Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 150/2011 – Legge commercio Abruzzo: illegittima la norma sui turni domenicali nella grande distribuzione

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    La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 3, della legge della Regione Abruzzo n. 17/2010 (che imponeva alla grande distribuzione obblighi di rotazione dei turni domenicali e di assunzioni temporanee) e dell’art. 2 della l.r. Abruzzo n. 38/2010. Dichiara invece non fondate le questioni sugli artt. 5, comma 1, e 34, comma 2, della stessa legge.

    Di cosa si tratta

    La Regione Abruzzo aveva modificato la propria legge sul commercio, introducendo: limiti di superficie minima per gli esercizi che vendono farmaci da banco (art. 5), la possibilità di derogare alla chiusura domenicale per quaranta giornate l’anno (art. 34, comma 2) e obblighi specifici per la grande distribuzione riguardo alla rotazione dei riposi domenicali dei lavoratori (art. 34, comma 3). Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato queste norme per violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, lett. e) Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorso coinvolgeva gli artt. 5, comma 1, 34, commi 2 e 3, della l.r. Abruzzo n. 17/2010 e l’art. 2 della l.r. Abruzzo n. 38/2010, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione (tutela della concorrenza e ordinamento civile di competenza esclusiva statale).

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e pronuncia una decisione parzialmente di accoglimento: (a) dichiara illegittimo l’art. 34, comma 3, perché pone obblighi specifici a carico della sola grande distribuzione in materia di rapporti di lavoro, invadendo la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile (art. 117, comma 2, lett. l) Cost.); (b) dichiara illegittimo l’art. 2 della l.r. n. 38/2010; (c) dichiara non fondate le questioni sugli artt. 5, comma 1, e 34, comma 2, che non risultano incompatibili con la tutela della concorrenza.

    Il principio

    Le Regioni non possono imporre alla grande distribuzione obblighi specifici in materia di organizzazione del lavoro domenicale che esulano dalla normativa statale e alterano l’assetto concorrenziale, poiché la disciplina dei rapporti di lavoro subordinato spetta in via esclusiva allo Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono disciplinare le aperture domenicali dei negozi?

    Sì, ma nei limiti fissati dalla normativa statale. La l.r. Abruzzo che consentiva fino a quaranta giornate di deroga alla chiusura domenicale è stata ritenuta non contraria alla tutela della concorrenza, poiché non incideva sulle modalità di accesso al mercato ma sul calendario delle aperture.

    Perché la norma sui turni domenicali è stata dichiarata illegittima?

    Perché imponeva unicamente alla grande distribuzione — e non agli altri esercizi commerciali — obblighi di rotazione dei riposi e di assunzione temporanea di sostituti, disciplinando aspetti del rapporto di lavoro subordinato (materia di competenza esclusiva statale) in modo non previsto dalla normativa nazionale.

    La vendita di farmaci da banco può essere limitata dalle Regioni?

    No, se le limitazioni interferiscono con la tutela della concorrenza di competenza statale. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che i requisiti di superficie minima previsti dall’art. 5 della legge abruzzese non violassero la concorrenza, essendo coerenti con la normativa statale di riferimento.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative: tutela della concorrenza e ordinamento civile spettano allo Stato in via esclusiva
    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, rilevante per la disparità di trattamento tra operatori regionali e nazionali
  • Corte cost. n. 113/2011 – Revisione del processo dopo condanna CEDU: art. 630 c.p.p. illegittimo

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    Con questa fondamentale sentenza, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 630 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede un caso di revisione per riaprire il processo quando la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato che il giudizio si è svolto in violazione dell’art. 6 CEDU (processo equo).

    Di cosa si tratta

    Il codice di procedura penale (art. 630) elenca tassativamente i casi in cui è possibile riaprire un processo penale divenuto definitivo (revisione). Tuttavia, non prevedeva alcun caso di revisione per dare esecuzione a una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che avesse accertato la violazione del diritto a un processo equo. Il caso concreto riguardava un soggetto condannato sulla base di dichiarazioni di coimputati non esaminati in dibattimento, violazione poi accertata dalla Corte EDU nel 1998, che aveva invano sollecitato l’Italia ad adottare misure adeguate.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 630 c.p.p. «nella parte in cui non prevede la rinnovazione del processo allorché la sentenza o il decreto penale di condanna siano in contrasto con la sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo che abbia accertato l’assenza di equità del processo», in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione e all’art. 46 CEDU.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 630 c.p.p. «nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell’art. 46, paragrafo 1, della CEDU, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo». La pronuncia ha così introdotto nell’ordinamento un nuovo caso di revisione, per dare esecuzione alle sentenze della Corte EDU.

