Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 302/2012 – Agenzia forestale regionale Umbria e lavori in amministrazione diretta

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo all’art. 28, comma 1, della legge della Regione Umbria n. 18/2011, che attribuiva all’Agenzia forestale regionale il potere di eseguire lavori in amministrazione diretta fino a 200.000 euro. La norma era stata abrogata dalla stessa Regione e il ricorrente aveva rinunciato al ricorso.

    Di cosa si tratta

    La Regione Umbria aveva istituito con la legge n. 18/2011 l’Agenzia forestale regionale, attribuendole (art. 28, comma 1) il potere di eseguire lavori in amministrazione diretta fino a 200.000 euro, una soglia quattro volte superiore al limite di 50.000 euro fissato dal Codice dei contratti pubblici (art. 125, comma 5, d.lgs. n. 163/2006). Il Presidente del Consiglio aveva impugnato la norma per violazione della competenza statale in materia di tutela della concorrenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri censurava l’art. 28, comma 1, della legge umbra n. 18/2011 per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), Cost. La norma regionale, dilatando la soglia per i lavori in amministrazione diretta oltre il limite statale, violava sia la tutela della concorrenza (che impone il ricorso alle gare pubbliche) sia l’ordinamento civile (disciplina dei contratti pubblici).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. La Regione Umbria aveva abrogato l’art. 28 con la legge n. 7/2012, prima ancora della decisione della Corte, e il Presidente del Consiglio dei ministri aveva successivamente rinunciato al ricorso. Poiché la Regione non si era costituita in giudizio, la rinuncia al ricorso ha determinato l’estinzione del processo.

    Il principio

    Le Regioni non possono fissare limiti più elevati di quelli statali per l’esecuzione di lavori pubblici in amministrazione diretta, materia che rientra nella tutela della concorrenza e nell’ordinamento civile, di competenza esclusiva statale. Il Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006) detta limiti inderogabili anche per le Regioni.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per «lavori in amministrazione diretta»?

    I lavori in economia (o in amministrazione diretta) sono quelli che un ente pubblico può eseguire direttamente, con propri mezzi e personale, senza ricorrere alle ordinarie procedure di gara. Il Codice dei contratti fissava a 50.000 euro il limite massimo per tale modalità di esecuzione, con condizioni specifiche.

    Perché il processo si è estinto?

    Perché si sono verificate due condizioni: la Regione ha abrogato la norma impugnata (eliminando il vizio denunciato) e il ricorrente ha rinunciato al ricorso. Poiché la Regione non si era costituita in giudizio, la rinuncia del ricorrente ha comportato l’estinzione automatica del processo ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

    Le Regioni possono derogare al Codice dei contratti pubblici?

    No, in via generale: il Codice dei contratti pubblici (ora d.lgs. n. 36/2023) è espressione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e ordinamento civile. Le Regioni non possono fissare soglie o procedure diverse da quelle statali per l’affidamento dei lavori pubblici.

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  • Corte cost. n. 301/2012 – Diritto all’affettività e alla sessualità dei detenuti

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sollevata dal Magistrato di sorveglianza di Firenze sull’art. 18, secondo comma, della legge n. 354/1975 (ordinamento penitenziario), nella parte in cui prevede il controllo visivo del personale di custodia sui colloqui dei detenuti, impedendo rapporti affettivi intimi.

    Di cosa si tratta

    Il Magistrato di sorveglianza di Firenze aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, secondo comma, della legge penitenziaria n. 354/1975, che prescrive il controllo visivo del personale di custodia su tutti i colloqui dei detenuti, impedendo di fatto la possibilità di avere rapporti affettivi intimi — inclusi quelli sessuali — con il coniuge o il convivente stabile. Il rimettente richiamava raccomandazioni del Consiglio d’Europa sulle visite coniugali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Magistrato di sorveglianza di Firenze sollevava questione in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 27, terzo comma, 29, 31, 32, primo e secondo comma, Cost. La norma censurata, prescrivendo il controllo visivo costante sui colloqui, impedirebbe al detenuto di esprimere la propria affettività e sessualità con il partner, in contrasto con i diritti della persona e con la finalità rieducativa della pena.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. Il rimettente aveva sollevato la questione nell’ambito di un reclamo proposto da un detenuto, ma la Corte ha ritenuto che il Magistrato di sorveglianza, in quella sede procedurale, non fosse nelle condizioni di dare attuazione a una eventuale pronuncia di accoglimento, mancando quindi il requisito della rilevanza della questione nel giudizio a quo.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale sollevata in via incidentale deve essere rilevante nel giudizio a quo: il giudice remittente deve essere in grado di applicare la norma risultante dalla pronuncia della Corte. Se la struttura del procedimento non consente al giudice remittente di dare attuazione concreta all’eventuale sentenza di accoglimento, la questione è inammissibile per irrilevanza.

