Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 75/2011 – Reato di soggiorno illegale: inammissibilità per difetto di motivazione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le undici questioni sollevate dal Giudice di pace di La Spezia sull’art. 10-bis T.U. immigrazione, per grave carenza di motivazione: il dubbio di costituzionalità era espresso solo nel dispositivo delle ordinanze, senza alcuna argomentazione nella parte motiva.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di La Spezia aveva sollevato, con undici ordinanze di identico tenore (quattro del 1° dicembre 2009 e sette del 4 maggio 2010), questioni di legittimità costituzionale del reato di ingresso e soggiorno illegale (art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998). Le questioni vertevano sulla mancata previsione di un’esimente del «giustificato motivo» per la condotta sanzionata, analogamente a quanto previsto per l’art. 14, comma 5-ter, del medesimo T.U. Il difetto di motivazione era particolarmente grave: il dubbio di legittimità era enunciato solo nel dispositivo, non nella parte motiva delle ordinanze.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di La Spezia, con ordinanze r.o. nn. 270-280 del 2010, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il «giustificato motivo» quale esimente. Giudice relatore: Gaetano Silvestri; camera di consiglio del 23 febbraio 2011; depositata il 3 marzo 2011.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le undici questioni, riuniti i giudizi. Il vizio era radicale: nelle ordinanze di rimessione, il Giudice di pace si limitava a esprimere un «dubbio di legittimità costituzionale» evocando i parametri solo nel dispositivo, senza alcuna motivazione nella parte argomentativa. Questa totale assenza di motivazione rende la questione assolutamente inammissibile, perché la Corte non può esaminare una censura che non sia stata minimamente argomentata.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve contenere, nella sua parte motiva, una motivazione adeguata sia sulla rilevanza sia sulla non manifesta infondatezza della questione. L’indicazione dei parametri costituzionali nel solo dispositivo, senza alcuna argomentazione nella motivazione, determina la manifesta inammissibilità perché la Corte non può supplire all’assenza totale di argomentazione del giudice rimettente.

    Domande e risposte

    Cosa è il «giustificato motivo» come esimente?

    È una clausola che, in alcune norme penali, esclude la punibilità di una condotta altrimenti sanzionata quando l’agente abbia agito per una ragione giustificata. Il Giudice di pace di La Spezia riteneva che anche il reato di soggiorno illegale avrebbe dovuto prevedere tale esimente, analogamente al reato di inottemperanza all’ordine di espulsione (art. 14, comma 5-ter, T.U. immigrazione).

    Perché il difetto di motivazione è un vizio così grave?

    Perché il giudizio di legittimità costituzionale è avviato dall’ordinanza del giudice rimettente, che deve delimitare l’oggetto del giudizio e fornire alla Corte gli elementi per esaminare la questione. Se manca la motivazione, la Corte non sa perché il giudice ritiene la norma incostituzionale e non può svolgere il proprio compito.

    Le undici ordinanze erano state trattate insieme?

    Sì, la Corte ha riunito i giudizi per poi decidere con un’unica pronuncia. Poiché le ordinanze erano di identico tenore — con lo stesso difetto radicale di motivazione — l’esame e la decisione erano analoghi per tutte e undici.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 118/2011 – Sanzioni per trasporto merci pericolose e responsabilità del committente

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 168, comma 10, del Codice della strada, che estende al committente esclusivo le sanzioni amministrative per le violazioni della disciplina del trasporto su strada di merci pericolose: la responsabilità del committente è coerente con i principi costituzionali.

    Di cosa si tratta

    L’art. 168, comma 10, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada) estende al committente, quando il trasporto è eseguito per suo conto esclusivo, le sanzioni amministrative previste dall’art. 167, comma 9, per le violazioni delle norme sul trasporto di merci pericolose. Il Giudice di pace di Verona aveva sollevato questione di legittimità per contrasto con i principi di personalità della responsabilità, ragionevolezza e riserva di legge, ritenendo che il committente fosse estraneo alla violazione commessa dal vettore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Verona ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 23, 27 e 117, primo comma, della Costituzione, contestando l’art. 168, comma 10, del d.lgs. n. 285/1992 nella parte in cui applica le sanzioni del trasporto di merci pericolose anche al committente esclusivo del trasporto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha ritenuto che la responsabilità del committente non sia una responsabilità per fatto altrui né oggettiva, ma risponda alla sua posizione di soggetto che ha diretto interesse economico al trasporto e che dispone degli strumenti contrattuali per selezionare vettori qualificati e controllare il rispetto delle norme. La norma è ragionevole e conforme al principio di personalità della responsabilità.

