Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 224/2011 – Omesso versamento IVA e principio di uguaglianza

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    Con Ordinanza n. 224/2011 la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità di art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (reato di omesso versamento IVA). L’esito è manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    L’art. 10-ter del d.lgs. n. 74/2000 (introdotto dalla l. n. 248/2006) punisce con la reclusione da sei mesi a due anni l’omesso versamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale, per importi superiori a 50.000 euro per ciascun periodo. Il Tribunale di Torino dubitava che la soglia di punibilità e il regime sanzionatorio fossero irragionevolmente differenti rispetto all’analoga fattispecie per le ritenute d’acconto (art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000).

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (reato di omesso versamento IVA), promossa da Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di P. A., in riferimento ai art. 3 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La questione è dichiarata manifestamente infondata. La norma che punisce l’omesso versamento dell’IVA (per importi superiori a 50.000 euro per periodo d’imposta) non viola il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) per il confronto con l’omesso versamento delle ritenute d’acconto, trattandosi di fattispecie differenti con propria ratio sanzionatoria.

    Il principio

    Il legislatore può diversamente sanzionare l’omesso versamento IVA e l’omesso versamento di ritenute d’acconto, in quanto le due fattispecie presentano caratteristiche strutturali e funzionali diverse che giustificano un trattamento penale differenziato.

    Domande e risposte

    Cosa punisce l’art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000?

    Punisce il titolare di partita IVA che, avendo presentato la dichiarazione annuale IVA, non versa entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo l’IVA dovuta, per un importo superiore a 50.000 euro.

    Qual era la censura di incostituzionalità del Tribunale di Torino?

    Che la soglia di punibilità (50.000 euro) e il regime sanzionatorio per l’omesso versamento IVA fossero irragionevolmente diversi da quelli previsti per l’omesso versamento delle ritenute (art. 10-bis), creando un’ingiustificata disparità di trattamento tra contribuenti.

    Perché la Corte ha respinto la questione come manifestamente infondata?

    Perché le due fattispecie (omesso IVA e omessa ritenuta) presentano caratteristiche diverse che giustificano un trattamento differenziato: l’IVA è un tributo indiretto riscosso per conto dello Stato, con un meccanismo di traslazione che giustifica scelte sanzionatorie autonome.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 155/2011 – Illegittimità della legge Puglia sulla stabilizzazione dei lavoratori precari

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Puglia n. 10/2010, che prevedeva la stabilizzazione di lavoratori a tempo determinato delle amministrazioni regionali in contrasto con i vincoli nazionali alla spesa pubblica e con la riserva statale in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia aveva approvato una legge per avviare processi di stabilizzazione (trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato) di propri lavoratori precari, attuando anche programmi comunitari e nazionali. Il Presidente del Consiglio impugnò la legge per contrasto con le norme statali che, nel contesto del decreto-legge n. 78/2010, avevano bloccato le assunzioni e le stabilizzazioni nelle pubbliche amministrazioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri impugnò l’intera legge regionale pugliese n. 10/2010 in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. (coordinamento della finanza pubblica) in relazione all’art. 14 del d.l. n. 78/2010, e all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (ordinamento civile) in relazione al d.lgs. n. 165/2001 (T.U. pubblico impiego).

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie il ricorso e dichiara l’illegittimità costituzionale dell’intera legge regionale. Le disposizioni regionali violano i vincoli statali in materia di contenimento della spesa pubblica e di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, materie che rientrano nella competenza esclusiva o concorrente dello Stato con prevalenza delle norme statali di principio.

    Il principio

    Le Regioni non possono legiferare in materia di stabilizzazione del personale pubblico in contrasto con i vincoli statali di contenimento della spesa e con i principi del T.U. pubblico impiego: la materia è riconducibile all’ordinamento civile (competenza esclusiva statale) e al coordinamento della finanza pubblica (competenza concorrente con prevalenza dei principi statali).

    Domande e risposte

    Le Regioni possono assumere personale in modo indipendente dallo Stato?

    Le Regioni hanno autonomia organizzativa, ma sono vincolate dai principi statali in materia di ordinamento del lavoro pubblico (art. 117, c. 2, lett. l) Cost.) e dai tetti di spesa fissati dallo Stato nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica (art. 117, c. 3 Cost.). In periodi di blocco delle assunzioni, le Regioni non possono procedere a stabilizzazioni in deroga.

