Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 216/2011 – Arresto obbligatorio dello straniero e restituzione degli atti

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    Con Ordinanza n. 216/2011 la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità di art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione – arresto obbligatorio per inottemper. L’esito è restituzione degli atti.

    Di cosa si tratta

    L’art. 14, comma 5-quinquies, del T.U. immigrazione prevedeva l’arresto obbligatorio in flagranza per lo straniero inottemperante all’ordine di allontanamento del questore, secondo la procedura penale ordinaria. Il Tribunale di Agrigento dubitava della compatibilità con gli artt. 3 e 13 Cost., ma il d.l. n. 89/2011 ha radicalmente modificato sia la norma incriminatrice che le regole processuali applicabili.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione – arresto obbligatorio per inottemperanza all’ordine di allontanamento), promossa da Tribunale di Agrigento, in riferimento ai art. 3, art. 13 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Agrigento. Il sopravvenuto d.l. 23 giugno 2011, n. 89, ha sostituito integralmente l’art. 14, comma 5-quinquies, e ha modificato anche la disciplina processuale, rendendo necessaria la rivalutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza da parte del giudice rimettente.

    Il principio

    Quando la norma impugnata viene integralmente sostituita nel corso del giudizio costituzionale da uno ius superveniens che ne muta anche il regime processuale, la Corte non può decidere nel merito e restituisce gli atti al giudice a quo.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 14, comma 5-quinquies, nella versione impugnata?

    Prevedeva l’arresto obbligatorio dello straniero in flagranza di reato per inottemperanza all’ordine di allontanamento del questore, con conseguente sottoposizione al rito direttissimo davanti al tribunale ordinario.

    Perché il d.l. n. 89/2011 ha reso necessaria la restituzione degli atti?

    Perché ha sostituito integralmente la norma impugnata, modificando sia la disciplina sostanziale (escludendo l’arresto) sia quella processuale (devolvendo i procedimenti al giudice di pace). Il giudice rimettente deve rivalutare se la questione sia ancora attuale.

    Qual era il dubbio di costituzionalità del Tribunale di Agrigento?

    La rimettente riteneva che l’arresto obbligatorio, senza possibilità di valutare il «giustificato motivo» dell’inottemperanza, potesse violare il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e la tutela della libertà personale (art. 13 Cost.).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 215/2011 – Inottemperanza all’ordine di allontanamento e ius superveniens

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    Con Ordinanza n. 215/2011 la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità di art. 14, comma 5-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione – reiterata inottemperanza all’ord. L’esito è manifesta inammissibilità + restituzione atti.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione), come modificato dalla l. n. 94/2009 (pacchetto sicurezza), puniva con la reclusione lo straniero che reiteratamente non ottemperava all’ordine di allontanamento del questore. La questione riguardava se la mancata previsione del «giustificato motivo» come causa di non punibilità fosse compatibile con il principio di personalità della responsabilità penale e la finalità rieducativa della pena.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe art. 14, comma 5-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione – reiterata inottemperanza all’ordine di allontanamento), promossa da Tribunale di Lecco e Tribunale di Ferrara, in riferimento ai art. 3, art. 13, art. 27 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni relative alla parte della norma già modificata dal d.l. n. 89/2011 (sopravvenuto ius superveniens) e ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti per la valutazione della perdurante rilevanza delle ulteriori questioni alla luce della nuova disciplina.

    Il principio

    Quando, nel corso del giudizio costituzionale, sopravviene una modifica della norma impugnata che ne altera il contenuto precettivo, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce del nuovo quadro normativo.

    Domande e risposte

    Qual era il comportamento penalmente sanzionato dall’art. 14, comma 5-quater?

    Lo straniero che, dopo un precedente ordine di allontanamento già inottemperato (sanzionato ai sensi del comma 5-ter), veniva raggiunto da un nuovo ordine e non vi ottemperava senza giustificato motivo, era punito con la reclusione.

    Perché i giudici rimettenti dubitavano della costituzionalità della norma?

    Sostenevano che la mancata previsione del «giustificato motivo» potesse portare a condannare stranieri privi di documenti o in impossibilità di lasciare il territorio, violando gli artt. 3, 13 e 27 Cost.

    Cosa ha cambiato il d.l. n. 89/2011?

