Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 21/2011 – Assistenza legale obbligatoria nella separazione personale: questione inammissibile

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 707, primo comma, e 708, primo comma, c.p.c., nella parte in cui impone che i coniugi compaiano all’udienza presidenziale di separazione con l’assistenza di un difensore. La questione era stata sollevata dal Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in un procedimento di separazione consensuale in cui uno dei coniugi aveva rifiutato di avvalersi di un legale.

    Di cosa si tratta

    Nel procedimento di separazione personale dei coniugi, la legge prevede che entrambi compaiano all’udienza presidenziale assistiti da un avvocato. Nel caso sottoposto al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme, il coniuge convenuto aveva dichiarato di non volersi avvalere di alcuna assistenza tecnica, sollevando il problema della compatibilità di tale obbligo con diversi principi costituzionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Tribunale di Lamezia Terme ha sollevato questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 707, primo comma, e 708, primo comma, c.p.c. (come sostituiti dall’art. 2, comma 3, lettera e-ter), del d.l. n. 35/2005, conv. dalla legge n. 80/2005), in riferimento agli artt. 3, 24, 29, 30, 31 e 111 Cost., nella parte in cui prevede che i coniugi debbano comparire con l’assistenza del difensore.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione. L’esito non consente di valutare nel merito la compatibilità dell’obbligo di assistenza legale nella procedura di separazione con i parametri costituzionali invocati dal rimettente.

    Il principio

    La manifesta inammissibilità è pronunciata quando la questione di legittimità costituzionale non supera il vaglio preliminare, ad esempio per difetti nell’ordinanza di rimessione, carenza di rilevanza o errata prospettazione del thema decidendum. Ciò non preclude al legislatore di rivedere la disciplina né impedisce futuri giudizi correttamente impostati.

    Domande e risposte

    L’assistenza di un avvocato nella separazione è obbligatoria?

    Sì, secondo gli artt. 707 e 708 c.p.c. (nel testo vigente al 2011) entrambi i coniugi devono comparire all’udienza presidenziale assistiti da un difensore, a pena di essere considerati non comparsi. Tale obbligo riguarda sia la separazione giudiziale sia quella consensuale nella fase iniziale davanti al presidente del tribunale.

    Cosa succede se un coniuge si presenta senza avvocato all’udienza di separazione?

    In base alla normativa esaminata, il coniuge privo di assistenza legale può essere considerato non comparso. Ciò comporta che il presidente fissi una nuova udienza ai sensi dell’art. 707, terzo comma, c.p.c. In caso di reiterata assenza (o mancanza di difensore), il presidente adotta i provvedimenti provvisori senza ascoltare il coniuge non assistito.

    Quali parametri costituzionali erano invocati?

    Il rimettente ha invocato gli artt. 3 (uguaglianza), 24 (diritto di difesa e di agire in giudizio), 29 (matrimonio e famiglia), 30 (doveri verso i figli), 31 (protezione della famiglia) e 111 Cost. (giusto processo), ritenendo che l’obbligo di assistenza tecnica potesse comprimere in modo irragionevole l’autonomia dei coniugi.

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  • Corte cost. n. 34/2011 – Assegno di incollocabilità degli invalidi sul lavoro e parità di trattamento

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    La Corte dichiara non fondata la questione sull’assegno di incollocabilità degli invalidi del lavoro: la mancata previsione di un assegno analogo a quello degli invalidi di guerra dopo i 65 anni non viola gli artt. 3 e 38 Cost., stante la diversità strutturale dei due istituti.

    Di cosa si tratta

    L’assegno di incollocabilità è una prestazione economica erogata dall’INAIL agli invalidi del lavoro con grave menomazione che non trovano impiego adeguato. L’art. 180 del T.U. n. 1124/1965 e il d.m. n. 137/1987 prevedono che tale assegno cessi al compimento dei 65 anni, senza che sia riconosciuta una prestazione sostitutiva analoga a quella prevista per gli invalidi di guerra (art. 20, comma 1, T.U. n. 915/1978). Il Tribunale di Ascoli Piceno riteneva questa omissione incostituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Ascoli Piceno ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 180 del d.P.R. n. 1124/1965, in combinato disposto con il d.m. n. 137/1987, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che agli invalidi del lavoro che abbiano usufruito dell’assegno di incollocabilità fino ai 65 anni venga corrisposto d’ufficio un assegno equivalente a quello previsto per gli invalidi di guerra.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. Il Giudice relatore Luigi Mazzella argomenta che gli invalidi del lavoro e gli invalidi di guerra appartengono a categorie strutturalmente diverse, con presupposti, finalità e discipline distinte: l’assegno per gli invalidi di guerra ha natura indennitaria per sacrifici resi alla collettività, mentre quello per gli invalidi del lavoro ha funzione previdenziale-assistenziale. Non sussiste pertanto la tertium comparationis necessario per configurare una violazione dell’art. 3 Cost.

