Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 201/2011 – Decurtazione punti patente per chi guida senza obbligo di patente: restituzione atti

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    L’ordinanza n. 201 del 2011 ordina la restituzione degli atti al Giudice di pace di Verona affinché rivaluti la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 219-bis, comma 2, del Codice della strada, che prevedeva la decurtazione di punti dalla patente anche per chi conduceva veicoli (come biciclette) per i quali la patente non era richiesta. La norma era stata abrogata successivamente all’ordinanza di rimessione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 219-bis, comma 2, del Codice della strada (introdotto dalla legge n. 94/2009) prevedeva che, in caso di violazione del codice della strada commessa alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente, trovassero comunque applicazione le sanzioni accessorie del ritiro, sospensione o revoca della patente e le disposizioni in materia di patente a punti. Il Giudice di pace di Verona solevò la questione nell’ambito di un giudizio avverso un verbale di contestazione a una ciclista cui erano stati decurtati cinque punti dalla patente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Verona (ordinanza del 15 giugno 2010, r.o. n. 321/2010) solevò questione di legittimità costituzionale dell’art. 219-bis, comma 2, del d.lgs. n. 285/1992, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, lamentando una disparità di trattamento nella applicazione delle sanzioni personali tra conducenti di veicoli con e senza obbligo di patente.

    La decisione della Corte

    Successivamente all’ordinanza di rimessione, l’art. 219-bis, comma 2, fu abrogato dall’art. 43, comma 6, della legge n. 120/2010 (nuovo codice della strada), con decorrenza dal 30 luglio 2010. La Corte, a prescindere dai profili di inammissibilità rilevati (carenza di motivazione sulla rilevanza e sull’asserita violazione dell’art. 97 Cost.), ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente perché operi una nuova valutazione della rilevanza alla luce dello jus superveniens. Decisione del 22 giugno 2011, depositata il 6 luglio 2011.

    Il principio

    Quando, dopo la proposizione di una questione di legittimità costituzionale, interviene una modifica normativa che abroga la disposizione censurata, la Corte non decide nel merito ma restituisce gli atti al giudice rimettente affinché questi rivaluti la rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo (jus superveniens). È compito del giudice a quo verificare se la nuova disciplina sia applicabile al giudizio pendente.

    Domande e risposte

    Può essere decurtata la patente a chi guida una bicicletta?

    Con l’abrogazione dell’art. 219-bis, comma 2, operata dalla legge n. 120/2010, è venuta meno la norma che prevedeva la decurtazione dei punti dalla patente per chi commetteva infrazioni alla guida di veicoli per i quali la patente non è richiesta (come i velocipedi). Pertanto, dal 30 luglio 2010, chi guida una bicicletta non può subire decurtazioni della patente per infrazioni stradali.

    Che cos’è la restituzione degli atti al giudice rimettente?

    La restituzione degli atti è una pronuncia con cui la Corte Costituzionale non decide nel merito la questione ma la rinvia al giudice a quo, invitandolo a rivalutare se la questione sia ancora rilevante e non manifestamente infondata. Non è una pronuncia di inammissibilità definitiva: il giudice può risollevare la questione con una nuova ordinanza.

    Perché la Corte ha rilevato anche profili di inammissibilità?

    L’ordinanza di rimessione presentava carenze: non motivava adeguatamente la rilevanza della questione e non spiegava perché la norma violasse l’art. 97 Cost. (buon andamento della pubblica amministrazione), parametro evocato in modo generico. La restituzione degli atti era comunque necessaria per il sopraggiunto jus superveniens.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 200/2011 – Reato di immigrazione irregolare (art. 10-bis T.U. Imm.): manifesta inammissibilità

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    L’ordinanza n. 200 del 2011 dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998 (reato di ingresso e soggiorno illegale) sollevate dai Giudici di pace di Lonigo e Valdagno, e dichiara la manifesta inammissibilità anche delle questioni sollevate dal Giudice di pace di Nardò. Le questioni erano già state esaminate dalla Corte con sentenza n. 250/2010, che aveva dichiarato non fondata la medesima questione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998, introdotto dalla legge n. 94/2009 (pacchetto sicurezza), punisce con un’ammenda da 5.000 a 10.000 euro lo straniero che fa ingresso o si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del Testo Unico Immigrazione. Diversi Giudici di pace, investiti di processi penali a carico di cittadini extracomunitari imputati di questa contravvenzione, dubitarono della costituzionalità della norma, ritenendola in contrasto con vari articoli della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Lonigo e il Giudice di pace di Valdagno sollevarono questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13 e 27 della Costituzione e ai principi di ragionevolezza e offensività. Il Giudice di pace di Nardò solevò analoghe questioni anche sull’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998 e sull’art. 62-bis del d.lgs. n. 274/2000, in riferimento agli artt. 3, 25, 27 e 97 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità di tutte le questioni. Per quelle dei Giudici di pace di Lonigo e Valdagno, la Corte rileva che le questioni erano già state decise con sentenza n. 250/2010, che aveva dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 10-bis, sicché i rimettenti avrebbero dovuto tener conto di quel precedente. Per le questioni del Giudice di pace di Nardò, la Corte riscontra difetti di motivazione sulla rilevanza. Decisione del 22 giugno 2011, depositata il 6 luglio 2011.

