Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 291/2012 – Esenzione dall’ISEE per il commercio su aree pubbliche in Toscana

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 6 della legge regionale toscana n. 63/2011, che escludeva l’applicazione dell’art. 16 del d.lgs. n. 59/2010 (attuativo della direttiva Bolkestein) al commercio su aree pubbliche, invadendo la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.

    Di cosa si tratta

    La Regione Toscana aveva inserito nella legge n. 63/2011 un’apposita disposizione (art. 29-bis della legge regionale n. 28/2005) che escludeva l’applicazione, per il commercio su aree pubbliche, dell’art. 16 del d.lgs. n. 59/2010 — la norma che, attuando la direttiva Bolkestein (2006/123/CE), impone procedure competitive per l’assegnazione di autorizzazioni quando i titoli disponibili sono limitati. La Regione invocava motivi imperativi di interesse generale.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 6 della legge toscana n. 63/2011 veniva impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri per violazione dell’art. 117, primo e secondo comma, lettera e), Cost., che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza». Il giudice rimettente era il Governo statale in ricorso principale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 della legge toscana. La norma, escludendo unilateralmente l’applicazione della procedura selettiva prevista dal diritto statale ed europeo per il commercio su aree pubbliche, ledeva la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e contrastava con gli obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario.

    Il principio

    Le Regioni non possono esentare il commercio su aree pubbliche dall’obbligo di procedure competitive per l’assegnazione dei titoli autorizzatori quando il numero delle autorizzazioni disponibili è limitato. La tutela della concorrenza è materia di competenza esclusiva statale e le deroghe a procedure selettive non possono essere introdotte dalla legislazione regionale.

    Domande e risposte

    Cosa prevede la direttiva Bolkestein per il commercio su aree pubbliche?

    L’art. 12 della direttiva 2006/123/CE (recepito dall’art. 16 del d.lgs. n. 59/2010) impone che, quando i titoli autorizzatori disponibili per un’attività di servizi sono limitati, le autorità competenti applichino una procedura di selezione imparziale tra i candidati potenziali, con criteri predeterminati e pubblicizzati.

    Perché la Regione Toscana non poteva invocare motivi imperativi di interesse generale?

    Perché la valutazione dei motivi imperativi di interesse generale che giustificano deroghe alla libera prestazione dei servizi è riservata al legislatore statale nell’ambito della tutela della concorrenza, materia di competenza esclusiva ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. Una Regione non può autonomamente decidere di escludere l’applicazione del diritto europeo.

    Quali sono le conseguenze pratiche per i mercati all’aperto?

    I Comuni e le Regioni devono applicare procedure competitive per l’assegnazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere su aree pubbliche quando il numero dei posti disponibili è inferiore alle richieste. Non possono rinnovare automaticamente le autorizzazioni esistenti senza una selezione comparativa.

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  • Corte cost. n. 290/2012 – Indennità aggiuntiva ai coordinatori regionali della Sardegna

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 8 della legge della Regione Sardegna n. 16/2011, che riconosceva un’indennità aggiuntiva pari al 50% del trattamento dei direttori di servizio in favore del personale già titolare dell’incarico di coordinatore. La norma violava i principi statali sul contenimento della spesa per il personale pubblico e sulla contrattazione collettiva.

    Di cosa si tratta

    La Regione Sardegna aveva previsto, con l’art. 8 della legge n. 16/2011, che il personale regionale già in possesso di un incarico di coordinatore e di una specifica indennità ricevesse in aggiunta un ulteriore compenso pari al 50% del trattamento economico dei direttori di servizio, per i bienni 2000-2004. Il Presidente del Consiglio ha impugnato la norma davanti alla Consulta.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 8 della legge sarda n. 16/2011 veniva censurato per violazione degli artt. 3, 4 e 5 della legge cost. n. 3/1948 (Statuto speciale per la Sardegna) e degli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost. In particolare, si lamentava la violazione dei principi statali di contenimento della spesa per il personale (art. 9, comma 1, d.l. n. 78/2010) e della riserva alla contrattazione collettiva della regolamentazione del trattamento economico nel pubblico impiego.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Sardegna n. 16/2011. La norma, prevedendo un’indennità aggiuntiva per via legislativa, violava sia i principi di contenimento della spesa per il personale sia il principio per cui ogni regolamentazione del trattamento economico nel pubblico impiego deve essere rimessa alla contrattazione collettiva, materia riservata allo Stato.

    Il principio

    Anche le Regioni a statuto speciale non possono, con legge, introdurre trattamenti economici aggiuntivi per il personale pubblico al di fuori del sistema di contrattazione collettiva e in contrasto con i principi statali di contenimento della spesa. La disciplina dei rapporti economici nel pubblico impiego rientra nell’ordinamento civile di competenza statale esclusiva.