    Il principio

    Il principio di uguaglianza non impone un trattamento identico tra situazioni solo apparentemente simili: la diversità strutturale, dei presupposti e delle finalità di due istituti giuridici giustifica un regime normativo differenziato, senza che ciò integri una discriminazione costituzionalmente vietata.

    Domande e risposte

    Chi ha diritto all’assegno di incollocabilità?

    L’assegno di incollocabilità spetta agli invalidi del lavoro con una percentuale di inabilità pari o superiore al 34% che, a causa delle loro condizioni di salute, non possono essere avviati al lavoro. È erogato dall’INAIL e cessa al compimento del 65° anno di età.

    Quale differenza c’è tra invalidi del lavoro e invalidi di guerra?

    Gli invalidi di guerra sono coloro che hanno subito menomazioni in conseguenza di eventi bellici: il loro assegno ha natura risarcitoria-indennitaria per i sacrifici resi alla Nazione. Gli invalidi del lavoro, invece, hanno subito infortuni o malattie professionali nello svolgimento di attività lavorativa: la loro tutela è di natura previdenziale e assicurativa, finanziata dai contributi INAIL.

    Che cosa prevede l’art. 38 della Costituzione?

    L’art. 38 Cost. garantisce ai lavoratori il diritto a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia. Tuttavia, la Corte ha chiarito che tale norma non impone al legislatore di equiparare tutte le forme di invalidità, ma solo di assicurare una tutela adeguata per ciascuna categoria.

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  • Corte cost. n. 20/2011 – Commissariamento sanitario Campania: processo estinto per rinuncia

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    La Corte costituzionale dichiara estinto il processo relativo al conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione Campania contro la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2009, con cui era stato disposto il commissariamento per il piano di rientro dei disavanzi sanitari. La Regione ha rinunciato al ricorso, accettata dal Consiglio dei ministri, determinando l’estinzione del giudizio.

    Di cosa si tratta

    Nel 2009 il Consiglio dei ministri aveva disposto l’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti della Regione Campania per dare attuazione al piano di rientro dei disavanzi del Servizio sanitario regionale. La Regione aveva impugnato tale delibera davanti alla Corte costituzionale con conflitto di attribuzioni, contestando sia l’assenza dei presupposti sia la violazione del principio di leale collaborazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Campania aveva promosso conflitto di attribuzioni contro il Presidente del Consiglio dei ministri per sentire dichiarare che non spettasse allo Stato adottare la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2009, con cui era stato nominato un commissario per l’attuazione del piano di rientro dei disavanzi sanitari della Regione, chiedendo il conseguente annullamento della delibera.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara estinto il processo. A seguito dell’avvicendamento ai vertici della Regione e della sostituzione della delibera impugnata, la Giunta regionale della Campania ha formalizzato la rinuncia al ricorso con delibera del 9 dicembre 2010; il Consiglio dei ministri ha accettato la rinuncia il 13 dicembre 2010. Ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia accettata da tutte le parti comporta l’estinzione del processo.

    Il principio

    Nel giudizio costituzionale, la rinuncia al ricorso accettata da tutte le parti costituite determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. La sopravvenuta cessazione dell’interesse — qui causata dal cambio di vertici regionali e dalla revoca della delibera impugnata — può condurre la parte ricorrente ad abbandonare il giudizio.

    Domande e risposte

    Che cos’è un conflitto di attribuzioni tra Stato e Regione?

    Il conflitto di attribuzioni è un giudizio davanti alla Corte costituzionale con cui uno degli enti (Stato o Regione) contesta che l’altro abbia adottato un atto invadendo la propria sfera di competenza costituzionalmente garantita. Si distingue dal giudizio in via principale, che riguarda leggi, e dal giudizio incidentale, che sorge nel corso di un processo ordinario.

    Perché la Regione Campania ha rinunciato al ricorso?

    A seguito del cambio ai vertici della Regione, la nuova Giunta regionale ha dichiarato che, per effetto dell’avvicendamento e della sostituzione della delibera impugnata con un’altra contenente la nomina del nuovo Governatore, era venuto meno il proprio interesse alla decisione del ricorso.

    Cosa succede se solo una parte rinuncia al ricorso costituzionale?

    La rinuncia produce l’effetto estintivo solo se accettata da tutte le parti costituite. Se la controparte non accetta, il processo prosegue. Nel caso di specie, il Consiglio dei ministri ha accettato la rinuncia, consentendo così la dichiarazione di estinzione del processo.

