Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 129/2011 – VAS Piano mobilità Trento: questione inammissibile per genericità

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    La Corte dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri sull’art. 8, lett. b), della legge della Provincia autonoma di Trento n. 12/2010, che prevedeva un termine di 45 giorni (invece dei 60 stabiliti dalla disciplina statale sulla VAS) per i pareri nel procedimento di approvazione del piano provinciale della mobilità. La questione è assolutamente generica nella prospettazione.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Trento aveva modificato la disciplina del procedimento di approvazione del Piano provinciale della mobilità, prevedendo che gli enti interessati esprimessero il proprio parere entro 45 giorni dalla ricezione della proposta. Il Presidente del Consiglio dei ministri contestava che il d.lgs. n. 152/2006 (recepimento della Direttiva VAS 2001/42/CE) imponesse un termine minimo di 60 giorni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema), censurando l’art. 8, lett. b), della legge provinciale n. 12/2010 per contrasto con il termine di 60 giorni dell’art. 14 del d.lgs. n. 152/2006. La Provincia contestava sia la pertinenza della censura (la norma riguardava il procedimento urbanistico, non la VAS), sia la tardività del ricorso.

    La decisione della Corte

    La questione è dichiarata inammissibile per assoluta genericità della prospettazione. Il ricorrente non ha sviluppato argomentazioni che specifichino e chiariscano la portata della censura, tenuto conto del complesso quadro normativo di riferimento: la competenza provinciale in materia di VAS (art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006), la specifica regolamentazione provinciale sulla VAS del Piano di mobilità, le successive modifiche del d.lgs. n. 152/2006 intervenute dopo il deposito del ricorso. La censura risulta pertanto troppo vaga per consentire alla Corte di valutarne la fondatezza.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale promosso dallo Stato, il ricorso deve contenere un’argomentazione specifica e chiara sulla portata della norma censurata, tenuto conto dell’intero quadro normativo applicabile, incluse le competenze della Regione o Provincia interessata e le eventuali disposizioni di adattamento. La semplice affermazione di un contrasto con una norma statale, senza esaminare il complesso contesto normativo, rende la questione inammissibile per genericità.

    Domande e risposte

    Cos’è la VAS (Valutazione Ambientale Strategica)?

    La VAS è una procedura di valutazione degli effetti ambientali di piani e programmi, prevista dalla Direttiva europea 2001/42/CE e recepita in Italia dal d.lgs. n. 152/2006. Prevede una fase di consultazione dei soggetti interessati e del pubblico sui possibili effetti ambientali.

    Le Province autonome hanno competenza propria in materia di VAS?

    Sì. L’art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006 consente espressamente a Regioni e Province autonome di disciplinare con proprie leggi le competenze in materia di VAS ed eventualmente prevedere modalità ulteriori per lo svolgimento della consultazione.

    Il termine di 45 giorni viola necessariamente la Direttiva VAS?

    Non necessariamente. La Direttiva 2001/42/CE richiede “scadenze adeguate” per le consultazioni, senza fissare un minimo assoluto. L’art. 14 del d.lgs. n. 152/2006 fissava 60 giorni, ma successivamente modificato. La Corte non ha esaminato il merito per l’inammissibilità della questione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 128/2011 – Soppressione autorità d’ambito Veneto: competenza statale su ambiente e concorrenza

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    La Corte dichiara non fondate le questioni promosse dalla Regione Veneto sull’art. 1, comma 1-quinquies, del d.l. n. 2/2010, che sopprimeva le Autorità d’ambito territoriale (ATO) per il servizio idrico e i rifiuti. La soppressione è legittima espressione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza e dell’ambiente. Inammissibile la questione riferita all’art. 97 Cost., per mancata ridondanza sulle competenze regionali.

    Di cosa si tratta

    Il d.l. n. 2/2010 (convertito dalla legge n. 42/2010) aveva inserito nella legge finanziaria 2010 un comma che sopprimeva le Autorità d’ambito territoriale (ATO) entro un anno, cioè gli enti di cooperazione tra Comuni e Province istituiti dalle Regioni per la gestione del servizio idrico integrato e dei rifiuti. La Regione Veneto aveva in funzione diverse ATO e ne contestava la soppressione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto ha impugnato la norma in riferimento agli artt. 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 della Costituzione, lamentando: che la disposizione eccedesse la competenza statale di coordinamento della finanza pubblica; che incidesse sulla competenza residuale regionale in materia di servizi pubblici locali; che, infine, imponesse alle Regioni di rinunciare a un modulo organizzativo idoneo.

    La decisione della Corte

    Le questioni sub a) e b) sono non fondate. La Corte ribadisce (sentenza n. 246/2009) che la disciplina delle ATO rientra nelle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell’ambiente, di esclusiva competenza statale. La gestione tramite un’unica ATO razionalizza il mercato e l’uso delle risorse ambientali. Lo Stato ha quindi piena facoltà di sopprimere le ATO, e ciò esclude le competenze regionali invocate. La questione sub c), riferita all’art. 97 Cost., è inammissibile: nei giudizi principali le Regioni possono invocare parametri diversi dal riparto di competenze solo se la loro violazione compromette le attribuzioni regionali, il che non avviene nel caso del buon andamento della PA.