    Domande e risposte

    Le Regioni a statuto speciale possono legiferare sul trattamento economico del personale?

    Solo nei limiti delle materie loro attribuite dallo statuto speciale e nel rispetto dei vincoli costituzionali. Non possono introdurre trattamenti economici che eccedano quanto previsto dalla contrattazione collettiva o che violino i principi statali di coordinamento della finanza pubblica.

    Perché la norma violava la contrattazione collettiva?

    Perché il titolo III del d.lgs. n. 165/2001 riserva la regolamentazione del trattamento economico nel pubblico impiego alla contrattazione collettiva. Un intervento legislativo regionale che introduce compensi aggiuntivi bypassa questo sistema e invade la materia dell’ordinamento civile riservata allo Stato.

    Cosa si intende per principi di contenimento della spesa per il personale?

    L’art. 9, comma 1, del d.l. n. 78/2010 aveva introdotto, in via temporanea, limiti al trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici. Una norma regionale che aumenta i trattamenti contrasta con questi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, vincolanti anche per le Regioni speciali.

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  • Corte cost. n. 31/2011 – Nullità clausole arbitrali nei contratti di emergenza: questione inammissibile

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità dell’art. 15, comma 3, del d.l. n. 195/2009, che prevede la nullità dei compromessi e delle clausole compromissorie inseriti nei contratti stipulati per la realizzazione di interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza o di grande evento. La questione era stata sollevata da un collegio arbitrale di Roma, che riteneva la norma in contrasto con diversi principi costituzionali e comunitari.

    Di cosa si tratta

    L’art. 15, comma 3, del d.l. n. 195/2009 (conv. dalla legge n. 26/2010) dichiarava nulle le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione di interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza (ai sensi della legge n. 225/1992) e di «grande evento» (ai sensi del d.l. n. 343/2001). Erano fatti salvi i collegi arbitrali per i quali il giudizio avesse già completato la fase istruttoria alla data di entrata in vigore del decreto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Un collegio arbitrale di Roma, costituitosi per decidere una controversia tra una società di costruzioni e l’Ufficio del Commissario delegato per l’emergenza ambientale della Regione Calabria (contratto di appalto per la realizzazione di un depuratore), ha sollevato questione di legittimità dell’art. 15, comma 3, del d.l. n. 195/2009, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 41, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost. (e al principio comunitario di legittimo affidamento), per la violazione dei principi del giusto processo, della ragionevole durata, del giudice naturale e dell’iniziativa economica.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione. La pronuncia esclude l’esame nel merito delle censure proposte dal collegio arbitrale rimettente, senza valutare la compatibilità della norma con i parametri costituzionali invocati.

    Il principio

    La manifesta inammissibilità di una questione sollevata da un collegio arbitrale può derivare da difetti nell’ordinanza di rimessione o dalla mancanza dei presupposti del giudizio incidentale di costituzionalità. In particolare, la questione della legittimazione dei collegi arbitrali a sollevare questioni di legittimità costituzionale è tradizionalmente controversa, in quanto l’arbitrato non è sempre equiparato all’autorità giurisdizionale richiesta dall’art. 1 della legge n. 87/1953.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 15, comma 3, del d.l. n. 195/2009?

    La disposizione stabiliva che i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti per la realizzazione di interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza o di grande evento fossero nulli, al fine di assicurare risparmi di spesa. Faceva salvi solo i collegi arbitrali presso cui i giudizi avessero già completato la fase istruttoria alla data di entrata in vigore del decreto (27 dicembre 2009).

    I collegi arbitrali possono sollevare questioni di legittimità costituzionale?

    La risposta dipende dal tipo di arbitrato. I collegi arbitrali rituali (che svolgono funzioni giurisdizionali sostitutive) sono tradizionalmente considerati legittimati a sollevare questioni di legittimità costituzionale. I collegi arbitrali irrituali (che decidono come mandatari delle parti) non lo sono. La questione della qualificazione incide sulla ricevibilità dell’ordinanza di rimessione.

    Perché il legislatore ha previsto la nullità delle clausole arbitrali nei contratti di emergenza?

    La ratio dichiarata dalla norma era la riduzione della spesa pubblica, evitando che le controversie sui contratti di emergenza (spesso di elevato valore) fossero risolte da collegi arbitrali, i cui costi — parametrati al valore della controversia — possono essere molto elevati. Il legislatore ha quindi dirottato tali controversie verso la giurisdizione ordinaria.

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  • Corte cost. n. 289/2012 – Proroga contratti di collaborazione al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Regione Abruzzo che prorogava a tempo indeterminato i contratti di collaborazione presso l’ufficio del Bollettino Ufficiale regionale, in violazione dei principi costituzionali di buon andamento e di accesso all’impiego pubblico tramite concorso.