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  • Corte cost. n. 33/2011 – Impianti nucleari e leale collaborazione con le Regioni

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    La Corte costituzionale dichiara parzialmente illegittimo il decreto legislativo n. 31/2010 sulla localizzazione degli impianti nucleari: alcune disposizioni violano il principio di leale collaborazione perché escludono le Regioni interessate dalla procedura di intesa preventiva all’avvio del procedimento autorizzativo.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 31/2010, emanato in attuazione della legge delega n. 99/2009, disciplinava la localizzazione, la realizzazione e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare. Le Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia impugnarono il decreto lamentando violazioni del riparto di competenze legislative e del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni ricorrenti impugnarono varie disposizioni del d.lgs. n. 31/2010 in riferimento agli artt. 76, 117, 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione. In particolare, l’art. 4 non prevedeva che la Regione interessata fosse coinvolta tramite intesa prima dell’avvio del procedimento di localizzazione, violando così i meccanismi di cooperazione previsti dalla Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del d.lgs. n. 31/2010 nella parte in cui non prevede che la Regione interessata partecipi all’intesa prima dell’avvio del procedimento. Le altre questioni vengono in parte dichiarate infondate e in parte inammissibili. Gli interventi di Enel S.p.A. e WWF Italia ONLUS vengono dichiarati inammissibili.

    Il principio

    Il principio di leale collaborazione impone allo Stato, in materie che incidono sulle competenze regionali, di coinvolgere le Regioni interessate nelle fasi procedimentali rilevanti prima ancora di avviare formalmente il procedimento autorizzativo: un coinvolgimento meramente successivo o “irrituale” non è sufficiente a soddisfare l’esigenza costituzionale di cooperazione.

    Domande e risposte

    Perché la Corte ha dichiarato l’illegittimità solo parziale?

    Perché non tutte le disposizioni del d.lgs. n. 31/2010 violavano la Costituzione: solo quelle che escludevano le Regioni dalla fase preliminare dell’intesa risultavano costituzionalmente illegittime. Le norme che rispettavano il riparto di competenze o che prevedevano adeguate forme di cooperazione sono state dichiarate non fondate.

    Cosa è il principio di leale collaborazione?

    Il principio di leale collaborazione è un canone costituzionale non scritto che impone allo Stato e alle Regioni di cooperare in buona fede nelle materie di competenza concorrente o di interesse comune. In pratica, lo Stato non può decidere unilateralmente su questioni che incidono significativamente sulle prerogative regionali senza prima confrontarsi con le Regioni interessate.

    Che fine ha fatto il programma nucleare italiano?

    Il programma nucleare italiano fu definitivamente abbandonato in seguito al referendum del giugno 2011, che abrogò le norme che avrebbero consentito la costruzione di centrali nucleari in Italia. La sentenza n. 33 del 2011 rimase quindi senza effetti pratici immediati sull’attuazione del programma.

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  • Corte cost. n. 32/2011 – Reato di ingresso irregolare e manifesta inammissibilità per difetto di motivazione

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del Testo unico sull’immigrazione (reato di ingresso e soggiorno irregolare), sollevate da cinque Giudici di pace, per difetto di adeguata motivazione sulla rilevanza e per mancata sperimentazione dell’interpretazione adeguatrice.

    Di cosa si tratta

    L’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998, introdotto dalla legge n. 94/2009 (“pacchetto sicurezza”), ha istituito il reato di ingresso e soggiorno irregolare nel territorio italiano. Cinque Giudici di pace (Fabriano, Alessandria, Città della Pieve, Ivrea e Casale Monferrato) ne hanno sospettato l’incostituzionalità, lamentando tra l’altro la mancanza di una scriminante per giustificato motivo analoga a quella prevista per il reato di inottemperanza all’ordine di allontanamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    I giudici rimettenti hanno impugnato l’art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998, aggiunto dall’art. 1, comma 16, lett. a), della legge n. 94/2009, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 25 secondo comma, 27, 97 e 117, primo comma, della Costituzione. I rilievi riguardavano in particolare la disparità di trattamento rispetto all’art. 14, comma 5-ter (che ammette la scriminante del giustificato motivo), l’esclusione dell’oblazione ex art. 162 c.p. e il contrasto con obblighi internazionali.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e dichiara manifestamente inammissibili tutte le questioni, rilevando che le ordinanze di rimessione presentano gravi carenze motivazionali: i giudici a quo non hanno adeguatamente descritto la fattispecie concreta sottoposta al loro esame, non hanno verificato la praticabilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata e non hanno dimostrato la rilevanza della questione nel giudizio principale.

    Il principio

    Il giudice rimettente ha l’obbligo di motivare compiutamente la rilevanza della questione nel giudizio a quo e di tentare previamente un’interpretazione adeguatrice della norma: il mancato assolvimento di tali oneri rende la questione manifestamente inammissibile, indipendentemente dalla fondatezza nel merito.