    Il principio

    L’art. 117, primo comma, Cost. impone al legislatore di conformarsi agli obblighi internazionali, tra cui l’obbligo di eseguire le sentenze definitive della Corte EDU (art. 46 CEDU): la mancanza di uno strumento processuale idoneo a riaprire il processo dichiarato «non equo» da Strasburgo rende la norma costituzionalmente illegittima. Il giudice della revisione dovrà stabilire se la riapertura sia «necessaria» per rimediare alla violazione accertata.

    Domande e risposte

    Cosa comporta concretamente questa sentenza per i condannati?

    Chi ha ottenuto una sentenza definitiva della Corte EDU che accerta la violazione dell’art. 6 CEDU nel proprio processo può ora chiedere la revisione della condanna. Il giudice competente valuterà se la riapertura sia necessaria e possibile in concreto, tenendo conto del tipo di violazione accertata.

    Perché la Corte ha scelto la revisione e non altri strumenti?

    La Corte ha escluso altri rimedi (come l’incidente di esecuzione) per la loro inadeguatezza e ha individuato nella revisione lo strumento più idoneo, in quanto già strutturato per rimediare a situazioni in cui una condanna definitiva risulta ingiusta alla luce di elementi sopravvenuti.

    Questa sentenza vale per tutti i tipi di violazione della CEDU?

    No. La revisione è ammessa solo quando la Corte EDU ha accertato una violazione tale da rendere necessaria la riapertura del processo per conformarsi alla sentenza di Strasburgo. Non ogni violazione convenzionale giustifica automaticamente la revisione: occorre che la violazione abbia inciso sulla giustizia del processo in modo che non possa essere riparata altrimenti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 149/2011 – Reato di ingresso irregolare (art. 10-bis T.U. immigrazione): questioni inammissibili

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sull’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998 (reato di ingresso e soggiorno irregolare), sollevate dai Giudici di pace di Vigevano, Orvieto e Sondrio, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza e difetto di rilevanza.

    Di cosa si tratta

    L’art. 10-bis del Testo unico immigrazione, introdotto dalla l. n. 94/2009, sanziona penalmente l’ingresso e il soggiorno irregolare dello straniero. Più giudici di pace avevano dubitato della legittimità di questa fattispecie, ritenendola irragionevole rispetto alle esigenze dell’immigrazione irregolare e in contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Giudici di pace di Vigevano (r.o. n. 307/2010), Orvieto (r.o. n. 310/2010) e Sondrio (r.o. n. 398/2010) hanno impugnato l’art. 10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 25, secondo e terzo comma, 27, 97, 111 e 117, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e dichiara tutte le questioni manifestamente inammissibili, rilevando che le ordinanze di rimessione difettano di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza e che alcune questioni sono prive di rilevanza nel giudizio principale. La Corte aveva già più volte deciso in modo analogo su questioni identiche o assimilabili.

    Il principio

    Il giudice rimettente deve motivare adeguatamente sia sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo sia sulla non manifesta infondatezza, illustrando le ragioni per cui ritiene plausibile la violazione dei parametri costituzionali invocati. L’ordinanza che si limita a enunciare i parametri senza argomentarli è inammissibile.

    Domande e risposte

    Il reato di ingresso irregolare di cui all’art. 10-bis T.U. immigrazione è costituzionalmente legittimo?

    La Corte non si è pronunciata nel merito in questa ordinanza per ragioni processuali. Tuttavia, in altri giudizi analoghi (cfr. ord. n. 144/2011) ha dichiarato la manifesta infondatezza di questioni simili, ritenendo che la norma non punisca una condizione personale ma una condotta specifica.

    Perché le ordinanze di rimessione erano insufficienti?

    Perché i giudici rimettenti non avevano illustrato con sufficiente chiarezza come la pronuncia di illegittimità avrebbe inciso concretamente sui procedimenti in corso, né avevano argomentato in modo specifico le ragioni della plausibile incostituzionalità della norma.

    Cosa deve contenere un’ordinanza di rimessione valida?

    L’ordinanza deve: (1) descrivere il fatto concreto oggetto del giudizio principale; (2) indicare la norma da applicare di cui si dubita la legittimità; (3) motivare la rilevanza (influenza della decisione sul giudizio principale); (4) motivare la non manifesta infondatezza (argomentare perché la norma potrebbe essere incostituzionale).

