Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 237/2012 – Giudizio abbreviato per reato concorrente emerso in dibattimento

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La sentenza n. 237/2012 dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 517 c.p.p. nella parte in cui non consente all’imputato di chiedere il giudizio abbreviato per un reato concorrente emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale e contestato in dibattimento. La Corte estende così il principio già affermato per i fatti risultanti dagli atti d’indagine.

    Di cosa si tratta

    Nel processo d’appello a Torino, all’imputato era stato contestato in dibattimento un reato concorrente emerso solo nel corso dell’istruzione, a seguito delle dichiarazioni della persona offesa. L’imputato aveva chiesto di essere giudicato con rito abbreviato per tale reato, ma la richiesta era stata respinta. La Corte d’appello di Torino aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, valorizzando il precedente della sentenza n. 333 del 2009.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere il giudizio abbreviato per il reato concorrente contestato in dibattimento quando la nuova contestazione riguarda un fatto non risultante dagli atti di indagine. Parametri: artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. Rimettente: Corte d’appello di Torino (ordinanza del 23 settembre 2011).

    La decisione della Corte

    Illegittimità costituzionale. La Corte dichiara incostituzionale l’art. 517 c.p.p. nella parte in cui non prevede la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato per il reato concorrente emerso in dibattimento. La ratio è identica a quella della sentenza n. 333/2009: l’imputato non può essere penalizzato per non aver esercitato tempestivamente una scelta che non era in suo potere, perché il reato non era ancora emerso al momento dell’esercizio dell’azione penale.

    Il principio

    L’imputato non può essere privato del diritto di accedere al rito abbreviato per un reato concorrente contestato in dibattimento quando la contestazione è fondata su fatti emersi solo nel corso dell’istruzione: in tale ipotesi non vi è inerzia dell’imputato, ma impossibilità originaria di esercitare la scelta, con conseguente violazione degli artt. 3 e 24 co. 2 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Cos’è il giudizio abbreviato?

    Il giudizio abbreviato è un rito alternativo che si svolge sulla base degli atti delle indagini, senza istruzione dibattimentale. Il vantaggio per l’imputato è la riduzione di un terzo della pena in caso di condanna. Deve essere richiesto entro determinati termini processuali.

    Qual era la differenza tra il caso del 2009 e quello del 2012?

    La sentenza n. 333/2009 riguardava i reati concorrenti già risultanti dagli atti d’indagine ma non contestati inizialmente. La sentenza n. 237/2012 estende il principio ai reati emersi solo durante l’istruzione dibattimentale: in entrambi i casi l’imputato non poteva scegliere il rito in anticipo.

    Cosa cambia nella pratica per i processi penali?

    Dopo la sentenza, l’imputato al quale sia stata rivolta una contestazione suppletiva in dibattimento per un fatto nuovo può chiedere il giudizio abbreviato limitatamente a quel reato, indipendentemente dagli altri capi d’imputazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 236/2012 – Riabilitazione domiciliare e centri extra-regionali in Puglia

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La sentenza n. 236/2012 dichiara l’illegittimità costituzionale della parola «regionali» nell’art. 19 co. 4 della legge pugliese n. 26/2006 (come sostituito dalla l. reg. n. 4/2010), che impediva alle ASL pugliesi di concludere accordi contrattuali con centri riabilitativi accreditati in altre regioni. La Corte la ritiene lesiva del diritto alla salute dei disabili e del principio di uguaglianza.

    Di cosa si tratta

    Tre centri riabilitativi lucani, da anni operativi nel territorio dell’ASL di Bari con accordi per prestazioni domiciliari, si erano visti revocare tali accordi dopo che la Regione Puglia aveva introdotto il divieto per le ASL di stipulare contratti con centri ubicati fuori regione. Il TAR Puglia aveva sollevato la questione rilevando la preclusione assoluta per i pazienti più gravi — costretti a domicilio — di avvalersi di strutture extra-regionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 8 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, che sostituiva l’art. 19 della l. reg. n. 26/2006, vietando accordi contrattuali con presidi riabilitativi accreditati fuori regione. Parametri: artt. 3, 24, 32, 97, 113, 117 co. 1, 2 lett. m) e 3 Cost., principio del legittimo affidamento. Rimettente: TAR Puglia, terza sezione (ordinanza del 10 marzo 2011).

