Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.
Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge della Regione Abruzzo n. 20/2006, che prevedeva la decadenza automatica del direttore amministrativo e sanitario delle ASL entro tre mesi dalla nomina del nuovo direttore generale, senza garanzie procedimentali e senza indennizzo. La norma viola gli artt. 97 e 98 della Costituzione.
Di cosa si tratta
Una legge della Regione Abruzzo stabiliva che i direttori amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali cessassero automaticamente dall’incarico entro tre mesi dalla data di insediamento del nuovo direttore generale, se questi non li confermava. In caso di mancata conferma, non era previsto alcun compenso o indennizzo. La questione è stata sollevata dalla Corte d’appello di L’Aquila nel corso di un giudizio promosso da un ex direttore sanitario licenziato.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di L’Aquila ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 20/2006, in riferimento agli artt. 97, primo comma, e 98, primo comma, della Costituzione (buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione). Il meccanismo consentiva al nuovo direttore generale un potere discrezionale, incondizionato e assoluto di rimuovere i dirigenti sanitari senza obbligo di motivazione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 20/2006. La decadenza automatica e generalizzata di tutti i direttori amministrativi e sanitari, senza vincoli né obbligo di motivazione, lede il principio di buon andamento (art. 97 Cost.) e il correlato principio di continuità dell’azione amministrativa, come più volte affermato dalla stessa Corte (sentenze n. 81/2010, n. 103/2007, n. 161/2008).
Il principio
La cessazione automatica, ex lege e generalizzata, degli incarichi dirigenziali “interni” di livello generale viola, in carenza di idonee garanzie procedimentali, i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità (art. 97 Cost.) e il principio di continuità dell’azione amministrativa. Il cosiddetto spoils system è ammissibile solo per i vertici politico-amministrativi fiduciari, non per i dirigenti tecnico-gestionali.
Domande e risposte
Cos’è lo spoils system e quando è ammissibile?
Lo spoils system è il meccanismo per cui i nuovi vertici politici sostituiscono i dirigenti in carica. La Corte lo ammette solo per le posizioni di diretta fiducia politica (ad es. i capi di gabinetto), non per i dirigenti tecnico-gestionali come i direttori sanitari e amministrativi delle ASL, per i quali occorrono garanzie procedimentali.
Perché la mancata previsione di indennizzo aggravava il vizio?
Perché in assenza di qualsiasi forma di ristoro economico, la rimozione arbitraria diventa ancora più lesiva del principio di buon andamento: la collettività non solo perde la continuità dell’azione dirigenziale, ma la norma non offre nemmeno un meccanismo compensativo che attenuasse il pregiudizio.
Quali garanzie deve prevedere una legge regionale per rimuovere un dirigente sanitario?
Devono esistere garanzie procedimentali idonee: motivazione della decisione di non conferma, valutazione delle ragioni oggettive legate al comportamento del dirigente o alle esigenze organizzative, e possibilità di contraddittorio. La semplice discrezionalità incondizionata del nuovo direttore generale non è sufficiente.
Norme collegate
Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, parametro violato dalla decadenza automatica
La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 113 e 115, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17/2010 per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente. Le restanti censure sono dichiarate inammissibili o non fondate.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato diverse disposizioni della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 2010 (legge di manutenzione dell’ordinamento regionale), contestando norme in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) per impianti idroelettrici di piccola derivazione, disciplina delle zone di protezione speciale per gli uccelli selvatici, e disposizioni in materia venatoria. La questione riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni in materia di tutela dell’ambiente.
La questione di legittimità costituzionale
Il ricorrente ha impugnato gli artt. 108, comma 1, 113, 115, commi 1, 2 e 3, 145, comma 11, punto c), e 151 della legge reg. FVG n. 17/2010, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, agli artt. 4, 5 e 6 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e a varie direttive europee (2009/147/CE, 2001/42/CE, 85/337/CEE). Il giudice rimettente è il Presidente del Consiglio dei ministri in via principale.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 113 e 115, commi 1, 2 e 3, della legge reg. FVG n. 17/2010 per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Dichiara inammissibili le censure riferite all’art. 117, primo comma, Cost. e alle direttive europee (per omessa menzione nella delibera di impugnazione). Dichiara non fondate le questioni relative agli artt. 145, comma 11, lettera c), e 151 della medesima legge regionale.
Il principio
Le Regioni, anche a statuto speciale, non possono derogare alla normativa statale in materia di tutela dell’ambiente, che costituisce materia di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Le questioni di legittimità costituzionale sono inammissibili quando la relativa censura sia omessa nella delibera di impugnazione del Consiglio dei ministri.
Domande e risposte
Cosa ha dichiarato illegittimo la Corte nella legge FVG?
Gli artt. 113 e 115, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 17/2010 del Friuli-Venezia Giulia, perché in contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).
Perché alcune censure sono state dichiarate inammissibili?
Perché nella delibera del Consiglio dei ministri che autorizzava l’impugnazione non vi era alcun accenno alle violazioni di norme comunitarie o dell’art. 117, primo comma, Cost. La Corte ha ribadito che l’omissione nella delibera di impugnazione determina inammissibilità della questione.
Le Regioni a statuto speciale possono legiferare diversamente in materia ambientale?
No. La tutela dell’ambiente è materia di competenza esclusiva statale e vincola anche le Regioni a statuto speciale come il Friuli-Venezia Giulia, che non possono introdurre deroghe alla normativa statale di protezione ambientale.
Norme collegate
Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni; lettera s) attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente
SIMEST non è solo il “Fondo 394 base”. Oltre alla linea generica per la patrimonializzazione e lo sviluppo estero, esistono diverse linee mirate, spesso più utili per una PMI con un obiettivo preciso: vendere online all’estero, partecipare a fiere internazionali, o finanziare la transizione digitale o ecologica collegata all’export. Tutte queste linee funzionano con la stessa logica: un finanziamento agevolato (a tasso ridotto) accompagnato da una quota a fondo perduto, cioè una parte che non si restituisce.
Questa guida spiega, in modo concreto, tre linee particolarmente rilevanti per chi vuole vendere all’estero – E-commerce, Fiere ed Eventi e Transizione digitale o ecologica – con i tetti di importo, le spese ammesse e la quota a fondo perduto. Una premessa onesta: le percentuali esatte di fondo perduto e i massimali “di favore” cambiano spesso in base a finestre temporali con scadenza. Dove questo accade lo segnaliamo, e l’unico riferimento affidabile resta la scheda ufficiale SIMEST della singola linea.
Le tre linee in sintesi
Linea
Cosa finanzia
Tetto del finanziamento
Quota a fondo perduto
E-commerce
Piattaforma propria o accesso a un marketplace per beni/servizi italiani
Massimale collegato al fondo perduto fino a 100.000 euro (verificare l’importo sulla scheda)
Fino al 10%, max 100.000 euro
Fiere ed Eventi
Partecipazione a fiere ed eventi internazionali
Fino a 500.000 euro (oppure fino al 20% dei ricavi dell’ultimo bilancio, comunque max 500.000)
Fino al 10% (max 100.000 euro), elevabile fino al 20% con requisiti
Transizione digitale o ecologica
Impianti rinnovabili, macchinari, infrastrutture e software collegati all’export
500.000 euro (microimprese), 2,5 milioni (PMI), 5 milioni (imprese maggiori)
In generale fino al 10%, elevabile per Sud/mercati strategici (verificare)
Gli importi e le percentuali sopra riportati vanno sempre confrontati con la scheda ufficiale della singola linea, perché alcune soglie dipendono da finestre temporali con scadenza.
