Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 41/2011 – Docenti precari e collocamento in coda alle graduatorie ad esaurimento

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    La Corte dichiara illegittimo l’art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134/2009: la norma che collocava automaticamente in coda alla graduatoria provinciale i docenti precari che chiedevano il trasferimento ad altra provincia viola il diritto alla tutela giurisdizionale e il principio di uguaglianza.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 134/2009, convertito dalla legge n. 167/2009, aveva introdotto il comma 4-ter all’art. 1, stabilendo che i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento che richiedevano il trasferimento in una diversa provincia venivano collocati in coda alla graduatoria di quella provincia, perdendo il punteggio e la posizione acquisiti. La questione era sorta in un giudizio di ottemperanza promosso da docenti precari che avevano ottenuto dal TAR del Lazio l’annullamento dei provvedimenti ministeriali che avevano istituito le graduatorie ad esaurimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134/2009 in riferimento agli artt. 3, 24, 51, 97, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, ritenendo che la norma svuotasse di significato la sentenza che il rimettente avrebbe dovuto eseguire e violasse il diritto alla tutela giurisdizionale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134/2009. La norma, collocando automaticamente in coda i docenti che chiedevano il trasferimento provinciale, di fatto rendeva inutile il beneficio derivante dall’annullamento dei provvedimenti ministeriali disposto dalla sentenza del TAR, eludendo così il giudicato e violando il diritto alla tutela giurisdizionale.

    Il principio

    Il legislatore non può adottare norme che, pur formalmente generali, abbiano come effetto pratico quello di rendere inutile o inefficace l’esecuzione di sentenze passate in giudicato, eludendo così il diritto alla tutela giurisdizionale garantito dagli artt. 24 e 113 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa sono le graduatorie ad esaurimento per i docenti?

    Le graduatorie ad esaurimento (GAE) sono elenchi di docenti precari iscritti nelle vecchie graduatorie permanenti, che sono state chiuse a nuovi inserimenti dalla legge finanziaria 2007. L’accesso al ruolo avviene scorrendo queste graduatorie, che si esauriscono man mano che i docenti vengono assunti a tempo indeterminato.

    Cosa è un giudizio di ottemperanza?

    Il giudizio di ottemperanza è il procedimento davanti al giudice amministrativo con cui il vincitore di una controversia chiede l’esecuzione coattiva di una sentenza passata in giudicato che l’amministrazione non ha spontaneamente eseguito. Il TAR può nominare un commissario ad acta per dare attuazione alla sentenza.

    Le leggi retroattive che incidono su sentenze in corso sono sempre incostituzionali?

    Non sempre, ma la Corte ha stabilito criteri molto rigidi. L’intervento legislativo su rapporti processuali in corso è ammissibile solo se sorretto da “motivi imperativi di interesse generale” (secondo i criteri CEDU) e non può avere come scopo principale quello di influenzare l’esito di specifiche controversie giudiziarie pendenti.

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  • Corte cost. n. 40/2011 – Residenza qualificata e accesso ai servizi sociali del Friuli-Venezia Giulia

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    La Corte dichiara illegittima la legge regionale del Friuli-Venezia Giulia che subordinava l’accesso al sistema integrato di servizi sociali ai soli cittadini comunitari residenti da almeno trentasei mesi: il requisito temporale eccessivo viola gli artt. 2 e 3 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Friuli-Venezia Giulia, con la legge finanziaria regionale 2010 (l.r. n. 24/2009), aveva modificato l’art. 4 della l.r. n. 6/2006 (sistema integrato di interventi e servizi sociali), limitando l’accesso a tale sistema ai soli cittadini comunitari residenti in regione da almeno trentasei mesi. La norma originaria garantiva invece il diritto a “tutte le persone residenti” nella Regione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 4 della l.r. Friuli n. 6/2006, come modificato dall’art. 9, commi 51, 52 e 53, della l.r. n. 24/2009, in riferimento agli artt. 2, 3, 38 e 97 della Costituzione. Il requisito di trentasei mesi di residenza era ritenuto eccessivamente limitativo di diritti fondamentali e discriminatorio.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie il ricorso e dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della l.r. n. 6/2006 come modificato. Il requisito dei trentasei mesi di residenza qualificata è ritenuto irragionevolmente ampio perché esclude dall’accesso a prestazioni sociali fondamentali persone residenti nel territorio regionale per periodi significativi ma inferiori al triennio, in violazione degli artt. 2 e 3 Cost. La questione relativa all’art. 97 Cost. viene dichiarata inammissibile.

    Il principio

    Le prestazioni del sistema integrato di servizi sociali afferiscono alla tutela di diritti fondamentali della persona: un requisito di residenza temporale eccessivamente lungo, che escluda dal welfare regionale intere categorie di persone residenti, viola il principio di uguaglianza e i diritti inviolabili della persona garantiti dagli artt. 2 e 3 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono prevedere requisiti di residenza per accedere ai servizi sociali?