    La decisione della Corte

    Illegittimità costituzionale parziale: la parola «regionali» viene espunta dalla norma. La disposizione, applicata ai pazienti che necessitano di riabilitazione domiciliare, viola il diritto alla salute (art. 32 Cost.) e il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.): i disabili impossibilitati a raggiungere le strutture in ambulatorio subiscono una restrizione irragionevole nella scelta del centro di cura, mentre i pazienti ambulatoriali possono liberamente scegliere strutture extra-regionali. La Corte richiama anche la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

    Il principio

    Una norma regionale che vieta alle ASL di stipulare accordi con strutture riabilitative accreditate in altre regioni viola il diritto alla salute (art. 32 Cost.) e il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) nella misura in cui preclude ai pazienti affetti da disabilità grave — costretti alla cura domiciliare — di avvalersi di strutture consolidate al di fuori del territorio regionale, comprimendo anche il diritto alla continuità delle cure.

    Domande e risposte

    Perché la Puglia aveva introdotto il divieto?

    Per ragioni di programmazione sanitaria regionale e contenimento della spesa: la Regione intendeva concentrare le risorse sui presidi accreditati nel proprio territorio. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che questa finalità non giustificasse la totale preclusione per le strutture extra-regionali.

    Cosa cambia dopo la sentenza?

    Le ASL pugliesi possono nuovamente stipulare accordi contrattuali con centri riabilitativi domiciliari accreditati in altre regioni, nel rispetto delle regole generali di programmazione. La parola «regionali» viene eliminata, rendendo la norma neutra rispetto alla localizzazione delle strutture.

    Qual è il ruolo della Convenzione ONU sui disabili?

    La Corte richiama la Convenzione ONU sulle persone con disabilità (ratificata dall’UE con decisione 2010/48/CE) per rafforzare il fondamento del diritto alla salute e alla non discriminazione delle persone disabili, qualificandola come obbligo internazionale rilevante ai sensi dell’art. 117 co. 1 Cost.

    Norme collegate

    • Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività
    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, violato dal trattamento differenziato tra pazienti ambulatoriali e domiciliari
  • Corte cost. n. 235/2012 – Indennità di esproprio e dichiarazione ICI irrisoria

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    L’ordinanza n. 235/2012 dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla riduzione illimitata dell’indennità di esproprio in caso di dichiarazione ICI irrisoria, perché la Corte aveva già deciso la medesima questione con sentenza n. 338/2011. Il rimettente aveva riprodotto identicamente l’ordinanza già esaminata senza aggiungere nuovi argomenti.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Firenze aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 co. 1 del d.lgs. n. 504/1992 (oggi art. 37 co. 7 del d.P.R. n. 327/2001), nella parte in cui, in caso di omessa o irrisoria dichiarazione ICI, non stabilisce un limite alla riduzione dell’indennità di esproprio idoneo a garantire un serio ristoro. La Corte aveva già deciso questa stessa questione con la sentenza n. 338 del 2011.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 16, co. 1, d.lgs. n. 504/1992 (sostituito dall’art. 37 co. 7 d.P.R. n. 327/2001), nella parte in cui non fissa un limite minimo all’indennità di esproprio in caso di dichiarazione ICI irrisoria o omessa. Parametri: artt. 42, terzo comma, e 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU. Rimettente: Corte d’appello di Firenze (ordinanza del 18 novembre 2011).

    La decisione della Corte

    Manifestamente inammissibile. Il rimettente si era limitato a richiamare integralmente l’ordinanza della Corte di cassazione n. 8489/2011 (reg. ord. n. 158/2011) già esaminata dalla Corte con la sentenza n. 338/2011, senza aggiungere alcuna nuova argomentazione. La questione è dunque irricevibile per omissione di un autonomo svolgimento critico della motivazione.

    Il principio

    Il giudice rimettente non può limitarsi a richiamare per intero una precedente ordinanza di rimessione già decisa dalla Corte: deve svolgere una propria motivazione autonoma sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale vigente al momento della rimessione.

    Domande e risposte

    Cosa aveva già deciso la sentenza n. 338/2011 sulla stessa questione?

    La sentenza n. 338/2011 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16 co. 1 del d.lgs. n. 504/1992 nella parte in cui, in caso di dichiarazione ICI irrisoria, comportava la riduzione dell’indennità di esproprio in misura tale da cancellare qualsiasi rapporto ragionevole con il valore venale del bene.

    Perché il rimettente ha riproposto una questione già decisa?

    Probabilmente per estendere il principio già affermato dalla Corte a una fattispecie concreta diversa (dichiarazione ICI tardiva con ravvedimento operoso). Tuttavia il giudice non ha motivato adeguatamente questa differenza.

    Come si deve motivare correttamente una questione incidentale?