    Il principio

    La disciplina delle Autorità d’ambito territoriale ottimale, in quanto strumentale alla tutela della concorrenza e dell’ambiente, rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato. Le Regioni conservano tuttavia ampia discrezionalità nell’individuare, con propria legge, i moduli organizzativi sostitutivi per la gestione del servizio idrico e dei rifiuti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

    Domande e risposte

    Cosa erano le Autorità d’ambito territoriale (ATO)?

    Erano strutture dotate di personalità giuridica, costituite in ciascun ambito territoriale ottimale, a cui gli enti locali partecipavano obbligatoriamente e alle quali erano trasferite le competenze di gestione del servizio idrico integrato e dei rifiuti. Erano istituite dalle Regioni e disciplinate dalle rispettive leggi regionali.

    Perché la loro disciplina rientra nella competenza statale?

    Perché la razionalizzazione tramite un’unica ATO per ambito impedisce la frammentazione del mercato (tutela della concorrenza) e garantisce un utilizzo efficiente delle risorse idriche e la gestione ottimale degli equilibri ambientali (tutela dell’ambiente), entrambe materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. e) e s), Cost.

    Le Regioni potevano istituire nuovi enti analoghi alle ATO?

    La norma censurata stabiliva che le Regioni dovessero attribuire con legge le funzioni già esercitate dalle ATO soppresse, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Rimaneva quindi alle Regioni un’ampia sfera di discrezionalità sui moduli organizzativi da adottare.

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  • Corte cost. n. 127/2011 – Stabilizzazione ADISU Puglia: incostituzionale senza concorso aperto

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    La Corte dichiara incostituzionale l’art. 23 della legge della Regione Puglia n. 5/2010, che disponeva l’automatica stabilizzazione a tempo indeterminato dei dipendenti a termine dell’ADISU (Agenzia per il diritto allo studio universitario) al raggiungimento di trentasei mesi di servizio, senza la necessità di un concorso pubblico aperto a candidati esterni. La disposizione viola l’art. 97 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia aveva previsto che i dipendenti dell’ADISU assunti a tempo determinato “a seguito di selezione pubblica” transitassero automaticamente nel ruolo a tempo indeterminato dopo trentasei mesi di servizio, senza obbligo di superare un concorso aperto. Una norma analoga prorogava il rapporto di lavoro fino alla stabilizzazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 23 della legge regionale Puglia n. 5/2010 in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione. In particolare lamentava la violazione dell’obbligo di concorso pubblico, il contrasto con i principi statali in materia di stabilizzazione del personale precario (art. 17, commi 10–13, del d.l. n. 78/2009) e la violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.

    La decisione della Corte

    La questione fondata sull’art. 97 Cost. è fondata, con assorbimento degli altri profili. L’art. 23 comporta la stabilizzazione automatica di tutti i lavoratori a termine dell’ADISU. La Corte ribadisce che il previo superamento di una generica “selezione pubblica” non è sufficiente a legitimare una successiva stabilizzazione senza concorso: tale previsione non garantisce che la selezione abbia avuto natura concorsuale e che fosse riferita alla tipologia e al livello delle funzioni da svolgere (sentenze n. 235/2010 e n. 293/2009). La norma regionale è pertanto incostituzionale.

    Il principio

    L’accesso ai pubblici uffici richiede il concorso pubblico aperto a candidati esterni. Una “selezione pubblica” anteriore, genericamente intesa, non può sostituire il concorso per la trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato. La stabilizzazione automatica al raggiungimento di un requisito temporale, senza selezione aperta e comparativa, viola l’art. 97 Cost.

    Domande e risposte

    Perché una selezione pubblica anteriore non giustifica la stabilizzazione?

    Perché la selezione originaria per l’assunzione a termine potrebbe non essere stata concorsuale nel senso richiesto per l’assunzione a tempo indeterminato, e comunque potrebbe aver valutato profili diversi dalle funzioni che il dipendente è poi chiamato a svolgere stabilmente.

    Il concorso pubblico è sempre obbligatorio nella PA?

    In linea generale sì, salvo eccezioni espressamente previste dalla Costituzione o giustificate da esigenze particolari. La Corte ha ammesso deroghe limitate, ad esempio per il personale già dipendente che partecipa a procedure riservate con posti in parte aperti all’esterno, ma mai la stabilizzazione automatica per mero decorso del tempo.

    Le Regioni possono legiferare sul personale degli enti regionali?

    Entro certi limiti sì, ma nel rispetto dei principi fondamentali statali in materia di coordinamento della finanza pubblica e degli istituti dell’ordinamento civile del lavoro. Non possono prevedere modalità di accesso agli uffici pubblici in contrasto con l’art. 97 Cost.

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  • Corte cost. n. 126/2011 – Cartelle esattoriali e disposizioni transitorie: manifesta inammissibilità

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248/2007 (convertito dalla legge n. 31/2008), sollevate dal Giudice di pace di Catanzaro. Le questioni sono inammissibili perché il rimettente ha individuato in modo impreciso l’oggetto delle censure e non ha fornito motivazione adeguata, ignorando peraltro precedenti pronunce della Corte sulla stessa norma.