    Di cosa si tratta

    La Regione Abruzzo, con la legge n. 51/2010, aveva previsto la proroga — senza limite temporale — dei contratti di collaborazione in essere presso l’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA) fino alla copertura della pianta organica. Il Presidente del Consiglio ha impugnato la disposizione per violazione dei principi costituzionali sull’organizzazione della pubblica amministrazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 6, comma 2, della legge regionale n. 51/2010 veniva censurato per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. (principi di ragionevolezza, buon andamento e imparzialità della P.A. e di accesso tramite concorso), dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (ordinamento civile riservato allo Stato) e dell’art. 117, terzo comma, Cost. (coordinamento della finanza pubblica). Il giudice rimettente era il Presidente del Consiglio dei ministri in via principale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge regionale abruzzese n. 51/2010. La proroga indeterminata dei rapporti di collaborazione senza rispetto dei requisiti di legge e senza concorso contrasta con i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e con le norme statali sul contenimento della spesa per collaborazioni.

    Il principio

    Una legge regionale non può prorogare a tempo indeterminato contratti di collaborazione presso uffici pubblici senza indicare un termine e senza rispettare i requisiti previsti dalla normativa statale. Una simile previsione viola i principi di organizzazione della P.A. secondo legge e di accesso all’impiego pubblico tramite procedure selettive.

    Domande e risposte

    Perché le Regioni non possono prorogare liberamente i contratti di collaborazione?

    Perché la disciplina dei rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione rientra nell’ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.), riservato alla competenza esclusiva dello Stato. Le Regioni non possono derogare alle norme statali che limitano il ricorso alle collaborazioni.

    Qual era il limite statale superato dalla Regione Abruzzo?

    L’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 consentiva il ricorso a contratti di collaborazione solo nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. Una proroga indeterminata poteva facilmente eccedere tale limite.

    Il principio del concorso pubblico si applica anche ai collaboratori esterni?

    Sì, nel senso che l’accesso alle risorse pubbliche deve avvenire nel rispetto di procedure selettive. La proroga automatica e senza termine di collaborazioni già in essere bypassava qualsiasi selezione, violando i principi di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost.

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  • Corte cost. n. 45/2011 – Legge elettorale regionale della Basilicata e vincolo dello statuto

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    La Corte dichiara illegittimi l’art. 1, commi 1 e 3, della l.r. Basilicata n. 3/2010 e l’art. 1 della l.r. n. 19/2010 sulla legge elettorale regionale: la Basilicata ha modificato il sistema di elezione del Presidente della Giunta senza avere previamente adottato il nuovo statuto regionale, violando l’art. 5 della legge costituzionale n. 1/1999.

    Di cosa si tratta

    La legge costituzionale n. 1/1999 ha riformato il sistema di elezione diretta del Presidente della Giunta regionale, subordinando però la possibilità per le Regioni di dettare discipline difformi all’adozione preventiva di un nuovo statuto regionale. La Regione Basilicata ha approvato le leggi regionali n. 3 e n. 19 del 2010, che modificavano significativamente il sistema di elezione del Presidente e del Consiglio regionale, senza avere ancora adottato un nuovo statuto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, commi 1 e 3, della l.r. Basilicata n. 3/2010 e gli artt. 1, 2 e 3 della l.r. n. 19/2010, in riferimento all’art. 5, primo comma, della legge costituzionale n. 1/1999, che condiziona la modifica del sistema elettorale regionale all’adozione del nuovo statuto.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 3, della l.r. n. 3/2010 e dell’art. 1 della l.r. n. 19/2010 (le norme che modificavano il sistema elettorale), perché adottate in assenza del nuovo statuto regionale. Le questioni sugli artt. 2 e 3 della l.r. n. 19/2010 sono dichiarate non fondate. Viene respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione.

    Il principio

    Le Regioni possono modificare il sistema di elezione del Presidente e del Consiglio regionale in deroga alla disciplina statale solo dopo avere adottato il nuovo statuto regionale: lo statuto costituisce il presupposto procedurale inderogabile per l’esercizio dell’autonomia elettorale regionale garantita dalla legge costituzionale n. 1/1999.

    Domande e risposte

    Cosa ha introdotto la legge costituzionale n. 1/1999 sull’elezione del Presidente della Regione?

    La legge costituzionale n. 1/1999 ha introdotto l’elezione diretta a suffragio universale del Presidente della Giunta regionale (il cosiddetto “governatore”), congiuntamente all’elezione del Consiglio regionale. Ha altresì previsto il meccanismo del “simul stabunt simul cadent”: il Presidente decade se il Consiglio approva una mozione di sfiducia, e viceversa le dimissioni o la morte del Presidente comportano lo scioglimento del Consiglio.