    Il principio

    Quando la Corte Costituzionale ha già deciso nel merito su una questione di legittimità costituzionale identica, il giudice rimettente che intende sollevare la medesima questione deve confrontarsi analiticamente con tale precedente, motivando perché ritenga comunque la questione non manifestamente infondata. Il mero riproporla senza tali argomentazioni la rende manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Il reato di clandestinità era costituzionale secondo la Corte?

    Sì, almeno secondo la sentenza n. 250/2010 che aveva dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 10-bis. La Corte aveva ritenuto la norma compatibile con i parametri costituzionali evocati. Il reato di immigrazione irregolare fu poi abrogato dalla legge n. 67/2014 che lo sostituì con un illecito amministrativo.

    Perché i Giudici di pace continuavano a sollevare la medesima questione?

    I giudici rimettenti ritenevano che i presupposti del giudizio fossero diversi o che vi fossero argomenti non esaminati nel precedente. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che le questioni non presentassero elementi di novità sufficienti a giustificarne l’ulteriore esame.

    Che cosa prevede l’art. 62-bis del d.lgs. n. 274/2000 oggetto di una delle questioni?

    L’art. 62-bis del d.lgs. n. 274/2000, introdotto dalla legge n. 94/2009, disciplina la competenza del Giudice di pace in materia di espulsione come sanzione sostitutiva nel procedimento per il reato di cui all’art. 10-bis del T.U. Immigrazione.

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  • Corte cost. n. 199/2011 – Fondazione Petruzzelli e decreto-legge: inammissibilità per difetto di motivazione

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    La sentenza n. 199 del 2011 dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bari sull’abrogazione di una disposizione concernente la Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli operata tramite decreto-legge. La questione era incentrata sul rispetto dell’art. 77, comma 2, Cost. (requisiti di necessità e urgenza), ma l’ordinanza di rimessione difettava della necessaria motivazione.

    Di cosa si tratta

    La Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari è un ente lirico costituito dalla legge n. 310/2003. L’art. 1, comma 6, di tale legge stabiliva una particolare disciplina sui rapporti di lavoro con il personale della Fondazione. Questa disposizione fu abrogata dall’art. 18, comma 1, lettera b) del d.l. n. 262/2006 (decreto su materie tributarie e finanziarie) e dall’art. 2, comma 104, lettera b) della legge di conversione n. 286/2006. Il Tribunale di Bari, investito di un contenzioso tra la Fondazione e alcune lavoratrici, solevò questione di legittimità costituzionale di tali disposizioni abrogative, reputando che l’abrogazione di norme relative agli enti lirici attraverso un decreto-legge in materia tributaria e finanziaria violasse l’art. 77, comma 2, della Costituzione per mancanza dei requisiti di necessità e urgenza e per eterogeneità della materia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Bari (ordinanza del 19 marzo 2010, r.o. n. 267/2010) solevò questione di legittimità costituzionale degli artt. 18, comma 1, lettera b), del d.l. n. 262/2006 e 2, comma 104, lettera b), della legge n. 286/2006, in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione. Il parametro evocato era il divieto di inserire in sede di conversione disposizioni estranee all’oggetto e alla finalità del decreto-legge originario.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’inammissibilità della questione per difetto di motivazione. L’ordinanza di rimessione non descriveva adeguatamente la fattispecie concreta e non motivava sufficientemente la rilevanza della questione nel giudizio a quo, né la non manifesta infondatezza. In particolare, il rimettente si limitava a richiamare la sentenza n. 128/2008 della Corte, senza esporre argomenti autonomi idonei a motivare la questione sollevata. Decisione del 22 giugno 2011, depositata il 6 luglio 2011.