    Il principio

    Nel trasporto su strada di merci pericolose, il committente che abbia commissionato il trasporto per proprio conto esclusivo risponde delle violazioni delle norme di sicurezza perché è soggetto qualificato che ha la possibilità — attraverso la scelta del vettore e la predisposizione contrattuale — di incidere sull’osservanza della normativa; la sua responsabilità amministrativa è quindi personale e non oggettiva.

    Domande e risposte

    Perché il committente può essere sanzionato anche se non era presente durante il trasporto?

    Perché la Corte ha ritenuto che il committente non sia un estraneo: ha il dovere di scegliere vettori qualificati, di fornire le informazioni necessarie sulla merce e di verificare che il trasporto avvenga nel rispetto delle norme di sicurezza. Non si tratta quindi di responsabilità per fatto altrui, ma di responsabilità per il proprio difetto di diligenza nella selezione e supervisione.

    Vale lo stesso principio se il committente non è esclusivo?

    No. La norma censurata si applica solo quando il trasporto è eseguito «per suo conto esclusivo». Se il trasporto è condiviso tra più committenti o è organizzato dal vettore per conto proprio, le responsabilità sono diverse e la norma non si applica nello stesso modo.

    L’art. 27 Cost. (personalità della responsabilità penale) vale anche per le sanzioni amministrative?

    La Corte ha chiarito che il principio di personalità della responsabilità di cui all’art. 27 Cost. si applica direttamente alle sanzioni penali. Per le sanzioni amministrative il principio di personalità è desumibile dall’art. 3 della legge n. 689/1981, ma il suo contenuto non è necessariamente identico a quello penalistico; in ogni caso, nel caso di specie, non vi è violazione perché la responsabilità del committente ha una base soggettiva.

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  • Corte cost. n. 74/2011 – Competenza territoriale nelle opposizioni a sanzioni amministrative

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione del Tribunale di Arezzo (sez. Montevarchi) sugli artt. 22 e 22-bis della legge n. 689/1981, relativi alla competenza territoriale nelle opposizioni a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, per irrilevanza nel giudizio principale.

    Di cosa si tratta

    Un privato aveva proposto opposizione al fermo amministrativo di beni mobili registrati (l’auto), sostenendo di non aver ricevuto il preavviso di fermo né la notifica delle cartelle esattoriali emesse per violazioni del codice della strada. Il Tribunale di Arezzo, sezione distaccata di Montevarchi, si era trovato a dover stabilire la propria competenza territoriale sull’opposizione: gli artt. 22 e 22-bis della legge n. 689/1981 attribuivano la competenza al giudice del luogo in cui era stata commessa la violazione, che poteva essere diverso dal luogo di residenza dell’opponente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Arezzo, sezione distaccata di Montevarchi, con ordinanza del 30 settembre 2009 (r.o. n. 302 del 2010), aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 22-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui attribuiscono al giudice del luogo della commessa violazione la competenza sulle controversie di opposizione a sanzioni amministrative, in riferimento agli artt. 3, 97, 111, secondo comma, e 113 della Costituzione. Giudice relatore: Alfio Finocchiaro; camera di consiglio del 9 febbraio 2011; depositata il 3 marzo 2011.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. Nel giudizio principale si discuteva in parte di cartelle relative a tributi (per le quali l’agente di riscossione aveva eccepito il difetto di giurisdizione a favore del giudice tributario) e in parte di sanzioni per violazioni del codice della strada (per le quali l’agente sosteneva la competenza del giudice di pace del luogo della violazione). Prima di poter esaminare la norma censurata, il giudice rimettente doveva risolvere preliminarmente queste eccezioni di difetto di giurisdizione e di incompetenza, che non aveva affrontato.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale non può essere sollevata prima che il giudice rimettente abbia risolto le questioni preliminari di rito (giurisdizione, competenza) che condizionano la stessa ammissibilità dell’esame del merito. Finché il giudice non può affermare di essere il giudice competente nel giudizio principale, la norma sulla competenza non è rilevante per la sua decisione.

    Domande e risposte

    Cosa stabiliscono gli artt. 22 e 22-bis della legge n. 689/1981 sulla competenza?

    Stabiliscono le regole di competenza per le controversie in materia di sanzioni amministrative: in linea di principio, è competente il giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, salvo deroghe per alcune tipologie di sanzioni (art. 22-bis, terzo comma, lett. c), che attribuisce la competenza al giudice della residenza dell’opponente in determinati casi).

    Perché il Tribunale rimettente aveva problemi di competenza?

    Perché le cartelle impugnate erano di tipo diverso: alcune derivavano da sanzioni tributarie (per cui il giudice tributario può essere il giudice naturale) e altre da violazioni del codice della strada (per cui la competenza potrebbe essere del giudice di pace del luogo della violazione, non del Tribunale di Arezzo-Montevarchi). Il rimettente doveva risolvere queste questioni preliminari prima di poter esaminare la costituzionalità della norma sulla competenza.