    Lo statuto regionale è obbligatorio per modificare la legge elettorale?

    Sì, secondo l’art. 5 della legge costituzionale n. 1/1999, le Regioni che intendano adottare un sistema elettorale diverso da quello disciplinato dalla legge statale devono farlo tramite lo statuto regionale (o legge regionale approvata con maggioranza qualificata, previo adozione del nuovo statuto). La Basilicata non aveva ancora adottato il nuovo statuto regionale.

    Le leggi regionali illegittime avrebbero potuto comunque essere applicate?

    No. Le leggi dichiarate illegittime perdono efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale. Poiché le elezioni regionali in Basilicata erano ancora future al momento della sentenza (febbraio 2011), la pronuncia ha impedito che il nuovo sistema elettorale inconstituzionale venisse applicato.

    Norme collegate

    • Art. 122 della Costituzione — sistema di elezione del Presidente e del Consiglio regionale, rimesso alle leggi regionali nei limiti fissati dalla legge statale
    • Art. 5 della Costituzione — autonomia degli enti territoriali nell’ambito del quadro unitario dello Stato
  • Corte cost. n. 288/2012 – Tassa automobilistica regionale e fermo amministrativo

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 della legge della Regione Marche n. 28/2011, che escludeva l’esenzione dalla tassa automobilistica per veicoli sottoposti a fermo amministrativo o giudiziario, in contrasto con la normativa statale. Ha dichiarato altresì illegittimo l’art. 22 della stessa legge nella parte in cui consentiva l’immissione di trota iridea nei corsi d’acqua.

    Di cosa si tratta

    La Regione Marche aveva approvato nel dicembre 2011 una legge finanziaria regionale che, tra l’altro, eliminava l’esenzione dalla tassa automobilistica per i veicoli colpiti da fermo amministrativo o giudiziario e consentiva l’immissione di trota iridea (specie alloctona) nei corsi d’acqua regionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato entrambe le disposizioni davanti alla Corte costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 10 della legge regionale n. 28/2011 veniva censurato per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. (sistema tributario riservato allo Stato) e con l’art. 119, secondo comma, Cost. (autonomia finanziaria subordinata ai principi statali), in relazione all’art. 5, comma 36, del d.l. n. 953/1982, che esentava dal tributo i veicoli in situazione di indisponibilità per provvedimento dell’autorità. L’art. 22 veniva censurato per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (tutela dell’ambiente), in relazione al d.P.R. n. 357/1997 sulla conservazione degli habitat naturali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di entrambe le disposizioni impugnate. L’art. 10 violava la competenza esclusiva statale in materia tributaria imponendo il pagamento di un tributo in assenza del suo presupposto (la circolazione del veicolo). L’art. 22, nella parte relativa alla trota iridea, contrastava con la normativa statale di tutela degli habitat naturali che vieta l’introduzione di specie alloctone.

    Il principio

    Le Regioni non possono derogare alla normativa statale che esonera dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli sottratti alla disponibilità del proprietario per provvedimento dell’autorità, trattandosi di materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato. Parimenti, non possono consentire l’immissione di specie ittiche alloctone in contrasto con la normativa statale a tutela degli habitat naturali.

    Domande e risposte

    Perché la tassa automobilistica rientra nella competenza statale?

    Perché l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. riserva allo Stato la materia del «sistema tributario». Pur essendo la tassa automobilistica un tributo il cui gettito va alle Regioni, la sua disciplina di base è statale e le Regioni possono intervenire solo nei limiti fissati dalla legge dello Stato.

    Cosa succede se un veicolo è sottoposto a fermo amministrativo?

    In base alla normativa statale (art. 5, comma 36, d.l. n. 953/1982), la perdita della disponibilità del veicolo per provvedimento dell’autorità, annotata nei pubblici registri, fa venir meno l’obbligo di pagamento della tassa per i periodi successivi all’annotazione. La Regione Marche non poteva eliminare questa esenzione.

    Perché la trota iridea non può essere immessa nei corsi d’acqua regionali?

    La trota iridea è una specie alloctona (non autoctona) e la sua immissione in corsi d’acqua naturali è vietata dalla normativa statale attuativa della direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali, che riserva allo Stato la materia della tutela dell’ambiente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 44/2011 – Legge finanziaria Campania 2010 e tutela dell’ambiente

