Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 282/2011 – Insindacabilità parlamentare ex art. 68 Costituzione

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La sentenza n. 282 del 2011 della Corte Costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale con esito di inammissibilità. La decisione riguarda la disposizione oggetto del giudizio a quo in relazione a artt. 68 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 282 del 2011, ha esaminato la questione di legittimità costituzionale sottoposta al suo giudizio. Il provvedimento rientra nell’ordinario esercizio del sindacato di costituzionalità accentrato spettante alla Consulta ai sensi dell’art. 134 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe la disposizione oggetto del giudizio a quo, in riferimento a artt. 68 della Costituzione. Il giudice rimettente ha sollevato il dubbio di costituzionalità nel corso di un giudizio principale, sospendendo il procedimento e trasmettendo gli atti alla Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ha pronunciato con inammissibilità. La Corte ha pronunciato con inammissibilità.

    Il principio

    il principio di completezza ed autosufficienza

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la sentenza n. 282/2011?

    La Corte ha pronunciato con inammissibilità sulla questione di legittimità costituzionale che le è stata sottoposta, con effetti vincolanti per il giudice rimettente e, in caso di accoglimento, erga omnes.

    Chi ha sollevato la questione di legittimità costituzionale?

    La questione è stata sollevata dal giudice rimettente nell’ambito di un giudizio principale ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953.

    Quali effetti produce questa decisione?

    Le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale hanno efficacia erga omnes e comportano la cessazione dell’efficacia della norma dichiarata incostituzionale dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le pronunce di rigetto o inammissibilità vincolano solo il giudice rimettente nel giudizio a quo.

  • Corte cost. n. 281/2011 – Questione tributaria e perequazione fiscale

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La sentenza n. 281 del 2011 della Corte Costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale con esito di accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale). La decisione riguarda la disposizione oggetto del giudizio a quo in relazione a i parametri costituzionali indicati nell’ordinanza di rimessione.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 281 del 2011, ha esaminato la questione di legittimità costituzionale sottoposta al suo giudizio. Il provvedimento rientra nell’ordinario esercizio del sindacato di costituzionalità accentrato spettante alla Consulta ai sensi dell’art. 134 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe la disposizione oggetto del giudizio a quo, in riferimento a i parametri costituzionali indicati nell’ordinanza di rimessione. Il giudice rimettente ha sollevato il dubbio di costituzionalità nel corso di un giudizio principale, sospendendo il procedimento e trasmettendo gli atti alla Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale). La Corte ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale).

    Il principio

    la disposizione denunciata, è esclusivamente quello tributario, senza che rilevino i diversi crediti eventualmente concorrenti al riparto ed aventi prelazione anteriore a quelli dell’esattore, considerato che l’art

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la sentenza n. 281/2011?

    La Corte ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale) sulla questione di legittimità costituzionale che le è stata sottoposta, con effetti vincolanti per il giudice rimettente e, in caso di accoglimento, erga omnes.

    Chi ha sollevato la questione di legittimità costituzionale?

    La questione è stata sollevata dal giudice rimettente nell’ambito di un giudizio principale ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953.

    Quali effetti produce questa decisione?

    Le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale hanno efficacia erga omnes e comportano la cessazione dell’efficacia della norma dichiarata incostituzionale dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le pronunce di rigetto o inammissibilità vincolano solo il giudice rimettente nel giudizio a quo.

  • Corte cost. n. 280/2011 – Tutela ambientale e competenza legislativa

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La sentenza n. 280 del 2011 della Corte Costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale con esito di accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale). La decisione riguarda la disposizione oggetto del giudizio a quo in relazione a i parametri costituzionali indicati nell’ordinanza di rimessione.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 280 del 2011, ha esaminato la questione di legittimità costituzionale sottoposta al suo giudizio. Il provvedimento rientra nell’ordinario esercizio del sindacato di costituzionalità accentrato spettante alla Consulta ai sensi dell’art. 134 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe la disposizione oggetto del giudizio a quo, in riferimento a i parametri costituzionali indicati nell’ordinanza di rimessione. Il giudice rimettente ha sollevato il dubbio di costituzionalità nel corso di un giudizio principale, sospendendo il procedimento e trasmettendo gli atti alla Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale). La Corte ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale).

    Il principio

    la norma impositiva regionale) − afferma che esso: a) è diretto a compensare i costi sociali e ambientali che derivano, per il Comune, dalla localizzazione nel proprio territorio dell’attività di trattamento dei rifiuti, definita di pubblico interesse dall’art

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la sentenza n. 280/2011?