    Il principio

    Un’ordinanza di rimessione che si limiti al richiamo acritico di un precedente della Corte, senza sviluppare una motivazione autonoma sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione sollevata nel giudizio principale, è inammissibile per difetto di motivazione. Il giudice rimettente è tenuto a descrivere la fattispecie concreta e a spiegare perché la norma censurata sia rilevante per la definizione del giudizio.

    Domande e risposte

    Che cosa vieta l’art. 77, comma 2, della Costituzione?

    L’art. 77, comma 2, Cost. disciplina il decreto-legge: il Governo può adottarlo «in casi straordinari di necessità e d’urgenza». La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che la legge di conversione non può contenere disposizioni estranee all’oggetto o alle finalità del decreto originario, pena l’incostituzionalità per violazione dell’art. 77.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile invece che nel merito?

    La Corte non ha esaminato se le norme fossero realmente incostituzionali perché l’ordinanza di rimessione era tecnicamente carente: non spiegava in modo adeguato perché la questione fosse rilevante per decidere la causa di lavoro pendente davanti al Tribunale di Bari, né sviluppava argomenti propri sulla non manifesta infondatezza.

    I lavoratori della Fondazione Petruzzelli potevano tutelare i loro diritti in altro modo?

    Sì: il giudice rimettente avrebbe potuto sollevare nuovamente la questione con un’ordinanza più motivata, oppure applicare la norma abrogativa e lasciare ai lavoratori la possibilità di impugnare la decisione. La dichiarazione di inammissibilità non preclude una nuova rimessione adeguatamente motivata.

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  • Corte cost. n. 198/2011 – Referendum nucleare e legge di conversione: estinzione per rinuncia

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    Con ordinanza n. 198 del 2011 la Corte Costituzionale dichiara estinto il processo nel secondo conflitto di attribuzioni sollevato dai promotori del referendum sul nucleare, questa volta contro la Camera dei deputati, il Senato e il Governo, dopo l’approvazione della legge di conversione n. 75/2011 che aveva definitivamente abrogato le norme sulla moratoria nucleare. Anche qui il processo si chiude per rinuncia al ricorso.

    Di cosa si tratta

    Dopo il primo ricorso (ord. n. 197/2011), i promotori del referendum abrogativo sul nucleare proposero un secondo conflitto di attribuzioni, questa volta avverso la legge di conversione n. 75 del 26 maggio 2011, che aveva convertito con modificazioni il d.l. n. 34/2011, sancendo definitivamente l’abrogazione delle disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari. Il ricorso fu iscritto al n. 8 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2011.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto era diretto contro: la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, in riferimento all’art. 5, commi 1 e 8, del d.l. n. 34/2011 come convertito dalla legge n. 75/2011, e il Governo per la presentazione dell’emendamento n. 5800 (testo corretto). I promotori lamentavano che le modifiche legislative avessero svuotato il quesito referendario, menomando le attribuzioni costituzionalmente garantite ai promotori e sottoscrittori della richiesta referendaria.

    La decisione della Corte

    Con atto depositato il 6 giugno 2011, i promotori e presentatori dichiararono di rinunciare al ricorso. La Corte, richiamato il principio secondo cui la rinuncia in fase di ammissibilità determina la necessità di dichiarare con assoluta precedenza l’estinzione del processo, dichiara estinto il processo. Decisione del 20 giugno 2011, depositata in Cancelleria il 24 giugno 2011.

    Il principio

    Anche un secondo e successivo conflitto di attribuzioni è soggetto alla regola dell’estinzione per rinuncia, indipendentemente dal fatto che riguardi atti legislativi (legge di conversione) anziché atti parlamentari endoprocedimentali. La rinuncia al ricorso ha effetto estintivo immediato, con precedenza assoluta su ogni altra valutazione.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra questo conflitto (n. 198) e il precedente (n. 197)?

    Il conflitto n. 197/2011 era diretto contro l’emendamento approvato dal Senato durante la conversione (atto endoprocedimentale). Il n. 198/2011 era invece diretto contro la legge di conversione n. 75/2011 già definitivamente approvata, quindi contro un atto avente forza di legge. Entrambi si sono chiusi per rinuncia.

    I promotori referendari possono impugnare direttamente le leggi davanti alla Corte?

    I promotori referendari non possono impugnare leggi in via diretta come i soggetti legittimati al ricorso in via principale (Stato, Regioni). Possono però ricorrere alla Corte mediante il conflitto di attribuzioni, quando atti del Parlamento o del Governo ledano le prerogative costituzionali loro riconosciute nella procedura referendaria.