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza e di eguaglianza, invocato per la disparità rispetto ad altre fattispecie di immigrazione
    • Art. 25 della Costituzione — Principio di legalità penale e divieto di responsabilità per condizioni personali
  • Corte cost. n. 112/2011 – Risorse geotermiche e competenza della Provincia autonoma di Bolzano

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    La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo il decreto legislativo n. 22/2010 sulle risorse geotermiche, nella parte in cui attribuiva allo Stato il patrimonio indisponibile delle risorse geotermiche ad alta entalpia senza escludere i territori delle Province autonome di Trento e Bolzano, che hanno competenza primaria in materia di miniere.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 22/2010 ha riorganizzato la normativa sulle risorse geotermiche, distinguendo tra risorse di interesse nazionale (alta entalpia o potenza ≥ 20 MW) e di interesse locale, e attribuendo le prime al patrimonio indisponibile dello Stato. La Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato le norme sostenendo che le risorse geotermiche rientrano nella propria competenza primaria in materia di miniere, acque minerali e termali, cave e torbiere.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato l’art. 1, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 22/2010 in riferimento agli artt. 8 n. 14, 105 e 107 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972) e alle relative norme di attuazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 6, del d.lgs. n. 22/2010 «nella parte in cui non prevede che la disposizione relativa all’appartenenza delle risorse geotermiche ad alta entalpia al patrimonio indisponibile dello Stato non si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano». Ha invece dichiarato non fondate le questioni relative ai commi 3, 4 e 5, che concernono la classificazione e distribuzione delle risorse geotermiche su base funzionale, materia rientrante nella competenza statale concorrente in materia di energia.

    Il principio

    Le norme statali che attribuiscono risorse del sottosuolo al patrimonio indisponibile dello Stato devono fare salva la competenza primaria delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di miniere e cave: l’omesso coordinamento con lo Statuto speciale rende la norma costituzionalmente illegittima.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per risorse geotermiche ad alta entalpia?

    Sono le risorse geotermiche che per caratteristiche naturali o per dimensioni del progetto (potenza complessiva ≥ 20 MW termici) presentano un interesse economico e strategico tale da essere considerate di rilevanza nazionale. Il d.lgs. n. 22/2010 le qualifica come patrimonio indisponibile dello Stato.

    Perché le Province autonome hanno competenza sulle miniere?

    L’art. 8, n. 14, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige attribuisce alle Province autonome competenza legislativa primaria in materia di «miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere». La Corte ha già riconosciuto (sentenza n. 65/2001) che le risorse geotermiche rientrano in questa competenza.

    La sentenza impedisce allo Stato di regolare la geotermia?

    No. Le norme statali sui criteri di classificazione delle risorse (commi 3, 4 e 5) sono state dichiarate non fondate. Lo Stato conserva la competenza a disciplinare la geotermia su base nazionale; l’illegittimità riguarda solo la norma patrimoniale che non faceva salvi i diritti delle Province autonome.

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  • Corte cost. n. 69/2011 – Stabilizzazione personale sanitario precario in Campania

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni della legge finanziaria campana del 2010 che consentivano la stabilizzazione del personale sanitario precario, per violazione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile e ordinamento professionale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Campania aveva inserito nella legge finanziaria n. 2 del 2010 numerose disposizioni (art. 1, commi da 55 a 63, comma 69, commi da 84 a 91) riguardanti la stabilizzazione del personale sanitario precario, inclusa la dirigenza medica di primo livello. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato queste norme, sostenendo che invadessero la competenza legislativa esclusiva dello Stato sull’ordinamento civile e quella concorrente sulla tutela della salute.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 55 a 63, comma 69 e commi da 83 a 91 della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2. Giudice relatore: Luigi Mazzella; udienza pubblica del 25 gennaio 2011; depositata il 3 marzo 2011.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 55 a 63, comma 69 e commi da 84 a 91 della legge regionale campana n. 2/2010. Le disposizioni censurate autorizzavano la stabilizzazione di personale sanitario precario secondo criteri incompatibili con i principi fondamentali statali, riproducendo in sostanza una disciplina analoga a quella già dichiarata illegittima con la sentenza n. 215 del 2009. La Corte ha invece dichiarato non fondata la questione relativa al comma 83 della medesima legge.