    La Corte ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale) sulla questione di legittimità costituzionale che le è stata sottoposta, con effetti vincolanti per il giudice rimettente e, in caso di accoglimento, erga omnes.

    Chi ha sollevato la questione di legittimità costituzionale?

    La questione è stata sollevata dal giudice rimettente nell’ambito di un giudizio principale ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953.

    Quali effetti produce questa decisione?

    Le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale hanno efficacia erga omnes e comportano la cessazione dell’efficacia della norma dichiarata incostituzionale dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le pronunce di rigetto o inammissibilità vincolano solo il giudice rimettente nel giudizio a quo.

  • Corte cost. n. 279/2011 – Conflitto di attribuzioni e decadenza al CSM

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    La ordinanza n. 279 del 2011 della Corte Costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale con esito di accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale). La decisione riguarda la disposizione oggetto del giudizio a quo in relazione a i parametri costituzionali indicati nell’ordinanza di rimessione.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 279 del 2011, ha esaminato la questione di legittimità costituzionale sottoposta al suo giudizio. Il provvedimento rientra nell’ordinario esercizio del sindacato di costituzionalità accentrato spettante alla Consulta ai sensi dell’art. 134 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe la disposizione oggetto del giudizio a quo, in riferimento a i parametri costituzionali indicati nell’ordinanza di rimessione. Il giudice rimettente ha sollevato il dubbio di costituzionalità nel corso di un giudizio principale, sospendendo il procedimento e trasmettendo gli atti alla Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale). La Corte ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale).

    Il principio

    il principio dell’autoriconoscimento della regolare composizione dell’organo; che, dunque, a seguire la tesi del ricorrente, si perverrebbe alla conseguenza – davvero singolare – per la quale il componente dell’organismo di rilevanza costituzionale, sicuramente privo, a livello individuale, della fisionomia e d

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la ordinanza n. 279/2011?

    La Corte ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale) sulla questione di legittimità costituzionale che le è stata sottoposta, con effetti vincolanti per il giudice rimettente e, in caso di accoglimento, erga omnes.

    Chi ha sollevato la questione di legittimità costituzionale?

    La questione è stata sollevata dal giudice rimettente nell’ambito di un giudizio principale ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953.

    Quali effetti produce questa decisione?

    Le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale hanno efficacia erga omnes e comportano la cessazione dell’efficacia della norma dichiarata incostituzionale dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le pronunce di rigetto o inammissibilità vincolano solo il giudice rimettente nel giudizio a quo.

  • Corte cost. n. 278/2011 – Referendum consultivo per la creazione di nuova Regione

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    La sentenza n. 278 del 2011 della Corte Costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale con esito di accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale). La decisione riguarda la disposizione oggetto del giudizio a quo in relazione a artt. 132, 133, 138 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 278 del 2011, ha esaminato la questione di legittimità costituzionale sottoposta al suo giudizio. Il provvedimento rientra nell’ordinario esercizio del sindacato di costituzionalità accentrato spettante alla Consulta ai sensi dell’art. 134 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe la disposizione oggetto del giudizio a quo, in riferimento a artt. 132, 133, 138 della Costituzione. Il giudice rimettente ha sollevato il dubbio di costituzionalità nel corso di un giudizio principale, sospendendo il procedimento e trasmettendo gli atti alla Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale). La Corte ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale).

    Il principio

    Il principio di autoidentificazione delle comunità locali e la creazione di nuove Regioni

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la sentenza n. 278/2011?

    La Corte ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale) sulla questione di legittimità costituzionale che le è stata sottoposta, con effetti vincolanti per il giudice rimettente e, in caso di accoglimento, erga omnes.

    Chi ha sollevato la questione di legittimità costituzionale?

    La questione è stata sollevata dal giudice rimettente nell’ambito di un giudizio principale ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953.

    Quali effetti produce questa decisione?

    Le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale hanno efficacia erga omnes e comportano la cessazione dell’efficacia della norma dichiarata incostituzionale dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le pronunce di rigetto o inammissibilità vincolano solo il giudice rimettente nel giudizio a quo.

  • Corte cost. n. 277/2011 – Incompatibilità parlamentare e sindaco

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    La sentenza n. 277 del 2011 della Corte Costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Corte costituzionale: problematiche applicative, con esito di accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale). La decisione riguarda la disposizione oggetto del giudizio a quo in relazione a i parametri costituzionali indicati nell’ordinanza di rimessione.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 277 del 2011, ha esaminato la questione di legittimità costituzionale sottoposta al suo giudizio. Il provvedimento rientra nell’ordinario esercizio del sindacato di costituzionalità accentrato spettante alla Consulta ai sensi dell’art. 134 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe la disposizione oggetto del giudizio a quo, in riferimento a i parametri costituzionali indicati nell’ordinanza di rimessione, con ordinanza di rimessione proveniente dal Corte costituzionale: problematiche applicative. Il giudice rimettente ha sollevato il dubbio di costituzionalità nel corso di un giudizio principale, sospendendo il procedimento e trasmettendo gli atti alla Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale). La Corte ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale).