    Il fermo amministrativo dell’auto è impugnabile davanti al giudice ordinario?

    Sì, le opposizioni ai provvedimenti di fermo di beni mobili registrati emessi per sanzioni non tributarie sono di norma di competenza del giudice ordinario (giudice di pace o tribunale, a seconda del valore e della natura della sanzione), mentre quelle per carichi tributari spettano al giudice tributario.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza, evocato per la disparità di trattamento tra opponenti a sanzioni commesse in luoghi diversi dalla propria residenza
    • Art. 97 della Costituzione — Principio di buon andamento, richiamato per le inefficienze derivanti dalla competenza del giudice del luogo di commissione
  • Corte cost. n. 117/2011 – Giudizio abbreviato e indagini difensive: questione inammissibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sollevata dal GUP di Modena sull’assenza di un termine per il deposito del fascicolo delle indagini difensive e del correlativo diritto del PM alla controprova nel giudizio abbreviato, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    Nel processo penale, quando la difesa deposita un fascicolo di indagini difensive e contestualmente chiede il rito abbreviato, il pubblico ministero si trova nell’impossibilità di esercitare un diritto di controprova sulle risultanze difensive. Il GUP del Tribunale di Modena, investito di un processo per reati tributari, ha ritenuto che questa situazione di asimmetria tra le parti violasse il principio del contraddittorio e della parità delle armi, sanciti dall’art. 111 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GUP del Tribunale di Modena ha sollevato questione in riferimento all’art. 111 della Costituzione (giusto processo), contestando gli artt. 391-octies e 442, comma 1-bis, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedono, in caso di deposito del fascicolo delle indagini difensive e richiesta di giudizio abbreviato, un termine processuale per il deposito con facoltà del PM di esercitare il diritto alla controprova.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione, rilevando che l’ordinanza di rimessione non sviluppava adeguatamente le ragioni di non manifesta infondatezza: il rimettente si era limitato ad affermare la «chiara asimmetria» tra le parti senza approfondire perché questa situazione si traducesse in una violazione dell’art. 111 Cost. né aveva considerato gli strumenti già previsti dall’ordinamento per ovviare al problema.

    Il principio

    Il giudice rimettente ha l’onere di motivare adeguatamente non solo la rilevanza della questione nel giudizio a quo, ma anche la non manifesta infondatezza, illustrando le ragioni per cui la norma censurata è incompatibile con il parametro costituzionale indicato; una motivazione meramente assertiva non soddisfa questo requisito e rende la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa succede quando la difesa deposita indagini difensive e chiede il rito abbreviato?

    Il giudice acquisisce il fascicolo e decide il merito del processo in quella sede. Il PM, che può essere sorpreso da materiale probatorio nuovo e potenzialmente favorevole alla difesa, non ha uno specifico strumento per contrastare o integrare quel materiale nel contesto del rito abbreviato.

    La Corte ha escluso che esista un problema di parità delle armi?

    No. La pronuncia di inammissibilità non equivale a dire che la norma sia costituzionalmente legittima; significa solo che la questione non era stata adeguatamente motivata. La questione potrebbe essere riproposta in modo più argomentato da altri giudici.

    L’art. 111 Cost. garantisce sempre la parità tra accusa e difesa?

    L’art. 111 Cost. garantisce la parità delle armi nel contraddittorio, ma il rito abbreviato è un rito speciale che il codice struttura in modo diverso dal dibattimento; la Corte ha già riconosciuto che alcune differenze rispetto al rito ordinario sono compatibili con la Costituzione, purché non comportino uno squilibrio intollerabile.

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  • Corte cost. n. 73/2011 – Indeducibilità dei costi da reato: questione inammissibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni della Commissione tributaria provinciale di Terni sull’art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537/1993 (indeducibilità dei costi da reato), per difetto di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza e sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    L’art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537/1993 — aggiunto dalla legge finanziaria 2003 — stabilisce che, nella determinazione dei redditi d’impresa, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato. Una società di capitali aveva impugnato avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione costi che riteneva indeducibili in base a tale norma. La Commissione tributaria di Terni aveva dubitato della costituzionalità della disposizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Terni, con ordinanza dell’11 novembre 2009 (r.o. n. 161 del 2010), aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, e 53 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale del comma 4-bis dell’art. 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. La norma veniva censurata nella parte in cui presuppone la responsabilità penale del contribuente senza la necessità di un accertamento giudiziale definitivo, e nella parte in cui colpisce con effetti fiscali sfavorevoli costi legati ad attività non ancora (o non definitivamente) accertate come reato. Udienza pubblica dell’8 febbraio 2011; redattore Franco Gallo; depositata il 3 marzo 2011.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le questioni. La motivazione del giudice rimettente era carente sia quanto alla rilevanza (non era chiaro in quale misura la norma censurata fosse stata applicata nei due avvisi di accertamento impugnati, che riguardavano anni fiscali diversi e tributi diversi) sia quanto alla non manifesta infondatezza (le argomentazioni non affrontavano in modo adeguato il contrasto con ciascun parametro evocato).