    Il principio

    La Regione non può reiterare, neppure con modifiche formali, una disciplina di stabilizzazione del personale sanitario già dichiarata incostituzionale dalla Corte. Il legislatore regionale deve rispettare sia il vincolo del pubblico concorso (art. 97 Cost.) sia la competenza esclusiva statale sull’ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.) nella regolazione dei rapporti di lavoro nel servizio sanitario nazionale.

    Domande e risposte

    Cosa erano i commi da 55 a 63 della legge finanziaria campana?

    Erano disposizioni che autorizzavano la stabilizzazione del personale sanitario precario, inclusa la dirigenza medica di primo livello, richiamando alcune norme statali per cercare di superare i profili di incostituzionalità già rilevati dalla sentenza n. 215 del 2009. La Corte ha ritenuto che tale tentativo non fosse sufficiente a sanare il vizio.

    Perché la stabilizzazione del personale sanitario è materia riservata allo Stato?

    Perché riguarda l’ordinamento del rapporto di lavoro (materia di ordine civile, art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.) e l’ordinamento professionale della dirigenza sanitaria. Entrambe sono materie di competenza esclusiva o concorrente statale che non consentono alle Regioni di derogare ai principi fondamentali nazionali.

    Cosa è rimasto valido della legge campana?

    Il comma 83, che riguardava un’ulteriore e diversa disposizione, è stato dichiarato non fondato: la Corte ha ritenuto che non violasse il parametro dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., diversamente dalle altre disposizioni impugnate.

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  • Corte cost. n. 68/2011 – Sanità e personale in Puglia: limiti alla legislazione regionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge regionale pugliese n. 4/2010 in materia sanitaria, per violazione della competenza statale esclusiva sull’ordinamento civile e della competenza concorrente in materia di tutela della salute.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia aveva adottato la legge n. 4 del 2010 recante norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali. Il Presidente del Consiglio dei ministri ne aveva impugnato molte disposizioni, ritenendo che introducessero una disciplina del personale sanitario più favorevole rispetto a quella statale, con conseguente disparità di trattamento e violazione del principio di imparzialità dell’azione amministrativa sul territorio nazionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 24, 31, 33, 51, 81, 97, 117 (commi 2 lett. l) e 3) e 118 Cost., questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1, 2 e 4, 13, 15, 16, commi 1, 2 e 3, 17, 18, 19, commi 1, 6 e 8, 20, 21, commi 1, 4, 5 e 6, 22, comma 1, 24, commi 1 e 3, 26 e 30 della legge reg. Puglia n. 4/2010. Udienza pubblica dell’8 febbraio 2011; redattore Sabino Cassese; depositata il 3 marzo 2011.

    La decisione della Corte

    La Corte ha: dichiarato cessata la materia del contendere per l’art. 19, comma 6, a seguito della sopravvenuta abrogazione regionale; dichiarato manifestamente inammissibili le censure riferite agli artt. 24 e 31 Cost. per difetto di motivazione nel ricorso; dichiarato l’illegittimità costituzionale di numerosi articoli (artt. 2, commi 1, 2 e 4; 13; 15; 16, commi 1, 2 e 3; 17; 18; 19, commi 1 e 8; 20; 21, commi 1, 4, 5 e 6; 22, comma 1; 24, commi 1 e 3; 26) per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (ordinamento civile); dichiarato non fondate le questioni su alcune disposizioni; dichiarato inammissibile la questione sull’art. 30 (quanto ai commi 2, 3, 5 e 6) per riferimento all’art. 97 Cost.

    Il principio

    La disciplina del rapporto di lavoro del personale sanitario — compresi i profili di stabilizzazione, inquadramento e progressione economica — rientra nella materia dell’«ordinamento civile» di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.). La Regione non può introdurre norme di maggior favore per il personale sanitario regionale, in quanto ciò determinerebbe una disparità di trattamento rispetto ad analoga categoria di dipendenti delle altre regioni.

    Domande e risposte

    Perché la disciplina del personale sanitario spetta allo Stato e non alle Regioni?

    Perché il rapporto di lavoro — anche quando il datore di lavoro è un ente pubblico regionale — ricade nella materia dell’«ordinamento civile» (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.), riservata in via esclusiva al legislatore statale. Le Regioni non possono pertanto dettare regole sul contratto di lavoro dei sanitari difformi da quelle nazionali.

    Cosa prevedeva la legge regionale pugliese n. 4/2010?

    Prevedeva, tra l’altro, misure di stabilizzazione del personale sanitario precario, modifiche ai servizi delle direzioni sanitarie e regole specifiche per il conferimento degli incarichi dirigenziali medici, più favorevoli rispetto alla disciplina statale di riferimento.