    Domande e risposte

    I detenuti hanno diritto all’affettività?

    La questione rimane aperta: la Corte non ha esaminato il merito. Successivamente, con la sentenza n. 10/2024, la Corte costituzionale ha affrontato nuovamente il tema, dichiarando l’illegittimità costituzionale delle norme che impediscono ai detenuti in regime ordinario di avere colloqui intimi con il partner in assenza di controllo visivo.

    Perché la questione era inammissibile?

    Perché il Magistrato di sorveglianza, investito di un reclamo, opera in un procedimento che non gli consente di adottare i provvedimenti necessari a garantire concretamente al detenuto la possibilità di avere colloqui intimi. Mancava quindi il nesso tra la pronuncia richiesta e il giudizio in corso.

    Cosa prevede attualmente la normativa sui colloqui dei detenuti?

    La legge penitenziaria (art. 18, l. n. 354/1975) consente colloqui con familiari e conviventi, prevedendo il controllo visivo del personale. Le modalità dei colloqui sono disciplinate anche dal Regolamento penitenziario (d.P.R. n. 230/2000). Dopo la sentenza n. 10/2024, il quadro normativo è stato parzialmente modificato per consentire colloqui intimi.

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  • Corte cost. n. 300/2012 – Tassa di stazionamento natanti e imposta sugli aeromobili privati

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    La Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibile e in parte cessata la materia del contendere sulle questioni sollevate dalle Regioni autonome Sardegna e Friuli-Venezia Giulia sull’art. 16 del d.l. n. 201/2011, relativo alla tassa di stazionamento dei natanti da diporto e all’imposta sugli aeromobili privati.

    Di cosa si tratta

    Il d.l. n. 201/2011 («Salva Italia») aveva introdotto all’art. 16 una tassa annuale di stazionamento per le unità da diporto stazionanti in porti marittimi nazionali o in acque pubbliche, nonché un’imposta sugli aeromobili privati. Le Regioni autonome Sardegna e Friuli-Venezia Giulia avevano impugnato varie disposizioni di tale articolo, ritenendo che violassero la loro autonomia finanziaria e i rispettivi statuti speciali.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Sardegna censurava l’art. 16 per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. e degli artt. 7 e 8 dello Statuto speciale sardo. La Regione Friuli-Venezia Giulia censurava la stessa norma per violazione degli artt. 3, 117, terzo comma, e 119 Cost. e di numerose disposizioni del proprio Statuto speciale, nonché dei decreti legislativi di attuazione statutaria in materia di demanio idrico e marittimo e di viabilità.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione della Regione Friuli-Venezia Giulia sull’art. 16, comma 3 (riduzione per isole minori), per mancanza di sufficienti argomentazioni in punto di rilevanza. Ha dichiarato cessata la materia del contendere sulle questioni relative ai commi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della Regione Friuli-Venezia Giulia, in ragione di modifiche normative sopravvenute che avevano reso superflua la pronuncia.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale diventano improcedibili per «cessata materia del contendere» quando la norma impugnata viene modificata o abrogata in modo da eliminare il contrasto costituzionale denunciato, prima che la Corte si pronunci nel merito. Questa pronuncia è pertanto principalmente processuale.

    Domande e risposte

    Cos’è la tassa di stazionamento per le unità da diporto?

    L’art. 16 del d.l. n. 201/2011 aveva introdotto una tassa annuale calcolata per ogni giorno di stazionamento delle barche da diporto in porti marittimi o in acque pubbliche, parametrata alla lunghezza dello scafo. Era stata poi più volte modificata e ridotta prima di essere definitivamente abrogata.

    Cosa significa «cessata materia del contendere»?