    Perché anche questo secondo ricorso fu rinunciato?

    Per la medesima ragione del primo: il referendum del 12-13 giugno 2011 aveva già prodotto l’abrogazione delle norme nucleari con un voto popolare, rendendo superflua la prosecuzione del conflitto di attribuzioni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 197/2011 – Referendum nucleare e conflitto di attribuzioni: estinzione per rinuncia

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    Con ordinanza n. 197 del 2011 la Corte Costituzionale dichiara estinto il processo relativo al conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato promosso dai promotori del referendum abrogativo sul nucleare, a seguito di rinuncia al ricorso. Il procedimento riguardava l’approvazione di un emendamento governativo che aveva modificato radicalmente le norme sulla moratoria nucleare, svuotando il quesito referendario.

    Di cosa si tratta

    Nel 2011 era in corso la raccolta firme per un referendum abrogativo delle norme in materia di nuove centrali per la produzione di energia nucleare. Il Senato della Repubblica approvò in sede di conversione del decreto-legge n. 34/2011 un emendamento governativo (n. 5800, testo corretto) che modificò radicalmente l’art. 5 del decreto, abrogando di fatto le disposizioni sulla moratoria nucleare. I promotori del referendum — Antonio Di Pietro e altri — sollevarono conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, lamentando una menomazione delle attribuzioni costituzionali riconosciute ai promotori e sottoscrittori della richiesta referendaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorso era diretto contro: a) il Senato della Repubblica, per l’approvazione dell’emendamento n. 5800 in sede di conversione del d.l. n. 34/2011; b) il Governo, per la presentazione dell’emendamento; c) la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per una delibera in materia di comunicazione politica in periodo referendario. Il parametro evocato era la tutela costituzionale delle attribuzioni dei promotori referendari.

    La decisione della Corte

    Con atto depositato il 6 giugno 2011, i promotori e presentatori della richiesta referendaria dichiararono di rinunciare al ricorso. La Corte Costituzionale, rilevato che la rinuncia in questa fase del giudizio determina la necessità di dichiarare con assoluta precedenza l’estinzione del processo, dichiara estinto il processo. La decisione è del 20 giugno 2011, depositata in Cancelleria il 24 giugno 2011.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso in fase di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato determina l’estinzione del processo con assoluta precedenza rispetto a ogni altra valutazione nel merito. Il conflitto di attribuzioni è strumento a tutela delle prerogative costituzionali dei promotori referendari di fronte ad atti parlamentari o governativi che modifichino la norma oggetto del quesito durante la pendenza della procedura referendaria.

    Domande e risposte

    Che cos’è un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

    Il conflitto di attribuzioni è un giudizio davanti alla Corte Costituzionale con cui un potere dello Stato (o soggetti costituzionalmente legittimati, come i promotori di referendum) lamentano che un altro potere abbia leso o menomato le proprie attribuzioni costituzionali. Nel caso del referendum, i promotori possono ricorrervi se ritengono che atti parlamentari o governativi abbiano svuotato il significato del quesito.

    Perché i promotori rinunciarono al ricorso?

    La rinuncia avvenne il 6 giugno 2011, dopo che il referendum sul nucleare si era svolto il 12-13 giugno 2011 con esito favorevole all’abrogazione. Il voto referendario aveva reso privo di oggetto pratico il conflitto di attribuzioni, poiché l’obiettivo dei promotori era stato raggiunto per via referendaria.

    Quali sono gli effetti dell’estinzione del processo per rinuncia?

    L’estinzione per rinuncia non implica alcuna pronuncia nel merito. Il processo si conclude senza che la Corte si pronunci sulla fondatezza del conflitto né sulla legittimità degli atti impugnati. La questione rimane quindi priva di una risposta nel merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 166/2011 – Proroga rapporti di lavoro a tempo determinato in Sicilia: cessazione materia del contendere

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    La Corte dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana avverso il disegno di legge regionale n. 645/2010, che prorogava per un ulteriore anno i rapporti di lavoro a tempo determinato dell’amministrazione regionale.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana aveva impugnato davanti alla Corte costituzionale, prima della sua promulgazione, il disegno di legge regionale siciliano n. 645/2010, che prevedeva la proroga generalizzata per un anno dei rapporti di lavoro a tempo determinato, misure di stabilizzazione e altri interventi sui rapporti di lavoro nella pubblica amministrazione regionale. Il Commissario riteneva la legge in contrasto con la Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Commissario dello Stato impugnò diversi articoli del d.d.l. n. 645/2010 dell’Assemblea regionale siciliana in riferimento agli artt. 3, 51, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, per violazione dei principi di eguaglianza, accesso ai pubblici uffici, copertura finanziaria e buon andamento dell’amministrazione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Nel corso del giudizio, il disegno di legge regionale aveva subito modifiche o altri eventi che avevano fatto venir meno l’interesse a ottenere una pronuncia nel merito dalla Corte costituzionale.