E-commerce: cosa copre davvero
La linea E-commerce finanzia la creazione o lo sviluppo di una piattaforma propria (il tuo sito di vendita) oppure l’accesso a un marketplace di terzi, per vendere all’estero beni o servizi prodotti in Italia o a marchio italiano. È pensata per chi vuole costruire un canale di vendita online strutturato, non solo una vetrina.
Le spese ammissibili sono ampie e coprono buona parte di un progetto e-commerce reale:
Hosting e dominio
Commissioni del marketplace
Sicurezza dei dati
Grafica e contenuti
Monitoraggio e analytics
Consulenza
Registrazione marchi
Certificazioni
Spese promozionali
SEO e web marketing
Formazione
Attenzione al vincolo del 50%: le prime due categorie di spesa – hosting e dominio per la piattaforma propria, oppure le commissioni di marketplace nel caso del marketplace – devono rappresentare almeno il 50% dell’intervento. In pratica, il cuore del progetto deve essere la piattaforma o il marketplace; le voci accessorie (marketing, grafica, consulenza) non possono da sole assorbire l’intero finanziamento.
A chi serve: a una PMI che vuole aprire o potenziare un canale di vendita digitale verso l’estero e ha bisogno di liquidità a tasso agevolato per coprire i costi di avvio, con una parte a fondo perduto fino al 10%, massimo 100.000 euro.
Fiere ed Eventi: massimali e il bonus fino al 20%
La linea Fiere ed Eventi finanzia la partecipazione a manifestazioni internazionali. Il finanziamento agevolato arriva fino a 500.000 euro; in alternativa, il tetto può essere calcolato fino al 20% dei ricavi dell’ultimo bilancio, restando comunque entro il massimo di 500.000 euro.
Le spese ammesse sono quelle tipiche di una trasferta fieristica:
Stand (allestimento e affitto)
Trasporto
Materiale promozionale
Alloggio del personale
La quota a fondo perduto è in generale fino al 10%, con un massimo di 100.000 euro. Il punto interessante per molte PMI è che questa quota può essere elevata fino al 20% in presenza di requisiti territoriali o strategici: ad esempio impresa con sede al Sud Italia, oppure interessi in mercati strategici come Africa, America centro-meridionale e India.
Da tenere a mente la scadenza operativa: la rendicontazione delle spese va completata entro 24 mesi dall’assegnazione del CUP (il codice unico di progetto). Significa che le spese vanno pianificate e documentate entro quella finestra, altrimenti la parte a fondo perduto rischia di non essere riconosciuta.
Transizione digitale o ecologica: tetti per dimensione d’impresa
Questa linea, con domande aperte dal 7 agosto 2025, è pensata per chi collega l’export a un investimento in tecnologia o sostenibilità. I tetti del finanziamento cambiano in base alla dimensione dell’impresa:
Microimprese: fino a 500.000 euro
PMI: fino a 2,5 milioni di euro
Imprese più grandi: fino a 5 milioni di euro
Le spese ammissibili sono orientate a un investimento concreto:
Impianti da fonti rinnovabili
Macchinari
Infrastrutture digitali
Cybersecurity
Software ERP/CRM
Cloud
Consulenze
Spese per fiere internazionali
Anche qui la quota a fondo perduto è in generale fino al 10%, con la possibilità di elevarla (ad esempio fino al 20%) per imprese con sede al Sud o con interessi nei mercati strategici. La percentuale precisa dipende dalla finestra temporale attiva: è uno dei punti da verificare sulla scheda ufficiale prima di presentare la domanda.
Come funziona in generale
Il meccanismo è comune a quasi tutte le linee SIMEST e si basa su due componenti:
Finanziamento agevolato: un prestito a tasso ridotto rispetto al mercato, che copre l’investimento e si restituisce nel tempo.
Quota a fondo perduto: una parte del finanziamento – in generale fino al 10%, elevabile in casi specifici – che non va restituita.
La componente a fondo perduto è spesso concessa nel regime de minimis, dove previsto: si tratta del tetto europeo agli aiuti di Stato di piccola entità che un’impresa può ricevere in un dato arco temporale. Significa che, se hai già ottenuto altri aiuti in de minimis, l’importo a fondo perduto effettivamente concedibile potrebbe ridursi.
L’avvertenza più importante riguarda le finestre temporali. Le percentuali “potenziate” (come il fondo perduto elevato fino al 20% per Sud e mercati strategici) sono spesso legate a scadenze precise – ad esempio 31/12/2025 o 31/12/2026. Oltre quella data la quota può tornare ai valori base. Per questo, prima di costruire il piano di spesa, è essenziale leggere la scheda della singola linea e verificare quale finestra è attiva e con quali percentuali.
Il Voucher 3I (Investire In Innovazione) finanzia la brevettazione di invenzioni industriali per start-up innovative e microimprese, con voucher da 1.000, 3.000 o 4.000 euro (più IVA) a seconda del servizio. La misura è titolarità del MIMIT/UIBM, è attuata da Invitalia, le domande sono aperte dal 10 dicembre 2024 e la misura è prevista fino al 31 dicembre 2027 (salvo esaurimento anticipato delle risorse). Si presenta domanda esclusivamente online sul sito di Invitalia, a sportello e fino a esaurimento dei fondi.
A chi serve e perché il brevetto è un asset
Il Voucher 3I si rivolge a due categorie ben definite: le start-up innovative e le microimprese, in entrambi i casi iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese. Sono le realtà che più spesso hanno un’idea tecnica di valore ma poca liquidità da dedicare alle spese di tutela.
Per queste imprese il brevetto non è un costo burocratico, ma un asset vero e proprio. Un brevetto concesso dà un diritto di esclusiva sull’invenzione, scoraggia le imitazioni, rende l’azienda più credibile davanti a investitori e clienti e può essere valorizzato in bilancio, ceduto o concesso in licenza. Per una start-up in cerca di capitali, avere depositato (o concesso) un titolo di proprietà industriale è spesso un segnale che pesa nelle trattative.
Il problema tipico è la fase iniziale: capire se l’invenzione è davvero brevettabile e poi scrivere bene la domanda. Sono attività tecniche che richiedono professionisti specializzati. Il Voucher 3I serve proprio a coprire questi servizi, abbassando la barriera d’ingresso alla brevettazione.
I tre voucher e i rispettivi importi
La misura prevede tre voucher distinti, attivabili in base al tipo di servizio di cui l’impresa ha bisogno. Gli importi sono indicati al netto dell’IVA e operano in regime de minimis.
Voucher
Importo
Cosa copre
Ricerca e verifica
1.000 euro + IVA
Ricerca di anteriorità e verifica di brevettabilità dell’invenzione
Deposito nazionale
3.000 euro + IVA
Stesura e deposito della domanda di brevetto presso l’UIBM
Estensione all’estero
4.000 euro + IVA
Deposito all’estero di una domanda che rivendica la priorità di un precedente brevetto nazionale
La logica segue il percorso naturale di un brevetto. Prima si verifica che l’idea sia nuova e brevettabile (voucher da 1.000 euro). Poi si redige e si deposita la domanda di brevetto in Italia, presso l’UIBM – l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (voucher da 3.000 euro). Infine, chi vuole proteggersi anche fuori dai confini nazionali può estendere all’estero una domanda che rivendica la priorità di un brevetto già depositato in Italia (voucher da 4.000 euro).
Chi paghi con il voucher: solo consulenti e avvocati abilitati
Questo è un punto da leggere con attenzione, perché determina come si può spendere il contributo. Le spese ammissibili riguardano esclusivamente l’acquisto di servizi di consulenza specialistica per la brevettazione di invenzioni industriali, e tali servizi devono essere resi solo da:
consulenti in proprietà industriale iscritti al relativo ordine;
avvocati iscritti al relativo ordine.