    La cessazione della materia del contendere si verifica quando, nel corso del giudizio davanti alla Corte, la norma impugnata viene modificata in modo da eliminare il vizio denunciato, oppure il ricorrente rinuncia al ricorso e la controparte vi acconsente (o non si è costituita). In tal caso la Corte non entra nel merito.

    Le Regioni a statuto speciale hanno maggiore autonomia in materia tributaria?

    Sì: le Regioni a statuto speciale godono di un’autonomia finanziaria più ampia rispetto alle Regioni ordinarie, regolata dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione. Tuttavia, anche tale autonomia incontra i limiti imposti dai principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale.

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  • Corte cost. n. 299/2012 – Liberalizzazione degli orari dei negozi e competenze regionali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni di otto Regioni sull’art. 31 del d.l. n. 201/2011 («Salva Italia»), che liberalizzava completamente gli orari e i giorni di apertura degli esercizi commerciali al dettaglio, sottraendo tale materia alla potestà normativa regionale.

    Di cosa si tratta

    Il decreto Monti del 2011 aveva liberalizzato integralmente gli orari e i giorni di apertura degli esercizi commerciali al dettaglio, eliminando ogni vincolo (domeniche, festivi, orari massimi) e abrogando le disposizioni regionali e locali in materia. Otto Regioni (Piemonte, Veneto, Sicilia, Lazio, Lombardia, Sardegna, Toscana e Friuli-Venezia Giulia) avevano impugnato la norma davanti alla Consulta.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni ricorrenti censuravano l’art. 31, commi 1 e 2, del d.l. n. 201/2011, in riferimento all’art. 117, primo, secondo, lettera e), e quarto comma, Cost. e al principio di leale collaborazione, sostenendo che la materia degli orari degli esercizi commerciali rientrasse nella competenza concorrente o residuale regionale, e che la norma statale costituisse un’invasione della competenza regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili alcune delle questioni (per difetto di argomentazione o interesse regionale) e non fondate le restanti. La liberalizzazione degli orari commerciali rientra nella tutela della concorrenza, materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. Lo Stato può pertanto imporre una disciplina uniforme sul territorio nazionale, superando le normative regionali.

    Il principio

    La disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali al dettaglio, nella misura in cui mira a garantire la libertà di stabilimento e la libera concorrenza nel mercato, rientra nella competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza. Le Regioni non possono reintrodurre vincoli agli orari commerciali che lo Stato abbia liberalizzato nell’esercizio di tale competenza.

    Domande e risposte

    Perché la Corte ha qualificato la liberalizzazione commerciale come «tutela della concorrenza»?

    Perché la possibilità per tutti gli esercenti di aprire negli stessi orari, senza vincoli che avvantaggino alcune categorie rispetto ad altre (es. grandi superfici vs. negozi di vicinato), costituisce una misura pro-concorrenziale. La sua disciplina uniforme nazionale serve a garantire condizioni di parità nel mercato.

    Le Regioni possono stabilire orari più restrittivi per i negozi?

    No: dopo la sentenza n. 299/2012 (e la correlata giurisprudenza della Corte), la materia degli orari commerciali è ricondotta alla competenza esclusiva statale quando si traduce in scelte di liberalizzazione del mercato. Le Regioni non possono reintrodurre i vincoli abrogati dallo Stato.

    Cosa cambia in pratica per i negozi dopo questa sentenza?

    I negozi al dettaglio possono liberamente scegliere i propri orari di apertura, anche nelle domeniche e nei giorni festivi. Le ordinanze comunali o le leggi regionali che impongono chiusure obbligatorie nelle domeniche non sono applicabili nella misura in cui contrastano con la liberalizzazione statale.

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  • Corte cost. n. 298/2012 – Finanziamento statale alle scuole paritarie e autonomia regionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente inammissibile e parzialmente non fondata la questione sollevata dalla Regione Veneto sull’art. 33, comma 16, della legge di stabilità 2012, che autorizzava il finanziamento statale alle scuole paritarie. Il finanziamento statale delle scuole paritarie rientra nelle competenze statali e non viola l’autonomia regionale.