    Ha sostituito il comma 5-quater, modificando la pena (da reclusione a multa) e la disciplina processuale, rendendo necessaria la valutazione da parte dei giudici rimettenti se la questione fosse ancora rilevante.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 214/2011 – ICI ed esenzione degli enti pubblici non economici

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    Con Ordinanza n. 214/2011 la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità di art. 6, comma 4, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (ICI – esenzione enti pubblici non economici). L’esito è manifesta inammissibilità.

    Di cosa si tratta

    L’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (ATER) della Provincia di Treviso aveva contestato il pagamento dell’ICI per immobili ritenuti destinati ai propri compiti istituzionali, beneficiando dell’esenzione prevista dall’art. 6, comma 4, d.lgs. n. 504/1992. Il Comune di Treviso contestava l’esenzione. La Commissione tributaria aveva sollevato questione di legittimità costituzionale per disparità di trattamento rispetto ad altri contribuenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe art. 6, comma 4, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (ICI – esenzione enti pubblici non economici), promossa da Commissione tributaria provinciale di Treviso, in riferimento ai art. 3, art. 53 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La questione è dichiarata manifestamente inammissibile. La rimettente aveva censurato la norma ICI nella parte in cui esenta dall’imposta gli enti pubblici non economici per immobili destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, senza peraltro sollevare la questione nel rispetto dei requisiti di ammissibilità (difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza).

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve contenere una motivazione adeguata sia sulla rilevanza della questione nel giudizio principale sia sulla non manifesta infondatezza; l’omissione di uno di questi requisiti determina l’inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 6, comma 4, d.lgs. n. 504/1992?

    La norma stabiliva, in materia di ICI, che per gli enti pubblici non economici l’imposta dovuta per gli immobili utilizzati esclusivamente per compiti istituzionali fosse ridotta alla metà ovvero, in determinati casi, azzerata.

    Perché la questione è inammissibile?

    La Commissione tributaria non ha adeguatamente motivato né la rilevanza della questione nel giudizio principale né la non manifesta infondatezza, requisiti entrambi necessari per un valido rinvio alla Corte.

    Quali parametri costituzionali erano invocati?

    Gli artt. 3 (uguaglianza) e 53 (capacità contributiva) della Costituzione, sostenendo che l’esenzione creasse una disparità irragionevole rispetto agli altri contribuenti ICI.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 213/2011 – Concessioni demaniali marittime e competenza statale sulla concorrenza

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    Con Sentenza n. 213/2011 la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità di art. 4 l. Regione Marche n. 7/2010; art. 5 l. Regione Veneto n. 13/2010; artt. 1 e 2 l. Regione Abruzzo n. 3/2010 (conce. L’esito è illegittimità costituzionale parziale.

    Di cosa si tratta

    Tre regioni — Marche, Veneto e Abruzzo — avevano approvato leggi che prorogavano o estendevano la durata delle concessioni demaniali marittime a fini turistico-ricreativi, di fatto anticipando o ampliando le prerogative dei concessionari esistenti. Lo Stato impugnava tali norme davanti alla Corte per violazione del riparto di competenze legislative.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe art. 4 l. Regione Marche n. 7/2010; art. 5 l. Regione Veneto n. 13/2010; artt. 1 e 2 l. Regione Abruzzo n. 3/2010 (concessioni demaniali marittime), promossa da Presidente del Consiglio dei ministri (ricorsi nn. 66, 67, 68 del 2010), in riferimento ai art. 117 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, l. Marche n. 7/2010; dell’art. 5 l. Veneto n. 13/2010; degli artt. 1 e 2 l. Abruzzo n. 3/2010, in quanto le norme regionali che prorogavano o estendevano la durata delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa violano la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.). Dichiara invece non fondata la questione sull’art. 4, comma 2, l. Marche.

    Il principio

    La disciplina delle concessioni demaniali marittime rientra nella materia «tutela della concorrenza», attribuita alla competenza esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.: le Regioni non possono prorogare o estendere le concessioni in vigore.

    Domande e risposte

    Perché le leggi regionali sulle concessioni demaniali sono incostituzionali?

    Le concessioni demaniali marittime regolano l’accesso a beni pubblici sul mercato; questo rientra nella «tutela della concorrenza», materia di competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. Le Regioni non possono legiferare in deroga.

    Cosa significa che la disciplina rientra nella «tutela della concorrenza»?

    Significa che lo Stato ha il monopolio legislativo su regole che incidono sul libero mercato e sull’accesso a risorse limitate (le spiagge). Norme regionali di proroga altererebbero la parità di trattamento tra operatori.