    Cosa si intende per «coordinamento della finanza pubblica»?

    È una materia di legislazione concorrente che consente allo Stato di fissare principi-limite alla spesa delle Regioni e degli enti locali, anche con misure puntuali quando necessario per assicurare l’equilibrio della finanza pubblica complessiva.

    Cosa succede al personale precario dopo questa sentenza?

    La dichiarazione di incostituzionalità della legge regionale non riguarda direttamente i singoli rapporti di lavoro già instaurati. Gli effetti sui contratti in corso dipendono dalla disciplina transitoria e dalle decisioni dei giudici del lavoro nei singoli casi concreti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 223/2011 – Condotte riparatorie davanti al giudice di pace e inammissibilità

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    Con Ordinanza n. 223/2011 la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità di art. 20 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (competenza penale del giudice di pace – definizione del procedimento per co. L’esito è manifesta inammissibilità.

    Di cosa si tratta

    L’art. 20 del d.lgs. n. 274/2000 disciplina la possibilità di definire il procedimento penale davanti al giudice di pace mediante condotte riparatorie, quando l’imputato risarcisce il danno o elimina le conseguenze dannose del reato. Il giudice di pace rimettente dubitava della norma in riferimento all’art. 24 Cost., ma senza motivazione adeguata.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe art. 20 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (competenza penale del giudice di pace – definizione del procedimento per condotte riparatorie), promossa da Giudice di pace, in riferimento ai art. 24 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    Le questioni sono dichiarate manifestamente inammissibili perché le ordinanze di rimessione erano carenti di motivazione sia sulla rilevanza nel giudizio principale sia sulla non manifesta infondatezza, con riferimento all’art. 24 Cost.

    Il principio

    Le carenze motivazionali dell’ordinanza di rimessione — in particolare sull’impossibilità di interpretazione conforme e sulla concreta rilevanza nel giudizio — determinano la manifesta inammissibilità della questione.

    Domande e risposte

    Cosa sono le condotte riparatorie nel procedimento davanti al giudice di pace?

    Sono comportamenti positivi dell’imputato — come il risarcimento del danno alla vittima o l’eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli — che consentono di definire il processo penale con una pronuncia di estinzione del reato, favorendo la conciliazione e il reintegro.

    Perché il giudice di pace ha sollevato la questione?

    Probabilmente lamentava che la norma non tutelasse adeguatamente i diritti processuali delle parti (art. 24 Cost.), ma l’ordinanza difettava di motivazione specifica sia sulla rilevanza sia sulla non manifesta infondatezza.

    Quali sono i requisiti minimi dell’ordinanza di rimessione?

    Deve indicare: la norma censurata, i parametri costituzionali violati, la motivazione sulla rilevanza (la questione è determinante per la decisione del giudizio principale) e sulla non manifesta infondatezza (esistono seri dubbi di incostituzionalità).

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  • Corte cost. n. 154/2011 – Reato di immigrazione clandestina: inammissibilità delle questioni

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del T.U. immigrazione (reato di ingresso o soggiorno illegale), sollevate dai Giudici di pace di Chioggia e di Orvieto, per difetti di motivazione nella rilevanza e nella non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    L’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998, introdotto dalla l. n. 94/2009 (c.d. pacchetto sicurezza), punisce con un’ammenda lo straniero che fa ingresso o si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del Testo unico sull’immigrazione. Due Giudici di pace, nel giudicare imputati stranieri per tale reato, avevano dubitato della costituzionalità della norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Chioggia aveva sollevato la questione in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27 Cost.; il Giudice di pace di Orvieto in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 25, commi secondo e terzo, 27 e 111 Cost. La Corte non esamina il merito per difetti formali delle ordinanze di rimessione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità di tutte le questioni. Le ordinanze di rimessione non soddisfano i requisiti minimi di motivazione imposti dalla legge: non indicano in modo adeguato la rilevanza della questione nel giudizio principale né argomentano in modo sufficiente la non manifesta infondatezza del dubbio di incostituzionalità.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale deve contenere una motivazione adeguata sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo e sulla non manifesta infondatezza del dubbio costituzionale; in difetto, la questione è inammissibile e la Corte non esamina il merito.