Non rientrano quindi, ai fini del voucher, i servizi resi da soggetti non iscritti agli ordini professionali indicati. Perché conta? Perché se l’impresa affida la consulenza a un fornitore che non rispetta questo requisito, la spesa rischia di non essere riconosciuta. Prima di firmare un incarico conviene quindi verificare che il professionista sia regolarmente iscritto all’ordine dei consulenti in proprietà industriale oppure all’ordine degli avvocati.
Il vincolo, oltre a essere una regola formale, ha un senso pratico: la qualità della ricerca di anteriorità e della stesura della domanda incide direttamente sulle probabilità che il brevetto venga concesso e regga a eventuali contestazioni.
Come si presenta la domanda
La domanda si presenta esclusivamente online sul sito di Invitalia, soggetto attuatore della misura per conto del MIMIT/UIBM. La procedura è a sportello: le domande vengono esaminate secondo l’ordine di presentazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili.
Verificare di rientrare tra i beneficiari (start-up innovativa o microimpresa iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese).
Individuare il voucher o i voucher coerenti con il proprio fabbisogno (ricerca, deposito nazionale, estensione estera).
Accedere alla piattaforma online di Invitalia e compilare la domanda con i dati richiesti.
Affidare i servizi a un consulente in proprietà industriale o a un avvocato iscritto all’ordine.
Avvertenza sui fondi. La dotazione registrata sul portale Incentivi è di 9.000.000 di euro. Trattandosi di una misura a sportello, le risorse possono esaurirsi prima della scadenza naturale prevista (31 dicembre 2027). Per questo motivo, chi è interessato deve verificare la capienza residua PRIMA di avviare le spese, direttamente sul sito di Invitalia: la disponibilità effettiva può cambiare nel tempo e non è garantita fino alla scadenza.
Cumulabilità e tempistiche
Il Voucher 3I opera in regime de minimis. Questo significa che concorre a formare il plafond complessivo di aiuti de minimis che la singola impresa può ricevere in un dato arco temporale: prima di sommare il voucher ad altri incentivi, è prudente verificare di non superare i limiti previsti dalla disciplina de minimis, che vanno controllati nella versione aggiornata e applicabile alla propria situazione.
Sul piano delle tempistiche, le domande sono aperte dal 10 dicembre 2024 e la misura è prevista fino al 31 dicembre 2027, salvo esaurimento anticipato delle risorse. La procedura a sportello premia la tempestività: presentare la domanda quando i fondi sono ancora capienti aumenta la probabilità di accedere al contributo.
I Contratti di Sviluppo sono lo strumento agevolativo gestito da Invitalia per conto del MIMIT dedicato ai grandi programmi di investimento. Non sono pensati per la piccola spesa in macchinari: la soglia d’ingresso parte da 20 milioni di euro di investimento complessivo per i programmi industriali e di tutela ambientale, con soglie ridotte a 7,5 milioni per il comparto agroalimentare e per il turismo in casi specifici. Se la tua impresa, o la tua rete d’impresa, sta pianificando un investimento di questa dimensione (nuovo stabilimento, ampliamento rilevante, riconversione produttiva, filiera integrata), questo è lo strumento di riferimento.
La differenza rispetto a incentivi minori come la Nuova Sabatini è netta. La Nuova Sabatini agevola l’acquisto di beni strumentali con un contributo in conto interessi su un finanziamento, con importi e logica ben più contenuti e accesso quasi automatico. Il Contratto di Sviluppo, al contrario, è un’agevolazione negoziata e su misura: si valuta un intero programma organico di investimento, con un business plan dettagliato, e si arriva alla firma di un vero e proprio Accordo di Sviluppo tra impresa e amministrazione. È uno strumento per chi muove cifre importanti e ha un progetto strutturato, non un bonus a domanda semplificata.
Le soglie minime di investimento per tipologia
Le soglie cambiano in base alla natura del programma. La tabella seguente riassume i valori minimi.
Tipologia di programma
Investimento minimo complessivo
Quota minima del proponente
Programmi industriali
20 milioni di euro
Almeno 10 milioni di spese ammissibili
Tutela ambientale
20 milioni di euro
Almeno 10 milioni di spese ammissibili
Trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
7,5 milioni di euro
Almeno 3 milioni di euro
Attività turistiche (aree interne o recupero di strutture dismesse)
7,5 milioni di euro
–
Attività turistiche (altri casi)
20 milioni di euro
–
I programmi di ricerca, sviluppo e innovazione non hanno una soglia autonoma ma sono integrabili all’interno degli altri programmi: si possono cioè affiancare alle attività industriali o ambientali per rafforzare il progetto.
Cosa si può finanziare e con quali forme di aiuto
L’agevolazione non è di un solo tipo: il Contratto di Sviluppo combina più forme di aiuto, modulate in fase di valutazione sul singolo programma. Le forme previste sono:
Finanziamento agevolato fino al 75% delle spese ammissibili;
Contributo in conto interessi, a copertura di parte degli oneri finanziari;
Contributo in conto impianti, sugli investimenti in beni materiali e immateriali;
Contributo diretto alla spesa.
Il mix concreto tra finanziamento e contributi dipende dal tipo di programma, dalla localizzazione e dal quadro degli aiuti applicabile. La logica è quella di un pacchetto costruito sul progetto, non di una percentuale unica valida per tutti.
Proponente e imprese aderenti: la dimensione di filiera
Il Contratto di Sviluppo è pensato anche per i programmi di filiera e di rete. La figura centrale è il proponente, che presenta il programma e si fa garante del progetto complessivo; accanto al proponente possono partecipare altre imprese aderenti, che realizzano parti del programma collegate e coerenti con l’investimento principale.
Per ciascuna impresa aderente vale una soglia specifica: l’investimento minimo è di 1,5 milioni di euro per progetto. È il modo in cui lo strumento incentiva l’integrazione tra capofila e fornitori o partner, premiando i programmi che generano valore lungo l’intera catena produttiva e non solo nel singolo stabilimento del proponente.
Come si presenta la domanda
La gestione è affidata a Invitalia e la domanda si presenta online sulla sua piattaforma. Servono SPID e firma digitale. Il cuore della domanda è il business plan dettagliato, che deve descrivere il programma, gli investimenti, i tempi, gli effetti occupazionali e la sostenibilità economico-finanziaria.
Predisposizione del programma e del business plan;
Presentazione della domanda a Invitalia tramite piattaforma online (SPID e firma digitale);
Valutazione di merito del programma;
In caso di esito positivo, stipula dell’Accordo di Sviluppo che formalizza impegni, agevolazioni e tempistiche.
Lo strumento funziona a sportello: le domande sono valutate in ordine cronologico di presentazione fino a esaurimento delle risorse disponibili. Questo rende decisivo arrivare con un dossier completo e pronto, perché una domanda incompleta o tardiva rischia di trovare le risorse già impegnate.
Accanto allo sportello generale ordinario, aperto fino a esaurimento risorse, esistono sportelli tematici con finestre temporali proprie. Un esempio è lo sportello Net Zero, Rinnovabili e Batterie, con chiusura delle domande il 21 aprile 2026. Gli sportelli tematici cambiano nel tempo: conviene verificare quelli aggiornati direttamente sul sito di Invitalia prima di impostare il progetto, perché possono offrire condizioni o priorità specifiche.
Consigli pratici per non farsi bocciare
La valutazione è di merito e non automatica. Gli elementi che fanno la differenza tra un’approvazione e un rigetto sono soprattutto tre.
Coerenza del business plan
Il piano deve essere internamente coerente: investimenti, ricavi attesi, occupazione e tempi devono raccontare la stessa storia. Numeri ottimistici scollegati dai dati storici dell’impresa o dal mercato di riferimento indeboliscono il dossier. Ogni voce di spesa deve essere giustificata e funzionale al programma.