    Di cosa si tratta

    L’art. 33, comma 16, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) autorizzava la spesa di 242 milioni di euro per le scuole paritarie, da destinare prioritariamente a quelle dell’infanzia. La Regione Veneto, ove le scuole paritarie hanno una incidenza particolarmente elevata sul sistema educativo, aveva impugnato la norma sostenendo che invadesse competenze regionali in materia di istruzione e coordinamento della finanza pubblica.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto censurava l’art. 33, comma 16, della legge n. 183/2011 per violazione degli artt. 3, 30, 33, 34, 97, 117, 118, 119 e 120 Cost. e del principio di leale collaborazione. Sosteneva che il finanziamento statale unilaterale delle scuole paritarie, senza previa intesa con le Regioni, ledesse la competenza concorrente in materia di istruzione e l’autonomia finanziaria regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 30, 33, 34 e 97 Cost. (per difetto di interesse regionale a invocare tali parametri) e ha dichiarato non fondate le questioni in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 120 Cost. Il finanziamento statale delle scuole paritarie rientra nella competenza esclusiva statale in materia di norme generali sull’istruzione ed è aggiuntivo rispetto a quello regionale.

    Il principio

    Il finanziamento statale alle scuole paritarie costituisce esercizio della competenza esclusiva statale in materia di norme generali sull’istruzione e non lede le competenze regionali concorrenti in materia di istruzione. I contributi statali al sistema scolastico sono la principale fonte di finanziamento del servizio pubblico di istruzione e non richiedono intesa con le Regioni.

    Domande e risposte

    Le scuole paritarie fanno parte del servizio pubblico di istruzione?

    Sì: la legge n. 62/2000 include le scuole paritarie, assieme alle scuole statali, nel servizio nazionale di istruzione, qualificato come oggettivamente pubblico. Le scuole dell’infanzia paritarie costituiscono la prima articolazione del sistema educativo.

    Le Regioni possono finanziare anche loro le scuole paritarie?

    Sì, ma i loro finanziamenti sono «solo aggiuntivi» rispetto a quelli statali, come ha già chiarito la Corte nella sentenza n. 34/2005. Lo Stato ha la responsabilità principale del finanziamento del sistema nazionale di istruzione.

    Perché alcune delle questioni erano inammissibili?

    Perché la Regione Veneto non può invocare, in sede di giudizio in via principale, parametri costituzionali (come gli artt. 30, 33, 34) che tutelano diritti dei cittadini e non le attribuzioni regionali. In un giudizio promosso da una Regione, i parametri invocabili devono riguardare le competenze regionali.

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  • Corte cost. n. 297/2012 – Riforma ISEE e mancata intesa con la Conferenza unificata

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    La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 5 del d.l. n. 201/2011 («Salva Italia»), nella parte in cui autorizzava la revisione dell’ISEE mediante DPCM senza prevedere l’intesa con la Conferenza unificata, violando il principio di leale collaborazione in una materia di competenza concorrente.

    Di cosa si tratta

    L’art. 5 del d.l. n. 201/2011 delegava al Governo la revisione, mediante DPCM, delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), strumento utilizzato da Regioni ed enti locali per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate. La Regione Veneto ha impugnato la norma perché non prevedeva l’intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto censurava l’art. 5 del d.l. n. 201/2011 per violazione degli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 Cost. e del principio di leale collaborazione (art. 120 Cost.). In particolare, lamentava che la revisione dell’ISEE tramite DPCM senza consultazione della Conferenza unificata, e che la riassegnazione dei risparmi al solo Ministero del lavoro, ledessero le competenze regionali in materia di servizi sociali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del primo e secondo periodo del comma unico dell’art. 5, nella parte in cui non prevedevano che il DPCM di revisione dell’ISEE fosse emanato d’intesa con la Conferenza unificata. Ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla questione del terzo periodo (relativo ai controlli) e infondate le altre questioni.

    Il principio

    Quando lo Stato interviene con DPCM su materie che intrecciano competenze concorrenti o regionali — come i servizi sociali e le prestazioni agevolate — il principio di leale collaborazione impone che i provvedimenti siano adottati d’intesa con la Conferenza unificata. Il mancato coinvolgimento delle Regioni in una materia che incide direttamente sui loro sistemi di welfare viola il riparto costituzionale delle competenze.

    Domande e risposte

    Cos’è la Conferenza unificata e perché è rilevante?