    Qual è la differenza tra i commi 1 e 2 dell’art. 4 della legge Marche?

    Il comma 1, dichiarato incostituzionale, consentiva l’estensione delle concessioni in funzione degli investimenti effettuati, ledendo la concorrenza; il comma 2 aveva contenuto diverso e la Corte ne ha dichiarato la questione non fondata.

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  • Corte cost. n. 212/2011 – Translatio iudicii nel processo tributario e tutela giurisdizionale

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    Con Ordinanza n. 212/2011 la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità di art. 3, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (processo tributario). L’esito è manifesta inammissibilità.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria regionale della Liguria impugnava l’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, che impone al giudice tributario di rilevare d’ufficio il proprio difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado, senza prevedere la conservazione degli effetti della domanda nel nuovo giudizio. Il rischio era che, nel frattempo, scadessero i termini per rivolgersi al giudice competente, ledendo il diritto alla tutela giurisdizionale ex artt. 24 e 113 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe art. 3, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (processo tributario), promossa da Commissione tributaria regionale della Liguria, in riferimento ai art. 24, art. 113 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La questione è dichiarata manifestamente inammissibile perché la sopravvenuta legge 18 giugno 2009, n. 69 ha introdotto un’espressa disciplina della translatio iudicii (art. 59), rendendo necessaria la restituzione degli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza.

    Il principio

    Prima di sollevare una questione di legittimità costituzionale, il giudice rimettente deve verificare se sopravvenuta normativa ordinaria risolva già il problema denunciato, rendendola priva di rilevanza nel giudizio principale.

    Domande e risposte

    Perché la Corte ha dichiarato inammissibile la questione invece di decidere nel merito?

    Perché nel frattempo era entrato in vigore l’art. 59 della l. n. 69/2009, che ha disciplinato espressamente la translatio iudicii, rendendo necessaria una nuova valutazione della rilevanza da parte del giudice rimettente.

    Cosa prevede la translatio iudicii?

    Il principio, affermato dalla Corte con sent. n. 77/2007, consente la prosecuzione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.

    Qual era la violazione denunciata dalla Commissione tributaria?

    La rimettente lamentava che l’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 non tutelava il diritto alla tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113 Cost.) quando, nel corso del giudizio tributario, scadevano i termini per agire davanti al giudice ordinario competente.

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  • Corte cost. n. 136/2011 – Nomina del membro italiano Eurojust: non fondata, funzioni non giudiziarie

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    La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1 e 2 dell’art. 2 della legge n. 41/2005, che attribuisce al Ministro della giustizia — e non al CSM — il potere sostanziale di scegliere il membro nazionale italiano presso l’Eurojust. Le funzioni dell’Eurojust e del suo membro non sono riconducibili a quelle giudiziarie proprie del pubblico ministero: sono prevalentemente amministrative, di coordinamento e assistenza alle autorità nazionali.

    Di cosa si tratta

    Un magistrato che aveva presentato la propria candidatura a membro nazionale presso l’Eurojust, senza essere designato, aveva impugnato davanti al TAR Lazio il decreto con cui il Ministro della giustizia aveva nominato un altro magistrato. Il TAR aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, ritenendo che la nomina spettasse al CSM, trattandosi di attribuzione di funzioni giudiziarie.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Lazio ha sollevato questione in riferimento agli artt. 105 e 110 della Costituzione, censurando i commi 1 e 2 dell’art. 2 della legge n. 41/2005. Il rimettente riteneva che le funzioni del membro nazionale, essendo “sostanzialmente proprie del magistrato” del pubblico ministero, imponessero che la nomina spettasse al CSM (art. 105 Cost.), non al Ministro della giustizia (art. 110 Cost.). Si erano costituiti CSM, la magistrata ricorrente e il magistrato nominato, oltre all’Avvocatura dello Stato.

    La decisione della Corte

    La questione è non fondata. La Corte accetta il presupposto interpretativo del rimettente secondo cui il CSM è competente per i provvedimenti riguardanti lo status dei magistrati, e quello per cui la legge attribuisce al Ministro il potere sostanziale di scelta. Nega però il terzo presupposto: le funzioni dell’Eurojust non sono giudiziarie. L’Eurojust svolge funzioni di coordinamento e assistenza (non vincolanti) alle autorità giudiziarie nazionali; i poteri del membro nazionale in Italia sono di natura amministrativa (il legislatore italiano non ha conferito poteri giudiziari). La possibilità del Ministro di impartire direttive al membro conferma la natura non giudiziaria delle funzioni.