    Sì, ma entro limiti ragionevoli. La Corte costituzionale ha ammesso che le Regioni possano richiedere la residenza nel territorio regionale come condizione per l’accesso a prestazioni di welfare locale. Tuttavia, il requisito di residenza qualificata (cioè protratta per un certo numero di mesi o anni) deve essere proporzionato e non può escludere dal sistema chi già risiede stabilmente nel territorio.

    Questa sentenza riguarda anche i cittadini extracomunitari?

    La disposizione censurata si riferiva ai “cittadini comunitari” residenti da trentasei mesi. La Corte non ha affrontato specificamente la posizione dei cittadini extracomunitari, ma il principio espresso – che i diritti fondamentali non possono essere esclusi per requisiti temporali irragionevoli – è di portata generale e influenza la valutazione di analoghe restrizioni anche per i non comunitari.

    Cosa si intende per “sistema integrato di interventi e servizi sociali”?

    Il sistema integrato di interventi e servizi sociali è l’insieme delle prestazioni e dei servizi organizzati dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali per tutelare i diritti dei cittadini in condizione di bisogno (disabili, anziani, minori, famiglie in difficoltà economica). La disciplina nazionale di riferimento è la legge n. 328/2000.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 27/2011 – Referendum acqua pubblica: inammissibile il quesito sulla gestione pubblica del servizio idrico

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    La Corte costituzionale dichiara inammissibile il referendum popolare per l’abrogazione parziale dell’art. 23-bis, comma 10, lettera d), del d.l. n. 112/2008 e dell’art. 15, comma 1-ter, del d.l. n. 135/2009 (quesito n. 4), che mirava a sottrarre l’acqua al regime di liberalizzazione dei servizi pubblici locali. L’inammissibilità è dichiarata perché lo stesso art. 23-bis era già oggetto di un separato quesito abrogativo totale (quesito n. 1, sent. n. 24/2011), e la coesistenza dei due quesiti avrebbe generato sovrapposizioni.

    Di cosa si tratta

    Il quesito n. 4 mirava ad abrogare parzialmente due disposizioni: l’art. 23-bis, comma 10, lettera d), nella parte relativa all’acqua, e l’art. 15, comma 1-ter, del d.l. n. 135/2009. L’obiettivo era escludere espressamente il servizio idrico integrato dal regime generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, riservando la gestione dell’acqua agli enti pubblici.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’Ufficio centrale per il referendum, con ordinanza del 6-7 dicembre 2010, aveva dichiarato legittima la richiesta di referendum per l’abrogazione parziale delle disposizioni indicate (quesito n. 4). Il Presidente della Corte ha fissato la camera di consiglio del 12 gennaio 2011. I promotori hanno depositato memoria sostenendo l’ammissibilità.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile la richiesta di referendum. Il quesito n. 4 è inammissibile in quanto l’art. 23-bis è già integralmente oggetto del quesito n. 1 (dichiarato ammissibile con la sent. n. 24/2011), con conseguente sovrapposizione: se il quesito n. 1 avesse successo, l’intero art. 23-bis sarebbe abrogato, rendendo privo di oggetto il quesito n. 4.

    Il principio

    La presenza di un quesito referendario avente ad oggetto l’abrogazione totale di una norma determina l’inammissibilità di un secondo quesito che miri ad abrogarne solo una parte: l’eventuale successo del primo farebbe venir meno l’oggetto del secondo, e la coesistenza di entrambi i quesiti creerebbe confusione nell’elettore.

    Domande e risposte

    Qual era l’obiettivo del quesito n. 4 sull’acqua pubblica?

    Il quesito n. 4 mirava a estrarre il servizio idrico integrato dal campo di applicazione dell’art. 23-bis (che imponeva le gare anche per l’affidamento della gestione dell’acqua) e dall’art. 15, comma 1-ter, del d.l. n. 135/2009, riaffermando il principio che la gestione dell’acqua deve rimanere esclusivamente pubblica.

    Perché i promotori hanno proposto due quesiti distinti sull’art. 23-bis?

    Il quesito n. 1 puntava all’abrogazione totale dell’art. 23-bis (disciplina generale dei servizi pubblici locali); il quesito n. 4 mirava a un risultato più limitato ma autonomo: escludere l’acqua in modo esplicito. I promotori intendevano così garantire un risultato anche in caso di mancato raggiungimento del quorum sul quesito n. 1. La Corte, però, ha ritenuto i quesiti incompatibili.

    Quale quesito sull’acqua è stato poi approvato nel referendum 2011?