    La Conferenza unificata riunisce la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Quando lo Stato adotta atti normativi che incidono su materie di competenza regionale o locale, il principio di leale collaborazione impone spesso che tali atti siano adottati previa intesa con questo organismo.

    Perché la revisione dell’ISEE riguarda le Regioni?

    L’ISEE è lo strumento attraverso cui le Regioni e i Comuni determinano l’accesso alle prestazioni sociali agevolate (asili nido, RSA, sussidi di invalidità, ecc.). Una modifica dei criteri di calcolo dell’ISEE incide direttamente sui sistemi regionali di welfare e sull’autonomia delle Regioni in materia di servizi sociali.

    Quali conseguenze pratiche ha avuto questa sentenza?

    La sentenza ha imposto che il d.P.C.M. di riforma dell’ISEE — poi adottato nel 2013 — fosse emanato previa intesa con la Conferenza unificata. Ha quindi rafforzato il ruolo delle Regioni nella definizione dei criteri per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate sul territorio.

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  • Corte cost. n. 296/2012 – Compartecipazione al costo delle prestazioni residenziali per anziani disabili in Toscana

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sulla legge toscana che, per le prestazioni residenziali a favore di persone disabili ultra-sessantacinquenni, calcolava la quota di compartecipazione tenendo conto anche del reddito del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado.

    Di cosa si tratta

    Una famiglia toscana si era vista richiedere dalla Comunità montana del Casentino una compartecipazione alla retta di una RSA (residenza sanitaria assistenziale) per un’anziana affetta da SLA (sclerosi laterale amiotrofica), calcolata tenendo conto anche del reddito dei familiari. Il TAR Toscana aveva sollevato questione di legittimità sulla legge regionale n. 66/2008 che consentiva questo calcolo, ritenendo che violasse i livelli essenziali delle prestazioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Toscana sollevava questione sull’art. 14, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 66/2008, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. (livelli essenziali delle prestazioni). La norma toscana, nel calcolare la compartecipazione tenendo conto del reddito dei familiari, sembrerebbe contraddire l’art. 3, comma 2-ter, del d.lgs. n. 109/1998, che impone di considerare la sola situazione economica dell’assistito.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. L’art. 3, comma 2-ter, del d.lgs. n. 109/1998 impone di «evidenziare» la situazione economica del solo assistito, ma non esclude che la Regione possa tenere conto anche di altri fattori per il calcolo della compartecipazione. La norma toscana, correttamente interpretata, non viola il livello essenziale delle prestazioni fissato dallo Stato.

    Il principio

    Le Regioni possono adottare modelli di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali residenziali che tengano conto anche della situazione reddituale e patrimoniale dei familiari dell’assistito, purché la situazione economica del solo assistito sia comunque evidenziata e valutata. Ciò non viola il livello essenziale delle prestazioni fissato dalla normativa statale.

    Domande e risposte

    I familiari devono sempre contribuire al costo di una RSA?

    Non necessariamente. La normativa statale impone di valutare la situazione economica dell’assistito. La Regione può prevedere modelli che tengano conto anche del reddito familiare, ma deve comunque evidenziare la situazione dell’assistito separatamente.

    Cosa sono i «livelli essenziali delle prestazioni»?

    I LEP sono le prestazioni minime che lo Stato garantisce uniformemente su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. In materia di non autosufficienza, costituisce LEP il diritto a che la compartecipazione sia calcolata sulla situazione economica dell’assistito.

    Perché la Corte non ha accolto la tesi del TAR?

    Perché la norma statale non vieta di tenere conto anche del reddito familiare, ma impone solo che la situazione del solo assistito sia «evidenziata». La legge toscana, interpretata in senso conforme, non eliminava questa garanzia ma la integrava con ulteriori parametri regionali.

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  • Corte cost. n. 295/2012 – Indennità giudiziaria e maternità delle magistrate

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, primo comma, della legge n. 27/1981, in combinato disposto con l’art. 1, comma 325, della legge n. 311/2004, nella parte in cui non garantisce il pagamento dell’indennità giudiziaria durante l’astensione obbligatoria per maternità delle magistrate.