    Il principio

    La competenza del CSM ex art. 105 Cost. riguarda i magistrati nell’esercizio delle loro funzioni giudiziarie nell’ordinamento italiano. Per le nomine a organismi internazionali (come l’Eurojust) le cui funzioni siano di natura amministrativa e non giudiziaria, la competenza spetta al Ministro della giustizia, organo dello Stato nei rapporti internazionali, senza che ciò violi le garanzie di indipendenza della magistratura.

    Domande e risposte

    Cos’è l’Eurojust?

    Eurojust è un organo dell’Unione europea, istituito dalla decisione 2002/187/GAI, composto da un membro nazionale per ogni Stato membro. Ha il compito di favorire il coordinamento delle indagini e delle azioni penali tra le autorità nazionali degli Stati membri nei casi di criminalità grave transfrontaliera. Le sue richieste alle autorità nazionali non sono vincolanti.

    Perché le funzioni dell’Eurojust non sono giudiziarie?

    Perché l’Eurojust non esercita l’azione penale, non emette provvedimenti vincolanti per le autorità nazionali e non dispone di poteri analoghi a quelli del Procuratore nazionale antimafia. Le sue attività (assistenza, coordinamento, sostegno) hanno natura strumentale rispetto alle funzioni giudiziarie delle autorità nazionali, che restano le sole titolari dell’azione penale.

    Il Ministro della giustizia può dare direttive a un magistrato?

    In linea generale no, nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, a tutela dell’indipendenza della magistratura. Ma la legge n. 41/2005 prevede espressamente che il Ministro possa dare direttive al membro nazionale dell’Eurojust, il che è coerente — nota la Corte — con la natura amministrativa (non giudiziaria) delle funzioni esercitate in quel contesto internazionale.

    Norme collegate

    • Art. 105 della Costituzione — competenze del Consiglio Superiore della Magistratura sui provvedimenti riguardanti i magistrati
    • Art. 110 della Costituzione — competenze del Ministro della giustizia sull’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia
  • Corte cost. n. 135/2011 – Reato di soggiorno irregolare: ulteriore inammissibilità per carenza descrittiva

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998 (reato di ingresso o soggiorno illegale dello straniero), sollevata dal Giudice di pace di Tirano. L’ordinanza di rimessione riproduce il capo di imputazione come mera parafrasi della norma, senza alcuno specifico riferimento alla fattispecie concreta, rendendo impossibile verificare la rilevanza della questione.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Tirano era chiamato a giudicare un cittadino straniero per il reato di “ingresso/soggiorno illegale” di cui all’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998. Il giudice aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma, contestando la ragionevolezza della scelta di punire penalmente una condizione personale piuttosto che un fatto materiale offensivo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Tirano ha sollevato questione in riferimento agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, censurando l’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998. Le censure riguardavano: l’irragionevolezza della fattispecie, l’inefficacia deterrente della pena pecuniaria, la disparità rispetto al reato ex art. 14, comma 5-ter, la violazione del principio di offensività penale, il contrasto con obblighi internazionali sul trattamento dei migranti.

    La decisione della Corte

    La questione è dichiarata manifestamente inammissibile. Il capo di imputazione riprodotto nell’ordinanza si risolve in una “mera e generica parafrasi della norma incriminatrice”, senza aggiungere alcunché sul fatto oggetto della contestazione e sulla sua effettiva riconducibilità al paradigma punitivo. Nella motivazione sulla rilevanza il rimettente si limita a far cenno al “reato di ingresso/soggiorno illegale”, senza alcuno specifico riferimento alla fattispecie concreta. Non è quindi possibile verificare l’asserita rilevanza della questione.

    Il principio

    La sola menzione del reato contestato, senza descrizione della fattispecie concreta sottoposta al giudice (data del fatto, modalità dell’ingresso o del soggiorno, elementi individualizzanti), non è sufficiente a soddisfare il requisito della motivazione sulla rilevanza. Il capo di imputazione che si risolve in una parafrasi dell’art. 10-bis non permette alla Corte di verificare che il caso concreto ricada effettivamente nella fattispecie censurata.

    Domande e risposte

    L’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998 è stato successivamente esaminato nel merito dalla Corte?