    Il rimettente deve illustrare in modo autonomo: la rilevanza della questione nel giudizio principale, il quadro normativo attuale, la non manifesta infondatezza con argomenti propri, tenendo conto dell’evoluzione giurisprudenziale nel frattempo intervenuta.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 234/2012 – Beni confiscati alla mafia e competenze della Regione siciliana

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La sentenza n. 234/2012 dichiara non fondate le questioni della Regione siciliana sugli artt. 45, 47 e 48 co. 3 del Codice antimafia (d.lgs. n. 159/2011), che disciplinano la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. La Corte esclude che tali norme ledano le competenze statutarie della Regione siciliana.

    Di cosa si tratta

    La Regione siciliana aveva impugnato le disposizioni del Codice antimafia (d.lgs. n. 159/2011) che prevedono l’acquisizione al patrimonio dello Stato dei beni confiscati in via definitiva (art. 45 co. 1), la successiva destinazione da parte dell’Agenzia nazionale per i beni confiscati agli enti territoriali (art. 47), e i criteri per tale assegnazione con potere sostitutivo statale in caso di inerzia dell’ente (art. 48 co. 3).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 45 co. 1, 47 e 48 co. 3 del d.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia). Parametri: artt. 114, 116, 118, 119 e 120 Cost., art. 33 co. 2 dello statuto della Regione siciliana, principio di leale collaborazione. Rimettente: Regione siciliana (ricorso n. 166 del 2011).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondate tutte le questioni. L’art. 45 co. 1 non contrasta con lo statuto siciliano perché lo statuto disciplina l’acquisto di beni in seguito a ritrovamento, non la confisca; le miniere non possono essere oggetto di confisca perché già di proprietà regionale indisponibile. L’art. 47 non esprime preferenza per il mantenimento allo Stato ma rimette caso per caso all’Agenzia la valutazione. L’art. 48 co. 3 introduce un potere sostitutivo ordinario, estraneo all’art. 120 Cost., compatibile con il riparto di funzioni amministrative.

    Il principio

    La disciplina statale della destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, che acquisisce tali beni al patrimonio dello Stato e ne affida la successiva assegnazione agli enti territoriali all’Agenzia nazionale, non lede le competenze statutarie della Regione siciliana né il principio di leale collaborazione, in quanto persegue finalità di contrasto alla mafia riservate alla competenza esclusiva dello Stato.

    Domande e risposte

    Perché i beni confiscati vanno prima allo Stato e non direttamente alla Regione?

    Perché la confisca di prevenzione è misura statale di contrasto alla criminalità organizzata: lo Stato ne gestisce gli effetti primari, poi assegna i beni agli enti territoriali tramite l’Agenzia, con preferenza per il territorio di appartenenza secondo il principio individuato dalla sentenza n. 34/2012.

    Il potere sostitutivo dell’Agenzia è conforme alla Costituzione?

    Sì, secondo la Corte. L’art. 120 Cost. disciplina un potere sostitutivo straordinario del Governo, ma non esaurisce tutte le forme possibili di intervento sostitutivo. Il Codice antimafia prevede un potere sostitutivo ordinario dell’Agenzia, legittimato dal riparto di funzioni in materia.

    Cosa succede se un ente territoriale non destina il bene confiscato entro un anno?

    Ai sensi dell’art. 48 co. 3, l’Agenzia può revocare il trasferimento o nominare un commissario con poteri sostitutivi, per evitare che il bene resti inutilizzato e torni nell’orbita di interesse della criminalità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 233/2012 – Insindacabilità parlamentare e diffamazione Berlusconi-Di Pietro

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    L’ordinanza n. 233/2012 decide nel merito il conflitto di attribuzione tra il GUP di Bergamo e la Camera dei deputati: le dichiarazioni rese da Berlusconi in TV su Di Pietro durante la trasmissione Porta a Porta del 10 aprile 2008 non presentano il nesso funzionale con l’attività parlamentare richiesto dall’art. 68 Cost. Il conflitto è accolto.

    Di cosa si tratta

    Il GUP del Tribunale di Bergamo procedeva penalmente nei confronti del deputato Silvio Berlusconi per diffamazione aggravata (artt. 595 c.p., 13 l. 47/1948, 30 l. 223/1990) nei confronti di Antonio Di Pietro, che aveva querelato ritenendo diffamatorie le dichiarazioni rese da Berlusconi nella trasmissione Porta a Porta dell’aprile 2008 sulla validità della laurea di Di Pietro. La Camera dei deputati aveva deliberato l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68 co. 1 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzione tra il GUP del Tribunale di Bergamo e la Camera dei deputati, in ordine alla deliberazione del 22 settembre 2010 con cui la Camera aveva affermato che le dichiarazioni di Berlusconi su Di Pietro costituivano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Rimettente: GUP Tribunale di Bergamo (ricorso del 23 novembre 2010).