Sostenibilità finanziaria
L’amministrazione deve poter contare sulla capacità dell’impresa di portare a termine l’investimento. Vanno dimostrate la copertura della quota a carico del proponente e la solidità della struttura finanziaria. Ricorda che il proponente deve mettere spese ammissibili proprie significative (almeno 10 milioni per i programmi industriali e ambientali).
Cantierabilità
Un programma cantierabile – con disponibilità delle aree, titoli autorizzativi avviati e cronoprogramma realistico – ha molte più probabilità di superare la valutazione. Progetti ancora in fase puramente teorica, senza un percorso autorizzativo chiaro, sono più esposti al rischio di rigetto o di forte ridimensionamento.
In breve: la Legge di Bilancio 2026 riapre l’assegnazione agevolata dei beni ai soci, la cessione agevolata, la trasformazione in società semplice e l’estromissione agevolata per le imprese individuali. Significa poter far uscire un immobile non strumentale (o un’auto) dal patrimonio dell’azienda pagando un’imposta sostitutiva ridotta dell’8% (10,5% se la società è non operativa), invece della tassazione ordinaria sulle plusvalenze. Le finestre temporali sono strette: assegnazione, cessione o trasformazione entro il 30 settembre 2026; estromissione dell’imprenditore individuale per le esclusioni operate dal 1 gennaio al 31 maggio 2026.
Il problema reale: l’immobile o l’auto “intrappolati” in società
Capita spesso. Una srl o una sas possiede un immobile che non serve più all’attività: un appartamento, un negozio dato in affitto a terzi, un terreno, un capannone ormai fermo. Oppure l’azienda ha intestato un’autovettura che di fatto usa solo il socio. Questi beni “pesano” sul bilancio, generano costi e responsabilità, e in molti casi rendono la società non operativa (la cosiddetta società di comodo), con tutte le penalizzazioni fiscali che ne derivano.
Farli uscire in via ordinaria è costoso: l’operazione genera in genere una plusvalenza tassata con le aliquote ordinarie, oltre alle imposte indirette. Ecco perché le riaperture periodiche di questi regimi agevolati sono così attese: permettono di “liberare” il bene a costo fiscale contenuto e prevedibile.
Quattro strade diverse: assegnazione, cessione, trasformazione, estromissione
Non è un’unica misura, ma un insieme di strumenti. Conviene distinguerli subito.
Assegnazione ai soci – la società trasferisce il bene a uno o più soci, di norma a fronte di una riduzione del patrimonio (riserve o capitale). Il socio diventa proprietario diretto del bene.
Cessione ai soci – la società vende il bene al socio, che paga un corrispettivo. L’agevolazione è analoga all’assegnazione sul piano dell’imposta sostitutiva.
Trasformazione in società semplice – se l’oggetto della società è sostanzialmente la gestione di beni (tipicamente immobili locati), si può trasformare la società commerciale in società semplice, facendo “emergere” i beni in capo a quest’ultima con tassazione agevolata.
Estromissione agevolata dell’impresa individuale – riguarda non le società ma l’imprenditore individuale, che può far uscire l’immobile strumentale dalla sfera dell’impresa e portarlo nella propria sfera privata (persona fisica).
Le aliquote: 8%, 10,5% e 13%
Il cuore del vantaggio sta nell’imposta sostitutiva, che prende il posto della tassazione ordinaria.
8% sulla differenza tra il valore normale dei beni e il loro costo fiscalmente riconosciuto, per assegnazione e cessione.
10,5% per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti l’operazione.
13% sulle riserve in sospensione d’imposta che vengono annullate per effetto dell’assegnazione o della trasformazione in società semplice.
8% anche per l’estromissione dell’imprenditore individuale, sui beni immobili strumentali.
Esempio illustrativo (ipotesi con numeri tondi)
Ipotizziamo una srl operativa che possiede un immobile non strumentale con valore normale di 300.000 euro e costo fiscalmente riconosciuto di 200.000 euro. La base imponibile dell’imposta sostitutiva è la differenza, cioè 100.000 euro.
Situazione
Aliquota
Imposta sostitutiva (su 100.000 euro)
Società operativa
8%
8.000 euro
Società non operativa (2 dei 3 anni)
10,5%
10.500 euro
I numeri sono puramente illustrativi e servono solo a mostrare il meccanismo: la base imponibile reale dipende dal valore normale effettivo e dal costo fiscalmente riconosciuto del singolo bene. Vanno inoltre considerate a parte le riserve in sospensione (13%) e le imposte indirette.
Quali beni rientrano e quali no
Il perimetro è preciso. Per l’assegnazione e la cessione ai soci rientrano:
gli immobili non strumentali per destinazione (per esempio immobili abitativi, immobili locati a terzi, immobili “merce” o patrimoniali non usati direttamente nell’attività);
i beni mobili registrati non strumentali, come gli autoveicoli non utilizzati come beni-strumento dell’impresa.
Non rientrano, di regola, gli immobili strumentali per destinazione, cioè quelli effettivamente impiegati nell’esercizio dell’attività d’impresa: per questi l’assegnazione agevolata non è ammessa allo stesso modo.
Attenzione al ribaltamento per le imprese individuali: l’estromissione agevolata riguarda invece proprio i beni immobili strumentali dell’imprenditore individuale, inclusi quelli posseduti al 30 settembre 2025.
Sui soggetti ammessi all’assegnazione: snc, sas, srl, spa e sapa.
Le scadenze e il calendario dei versamenti
Le finestre temporali sono il punto più delicato. Sintetizzando i termini previsti.
Operazione
Termine per perfezionarla
Versamento imposta sostitutiva
Assegnazione / cessione ai soci o trasformazione in società semplice
Entro il 30 settembre 2026
60% entro il 30 settembre 2026; 40% entro il 30 novembre 2026
Estromissione impresa individuale (esclusioni operate dal 1 gennaio al 31 maggio 2026)
Esclusione dal 1 gennaio al 31 maggio 2026
Due rate: entro il 30 novembre 2026 ed entro il 30 giugno 2027
Quando conviene e quando no
Conviene valutare seriamente quando:
la società è non operativa o rischia di diventarlo, e l’immobile fermo è la causa principale;
il bene non serve più all’attività e si vuole portarlo nella sfera personale del socio o dell’imprenditore;
si sta pianificando un passaggio generazionale, una cessazione o una riorganizzazione e si vuole “alleggerire” il patrimonio aziendale;
la differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto è contenuta, perché in quel caso l’imposta sostitutiva è bassa.
Conviene meno (o va valutato con prudenza) quando:
il bene è ancora pienamente strumentale e produttivo per l’impresa;
la plusvalenza latente è molto elevata e l’imposta sostitutiva, pur ridotta, diventa comunque un esborso significativo;
per l’estromissione, la finestra delle esclusioni operate tra il 1 gennaio e il 31 maggio 2026 impone di verificare caso per caso chi era effettivamente nei termini per esercitare l’opzione: la tempistica dell’esclusione è un requisito sostanziale, non una formalità.
La convenienza, in concreto, dipende da un confronto numerico tra il costo dell’operazione agevolata e il costo della tassazione ordinaria, tenendo conto anche delle imposte indirette e degli effetti sulle riserve.
Avvertenza
La materia è tecnica e i riferimenti normativi puntuali della Legge di Bilancio 2026 (numeri di commi, articoli e condizioni di dettaglio) vanno confermati sul testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le aliquote, le basi imponibili e le scadenze qui riportate hanno valore informativo generale: ogni situazione (natura del bene, operatività della società, riserve in sospensione, tempistiche) va verificata sulla propria posizione concreta e sul testo di legge aggiornato prima di compiere qualsiasi operazione.