    Domande e risposte

    Che cos’è il reato di ingresso irregolare ex art. 10-bis?

    Si tratta di una contravvenzione, punita con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro, introdotta nel 2009 a carico dello straniero che entra o si trattiene nel territorio italiano in violazione delle norme sull’immigrazione. La Corte costituzionale si è poi pronunciata nel merito con la sentenza n. 250 del 2010, dichiarando infondate molte delle censure.

    Cosa significa “manifesta inammissibilità”?

    La manifesta inammissibilità è una pronuncia di rito con cui la Corte chiude il giudizio senza esaminare il merito: significa che la questione è stata sollevata in modo talmente difettoso da non poter nemmeno essere valutata nel merito, ad esempio per mancanza di motivazione sulla rilevanza o sul giudizio principale.

    Perché i Giudici di pace avevano dubbi sulla costituzionalità?

    I rimettenti ritenevano irragionevole che il reato di semplice ingresso/soggiorno irregolare non prevedesse una scriminante per giustificato motivo, a differenza di quanto stabilito per il reato di inottemperanza all’ordine di allontanamento (art. 14, comma 5-ter, T.U. immigrazione), creando così una disparità di trattamento tra fattispecie simili.

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  • Corte cost. n. 19/2011 – Legge regionale Lazio sul personale: inammissibile la questione di legittimità

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Lazio n. 14/2009 in materia di personale, sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento a numerosi parametri costituzionali. La legge era stata adottata per bloccare gli effetti di una sentenza del TAR favorevole ai dipendenti regionali.

    Di cosa si tratta

    Nel 2009 la Regione Lazio ha approvato la legge n. 14, che salvaguardava le qualifiche e le posizioni economiche acquisite dal personale regionale a seguito dell’applicazione dell’art. 22, comma 8, della legge regionale n. 25/1996. Il Consiglio di Stato aveva sospettato che tale legge fosse stata adottata proprio per bloccare l’esito di un giudizio amministrativo pendente, in contrasto con diversi principi costituzionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 3 (limitatamente alle parole «qualifica» e «qualifica o»), e 2, della legge Regione Lazio n. 14/2009, in riferimento agli artt. 3, 24, 51, 81, 97, 111, 113 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, denunciando che la legge mirasse a interferire con un giudizio in corso, violando i principi di giusto processo, di uguaglianza e di competenza legislativa statale in materia di giurisdizione.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibili le questioni sollevate. La motivazione specifica dell’inammissibilità non emerge dal dispositivo pubblicato, ma la pronuncia esclude l’accesso al merito delle censure proposte dal giudice rimettente.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale che non superano il vaglio preliminare di ammissibilità — sia per difetto di rilevanza sia per carenze motivazionali nell’ordinanza di rimessione — vengono dichiarate manifestamente inammissibili dalla Corte senza esaminare il merito delle censure.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la legge regionale Lazio n. 14/2009?

    La legge salvaguardava la qualifica o categoria già attribuita al personale regionale in forza dell’art. 22, comma 8, della l.r. n. 25/1996, purché il personale avesse svolto le funzioni corrispondenti per almeno un triennio con atto formale. Faceva salva anche la posizione economica acquisita dal personale in quiescenza.

    Perché il Consiglio di Stato sospettava l’incostituzionalità?

    Il rimettente riteneva che la legge fosse stata adottata per bloccare un giudizio amministrativo pendente, nel quale il TAR Lazio aveva già annullato un regolamento regionale del 2001. La legge, per la sua tempistica e il suo tenore letterale, sembrava diretta a impedire la conferma di quella sentenza di annullamento in sede di appello.

    Qual è la differenza tra inammissibilità manifesta e infondatezza nel giudizio costituzionale?

    La manifesta inammissibilità è dichiarata quando la questione non supera i requisiti formali di accesso al giudizio (rilevanza, non manifesta infondatezza, motivazione adeguata). L’infondatezza, invece, presuppone l’esame nel merito: la Corte esamina la questione ma la ritiene non fondata nel merito costituzionale.