    Cosa significa che le censure sugli artt. 24 e 31 Cost. erano inammissibili?

    Significa che nel ricorso del Governo quegli articoli della Costituzione erano stati citati nell’epigrafe ma non erano stati poi sviluppati con argomenti specifici. La Corte non può esaminare censure non motivate: deve sapere perché una norma violerebbe uno specifico parametro costituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 148/2011 – Estinzione del processo per rinuncia al ricorso (legge sanitaria Trento)

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    La Corte costituzionale dichiara estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 28, comma 3, 44, comma 10, e 48 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 16/2010 (Tutela della salute), a seguito della rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, accettata dalla controparte costituita.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni della legge della Provincia autonoma di Trento 23 luglio 2010, n. 16 (Tutela della salute in provincia di Trento), in materia di nomine dei direttori sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie provinciali. Prima della trattazione nel merito, il ricorrente ha rinunciato all’impugnazione e la Provincia ha accettato la rinuncia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorso riguardava gli artt. 28, comma 3, 44, comma 10, e 48 della l.p. Trento n. 16/2010, in riferimento agli artt. 97, 117, commi secondo (lettera l) e terzo, della Costituzione. La norma impugnata prevedeva che le nomine dei vertici aziendali delle ASP trentine cessassero automaticamente novanta giorni dopo la nomina del nuovo direttore generale.

    La decisione della Corte

    Ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso seguita dall’accettazione della controparte costituita comporta l’estinzione del processo. La Corte prende atto della rinuncia e della sua accettazione e dichiara il processo estinto, senza pronunciarsi nel merito delle questioni.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, accettata dalla parte resistente, comporta l’estinzione del processo a norma dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi costituzionali, senza che la Corte possa pronunciarsi nel merito delle questioni.

    Domande e risposte

    Che cosa prevede il giudizio in via principale davanti alla Corte costituzionale?

    È il giudizio che si instaura quando lo Stato o una Regione/Provincia autonoma impugna direttamente una legge altrui per violazione del riparto di competenze costituzionali, senza che sia pendente un giudizio ordinario (a differenza del giudizio incidentale che presuppone una controversia concreta).

    La rinuncia al ricorso è sempre possibile?

    Sì, ma richiede l’accettazione della controparte già costituita in giudizio. Se la parte resistente non si è costituita o non accetta la rinuncia, il processo non si estingue automaticamente.

    Cosa accade alle norme provinciali dopo l’estinzione del processo?

    Le norme restano in vigore senza che la Corte si sia pronunciata sulla loro legittimità costituzionale. La rinuncia e l’estinzione del processo non comportano alcun giudicato costituzionale, positivo o negativo, sulle disposizioni impugnate.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 111/2011 – Benefici penitenziari per minorenni e ostativi: inammissibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale per i minorenni di Bologna sull’applicazione dell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario ai condannati per fatti commessi da minorenni, per difetto di rilevanza sopravvenuto nel corso del giudizio.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale per i minorenni di Bologna, in funzione di giudice di sorveglianza, aveva dubitato della legittimità costituzionale delle norme che applicano il regime ostativo ai benefici penitenziari (art. 4-bis, commi 1 e 1-quater, ord. pen.) anche a chi è stato condannato per fatti commessi quando era minorenne. Il caso riguardava un soggetto condannato per violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.) e lesioni, al quale era stato inizialmente concesso l’affidamento in prova, poi annullato dalla Cassazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale per i minorenni di Bologna ha sollevato questione in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui le norme ostatorie si applicano al condannato per fatti commessi da minorenne, precludendo i benefici penitenziari in assenza di collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice rimettente non aveva più la giurisdizione sul caso concreto, poiché nelle more del giudizio costituzionale la Corte di cassazione aveva annullato l’ordinanza che aveva disposto la misura alternativa, e il giudice a quo era stato chiamato a provvedere in sede di giudizio di rinvio su una situazione ormai mutata, in cui il condannato stava già beneficiando della misura alternativa disposta dallo stesso Tribunale.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile per difetto di rilevanza quando, nel corso del giudizio dinanzi alla Corte, la situazione del caso concreto è mutata in modo tale che la decisione della Corte non influirebbe più sull’esito del procedimento a quo.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario?