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve essere sorretta da una motivazione adeguata sia sulla rilevanza sia sulla non manifesta infondatezza. Nel giudizio tributario, il giudice rimettente deve spiegare con precisione in quale misura la norma censurata abbia inciso sulla determinazione della pretesa fiscale oggetto di contestazione, e deve argomentare in modo specifico il contrasto con ciascun parametro costituzionale invocato.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537/1993?

    Prevede che, nella determinazione dei redditi di impresa, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo l’esercizio dell’azione penale o il giudizio penale in corso. La norma intende impedire che costi derivanti da attività illecite riducano la base imponibile.

    Perché la questione relativa all’art. 27, secondo comma, Cost. era pertinente?

    L’art. 27, secondo comma, Cost. sancisce la presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva. La Commissione rimettente dubitava che applicare conseguenze fiscali sfavorevoli (indeducibilità dei costi) in presenza di un semplice procedimento penale in corso violasse questo principio, anticipando di fatto un effetto sanzionatorio prima di una condanna definitiva.

    Cosa è il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.) in questo contesto?

    L’art. 53 Cost. impone che ognuno concorra alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva. La rimettente sosteneva che escludere la deducibilità di costi effettivamente sostenuti — solo perché connessi ad attività potenzialmente illecite — potesse comportare una tassazione non correlata alla reale capacità economica del contribuente.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza, parametro evocato per l’automatismo fiscale senza accertamento giudiziale definitivo
    • Art. 27 della Costituzione — Presunzione di non colpevolezza, rilevante per le conseguenze fiscali in assenza di condanna definitiva
    • Art. 53 della Costituzione — Principio di capacità contributiva, implicato nella questione sulla deducibilità dei costi
  • Corte cost. n. 116/2011 – Congedo di maternità e parto prematuro con ricovero del neonato

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma sul congedo obbligatorio di maternità nella parte in cui, in caso di parto prematuro con ricovero del neonato, non consentiva alla madre lavoratrice di posticipare il godimento del congedo all’ingresso del bambino nella casa familiare.

    Di cosa si tratta

    L’art. 16 del d.lgs. n. 151/2001 (Testo Unico sulla maternità) vieta di adibire al lavoro le madri durante i mesi di congedo obbligatorio, calcolando la decorrenza dal parto (o dalla data presunta). Nel caso di parto prematuro con neonato ricoverato per settimane in terapia intensiva, la norma obbligava la madre a fruire del congedo mentre il bambino era ancora in ospedale, comprimendo il periodo di congedo effettivamente trascorso con il figlio. La Corte ha ritenuto la norma lesiva dei diritti della madre e del bambino.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Palermo (giudice del lavoro) ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 29 comma 1, 30 comma 1, 31 e 37 della Costituzione, contestando l’art. 16, lettera c), del d.lgs. n. 151/2001 nella parte in cui non consente alla madre di posticipare il congedo all’ingresso del bambino in casa in caso di parto prematuro con ricovero ospedaliero del neonato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, lettera c), del d.lgs. n. 151/2001 «nella parte in cui non consente, nell’ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data d’ingresso del bambino nella casa familiare».

    Il principio

    Il congedo di maternità è finalizzato non solo a tutelare la salute fisica della madre, ma anche a garantire lo sviluppo del rapporto tra madre e figlio nei primi mesi di vita: quando il parto è prematuro e il neonato è ricoverato, far decorrere il congedo dal giorno del parto priva la madre del diritto a trascorrere quel periodo con il bambino, in violazione degli artt. 29, 30, 31 e 37 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa cambia concretamente per le madri dopo questa sentenza?

    In caso di parto prematuro con ricovero del neonato, la madre lavoratrice può chiedere di posticipare l’inizio (o il proseguimento) del congedo obbligatorio al momento in cui il bambino viene dimesso dall’ospedale e fa il suo ingresso nella casa familiare. La richiesta deve essere supportata da documentazione medica sulle condizioni di salute della madre.

    La madre può lavorare mentre il neonato è ricoverato?

    Sì, se le sue condizioni di salute lo consentono e lo desidera, può offrire la propria prestazione lavorativa al datore di lavoro nel periodo in cui il bambino è ancora ricoverato, fruendo poi del congedo a decorrere dall’ingresso del figlio a casa.

    Questa sentenza vale anche per le lavoratrici autonome?