    Domande e risposte

    Cos’è la «rilevanza» di una questione di legittimità costituzionale?

    La rilevanza è la condizione per cui la questione deve essere necessaria per definire il giudizio in corso: se la norma impugnata non è applicabile al caso concreto, o se il giudizio si può concludere indipendentemente dalla risposta della Corte, la questione è irrilevante e quindi inammissibile.

    Cosa significa «manifesta inammissibilità»?

    La manifesta inammissibilità è la formula con cui la Corte, riunita in camera di consiglio, dichiara che la questione non può essere esaminata nel merito per un difetto processuale evidente, senza attendere l’udienza pubblica.

    Il reato di immigrazione clandestina è stato poi dichiarato incostituzionale?

    In questa pronuncia la Corte non esamina il merito della norma. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis T.U. immigrazione è stata oggetto di numerose altre ordinanze della Corte negli stessi anni, con esiti variabili caso per caso.

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  • Corte cost. n. 222/2011 – Permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati

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    Con Ordinanza n. 222/2011 la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità di art. 32, commi 1 e 1-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione – permesso di soggiorno per minori stra. L’esito è manifesta inammissibilità.

    Di cosa si tratta

    L’art. 32 del T.U. immigrazione disciplina la conversione del permesso di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati al raggiungimento della maggiore età, subordinandola alla partecipazione a un progetto di integrazione biennale. Il TAR Piemonte dubitava che la norma non consentisse adeguata tutela ai minori che compissero i diciotto anni in assenza dei requisiti formali richiesti.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe art. 32, commi 1 e 1-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione – permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età), promossa da Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, in riferimento ai art. 3, art. 10, art. 117 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La questione è dichiarata manifestamente inammissibile. Il giudice rimettente non aveva tentato un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, omettendo di considerare il diverso orientamento giurisprudenziale esistente circa la portata applicativa della disposizione ai minori che compiano la maggiore età nel corso del progetto di integrazione biennale.

    Il principio

    Il giudice a quo ha l’obbligo di esplorare eventuali interpretazioni costituzionalmente conformi della norma impugnata e di confutarle prima di rimettere la questione alla Corte; la mancata considerazione di consolidata giurisprudenza alternativa rende la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 32 del T.U. immigrazione per i minori stranieri?

    Prevede che il minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, possa ottenere la conversione del permesso di soggiorno se ha partecipato per almeno due anni a un progetto di integrazione (sociale, lavorativa, formativa) e dispone di risorse sufficienti.

    Qual era il dubbio del TAR Piemonte?

    Che la norma non consentisse la conversione per i minori affidati prima dell’entrata in vigore della legge che ha introdotto il progetto biennale, discriminandoli rispetto ai minori successivamente affidati.

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché esisteva una giurisprudenza alternativa che interpretava la norma in modo costituzionalmente orientato, consentendo la conversione anche ai minori affidati prima della legge; il TAR avrebbe dovuto confrontarsi con tale orientamento prima di rimettere la questione.

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  • Corte cost. n. 221/2011 – Filtro autorizzativo per l’azione erariale e diritti fondamentali

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    Con Ordinanza n. 221/2011 la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità di art. 17, comma 30-ter, d.l. 1° luglio 2009, n. 78, conv. l. 3 agosto 2009, n. 102 (limite all’azione di respon. L’esito è manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    La medesima sezione piemontese della Corte dei conti ha sollevato una seconda questione sulla stessa norma (art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009), invocando questa volta gli artt. 2 e 3 Cost. come parametri, lamentando che il filtro autorizzativo discriminasse tra organi giurisdizionali e ledesse i diritti fondamentali delle parti nel processo contabile.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe art. 17, comma 30-ter, d.l. 1° luglio 2009, n. 78, conv. l. 3 agosto 2009, n. 102 (limite all’azione di responsabilità della Corte dei conti – seconda questione piemontese), promossa da Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in riferimento ai art. 2, art. 3 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La questione è dichiarata manifestamente infondata. La norma che subordina l’azione di responsabilità erariale a un filtro autorizzativo non viola i diritti inviolabili dell’uomo (art. 2) né il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), trattandosi di una scelta organizzativa rientrante nella discrezionalità del legislatore.