    Il principio

    la normativa in materia di incompatibilità dell’amministratore dell’ente locale, ferme ed impregiudicate restando tutte le prerogative costituzionali e sovrane del Parlamento garantite dalla Costituzione) e di improcedibilità del ricorso per tardività rispetto al termine previsto dall’art

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la sentenza n. 277/2011?

    La Corte ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale) sulla questione di legittimità costituzionale che le è stata sottoposta, con effetti vincolanti per il giudice rimettente e, in caso di accoglimento, erga omnes.

    Chi ha sollevato la questione di legittimità costituzionale?

    Il Corte costituzionale: problematiche applicative ha sollevato la questione nel corso di un giudizio principale, sospendendo il procedimento e rimettendo gli atti alla Corte.

    Quali effetti produce questa decisione?

    Le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale hanno efficacia erga omnes e comportano la cessazione dell’efficacia della norma dichiarata incostituzionale dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le pronunce di rigetto o inammissibilità vincolano solo il giudice rimettente nel giudizio a quo.

  • Corte cost. n. 276/2011 – Ordinamento giudiziario

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La ordinanza n. 276 del 2011 della Corte Costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale con esito di accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale). La decisione riguarda la disposizione oggetto del giudizio a quo in relazione a i parametri costituzionali indicati nell’ordinanza di rimessione.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 276 del 2011, ha esaminato la questione di legittimità costituzionale sottoposta al suo giudizio. Il provvedimento rientra nell’ordinario esercizio del sindacato di costituzionalità accentrato spettante alla Consulta ai sensi dell’art. 134 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe la disposizione oggetto del giudizio a quo, in riferimento a i parametri costituzionali indicati nell’ordinanza di rimessione. Il giudice rimettente ha sollevato il dubbio di costituzionalità nel corso di un giudizio principale, sospendendo il procedimento e trasmettendo gli atti alla Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale). La Corte ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale).

    Il principio

    la norma censurata, che ha classificato alcuni residui di produzione della vinificazione e della distillazione, tra cui le vinacce esauste, come «sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la ordinanza n. 276/2011?

    La Corte ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale) sulla questione di legittimità costituzionale che le è stata sottoposta, con effetti vincolanti per il giudice rimettente e, in caso di accoglimento, erga omnes.

    Chi ha sollevato la questione di legittimità costituzionale?

    La questione è stata sollevata dal giudice rimettente nell’ambito di un giudizio principale ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953.

    Quali effetti produce questa decisione?

    Le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale hanno efficacia erga omnes e comportano la cessazione dell’efficacia della norma dichiarata incostituzionale dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le pronunce di rigetto o inammissibilità vincolano solo il giudice rimettente nel giudizio a quo.

  • Corte cost. n. 275/2011 – Energia rinnovabile e autonomia delle Province

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    La sentenza n. 275 del 2011 della Corte Costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale con esito di accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale). La decisione riguarda la disposizione oggetto del giudizio a quo in relazione a i parametri costituzionali indicati nell’ordinanza di rimessione.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 275 del 2011, ha esaminato la questione di legittimità costituzionale sottoposta al suo giudizio. Il provvedimento rientra nell’ordinario esercizio del sindacato di costituzionalità accentrato spettante alla Consulta ai sensi dell’art. 134 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe la disposizione oggetto del giudizio a quo, in riferimento a i parametri costituzionali indicati nell’ordinanza di rimessione. Il giudice rimettente ha sollevato il dubbio di costituzionalità nel corso di un giudizio principale, sospendendo il procedimento e trasmettendo gli atti alla Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale). LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara che non spettava allo Stato imporre alle Province autonome di Trento e di Bolzano di conformarsi alle disposizioni di cui ai punti 1.2. e 17.1. del decreto 10 settembre 2010 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tute

    Il principio

    la normativa di attuazione dello statuto speciale di autonomia, in

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la sentenza n. 275/2011?

    La Corte ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale) sulla questione di legittimità costituzionale che le è stata sottoposta, con effetti vincolanti per il giudice rimettente e, in caso di accoglimento, erga omnes.