    Sì. In altri giudizi, con ordinanze precedenti o successive, la Corte ha esaminato questioni analoghe, alcune delle quali nel merito. La questione della costituzionalità del reato di immigrazione irregolare è stata affrontata più volte, con esiti diversi a seconda dei parametri evocati e della motivazione fornita.

    Il principio di offensività è costituzionalizzato in Italia?

    Non esiste un esplicito richiamo al principio di offensività nella Costituzione italiana, ma la Corte lo ricava dall’art. 25, secondo comma (legalità penale), e dall’art. 27, primo e terzo comma (personalità della responsabilità e finalità rieducativa). Il principio richiede che la sanzione penale si applichi solo a comportamenti lesivi di beni giuridici meritevoli di tutela.

    Perché il giudice aveva sollevato la questione citando anche l’art. 2 Cost.?

    L’art. 2 Cost. tutela i diritti inviolabili dell’uomo. Il rimettente riteneva che punire penalmente la mera condizione di migrante senza titolo di soggiorno, anziché assistere e proteggere tali soggetti, contrastasse con i doveri di solidarietà e con gli obblighi internazionali assunti dall’Italia.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 134/2011 – Mandato d’arresto europeo e residenti comunitari: questione superata dalla sentenza 227/2010

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lett. r), della legge n. 69/2005 (mandato d’arresto europeo), nella parte in cui non prevedeva il rifiuto di consegna anche per i cittadini comunitari residenti in Italia. La questione è superata dalla sentenza n. 227/2010 della stessa Corte, che aveva già dichiarato incostituzionale la norma.

    Di cosa si tratta

    Due cittadini romeni, condannati in Romania per reati commessi prima di stabilirsi in Italia (guida in stato di ebbrezza e tentato omicidio), erano destinatari di mandati d’arresto europei (MAE) esecutivi emessi dai tribunali romeni. La norma censurata permetteva alle Corti di appello di eseguire la pena in Italia solo per i cittadini italiani, non per i residenti stranieri.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di appello di Perugia e la Corte di appello (sezione per i minorenni) di Reggio Calabria hanno sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, lamentando che il rifiuto di consegna fosse previsto solo per i cittadini italiani e non per i cittadini comunitari legittimamente residenti in Italia, in contrasto con il principio di non discriminazione, il fine rieducativo della pena e la decisione quadro 2002/584/GAI.

    La decisione della Corte

    Le questioni sono dichiarate manifestamente inammissibili. Successivamente alla pubblicazione delle ordinanze di rimessione, la Corte aveva già dichiarato, con la sentenza n. 227/2010, l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lett. r), della legge n. 69/2005, nella parte in cui non prevedeva il rifiuto di consegna del cittadino di un altro Paese UE che abbia legittimamente ed effettivamente residenza o dimora in Italia. Il limite normativo cui si riferivano le censure era pertanto già venuto meno.

    Il principio

    Quando la Corte costituzionale ha già dichiarato l’illegittimità della norma censurata in una pronuncia precedente, le successive questioni che investono lo stesso vizio diventano inammissibili perché è venuto meno il limite normativo oggetto di censura. Il principio è che la pena deve poter essere eseguita nell’ambiente di vita del condannato per favorire il reinserimento sociale.

    Domande e risposte

    Cosa stabilisce il mandato d’arresto europeo (MAE)?

    Il MAE è uno strumento di cooperazione giudiziaria nell’UE che permette di richiedere la consegna di una persona condannata o imputata in un altro Stato membro. La legge italiana n. 69/2005 ne disciplina le modalità di attuazione, prevedendo alcune cause di rifiuto della consegna.

    Qual è stata la portata della sentenza n. 227/2010?

    La sentenza n. 227/2010 ha ampliato le garanzie, estendendo il rifiuto di consegna anche al cittadino di un altro Paese UE che abbia legittimamente ed effettivamente residenza o dimora in Italia, affinché la pena sia scontata in Italia nel suo contesto di vita. Prima, il rifiuto era previsto solo per i cittadini italiani.

    Perché il luogo di esecuzione della pena è rilevante?

    L’art. 27, terzo comma, Cost. prevede che le pene tendano alla rieducazione del condannato. Scontare la pena in uno Stato diverso da quello in cui il condannato ha stabilito il centro della propria vita affettiva e lavorativa può pregiudicare il percorso di reinserimento sociale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 133/2011 – Opposizione all’esecuzione esattoriale e sospensione: inammissibile per carenza argomentativa

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 57, comma 1, lett. a), e 60 del d.P.R. n. 602/1973, sollevata dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Venezia (Mestre). La questione è inammissibile per insufficiente motivazione: il rimettente non ha adeguatamente dimostrato che le cartelle esattoriali non fossero state notificate al contribuente, presupposto dell’intera censura.