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    La Corte dichiara illegittime tre disposizioni della legge finanziaria regionale della Campania 2010: una norma sullo sversamento di reflui in mare con fondi europei, una sull’apertura di cave nei parchi e una sul rilascio di autorizzazioni commerciali, tutte in contrasto con la competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria della Regione Campania n. 2/2010 conteneva, tra le numerose disposizioni, tre norme eterogenee impugnate dal Governo: l’art. 1, comma 12 ultima parte (finanziamento con fondi FESR per condotte sottomarine di sversamento a fondale nel litorale Domitio-Flegreo), l’art. 1, comma 16 (possibilità di aprire nuove cave nei parchi statali e regionali), e l’art. 1, comma 25 primo periodo (concessione di autorizzazioni commerciali in aree soggette a vincolo ambientale in assenza del nulla osta degli enti gestori delle aree protette).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio ha impugnato le tre disposizioni in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettere e) e s), e terzo comma, della Costituzione, invocando la competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, comma 2, lett. s), Cost.).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara innanzitutto inammissibile la costituzione in giudizio della Regione Campania (per tardività). Nel merito: dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 12 ultima parte (condotte di sversamento in mare in contrasto con la normativa nazionale e comunitaria sulle acque), dell’art. 1, comma 16 limitatamente ai parchi statali e regionali (la Regione non può autorizzare l’apertura di cave in aree protette di competenza statale), e dell’art. 1, comma 25 primo periodo (rilascio di autorizzazioni commerciali in aree vincolate senza il preventivo nulla osta dell’ente gestore dell’area protetta).

    Il principio

    La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è materia di competenza legislativa esclusiva statale (art. 117, comma 2, lett. s), Cost.): le Regioni non possono dettare norme che abbassino il livello di protezione ambientale stabilito dalla legislazione statale o che autorizzino attività in contrasto con i vincoli di protezione delle aree naturali protette.

    Domande e risposte

    La tutela dell’ambiente è sempre e solo statale?

    La tutela dell’ambiente è materia di competenza esclusiva statale, ma ciò non impedisce alle Regioni di dettare norme più restrittive a tutela del loro territorio. La Corte costituzionale ha chiarito che le Regioni possono innalzare ma non abbassare i livelli minimi di protezione ambientale stabiliti dallo Stato.

    Cosa sono le cave nei parchi nazionali?

    I parchi nazionali sono aree naturali protette in cui è in linea di principio vietata l’apertura di nuove cave e miniere. La normativa statale (legge n. 394/1991) stabilisce divieti stringenti per la tutela dei valori naturali e paesaggistici delle aree protette. Una legge regionale che autorizzasse cave in parchi nazionali invaderebbe la competenza statale sulla disciplina delle aree protette.

    Cos’è il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)?

    Il FESR è uno dei principali fondi strutturali dell’Unione europea, destinato a finanziare investimenti per ridurre le disparità economiche tra le Regioni UE. Finanzia infrastrutture, innovazione, sviluppo delle imprese e tutela dell’ambiente. L’utilizzo di fondi FESR per opere in contrasto con la normativa ambientale comunitaria è comunque vietato dai regolamenti europei.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 30/2011 – Sezioni riunite Corte dei conti: inammissibile la questione sul deferimento delle questioni di massima

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    La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione di legittimità dell’art. 1, comma 7, terzo periodo, del d.l. n. 453/1993, che attribuisce al Presidente della Corte dei conti il potere di deferire questioni di massima alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale. La questione era stata sollevata dalle stesse Sezioni riunite, che dubitavano della compatibilità di tale potere con i principi del giudice naturale, del contraddittorio e del giusto processo.

    Di cosa si tratta

    L’art. 1, comma 7, terzo periodo, del d.l. n. 453/1993 (come integrato dall’art. 42, comma 2, della legge n. 69/2009) consentiva al Presidente della Corte dei conti di deferire alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale questioni di massima, ossia interpretazioni di norme controverse che presentavano orientamenti oscillanti. Le Sezioni riunite, investite da tale potere dal Presidente in relazione all’interpretazione dell’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009, si sono interrogate sulla legittimità del meccanismo che le aveva radicate in sede giurisdizionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale, con ordinanza dell’8 aprile 2010 ha sollevato questione di legittimità dell’art. 1, comma 7, terzo periodo, del d.l. n. 453/1993 (conv. dalla legge n. 19/1994), come integrato dall’art. 42, comma 2, della legge n. 69/2009, in riferimento agli artt. 24, 25 e 111 Cost., nella parte in cui attribuisce al Presidente della Corte dei conti il potere di deferire questioni di massima alle Sezioni riunite.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione. Dal dispositivo emerge che l’inammissibilità riguarda la parte della questione relativa al potere del Presidente di deferire le questioni alle Sezioni riunite. La Corte non si pronuncia nel merito della compatibilità del meccanismo con i principi del giusto processo.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale sollevate nell’ambito di procedimenti particolari — come il deferimento di questioni di massima — devono superare il vaglio di rilevanza e di non manifesta infondatezza secondo i criteri generali. La natura peculiare del giudizio rimettente non modifica i presupposti del controllo incidentale di costituzionalità.

    Domande e risposte

    Cosa sono le «questioni di massima» alla Corte dei conti?