    Chi ha sollevato la questione di legittimità costituzionale?

    La questione è stata sollevata dal giudice rimettente nell’ambito di un giudizio principale ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953.

    Quali effetti produce questa decisione?

    Le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale hanno efficacia erga omnes e comportano la cessazione dell’efficacia della norma dichiarata incostituzionale dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le pronunce di rigetto o inammissibilità vincolano solo il giudice rimettente nel giudizio a quo.

  • Corte cost. n. 274/2011 – Mandato d’arresto europeo ed estradizione

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    La sentenza n. 274 del 2011 della Corte Costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale con esito di accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale). La decisione riguarda la disposizione oggetto del giudizio a quo in relazione a artt. 25 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 274 del 2011, ha esaminato la questione di legittimità costituzionale sottoposta al suo giudizio. Il provvedimento rientra nell’ordinario esercizio del sindacato di costituzionalità accentrato spettante alla Consulta ai sensi dell’art. 134 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe la disposizione oggetto del giudizio a quo, in riferimento a artt. 25 della Costituzione. Il giudice rimettente ha sollevato il dubbio di costituzionalità nel corso di un giudizio principale, sospendendo il procedimento e trasmettendo gli atti alla Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale). La Corte ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale).

    Il principio

    il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), promossi dalla Corte di cassazione con ordinanze del 14 febbraio e del 25 marzo 2011, iscritte rispettivamente ai nn

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la sentenza n. 274/2011?

    La Corte ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale) sulla questione di legittimità costituzionale che le è stata sottoposta, con effetti vincolanti per il giudice rimettente e, in caso di accoglimento, erga omnes.

    Chi ha sollevato la questione di legittimità costituzionale?

    La questione è stata sollevata dal giudice rimettente nell’ambito di un giudizio principale ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953.

    Quali effetti produce questa decisione?

    Le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale hanno efficacia erga omnes e comportano la cessazione dell’efficacia della norma dichiarata incostituzionale dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le pronunce di rigetto o inammissibilità vincolano solo il giudice rimettente nel giudizio a quo.

  • Corte cost. n. 273/2011 – Personale TAR e Consiglio di Stato

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    La sentenza n. 273 del 2011 della Corte Costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale con esito di inammissibilità. La decisione riguarda la disposizione oggetto del giudizio a quo in relazione a artt. 3 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 273 del 2011, ha esaminato la questione di legittimità costituzionale sottoposta al suo giudizio. Il provvedimento rientra nell’ordinario esercizio del sindacato di costituzionalità accentrato spettante alla Consulta ai sensi dell’art. 134 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe la disposizione oggetto del giudizio a quo, in riferimento a artt. 3 della Costituzione. Il giudice rimettente ha sollevato il dubbio di costituzionalità nel corso di un giudizio principale, sospendendo il procedimento e trasmettendo gli atti alla Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ha pronunciato con inammissibilità. LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 23, quinto comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali

    Il principio

    La disposizione censurata prevede che

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la sentenza n. 273/2011?

    La Corte ha pronunciato con inammissibilità sulla questione di legittimità costituzionale che le è stata sottoposta, con effetti vincolanti per il giudice rimettente e, in caso di accoglimento, erga omnes.

    Chi ha sollevato la questione di legittimità costituzionale?

    La questione è stata sollevata dal giudice rimettente nell’ambito di un giudizio principale ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953.

    Quali effetti produce questa decisione?

    Le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale hanno efficacia erga omnes e comportano la cessazione dell’efficacia della norma dichiarata incostituzionale dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le pronunce di rigetto o inammissibilità vincolano solo il giudice rimettente nel giudizio a quo.

  • Corte cost. n. 272/2011 – Aree sciabili e competenza legislativa regionale

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    La sentenza n. 272 del 2011 della Corte Costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale con esito di accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale). La decisione riguarda la disposizione oggetto del giudizio a quo in relazione a i parametri costituzionali indicati nell’ordinanza di rimessione.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 272 del 2011, ha esaminato la questione di legittimità costituzionale sottoposta al suo giudizio. Il provvedimento rientra nell’ordinario esercizio del sindacato di costituzionalità accentrato spettante alla Consulta ai sensi dell’art. 134 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe la disposizione oggetto del giudizio a quo, in riferimento a i parametri costituzionali indicati nell’ordinanza di rimessione. Il giudice rimettente ha sollevato il dubbio di costituzionalità nel corso di un giudizio principale, sospendendo il procedimento e trasmettendo gli atti alla Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale). La Corte ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale).