    Il principio

    Il giudizio in via principale promosso dal Commissario dello Stato avverso un disegno di legge regionale prima della sua promulgazione può concludersi con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere quando, nel corso del processo, l’atto impugnato subisce modifiche sostanziali tali da eliminare i vizi denunciati.

    Domande e risposte

    Il Commissario dello Stato può impugnare una legge prima che sia promulgata?

    Sì, nelle Regioni a statuto speciale come la Sicilia, il Commissario dello Stato ha il potere di impugnare i disegni di legge regionali approvati dall’Assemblea ma non ancora promulgati, prima che divengano legge. È una forma di controllo preventivo di legittimità, a differenza del controllo successivo esercitato dal Governo contro le leggi già promulgate.

    Cosa si intende per «cessazione della materia del contendere»?

    È la pronuncia con cui la Corte rileva che il giudizio ha perso oggetto nel corso del processo, di solito perché la norma impugnata è stata modificata, abrogata o perché il ricorrente ha rinunciato o è venuto meno l’interesse a decidere.

    Quali sono i limiti costituzionali alle proroghe dei contratti a termine nella PA?

    L’art. 97 Cost. impone che l’accesso ai pubblici uffici avvenga di norma per concorso (art. 51 Cost.). Proroghe generalizzate e ripetute dei contratti a termine possono violare tali principi se non sono giustificate da esigenze temporanee e straordinarie, e se non rispettano i vincoli di spesa di cui all’art. 81 Cost.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 164/2011 – Custodia cautelare obbligatoria per omicidio e presunzione di adeguatezza

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    La Corte dichiara incostituzionale l’art. 275, comma 3, c.p.p. nella parte in cui — per il reato di omicidio (art. 575 c.p.) — impone la custodia cautelare in carcere come misura obbligatoria senza consentire al giudice di valutare se misure meno afflittive siano sufficienti a soddisfare le esigenze cautelari nel caso concreto.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 11/2009 aveva esteso il meccanismo della custodia cautelare obbligatoria — già previsto per i reati di mafia e terrorismo — anche al reato di omicidio volontario (art. 575 c.p.). In base a tale disciplina, quando esistono gravi indizi di colpevolezza per omicidio, il giudice deve obbligatoriamente applicare la custodia in carcere, salvo che siano acquisiti elementi che escludano qualsiasi esigenza cautelare. Un GIP milanese e il Tribunale del riesame di Lecce avevano dubitato della legittimità di questa presunzione assoluta.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Milano e il Tribunale di Lecce (sezione per il riesame) hanno sollevato questione di legittimità dell’art. 275, comma 3, c.p.p., come modificato dall’art. 2 del d.l. n. 11/2009, convertito dalla l. n. 38/2009, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie le questioni e dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, c.p.p. nella parte in cui, per l’omicidio ex art. 575 c.p., non fa salva l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Il giudice deve poter valutare nel caso concreto l’adeguatezza di misure meno afflittive.

    Il principio

    La presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere — che non ammette prova contraria sull’idoneità di misure meno restrittive — è costituzionalmente legittima solo per reati di allarme sociale particolarmente elevato (come quelli di mafia e terrorismo); per l’omicidio comune, il giudice deve poter accertare in concreto se misure meno afflittive siano sufficienti a fronteggiare le esigenze cautelari.

    Domande e risposte

    Cos’è la custodia cautelare obbligatoria?

    È il meccanismo per cui l’art. 275, comma 3, c.p.p. impone al giudice di applicare la custodia in carcere — e non altre misure meno restrittive — quando sussistono gravi indizi di colpevolezza per determinati reati, salvo che non vi siano esigenze cautelari di sorta. Il giudice non può valutare se gli arresti domiciliari o l’obbligo di presentazione alla polizia siano sufficienti.

    Perché per la mafia è diverso?