    Di cosa si tratta

    Un contribuente aveva proposto opposizione all’esecuzione esattoriale (pignoramento presso terzi per tributi e sanzioni stradali), lamentando la mancata notifica delle cartelle sottese al pignoramento. L’agente della riscossione (Equitalia Polis) aveva eccepito l’inammissibilità dell’opposizione ai sensi dell’art. 57 del d.P.R. n. 602/1973. Il giudice rimettente riteneva che la norma, rendendo inammissibile l’opposizione (tranne per la pignorabilità dei beni) e quindi impedendo la sospensione dell’esecuzione anche in presenza di danno grave, violasse gli artt. 3 e 24 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Venezia (Mestre) ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione, censurando il combinato disposto degli artt. 57, comma 1, lett. a), e 60 del d.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui, dichiarando inammissibili le opposizioni all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (salvo per la pignorabilità), impedisce la sospensione dell’esecuzione anche in presenza di grave e irreparabile danno.

    La decisione della Corte

    La questione è dichiarata manifestamente inammissibile per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza. Il rimettente fondava tutta la censura sul presupposto che le cartelle non fossero state notificate al contribuente, rendendo inutilizzabile la via della contestazione davanti al giudice tributario. Tuttavia: a) le relate di notificazione erano state depositate; b) il contenuto delle cartelle era individuabile dagli estratti di ruolo; c) le intimazioni di pagamento (avvisi di mora) erano state regolarmente notificate a mezzo posta e autonomamente impugnabili. Il rimettente non ha motivato perché, nonostante tutto ciò, il contribuente non avesse avuto possibilità di contestare gli atti davanti al giudice tributario.

    Il principio

    Nell’esecuzione esattoriale, la limitazione dell’opposizione prevista dall’art. 57 del d.P.R. n. 602/1973 si giustifica con l’esistenza di altri rimedi (impugnazione davanti alle Commissioni tributarie, sospensione in sede tributaria, potere di autotutela dell’amministrazione). La questione di legittimità che presuppone la mancata notificazione degli atti impositivi deve motivare specificamente perché, nel caso concreto, tutti i rimedi ordinari erano preclusi.

    Domande e risposte

    Quando è ammessa l’opposizione all’esecuzione esattoriale?

    Ai sensi dell’art. 57 del d.P.R. n. 602/1973, l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. è ammessa solo per questioni relative alla pignorabilità dei beni. Le contestazioni sul titolo esecutivo (esistenza e ammontare del credito) vanno proposte davanti alle Commissioni tributarie.

    Il giudice dell’esecuzione può sospendere l’esecuzione esattoriale?

    Sì, ma solo ai sensi dell’art. 60 del d.P.R. n. 602/1973, che richiede la sussistenza di “gravi motivi” e “fondato pericolo di grave e irreparabile danno”. La sospensione è possibile solo nell’ambito delle opposizioni ammissibili; se l’opposizione è inammissibile, la sospensione non può essere concessa.

    Cos’è l’autotutela dell’amministrazione finanziaria?

    Prevista dall’art. 39 del d.P.R. n. 602/1973, è il potere dell’amministrazione di riesaminare e correggere i propri atti. Costituisce uno dei rimedi alternativi all’opposizione in sede ordinaria per il contribuente che contesti la fondatezza della pretesa tributaria.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 132/2011 – Conflitto di attribuzione Sicilia sulle autoscuole: estinto per rinuncia

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    La Corte dichiara estinto il processo relativo al conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Regione Siciliana, a seguito della rinuncia al ricorso. Il decreto regionale impugnato — che istituiva un tavolo tecnico regionale per disciplinare i requisiti delle autoscuole — era stato nel frattempo revocato dalla stessa Regione.

    Di cosa si tratta

    L’Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti della Regione Siciliana aveva adottato un decreto (22 dicembre 2009) che istituiva un tavolo tecnico regionale per elaborare norme attuative sui requisiti minimi delle autoscuole (corsi di formazione, locali, arredamento didattico), in attuazione del d.l. n. 7/2007 (liberalizzazioni). Un regime transitorio vietava nel frattempo alle province regionali di accettare DIA per nuove autoscuole.