    Di cosa si tratta

    L’art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248/2007 disciplinava le disposizioni sui pagamenti delle cartelle esattoriali, prevedendo che le nuove norme si applicassero solo ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a partire dal 1° giugno 2008. Il ricorrente nel giudizio principale impugnava una cartella notificata nel 2007, contestando la mancanza di alcune indicazioni obbligatorie.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Catanzaro ha sollevato questione in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 29 (recte: 28), 97, 113, 134 e 136 della Costituzione, lamentando una sperequazione tra i cittadini e la lesione del diritto di difesa. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito che la questione era già stata dichiarata non fondata dalla Corte con la sentenza n. 58/2009 e successive ordinanze.

    La decisione della Corte

    Le questioni sono dichiarate manifestamente inammissibili per due ragioni concorrenti. In primo luogo, il rimettente ha individuato in modo incompleto e inesatto il contenuto della disposizione censurata, omettendo ogni riferimento alla nullità delle cartelle per mancata indicazione del responsabile del procedimento, senza permettere alla Corte di cogliere esattamente i termini della questione. In secondo luogo, le censure sono prive di specifica e adeguata motivazione, formulate in modo generico e apodittico, e ignorano precedenti pronunce della Corte che avevano già risolto le stesse questioni in senso contrario al rimettente.

    Il principio

    Il rimettente che solleva questione di legittimità costituzionale ha l’obbligo di ricostruire correttamente il contenuto della norma censurata e di motivare adeguatamente le censure. L’omissione di precedenti pronunce della Corte sulla stessa norma, in senso contrario alla prospettazione del rimettente, aggrava ulteriormente il difetto di motivazione e contribuisce all’inammissibilità della questione.

    Domande e risposte

    Cosa conteneva l’art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248/2007?

    La norma stabiliva un regime transitorio per le disposizioni sulle cartelle esattoriali (in particolare sulla loro validità e sul contenuto obbligatorio), applicandole solo ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1° giugno 2008 in poi. I ruoli precedenti restavano soggetti alla vecchia disciplina.

    Perché il giudice non aveva tenuto conto della sentenza n. 58/2009?

    La sentenza n. 58/2009 era stata pubblicata prima dell’ordinanza di rimessione ed aveva già dichiarato non fondata la questione sulle stesse norme. Il giudice a quo l’aveva ignorata, il che è stato considerato dalla Corte come un elemento ulteriore della carenza motivazionale.

    Una questione manifestamente inammissibile può essere riproposta?

    Sì. La dichiarazione di manifesta inammissibilità non preclude la riproposizione della questione da parte di altro giudice, purché l’ordinanza di rimessione rispetti i requisiti di motivazione adeguata, descrizione della fattispecie concreta e corretta identificazione della norma censurata.

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  • Corte cost. n. 125/2011 – Sospensione patente per reato stradale: inammissibile per difetto di motivazione

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 223, commi 2 e 3, del Codice della strada, sollevata dal Giudice di pace di Giulianova. La questione è inammissibile perché l’ordinanza di rimessione non descrive affatto la fattispecie concreta sottoposta al giudice, rendendo impossibile valutare la rilevanza della questione stessa.

    Di cosa si tratta

    L’art. 223, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada) disciplinava la sospensione provvisoria della patente di guida quando l’accertamento di un reato stradale portava al ritiro immediato del documento da parte degli agenti. Il Giudice di pace di Giulianova aveva censurato la norma ritenendo che la sospensione anticipasse gli effetti di una sentenza di condanna senza accertamento definitivo in sede penale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Giulianova ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, censurando l’art. 223, commi 2 e 3, del Codice della strada “nella parte in cui non prevede che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida venga irrogata [solo] quale conseguenza di un accertamento definitivo in sede penale del reato contestato”. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva eccepito l’inammissibilità per mancanza di motivazione e per la sopravvenuta sostituzione della norma ad opera della legge n. 120/2010.

    La decisione della Corte

    La questione è dichiarata manifestamente inammissibile. La Corte rileva che la sopravvenuta modifica dell’art. 223 (ad opera dell’art. 43, comma 4, della legge n. 120/2010) non incide sul thema decidendum. Tuttavia, l’ordinanza di rimessione è del tutto priva della descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio principale, rendendo impossibile verificare se la questione sia rilevante nel caso specifico. La totale carenza di descrizione del caso concreto costituisce causa di manifesta inammissibilità.

    Il principio

    Il giudice che solleva questione di legittimità costituzionale in via incidentale deve descrivere la fattispecie concreta del giudizio principale con sufficienza tale da permettere alla Corte di verificare la rilevanza della questione. L’omissione totale di tale descrizione comporta la manifesta inammissibilità della questione, indipendentemente dalla fondatezza delle censure nel merito.

    Domande e risposte

    La sospensione provvisoria della patente è una sanzione penale?