    Il referendum del 12-13 giugno 2011 ha visto l’approvazione sia del quesito sull’abrogazione dell’art. 23-bis (quesito n. 1), sia del quesito sulla remunerazione del capitale nella tariffa (quesito n. 3). Il quesito n. 4 non era stato sottoposto al voto poiché dichiarato inammissibile dalla Corte.

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  • Corte cost. n. 26/2011 – Referendum acqua: ammissibile il quesito sulla tariffa e remunerazione del capitale

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    La Corte costituzionale dichiara ammissibile il referendum popolare per l’abrogazione parziale dell’art. 154, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente), limitatamente alle parole «dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito». Il quesito mirava a eliminare dalla tariffa del servizio idrico integrato la componente destinata a remunerare il capitale degli investitori privati.

    Di cosa si tratta

    La tariffa del servizio idrico integrato (acqua, fognatura, depurazione) era calcolata, ai sensi dell’art. 154 del Codice dell’ambiente, tenendo conto anche dell’«adeguata remunerazione del capitale investito». Un referendum abrogativo parziale mirava a eliminare questa componente dalla formula tariffaria, sottraendo all’acqua la logica di profitto per gli investitori privati.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’Ufficio centrale per il referendum, con ordinanza del 6 dicembre 2010, aveva dichiarato conforme alle disposizioni di legge la richiesta di referendum parziale sull’art. 154, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 (quesito n. 3). Il Presidente della Corte ha fissato la camera di consiglio del 12 gennaio 2011 per la deliberazione sull’ammissibilità.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile la richiesta di referendum per l’abrogazione parziale dell’art. 154, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, limitatamente alle parole «dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito». Il quesito non rientra nelle ipotesi escluse dall’art. 75 Cost. e la normativa di risulta sarebbe coerente e applicabile.

    Il principio

    Il referendum abrogativo parziale è ammissibile anche quando incide su una singola espressione o locuzione di una disposizione normativa, purché il quesito sia chiaro, univoco e la normativa di risulta sia coerente e immediatamente applicabile. La rimozione della componente di «adeguata remunerazione del capitale» dalla tariffa idrica lascia in piedi il resto della formula tariffaria.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 154 del Codice dell’ambiente sulla tariffa idrica?

    L’art. 154 del d.lgs. n. 152/2006 stabilisce che la tariffa del servizio idrico integrato è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione e di quelli sostenuti in passato, nonché di un’adeguata remunerazione del capitale investito. Il referendum mirava ad eliminare quest’ultimo criterio.

    Il referendum sull’acqua del 2011 ha avuto successo?

    Sì. Il referendum si è tenuto il 12-13 giugno 2011. Sia il quesito sull’art. 23-bis (sent. n. 24/2011) sia il quesito sulla remunerazione del capitale nella tariffa idrica (questo quesito, sent. n. 26/2011) hanno ottenuto la maggioranza con il quorum raggiunto. Il criterio della «adeguata remunerazione del capitale investito» è stato quindi eliminato dalla formula tariffaria.

    La componente di remunerazione del capitale incideva sulla bolletta dell’acqua?

    Sì. La tariffa idrica includeva una quota destinata a remunerare il capitale investito dai gestori del servizio. I promotori del referendum sostenevano che tale componente trasformasse un bene essenziale come l’acqua in una fonte di profitto per gli investitori, a scapito degli utenti finali. L’abrogazione ha rimosso questo criterio dal calcolo della tariffa.

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  • Corte cost. n. 25/2011 – Referendum acqua: inammissibile il quesito sull’art. 150 d.lgs. 152/2006

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    La Corte costituzionale dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione dell’art. 150 del d.lgs. n. 152/2006 (Scelta della forma di gestione e procedure di affidamento del servizio idrico integrato), nel testo risultante dall’art. 12 del d.P.R. n. 168/2010. L’inammissibilità discende dall’avvenuta parziale abrogazione della norma oggetto del quesito prima che il referendum si svolgesse.

    Di cosa si tratta

    Il quesito referendario mirava ad abrogare l’art. 150, comma 1, del Codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152/2006), che disciplinava le modalità di scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato (acquedotti, fognatura, depurazione). L’Ufficio centrale per il referendum aveva già tenuto conto di una parziale abrogazione intervenuta con il d.P.R. n. 168/2010, adattando di conseguenza il testo del quesito.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’Ufficio centrale per il referendum, con ordinanza del 6 dicembre 2010, aveva dichiarato conforme alle disposizioni di legge la richiesta di referendum sull’art. 150 del d.lgs. n. 152/2006, come modificato e nel testo risultante dall’art. 12 del d.P.R. n. 168/2010. Il Presidente della Corte ha fissato la camera di consiglio del 12 gennaio 2011 per la deliberazione sull’ammissibilità.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile la richiesta di referendum. Le ragioni specifiche dell’inammissibilità non emergono dal dispositivo pubblicato, ma la pronuncia è coerente con la giurisprudenza costituzionale che esclude l’ammissibilità quando la norma oggetto del quesito sia venuta meno (in tutto o in parte significativa) prima del voto, rendendo il quesito privo di oggetto o di scopo pratico.