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie il conflitto di attribuzione. Le dichiarazioni televisive di Berlusconi sulla laurea di Di Pietro non presentano il necessario nesso funzionale con l’esercizio delle funzioni parlamentari, requisito indispensabile perché operi la guarentigia dell’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. La Camera aveva dunque invaso la sfera di attribuzioni del potere giudiziario.

    Il principio

    L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. richiede un nesso funzionale diretto tra le dichiarazioni rese fuori dal Parlamento e l’attività parlamentare svolta: non è sufficiente che chi parla sia un parlamentare, occorre che le dichiarazioni siano espressione dell’esercizio tipico delle funzioni legislative o di controllo.

    Domande e risposte

    Cos’è il nesso funzionale nell’insindacabilità parlamentare?

    Il nesso funzionale è il collegamento diretto tra le dichiarazioni extra-parlamentari e una specifica attività svolta in Parlamento (atti parlamentari, votazioni, interrogazioni). Senza questo collegamento, le dichiarazioni non sono coperte dalla guarentigia.

    Quali dichiarazioni erano in questione?

    Dichiarazioni rese nella trasmissione televisiva Porta a Porta nel 2008, nelle quali Berlusconi metteva in dubbio la validità della laurea di Di Pietro e definiva quest’ultimo «un emerito bugiardo». Secondo la Corte, non vi era corrispondenza con atti parlamentari.

    Cosa succede dopo l’accoglimento del conflitto?

    Accolto il conflitto, la delibera parlamentare di insindacabilità è annullata e il processo penale a carico del parlamentare può proseguire davanti al giudice ordinario.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione — insindacabilità delle opinioni espresse dai membri del Parlamento nell’esercizio delle funzioni
  • Corte cost. n. 232/2012 – Deducibilità IRAP dalle imposte sui redditi restituzione atti

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    L’ordinanza n. 232/2012 ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie rimettenti per una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione sull’indeducibilità dell’IRAP dalle imposte sui redditi, alla luce di uno ius superveniens che ha parzialmente modificato le norme censurate.

    Di cosa si tratta

    Cinque Commissioni tributarie avevano sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 446/1997, che escludeva la deducibilità dell’IRAP ai fini delle imposte sui redditi (IRES/IRPEF). Nel corso del giudizio davanti alla Corte, è intervenuto l’art. 2 del d.l. n. 201/2011 (convertito con l. n. 214/2011), che ha introdotto una parziale deducibilità dell’IRAP a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, con rimborso per i periodi precedenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 1, co. 2, d.lgs. n. 446/1997 (indeducibilità IRAP), art. 6 del d.l. n. 185/2008, art. 99 del d.P.R. n. 917/1986. Parametri: artt. 3, 35 e 53 Cost. Rimettenti: Commissioni tributarie provinciali di Bologna, Parma, Foggia e Commissioni tributarie regionali di Bari e Lombardia.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti perché il sopravvenuto art. 2 del d.l. n. 201/2011 riguarda direttamente le norme oggetto delle questioni e modifica il quadro normativo di riferimento. I giudici a quibus devono rivalutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza alla luce della nuova disciplina, colmando anche le eventuali lacune delle ordinanze di rimessione.

    Il principio

    Quando nel corso del giudizio di costituzionalità interviene uno ius superveniens che modifica le norme impugnate incidendo direttamente sul thema decidendum, la Corte restituisce gli atti ai giudici rimettenti affinché rivalutino la perdurante rilevanza della questione e l’adeguatezza della motivazione.

    Domande e risposte

    Cosa sostenevano le Commissioni tributarie rimettenti?

    Che l’indeducibilità dell’IRAP violasse il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) penalizzando le imprese labour-intensive, il principio di tutela del lavoro (art. 35 Cost.) e la capacità contributiva (art. 53 Cost.) perché comportava tassazione su un reddito lordo anziché netto.

    Cos’è lo ius superveniens e perché rileva?

    Lo ius superveniens è una norma sopravvenuta che modifica il quadro giuridico mentre il giudizio è pendente. Se incide sulla normativa oggetto della questione, il giudice rimettente deve rivalutare se la questione sia ancora rilevante nel giudizio a quo.

    Qual è la disciplina attuale della deducibilità IRAP?