    No. La Corte aveva già chiarito (ordinanza n. 344/2004) che la sospensione provvisoria è un provvedimento amministrativo di natura cautelare, diverso nella finalità dalla sanzione accessoria penale inflitta dal giudice a seguito di condanna. Tutela con immediatezza l’incolumità pubblica impedendo al conducente di continuare a guidare.

    Cosa significa che una questione è “manifestamente inammissibile”?

    Significa che la questione presenta un vizio procedurale talmente palese da impedire qualsiasi esame nel merito. Non si tratta di un giudizio sulla fondatezza della censura, ma sulla sua ricevibilità: il giudice non ha rispettato i requisiti minimi per sollevare validamente la questione davanti alla Corte.

    Cosa deve contenere un’ordinanza di rimessione?

    Deve descrivere la fattispecie concreta del giudizio principale, indicare la norma censurata, i parametri costituzionali violati e le ragioni per cui la questione è rilevante (cioè perché la decisione del giudizio dipende dalla soluzione della questione) e non manifestamente infondata.

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  • Corte cost. n. 124/2011 – Spoils system e dirigenti esterni: incostituzionale la cessazione automatica

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    La Corte dichiara incostituzionale l’art. 19, comma 8, del d.lgs. n. 165/2001, nella parte in cui prevedeva la cessazione automatica, dopo novanta giorni dal voto di fiducia al Governo, degli incarichi dirigenziali generali conferiti a dirigenti non appartenenti ai ruoli ministeriali (comma 5-bis). Lo spoils system a regime, per incarichi di gestione e non apicali, viola i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

    Di cosa si tratta

    Un dirigente di ricerca dell’Istat aveva ricevuto un incarico dirigenziale di livello generale presso il Ministero del lavoro (poi Ministero della solidarietà) con durata quinquennale (2007–2012). In base all’art. 19, comma 8, del d.lgs. n. 165/2001 — nella versione risultante dalla modifica del 2006 — l’incarico è cessato automaticamente dopo novanta giorni dal voto di fiducia al nuovo Governo, nel 2008. Il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Roma, con ordinanza dell’8 aprile 2010, ha sollevato questione in riferimento all’art. 97 della Costituzione, censurando l’art. 19, comma 8, del d.lgs. n. 165/2001 nel testo anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 150/2009, “nella parte in cui dispone che gli incarichi di funzione dirigenziale generale di cui al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all’art. 23, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo”. Il giudice rimettente richiamava le sentenze n. 161/2008 e n. 81/2010 della Corte.

    La decisione della Corte

    La questione è fondata. La Corte richiama la propria giurisprudenza in materia di spoils system: i meccanismi di cessazione automatica sono incostituzionali quando riguardano incarichi dirigenziali non apicali che comportano funzioni di gestione amministrativa, a prescindere dall’appartenenza o meno ai ruoli statali del titolare. La “natura esterna” dell’incarico non lo rende fiduciario: anche per i dirigenti esterni il rapporto deve garantire continuità dell’azione amministrativa e distinzione funzionale tra indirizzo politico e gestione (sent. n. 161/2008). Se è illegittima la cessazione automatica in via transitoria, a fortiori è incostituzionale la norma che la prevede a regime, potenzialmente replicabile a ogni cambio di governo.

    Il principio

    Lo spoils system è costituzionalmente ammissibile solo per le posizioni apicali (segretari generali, direttori di strutture di primo livello), che supportano direttamente l’organo di governo nell’indirizzo politico. Per gli incarichi dirigenziali di gestione, anche se conferiti a soggetti esterni all’amministrazione, la cessazione automatica al cambio di governo viola l’art. 97 Cost. perché compromette il principio di buon andamento e la distinzione tra funzioni di indirizzo e funzioni di gestione.

    Domande e risposte

    Cos’è lo spoils system?

    Con questa espressione si indica il meccanismo per cui gli incarichi dirigenziali cessano automaticamente al cambio di governo, lasciando al nuovo esecutivo la facoltà di confermarli o no. La Corte lo ritiene legittimo solo per le posizioni al vertice dell’amministrazione che supportano direttamente l’attività di indirizzo politico.

    Quale è la differenza tra incarico apicale e non apicale?

    Gli incarichi apicali (segretari generali, capi dipartimento) sono strettamente collegati all’organo politico di governo e possono essere soggetti a spoils system. Gli incarichi di livello generale non apicale comportano funzioni di gestione tecnico-amministrativa e devono essere protetti da garanzie di continuità.

    La cessazione è avvenuta ugualmente nella fattispecie?

    Sì, perché il d.lgs. n. 150/2009 aveva già abrogato la norma incostituzionale, ma la cessazione del dirigente si era verificata prima di tale abrogazione; il principio tempus regit actum imponeva di applicare la vecchia norma al caso concreto, rendendo rilevante la questione.

