie di stranieri e per specifici profili professionali non legati all’esercizio di potestà pubbliche.

    Perché il Tribunale di Rimini ha sollevato la questione?

    Perché riteneva che escludere automaticamente una cittadina colombiana — regolarmente soggiornante in Italia — da un concorso pubblico creasse un’ingiustificata disparità di trattamento, lesiva del diritto al lavoro (art. 4 Cost.) e del principio di accesso alle cariche pubbliche (art. 51 Cost.).

    Che cosa si intende per «interpretazione costituzionalmente orientata»?

    È l’operazione ermeneutica con cui il giudice, tra più interpretazioni possibili di una norma, sceglie quella che la rende compatibile con la Costituzione, evitando così di dover ricorrere alla Corte costituzionale.

    Norme collegate