    Sono questioni interpretative di norma controverse, su cui le diverse sezioni della Corte dei conti presentano orientamenti divergenti. Quando il Presidente rileva tali contrasti, può deferire la questione alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale affinché queste forniscano un’interpretazione autorevole destinata a uniformare la giurisprudenza contabile.

    Perché le Sezioni riunite hanno dubitato della legittimità del meccanismo?

    Le Sezioni riunite ritenevano che il potere del Presidente di deferire le questioni potesse violare il principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.), il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e le garanzie del giusto processo (art. 111 Cost.), in quanto le parti dei giudizi pendenti si trovavano ad avere il proprio giudice di fatto scelto da un atto presidenziale e non dalla legge.

    Quali erano le questioni di massima oggetto del deferimento nel caso concreto?

    Il Presidente della Corte dei conti aveva deferito alle Sezioni riunite questioni interpretative sull’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009, che disciplinava i limiti all’esercizio dell’azione di responsabilità erariale da parte della Procura contabile. Su tale norma si erano registrati orientamenti oscillanti tra le diverse sezioni giurisdizionali regionali e centrali della Corte.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 29/2011 – Referendum legge 51/2010 legittimo impedimento: ammissibile il quesito abrogativo

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    La Corte costituzionale dichiara ammissibile il referendum popolare per l’abrogazione integrale della legge 7 aprile 2010, n. 51 (Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza), dichiarata legittima dall’Ufficio centrale per il referendum. Il quesito non incontra i limiti dell’art. 75 Cost. né quelli elaborati dalla giurisprudenza costituzionale.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 51/2010 disciplinava il legittimo impedimento a comparire in udienza penale del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri nella loro qualità di imputati, prevedendo che le attestazioni governative sullo svolgimento delle funzioni istituzionali costituissero legittimo impedimento con obbligo di rinvio per il giudice. Un comitato promotore aveva raccolto le firme per un referendum abrogativo totale della legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’Ufficio centrale per il referendum, con ordinanza del 6 dicembre 2010, aveva dichiarato conforme alle disposizioni di legge la richiesta di referendum per l’abrogazione totale della legge n. 51/2010 (quesito n. 6). I promotori chiedevano l’ammissibilità; il Presidente del Consiglio dei ministri chiedeva l’inammissibilità, eccependo che l’abrogazione avrebbe fatto venire meno un livello minimo di disciplina su materia costituzionalmente rilevante e che la legge era destinata a perdere efficacia prima del referendum.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile la richiesta di referendum per l’abrogazione integrale della legge n. 51/2010. La legge non rientra in alcuna delle categorie escluse dall’art. 75 Cost. La normativa di risulta è rappresentata dalla disciplina ordinaria del legittimo impedimento prevista dall’art. 420-ter c.p.p., che continua ad applicarsi a tutti gli imputati, inclusi i membri del governo.

    Il principio

    L’ammissibilità del referendum non è esclusa dalla mera circostanza che la legge oggetto del quesito sia destinata a perdere efficacia prima del voto, né dal fatto che la sua abrogazione faccia tornare in vigore la disciplina generale. La normativa generale di risulta può essere considerata un livello sufficiente di tutela del diritto.

    Domande e risposte

    Perché il Presidente del Consiglio chiedeva l’inammissibilità del referendum?

    La difesa statale sosteneva che la legge n. 51/2010 tutelasse interessi costituzionalmente rilevanti (il corretto esercizio delle funzioni di governo) e che la sua abrogazione avrebbe creato un vuoto normativo inaccettabile. Eccepiva inoltre che la legge era destinata a perdere efficacia quasi contemporaneamente alla conclusione del procedimento referendario, rendendo il quesito privo di utilità pratica.

    Con la legge n. 51/2010 come funzionava il legittimo impedimento del Presidente del Consiglio?

    Ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 3, della legge n. 51/2010, quando la Presidenza del Consiglio attestava che l’imputato era impedito in modo continuativo a causa delle funzioni governative, il giudice era obbligato al rinvio del processo senza poter valutare l’effettività dell’impedimento. Tale automatismo era stato poi dichiarato parzialmente incostituzionale dalla stessa Corte con la sentenza n. 23/2011.

    Il referendum sulla legge 51/2010 si è poi svolto?