    La questione

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva sollevato conflitto di attribuzione, sostenendo che il decreto regionale invadesse la competenza esclusiva statale in materia di sicurezza pubblica (circolazione stradale), tutela della concorrenza e determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, secondo comma, lett. h), e) e m), Cost.). Nel gennaio 2011, il Consiglio dei ministri ha deliberato di rinunciare al ricorso, poiché la Regione aveva già revocato il decreto impugnato con decreto assessorile del 25 maggio 2010.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara estinto il processo. La rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, in assenza di costituzione in giudizio della Regione Siciliana, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 25, comma 5, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. La revoca del provvedimento impugnato aveva fatto venire meno le ragioni del conflitto.

    Il principio

    Nei giudizi per conflitto di attribuzione, come in tutti i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, quando la controparte non si è costituita, determina l’estinzione del processo senza che la Corte esamini il merito. La cessazione della materia del contendere per revoca del provvedimento impugnato è la ragione tipica che induce il ricorrente alla rinuncia.

    Domande e risposte

    Cos’è un conflitto di attribuzione tra enti?

    Il conflitto di attribuzione tra enti è uno dei giudizi che la Corte costituzionale conosce in via principale, distinto dal giudizio di legittimità delle leggi. Nasce quando lo Stato o una Regione ritiene che un atto dell’altro soggetto invada le proprie attribuzioni costituzionali, a prescindere dalla natura legislativa o amministrativa dell’atto.

    Una Regione può disciplinare i requisiti delle autoscuole?

    Il punto era controverso nel caso di specie. Lo Stato sosteneva che la sicurezza stradale, la tutela della concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni fossero materie di competenza statale esclusiva, mentre la Regione faceva valere il proprio statute speciale. La revoca del decreto ha impedito l’esame nel merito.

    La rinuncia al ricorso implica che lo Stato avesse torto?

    No. La rinuncia è stata motivata dalla revoca del provvedimento impugnato da parte della Regione, che ha fatto venir meno la materia del contendere. Non vi è alcun giudizio sulla questione di merito.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze, con la competenza esclusiva statale su sicurezza pubblica, tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni
  • Corte cost. n. 131/2011 – Reato di immigrazione irregolare: manifesta inammissibilità per carenza di motivazione

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998 (reato di ingresso o soggiorno illegale dello straniero), sollevate da tre giudici di pace. Tutte le ordinanze di rimessione sono carenti nella descrizione della fattispecie concreta e nella motivazione sulla rilevanza, rendendo impossibile alla Corte di verificare se la questione incidesse sulla decisione del caso specifico.

    Di cosa si tratta

    L’art. 1, comma 16, lett. a), della legge n. 94/2009 (legge sulla sicurezza pubblica) aveva introdotto nell’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998 il reato di ingresso o soggiorno illegale dello straniero, punibile con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Tre giudici di pace avevano sollevato questione di legittimità costituzionale di tale disposizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Gallina (r.o. n. 257/2010) e il Giudice di pace di Albano Laziale (rr.oo. nn. 281 e 301/2010) hanno sollevato questioni in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, lamentando: l’irragionevolezza del ricorso alla sanzione penale per chi si trova in una condizione di migrante; la mancanza di efficacia deterrente di una pena pecuniaria per soggetti quasi sempre insolvibili; la violazione del principio di offensività penale; la disparità di trattamento rispetto al reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, del medesimo decreto.

    La decisione della Corte

    I giudizi sono riuniti. Tutte le questioni sono dichiarate manifestamente inammissibili. In tutte le ordinanze di rimessione i giudici si sono limitati a riportare un generico capo di imputazione, senza fare alcun riferimento alla vicenda concreta che aveva dato origine all’imputazione. In mancanza di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta, è inibita alla Corte la necessaria verifica circa l’influenza della questione di legittimità sulla decisione richiesta al rimettente.

    Il principio

    Il giudice che solleva questione di legittimità costituzionale in via incidentale deve descrivere la fattispecie concreta del giudizio principale con sufficiente dettaglio da permettere alla Corte di accertare che la questione sia rilevante, cioè che la decisione del caso dipenda effettivamente dall’applicazione della norma censurata. La semplice parafrasi del capo di imputazione è del tutto insufficiente.

    Domande e risposte

    Il reato di immigrazione irregolare è stato poi dichiarato incostituzionale?

    Con queste tre ordinanze la Corte non ha esaminato il merito per ragioni processuali. Questioni analoghe in merito all’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998 sono state esaminate nel merito in altri giudizi successivi.