    Il principio

    Un referendum abrogativo può essere dichiarato inammissibile quando la norma che ne è oggetto è stata modificata o abrogata nel corso del procedimento referendario in modo tale da far venir meno la ragione del quesito o da rendere la normativa di risulta incoerente o incomprensibile.

    Domande e risposte

    Cosa disciplinava l’art. 150 del d.lgs. n. 152/2006?

    L’art. 150 del Codice dell’ambiente disciplinava la scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato (acquedotti, fognatura, depurazione delle acque reflue) e le procedure di affidamento del servizio. Consentiva agli enti locali di scegliere tra diverse modalità gestionali, nel rispetto della normativa sull’evidenza pubblica.

    Perché l’Ufficio centrale ha adattato il quesito?

    L’art. 150, comma 1, era stato parzialmente abrogato dall’art. 12, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 168/2010, adottato in attuazione dell’art. 23-bis del d.l. n. 112/2008. L’Ufficio centrale, sentito il comitato promotore, aveva aggiornato il quesito aggiungendo il riferimento al testo risultante dalla parziale abrogazione del d.P.R. n. 168/2010.

    Qual è la differenza tra questo quesito e quello sull’art. 23-bis (sent. n. 24/2011)?

    Il quesito sull’art. 23-bis (sent. n. 24/2011) è stato dichiarato ammissibile e ha poi ottenuto la conferma nel referendum del giugno 2011. Il quesito sull’art. 150, invece, è stato dichiarato inammissibile, probabilmente perché la parziale abrogazione della norma ne aveva svuotato il contenuto in modo significativo, rendendo il quesito privo di un oggetto certo e definito.

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  • Corte cost. n. 38/2011 – Conflitto di attribuzioni Senato-Corte d’appello su insindacabilità parlamentare (Castelli-Diliberto)

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    La Corte dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte d’appello di Roma contro la delibera del Senato che aveva dichiarato insindacabili ai sensi dell’art. 68 Cost. le opinioni espresse dal senatore Castelli nei confronti dell’onorevole Diliberto.

    Di cosa si tratta

    Il senatore Roberto Castelli, all’epoca Ministro della giustizia, nel 2004 aveva espresso durante una trasmissione televisiva alcune affermazioni reputate offensive dall’onorevole Oliviero Diliberto, che aveva quindi promosso un’azione civile per risarcimento danni. Il Senato, con delibera del 30 giugno 2004, aveva dichiarato insindacabili tali opinioni ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. Il giudice civile di primo grado aveva accolto l’eccezione di improcedibilità; la Corte d’appello di Roma, in disaccordo con la delibera parlamentare, ha sollevato conflitto di attribuzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Roma ha sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87/1953, contestando la delibera del 30 giugno 2004. La Corte rimettente riteneva che le affermazioni del senatore Castelli non fossero riconducibili ad atti tipici parlamentari e non rientrassero pertanto nell’ambito applicativo dell’art. 68, primo comma, Cost.

    La decisione della Corte

    Con questa ordinanza la Corte si pronuncia solo sulla fase di ammissibilità del conflitto: dichiara ammissibile il ricorso e dispone la notifica al Senato della Repubblica, rinviando al merito del conflitto la valutazione sulla correttezza della delibera di insindacabilità. Si tratta quindi di una pronuncia interlocutoria, non ancora nel merito.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato è ammissibile quando un potere (nella specie, un organo giurisdizionale) ritiene che un altro potere (il Parlamento) abbia menomato la propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite: la mera contestazione della delibera parlamentare di insindacabilità da parte del giudice è sufficiente per radicare il conflitto in fase di ammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 68, primo comma, della Costituzione?

    L’art. 68, primo comma, Cost. stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa è la cosiddetta “insindacabilità parlamentare”, che protegge la libertà di mandato del parlamentare ma si applica solo ad opinioni connesse a specifici atti parlamentari.

    Cosa è un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

    Il conflitto di attribuzioni si verifica quando due organi costituzionali rivendicano la titolarità di una stessa funzione o contestano gli atti compiuti dall’altro nell’ambito delle rispettive competenze. La Corte costituzionale lo risolve determinando a quale potere spetti la funzione controversa (art. 134 Cost.).

    La delibera parlamentare di insindacabilità vincola il giudice?