    Disciplina il cosiddetto «regime ostativo»: per alcuni reati gravi (tra cui la violenza sessuale di gruppo), i benefici penitenziari e le misure alternative alla detenzione sono subordinati alla collaborazione con la giustizia o, in alternativa, all’osservazione scientifica della personalità per almeno un anno in regime di restrizione.

    Perché il rimettente riteneva il regime ostativo incompatibile con la Costituzione per i minorenni?

    Perché l’art. 27, terzo comma, Cost. esige che le pene tendano alla rieducazione del condannato, e l’art. 31, secondo comma, Cost. impone alla Repubblica di proteggere l’infanzia e la gioventù. L’applicazione meccanica degli ostativi a chi ha delinquito da minorenne contrasterebbe con questi principi.

    La Corte ha valutato nel merito la questione?

    No. La dichiarazione di manifesta inammissibilità è una pronuncia in rito che non tocca il merito: la Corte non ha stabilito se il regime ostativo sia o meno compatibile con la Costituzione quando il fatto è stato commesso da un minorenne, limitandosi a rilevare che il caso concreto non consentiva di sollevare la questione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 106/2011 – Illegittimità della legge Veneto sulle direzioni aziendali sanitarie

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    La sentenza n. 106 del 2011 ha dichiarato costituzionalmente illegittima la legge della Regione Veneto n. 17 del 2010 nella sua interezza, che istituiva due nuove direzioni aziendali delle professioni sanitarie nelle ULSS e nelle aziende ospedaliere, in quanto priva di copertura finanziaria e in violazione dell’obbligo di invarianza della spesa.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Veneto 4 marzo 2010, n. 17, aveva istituito, nelle unità locali socio-sanitarie (ULSS) e nelle aziende ospedaliere regionali, due nuove direzioni aziendali a struttura complessa: la direzione delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche e la direzione delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione. Il Governo aveva impugnato la legge per violazione degli articoli 81, quarto comma, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, sostenendo l’assenza di copertura finanziaria e la violazione delle norme sul pubblico impiego.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in via principale, la legge della Regione Veneto n. 17 del 2010, in particolare l’articolo 2 e le disposizioni ad esso inscindibilmente connesse, per violazione degli articoli 81, quarto comma, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Il ricorrente sosteneva che la legge prevedesse l’istituzione di nuovi posti dirigenziali senza specificare le modalità di copertura né garantire l’invarianza della spesa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge regionale n. 17 del 2010. Ha ritenuto che la legge, prevedendo l’istituzione di due nuove direzioni aziendali a struttura complessa — con relativi dirigenti da reclutare senza indicare il numero né la modalità di copertura dei posti — violasse il principio dell’equilibrio del bilancio e dell’obbligo di copertura finanziaria previsto dall’art. 81, quarto comma, della Costituzione, con conseguente violazione anche del buon andamento della pubblica amministrazione.

    Il principio

    Le leggi regionali che istituiscono nuove strutture organizzative con personale dirigenziale devono indicare le modalità di copertura dei relativi posti e garantire l’invarianza della spesa complessiva, pena la violazione dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione (obbligo di copertura finanziaria); l’incertezza sia sull’an sia sul quantum dei nuovi posti determina l’incostituzionalità della legge.

    Domande e risposte

    Perché la legge veneta è stata dichiarata incostituzionale nella sua interezza e non solo in alcune parti?

    La Corte ha ritenuto che le disposizioni della legge fossero inscindibilmente connesse all’art. 2, che istituiva le due direzioni aziendali: venendo meno la norma istitutiva per incostituzionalità, l’intera legge perdeva ragion d’essere.

    Cosa richiede l’art. 81, quarto comma, della Costituzione?

    Richiede che ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provveda ai mezzi per farvi fronte, indicando la relativa copertura finanziaria. Nel caso di specie la legge veneta non prevedeva né la copertura finanziaria né il numero dei nuovi dirigenti da nominare.

    Quali erano le due nuove direzioni istituite dalla legge?

    La direzione aziendale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche e la direzione aziendale delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, entrambe previste come strutture complesse nelle ULSS, nelle aziende ospedaliere, nelle aziende ospedaliere-universitarie e negli IRCSS.