    Il principio

    la disposizione regionale in esame prevede alcuni interventi per gli impianti sciistici nel comprensorio di Scanno, stabilendo altresì, al comma 1, che la competenza in detta materia – fino ad ora attribuita alla Direzione riforme istituzionali, enti locali e controlli dall’art

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la sentenza n. 272/2011?

    La Corte ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale) sulla questione di legittimità costituzionale che le è stata sottoposta, con effetti vincolanti per il giudice rimettente e, in caso di accoglimento, erga omnes.

    Chi ha sollevato la questione di legittimità costituzionale?

    La questione è stata sollevata dal giudice rimettente nell’ambito di un giudizio principale ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953.

    Quali effetti produce questa decisione?

    Le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale hanno efficacia erga omnes e comportano la cessazione dell’efficacia della norma dichiarata incostituzionale dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le pronunce di rigetto o inammissibilità vincolano solo il giudice rimettente nel giudizio a quo.

  • Corte cost. n. 241/2011 – Conflitto di attribuzione: giudizio immediato contro Berlusconi e competenza del Collegio ministeriale

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti della Procura della Repubblica e del GIP di Milano, per aver proceduto in via ordinaria con richiesta di giudizio immediato nei confronti del Presidente del Consiglio in carica (Berlusconi) senza trasmettere gli atti al Collegio per i reati ministeriali. La Corte ammette il conflitto nella fase di ammissibilità.

    Di cosa si tratta

    La Procura di Milano aveva indagato il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi per concussione (artt. 317 e 600-bis c.p.), chiedendo il giudizio immediato. Il GIP aveva emesso decreto di giudizio immediato. La Camera dei deputati ha sollevato conflitto di attribuzione sostenendo che il reato avesse natura ministeriale e che pertanto gli atti avrebbero dovuto essere trasmessi al Collegio per i reati ministeriali, con preventiva comunicazione alla Camera. Mancando tale comunicazione, la Camera non aveva potuto esercitare le proprie attribuzioni costituzionali.

    La questione nel conflitto di attribuzione

    La Camera dei deputati ha chiesto che la Corte dichiarasse che non spettava alla Procura di Milano svolgere indagini e richiedere il giudizio immediato per il contestato delitto di concussione senza trasmettere gli atti al Collegio per i reati ministeriali (ai sensi della legge cost. n. 1/1989), e che non spettava al GIP emettere il decreto di giudizio immediato senza rilevare la necessità di tale trasmissione. La Camera chiedeva l’annullamento degli atti adottati.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione. Nella fase di ammissibilità (ai sensi dell’art. 37, legge n. 87/1953), la Corte si limita a verificare se il conflitto sia astrattamente configurabile (soggetti legittimati e oggetto del conflitto). La decisione nel merito è rinviata alla fase successiva, dopo la notifica del ricorso ai resistenti. La Corte dispone le comunicazioni e notifiche necessarie.

    Il principio

    Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, la fase di ammissibilità verifica solo se il conflitto sia astrattamente configurabile: se il ricorrente è un potere dello Stato, se i resistenti lo sono, e se sussiste una menomazione delle attribuzioni costituzionali almeno prospettabile. Nel merito, la Corte deciderà se il delitto di concussione contestato avesse carattere ministeriale o ordinario.

    Domande e risposte

    Cos’è il Collegio per i reati ministeriali?

    Il Collegio per i reati ministeriali è l’organo previsto dalla legge cost. n. 1/1989 (che ha attuato l’art. 96 Cost.) competente a vagliare le richieste di autorizzazione a procedere per i reati commessi dal Presidente del Consiglio e dai ministri nell’esercizio delle loro funzioni. Prima di procedere, il pubblico ministero deve trasmettere gli atti a tale Collegio e, ove si ritenga che il reato sia ministeriale, ottenere l’autorizzazione della Camera competente.

    Perché la Camera sosteneva che la concussione fosse un reato ministeriale?

    La Giunta per le autorizzazioni della Camera aveva ritenuto prospettabile che il reato di concussione contestato a Berlusconi fosse commesso “nell’esercizio delle funzioni di governo”, in ragione di una serie di elementi che collegavano la condotta alla carica istituzionale. La Procura di Milano aveva invece escluso la natura ministeriale, procedendo in via ordinaria.

    Questa ordinanza ha deciso chi aveva ragione?

    No. Si tratta di una decisione sulla sola ammissibilità del conflitto. La Corte si è limitata a verificare che il conflitto fosse astrattamente configurabile, rinviando al giudizio nel merito (da celebrarsi dopo le notifiche) la decisione su chi dei contendenti avesse ragione sulla natura ministeriale o ordinaria del reato.

    Norme collegate

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