    La pronuncia riguarda le lavoratrici dipendenti (la norma censurata era nel d.lgs. n. 151/2001, che tutela dipendenti e parasubordinate). Le lavoratrici autonome sono soggette a una disciplina diversa, non direttamente interessata da questa decisione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 72/2011 – Reato di ingresso illegale: manifesta inammissibilità per vizi di motivazione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dai Giudici di pace di Genova e Isernia sull’art. 10-bis T.U. immigrazione, per carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza e difetti nell’esposizione dei parametri evocati.

    Di cosa si tratta

    Due giudici di pace — di Genova (ordinanza del 9 dicembre 2009) e di Isernia (ordinanza del 12 febbraio 2010) — avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale del reato di ingresso e soggiorno illegale (art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998). Il Giudice di pace di Genova aveva ampiamente richiamato l’ordinanza del Tribunale di Pesaro del 31 agosto 2009 per motivare la non manifesta infondatezza, senza sviluppare autonomamente la propria argomentazione. Il Giudice di pace di Isernia aveva invece presentato difetti formali nell’esposizione dei parametri.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Genova (r.o. n. 112 del 2010) aveva sollevato questione in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 25 della Costituzione. Il Giudice di pace di Isernia (r.o. n. 222 del 2010) aveva sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 25 e 111 della Costituzione. Entrambi censuravano il reato di mera presenza irregolare sul territorio come irragionevole e contrario ai principi di materialità e determinatezza della fattispecie penale. Giudice relatore: Paolo Maria Napolitano; camera di consiglio del 23 febbraio 2011; depositata il 3 marzo 2011.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le questioni sollevate dai due giudici rimettenti, riuniti i giudizi. Il Giudice di pace di Genova aveva motivato la non manifesta infondatezza facendo integrale ed esplicito riferimento all’ordinanza del Tribunale di Pesaro, senza sviluppare alcuna argomentazione propria: tale tecnica del rinvio per relationem a un atto di un diverso procedimento non soddisfa l’onere di motivazione autonoma richiesto per sollevare una questione di legittimità costituzionale. Quanto all’ordinanza di Isernia, i parametri erano stati evocati in modo non perspicuo.

    Il principio

    Il giudice rimettente deve motivare autonomamente la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale. Non è sufficiente richiamare per relationem le argomentazioni contenute in atti di altri procedimenti: l’ordinanza di rimessione deve contenere un’analisi propria e argomentata del contrasto tra la norma censurata e il parametro costituzionale invocato.

    Domande e risposte

    Cosa significa motivare «per relationem» in una questione di legittimità costituzionale?

    Significa fondare la motivazione dell’ordinanza di rimessione sul contenuto di un altro atto (nel caso, l’ordinanza del Tribunale di Pesaro), rinviando ad esso senza sviluppare argomentazioni proprie. La Corte ritiene questa tecnica insufficiente: il giudice rimettente deve dimostrare autonomamente perché la norma sia non manifestamente infondata.

    Perché i parametri devono essere esposti in modo «perspicuo»?

    Perché la Corte deve poter capire quale precetto costituzionale viene asseritamente violato e in che modo. Se i parametri sono indicati in modo confuso o generico, la Corte non può esaminare la questione, che viene dichiarata inammissibile.

    L’art. 10-bis era già stato esaminato dalla Corte in precedenza?

    Sì, la Corte aveva già esaminato diverse questioni relative all’art. 10-bis T.U. immigrazione in varie pronunce (tra cui la sentenza n. 250 del 2010). In questa ordinanza non si pronuncia nel merito, limitandosi a dichiarare inammissibili le specifiche questioni per vizi formali di motivazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 115/2011 – Poteri dei sindaci in materia di sicurezza urbana: illegittima la locuzione « anche»

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che consentiva ai sindaci di adottare ordinanze a contenuto normativo e a efficacia indeterminata in materia di sicurezza urbana «anche» al di fuori dei casi di contingibilità e urgenza, violando i principi di legalità e riserva di legge.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 92/2008 (sicurezza pubblica), convertito dalla legge n. 125/2008, aveva modificato l’art. 54 del Testo Unico degli enti locali, attribuendo ai sindaci, in qualità di ufficiali del Governo, il potere di adottare ordinanze «contingibili e urgenti» ma anche ordinanze a «contenuto normativo ed efficacia a tempo indeterminato» per prevenire e rimuovere gravi pericoli alla sicurezza urbana. Il TAR Veneto aveva sollevato questione di legittimità costituzionale nella parte in cui si consentiva l’uso del potere anche al di fuori della contingibilità e urgenza, grazie all’inserimento della congiunzione «anche».