    A seguito delle successive modifiche normative, una quota dell’IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi passivi è divenuta deducibile ai fini IRES/IRPEF, attenuando il profilo di doppia imposizione denunciato dalle Commissioni rimettenti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 231/2012 – Assegnazione sedi farmaceutiche in Calabria senza concorso

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La sentenza n. 231/2012 dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge regionale Calabria n. 30/2011, che attribuiva la titolarità delle farmacie ai gestori provvisori da almeno tre anni senza concorso. La Corte ritiene la norma compatibile con il principio di concorsualità per la sua eccezionalità e precisa delimitazione.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge regionale calabrese n. 30 dell’8 agosto 2011, che prevedeva per i farmacisti gestori provvisori di sedi farmaceutiche da almeno tre anni il diritto di conseguire la titolarità della farmacia senza concorso. La norma statale di riferimento (art. 48, co. 29, d.l. n. 269/2003) stabilisce il principio generale dell’assegnazione tramite concorso pubblico bandito ogni quattro anni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 1 della legge della Regione Calabria 10 agosto 2011, n. 30 (Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche). Parametri: artt. 97, ultimo comma, e 117, terzo comma, Cost. (materia concorrente «tutela della salute»). Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso notificato il 10-13 ottobre 2011).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. La legge calabrese costituisce un intervento eccezionale e temporalmente delimitato, che riguarda solo i farmacisti risultati già idonei all’esito di una precedente prova concorsuale (concorso regionale 1997) e beneficiari di assegnazione provvisoria per scorrimento di graduatoria. Non si tratta, dunque, di scelta arbitraria: i destinatari sono stati già selezionati tramite concorso, anche se non collocati utilmente in graduatoria per l’assegnazione definitiva.

    Il principio

    Una legge regionale di sanatoria che attribuisce la titolarità di farmacia a gestori provvisori non viola il principio di concorsualità se i beneficiari sono stati già valutati in una procedura concorsuale pregressa, l’intervento è eccezionale e temporalmente circoscritto, e il numero dei destinatari è precisamente determinato.

    Domande e risposte

    Perché le farmacie devono essere assegnate tramite concorso?

    Perché il servizio farmaceutico persegue una finalità pubblica di tutela della salute (art. 32 Cost.): la selezione concorsuale garantisce imparzialità e competenza, in conformità con il principio di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.).

    Cosa rende legittima la sanatoria calabrese?

    La Corte valorizza tre elementi: i destinatari erano già stati sottoposti a selezione concorsuale (anche se non vincitori); l’intervento era eccezionale e non ripetibile; il beneficio era riconosciuto solo a chi gestiva provvisoriamente una sede attribuita in base alla legislazione vigente.

    Questa sentenza può applicarsi ad altre regioni?

    La sentenza non può essere intesa come autorizzazione generale a derogare al concorso: il giudizio di costituzionalità è strettamente condizionato alle specifiche caratteristiche della legge calabrese. Interventi regionali diversi dovrebbero essere autonomamente valutati.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 230/2012 – Revoca della condanna per mutamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La sentenza n. 230/2012 dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 673 c.p.p., nella parte in cui non prevede la revoca della sentenza di condanna a seguito di mutamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite. La Corte distingue nettamente tra abolitio criminis legislativa e revirement giurisprudenziale, riservando il primo effetto solo al legislatore.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Torino, nella veste di giudice dell’esecuzione, era chiamato a valutare se revocare parzialmente una sentenza di condanna per omessa esibizione di documenti (art. 6 co. 3 d.lgs. n. 286/1998) dopo che le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 16453/2011) avevano stabilito che tale norma non si applica agli stranieri irregolari, determinando una parziale abolitio criminis. Il giudice rilevava che il fatto era avvenuto già nella vigenza della norma modificata, quindi non vi era abrogazione legislativa ma solo un mutamento di interpretazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 673 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la revoca della sentenza di condanna in caso di mutamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite. Parametri: artt. 3, 13, 25 co. 2 e 27 co. 3 Cost., nonché art. 117 co. 1 Cost. in relazione agli artt. 5, 6 e 7 CEDU. Rimettente: Tribunale di Torino, in composizione monocratica (ordinanza depositata il 21 luglio 2011).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. Il mutamento giurisprudenziale, anche se operato dalle Sezioni Unite, non equivale ad abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice. In materia penale, il principio di legalità ex art. 25 co. 2 Cost. esige che le norme che definiscono i reati e le pene siano poste dal legislatore: la giurisprudenza non ha potere abrogativo. L’estensione della revoca al mutamento giurisprudenziale spetta al legislatore, non alla Corte.