    Norme collegate

    • Art. 97 della Costituzione — principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, garanzie per i dirigenti pubblici
  • Corte cost. n. 123/2011 – Legge finanziaria Calabria: sanità, precariato e trasporti incostituzionali

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    La Corte dichiara incostituzionali tre disposizioni della legge della Regione Calabria n. 8/2010: l’art. 32, che aumentava al 100% i costi sanitari a carico del fondo regionale violando il piano di rientro; l’art. 38, sulla stabilizzazione del personale precario senza concorso aperto; l’art. 43, comma 2, sulla proroga dei contratti di trasporto pubblico in contrasto con la disciplina statale sulla concorrenza. Estinto il giudizio sull’art. 46 per rinuncia del ricorrente.

    Di cosa si tratta

    La Regione Calabria aveva approvato un provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario per il 2010. Alcune disposizioni riguardavano la spesa sanitaria — in un contesto in cui la Regione era soggetta a un piano di rientro dal disavanzo sanitario, concordato con il Governo il 17 dicembre 2009 — mentre altre disciplinavano il personale delle ASL e i contratti di servizio per il trasporto pubblico locale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 32, 38, commi 1 e 2, 43, comma 2, e 46, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, commi primo, secondo, lett. e), e terzo, della Costituzione. In particolare: violazione dei principi di buon andamento e del coordinamento della finanza pubblica (artt. 32 e 38); violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza (art. 43); violazione dei principi fondamentali sull’ordinamento delle comunicazioni (art. 46).

    La decisione della Corte

    L’art. 32 è incostituzionale: ponendo al 100% (invece del 70%) i costi riabilitativi a carico del fondo sanitario regionale, la Regione ha violato gli impegni assunti con il piano di rientro, contrariamente a quanto imposto dall’art. 1, comma 796, lett. b), della legge n. 296/2006, principio fondamentale di contenimento della spesa pubblica sanitaria. L’art. 38, comma 1, è incostituzionale: la stabilizzazione automatica del personale precario viola l’art. 97 Cost. perché non prevede procedure aperte e comparative; la previsione di “selezione pubblica” è troppo generica. Anche il comma 2 partecipa degli stessi vizi. L’art. 43, comma 2, è incostituzionale: la proroga dei contratti di TPL al 31 dicembre 2010 con rinnovi fino al 2019 contrasta con il regime transitorio fissato dall’art. 23-bis del d.l. n. 112/2008, che disciplina l’affidamento dei servizi pubblici locali in quanto materia di tutela della concorrenza di esclusiva competenza statale. Il giudizio sull’art. 46 è estinto per rinuncia.

    Il principio

    Le Regioni sottoposte a piano di rientro dal disavanzo sanitario sono vincolate agli impegni assunti con lo Stato; eventuali deroghe legislative regionali violano i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica. La stabilizzazione di personale precario senza concorso aperto viola l’art. 97 Cost. La disciplina dell’affidamento dei servizi pubblici locali, ricadendo nella tutela della concorrenza, è di esclusiva competenza statale.

    Domande e risposte

    Una Regione in piano di rientro sanitario può aumentare la spesa con legge regionale?

    No. La legge statale prevede che gli interventi del piano di rientro siano vincolanti per le Regioni che li abbiano sottoscritti. Una legge regionale che aumenti la spesa sanitaria in contrasto con il piano viola i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica.

    Perché la stabilizzazione del personale precario era illegittima?

    L’art. 97 Cost. impone il concorso pubblico per l’accesso ai pubblici uffici. La procedura deve essere aperta a candidati esterni; una selezione riservata al personale interno — anche se denominata “selezione pubblica” — è incostituzionale perché non è necessariamente concorsuale.

    Chi ha competenza esclusiva sull’affidamento del trasporto pubblico locale?

    Lo Stato, in quanto materia riconducibile alla tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.). Le Regioni non possono dettare un regime transitorio diverso da quello statale per la cessazione degli affidamenti diretti in essere.

    Norme collegate

    • Art. 97 della Costituzione — principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, concorso pubblico
    • Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza; legislazione concorrente sul coordinamento della finanza pubblica
  • Corte cost. n. 122/2011 – Istituto Zooprofilattico Abruzzo e Molise: limiti della competenza regionale

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    La Corte dichiara parzialmente illegittima la legge della Regione Abruzzo n. 13/2010 sul funzionamento dell’Istituto Zooprofilattico “G. Caporale” di Teramo. Incostituzionali l’art. 3, comma 4 — che indicava il Ministero della salute invece del Ministero dell’economia nel Collegio dei revisori — e l’art. 4, comma 2 — che poneva a carico dello Stato il finanziamento di compiti regionali. Non fondate le censure agli artt. 1, comma 4 e 5, commi 1 e 4.