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha sollevato questione in riferimento agli artt. 2, 3, 5, 6, 8, 13, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 41, 49, 70, 76, 77, 97, 113, 117 e 118 della Costituzione, contestando che l’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 (come sostituito dall’art. 6, d.l. n. 92/2008) consentisse ordinanze sindacali di portata normativa e durata indeterminata anche fuori dai casi di emergenza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, «nella parte in cui comprende la locuzione ‘, anche’ prima delle parole ‘contingibili e urgenti’». La norma rimane in vigore nella parte in cui autorizza ordinanze sindacali per fronteggiare situazioni di contingibilità e urgenza; è incostituzionale solo l’estensione a ipotesi ordinarie.

    Il principio

    Il potere di deroga alle norme vigenti, anche a livello locale, può essere attribuito a un organo monocratico come il sindaco solo in presenza di situazioni di contingibilità e urgenza: al di fuori di questi presupposti, l’adozione di atti di portata normativa e durata indeterminata viola i principi costituzionali di legalità, tipicità e riserva di legge (artt. 23, 70, 97 Cost.).

    Domande e risposte

    Un sindaco può ancora emettere ordinanze in materia di sicurezza urbana?

    Sì, ma solo per fronteggiare situazioni concrete di contingibilità e urgenza. Non può invece adottare ordinanze a carattere normativo e a tempo indeterminato per disciplinare in via permanente comportamenti in luoghi pubblici, perché ciò richiederebbe una legge.

    Cosa si intende per «sicurezza urbana»?

    Il concetto era stato precisato da un decreto ministeriale del 2008 e comprendeva misure per prevenire e contrastare fenomeni di illegalità o degrado in aree urbane. La sentenza non mette in discussione il concetto in sé, ma il tipo di strumento utilizzabile (ordinanza contingibile e urgente vs. atto normativo stabile).

    Quali pratiche dei sindaci sono state colpite dalla sentenza?

    La sentenza ha messo in discussione provvedimenti come i divieti permanenti di mendicare, i regolamenti anti-bivacco, le ordinanze anti-lavavetri che non rispondevano a emergenze specifiche ma miravano a disciplinare in via stabile comportamenti in luoghi pubblici. Il caso concreto da cui era partita la questione riguardava il Comune di Selvazzano Dentro.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 71/2011 – Indennità di ausiliaria dei sottufficiali delle Forze armate

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 196/1995, che cristallizzava i livelli retributivi dell’indennità di ausiliaria dei sottufficiali in servizio al 31 agosto 1995, ritenendo la scelta legislativa rientrante nel margine di discrezionalità del legislatore.

    Di cosa si tratta

    I militari che transitano nella posizione di «ausiliaria» (una sorta di riserva attiva) percepiscono un’indennità mensile. Il d.lgs. n. 196/1995, nel riordinare i ruoli delle Forze armate, aveva previsto che per i sottufficiali già in ausiliaria al 31 agosto 1995 restassero fermi i livelli retributivi stabiliti dalla legge n. 23/1993 (che aveva disciplinato il trattamento economico dei sottufficiali). Alcuni sottufficiali avevano contestato questa cristallizzazione, ritenendo di essere stati trattati meno favorevolmente rispetto ai colleghi transitati in ausiliaria successivamente.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, con ordinanza del 24 maggio 2010 (r.o. n. 300 del 2010), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 31, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per lesione del principio della tutela del legittimo affidamento. Giudice relatore: Luigi Mazzella; camera di consiglio del 9 febbraio 2011; depositata il 3 marzo 2011.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha ritenuto che la norma censurata rientrasse nella discrezionalità del legislatore nel regolare il trattamento economico del personale militare, considerando che la cristallizzazione dei livelli retributivi per chi era già in ausiliaria costituiva una scelta di politica legislativa ragionevole, volta a contenere la spesa pubblica in un contesto di riordino complessivo dei ruoli militari. Il legittimo affidamento non era violato in quanto il trattamento precedente era già definito per legge.

    Il principio

    Il legislatore dispone di ampia discrezionalità nella regolazione del trattamento economico del personale militare, potendo fissare le modalità di calcolo delle indennità anche per chi si trova già in una determinata posizione di stato, purché la scelta non sia manifestamente irragionevole. La cristallizzazione dei livelli retributivi pre-riforma non viola il principio del legittimo affidamento quando risponde a ragioni di contenimento della spesa pubblica.

    Domande e risposte

    Cos’è la posizione di «ausiliaria» per i militari?

    È una posizione di stato dei sottufficiali delle Forze armate che li colloca in una sorta di riserva: sono usciti dal servizio attivo ma mantengono un legame con l’ordinamento militare e percepiscono un’indennità mensile, inferiore allo stipendio attivo.

    Perché i sottufficiali ricorrenti ritenevano di essere discriminati?

    Perché il d.lgs. n. 196/1995 aveva fissato per loro i livelli retributivi della legge n. 23/1993, mentre i colleghi transitati in ausiliaria dopo il 31 agosto 1995 erano regolati dalle nuove disposizioni, ritenute più favorevoli. I ricorrenti sostenevano che ciò violasse il principio di uguaglianza e il legittimo affidamento.