    Il principio

    Il principio di legalità in materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.) riserva al solo legislatore il potere di abrogare norme incriminatrici. Il mutamento dell’interpretazione giurisprudenziale — anche se proveniente dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione — non produce effetti abrogativi e non giustifica la revoca della sentenza di condanna ai sensi dell’art. 673 c.p.p.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 673 c.p.p.?

    L’art. 673 c.p.p. consente la revoca della sentenza di condanna passata in giudicato nei casi di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice. Non include il mutamento giurisprudenziale.

    Perché il mutamento giurisprudenziale non equivale all’abrogazione?

    Perché la norma scritta rimane formalmente in vigore: cambia solo l’interpretazione che ne dà la giurisprudenza. La Corte costituzionale ha affermato che solo il legislatore, con atto formale, può eliminare una fattispecie criminosa dall’ordinamento.

    Qual è il rischio denunciato dal giudice rimettente?

    Il giudice torinese temeva che persone condannate per lo stesso fatto potessero essere trattate in modo radicalmente diverso a seconda del momento in cui il loro processo era stato definito rispetto alla sentenza delle Sezioni Unite, in violazione del principio di uguaglianza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 229/2012 – Insindacabilità parlamentare e diffamazione Guzzanti-Strada

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    L’ordinanza n. 229/2012 dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Roma contro la deliberazione della Camera dei deputati del 22 settembre 2010, che aveva ritenuto insindacabili, ex art. 68 co. 1 Cost., le dichiarazioni dell’on. Paolo Guzzanti nei confronti di Gino Strada. La Corte ammette il conflitto e lo trasmette per il merito.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un giudizio civile per risarcimento danni promosso da Luigi Strada contro il deputato Paolo Guzzanti (per un articolo de Il Giornale del 12 marzo 2009 ritenuto diffamatorio), la Camera dei deputati aveva deliberato che le dichiarazioni in questione erano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, quindi insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto di attribuzione è sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 22 settembre 2010 (atti Camera, doc. IV-ter, n. 15/A), che ha affermato l’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., delle dichiarazioni dell’on. Guzzanti. Rimettente: Tribunale ordinario di Roma, prima sezione civile (ordinanza 18-21 maggio 2012).

    La decisione della Corte

    L’ordinanza n. 229/2012 dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione e lo trasmette per la trattazione nel merito. La Corte verifica la sussistenza dei presupposti processuali del conflitto inter-poteri senza ancora pronunciarsi sulla fondatezza.

    Il principio

    Il giudice ordinario può sollevare conflitto di attribuzione contro una delibera parlamentare di insindacabilità quando ritiene che essa esorbiti dai poteri della Camera, precludendo l’esercizio della funzione giurisdizionale. L’ammissibilità del conflitto è distinta dalla sua fondatezza nel merito.

    Domande e risposte

    Cos’è il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    Il conflitto di attribuzione è il rimedio costituzionale attraverso cui un potere dello Stato può contestare davanti alla Corte costituzionale un atto di un altro potere che ritiene lesivo delle proprie attribuzioni costituzionali.

    Quando le dichiarazioni di un parlamentare sono insindacabili?

    L’art. 68, primo comma, Cost. prevede che i membri del Parlamento non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Occorre un nesso funzionale diretto tra le dichiarazioni e l’attività parlamentare.

    Come si distingue l’ammissibilità dal merito del conflitto?

    Nella fase di ammissibilità la Corte verifica solo se il conflitto sia astrattamente configurabile (esistenza dei soggetti e dell’atto), rinviando alla fase di merito la valutazione se la delibera parlamentare abbia effettivamente invaso le attribuzioni del giudice.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione — insindacabilità delle opinioni espresse dai membri del Parlamento nell’esercizio delle funzioni
  • Corte cost. n. 228/2012 – Cessazione materia del contendere su legge stabilità Sicilia 2012