    La Corte ha ritenuto che per i reati di mafia e terrorismo la presunzione assoluta di pericolosità sia ragionevolmente fondata sulla struttura organizzata e pervasiva di tali reati. Per l’omicidio comune, invece, le circostanze concrete variano enormemente e non giustificano una presunzione assoluta valevole per tutti i casi.

    Qual è l’effetto pratico di questa sentenza?

    Dopo la sentenza, il giudice deve valutare in concreto se esistono elementi specifici che consentano di soddisfare le esigenze cautelari con misure meno restrittive della custodia in carcere. La custodia rimane la misura di regola, ma non è più automatica e inderogabile per tutti gli imputati di omicidio.

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  • Corte cost. n. 163/2011 – Finanziamento della Stazione Unica Appaltante calabrese e piano di rientro sanitario

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    La Corte dichiara incostituzionale la legge regionale calabrese n. 16/2010 che disciplinava il finanziamento della Stazione Unica Appaltante (SUA), perché viola i vincoli del piano di rientro del disavanzo sanitario sottoscritto dalla Regione con lo Stato e contravviene ai principi statali di coordinamento della finanza pubblica.

    Di cosa si tratta

    La Regione Calabria, che aveva sottoscritto con lo Stato un piano di rientro dal disavanzo sanitario, era tenuta a riformare il sistema di finanziamento della propria Stazione Unica Appaltante (l’ente che centralizza le gare d’appalto regionali) introducendo un budget prefissato. La legge regionale impugnata, invece, non aveva fissato alcun tetto di spesa, lasciando alla Giunta un margine di discrezionalità incompatibile con il piano di rientro.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri impugnò l’art. 1 della l.r. Calabria n. 16/2010 in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., per violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica e, in particolare, degli accordi di piano di rientro dal disavanzo sanitario.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie il ricorso e dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge regionale. La Regione aveva liberamente sottoscritto il piano di rientro, obbligandosi a introdurre un budget prefissato per la SUA; la norma censurata, omettendo qualsiasi limite di spesa, contravveniva a tale impegno e violava i principi statali di coordinamento finanziario.

    Il principio

    L’accordo di piano di rientro dal disavanzo sanitario, liberamente sottoscritto dalla Regione con lo Stato, costituisce un vincolo che la Regione è tenuta a rispettare nella propria legislazione; la violazione di tale accordo determina l’illegittimità costituzionale delle norme regionali difformi, per contrasto con i principi statali di coordinamento della finanza pubblica.

    Domande e risposte

    Cos’è un piano di rientro dal disavanzo sanitario?

    È un accordo tra lo Stato e una Regione in situazione di squilibrio economico nel settore sanitario, con cui la Regione si impegna ad adottare misure specifiche di contenimento della spesa in cambio di risorse statali aggiuntive. Il piano è vincolante per la Regione che lo sottoscrive.

    Le Regioni sono libere di ignorare gli impegni del piano di rientro?

    No. La Corte ha più volte affermato che i piani di rientro, una volta liberamente accettati dalla Regione, costituiscono vincoli sia amministrativi sia legislativi. Le leggi regionali in contrasto con tali piani violano i principi statali di coordinamento della finanza pubblica.

    Cosa è la Stazione Unica Appaltante?

    È una centrale di committenza regionale che gestisce in modo accentrato le procedure di gara d’appalto per conto delle amministrazioni del territorio. La centralizzazione degli acquisti pubblici è uno degli strumenti di contenimento della spesa previsti dai piani di rientro.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 162/2011 – Immigrazione clandestina e emersione lavoro irregolare: inammissibilità

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis T.U. immigrazione, dell’art. 1-ter del d.l. n. 78/2009 (emersione lavoro irregolare) e dell’art. 62-bis d.lgs. n. 274/2000, sollevate dai Giudici di pace di Rivarolo Canavese e Vergato, per difetti motivazionali nelle ordinanze di rimessione.

    Di cosa si tratta

    I Giudici di pace di Rivarolo Canavese e di Vergato avevano sollevato questioni di legittimità sia sull’art. 10-bis del T.U. immigrazione (reato di ingresso/soggiorno illegale) sia sull’art. 1-ter del d.l. n. 78/2009, che aveva introdotto una procedura di emersione del lavoro irregolare sospendendo i procedimenti penali per art. 10-bis nei confronti di chi aveva presentato domanda. Anche l’art. 62-bis del d.lgs. n. 274/2000 era censurato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le questioni prospettavano la violazione degli artt. 2, 3, 24, 25, 27 e 97 Cost., con particolare attenzione ai principi di eguaglianza, legalità penale, diritto di difesa e personalità della responsabilità penale.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e dichiara la manifesta inammissibilità di tutte le questioni, rilevando che le ordinanze di rimessione non soddisfano i requisiti minimi di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.