    Cosa è il principio del legittimo affidamento?

    È il principio (ricavato dall’art. 3 Cost.) per cui il cittadino ha diritto a fare affidamento sulla stabilità delle situazioni giuridiche che la legge ha consolidato nel tempo. Non è però assoluto: il legislatore può modificare normative vigenti, anche in senso meno favorevole, purché ciò risponda a ragioni non manifestamente irragionevoli.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 114/2011 – Appalti pubblici regionali Friuli e competenza concorrenziale: inammissibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili le questioni promosse dal Governo contro la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia che prevedeva misure di accelerazione dei lavori pubblici in deroga al codice dei contratti, per difetto di interesse a ricorrere conseguente a sopravvenute modifiche normative.

    Di cosa si tratta

    La Regione Friuli-Venezia Giulia aveva introdotto, con l’art. 4, comma 28, della l.r. n. 12/2010, un art. 1-bis nella l.r. n. 11/2009, che prevedeva misure straordinarie per accelerare i lavori pubblici privi di interesse transfrontaliero, in risposta alla crisi economica. La norma abbassava a tre il numero minimo di imprese da invitare nelle procedure negoziate (rispetto alle cinque previste dal codice dei contratti pubblici statale). Il Governo ha impugnato la disposizione per contrasto con le norme statali sulla tutela della concorrenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1-bis, commi 1 e 2, della l.r. Friuli-Venezia Giulia n. 11/2009, inserito dalla l.r. n. 12/2010, in riferimento all’art. 4 dello Statuto speciale della Regione (l. cost. n. 1/1963) e all’art. 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione (tutela della concorrenza e ordinamento civile).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’inammissibilità delle questioni relative ai commi 1 e 2 dell’art. 1-bis per difetto di interesse a ricorrere: nel corso del giudizio la norma regionale era stata modificata in modo da risultare conforme alla normativa statale, in particolare prevedendo che la procedura selettiva dovesse svolgersi tra almeno cinque soggetti, anziché tre.

    Il principio

    Il ricorso in via principale dinanzi alla Corte costituzionale è inammissibile per difetto di interesse a ricorrere quando, nel corso del giudizio, la norma impugnata è stata modificata in modo da eliminare il vizio denunciato; la Corte non può pronunciarsi nel merito su una norma che non presenta più il contenuto oggetto del ricorso.

    Domande e risposte

    Perché la soglia del numero di imprese invitate è rilevante per la concorrenza?

    La normativa statale (d.lgs. n. 163/2006, codice dei contratti pubblici) fissa a cinque il numero minimo di operatori economici da invitare nelle procedure negoziate, per garantire un’adeguata competizione. Una soglia più bassa riduce la platea dei concorrenti e può favorire accordi collusivi.

    Le Regioni a statuto speciale possono derogare al codice degli appalti?

    Solo in parte e nei limiti fissati dallo Statuto speciale. La Corte (sentenze n. 221 e n. 45 del 2010) ha già chiarito che la Regione Friuli-Venezia Giulia ha competenza primaria sui lavori pubblici di interesse regionale, ma deve rispettare i principi fondamentali dell’ordinamento, tra cui le norme a tutela della concorrenza che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato.

    L’inammissibilità significa che la Regione aveva ragione?

    No. La pronuncia di inammissibilità non è una valutazione di merito: la Corte ha semplicemente rilevato che la norma censurata non esiste più nella sua versione originaria e quindi non può essere annullata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 151/2011 – Legge tutela natura Bolzano: illegittima per invasione competenza esclusiva statale in materia ambientale

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    La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 4, 8, comma 4, 11, commi 1 e 2, 22, comma 6, e 33, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 6/2010 (Legge di tutela della natura), per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema spetta in via esclusiva allo Stato, anche nei confronti delle Province autonome.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Bolzano aveva emanato una legge di tutela della natura che disciplinava la protezione delle specie animali e vegetali, la raccolta di funghi, le deroghe ai divieti di prelievo di specie protette, la valutazione di incidenza su siti Natura 2000 e l’abbattimento di fauna all’interno delle oasi di protezione. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato queste norme ritenendole invasive della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorso investiva gli artt. 4, 8, comma 4, 11, commi 1 e 2, 22, comma 6, e 33, comma 3, della l.p. Bolzano 12 maggio 2010, n. 6, in riferimento agli artt. 117, primo comma, secondo comma, lettera s), terzo e quinto comma, della Costituzione, nonché all’art. 8 del d.P.R. n. 670/1972 (statuto speciale Trentino-Alto Adige).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara fondate tutte le questioni. Le disposizioni impugnate non rientrano nelle materie di competenza primaria della Provincia (caccia, parchi naturali), ma costituiscono norme di protezione ambientale in senso stretto, ricadenti nella materia «tutela dell’ambiente» di competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. Le Province autonome non possono legiferare in tale ambito, neppure per elevare i livelli di tutela, se le norme esulano dalle proprie competenze legislative costituzionalmente attribuite.