    No, non automaticamente. Il giudice può sollevare conflitto di attribuzioni se ritiene che le opinioni del parlamentare non siano connesse ad atti tipici delle funzioni parlamentari. La Corte costituzionale deciderà nel merito del conflitto se la delibera parlamentare è stata adottata correttamente o se ha leso le prerogative del potere giudiziario.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 24/2011 – Referendum servizi pubblici locali: ammissibile il quesito sull’art. 23-bis

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    La Corte costituzionale dichiara ammissibile il referendum popolare per l’abrogazione dell’art. 23-bis del d.l. n. 112/2008 (Servizi pubblici locali di rilevanza economica), dichiarato legittimo dall’Ufficio centrale per il referendum. Il quesito, che mirava a eliminare la disciplina sulle modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali, è risultato conforme ai limiti costituzionali e giurisprudenziali in materia referendaria.

    Di cosa si tratta

    L’art. 23-bis del d.l. n. 112/2008 disciplinava le modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, privilegiando il ricorso al mercato e limitando l’affidamento diretto in house. Un comitato promotore aveva raccolto le firme per un referendum abrogativo, dichiarato legittimo dall’Ufficio centrale per il referendum. Spettava alla Corte costituzionale verificare l’ammissibilità del quesito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente della Corte costituzionale, ricevuta l’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum (pronunciata il 6-7 dicembre 2010), ha fissato la camera di consiglio del 12 gennaio 2011 per la deliberazione. I presentatori del referendum e il Presidente del Consiglio dei ministri hanno depositato memorie sull’ammissibilità. Il giudizio riguardava la verifica del rispetto dei limiti dell’art. 75 Cost. e dei limiti ulteriori elaborati dalla giurisprudenza costituzionale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione dell’art. 23-bis del d.l. n. 112/2008, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 325/2010 della Corte stessa. Il quesito non è in contrasto con i limiti di cui all’art. 75 Cost. (leggi tributarie, di bilancio, di amnistia/indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali), né con i limiti elaborati in via interpretativa dalla giurisprudenza costituzionale.

    Il principio

    Il referendum abrogativo è ammissibile quando il quesito non riguarda le categorie di leggi escluse dall’art. 75, secondo comma, Cost. e quando la normativa di risulta è sufficientemente chiara e coerente. La mera incidenza del quesito su materie economicamente rilevanti non lo rende inammissibile, purché non si tratti di norme indefettibili per il funzionamento dello Stato o a contenuto costituzionalmente vincolato.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per servizi pubblici locali di rilevanza economica?

    Sono servizi erogati in favore della collettività (come il trasporto pubblico locale, la raccolta rifiuti, la distribuzione del gas e dell’acqua) che presentano carattere economico, in quanto svolti in regime di mercato o comunque suscettibili di essere gestiti da operatori economici. L’art. 23-bis ne disciplinava le modalità di affidamento, favorendo le gare pubbliche.

    Quali sono i limiti costituzionali al referendum abrogativo?

    L’art. 75, secondo comma, Cost. esclude il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. La giurisprudenza costituzionale ha poi aggiunto ulteriori limiti: non sono ammissibili quesiti su norme costituzionalmente vincolate, su leggi indefettibili per il funzionamento dello Stato o su norme la cui abrogazione determinerebbe un vuoto normativo inaccettabile.

    L’art. 23-bis è stato poi effettivamente abrogato?

    Sì. Il referendum si è tenuto il 12-13 giugno 2011 e il quesito ha ottenuto l’approvazione con circa il 95% dei voti favorevoli, con un quorum di partecipazione raggiunto. L’art. 23-bis è stato quindi abrogato, determinando il ritorno alla disciplina ordinaria sugli affidamenti in house.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 37/2011 – Patto di stabilità interno 2007 e inammissibilità della questione sollevata dalla Corte dei conti

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    La Corte dichiara inammissibile la questione sollevata dalla Corte dei conti sull’art. 1, commi 681 e 683, della legge finanziaria 2007 in materia di patto di stabilità interno, perché le modifiche legislative sopravvenute hanno reso il quadro normativo originariamente censurato non più applicabile al caso concreto.

    Di cosa si tratta

    I commi 681 e 683 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) fissavano le modalità di calcolo del saldo finanziario che gli enti locali dovevano conseguire per il rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2007. La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, nel corso del controllo dei conti consuntivi del Comune di Pessano con Bornago, ha sollevato questione di legittimità costituzionale di tali disposizioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha sollevato questione in riferimento agli artt. 5, 81, 97, 114, 117 e 119 della Costituzione, dubitando della legittimità dei meccanismi di calcolo del saldo di cassa del patto di stabilità 2007, che sarebbero stati irragionevolmente penalizzanti per gli enti locali che avevano effettuato spese in conto capitale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile la questione. La norma censurata era già stata modificata dalla legge finanziaria 2008 (art. 1, comma 379, l. n. 244/2007) prima che venisse emessa l’ordinanza di rimessione. Nel testo vigente al momento della rimessione, la disciplina impugnata risultava sostanzialmente diversa da quella originaria, così che la questione di legittimità aveva perso oggetto attuale.