    Il principio

    Il legislatore gode di discrezionalità nell’organizzare le procedure della giustizia contabile: l’introduzione di un filtro per l’azione erariale non è di per sé irragionevole né viola diritti fondamentali.

    Domande e risposte

    Perché la sezione piemontese ha sollevato una seconda questione sulla stessa norma?

    Perché la prima ordinanza (n. 219/2011) era fondata su parametri diversi (artt. 3, 97 e 111). Con la seconda ordinanza si tentava di far valere ulteriori profili di incostituzionalità, evocando i diritti fondamentali ex art. 2 Cost.

    In cosa consiste la violazione dell’art. 2 Cost. prospettata?

    La rimettente sosteneva che il filtro autorizzativo impedisse alle parti del processo contabile di accedere pienamente alla tutela giurisdizionale, ritenuta diritto inviolabile garantito dall’art. 2 Cost.

    Con quale esito si è conclusa questa seconda questione?

    Con una dichiarazione di manifesta infondatezza, analoga alla prima: la Corte ha ritenuto che l’organizzazione procedurale della giustizia contabile rientri nella discrezionalità del legislatore e non leda né l’art. 2 né l’art. 3 Cost.

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  • Corte cost. n. 153/2011 – Riforma delle fondazioni lirico-sinfoniche e competenze regionali

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    La Corte dichiara non fondate le questioni sollevate dalla Regione Toscana contro l’art. 1 del d.l. n. 64/2010, che delega al Governo la riforma degli enti lirico-sinfonici. La disposizione non lede le competenze regionali in materia di spettacolo perché la riorganizzazione è riconducibile alla tutela e valorizzazione dei beni culturali, materia di legislazione esclusiva statale.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 64/2010 conferiva al Governo il potere di riorganizzare le fondazioni lirico-sinfoniche italiane (come il Teatro alla Scala o il San Carlo di Napoli) con regolamenti ministeriali, senza prevedere il coinvolgimento delle Regioni. La Regione Toscana contestò la norma ritenendo violata la propria competenza concorrente in materia di «spettacolo» e il principio di leale collaborazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Toscana impugnò gli artt. 1 e 4 del d.l. n. 64/2010, convertito dalla l. n. 100/2010, in riferimento agli artt. 117, commi terzo e sesto, 118, primo comma, e 120 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione. Per l’art. 4, nel frattempo modificato dal legislatore, la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere.

    La decisione della Corte

    Per l’art. 1, la Corte dichiara le questioni non fondate. Le fondazioni lirico-sinfoniche operano nel settore della «tutela e valorizzazione dei beni culturali», che è materia di legislazione esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. La delega al Governo per la loro riorganizzazione è quindi legittima e non invade le competenze regionali in materia di spettacolo, né viola il principio di leale collaborazione, poiché la legge delega di per sé non incide sulle prerogative regionali.

    Il principio

    Le fondazioni lirico-sinfoniche appartengono alla materia della tutela e valorizzazione dei beni culturali, riservata alla competenza esclusiva statale; la delega al Governo per la loro riorganizzazione non richiede il coinvolgimento delle Regioni né viola le competenze concorrenti in materia di spettacolo.

    Domande e risposte

    Le Regioni hanno competenze sullo spettacolo?

    Sì, lo spettacolo rientra nelle materie a legislazione concorrente dell’art. 117, terzo comma, Cost. Tuttavia, le fondazioni lirico-sinfoniche, per il loro carattere nazionale e il legame con il patrimonio culturale, sono state ricondotte dalla Corte alla tutela dei beni culturali, materia esclusiva statale.

    Cosa è la «cessazione della materia del contendere»?

    È un pronuncia con cui la Corte dichiara che il giudizio non ha più oggetto perché la norma impugnata è stata modificata o abrogata nel corso del processo costituzionale, così che la questione non ha più utilità pratica.

    Il principio di leale collaborazione impone sempre l’intesa con le Regioni?

    No. L’intesa è necessaria quando lo Stato interviene in materie regionali o esercita funzioni amministrative con ricadute sul territorio. Se la materia è di esclusiva competenza statale, come nel caso dei beni culturali, non occorre un preventivo accordo con le Regioni.