    Il principio

    La molteplicità dei parametri costituzionali evocati non supplisce alla necessità di una motivazione specifica e adeguata per ciascun profilo di incostituzionalità; l’ordinanza che si limiti a un’elencazione generica di articoli costituzionali senza argomentazioni specifiche è manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la procedura di emersione del lavoro irregolare del 2009?

    L’art. 1-ter del d.l. n. 78/2009 (c.d. «decreto anticrisi») consentiva ai datori di lavoro di denunciare i propri lavoratori irregolari pagando un contributo forfettario, con conseguente sospensione dei procedimenti penali per il reato di cui all’art. 10-bis T.U. immigrazione nei confronti degli stranieri che avevano presentato domanda.

    L’emersione del lavoro irregolare blocca sempre il processo penale?

    Solo per i reati direttamente collegati all’ingresso e soggiorno irregolare. La sospensione del procedimento per art. 10-bis era condizionata alla presentazione della domanda e all’esito positivo della procedura di regolarizzazione.

    I Giudici di pace sono competenti sui reati di immigrazione clandestina?

    Sì, il reato di cui all’art. 10-bis T.U. immigrazione è punito con un’ammenda (non con pena detentiva) ed è attribuito alla competenza del giudice di pace ai sensi dell’art. 62-bis del d.lgs. n. 274/2000.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 161/2011 – Reato di immigrazione clandestina e giudice di pace: inammissibilità

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità degli artt. 10-bis e 16 del T.U. immigrazione e dell’art. 62-bis del d.lgs. n. 274/2000, sollevate dai Giudici di pace di Imola e Alessano, per insufficiente motivazione delle ordinanze di rimessione.

    Di cosa si tratta

    I Giudici di pace di Imola (cinque ordinanze) e di Alessano (quattro ordinanze) avevano sollevato questioni di legittimità sull’art. 10-bis (ingresso/soggiorno illegale), sull’art. 16 (espulsione a titolo di sanzione sostitutiva) del T.U. immigrazione e sull’art. 62-bis del d.lgs. n. 274/2000 (competenza penale del giudice di pace), in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 27 e 97 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le ordinanze mettevano in discussione il sistema sanzionatorio del reato di immigrazione clandestina e la compatibilità con i principi costituzionali di eguaglianza, personalità della responsabilità penale e garanzie processuali. La Corte non esamina il merito per ragioni processuali.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e dichiara la manifesta inammissibilità di tutte le questioni. Le ordinanze di rimessione non argomentano in modo adeguato né la rilevanza nei giudizi principali né la non manifesta infondatezza dei dubbi sollevati.

    Il principio

    La Corte costituzionale, quando si pronuncia in camera di consiglio su questioni manifestamente inammissibili, riunisce i giudizi relativi a norme identiche e decide con un’unica ordinanza, rilevando i difetti processuali comuni alle ordinanze di rimessione.

    Domande e risposte

    Cosa è l’art. 16 del T.U. immigrazione?

    L’art. 16 del d.lgs. n. 286/1998 prevede l’espulsione come sanzione sostitutiva della pena per gli stranieri condannati per reati non gravi, quando la pena da espiare non superi i due anni e lo straniero sia irregolare. È una misura alternativa alla detenzione.

    Perché erano coinvolti due Giudici di pace in città diverse?

    I giudici rimettenti operano in diversi tribunali e si trovano tutti a giudicare la stessa norma nell’ambito di procedimenti penali per reati di immigrazione. La Corte riunisce le questioni analoghe per decidere in modo unitario.

    Cosa è l’art. 62-bis del d.lgs. n. 274/2000?

    È la norma che disciplina la competenza del giudice di pace in relazione all’art. 10-bis del T.U. immigrazione, attribuendo al giudice onorario la cognizione del reato di ingresso e soggiorno illegale degli stranieri.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 160/2011 – Scarichi fognari con acque reflue industriali: estinzione del giudizio

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    La Corte dichiara l’estinzione del giudizio sul ricorso del Presidente del Consiglio contro la legge regionale abruzzese n. 31/2010 in materia di scarichi fognari con acque reflue industriali, a seguito della rinuncia al ricorso da parte del Governo.