    Norme collegate

    • Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, parametro della questione
    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze, il secondo comma, lettera l), riserva allo Stato l’ordinamento civile e il pubblico impiego
  • Corte cost. n. 67/2011 – Energia e lavoro in Basilicata: limiti alla legislazione regionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge finanziaria e della legge energetica della Regione Basilicata del 2009-2010, per violazione della competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, energia e ordinamento del lavoro.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato diverse norme della Regione Basilicata: la legge finanziaria regionale n. 42 del 2009 (artt. 11, 54 e 72), la legge regionale n. 1 del 2010 in materia di energia (artt. 7 e 8) con il relativo Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.), e la legge regionale n. 10 del 2010 che modificava la precedente finanziaria. Le censure riguardavano la stabilizzazione di lavoratori precari, la disciplina degli impianti di energie rinnovabili e le sovvenzioni ai comuni. La Corte ha esaminato tutte queste questioni, che investivano materie di competenza concorrente o esclusiva dello Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 41, 97, 117 (commi 1, 2 lett. e), l), s), e 3), e 120 della Costituzione, nonché agli artt. 43 e 81 del Trattato CE, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11, 54 e 72 della legge reg. Basilicata n. 42/2009, degli artt. 7 e 8 della legge reg. n. 1/2010 (e del P.I.E.A.R.), e dell’art. 1 della legge reg. n. 10/2010. Giudice relatore: Luigi Mazzella; udienza pubblica dell’11 gennaio 2011; depositata il 3 marzo 2011.

    La decisione della Corte

    La Corte ha: dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1, della legge reg. n. 42/2009 per contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost. (coordinamento della finanza pubblica) quanto alla stabilizzazione dei lavoratori precari; dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 e delle disposizioni del P.I.E.A.R. della legge reg. n. 1/2010 per violazione della competenza statale in materia di produzione e distribuzione di energia e per incompatibilità con i vincoli della Rete Natura 2000; dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge reg. n. 10/2010; dichiarato estinto il giudizio relativo all’art. 72, commi 2 e 3, della legge reg. n. 42/2009 per cessazione della materia del contendere; dichiarato non fondate o inammissibili le ulteriori questioni.

    Il principio

    La Regione, in materia di coordinamento della finanza pubblica e di disciplina dell’energia, non può introdurre regimi di stabilizzazione del personale precario in contrasto con i principi fondamentali statali, né dettare criteri di localizzazione degli impianti energetici che eccedano le proprie competenze o violino i vincoli comunitari di tutela ambientale (Rete Natura 2000).

    Domande e risposte

    Cosa vietano i principi statali sulla stabilizzazione dei lavoratori precari?

    L’art. 17, comma 10, del d.l. n. 78/2009 (convertito con legge n. 102/2009) consentiva alle pubbliche amministrazioni, comprese le Regioni, di bandire concorsi con una riserva massima del 40% dei posti per il personale non dirigenziale con determinati requisiti. Le norme regionali impugnate superavano questo limite, stabilizzando lavoratori precari in modo più ampio e senza rispettare i vincoli del principio fondamentale statale.

    Perché le norme sugli impianti energetici erano incostituzionali?

    Gli artt. 7 e 8 della legge energetica regionale introducevano limitazioni alla localizzazione degli impianti di energia rinnovabile nei siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZPS) che eccedevano la competenza regionale, invadendo la competenza statale in materia di produzione e distribuzione di energia (art. 117, terzo comma, Cost.) e i vincoli comunitari di tutela degli habitat naturali.

    Cosa è il P.I.E.A.R.?

    È il Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale della Basilicata, approvato come allegato alla legge regionale n. 1/2010. Fissava i criteri per la pianificazione energetica regionale, ma alcune sue disposizioni (punti 2.1.2.1., 2.2.2. e 2.2.3.1.) sono state dichiarate incostituzionali perché introducevano restrizioni incompatibili con la disciplina statale e comunitaria.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni, fondamento delle censure di incostituzionalità
    • Art. 97 della Costituzione — Principio del pubblico concorso e del buon andamento della PA, rilevante per la disciplina delle stabilizzazioni
    • Art. 41 della Costituzione — Libertà di iniziativa economica, invocata per le restrizioni agli impianti energetici privati
  • Corte cost. n. 147/2011 – Conflitto di attribuzioni GUP Bergamo vs Camera: insindacabilità on. Berlusconi ammissibile

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    La Corte costituzionale dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato dal GUP del Tribunale di Bergamo nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione che aveva dichiarato insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., le opinioni espresse dall’on. Silvio Berlusconi contro l’on. Antonio Di Pietro.