    Il principio

    La Corte costituzionale può dichiarare inammissibile una questione quando la norma impugnata è stata modificata da sopravvenuta legislazione prima della rimessione, rendendo irrilevante la questione nel giudizio a quo: il giudice rimettente ha l’obbligo di valutare le modifiche normative sopravvenute e di verificare se la questione sia ancora rilevante nel caso concreto.

    Domande e risposte

    Cosa è il patto di stabilità interno?

    Il patto di stabilità interno era uno strumento con cui lo Stato imponeva agli enti locali (comuni, province, regioni) vincoli di bilancio finalizzati al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dai parametri europei (criteri di Maastricht). Prevedeva tetti di spesa e obiettivi di saldo finanziario annuale. È stato sostituito dal pareggio di bilancio a partire dal 2016.

    La Corte dei conti può sollevare questioni di legittimità costituzionale?

    Sì, ma solo quando esercita funzioni giurisdizionali (non di mera amministrazione). Nelle sue funzioni di controllo sui conti degli enti locali, la Corte dei conti svolge un’attività assimilabile a quella giurisdizionale e può quindi sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionale, come ha fatto nel caso in esame.

    Cosa significa che la questione era “inammissibile” per ius superveniens?

    Lo ius superveniens è la norma sopravvenuta che modifica o abroga quella impugnata. Se prima che il giudice rimetta la questione alla Corte costituzionale la norma viene modificata in modo rilevante, la questione rischia di diventare inammissibile perché il giudice avrebbe dovuto valutare la norma nel testo novellato, non in quello originario.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 23/2011 – Legittimo impedimento del Presidente del Consiglio: parziale illegittimità

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    La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale di due disposizioni della legge n. 51/2010 sul legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei ministri a comparire in udienza penale: il comma 4 dell’art. 1 (automatismo del rinvio senza valutazione giudiziale) e il comma 3 nella parte in cui escludeva il sindacato del giudice sull’effettività dell’impedimento. La questione era stata sollevata dal Tribunale di Milano nel processo che vedeva imputato Silvio Berlusconi.

    Di cosa si tratta

    La legge 7 aprile 2010, n. 51 disciplinava il legittimo impedimento a comparire in udienza del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri quali imputati in processi penali. Stabiliva che la Presidenza del Consiglio potesse attestare un impedimento «continuativo e correlato» alle funzioni di governo, con conseguente obbligo del giudice di rinviare il processo senza poter valutare l’effettività dell’impedimento stesso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano, sezione I penale, con ordinanza del 19 aprile 2010 ha sollevato questione di legittimità dell’art. 1, commi 1, 3 e 4, della legge n. 51/2010, in riferimento all’art. 138 Cost. (procedimento di revisione costituzionale), ritenendo che la legge ordinaria avesse introdotto una prerogativa di rango costituzionale senza seguire il procedimento aggravato previsto dalla Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, della legge n. 51/2010 e dell’art. 1, comma 3, nella parte in cui non prevede che il giudice valuti in concreto, ai sensi dell’art. 420-ter, comma 1, c.p.p., l’impedimento addotto. Dichiara invece inammissibili le questioni relative ai commi 2, 5 e 6 dell’art. 1 e all’art. 2 della legge.

    Il principio

    Una legge ordinaria non può sottrarre al giudice penale il potere-dovere di verificare in concreto l’esistenza e l’assolutezza dell’impedimento a comparire dell’imputato, nemmeno quando quest’ultimo riveste la carica di Presidente del Consiglio dei ministri. L’automatismo del rinvio fondato sulla sola attestazione dell’Amministrazione viola il principio di separazione dei poteri e i diritti processuali delle parti.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la legge n. 51/2010 sul legittimo impedimento?

    La legge stabiliva che le funzioni governative del Presidente del Consiglio e dei ministri costituiscono sempre legittimo impedimento ai sensi dell’art. 420-ter c.p.p. Quando la Presidenza del Consiglio attestava un impedimento «continuativo e correlato» alle funzioni di governo, il giudice era obbligato al rinvio senza poter verificare se l’impedimento fosse realmente assoluto.

    Perché il Tribunale di Milano ha invocato l’art. 138 Cost.?

    Il rimettente riteneva che la legge n. 51/2010 introducesse, di fatto, una prerogativa di rango costituzionale — analoga all’immunità parlamentare — a favore del Presidente del Consiglio, senza seguire il procedimento di revisione costituzionale aggravato previsto dall’art. 138 Cost. La legge ordinaria avrebbe quindi invaso un territorio riservato alla Costituzione.

    Il Presidente del Consiglio può invocare il legittimo impedimento nei processi penali?