    Di cosa si tratta

    La Regione Abruzzo aveva previsto, con l’art. 6, comma 2, della l.r. n. 31/2010, che le fognature in cui recapitano acque reflue industriali rispettassero i limiti della tabella 3 dell’Allegato 5 al d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente), anzichesì i più severi limiti industriali. Il Presidente del Consiglio impugnò la norma per contrasto con la tutela dell’ambiente, materia di competenza esclusiva statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri riguardava l’art. 6, comma 2, della l.r. Abruzzo n. 31/2010, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema), riservata alla legislazione esclusiva statale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’estinzione del giudizio, a seguito della rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, accettata dalla Regione Abruzzo. Non viene quindi pronunciato alcun giudizio nel merito sulla legittimità della norma regionale.

    Il principio

    Nei giudizi in via principale davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, accettata dalla controparte, estingue il giudizio senza che la Corte esamini il merito: la questione di legittimità rimane formalmente aperta e la norma regionale impugnata resta in vigore.

    Domande e risposte

    Cosa succede alla norma regionale dopo l’estinzione del giudizio?

    La norma regionale rimane in vigore. L’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso non equivale a una dichiarazione di costituzionalità della norma: significa solo che quella specifica impugnazione non viene decisa nel merito.

    Perché lo Stato può rinunciare a un ricorso davanti alla Corte?

    Il Presidente del Consiglio può rinunciare al ricorso se, nel corso del giudizio, la norma regionale viene modificata, abrogata o se le parti raggiungono un accordo. La rinuncia richiede l’accettazione della controparte.

    La tutela dell’ambiente è materia esclusiva dello Stato?

    Sì, l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. riserva alla competenza legislativa esclusiva statale la «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali». Le Regioni possono adottare norme ambientali più restrittive ma non possono abbassare i livelli di tutela stabiliti dallo Stato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 159/2011 – Misure di prevenzione e procedimento in camera di consiglio: inammissibilità

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità sulle norme che prevedono la trattazione dei procedimenti per misure di prevenzione in camera di consiglio anziché in pubblica udienza, sollevata dalla Corte d’appello di Firenze per asserito contrasto con l’art. 6 CEDU tramite l’art. 117, primo comma, Cost.

    Di cosa si tratta

    Le misure di prevenzione (come la sorveglianza speciale o il sequestro antimafia) si applicano con un procedimento che si svolge in camera di consiglio, senza pubblica udienza. La Corte d’appello di Firenze dubitava che questo schema processuale fosse compatibile con il diritto a un giusto processo pubblico garantito dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Firenze ha sollevato questione di legittimità dell’art. 4, sesto e decimo comma, della l. n. 1423/1956 e degli artt. 2-ter, primo e terzo comma, e 3-ter, secondo comma, della l. n. 575/1965, nella parte in cui prevedono che i procedimenti per misure di prevenzione si svolgano in camera di consiglio, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost. (in relazione all’art. 6 CEDU).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetti nell’ordinanza di rimessione. La motivazione sulla rilevanza e la non manifesta infondatezza non è adeguata alle esigenze del sindacato di costituzionalità.

    Il principio

    Anche quando la questione riguarda il contrasto tra una norma processuale interna e la CEDU — che rileva quale parametro interposto tramite l’art. 117, primo comma, Cost. — l’ordinanza di rimessione deve motivare compiutamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza; l’insufficiente motivazione determina la manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Le misure di prevenzione richiedono un processo pubblico?

    Secondo la CEDU (art. 6), ogni persona ha diritto a un’udienza pubblica nella definizione di accuse penali e diritti civili. La Corte europea ha poi stabilito (con le sentenze De Tommaso c. Italia e Bocellari e Rizza c. Italia) che il procedimento di prevenzione deve garantire la pubblicità dell’udienza su richiesta della parte.

    Cosa è l’«art. 117, primo comma, Cost.» come parametro interposto?

    L’art. 117, primo comma, Cost. obbliga il legislatore statale e regionale al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. La CEDU costituisce un vincolo internazionale e, tramite questo articolo, diventa parametro di costituzionalità «interposto» fra la norma impugnata e la Costituzione.

    Cosa sono le misure di prevenzione personali e patrimoniali?

    Le misure di prevenzione personali (es. sorveglianza speciale di P.S.) sono provvedimenti limitativi della libertà personale applicati a soggetti pericolosi per la sicurezza pubblica o ritenuti appartenenti ad associazioni mafiose, anche in assenza di una condanna penale. Quelle patrimoniali (sequestro e confisca antimafia) colpiscono i beni di provenienza illecita.

    Norme collegate

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