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  • Corte cost. n. 18/2011 – Gestione rifiuti in Campania: inammissibile la questione sull’autonomia delle Province

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal TAR Lazio sull’art. 20, comma 1, della legge regionale Campania n. 4/2007 (come sostituito dalla l.r. n. 4/2008), che imponeva alle Province di affidare la gestione integrata dei rifiuti tramite società a totale o prevalente capitale pubblico. Il giudice rimettente aveva invocato l’art. 114, secondo comma, Cost. in modo non pertinente, confondendo l’autonomia istituzionale con quella finanziaria.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale della Campania imponeva alle Province un unico modello gestorio per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti: la costituzione di società a totale o prevalente capitale pubblico. Il TAR Lazio riteneva che tale vincolo limitasse l’autonomia delle Province e sollevava questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Lazio, sezione I, con ordinanza del 18 marzo 2009 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 1, della legge Regione Campania n. 4/2007, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera m), della l.r. Campania n. 4/2008, in riferimento all’art. 114, secondo comma, della Costituzione, ritenendo che l’obbligo di adottare un unico modello gestorio comprimesse l’autonomia finanziaria e contabile delle Province.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione. Il rimettente ha errato nel parametro: l’art. 114, secondo comma, Cost. garantisce l’autonomia istituzionale e amministrativa degli enti locali, non quella finanziaria e contabile, che è invece disciplinata dall’art. 119 Cost. Il difetto di pertinenza del parametro invocato rende la questione inammissibile.

    Il principio

    L’autonomia degli enti locali sancita dall’art. 114, secondo comma, Cost. ha contenuto istituzionale e organizzativo, non finanziario; chi intenda censurare limitazioni all’autonomia finanziaria delle Province deve invocare l’art. 119 Cost. L’erronea identificazione del parametro costituzionale determina l’inammissibilità manifesta della questione.

    Domande e risposte

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Il giudice rimettente ha indicato come parametro l’art. 114, secondo comma, Cost., che tutela l’autonomia istituzionale degli enti locali, mentre la censura riguardava l’autonomia finanziaria e contabile, disciplinata dall’art. 119 Cost. L’errore nel parametro ha reso la questione inammissibile.

    Cosa imponeva la legge regionale campana?

    L’art. 20, comma 1, della legge Regione Campania n. 4/2007 (sostituito dalla l.r. n. 4/2008) obbligava le Province ad affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti esclusivamente tramite la costituzione di società a totale o prevalente capitale pubblico, senza possibilità di derogare a tale modello gestorio.

    Qual è la differenza tra art. 114 e art. 119 Cost. in materia di autonomia locale?

    L’art. 114 Cost. riconosce agli enti locali autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa. L’art. 119 Cost. disciplina invece l’autonomia finanziaria e tributaria, includendo la possibilità di stabilire e applicare tributi ed entrate proprie. Sono disposizioni distinte che tutelano sfere diverse.

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  • Corte cost. n. 242/2012 – Quorum elettorale e iscritti AIRE nei comuni

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    La sentenza n. 242/2012 dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 71 co. 10 del TUEL, nella parte in cui include gli iscritti all’AIRE nel calcolo del quorum del 50% dei votanti richiesto per la validità dell’elezione del sindaco con lista unica. La Corte riconosce la ragionevolezza della scelta del legislatore di valorizzare il legame formale con il comune di residenza originaria.

    Di cosa si tratta

    Nel comune di Sessano del Molise, le elezioni del marzo 2010 erano state dichiarate nulle perché i votanti (368) erano stati inferiori al 50% degli iscritti nelle liste elettorali (1.186), includendo 495 cittadini residenti all’estero iscritti all’AIRE. Senza computare gli iscritti AIRE, l’elezione sarebbe risultata valida. Il Consiglio di Stato aveva sollevato questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 71, co. 10, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), nella parte in cui include gli iscritti AIRE nel numero degli aventi diritto al voto ai fini del calcolo del quorum del 50% per la validità del voto con lista unica. Parametri: artt. 1 co. 2, 3, 48 co. 1 e 51 co. 1 Cost. Rimettente: Consiglio di Stato, sezione V giurisdizionale (ordinanza del 31 maggio 2011).

    La decisione della Corte

    Non fondata. La Corte riconosce che l’inclusione degli iscritti AIRE può creare criticità nei comuni ad alto tasso di emigrazione, ma esclude l’irragionevolezza della scelta legislativa. Il legislatore ha ritenuto che anche i cittadini residenti all’estero conservino un legame con la comunità locale d’origine e possano incidere sulla validità delle elezioni locali, valorizzando la loro iscrizione formale nelle liste elettorali. La precedente sentenza n. 173/2005 aveva già dichiarato non fondata una questione analoga su una legge regionale che escludeva gli AIRE.

    Il principio

    La scelta del legislatore di includere gli iscritti AIRE nel calcolo del quorum per la validità delle elezioni comunali con lista unica non è irragionevole: il diritto di voto formalmente attribuito ai residenti all’estero per le elezioni locali giustifica il loro computo nel denominatore del quorum, anche se di fatto non possono agevolmente esercitarlo.

    Domande e risposte

    Chi sono gli iscritti AIRE?

    L’AIRE (“Anagrafe Italiani Residenti all’Estero”) raccoglie i cittadini italiani che risiedono stabilmente all’estero. Mantengono il diritto di voto per le elezioni politiche nazionali ed europee; il loro computo nelle liste elettorali locali è oggetto della questione decisa.