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con l’ordinanza n. 228/2012 la Corte costituzionale dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso del Commissario dello Stato avverso la delibera legislativa siciliana n. 801/2012 (legge di stabilità regionale). La delibera, impugnata prima della promulgazione, era stata poi promulgata con omissione di tutte le disposizioni censurate: ciò ha privato il giudizio di qualsiasi oggetto.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva impugnato numerose disposizioni della delibera legislativa n. 801 (legge di stabilità regionale 2012) approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 18 aprile 2012, deducendo violazioni degli artt. 3, 9, 11, 23, 51, 81, 97, 117 e 120 della Costituzione nonché delle norme dello statuto siciliano. Successivamente all’impugnazione, la delibera è stata promulgata come legge regionale n. 26/2012 con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione riguardava molteplici disposizioni della delibera legislativa siciliana n. 801/2012 (artt. 1, 6, 8, 11 e numerosi altri), impugnate dal Commissario dello Stato in riferimento agli artt. 3, 9, 11, 23, 51, 81 comma 4, 97, 117 e 120 Cost. nonché agli artt. 14, 17 e 36 dello statuto della Regione siciliana. Rimettente: Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara cessata la materia del contendere. L’istituto della promulgazione parziale comporta che le disposizioni impugnate e omesse in sede di promulgazione non acquistino né esplichino alcuna efficacia, privando definitivamente di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (conforme a ordinanza n. 251 del 2011 e numerose altre).

    Il principio

    Quando il Presidente della Regione siciliana promulga parzialmente una legge regionale omettendo le disposizioni impugnate, il giudizio di costituzionalità su tali disposizioni perde il proprio oggetto e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto le norme censurate non hanno acquisito né possono acquisire efficacia.

    Domande e risposte

    Che cos’è la promulgazione parziale?

    Il Presidente della Regione siciliana, a differenza del Presidente della Repubblica, ha il potere di promulgare la legge regionale omettendo le disposizioni sulle quali il Commissario dello Stato ha sollevato questioni di legittimità costituzionale. Le parti omesse non entrano mai in vigore.

    Perché la Corte dichiara cessata la materia del contendere?

    Perché il giudizio di legittimità costituzionale deve avere un oggetto concreto. Se le norme impugnate non sono mai entrate in vigore per effetto della promulgazione parziale, non vi è più alcun atto da valutare.

    Quale il significato pratico per la Regione siciliana?

    Le disposizioni escluse dalla promulgazione non potranno mai essere riproposte in forma identica senza superare il vaglio del Commissario dello Stato. La promulgazione parziale funziona come un filtro preventivo di costituzionalità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 227/2012 – Restituzione atti ai giudici a quo sull’art. 16 del d.l. 138/2011 (servizi pubblici locali)

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con ordinanza, la Corte costituzionale ha restituito gli atti ai giudici a quo (le Regioni ricorrenti) in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, concernente la liberalizzazione dei servizi pubblici locali. La restituzione è stata disposta a seguito delle modifiche sostanziali apportate alla norma impugnata e dell’abrogazione referendaria delle discipline previgenti, che avevano alterato il quadro normativo di riferimento.

    Di cosa si tratta

    L’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011 (convertito dalla legge n. 148 del 2011) disciplinava la liberalizzazione e il riassetto della gestione dei servizi pubblici locali, in parziale sostituzione della normativa previgente abrogata con il referendum del giugno 2011. Dieci Regioni (Toscana, Lazio, Puglia, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Umbria, Campania, Lombardia e la Regione autonoma Sardegna) avevano proposto ricorso in via principale contestando la riforma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni ricorrenti avevano impugnato l’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011 per contrasto con diversi parametri costituzionali, tra cui la competenza regionale in materia di servizi pubblici locali (art. 117, terzo e quarto comma, Cost.) e il principio di leale collaborazione. Le questioni erano state iscritte ai nn. 133, 134, 141, 144, 145, 146, 147, 153, 155 e 160 del registro ricorsi 2011.

    La decisione della Corte

    La Corte ha restituito gli atti ai giudici a quo (nel giudizio in via principale, i “giudici a quo” sono le stesse Regioni ricorrenti che hanno proposto ricorso). La restituzione è stata motivata dalle significative modifiche normative intervenute nel corso del giudizio: la norma impugnata era stata sostanzialmente modificata e in parte abrogata, rendendo necessario un riesame della rilevanza e dell’oggetto delle questioni da parte delle Regioni stesse.

    Il principio

    Nei giudizi di costituzionalità, quando la norma impugnata viene sostanzialmente modificata nel corso del giudizio, la Corte può restituire gli atti al giudice a quo (o, nel giudizio principale, alle parti ricorrenti) affinché valutino se e come le modifiche incidano sulle questioni proposte. La restituzione non equivale a una pronuncia nel merito né a un rigetto del ricorso.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 16 del d.l. 138/2011 sui servizi pubblici locali?

    La norma introduceva un regime generale di liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, con l’obiettivo di favorire la concorrenza e ridurre le gestioni pubbliche dirette. Prevedeva obblighi di gara per l’affidamento dei servizi, limitazioni alle società pubbliche e deroghe circoscritte per i servizi di particolare rilevanza sociale. La norma era stata già oggetto di interventi modificativi anche prima della pronuncia della Corte.