    Di cosa si tratta

    La Regione Abruzzo aveva adottato una legge per disciplinare il funzionamento dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” di Teramo, ente interregionale che svolge ricerca scientifica e tutela igienico-sanitaria veterinaria. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato diverse disposizioni, sostenendo che la Regione avesse ecceduto le proprie competenze, invadendo l’ambito della legislazione concorrente in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, impugnando gli artt. 1, comma 4, 3, comma 4, 4, comma 2, e 5, commi 1 e 4, della legge regionale Abruzzo n. 13 del 2010. I parametri statali di riferimento erano il d.lgs. n. 270/1993 (sugli istituti zooprofilattici), il d.lgs. n. 502/1992 (riordino sanitario) e l’art. 16 della legge n. 196/2009 (legge di contabilità pubblica, sul monitoraggio della finanza pubblica). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara infondata la questione sull’art. 1, comma 4: la norma regionale non attribuisce alla Regione compiti di interesse nazionale, ma si limita a riconoscerle la facoltà di assegnare compiti di interesse regionale, coerentemente con la ripartizione già delineata dal d.lgs. n. 270/1993 e confermata dalla sentenza n. 124/1994 della stessa Corte. Dichiara invece fondata la questione sull’art. 3, comma 4: la Regione non può scegliere quale ministero nominare nel Collegio dei revisori; l’art. 16 della legge n. 196/2009 impone la presenza del Ministero dell’economia e delle finanze, quale principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica. Fondata anche la questione sull’art. 4, comma 2: la norma regionale poneva a carico del bilancio statale compiti di matrice regionale, violando il principio del d.lgs. n. 270/1993 che distingue finanziamenti statali e regionali a seconda di chi abbia assegnato il compito. Non fondate le censure ai commi 1 e 4 dell’art. 5: l’uso del termine “controllo” da parte del legislatore regionale è sinonimo di “verifica” usato dallo Stato; le funzioni di direttore generale restano distinte da quelle del Consiglio di amministrazione anche nella formulazione regionale.

    Il principio

    Nell’ambito della legislazione concorrente sulla tutela della salute, le Regioni possono attribuire agli Istituti Zooprofilattici compiti di interesse regionale, ma non possono discostarsi dai principi fondamentali statali: la composizione ministeriale dei collegi di revisione e la distinzione tra fonti di finanziamento statale e regionale secondo il soggetto assegnante sono principi inderogabili di coordinamento della finanza pubblica.

    Domande e risposte

    Cosa può fare una Regione riguardo agli Istituti Zooprofilattici?

    Può disciplinare le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento e assegnare all’Istituto compiti di interesse regionale. Non può invece assegnare compiti di interesse nazionale o internazionale, riservati al Ministero della salute.

    Perché la norma sul Collegio dei revisori era incostituzionale?

    L’art. 16 della legge n. 196/2009 impone che nei collegi di revisione delle pubbliche amministrazioni sia presente un rappresentante del Ministero dell’economia, in quanto strumento di coordinamento della finanza pubblica. Spetta allo Stato, non alla Regione, individuare l’amministrazione statale competente.

    Perché era illegittimo porre a carico dello Stato il finanziamento di compiti regionali?

    Il d.lgs. n. 270/1993 distingue nettamente: i compiti assegnati dallo Stato sono finanziati dallo Stato, quelli assegnati dalla Regione sono finanziati dalla Regione. Una legge regionale che addossa allo Stato costi per compiti regionali viola questo principio fondamentale.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, legislazione concorrente in materia di tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica
  • Corte cost. n. 121/2011 – Conflitto di attribuzioni da cittadino contro il Parlamento: inammissibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto da un avvocato in qualità di «cittadino» contro il Senato e la Camera dei deputati, per difetto di legittimazione soggettiva: i singoli cittadini non sono «poteri dello Stato» abilitati a sollevare tale conflitto.

    Di cosa si tratta

    L’avvocato Giuseppe Benvenga aveva proposto ricorso alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, contestando una delibera del Senato che approvava un disegno di legge sulla durata dei processi (legge Pinto) e l’art. 3 della legge n. 85/2006 (reati di opinione). Secondo il ricorrente, quelle norme violavano gli artt. 1, 138 e 139 della Costituzione. A fondamento della legittimazione, sosteneva di agire nell’esercizio dei doveri costituzionali di fedeltà e difesa della Repubblica (artt. 52 e 54 Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (non questione incidentale di legittimità): ricorso proposto dall’avv. Giuseppe Benvenga contro il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione del Senato del 20 ottobre 2010 (d.d.l. n. 1880-A sulla durata dei processi) e all’art. 3 della legge n. 85/2006, in riferimento agli artt. 1, 52, 54, 138 e 139 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto nella fase di ammissibilità. Il cittadino singolo — anche se avvocato e anche se invoca doveri costituzionali — non è un «potere dello Stato» ai sensi dell’art. 134 Cost. e non può sollevare il conflitto di attribuzione, che è riservato agli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale. La Corte ha richiamato la propria costante giurisprudenza in materia (ordinanze n. 120/2009, n. 172/1997, n. 45 e n. 44/1983).

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è riservato ai poteri che esercitano funzioni costituzionalmente attribuite e che agiscono nell’ambito di tali funzioni: il singolo cittadino, anche se invoca obblighi costituzionali di difesa della Repubblica, non è titolare di attribuzioni costituzionali proprie e non ha pertanto legittimazione a proporre il conflitto.

    Domande e risposte

    Cos’è il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    Il conflitto di attribuzione è uno degli strumenti di cui la Corte costituzionale è investita (art. 134 Cost.): serve a risolvere le controversie tra i poteri dello Stato (ad esempio tra Parlamento, Governo e Magistratura) quando uno di essi ritiene che un altro abbia invaso le proprie attribuzioni costituzionali.