    Il principio

    Le norme provinciali che disciplinano la protezione generale di specie animali e vegetali — indipendentemente dall’attività venatoria o dall’istituzione di parchi — rientrano nella materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» di competenza esclusiva statale. Nessun ente territoriale, neppure una Provincia autonoma con potesta statutaria primaria, può legiferare in questo ambito al di fuori delle proprie specifiche competenze.

    Domande e risposte

    Le Province autonome di Trento e Bolzano possono legiferare sulla caccia?

    Sì, in quanto l’art. 8 del d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale) attribuisce alle Province autonome potesta legislativa primaria in materia di caccia, pesca e parchi per la protezione della flora e della fauna. Tuttavia tale competenza non si estende alla tutela dell’ambiente in senso generale, che è materia esclusiva statale.

    Che cosa rientra nella «tutela dell’ambiente» di competenza statale?

    L’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. riserva allo Stato la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. In questa materia rientrano le norme che disciplinano la protezione generale delle specie animali e vegetali, le deroghe ai divieti di prelievo e la valutazione di incidenza su habitat naturali protetti dalla direttiva europea 92/43/CEE.

    Una Provincia autonoma può fissare standard di tutela ambientale più elevati di quelli statali?

    Solo nell’ambito delle proprie competenze legislative e a condizione che ciò avvenga in esercizio di proprie attribuzioni connesse all’ambiente (es. urbanistica, caccia). Non è consentito legiferare puramente e semplicemente in campi riservati alla competenza esclusiva statale, neppure con l’obiettivo di elevare i livelli di protezione.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (comma 2, lett. s)
  • Corte cost. n. 70/2011 – Piano del parco in Basilicata e competenza statale sull’ambiente

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Basilicata n. 4/2010, che modificava la disciplina del piano per i parchi naturali regionali consentendo eccezioni al divieto di attività potenzialmente dannose per l’ambiente, per violazione della competenza statale esclusiva in materia ambientale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Basilicata aveva modificato la propria legge sulle aree protette (l.r. n. 28/1994) inserendo un nuovo comma 9 all’art. 19, relativo al «piano per il parco». La modifica riguardava la possibilità di derogare ai divieti di attività e opere che potessero compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati. Il Governo ha ritenuto che questa norma invadesse la competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, con riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema), questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Basilicata 29 gennaio 2010, n. 4 (Modifiche alla l.r. 28 giugno 1994, n. 28, sull’individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree protette). Giudice relatore: Alfio Finocchiaro; udienza pubblica dell’8 febbraio 2011; depositata il 3 marzo 2011.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Basilicata n. 4 del 2010, composta di due soli articoli (l’art. 1 che introduceva la norma censurata e l’art. 2 che ne disciplinava l’entrata in vigore), per illegittimità conseguenziale dell’art. 2 derivante dall’incostituzionalità dell’art. 1. La norma violava l’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., invadendo la competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

    Il principio

    La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è materia di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.). Le Regioni non possono modificare i piani per i parchi naturali in modo da indebolire le misure di salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici tutelati dalla normativa quadro statale (legge n. 394/1991). Quando una legge regionale è composta di due soli articoli — uno sostanziale e uno sull’entrata in vigore — l’illegittimità del primo travolge per conseguenza anche il secondo.

    Domande e risposte

    Cosa disciplina il piano per il parco?

    Il piano per il parco è lo strumento di pianificazione previsto dall’art. 11, comma 3, della legge quadro sulle aree protette (legge n. 394/1991) che deve prevedere il divieto di attività e opere che possano compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo a flora, fauna e rispettivi habitat.

    Perché la Regione non può derogare a questi divieti?

    Perché la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi è riservata in via esclusiva al legislatore statale. La Regione può adottare misure più restrittive, ma non può ridurre il livello di protezione garantito dalla normativa statale, che fissa uno standard minimo inderogabile.

    Cosa significa «illegittimità costituzionale conseguenziale»?

    Significa che, una volta dichiarata incostituzionale la norma sostanziale di una legge (nel caso, l’art. 1), l’art. 27 della legge n. 87/1953 consente alla Corte di dichiarare incostituzionali anche le altre disposizioni della medesima legge che siano indissolubilmente connesse a quella già eliminata (qui, l’art. 2 sull’entrata in vigore).

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Riserva esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, parametro della dichiarazione di incostituzionalità