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  • Corte cost. n. 152/2011 – Gettito tributi erariali e autonomia finanziaria della Regione siciliana

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    La Corte dichiara parzialmente incostituzionale il decreto-legge n. 40/2010 nella parte in cui riserva allo Stato il gettito dei crediti d’imposta recuperati e quello delle controversie tributarie definite agevolata­mente, anche quando tali somme avrebbero dovuto essere riscosse nel territorio della Regione siciliana. Le disposizioni violano il principio statutario secondo cui spettano alla Regione tutte le entrate tributarie erariali riscosse nel suo territorio.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 40 del 2010 introdusse, tra l’altro, meccanismi di recupero dei crediti d’imposta illegittimamente utilizzati e procedure di definizione agevolata di controversie tributarie pendenti in Cassazione, destinando le somme così recuperate esclusivamente all’erario statale. La Regione siciliana impugnò le norme ritenendo leso il proprio diritto a percepire i tributi erariali riscossi nel suo territorio, garantito dallo Statuto speciale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione siciliana impugnò in via principale gli artt. 1, comma 6, 2, commi 2-octies e 2-undecies, e 3, comma 2-bis, del d.l. n. 40/2010, convertito dalla l. n. 73/2010, in riferimento agli artt. 36 e 37 del r.d.lgs. n. 455/1946 (Statuto della Regione siciliana) e agli artt. 2 e 8 del d.P.R. n. 1074/1965 (norme di attuazione in materia finanziaria), nonché al principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie parzialmente il ricorso. Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 6, nella parte in cui riserva allo Stato le somme recuperate da crediti d’imposta su tributi che avrebbero dovuto essere riscossi nel territorio siciliano, e dell’art. 3, comma 2-bis, nella parte in cui destina a fondi erariali il gettito delle controversie tributarie deflu­ite in Cassazione inerenti a tributi siciliani. Rigetta invece le censure relative all’art. 2, commi 2-octies e 2-undecies, perché le relative entrate non derivano dalla riscossione di tributi nel territorio regionale e non rientrano nella tutela statutaria.

    Il principio

    Lo Stato può legiferare sui tributi erariali anche quando il gettito spetta alle Regioni a statuto speciale, ma non può destinare esclusivamente a sé le entrate derivanti da tali tributi riscossi nel territorio regionale siciliano, pena la violazione del principio sancito dall’art. 2 delle norme di attuazione dello Statuto siciliano.

    Domande e risposte

    Perché la Regione siciliana ha diritto ai tributi erariali riscossi nel suo territorio?

    Lo Statuto speciale della Regione siciliana (r.d.lgs. n. 455/1946) e le relative norme di attuazione (d.P.R. n. 1074/1965) stabiliscono che spettano alla Regione tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del suo territorio, salvo eccezioni tassative per entrate nuove destinate a finalità contingenti dello Stato.

    Cosa si intende per «crediti d’imposta illegittimamente utilizzati»?

    Sono crediti fiscali goduti dal contribuente in compensazione con imposte dovute, ma senza averne il diritto (ad esempio per violazione delle condizioni di legge). Il recupero di tali somme equivale al recupero del tributo originario, che sarebbe spettato alla Regione se fosse stato regolarmente riscosso nel suo territorio.

    Cosa cambia per le controversie tributarie pendenti in Cassazione?

    Il d.l. n. 40/2010 prevedeva la definizione agevolata di queste liti con pagamento del 5% del valore e destinazione delle somme a fondi statali. La Corte ha dichiarato incostituzionale questa destinazione nella parte in cui riguarda controversie su tributi che avrebbero dovuto essere riscossi in Sicilia, poiché tali somme spettano alla Regione.

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  • Corte cost. n. 220/2011 – Azione di responsabilità erariale e inammissibilità per difetto di motivazione

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    Con Ordinanza n. 220/2011 la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità di art. 17, comma 30-ter, d.l. 1° luglio 2009, n. 78, conv. l. 3 agosto 2009, n. 102 (limite all’azione di respon. L’esito è manifesta inammissibilità.