    Perché il problema riguarda solo i comuni piccoli?

    Perché nei comuni con meno di 15.000 abitanti la legge (art. 71 co. 10 TUEL) prevede che, nel caso di un’unica lista ammessa, l’elezione è valida solo se vota almeno il 50% degli iscritti nelle liste. Nei grandi comuni con più liste non esiste tale quorum di validità.

    La sentenza n. 173/2005 aveva già risposto a questa domanda?

    Parzialmente. La sentenza n. 173/2005 aveva dichiarato non fondata la questione su una legge regionale del Friuli che escludeva gli AIRE dal quorum. La sentenza n. 242/2012 completa il quadro affermando che anche la scelta opposta (includerli) è costituzionalmente legittima, rimettendo la scelta al legislatore.

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  • Corte cost. n. 241/2012 – Manovra finanziaria 2011 e autonomie speciali

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    La sentenza n. 241/2012 decide le questioni di quattro Regioni a statuto speciale (Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna) sul decreto-legge n. 138/2011, la manovra finanziaria estiva 2011. La Corte dichiara in parte la cessazione della materia del contendere, in parte l’inammissibilità e in parte la non fondatezza, chiarendo i limiti del patto di stabilità sulle autonomie differenziate.

    Di cosa si tratta

    Le quattro Regioni a statuto speciale avevano impugnato numerose disposizioni del d.l. n. 138/2011 (convertito con l. n. 148/2011), in particolare l’art. 1 co. 6 (anticipazione della riduzione delle agevolazioni fiscali) e l’art. 2 (contributo di solidarietà, patto di stabilità interno, contenimento delle spese degli enti locali). Le questioni erano fondate sulle rispettive norme statutarie che garantiscono quote di gettito fiscale e forme di autonomia finanziaria differenziate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 1 co. 6 e 2 del d.l. n. 138/2011 convertito con l. n. 148/2011. Parametri: artt. 3, 117 e 119 Cost., statuti speciali di Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna con le relative norme di attuazione. Rimettenti: Regione autonoma Valle d’Aosta (ric. n. 135/2011), Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (ric. n. 139/2011), Regione siciliana (ric. n. 140/2011), Regione autonoma Sardegna (ric. n. 160/2011).

    La decisione della Corte

    La Corte: 1) dichiara cessata la materia del contendere sull’art. 1 co. 6, abrogato da successivo ius superveniens prima ancora di produrre effetti; 2) dichiara non fondate le questioni sul contributo di solidarietà e sulle disposizioni sul patto di stabilità, ritenendo applicabili le clausole di salvaguardia degli statuti speciali (art. 19-bis del d.l.); 3) dichiara non fondate le questioni dei commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 35-octies della Regione siciliana, per inapplicabilità delle norme alla Regione per effetto della clausola di salvaguardia; 4) accoglie parzialmente alcune questioni della Friuli-Venezia Giulia sul riparto del gettito tributario.

    Il principio

    Le disposizioni di coordinamento della finanza pubblica contenute nelle manovre finanziarie statali si applicano alle Regioni a statuto speciale solo nella misura compatibile con i rispettivi statuti e le norme di attuazione. La clausola di salvaguardia inserita nelle manovre è strumento necessario per contemperare l’esigenza di risanamento finanziario con le autonomie differenziate costituzionalmente garantite.

    Domande e risposte

    Cosa sono le clausole di salvaguardia nelle manovre finanziarie?

    Sono disposizioni che subordinano l’applicabilità della manovra alle Regioni a statuto speciale al rispetto dei loro statuti e delle norme di attuazione. Nel caso del d.l. n. 138/2011, l’art. 19-bis prevedeva espressamente tale salvaguardia per la generalità delle disposizioni.

    Il contributo di solidarietà sui redditi alti spettava anche alle Regioni speciali?

    La Corte ha ritenuto che il contributo di solidarietà (3% sul reddito superiore a 300.000 euro) costituisse una sovrimposta IRPEF. Per alcune Regioni speciali (es. Sardegna) tale gettito avrebbe dovuto essere attribuito pro-quota alla Regione in base allo statuto, ma la Corte ha risolto la questione caso per caso valutando l’effettiva applicabilità della norma a ciascuna Regione.

    Cosa significa cessazione della materia del contendere su una norma finanziaria?

    Significa che la norma impugnata è stata modificata o abrogata prima di produrre effetti concreti: non vi è dunque più alcun pregiudizio da eliminare, e il giudizio perde il proprio oggetto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 240/2012 – Astensione del giudice e impugnabilità del diniego

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    L’ordinanza n. 240/2012 dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 51 e ss. c.p.c. sollevata dal Tribunale di Catania, sezione di Acireale, nella parte in cui non prevedono la facoltà del giudice di ricorrere a un organo sovraordinato contro il rigetto della sua domanda di astensione. La motivazione è contraddittoria e sembra usare il giudizio costituzionale per ottenere un avallo interpretativo.