La domanda di adesione alla rottamazione-quinquies si presentava entro il 30 aprile 2026: il termine ordinario è scaduto. Se hai aderito, ora arriva il momento decisivo. Tra poco riceverai dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) la comunicazione con gli importi dovuti e i moduli di pagamento, e dovrai scegliere se saldare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure rateizzare fino a 54 rate. Questa guida ti spiega cosa controllare nella comunicazione, come scegliere tra saldo unico e rate, e soprattutto come evitare la decadenza, che ti farebbe perdere tutti i benefici.
Lo stato dell’arte: cosa succede ORA
La rottamazione-quinquies è legge (art. 1, commi 82-97, della L. 199/2025 – Legge di Bilancio 2026): si tratta della definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Riguarda i debiti affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti da tributi non versati e da contributi previdenziali INPS (esclusi quelli da accertamento).
Il vantaggio è concreto: si pagano solo il capitale e il rimborso delle spese, senza sanzioni, senza interessi di mora e senza aggio di riscossione. Se hai presentato la domanda telematica sul sito AdER entro il 30 aprile 2026, hai già fatto la parte difficile. Adesso la palla passa all’Agenzia, che entro il 30 giugno 2026 invia la comunicazione con il dettaglio degli importi dovuti e i bollettini di pagamento.
Cosa contiene la comunicazione AdER e cosa controllare
La comunicazione dell’AdER non è un semplice avviso: è il documento che cristallizza quanto dovrai pagare e con quali scadenze. Quando arriva, controlla con attenzione questi elementi.
L’importo complessivo dovuto. Verifica che comprenda solo capitale e rimborso spese. Non devono comparire sanzioni, interessi di mora né aggio di riscossione: se li vedi, c’è un errore da segnalare.
I carichi inclusi. Controlla che siano effettivamente i debiti che intendevi definire, affidati nel periodo 2000-2023. Se manca una cartella che pensavi di aver inserito, o se ne compare una che non doveva esserci, è il momento di accorgersene.
Il piano delle scadenze. La comunicazione riporta le date precise dei pagamenti, in base al numero di rate scelto.
I moduli di pagamento. Sono allegati alla comunicazione: usa quelli, non importi calcolati per conto tuo.
Unica soluzione o 54 rate: come scegliere
Hai due strade. Puoi pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure dilazionare fino a 54 rate bimestrali distribuite in 9 anni, dal 2026 al 2035. La differenza non è solo di calendario.
Sull’opzione rateale si applica un interesse del 3% annuo a partire dal 1° agosto 2026. Chi paga in unica soluzione entro il 31 luglio non sostiene questo costo aggiuntivo. La scelta è quindi un classico bilanciamento tra costo e liquidità.
Pro e contro a confronto
Aspetto
Unica soluzione (31/7/2026)
Fino a 54 rate (2026-2035)
Interesse del 3% annuo
Non si applica
Si applica dal 1° agosto 2026
Impatto sul cash flow
Esborso unico e immediato
Esborso diluito su 9 anni
Costo complessivo
Più basso
Più alto per via degli interessi
Rischio decadenza
Limitato a un solo pagamento
Si protrae per anni, va presidiato
Un esempio illustrativo (solo ipotesi)
I numeri che seguono sono un’ipotesi a scopo didattico, con cifre tonde, e non rappresentano un calcolo reale: l’importo esatto è solo quello indicato nella tua comunicazione AdER.
Ipotizziamo un importo da definire di 10.000 euro. Chi sceglie l’unica soluzione versa quella cifra entro il 31 luglio 2026 e chiude la pratica. Chi sceglie la dilazione lunga distribuisce il capitale sulle rate bimestrali e vi aggiunge l’interesse del 3% annuo che matura dal 1° agosto 2026: il totale pagato a fine piano risulta superiore ai 10.000 euro di partenza. La domanda da porsi è semplice: quel maggior costo vale la maggiore liquidità che resta in cassa? Per un’impresa con flussi tesi, diluire può avere senso; per chi ha la disponibilità, il saldo unico costa meno.
Le scadenze delle rate
Se scegli la rateazione, queste sono le date da segnare. La prima rata coincide con il termine dell’unica soluzione.
Prima rata (o unica soluzione): 31 luglio 2026
Seconda rata: 30 settembre 2026
Terza rata: 30 novembre 2026
Dal 2027 al 2035, sei rate l’anno: 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre.
Cosa NON far decadere
La decadenza è il vero pericolo: se decadi, perdi l’agevolazione e il debito torna a essere dovuto per intero, con sanzioni e interessi. Le regole cambiano a seconda dell’opzione scelta.
Con la rateazione si decade per omesso o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, oppure dell’ultima rata. Attenzione: non serve saltare due rate di fila; bastano due rate mancate o pagate in difetto, in qualsiasi momento del piano. E anche un solo errore sull’ultima rata fa decadere.
Con l’unica soluzione si decade per mancato o insufficiente pagamento della rata unica entro il 31 luglio 2026.
La parola chiave è insufficiente: pagare in ritardo o pagare meno del dovuto produce gli stessi effetti del non pagare. Verifica sempre l’importo esatto sul modulo e rispetta la scadenza.
Gli effetti protettivi già ottenuti
Aderire ha già prodotto vantaggi concreti, indipendentemente dal pagamento futuro. Dalla presentazione della domanda scattano:
la sospensione delle azioni esecutive, dei fermi amministrativi e delle ipoteche;
il fatto che il contribuente non è più considerato moroso ai fini del DURC e della regolarità fiscale.
Questo significa che, finché rispetti i pagamenti, riacquisti un DURC regolare, utile per partecipare a gare e ottenere certificazioni, e blocchi le procedure che pendevano sui tuoi beni. È un beneficio che hai già in mano, ma che si conserva solo restando in regola.
Chi era escluso e perché
Non tutti i debiti potevano rientrare. Sono esclusi i carichi già ammessi alla rottamazione-quater per i quali tutte le rate erano state pagate entro il 30 settembre 2025. La ratio è chiara: chi aveva già definito e saldato quei debiti con la misura precedente non poteva rimetterli in gioco. Restano fuori, inoltre, i contributi previdenziali INPS derivanti da accertamento, mentre rientrano quelli ordinari non versati.
Un cenno agli enti locali
Per i carichi di alcuni enti territoriali e per le tasse locali possono valere finestre e tempistiche proprie, diverse dal termine ordinario, in funzione della delibera adottata dal singolo ente. Se hai debiti verso un Comune o un altro ente locale, non dare per scontate le date qui indicate: verifica sul sito dell’ente e su quello dell’AdER le condizioni e le scadenze specifiche applicabili al tuo caso.
In sintesi
La domanda è chiusa, ma il percorso non è finito. Entro il 30 giugno 2026 arriva la comunicazione: controllala con cura, scegli con lucidità tra saldo unico al 31 luglio e dilazione fino al 2035 tenendo conto dell’interesse del 3% annuo, e poi presidia ogni scadenza. La regola da non dimenticare è una sola: due rate mancate, o l’ultima rata, ti fanno decadere e ti riportano al punto di partenza.
La risposta breve: il Concordato Preventivo Biennale (CPB) conviene soprattutto a chi ha un punteggio ISA alto, una situazione fiscale già in regola e si aspetta che i prossimi due anni vadano meglio (o almeno non peggio) di quanto dichiarato finora. In questi casi accetti un reddito concordato con l’Agenzia delle Entrate, e tutto ciò che guadagni in più resta fuori dalla tassazione ordinaria su quel reddito concordato. Al contrario, se temi un calo di fatturato o di marginalità, il rischio è di pagare imposte su un reddito che non incasserai davvero.