    Perché il cittadino non può sollevare il conflitto di attribuzione?

    Perché il conflitto presuppone che il soggetto ricorrente sia titolare di «attribuzioni» costituzionalmente garantite a un «potere»: parliamo di organi come il Presidente della Repubblica, il Parlamento, il Governo, la Magistratura. I doveri costituzionali di fedeltà e difesa (artt. 52 e 54 Cost.) non attribuiscono al cittadino una posizione di «potere» in senso costituzionale.

    Il cittadino non ha altri strumenti per contestare la costituzionalità di una legge?

    Il cittadino può contestare la costituzionalità di una legge solo in via incidentale: deve essere parte di un giudizio civile, penale o amministrativo in cui la norma rilevante è applicata, e il giudice del processo può sollevare d’ufficio o su istanza di parte la questione di legittimità dinanzi alla Corte. Non esiste in Italia il ricorso diretto del cittadino alla Corte costituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 120/2011 – Indennità integrativa speciale e pensioni liquidate prima del 1995: inammissibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Corte dei conti sulla mancata inclusione dell’indennità integrativa speciale come parte integrante della pensione per i titolari di trattamenti pensionistici diretti liquidati anteriormente al 31 dicembre 1994, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 724/1994 ha stabilito che l’indennità integrativa speciale (IIS) perdesse la natura di accessorio della pensione per divenire parte integrante del trattamento pensionistico, ma solo per le pensioni liquidate dopo il 31 dicembre 1994. Un pensionato INPDAP, titolare anche di una pensione anteriore a quella data, contestava che su quest’ultima non gli fosse corrisposta l’IIS perché il divieto di cumulo era ancora in vigore. La Corte dei conti aveva dubitato della conformità a Costituzione di questa discriminazione temporale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, contestando l’art. 1, comma 776, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) nella parte in cui non prevedeva che anche per i titolari di trattamenti pensionistici liquidati entro il 31 dicembre 1994 l’IIS fosse parte integrante della pensione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per difetto di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza: l’ordinanza di rimessione non esponeva in modo sufficiente le ragioni per cui la differenza di trattamento tra pensionati ante e post 1994 si traducesse in una violazione degli artt. 3 e 38 Cost., né affrontava la giurisprudenza precedente della Corte sul tema.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve contenere una motivazione specifica e autonoma sulla non manifesta infondatezza della questione, dando conto della giurisprudenza costituzionale esistente e spiegando perché essa non è ostativa: la mancanza di questo approfondimento rende la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    Cos’è l’indennità integrativa speciale?

    Era un emolumento aggiuntivo riconosciuto ai dipendenti pubblici e ai pensionati pubblici come forma di adeguamento al costo della vita, storicamente distinto dallo stipendio o dalla pensione di base. La legge n. 724/1994 lo ha incorporato nel trattamento pensionistico, ma solo per le pensioni successive.

    Perché i pensionati ante-1994 erano trattati diversamente?

    Perché la riforma del 1994 aveva operato pro futuro: i trattamenti già liquidati rimanevano disciplinati dalla normativa precedente, che prevedeva il divieto di cumulo dell’IIS in caso di più pensioni. Il ricorrente sosteneva che questa distinzione temporale fosse irragionevole dopo che la riforma del 1994 aveva cambiato la natura stessa dell’indennità.

    La questione di fondo (disparità di trattamento) è stata risolta?

    La Corte non si è pronunciata nel merito per via dell’inammissibilità. Il problema della disomogeneità di trattamento tra pensionati ante e post 1994 potrebbe essere riproposto con un’ordinanza meglio motivata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 76/2011 – Bilancio regionale siciliano: cessazione della materia del contendere

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    La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio promosso dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana contro una disposizione di spesa della legge regionale siciliana, a seguito della promulgazione parziale della legge che aveva privato di efficacia la norma impugnata.

    Di cosa si tratta

    L’Assemblea regionale siciliana aveva approvato una legge (delibera legislativa n. 336-338) contenente, tra l’altro, l’art. 5, che modificava l’art. 11 della l.r. n. 6/2009, estendendo da tre a dieci anni il periodo per il recupero delle anticipazioni di cassa erogate dalla Regione ai comuni in crisi finanziaria. Il Commissario dello Stato aveva impugnato questa disposizione per violazione dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione (obbligo di copertura finanziaria). Tuttavia, nel promulgare la legge, il Presidente della Regione aveva omesso alcune parti della delibera legislativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana aveva proposto ricorso (r.o. n. 91 del 2010) in riferimento all’art. 81, quarto comma, della Costituzione, contro l’art. 5 della delibera legislativa n. 336-338 dell’Assemblea regionale siciliana (seduta del 5 agosto 2010), che modificava i termini di rimborso delle anticipazioni di cassa ai comuni. Giudice relatore: Franco Gallo; camera di consiglio del 23 febbraio 2011; depositata il 3 marzo 2011.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. La promulgazione parziale della legge regionale — con l’omissione di parti della delibera assembleare — aveva definitivamente privato di efficacia le disposizioni non promulgate, inclusa quella impugnata. Secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale (richiamate le ordinanze n. 175 e n. 74 del 2010; n. 304 del 2008 e n. 229 del 2007), la promulgazione parziale che esclude unitariamente e contestualmente parti del testo deliberato preclude definitivamente a quelle parti di acquistare o esplicare qualsiasi efficacia, privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale.