    Di cosa si tratta

    Analoga alla questione decisa con l’ord. n. 219/2011, ma sollevata dalla sezione giurisdizionale pugliese della Corte dei conti. I parametri invocati erano parzialmente diversi: oltre agli artt. 3 e 97, venivano evocati anche gli artt. 24 (diritto di azione) e 103 (giurisdizione contabile) della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe art. 17, comma 30-ter, d.l. 1° luglio 2009, n. 78, conv. l. 3 agosto 2009, n. 102 (limite all’azione di responsabilità della Corte dei conti – Puglia), promossa da Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, in riferimento ai art. 3, art. 24, art. 103 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La questione è dichiarata manifestamente inammissibile. La Corte dei conti pugliese non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della norma nel giudizio principale e non aveva compiutamente esplorato interpretazioni costituzionalmente orientate.

    Il principio

    La Procura contabile, prima di sollevare la questione di legittimità costituzionale, deve dimostrare con sufficiente motivazione sia la rilevanza nel giudizio pendente sia l’impossibilità di una lettura della norma costituzionalmente conforme.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra l’ordinanza 219 e la 220 del 2011?

    Entrambe riguardano la stessa norma (art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009) ma sono sollevate da sezioni diverse della Corte dei conti: la 219 dalla sezione piemontese (manifestamente infondata), la 220 dalla sezione pugliese (manifestamente inammissibile).

    Perché i parametri costituzionali invocati includono l’art. 103 Cost.?

    L’art. 103, secondo comma, Cost. tutela la giurisdizione della Corte dei conti nelle materie di contabilità pubblica. La rimettente riteneva che il filtro autorizzativo comprimesse tale giurisdizione costituzionalmente garantita.

    Perché è stato invocato anche l’art. 24 Cost.?

    Perché il diritto di agire in giudizio spetta anche alla Procura contabile, quale organo di tutela dell’interesse pubblico: il filtro autorizzativo avrebbe potuto comprimerlo irragionevolmente.

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  • Corte cost. n. 219/2011 – Filtro autorizzativo per l’azione erariale della Corte dei conti

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    Con Ordinanza n. 219/2011 la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità di art. 17, comma 30-ter, d.l. 1° luglio 2009, n. 78, conv. l. 3 agosto 2009, n. 102 (limite all’azione di respon. L’esito è manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    L’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009 (decreto anticrisi), come modificato, aveva introdotto la necessità di una previa autorizzazione del Presidente della Corte dei conti per l’avvio dell’azione di responsabilità erariale da parte delle Procure regionali. La sezione giurisdizionale piemontese dubitava che tale filtro comprimesse l’efficacia dell’azione contabile.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe art. 17, comma 30-ter, d.l. 1° luglio 2009, n. 78, conv. l. 3 agosto 2009, n. 102 (limite all’azione di responsabilità della Corte dei conti), promossa da Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in riferimento ai art. 3, art. 97, art. 111 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La questione è dichiarata manifestamente infondata. La norma impugnata, che subordina l’esercizio dell’azione di responsabilità erariale della Procura contabile all’autorizzazione del Presidente della Corte dei conti, è ritenuta dalla Corte compatibile con i principi di ragionevolezza, buon andamento e giusto processo.

    Il principio

    La norma che richiede una previa autorizzazione del Presidente della Corte dei conti per l’azione di responsabilità erariale non viola di per sé i principi costituzionali di ragionevolezza (art. 3), buon andamento della P.A. (art. 97) e giusto processo (art. 111 Cost.).

    Domande e risposte

    Cos’è l’azione di responsabilità erariale?

    È l’azione promossa dal Procuratore regionale della Corte dei conti per il risarcimento del danno causato all’erario da dipendenti o funzionari pubblici che abbiano agito con dolo o colpa grave nell’esercizio delle loro funzioni.

    Perché la rimettente riteneva la norma incostituzionale?

    Sosteneva che il requisito dell’autorizzazione presidenziale limitasse l’indipendenza e l’efficacia delle Procure contabili, violando il principio del buon andamento (art. 97) e del giusto processo (art. 111 Cost.).

    Perché la Corte ha respinto la questione come manifestamente infondata?