Il CPB 2026-2027 è ora operativo e riguarda i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 e al 31 dicembre 2027. È riservato ai soggetti che applicano gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) e scelgono volontariamente di aderire. Il termine per aderire è differito al 31 ottobre 2026 e, cadendo di sabato, slitta automaticamente al 2 novembre 2026. Di seguito trovi una guida pratica per capire se fa al caso tuo.
Cos’è il CPB in poche righe
Il concordato preventivo biennale è un patto tra te e il Fisco: l’Agenzia delle Entrate ti propone un reddito (e un valore della produzione ai fini IRAP) su cui pagare le imposte per due anni. Se accetti, paghi su quei valori concordati a prescindere da quanto effettivamente guadagnerai, salvo specifiche cause di cessazione. In cambio ottieni certezza del prelievo e una serie di tutele sugli accertamenti. La proposta non la fai tu: la calcola l’Agenzia sulla base dei tuoi dati.
Chi può e chi NON può aderire
Possono aderire i contribuenti, imprenditori e professionisti, che applicano gli ISA e che rispettano i requisiti di accesso previsti dalla normativa (D.Lgs. 13/2024, modificato da ultimo dal D.Lgs. 81/2025 e dal D.Lgs. 148/2026).
Sono esclusi, in particolare:
chi non applica gli ISA: i contribuenti in regime forfettario (anche chi entra nel forfettario nel 2026) e chi ha ricavi o compensi oltre 5.164.569 euro;
chi al 31 dicembre 2025 ha debiti tributari o contributivi definitivi per 5.000 euro o più, salvo pagarli fino a scendere sotto la soglia entro il termine di adesione (i debiti rateizzati in regola o sospesi non contano);
chi rientra in una causa di esclusione dell’art. 11: dichiarazione dei redditi omessa in uno dei tre anni precedenti, condanna per reati tributari, redditi esenti o esclusi oltre il 40%, operazioni straordinarie o ingresso di nuovi soci nel 2026, alcuni casi di studi associati e STP.
Chi ha già aderito in passato. Chi ha aderito per il biennio 2024-2025 può rinnovare per il 2026-2027. Chi ha aderito per il 2025-2026 è ancora dentro il suo biennio: potrà rinnovare per il 2027-2028 (circolare 8/E del 6 ottobre 2026, par. 1.12). Dal biennio 2026-2027 chi aderisce senza averne i requisiti non «decade»: la sua adesione è priva di effetti fin dall’inizio. Il dettaglio dei casi è nella guida concordato preventivo biennale: cause di esclusione, cessazione e decadenza.
Come si calcola la proposta (e perché gradualità e tetti contano)
La proposta è elaborata dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati ISA, delle dichiarazioni pregresse e delle banche dati. La metodologia è stata approvata dal DM 11 maggio 2026 e utilizza: i dati dichiarati nel 2025, gli indicatori ISA, i risultati economici degli ultimi tre anni, il confronto con i valori medi di settore e le proiezioni macroeconomiche del PIL.
La gradualità al 50%
Una novità importante riguarda l’eventuale aumento di reddito proposto per il 2026 rispetto a quanto dichiarato nel 2025: questo incremento viene considerato solo al 50% (art. 7 del DM 11 maggio 2026). La stessa modulazione vale anche ai fini IRAP. In pratica l’aumento richiesto è più graduale.
I tetti all’aumento: dal 10% al 35% secondo il punteggio ISA
La proposta non può superare il reddito dichiarato per il 2025 (rettificato secondo gli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 13/2024) oltre una certa percentuale, che dipende dal punteggio ISA del 2025 (art. 9, comma 3-bis). Il DL 38/2026, convertito dalla L. 88/2026, ha aggiunto le due fasce più basse; prima il tetto esisteva solo da 8 in su.
Concordato 2026-2027: aumento massimo della proposta rispetto al reddito 2025
Punteggio ISA 2025
Aumento massimo della proposta
10
10%
da 9 a meno di 10
15%
da 8 a meno di 9
25%
da 6 a meno di 8
30%
da 1 a meno di 6
35%
Il tetto non si applica se, così limitata, la proposta risulterebbe più bassa dei valori di riferimento del settore individuati dalla metodologia (comma 3-ter). Le stesse percentuali valgono per il valore della produzione ai fini IRAP.
Esempio puramente illustrativo
I numeri che seguono sono un’ipotesi inventata a scopo didattico e non rappresentano un dato ufficiale né un calcolo reale dell’Agenzia. Ipotizziamo un professionista con reddito dichiarato 2025 di 40.000 euro e punteggio ISA pari a 7. Ipotizziamo che il modello di calcolo individui un reddito di riferimento di 50.000 euro. L’incremento ipotetico sarebbe di 10.000 euro: con la gradualità al 50% rileverebbe per metà, cioè 5.000 euro, portando il concordato ipotetico a circa 45.000 euro. Inoltre, avendo ISA pari a 7, l’incremento non potrebbe comunque superare il 30%. Ripetiamo: numeri tondi inventati, utili solo a capire il meccanismo.
Vantaggi e rischi
Vantaggi
Certezza del prelievo: sai in anticipo su quale reddito pagherai per due anni.
Niente accertamenti dell’art. 39 del DPR 600/1973 sui redditi concordati, salvo che emerga una causa di decadenza (art. 34 del D.Lgs. 13/2024).
I benefici premiali degli ISA, tra cui l’esonero dal visto di conformità per compensare fino a 70.000 euro di credito IVA e fino a 50.000 euro di imposte dirette e IRAP all’anno.
La possibilità di tassare con un’imposta sostitutiva del 10, 12 o 15% la parte di reddito concordato che supera quello del 2025 (vedi sotto).
Se l’anno va meglio del previsto, l’extra-reddito non incide sul concordato già fissato.
Rischi
Se l’anno va peggio, paghi su un reddito che non hai effettivamente realizzato, salvo che ricorra una causa di cessazione.
La convenienza dipende dalla tua previsione sui due anni: una stima sbagliata può costare cara.
Il concordato non riguarda l’IVA, che resta dovuta sulle operazioni effettive.
Per ISEE, detrazioni e bonus legati al reddito conta il reddito effettivo, non quello concordato (art. 35, comma 2, del D.Lgs. 13/2024).
Quanto si paga sul reddito in più: l’imposta sostitutiva del 10, 12 o 15%
La parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo concordato che supera il reddito dichiarato per il 2025 (rettificato) può essere tassata con un’imposta sostitutiva di IRPEF o IRES e addizionali, invece che con le aliquote ordinarie (art. 20-bis del D.Lgs. 13/2024). Per chi rinnova, il confronto si fa con il reddito effettivo del 2025.
Imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato
Punteggio ISA 2025
Aliquota
8 o più
10%
da 6 a meno di 8
12%
meno di 6
15%
Le aliquote agevolate valgono fino a 85.000 euro di eccedenza; sulla parte che supera 85.000 euro l’imposta sostitutiva si paga al 43% per chi è soggetto a IRPEF e al 24% per chi è soggetto a IRES (comma 1-bis, che rinvia alle aliquote dell’art. 11 e dell’art. 77 del TUIR). Si versa entro il termine del saldo delle imposte dell’anno in cui si produce l’eccedenza.
Acconti 2026: la maggiorazione per chi aderisce la prima volta
Chi aderisce per la prima volta e calcola gli acconti 2026 con il metodo storico deve aggiungere una maggiorazione del 10% della differenza, se positiva, tra reddito concordato e reddito 2025, e del 3% della differenza sul valore della produzione IRAP; si versa con la seconda o unica rata di acconto (art. 20). Chi usa il metodo previsionale calcola la seconda rata sul reddito concordato. Chi rinnova dopo il biennio 2024-2025 non paga maggiorazioni (art. 20, comma 3-bis, introdotto dal D.Lgs. 148/2026).