    Il principio

    Quando il Presidente della Regione promulga una legge regionale in modo parziale, omettendo parti del testo deliberato dall’Assemblea in modo unitario e contestuale, le parti omesse non acquistano né esplicano alcuna efficacia giuridica. Se la norma impugnata è tra le parti omesse, il giudizio di legittimità costituzionale perde il suo oggetto e si dichiara cessata la materia del contendere.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 5 della delibera legislativa siciliana impugnata?

    Prevedeva che nell’art. 11 della l.r. siciliana n. 6/2009 la parola «tre» fosse sostituita con la parola «dieci», estendendo da tre a dieci anni il periodo entro cui i comuni in crisi finanziaria dovevano rimborsare le anticipazioni di cassa ricevute dalla Regione.

    Perché il Commissario dello Stato aveva impugnato questa norma?

    Perché riteneva che estendere il periodo di rimborso da tre a dieci anni senza indicare la copertura finanziaria violasse l’art. 81, quarto comma, della Costituzione, che impone al legislatore di indicare i mezzi di copertura per ogni nuova spesa o riduzione di entrate.

    Cos’è la promulgazione parziale di una legge regionale?

    È il caso in cui il Presidente della Regione promulga solo una parte del testo deliberato dall’Assemblea regionale, omettendo le disposizioni che ritiene viziate. Nella Regione Siciliana questo meccanismo è previsto dallo statuto speciale. Secondo la giurisprudenza della Corte, tale omissione ha efficacia definitiva e preclude alle parti omesse di acquistare qualunque forza di legge.

    Norme collegate

    • Art. 81 della Costituzione — Obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa, parametro evocato dal Commissario dello Stato nel ricorso
    • Art. 117 della Costituzione — Riparto delle competenze, rilevante per il rapporto tra legislazione regionale siciliana e ordinamento statale
  • Corte cost. n. 119/2011 – Accesso alla magistratura e iscrizione all’albo avvocati: inammissibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal TAR Lazio sull’obbligo di iscrizione all’albo avvocati come requisito di ammissione al concorso per magistrato ordinario, per difetto di rilevanza delle ordinanze di rimessione.

    Di cosa si tratta

    Il decreto legislativo n. 160/2006 (come modificato dalla legge n. 111/2007) prevede tra i requisiti di ammissione al concorso per esami a posti di magistrato ordinario l’iscrizione all’albo degli avvocati. Alcuni candidati che avevano superato l’esame di abilitazione forense ma non si erano ancora iscritti all’albo avevano impugnato il bando di concorso davanti al TAR Lazio, sostenendo che il requisito fosse discriminatorio. Il TAR aveva sollevato questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per il Lazio (sede di Roma) ha sollevato con tre ordinanze questione in riferimento agli artt. 3, 51 e 104, primo comma, della Costituzione, contestando l’art. 2, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 160/2006, nella parte in cui richiedeva l’iscrizione all’albo avvocati (e non solo il superamento dell’esame di abilitazione) come requisito di ammissione al concorso per magistrato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i tre giudizi e dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Il rimettente non aveva dimostrato la rilevanza delle questioni nel giudizio principale: i ricorrenti avevano impugnato il bando di concorso, ma non aveva dedotto in modo sufficiente che il requisito controverso fosse effettivamente applicabile alla loro situazione specifica.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando il giudice rimettente non dimostra in modo adeguato che la norma censurata è effettivamente applicabile al caso concreto e che la sua eventuale dichiarazione di illegittimità inciderebbe sull’esito del giudizio a quo.

    Domande e risposte

    Perché la legge richiedeva l’iscrizione all’albo e non solo l’abilitazione forense?

    La legge n. 111/2007 ha modificato i requisiti per valorizzare l’esperienza professionale effettivamente svolta: l’iscrizione all’albo presuppone che l’avvocato eserciti (o abbia esercitato) la professione, non solo che abbia superato un esame. Il legislatore ha ritenuto che chi esercita la professione forense abbia una preparazione più utile per la funzione giurisdizionale.

    I candidati abilitati ma non iscritti all’albo erano esclusi dal concorso?

    Sì, secondo la lettera del bando impugnato. Questo è il punto contestato dai ricorrenti, che sostenevano la discriminazione rispetto a chi, pur avendo conseguito l’abilitazione, non aveva ancora (o non aveva potuto) procedere all’iscrizione.

    La questione è stata poi affrontata nel merito da altre pronunce?

    La Corte non si è pronunciata nel merito in questo giudizio. Eventuali successive questioni sollevate da giudici con motivazione più adeguata sulla rilevanza avrebbero potuto portare a una pronuncia di merito; la Corte non esclude che la questione possa essere riproposta.

    Norme collegate