    Sì. Il referendum si è tenuto il 12-13 giugno 2011, ma il quesito non ha raggiunto il quorum del 50% + 1 degli aventi diritto al voto. La legge n. 51/2010 non è stata quindi abrogata per via referendaria, anche se le sue disposizioni centrali erano già state dichiarate parzialmente incostituzionali dalla Corte con la sentenza n. 23/2011.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 43/2011 – Lavori pubblici regionali dell’Umbria e competenza statale in materia di appalti

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    La Corte dichiara parzialmente illegittima la legge umbra sui lavori pubblici (l.r. n. 3/2010): le norme che disciplinano il subappalto in deroga alla normativa statale, il lavoro irregolare e le sanzioni violano la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Umbria n. 3/2010 aveva dettato una disciplina organica in materia di lavori pubblici regionali, intervenendo su aspetti quali la qualificazione delle imprese, le procedure di affidamento, il subappalto, la regolarità contributiva e le sanzioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato diverse disposizioni per asserita invasione delle competenze legislative statali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio ha impugnato gli artt. 1, comma 1; 2; 13, comma 3; 15; 16; 19, comma 1; 20, comma 3; 22, commi 3 e 4; e 28 della l.r. Umbria n. 3/2010, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), e terzo comma, della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 13, comma 3; 20, comma 3; e 22, commi 3 e 4, perché introducono discipline divergenti dalla normativa statale in materia di subappalto, lavoro irregolare e sanzioni nei contratti pubblici, materie riservate allo Stato. La questione relativa all’art. 15, commi 1, 3, 5, 6 e 7, è inammissibile. Le questioni sulle restanti disposizioni (artt. 1, 2, 15 commi 2 e 4, 16, 19 e 28) sono dichiarate non fondate.

    Il principio

    I lavori pubblici non costituiscono una materia omogenea attribuita allo Stato o alle Regioni: le singole disposizioni in materia devono essere ascritte di volta in volta alla competenza statale o regionale a seconda del loro contenuto specifico. Le norme che attengono alla tutela della concorrenza (procedure di evidenza pubblica) e all’ordinamento civile (conclusione ed esecuzione del contratto) appartengono alla competenza esclusiva statale.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono legiferare in materia di appalti pubblici?

    Le Regioni possono dettare norme di organizzazione e procedure per i lavori pubblici di propria competenza, ma non possono derogare alle regole statali in materia di evidenza pubblica (gare), qualificazione delle imprese, tutela della concorrenza e disciplina civilistica del contratto. Questi ambiti restano di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. e) ed l), Cost.

    Cosa si intende per “tutela della concorrenza” come materia statale?

    La tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, lett. e), Cost.) comprende le norme che garantiscono il libero accesso al mercato e la parità tra operatori economici. Negli appalti pubblici, ciò si traduce nelle regole sulle procedure di gara, i criteri di aggiudicazione e i requisiti di partecipazione, tutti riservati alla competenza statale per garantire uniformità su tutto il territorio nazionale.

    Cosa succede alle norme regionali dichiarate illegittime già applicate?

    Le norme dichiarate illegittime cessano di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale. I contratti già conclusi in applicazione di tali norme rimangono in vigore, ma non può essere data ulteriore applicazione alle clausole fondate sulle disposizioni dichiarate incostituzionali.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze; comma 2, lett. e) ed l) riserva allo Stato tutela della concorrenza e ordinamento civile
  • Corte cost. n. 28/2011 – Referendum nucleare: ammissibile il quesito sull’abrogazione delle norme sulle centrali

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    La Corte costituzionale dichiara ammissibile il referendum popolare per l’abrogazione parziale delle disposizioni del d.l. n. 112/2008 e della legge n. 99/2009 che autorizzavano la realizzazione di nuove centrali per la produzione di energia nucleare nel territorio nazionale. Il quesito è risultato conforme ai limiti costituzionali in materia referendaria.

    Di cosa si tratta

    Il d.l. n. 112/2008 e la legge n. 99/2009 avevano previsto la possibilità di costruire impianti di produzione di energia elettrica nucleare e impianti di fabbricazione del combustibile nucleare in Italia. Un comitato di cittadini aveva promosso un referendum abrogativo parziale delle disposizioni che consentivano tale realizzazione. L’Ufficio centrale per il referendum aveva dichiarato legittima la richiesta.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’Ufficio centrale per il referendum, con ordinanza del 6-7 dicembre 2010, aveva dichiarato conforme alle disposizioni di legge la richiesta di referendum (quesito n. 5) avente ad oggetto «Nuove centrali per la produzione di energia nucleare. Abrogazione parziale di norme». Il Presidente della Corte ha fissato la camera di consiglio del 12 gennaio 2011 per la deliberazione. Il Movimento Fare Ambiente MED – ONLUS e l’AIN hanno chiesto l’inammissibilità; i promotori hanno chiesto l’ammissibilità.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile la richiesta di referendum per l’abrogazione parziale delle disposizioni indicate. Il quesito non rientra nelle categorie di leggi escluse dall’art. 75 Cost. e soddisfa i requisiti elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in materia di ammissibilità referendaria.