    Sì, ma il giudice deve valutare in concreto se l’impedimento è assoluto ai sensi dell’art. 420-ter c.p.p. La Corte ha chiarito che nessuna norma ordinaria può sottrarre al giudice questo potere di verifica: l’attestazione dell’Amministrazione costituisce un elemento da valutare, non un automatismo che impone il rinvio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 36/2011 – Modifica circoscrizioni comunali in Puglia senza consenso delle popolazioni

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    La Corte dichiara illegittimi gli artt. 1, 2 e 3 della legge regionale Puglia n. 6/2010 che modificava le circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano (Marina di Casalabate) senza la previa consultazione delle popolazioni interessate, violando l’art. 133, secondo comma, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Puglia n. 6/2010 aveva trasferito il territorio di Marina di Casalabate dal Comune di Lecce ai Comuni di Squinzano e Trepuzzi, modificando così le rispettive circoscrizioni comunali. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge ritenendo che la modifica fosse avvenuta in violazione dell’art. 133, secondo comma, della Costituzione, che impone il previo consenso delle popolazioni interessate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio ha impugnato gli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge regionale Puglia n. 6/2010 in riferimento all’art. 133, secondo comma, della Costituzione, il quale stabilisce che la Regione può istituire nuovi Comuni e modificare le circoscrizioni e le denominazioni comunali, sentite le popolazioni interessate.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della l.r. Puglia n. 6/2010, perché la modifica delle circoscrizioni comunali è stata disposta senza sentire le popolazioni interessate, come invece richiede l’art. 133, secondo comma, Cost. La questione relativa all’art. 4 viene dichiarata inammissibile.

    Il principio

    La modifica delle circoscrizioni comunali da parte della Regione presuppone inderogabilmente la previa consultazione delle popolazioni interessate ai sensi dell’art. 133, secondo comma, Cost.: l’omissione di tale passaggio procedimentale, ancorché la consultazione abbia carattere non vincolante, rende la legge regionale costituzionalmente illegittima.

    Domande e risposte

    La consultazione delle popolazioni è obbligatoria anche se non vincolante?

    Sì. La Corte costituzionale ha chiarito più volte che l’art. 133, secondo comma, Cost. impone obbligatoriamente la consultazione delle popolazioni, anche se il risultato della consultazione non vincola la Regione nella sua decisione finale. L’omissione totale della consultazione rende la legge incostituzionale.

    Chi può modificare i confini comunali?

    I confini comunali possono essere modificati dalla Regione con legge, su iniziativa dei Comuni, previo referendum popolare o altra forma di consultazione delle popolazioni interessate. Lo Stato, invece, può istituire nuovi Comuni o modificare le circoscrizioni provinciali e regionali con legge ordinaria (art. 133, primo comma, Cost.).

    Cosa succede agli atti adottati in base alla legge dichiarata incostituzionale?

    Gli atti amministrativi adottati in applicazione di una legge dichiarata incostituzionale restano in vigore fino a quando non vengono impugnati nelle apposite sedi (Tribunale Amministrativo Regionale), poiché la pronuncia della Corte ha efficacia ex nunc (dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) sul piano normativo, ma non è di per sé retroattiva sugli atti già eseguiti.

    Norme collegate

    • Art. 133 della Costituzione — procedura per la modifica delle circoscrizioni comunali, con obbligo di consultare le popolazioni interessate
  • Corte cost. n. 22/2011 – Ritenute pensioni Friuli-Venezia Giulia: processo estinto

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    La Corte costituzionale dichiara estinto il processo nel ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia relativo al riparto delle ritenute sui redditi da pensione. La controversia riguardava l’art. 2, comma 5, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007), che limitava i maggiori introiti spettanti alla Regione in forza del proprio statuto speciale, già dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 74/2009 della Corte stessa.

    Di cosa si tratta

    La Regione Friuli-Venezia Giulia, in base al proprio statuto speciale (art. 49, legge cost. n. 1/1963), ha diritto a sei decimi del gettito dell’IRPEF riscosso nel proprio territorio, incluse le ritenute sui redditi da pensione. Un protocollo d’intesa con il Governo del 2006 aveva definito le modalità applicative, poi recepite nel d.lgs. n. 137/2007. La legge finanziaria 2008 aveva tuttavia introdotto un tetto ai maggiori introiti regionali, poi dichiarato incostituzionale dalla Corte con sentenza n. 74/2009.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Friuli-Venezia Giulia aveva impugnato disposizioni statali in riferimento allo statuto speciale (legge cost. n. 1/1963), all’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 137/2007 e all’art. 136 Cost. (forza di giudicato delle sentenze della Corte), in relazione alla sentenza n. 74/2009 che aveva già dichiarato incostituzionale la norma limitativa.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara estinto il processo. Le circostanze specifiche che hanno determinato la rinuncia o la cessazione della materia del contendere non emergono dal testo pubblicato, ma l’esito è analogo a quello di altri procedimenti della stessa udienza del 12 gennaio 2011 definiti con estinzione.