    Di cosa si tratta

    Un giudice del Tribunale di Catania, investito di cause in cui era convenuta una banca con cui aveva rapporti di conto corrente e i cui soci includevano i suoi figli, aveva proposto sia dichiarazione di astensione obbligatoria che istanza di astensione facoltativa. Il Presidente del Tribunale aveva rigettato entrambe. Il giudice aveva dunque sollevato questione sostenendo l’assenza di un rimedio impugnatorio avverso tale diniego.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: artt. 51 e seguenti c.p.c., nella parte in cui non prevedono la facoltà del giudice di ricorrere a un organo sovraordinato contro il rigetto della propria domanda di astensione. Parametri: artt. 3 (ord. n. 71/2012), 24, 111, 113 Cost. Rimettente: Tribunale di Catania, sezione distaccata di Acireale (ordinanze nn. 69, 70, 71 del 2012).

    La decisione della Corte

    Manifestamente inammissibile, per tre ragioni: 1) le ordinanze nn. 69, 70 e 71 non motivano in modo sufficiente la rilevanza della questione; 2) il rimettente afferma che la dichiarazione di astensione obbligatoria non richiederebbe autorizzazione del Presidente del Tribunale, ma poi chiede un rimedio avverso il rigetto di tale autorizzazione, cadendo in contraddizione; 3) il giudizio costituzionale sembra essere usato per ottenere dalla Corte un avallo interpretativo nella contesa con il capo dell’ufficio, non per risolvere una questione pregiudiziale al merito.

    Il principio

    Il giudizio incidentale di legittimità costituzionale deve avere ad oggetto una questione pregiudiziale rispetto alla decisione del merito della controversia. L’utilizzo dell’incidente di costituzionalità per ottenere dalla Corte un orientamento su questioni non strettamente pregiudiziali integra un uso distorto dello strumento e rende la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    In cosa consiste l’astensione obbligatoria del giudice?

    L’art. 51, co. 1, c.p.c. elenca i casi in cui il giudice ha l’obbligo di astenersi (es. interesse nella causa, rapporti di parentela con le parti). In questi casi il giudice formula una dichiarazione di astensione e il Presidente del Tribunale designa un sostituto, senza margini di valutazione discrezionale.

    C’è un rimedio contro il rigetto dell’astensione?

    Il codice non prevede un rimedio diretto contro il provvedimento del capo dell’ufficio che rifiuta l’astensione. La questione delle conseguenze processuali e delle tutele dell’immagine di imparzialità del giudice è lasciata al momento della verifica degli atti compiuti.

    Perché la motivazione era contraddittoria?

    Perché il rimettente sosteneva che per l’astensione obbligatoria non occorra l’autorizzazione del Presidente, ma allo stesso tempo chiedeva un rimedio avverso il diniego di tale autorizzazione: le due premesse si escludono a vicenda.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 239/2012 – Manifesta inammissibilità per motivazione per relationem

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    L’ordinanza n. 239/2012 dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 della legge regionale sarda n. 21/2011 (materia urbanistica), sollevata dal GIP di Oristano. Il rimettente si era limitato a richiamare le osservazioni del pubblico ministero senza nemmeno allegarle né riportarle in sintesi.

    Di cosa si tratta

    Il GIP del Tribunale di Oristano aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 della legge regionale sarda 21 novembre 2011, n. 21 (norme di carattere urbanistico), in riferimento agli artt. 3, 25 co. 2, 117 co. 2 e 118 Cost. e all’art. 3 co. 1 dello Statuto speciale della Sardegna. Nella motivazione della non manifesta infondatezza, il GIP si era limitato ad affermare di «condividere integralmente il contenuto delle osservazioni del pubblico ministero», senza allegarle né riassumerle.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 20 della legge della Regione Sardegna 21 novembre 2011, n. 21 (Modifiche e integrazioni a più leggi regionali in materia urbanistica). Parametri: artt. 3, 25 co. 2, 117 co. 2 lett. l) e s), 118 Cost., art. 3 co. 1 l. cost. n. 3/1948 (Statuto Speciale Sardegna). Rimettente: GIP Tribunale di Oristano (ordinanza del 30 dicembre 2011).

    La decisione della Corte

    Manifestamente inammissibile. Il rimettente non ha esposto alcuna motivazione propria a sostegno dei dubbi di legittimità costituzionale: si è limitato a rinviare alle osservazioni del PM, che non erano nemmeno allegate all’ordinanza notificata. La Regione Sardegna aveva già eccepito l’inammissibilità per questa ragione. È costante giurisprudenza della Corte che non possano avere ingresso questioni motivate solo per relationem.