    Di cosa si tratta

    Una magistrata in servizio a Reggio Calabria aveva chiesto il riconoscimento del diritto all’indennità giudiziaria durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità. Il TAR Calabria, ritenendo che la negazione di tale indennità potesse violare i principi costituzionali a tutela della famiglia e della maternità, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale davanti alla Consulta, auspicando un ripensamento rispetto alla precedente sentenza n. 137/2008.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per la Calabria, sede di Reggio Calabria, ha sollevato questione in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30, 31 e 37 Cost. L’art. 3, primo comma, della legge n. 27/1981, nel testo risultante dopo la modifica introdotta dall’art. 1, comma 325, della legge n. 311/2004, esclude il pagamento dell’indennità giudiziaria durante l’astensione obbligatoria per maternità delle magistrate.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione, confermando il proprio orientamento già espresso nella sentenza n. 137/2008. L’esclusione dell’indennità giudiziaria durante l’astensione obbligatoria per maternità non viola i parametri costituzionali invocati: l’indennità è corrispettivo di una specifica funzione svolta e non costituisce parte della retribuzione ordinaria.

    Il principio

    L’indennità giudiziaria, in quanto corrispettivo per l’esercizio di funzioni giurisdizionali, non deve essere necessariamente corrisposta durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità. Ciò non viola i principi di tutela della maternità e della famiglia, poiché la magistrata continua a percepire il trattamento economico fondamentale e le indennità di maternità previste dalla legge.

    Domande e risposte

    Cos’è l’indennità giudiziaria?

    L’indennità giudiziaria è un emolumento aggiuntivo previsto dall’art. 3 della legge n. 27/1981 per il personale di magistratura, corrisposto in ragione dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali. Non fa parte della retribuzione base ma è collegata all’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa.

    Perché la Corte non ha accolto le argomentazioni del TAR?

    Perché la Corte ha già esaminato la questione nella sentenza n. 137/2008 e ha ribadito che la sospensione delle indennità collegate alla funzione durante l’astensione obbligatoria è coerente con la natura di tali emolumenti, che presuppongono l’effettivo esercizio dell’attività. Le nuove argomentazioni del rimettente non superano tale ragionamento.

    Le magistrate hanno diritto al trattamento economico durante la maternità?

    Sì: durante l’astensione obbligatoria per maternità le magistrate percepiscono lo stipendio base e le indennità di maternità previste dal d.lgs. n. 151/2001 (Testo unico sulla tutela e sostegno della maternità). Ciò che non spetta è la sola indennità giudiziaria, legata all’esercizio effettivo delle funzioni.

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  • Corte cost. n. 294/2012 – Taglio stipendi dirigenti pubblici e competenze regionali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sollevata dalla Regione Liguria sull’art. 9, comma 2, del d.l. n. 78/2010, che imponeva il taglio del 5-10% dei trattamenti economici superiori a 90.000 euro dei dipendenti pubblici. La questione risultava carente sotto il profilo della rilevanza nel giudizio a quo.

    Di cosa si tratta

    Il d.l. n. 78/2010 («manovra correttiva») aveva previsto, per il triennio 2011-2013, una riduzione del 5% dei trattamenti economici complessivi dei dipendenti pubblici superiori a 90.000 euro lordi annui e del 10% per la parte eccedente i 150.000 euro. La Regione Liguria aveva impugnato tale norma sostenendo che violasse la competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica e l’autonomia finanziaria regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Liguria censurava l’art. 9, comma 2, del d.l. n. 78/2010, in riferimento agli artt. 3, 36, 39, 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost. La ricorrente sosteneva che la norma fosse di dettaglio e autoapplicativa (e non principio fondamentale), invadesse la competenza regionale sull’organizzazione del personale e violasse la riserva di contrattazione collettiva sulle retribuzioni.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione, rilevando che la Regione Liguria non aveva dimostrato che la disposizione impugnata avesse incidenza concreta sul personale regionale nel giudizio pendente, mancando il requisito della rilevanza. La pronuncia è pertanto processuale e non affronta il merito della questione.

    Il principio

    Un ricorso in via principale proposto da una Regione deve contenere la dimostrazione della lesione attuale e concreta delle proprie attribuzioni costituzionali. La mera potenziale incidenza della norma statale sul bilancio regionale non è sufficiente a soddisfare il requisito dell’interesse a ricorrere, quando la Regione non dimostra l’effettiva ricaduta sulla propria autonomia nel caso concreto.