    Cosa significa “restituzione degli atti” nel giudizio in via principale?

    Nel giudizio incidentale, la restituzione degli atti è disposta al giudice a quo affinché rivaluti la rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo. Nel giudizio in via principale (come quello promosso dalle Regioni), la restituzione invita le Regioni ricorrenti a valutare se le modifiche sopravvenute abbiano eliminato o ridotto i profili di incostituzionalità denunciati, e se mantengano interesse alla prosecuzione del giudizio.

    Come è andata a finire la vicenda dei servizi pubblici locali?

    La disciplina dell’art. 16 del d.l. 138/2011 è stata successivamente dichiarata incostituzionale dalla Corte con la sentenza n. 199 del 2012, che ha rilevato il contrasto con il principio di rispetto della volontà popolare espressa con il referendum del 2011 sull’abrogazione delle precedenti norme sulla privatizzazione dei servizi pubblici locali.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Competenze legislative delle Regioni in materia di servizi pubblici locali, oggetto del ricorso delle Regioni
    • Art. 120 della Costituzione — Potere sostitutivo dello Stato, rilevante nel contesto della disciplina dei servizi pubblici locali
  • Corte cost. n. 226/2012 – Autorità idrica pugliese e gestione del servizio idrico integrato

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 11, comma 1, della legge della Regione Puglia n. 9 del 2011, che disciplinava la composizione dell’Autorità idrica pugliese e le modalità di nomina dei suoi organi. Ha altresì dichiarato cessata la materia del contendere sulle questioni relative al testo originario della norma, nel frattempo sostituito. La sentenza riguardava i limiti della competenza regionale nella riorganizzazione degli enti preposti alla gestione del servizio idrico integrato.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia aveva istituito l’Autorità idrica pugliese (legge n. 9 del 2011), un ente pubblico cui erano affidate le funzioni in materia di servizio idrico integrato, in sostituzione dell’ATO (Autorità d’ambito) previsto dalla legislazione nazionale. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 11, comma 1, che disciplinava la composizione degli organi dell’autorità, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1, della legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 (terzo comma) e 117, terzo comma, della Costituzione. Le censure riguardavano le modalità di nomina dei componenti degli organi dell’Autorità e la loro compatibilità con i principi di parità di accesso alle cariche elettive e di buon andamento della pubblica amministrazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato: cessata la materia del contendere sulle questioni relative al testo originario dell’art. 11, comma 1, nel frattempo sostituito; non fondate le questioni relative al testo vigente della norma, ritenendo che la disciplina della composizione degli organi dell’Autorità idrica pugliese rientrasse nelle competenze regionali in materia di governo del territorio e servizi pubblici locali, e non eccedesse i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale.

    Il principio

    Le Regioni hanno competenza nella disciplina degli enti preposti alla gestione dei servizi pubblici locali, incluso il servizio idrico integrato, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale. La disciplina delle modalità di nomina dei componenti degli organi di tali enti, quando non viola i principi di parità di accesso alle cariche pubbliche e di buon andamento, rientra nella legittima autonomia organizzativa regionale.

    Domande e risposte

    Cos’è il servizio idrico integrato?

    Il servizio idrico integrato comprende la captazione, l’adduzione e la distribuzione di acqua ad usi civili, la fognatura e la depurazione delle acque reflue. È un servizio pubblico essenziale, gestito in ambiti territoriali ottimali (ATO) da soggetti gestori individuati dalle autorità competenti. La Regione Puglia ha istituito un’autorità regionale (l’Autorità idrica pugliese) per svolgere le funzioni di governance di questo settore.

    Le Regioni possono istituire autorità regionali per il servizio idrico?

    Sì, nel quadro del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell’ambiente) e dei principi della legislazione statale in materia di servizi pubblici locali. La Regione Puglia ha esercitato questa competenza istituendo l’Autorità idrica pugliese, la cui disciplina è risultata complessivamente compatibile con la Costituzione, a eccezione delle questioni già decise con la sentenza n. 62 del 2012.

    Cosa era stato già deciso dalla sentenza n. 62/2012 sulla stessa legge regionale?

    Con la sentenza n. 62 del 2012, la Corte aveva già esaminato altre questioni relative alla medesima legge regionale pugliese n. 9 del 2011, in particolare quelle relative all’art. 5, comma 6, lettera g). La sentenza n. 226/2012 ha completato il quadro, decidendo le questioni rimaste pendenti sull’art. 11, comma 1.

    Norme collegate