    Perché il filtro autorizzativo è diretto ad evitare azioni pretestuose e a garantire una migliore gestione delle risorse giurisdizionali, rientrando nella discrezionalità del legislatore organizzare le procedure della giustizia contabile.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 218/2011 – Proroga delle concessioni taxi in Sicilia e libertà di concorrenza

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con Ordinanza n. 218/2011 la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità di art. 19, comma 1, l. Regione Siciliana 14 maggio 2009, n. 6 (proroga concessioni taxi e NCC). L’esito è manifesta inammissibilità.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale siciliana n. 6/2009 prorogava la durata delle concessioni per l’esercizio del servizio di taxi e noleggio con conducente (NCC). Il TAR Sicilia dubitava che tale proroga violasse la libertà di concorrenza e il principio di uguaglianza, ritenendo che avvantaggiasse ingiustificatamente i titolari esistenti a scapito dei potenziali nuovi entranti.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe art. 19, comma 1, l. Regione Siciliana 14 maggio 2009, n. 6 (proroga concessioni taxi e NCC), promossa da Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, in riferimento ai art. 3, art. 41, art. 117 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La questione è dichiarata manifestamente inammissibile. Il TAR Sicilia non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio principale, né aveva tentato un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma regionale impugnata prima di rimettere la questione alla Corte.

    Il principio

    Il giudice a quo deve esperire ogni interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata prima di sollevare la questione di legittimità costituzionale; l’omissione rende la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    Perché la proroga delle concessioni taxi solleva problemi di uguaglianza?

    Perché prolunga il diritto esclusivo dei titolari esistenti senza procedura competitiva, impedendo l’accesso al mercato a nuovi operatori che potrebbero essere altrettanto qualificati, e ciò può violare gli artt. 3 e 41 Cost.

    Cosa avrebbe dovuto fare il TAR prima di rimettere la questione?

    Avrebbe dovuto tentare un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma regionale, ad esempio verificando se fosse possibile leggere la proroga in modo da non escludere completamente la concorrenza.

    Quale parametro risulta dalla direttiva Bolkestein?

    L’art. 117, primo comma, Cost., che vincola la legislazione regionale al rispetto degli obblighi comunitari, tra cui la direttiva 2006/123/CE (Bolkestein) che vieta proroghe automatiche di concessioni di servizi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 217/2011 – Piano di rientro sanitario della Regione Puglia e coordinamento finanziario

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con Sentenza n. 217/2011 la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità di artt. 1, 2, comma 1, e 4 l. Regione Puglia 24 settembre 2010, n. 12 (Piano di rientro sanitario 2010-2012). L’esito è estinzione parziale + illegittimità parziale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia aveva approvato una legge per disciplinare l’attuazione del proprio piano di rientro sanitario 2010-2012, concordato con lo Stato. Il Governo impugnava alcune disposizioni ritenendole in contrasto con i vincoli posti dalla normativa statale sul coordinamento della finanza pubblica e con le misure concordate nel piano.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe artt. 1, 2, comma 1, e 4 l. Regione Puglia 24 settembre 2010, n. 12 (Piano di rientro sanitario 2010-2012), promossa da Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 120/2010), in riferimento ai art. 117, art. 81 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara estinto il giudizio limitatamente all’impugnazione degli artt. 1 e 4 della legge pugliese (per rinuncia al ricorso accettata). Dichiara invece l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della stessa legge, nella parte in cui stabilisce che la regione provveda con proprie risorse alle coperture finanziarie del piano di rientro sanitario in modi non conformi ai vincoli del coordinamento della finanza pubblica.

    Il principio

    Le Regioni che hanno sottoscritto un piano di rientro sanitario non possono adottare disposizioni legislative che si pongano in contrasto con gli obblighi di coordinamento della finanza pubblica previsti dallo Stato, anche se intendono coprire i disavanzi con risorse proprie.

    Domande e risposte

    Cosa è un piano di rientro sanitario?

    È un accordo tra lo Stato e una Regione in deficit nella sanità che prevede misure di risanamento finanziario (tagli alla spesa, riorganizzazione dei servizi) vincolanti per la Regione, con commissario ad acta in caso di inadempimento.

    Perché l’art. 2, comma 1, è stato dichiarato incostituzionale?

    Perché la previsione regionale si discostava dai meccanismi di copertura finanziaria concordati nel piano, violando i principi di coordinamento della finanza pubblica di competenza statale ex art. 117, terzo comma, Cost.

    Cosa significa «estinzione del giudizio» per gli artt. 1 e 4?

    Significa che lo Stato ha rinunciato al ricorso su quelle parti, probabilmente perché nel frattempo la Regione aveva modificato o abrogato le norme impugnate, e la Regione ha accettato la rinuncia.

    Norme collegate