    Di cosa si tratta

    Davanti al GUP del Tribunale di Bergamo pendeva un procedimento penale per diffamazione aggravata a carico del deputato Silvio Berlusconi per dichiarazioni rese contro il deputato Antonio Di Pietro. La Camera dei deputati aveva deliberato che tali opinioni erano coperte dalla garanzia di insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. Il GUP ha impugnato la deliberazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GUP del Tribunale di Bergamo ha promosso conflitto di attribuzioni nei confronti della Camera dei deputati, lamentando che la deliberazione del 22 settembre 2010 avesse illegittimamente dichiarato insindacabili le opinioni espresse dal deputato Berlusconi in assenza dei presupposti costituzionali richiesti dall’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara il conflitto ammissibile. Riconosce la legittimazione del GUP e della Camera come organi costituzionalmente garantiti. Rileva che esiste materia di conflitto, perché il ricorrente lamenta una lesione delle proprie attribuzioni costituzionali da un atto della Camera. Dispone la notifica e la successiva trattazione nel merito.

    Il principio

    Il GUP, quale organo giurisdizionale in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, è legittimato a sollevare conflitto di attribuzioni nei confronti della Camera dei deputati quando ritiene che una delibera di insindacabilità ex art. 68 Cost. sia priva dei necessari presupposti e leda le proprie competenze giurisdizionali.

    Domande e risposte

    In cosa consiste l’insindacabilità parlamentare?

    L’art. 68, primo comma, Cost. protegge i parlamentari dalle conseguenze giuridiche delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La protezione vale per le opinioni “funzionali” all’attività parlamentare, non per qualsiasi dichiarazione pubblica del deputato o senatore.

    Chi decide se un’opinione è coperta dall’insindacabilità?

    In prima istanza decide la Camera di appartenenza del parlamentare. Se il giudice penale ritiene che la delibera sia stata adottata in assenza dei presupposti costituzionali, può sollevare conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale, la quale decide in via definitiva.

    Qual è la differenza tra il conflitto n. 142/2011 (Iannuzzi) e questo (n. 147/2011)?

    Entrambi riguardano delibere di insindacabilità parlamentare, ma il 142/2011 coinvolge il Senato e il GIP di Milano per le dichiarazioni del senatore Iannuzzi, mentre il 147/2011 coinvolge la Camera e il GUP di Bergamo per le dichiarazioni del deputato Berlusconi contro Di Pietro.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 110/2011 – Trattamento economico dirigenti regionali Molise: processo estinto

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale di norme della Regione Molise sul trattamento economico dei dirigenti regionali, a seguito di cessazione della materia del contendere.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 22, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9, della legge della Regione Molise n. 10/2010, che disciplinava il trattamento economico dei responsabili dei Servizi di Gabinetto e dei direttori di servizio incaricati di specifiche funzioni, prevedendo una retribuzione di posizione con incrementi percentuali determinati dalla legge stessa, in contrasto con la normativa statale che riserva alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento economico dei dirigenti pubblici.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva sollevato questione in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera l), 3 e 97 della Costituzione, contestando che la Regione Molise avesse unilateralmente fissato per legge la retribuzione dei propri dirigenti, materia riservata alla contrattazione collettiva nazionale.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo. Ciò si verifica quando, nel corso del giudizio, la norma impugnata viene abrogata o modificata dalla stessa Regione, determinando la cessazione della materia del contendere, secondo consolidata giurisprudenza della Corte (ordinanze n. 348, n. 323 e n. 206 del 2010, n. 292 del 2009).

    Il principio

    Quando la Regione abroga o sostituisce la norma impugnata nel corso del giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, il processo si estingue per cessazione della materia del contendere, purché la nuova disciplina non riproponga i medesimi vizi denunciati.

    Domande e risposte

    Cosa significa «cessazione della materia del contendere»?

    Significa che l’oggetto della controversia è venuto meno: la norma impugnata è stata abrogata o modificata dalla stessa Regione, così che non esiste più alcuna norma da annullare. La Corte dichiara estinto il processo anziché decidere nel merito.

    La Regione Molise ha quindi «vinto» il giudizio?

    Non esattamente: l’estinzione del processo non è un riconoscimento della legittimità della norma originaria, ma semplicemente una pronuncia processuale che registra la sopravvenuta irrilevanza del giudizio. La Regione ha evitato la dichiarazione di illegittimità modificando in tempo la legge.

    Chi decideva il trattamento economico dei dirigenti regionali prima della riforma?

    La normativa statale (d.lgs. n. 165/2001, artt. 40 e seguenti) stabilisce che il trattamento economico del personale pubblico contrattualizzato sia determinato dalla contrattazione collettiva nazionale, vincolante anche per le Regioni.

    Norme collegate