    Perché la pena pecuniaria per l’immigrazione irregolare era considerata problematica dai rimettenti?

    I giudici ritenevano che l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro fosse priva di funzione deterrente nei confronti di persone che emigrano in condizioni di necessità e che nella maggior parte dei casi siano insolvibili, rendendo la sanzione ineffettiva e inutile rispetto al già esistente meccanismo di espulsione amministrativa.

    Quale differenza tra il reato dell’art. 10-bis e quello dell’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998?

    L’art. 14, comma 5-ter, punisce lo straniero che non ottempera all’ordine del questore di lasciare il territorio (in mancanza di giustificato motivo). L’art. 10-bis punisce invece il solo fatto dell’ingresso o del soggiorno irregolare, a prescindere da qualsiasi ordine di allontanamento e senza la clausola del giustificato motivo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 130/2011 – Notificazione a mani del familiare: manifesta infondatezza sulla mancanza di firma

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 138 c.p.c. (notificazione in mani proprie, non pertinente al caso) e manifestamente infondata quella sull’art. 139, secondo comma, c.p.c. La mancata previsione della firma del ricevente nella notificazione eseguita dall’ufficiale giudiziario non viola gli artt. 3 e 24 Cost.: la disciplina differenziata rispetto alla notificazione postale è ragionevole, data la pubblica funzione dell’ufficiale giudiziario.

    Di cosa si tratta

    In un giudizio civile (domanda di retratto successorio), una notificazione dell’ufficiale giudiziario era stata eseguita con consegna alla figlia del destinatario. La destinataria aveva opposto il suo diritto al riscatto, contestando la validità della notificazione. Il Tribunale di Nocera Inferiore riteneva che la mancanza di strumenti analoghi alla firma del ricevente (prevista nella notificazione postale) creasse un onere probatorio eccessivo per chi contestasse la regolarità della notifica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Nocera Inferiore ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., censurando gli artt. 138 e 139, secondo comma, del c.p.c., nella parte in cui non prevedono, per la notificazione a mezzo ufficiale giudiziario, presidi analoghi alla firma del ricevente prevista per la notificazione postale.

    La decisione della Corte

    La questione sull’art. 138 c.p.c. è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza: l’art. 138 riguarda la notificazione “in mani proprie” e non è applicabile al caso di specie, che riguardava una notificazione con consegna a un familiare. La questione sull’art. 139, secondo comma, c.p.c. è manifestamente infondata: il legislatore ha discipline diversificate per le due modalità di notificazione nel ragionevole esercizio della propria discrezionalità. La “natura pubblica” dell’ufficio dell’ufficiale giudiziario e i doveri e responsabilità a suo carico giustificano l’assenza della firma del ricevente; la contestazione è comunque possibile anche per querela di falso contro l’attestazione dell’ufficiale.

    Il principio

    Il legislatore gode di ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, con il solo limite della manifesta irragionevolezza. Le notificazioni eseguite dall’ufficiale giudiziario e quelle a mezzo posta sono situazioni differenti, che possono essere disciplinate in modo diverso: la responsabilità (anche penale) dell’ufficiale giudiziario per le attestazioni rese compensa la mancanza della firma del ricevente.

    Domande e risposte

    Come si contesta la regolarità di una notificazione eseguita dall’ufficiale giudiziario?

    Si può confutare in giudizio la sussistenza del rapporto di convivenza tra il destinatario e la persona che ha ricevuto l’atto. In alternativa, è possibile proporre querela di falso contro l’attestazione dell’ufficiale giudiziario, se si ritiene che essa sia falsa.

    Qual è la differenza tra notificazione dell’ufficiale giudiziario e notificazione postale?

    Nella notificazione postale, sia sulla ricevuta di ritorno sia sui registri del notificatore è apposta la sottoscrizione del ricevente. Nella notificazione tramite ufficiale giudiziario, è l’ufficiale stesso che attesta l’avvenuta consegna nella relazione di notifica da lui sottoscritta, senza necessità della firma del ricevente.

    Chi è considerato “familiare convivente” ai fini della notificazione?

    L’art. 139 c.p.c. consente la consegna a un familiare, addetto alla casa o al servizio del destinatario che si trovi nell’abitazione o nel luogo di lavoro. Il rapporto di convivenza con il destinatario deve essere accertato, ed è contestabile in giudizio.

    Norme collegate