    Il principio

    Il rimettente deve rendere esplicite, nell’ordinanza di rimessione, le ragioni per le quali ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione sollevata. Non è ammissibile una motivazione che si limiti a rinviare ad atti di altri soggetti processuali (pubblico ministero, parti), tanto più se tali atti non sono allegati all’ordinanza stessa.

    Domande e risposte

    Cos’è la motivazione per relationem in un incidente di costituzionalità?

    La motivazione per relationem consiste nel rinviare integralmente alle argomentazioni di un altro atto (sentenza, memoria, parere) senza svolgerle autonomamente. Nel giudizio incidentale di costituzionalità è inammissibile perché il rimettente deve dimostrare in modo autonomo rilevanza e non manifesta infondatezza.

    Perché la Regione sarda aveva eccepito l’inammissibilità?

    Perché l’ordinanza del GIP non le permetteva di esercitare il diritto di difesa: non conoscendo le ragioni specifiche del rimettente (né le osservazioni del PM richiamate), la Regione non era in grado di controdedurre in modo mirato.

    Cosa deve contenere una valida ordinanza di rimessione?

    Un’ordinanza di rimessione valida deve indicare: la norma censurata, i parametri costituzionali invocati, la rilevanza (motivando perché la questione è pregiudiziale rispetto al giudizio a quo) e la non manifesta infondatezza (con argomenti propri del rimettente).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 238/2012 – Riconoscimento titolo maestro di sci e competenze Provincia di Bolzano

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    La sentenza n. 238/2012 dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano contro il decreto statale che aveva riconosciuto il titolo di maestro di sci conseguito in Montenegro. Il provvedimento non aveva invaso la sfera di competenza costituzionalmente garantita alla Provincia, che interviene solo al momento dell’iscrizione all’albo provinciale.

    Di cosa si tratta

    Il Capo dell’ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio aveva riconosciuto al sig. Oddera il titolo di maestro di sci conseguito in Montenegro, autorizzandolo ad esercitare la professione in Italia previa iscrizione al Collegio regionale competente. La Provincia di Bolzano aveva impugnato tale decreto sostenendo che l’art. 8 dello Statuto del Trentino-Alto Adige le attribuisce competenza legislativa primaria in materia di maestri di sci.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzione promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano contro il decreto del Capo dell’ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio del 1 giugno 2011. Parametri: art. 6 Cost., artt. 8 e 16 d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige), art. 1 d.P.R. n. 278/1974. Rimettente: Provincia autonoma di Bolzano (ricorso n. 9/2011).

    La decisione della Corte

    Inammissibile. Il decreto statale impugnato non ha invaso la sfera di competenza costituzionalmente garantita alla Provincia di Bolzano. Il riconoscimento del titolo estero è un atto che interviene a livello nazionale, mentre la competenza provinciale (iscrizione all’albo e autorizzazione all’esercizio nel territorio) si esercita solo dalla fase successiva, cioè quando l’interessato chiede l’iscrizione al Collegio provinciale per esercitare in provincia di Bolzano. Il decreto stesso precisava la necessità di previa iscrizione al collegio regionale competente.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra enti presuppone che l’atto statale abbia concretamente invaso la sfera di competenza costituzionalmente garantita alla Regione o Provincia autonoma. Il mero riconoscimento nazionale di un titolo professionale conseguito all’estero non invade la competenza provinciale sull’esercizio della professione nel proprio territorio, che opera solo dalla fase dell’iscrizione all’albo locale.

    Domande e risposte

    Perché la Provincia di Bolzano ha una competenza speciale sui maestri di sci?

    Lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige (art. 8 d.P.R. n. 670/1972) attribuisce alla Provincia autonoma di Bolzano competenza legislativa primaria in materia di turismo e di maestri di sci, con le relative funzioni amministrative. Questa competenza è più ampia di quella delle regioni ordinarie.

    Chi può riconoscere i titoli professionali conseguiti all’estero?

    Il riconoscimento dei titoli professionali esteri ai fini dell’esercizio in Italia è di competenza statale (artt. 49 e 50 d.lgs. n. 206/2007, in attuazione della direttiva 2005/36/CE sulle qualifiche professionali). La Provincia interviene nella fase successiva di iscrizione all’albo provinciale.

    Cosa deve fare chi vuole esercitare come maestro di sci in Alto Adige?

    Deve prima ottenere il riconoscimento del titolo a livello nazionale, poi richiedere l’iscrizione al Collegio provinciale dei maestri di sci di Bolzano, sottoponendosi agli ulteriori requisiti previsti dalla legge provinciale n. 5/2001.

    Norme collegate