Chi rinnova dopo il 2024-2025: i vantaggi in più
Il D.Lgs. 148/2026 ha previsto benefici aggiuntivi per chi rinnova l’adesione per il 2026-2027 (circolare 8/E del 2026, par. 1.12):
esonero dal visto di conformità per compensare fino a 100.000 euro di credito IVA e 70.000 euro di imposte dirette e IRAP all’anno, e per i rimborsi IVA fino a 100.000 euro;
termini di accertamento anticipati di due anni, invece di almeno uno;
saldo e acconti delle imposte dei periodi concordati rateizzabili senza interessi;
la possibilità di regolarizzare le annualità dal 2020 al 2023 con un’imposta sostitutiva legata al punteggio ISA, da versare tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027 o in un massimo di dieci rate mensili.
Se il reddito cala: quando il concordato cessa
Il calo del fatturato, da solo, non scioglie dal concordato: le imposte restano dovute sul reddito concordato. Il concordato cessa dall’anno in cui il reddito o il valore della produzione effettivi scendono di oltre il 30% sotto quelli concordati solo se il calo dipende da una delle circostanze eccezionali indicate dal decreto ministeriale (art. 19, comma 2, del D.Lgs. 13/2024; art. 4 del DM 11 maggio 2026):
eventi calamitosi per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza;
altri eventi straordinari che hanno causato danni ai locali tali da renderli inagibili, danni rilevanti alle scorte con sospensione del ciclo produttivo, impossibilità di accedere ai locali, oppure la sospensione dell’attività perché l’unico o principale cliente si è fermato per quegli eventi;
liquidazione ordinaria, coatta amministrativa o giudiziale;
affitto dell’unica azienda;
sospensione dell’attività comunicata alla Camera di commercio, o sospensione della professione comunicata all’ordine o alla cassa;
impatti economici negativi legati ai conflitti armati e alla situazione in Medio Oriente, comprovati da un aumento nell’anno dell’indice dei prezzi superiore al 5%: è la novità del decreto 2026.
Il concordato cessa inoltre, senza sanzioni, se cambi attività passando a un ISA diverso, se chiudi l’attività, se passi al forfettario o se dichiari ricavi oltre 7.746.853 euro (il limite ISA aumentato del 50%). La decadenza, che fa saltare entrambi gli anni, scatta invece per violazioni gravi: le ipotesi sono spiegate nella guida cause di esclusione, cessazione e decadenza dal concordato preventivo biennale.
La scadenza del 2 novembre 2026 e i passi operativi
Il termine per aderire al CPB 2026-2027 è differito al 31 ottobre 2026; poiché cade di sabato, slitta automaticamente al 2 novembre 2026. La data è fissata dall’art. 7-bis, comma 3, del DL 38/2026 e la circolare 8/E del 2026 conferma lo slittamento al 2 novembre. Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare il termine è l’ultimo giorno del decimo mese dopo la chiusura del periodo.
L’adesione si comunica con il «Modello CPB 2026/2027», in due modi alternativi: insieme al modello ISA allegato alla dichiarazione REDDITI 2026, oppure in modo autonomo con il solo frontespizio di REDDITI 2026, compilando la casella «Comunicazione CPB» con il codice 1. Entro lo stesso termine si può revocare un’adesione già inviata (codice 2, o codice 3 se la revoca viaggia con la dichiarazione) o inviarne una nuova che sostituisce la precedente.
Verifica di rientrare tra i soggetti ISA e di non essere escluso.
Calcola la proposta con il software «Il tuo ISA 2026 CPB» dell’Agenzia, inserendo i dati ISA del 2025 e quelli specifici del concordato.
Valuta la convenienza alla luce delle tue previsioni sui due anni.
Se decidi di aderire, trasmetti il modello CPB entro il 2 novembre 2026, con la dichiarazione o in modo autonomo.
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5-bis, comma 4, del d.l. n. 333/1992 convertito dalla legge n. 359/1992, in combinato disposto con gli artt. 15 e 16 della legge n. 865/1971, nella parte in cui determina l’indennità di esproprio delle aree non edificabili in base ai valori agricoli medi (VAM). Tale criterio non garantisce un indennizzo congruo e viola l’art. 42, terzo comma, della Costituzione e la CEDU.
Di cosa si tratta
Da decenni il sistema italiano calcolava l’indennizzo per l’espropriazione di terreni non edificabili (agricoli o assimilati) non in base al valore di mercato del bene, ma in funzione dei «valori agricoli medi» (VAM) stabiliti da apposite commissioni provinciali. Ciò determinava indennizzi spesso molto inferiori al valore venale reale, in violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU e dell’art. 42, terzo comma, della Costituzione che impone un «serio ristoro».
La questione di legittimità costituzionale
Varie corti di merito (Corte d’appello di Lecce, Corte d’appello di Napoli e altri) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 5-bis, commi 3 e 4, del d.l. n. 333/1992 e dell’art. 16, commi quinto e sesto, della legge n. 865/1971, in riferimento agli artt. 3, 42 e 117 della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU), nella parte in cui determinano l’indennizzo di esproprio in base ai VAM anziché al valore venale.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5-bis, comma 4, del d.l. n. 333/1992, in combinato disposto con gli artt. 15, primo comma, secondo periodo, e 16, commi quinto e sesto, della legge n. 865/1971. Dichiara inoltre, in via consequenziale ex art. 27 della legge n. 87/1953, l’illegittimità dell’art. 40, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 327/2001 (Testo unico espropriazioni). Dichiara inammissibile la questione relativa al comma 3 dell’art. 5-bis sollevata dalla Corte di appello di Lecce. Il criterio del VAM per le aree non edificabili non costituisce un «serio ristoro» e non presenta un ragionevole legame con il valore di mercato del bene espropriato.
Il principio
L’indennizzo di espropriazione deve costituire un «serio ristoro» e presentare un ragionevole legame con il valore venale del bene. Un criterio basato su valori medi di categoria (VAM), che prescinde dal valore di mercato del singolo bene e può risultare di gran lunga inferiore ad esso, non soddisfa questo requisito e viola l’art. 42, terzo comma, della Costituzione nonché l’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU.
Domande e risposte
Che cosa sono i «valori agricoli medi» (VAM)?
Sono tabelle elaborate annualmente dalle commissioni provinciali espropri che indicano il valore medio dei terreni agricoli per tipo di coltivazione (seminativo, vigneto, bosco ecc.). Venivano usati come parametro per calcolare l’indennità di esproprio delle aree non edificabili, indipendentemente dal valore reale del singolo terreno.
Questa sentenza ha cambiato il sistema delle indennità di esproprio in Italia?
Sì. Dopo questa pronuncia e la sentenza n. 348/2007 (per le aree edificabili), il sistema è stato complessivamente riformato: l’indennizzo deve essere commisurato al valore venale del bene, con possibili riduzioni per finalità di interesse generale, ma nel rispetto del requisito del «serio ristoro».
Chi può beneficiare di questa pronuncia?
I proprietari di terreni non edificabili espropriati in base ai VAM nei giudizi pendenti. Per i rapporti già esauriti (indennità accettate o definite con sentenza passata in giudicato) la declaratoria non produce effetti retroattivi diretti.
Norme collegate
Art. 42 della Costituzione — proprietà privata e indennizzo di esproprio; il terzo comma richiede un «serio ristoro»
Art. 117 della Costituzione — obbligo di conformità alle norme CEDU; art. 1 Protocollo n. 1 sulla protezione della proprietà
Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza; il VAM può rivelarsi irragionevolmente lontano dal valore reale
La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 136, comma 7, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), che esclude il rilascio della patente di guida ai cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno valido. Il Giudice di pace di Cividale del Friuli non ha motivato adeguatamente sulla rilevanza della questione nel procedimento pendente.