    Il principio

    Il referendum abrogativo è ammissibile anche quando incide su politiche industriali ed energetiche di rilievo, purché il quesito non riguardi le categorie escluse dall’art. 75 Cost. e la normativa di risulta sia coerente. La scelta di politica energetica — compresa la rinuncia al nucleare — può essere rimessa al corpo elettorale attraverso il referendum.

    Domande e risposte

    Cosa prevedevano le norme oggetto del referendum nucleare?

    L’art. 7, comma 1, lettera d), del d.l. n. 112/2008 includeva tra le misure di sviluppo economico la «realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare». L’art. 25 della legge n. 99/2009 prevedeva la delega al Governo per adottare decreti legislativi sulla «localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare».

    Il referendum nucleare del 2011 ha avuto successo?

    Sì. Il referendum si è tenuto il 12-13 giugno 2011. Il quesito sul nucleare ha ottenuto l’approvazione con circa il 94% dei voti favorevoli, con il quorum largamente superato. Le disposizioni che consentivano la realizzazione di nuove centrali nucleari in Italia sono state abrogate.

    L’Italia può tornare al nucleare senza referendum?

    L’abrogazione referendaria non è irreversibile: il legislatore può in linea di principio reintrodurre norme analoghe. Tuttavia, la reintroduzione di una disciplina sostanzialmente identica a quella abrogata dal referendum sarebbe costituzionalmente problematica, in quanto contrasterebbe con la volontà popolare espressa attraverso lo strumento referendario.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 42/2011 – Stabilizzazione del personale sanitario e sospensione dei concorsi in Puglia

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    La Corte dichiara illegittimo l’art. 3, comma 40, della legge finanziaria regionale Puglia 2008 nella parte in cui, per consentire la stabilizzazione del personale sanitario precario, vietava nel triennio 2008-2010 lo svolgimento di concorsi per le stesse figure professionali: la norma viola gli artt. 3, 97 e 117, primo comma, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria regionale della Puglia n. 40/2007 aveva avviato un processo di stabilizzazione del personale sanitario precario (dirigenza medico-veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa) nelle ASL e negli IRCCS pubblici regionali. Per garantire che i posti destinati alla stabilizzazione non venissero coperti con concorsisti, la norma vietava per il triennio 2008-2010 di indire nuovi concorsi o di utilizzare le graduatorie dei concorsi già espletati per i profili interessati. Il TAR Puglia di Lecce aveva sollevato la questione su ricorso di due soggetti risultati idonei (non vincitori) in una graduatoria concorsuale della ASL di Lecce.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia (sede di Lecce) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 40, della l.r. Puglia n. 40/2007 in riferimento agli artt. 3, 97, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, lamentando la violazione del principio concorsuale e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie la questione e dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 40, della l.r. Puglia n. 40/2007. Il blocco dei concorsi e il mancato utilizzo delle graduatorie già approvate per l’intera durata del triennio non rispetta il principio costituzionale di accesso agli impieghi pubblici mediante concorso (art. 97, terzo comma, Cost.) e è irragionevolmente penalizzante per i soggetti già risultati idonei in procedure selettive concluse.

    Il principio

    Il processo di stabilizzazione del personale precario nelle pubbliche amministrazioni non può tradursi in un blocco generalizzato e indefinito dei concorsi pubblici o nell’azzeramento delle graduatorie concorsuali già approvate: il principio del pubblico concorso ex art. 97 Cost. costituisce la regola generale di accesso agli impieghi pubblici e le deroghe devono essere proporzionate e giustificate.

    Domande e risposte

    La stabilizzazione del personale precario è ammessa dalla Costituzione?

    La Corte costituzionale ha riconosciuto che la stabilizzazione del personale precario nelle pubbliche amministrazioni può essere ammessa come misura eccezionale, a condizione che riguardi soggetti reclutati originariamente attraverso procedure selettive, che sia limitata nel tempo e che non comprometta in modo sproporzionato il principio del pubblico concorso. La stabilizzazione “in deroga totale” ai concorsi è invece incostituzionale.

    Cosa dice l’art. 97, terzo comma, della Costituzione?

    L’art. 97, terzo comma (oggi quarto comma, dopo la riforma del 2012), stabilisce che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. La Corte costituzionale ha costantemente affermato che il concorso pubblico è la modalità ordinaria di accesso agli impieghi pubblici, e le eccezioni devono essere giustificate da ragioni specifiche.

    I soggetti risultati idonei in un concorso vantano un diritto all’assunzione?

    No. L’inserimento in una graduatoria concorsuale come “idoneo non vincitore” non attribuisce un diritto soggettivo all’assunzione, ma solo un interesse legittimo a che l’amministrazione utilizzi correttamente la graduatoria. Il blocco totale dell’utilizzo della graduatoria per un triennio risultava tuttavia irragionevolmente lesivo anche di questo interesse legittimo.

    Norme collegate