    Il principio

    Nei giudizi in via principale davanti alla Corte costituzionale, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere — ad esempio per abrogazione della norma impugnata o per rinuncia accettata — determina l’estinzione del processo senza pronuncia nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa prevede lo statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia sulle entrate fiscali?

    L’art. 49, primo comma, n. 1, dello statuto speciale (legge cost. n. 1/1963) attribuisce alla Regione sei decimi del gettito dell’IRPEF riscosso nel territorio regionale. Il d.lgs. n. 137/2007, in attuazione di un protocollo d’intesa, ha esteso tale quota anche alle ritenute sui redditi da pensione, ancorché riscosse fuori del territorio regionale.

    Cosa aveva deciso la sentenza n. 74/2009 della Corte costituzionale?

    La sentenza n. 74/2009 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 5, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), che poneva un tetto ai maggiori introiti della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall’applicazione del d.lgs. n. 137/2007, ritenendola in violazione dello statuto speciale e del d.lgs. n. 137/2007 stesso.

    Perché anche le ritenute sulle pensioni pagate fuori regione spettano al Friuli?

    Il criterio adottato dalla legge di attuazione (d.lgs. n. 137/2007) è quello della residenza del soggetto passivo, non del luogo di riscossione. Poiché i pensionati residenti in Friuli-Venezia Giulia sono soggetti passivi nel territorio regionale, le relative ritenute, anche se riscosse in altri territori, entrano nel computo delle entrate spettanti alla Regione in forza dello statuto speciale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 35/2011 – Polizia locale della Basilicata e competenza statale in materia di sicurezza

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    La Corte dichiara parzialmente illegittima la legge della Regione Basilicata sulla polizia locale: alcune norme invadono la competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza, riconoscendo agli agenti locali qualifiche di polizia giudiziaria o prevedendo accordi interterritoriali senza adeguato coinvolgimento del prefetto.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale Basilicata n. 41/2009 ha dettato norme in materia di polizia locale e politiche di sicurezza urbana. Il Presidente del Consiglio dei ministri ne ha impugnato alcune disposizioni, ritenendo che la Regione avesse ecceduto le proprie competenze legislative, invadendo quelle statali in materia di ordine pubblico e sicurezza (art. 117, secondo comma, lett. h) Cost.) e di ordinamento penale (art. 117, secondo comma, lett. l) Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio ha impugnato, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettere h) ed l), della Costituzione, varie disposizioni della l.r. Basilicata n. 41/2009, tra cui: l’art. 4, comma 2, lett. c) (che attribuiva la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria agli agenti locali), l’art. 4, commi 2, lett. q), e 4 (che consentiva accordi di collaborazione interterritoriale senza obbligo di comunicazione al prefetto), e altre norme sull’armamento e sulle competenze.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie parzialmente il ricorso: dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, lett. c) (attribuzione automatica di qualifica UPG da parte dell’amministrazione locale anziché per legge statale) e dell’art. 4, commi 2, lett. q), e 4 nella parte in cui consente accordi interterritoriali in materia di sicurezza senza obbligo di comunicazione al prefetto. Le altre questioni sono dichiarate inammissibili o non fondate.

    Il principio

    L’ordine pubblico e la sicurezza sono materie di competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lett. h), Cost.: le Regioni non possono attribuire agli agenti di polizia locale qualifiche di polizia giudiziaria riservate dalla legge statale, né consentire forme di coordinamento interterritoriale in materia di sicurezza senza il coinvolgimento delle autorità statali preposte (prefettura).

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra polizia locale e forze dell’ordine statali?

    La polizia locale (polizia municipale e provinciale) è di competenza degli enti locali e si occupa principalmente del controllo del territorio comunale, della viabilità, del commercio e dell’ambiente. Le forze dell’ordine statali (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza) dipendono dallo Stato e sono competenti in materia di ordine pubblico e sicurezza in senso proprio.

    Cosa sono le qualifiche di polizia giudiziaria?

    La polizia giudiziaria svolge attività di indagine penale su delega del pubblico ministero (artt. 55 e ss. c.p.p.). La qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria abilita a compiere specifici atti di indagine (perquisizioni, sequestri, ecc.) ed è attribuita per legge statale: le Regioni non possono ampliarla autonomamente.

    Cosa prevede l’art. 117, comma 2, lett. h) della Costituzione?

    L’art. 117, comma 2, lett. h) Cost. riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale. Ciò significa che le norme generali in materia di sicurezza, le qualifiche di polizia giudiziaria e le relative competenze non possono essere disciplinate dalle Regioni.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative; comma 2, lett. h) riserva allo Stato la materia di ordine pubblico e sicurezza