Di cosa si tratta
L’art. 136, comma 7, del Codice della strada stabilisce che la patente di guida può essere rilasciata allo straniero extracomunitario solo se in possesso di permesso di soggiorno valido. Il Giudice di pace di Cividale del Friuli, nell’ambito di un procedimento concernente un cittadino straniero, dubitava che questa restrizione violasse i diritti fondamentali degli stranieri garantiti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Cividale del Friuli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 136, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in riferimento agli artt. 2, 4 e 10 della Costituzione, con riferimento alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (artt. 7 e 23) e alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nella parte in cui condiziona il rilascio della patente al possesso del permesso di soggiorno.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione per carenza di motivazione sulla rilevanza. Il giudice rimettente non ha illustrato adeguatamente le circostanze del procedimento pendente, né ha chiarito in quale modo la norma impugnata incidesse sulla definizione di quel giudizio. Il Presidente del Consiglio aveva eccepito proprio il difetto di rilevanza, e la Corte ha accolto l’eccezione.
Il principio
L’obbligo di motivazione sulla rilevanza è un requisito processuale necessario e non derogabile. La questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando il giudice rimettente non dimostra che la norma impugnata deve essere applicata nel giudizio pendente e che la sua eventuale illegittimità cambierebbe l’esito di quel giudizio.
Domande e risposte
Uno straniero senza permesso di soggiorno può guidare in Italia?
Secondo il Codice della strada, non può ottenere la patente italiana. Tuttavia, le patenti rilasciate nel Paese di origine possono essere riconosciute in Italia per un certo periodo in base agli accordi internazionali, a prescindere dal permesso di soggiorno.
Perché il rimettente invocava gli artt. 2 e 4 della Costituzione?
L’art. 2 Cost. garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, anche nei confronti degli stranieri. L’art. 4 Cost. tutela il diritto al lavoro. Il rimettente riteneva che l’esclusione dalla patente pregiudicasse indirettamente l’accesso al lavoro per i lavoratori stranieri che necessitano della patente per svolgere la propria attività.
La questione nel merito sarebbe fondata?
La Corte non si è pronunciata nel merito. La condizione del permesso di soggiorno per il rilascio della patente risponde a logiche di controllo del territorio, ma può generare tensioni con i diritti fondamentali. Il merito della questione rimane aperto.
La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Rovereto relativamente alle questioni sull’art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico immigrazione) in materia di arresto obbligatorio e giudizio direttissimo per lo straniero che viola il provvedimento di espulsione. Sopravvenienze normative impongono un riesame della rilevanza.
Di cosa si tratta
Le norme impugnate prevedevano, per lo straniero che non ottemperasse all’ordine del questore di lasciare il territorio entro cinque giorni, l’arresto obbligatorio e la celebrazione del giudizio penale con rito direttissimo entro quarantotto ore. Il Tribunale di Rovereto aveva sollevato tre ordinanze di rimessione analoghe, dubitando della compatibilità di tali misure con i diritti fondamentali degli stranieri garantiti dalla Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Rovereto ha sollevato, con tre ordinanze (reg. ord. nn. 332, 333 e 334 del 2010), questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 24, 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui disponevano l’arresto obbligatorio e il giudizio direttissimo per lo straniero inottemperante all’ordine di allontanamento.
La decisione della Corte
La Corte ordina, riuniti i giudizi, la restituzione degli atti al Tribunale di Rovereto. Nelle more del giudizio erano intervenute modifiche legislative significative alla disciplina del trattenimento degli stranieri e del procedimento penale connesso, tali da richiedere una rivalutazione della rilevanza da parte del giudice rimettente, in particolare in ordine alla disciplina applicabile ai casi concreti sottoposti al suo giudizio.
Il principio
Il ius superveniens che incide sulla disciplina oggetto della questione impone la restituzione degli atti al giudice rimettente quando le modifiche normative possano influire sulla rilevanza della questione o sui parametri di riferimento. La Corte non decide nel merito ma rimanda al giudice la rivalutazione.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 14, comma 5-ter, del Testo unico immigrazione?
Nella versione vigente all’epoca della rimessione, tale norma puniva con la reclusione lo straniero che, senza giustificato motivo, si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine del questore di lasciarlo entro cinque giorni. Era previsto l’arresto obbligatorio in flagranza e il giudizio direttissimo.
Il rito direttissimo è compatibile con i diritti degli stranieri?
La questione era al centro del giudizio. Il rito direttissimo impone tempi strettissimi (quarantotto ore dall’arresto) che possono limitare il diritto di difesa, specie per lo straniero che non conosce la lingua italiana. La Corte non si è pronunciata nel merito a causa delle sopravvenienze normative.
Perché il Tribunale di Rovereto aveva presentato ben tre ordinanze?
Perché aveva pendenti tre procedimenti penali analoghi a carico di altrettanti stranieri accusati di inottemperanza all’ordine di allontanamento. La Corte ha riunito i tre giudizi e li ha decisi con un’unica ordinanza di restituzione.
Norme collegate
Art. 13 della Costituzione — libertà personale; limiti al potere coercitivo dello Stato nei confronti delle persone
La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale superiore delle acque pubbliche per un riesame della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione relativa ai canoni per le derivazioni idroelettriche fissati dalla Provincia autonoma di Bolzano, alla luce di sopravvenienze normative intervenute dopo la rimessione.
Di cosa si tratta
La Provincia autonoma di Bolzano aveva modificato con la legge provinciale n. 1/2004 il canone dovuto per le concessioni di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico (oltre 3.000 kilowatt), portandolo a 24 euro per kilowatt con decorrenza dal 1° luglio 2004. Il Tribunale superiore delle acque pubbliche aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di questa norma, ritenendola in contrasto con numerosi parametri costituzionali. Medio tempore, il quadro normativo era cambiato.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 della legge della Provincia di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1, e dell’art. 3, commi 1 e 2, della legge della Provincia di Bolzano 29 agosto 2000, n. 13, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 41, 97, 113, 117 e 120 della Costituzione, nonché a norme dello Statuto di autonomia, per la determinazione unilaterale dei canoni idroelettrici.
La decisione della Corte
La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice a quo. Dopo la rimessione erano intervenute significative sopravvenienze normative che potevano incidere sia sulla rilevanza della questione (il regime dei canoni poteva essere mutato anche per il caso concreto pendente) sia sul parametro da utilizzare per il giudizio. Il rimettente deve rivalutare se le questioni siano ancora rilevanti e non manifestamente infondate alla luce della nuova disciplina.
Il principio
Quando, nel corso del giudizio costituzionale, intervengono modifiche normative significative che possono incidere sui presupposti della questione (rilevanza o parametri di riferimento), la Corte può ordinare la restituzione degli atti al giudice rimettente affinché rivaluti la questione alla luce del ius superveniens.
Domande e risposte
Che cosa sono i canoni di derivazione dell’acqua pubblica?
Sono i corrispettivi dovuti allo Stato o alle Regioni/Province autonome dai concessionari che sfruttano le acque pubbliche (fiumi, torrenti, laghi) per produrre energia elettrica o per altri usi. L’entità del canone è fissata dalla legge e varia in base alla potenza installata.
Perché la norma provinciale era contestata?
Il ricorrente riteneva che la determinazione unilaterale del canone da parte della Provincia, senza adeguate garanzie procedimentali e senza rispettare i limiti costituzionali in materia di tutela della concorrenza e dell’iniziativa economica, violasse numerosi parametri costituzionali.
Cosa succede dopo la restituzione degli atti?
Il giudice rimettente rivaluta la questione alla luce delle sopravvenienze normative. Può decidere di non rimettere nuovamente la questione (se ritiene che le sopravvenienze abbiano risolto il problema), oppure può rimettere di nuovo la questione con una motivazione aggiornata.
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