    Domande e risposte

    Cosa significa che la questione è «inammissibile»?

    Significa che la Corte non ha esaminato il merito (cioè se la norma fosse o meno incostituzionale) per un vizio procedurale: la Regione non ha dimostrato di avere un interesse concreto e attuale a impugnarla, non avendo indicato come la norma incidesse sulle proprie specifiche attribuzioni nel giudizio da cui proveniva il ricorso.

    Il taglio degli stipendi dei dirigenti pubblici era costituzionalmente legittimo?

    La Corte non si è pronunciata sul merito in questo giudizio. In altri giudizi analoghi, la Corte ha generalmente riconosciuto che le misure temporanee di riduzione dei trattamenti economici nella crisi costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, vincolanti anche per le Regioni.

    Le Regioni possono mantenere stipendi più alti per i propri dirigenti?

    No, nei limiti fissati dalla legislazione statale di coordinamento della finanza pubblica. I trattamenti economici del personale regionale devono rispettare i tetti imposti dallo Stato nell’esercizio della competenza concorrente di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 293/2012 – Anagrafe nazionale opere pubbliche incompiute e autonomia regionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 44-bis del d.l. n. 201/2011, nella parte in cui istituiva gli elenchi-anagrafe regionali delle opere incompiute «presso gli assessorati regionali competenti», invadendo l’autonomia organizzativa delle Regioni. Ha invece dichiarato non fondate le questioni sull’elenco-anagrafe nazionale.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 201/2011 (decreto Monti «Salva Italia») aveva istituito un elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute presso il Ministero delle infrastrutture, articolato a livello regionale mediante elenchi da istituire «presso gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche». La Regione Veneto aveva impugnato tale norma ritenendo che essa invadesse le competenze regionali su opere di competenza regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto censurava l’art. 44-bis del d.l. n. 201/2011, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione (art. 120 Cost.), nella parte in cui includeva opere di competenza regionale nell’elenco-anagrafe nazionale e, in particolare, il comma 4, nella parte in cui istituiva gli elenchi regionali «presso gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche».

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del solo comma 4 dell’art. 44-bis limitatamente alle parole «presso gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche», perché tale previsione invadeva l’autonomia organizzativa regionale. Ha invece dichiarato non fondate le questioni relative all’elenco-anagrafe nazionale, che costituisce legittimo esercizio del coordinamento informativo statale.

    Il principio

    Lo Stato può istituire un elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute, comprensivo anche di quelle di competenza regionale, nell’esercizio della funzione di coordinamento informativo. Non può però imporre alle Regioni di istituire gli elenchi regionali presso specifici uffici interni, poiché l’organizzazione amministrativa regionale è materia di competenza regionale residuale.

    Domande e risposte

    Lo Stato può creare un anagrafe delle opere regionali incompiute?

    Sì, nel limite in cui si tratti di un sistema di raccolta e coordinamento delle informazioni. La creazione di una banca dati sulle opere incompiute rientra nella competenza statale di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale (art. 117, secondo comma, lettera r), Cost.).

    Perché il riferimento «agli assessorati regionali» era incostituzionale?

    Perché l’organizzazione amministrativa interna delle Regioni è materia di competenza regionale residuale ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost. Lo Stato non può indicare a quali strutture interne le Regioni debbano attribuire determinate funzioni.

    Cosa si intende per «opera pubblica incompiuta» ai fini dell’anagrafe?

    Il d.l. n. 201/2011 definiva opera incompiuta quella per la quale i lavori siano stati sospesi, che non sia stata collaudata o che non sia in esercizio, per la quale sia trascorso un certo periodo senza avanzamento dei lavori e il cui completamento risulti abbandonato o incerto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 292/2012 – Accreditamento strutture sanitarie private in Campania

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Regione Campania che modificava la disciplina dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private, consentendo procedure semplificate in deroga ai principi fondamentali statali in materia di tutela della salute.

    Di cosa si tratta

    La Regione Campania aveva modificato, con la legge n. 23/2011, la propria legge finanziaria n. 4/2011, alterando le procedure di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private: si consentiva la conferma dell’accreditamento mediante decreto commissariale di presa d’atto, rinviando la verifica dei requisiti a un momento successivo, e si dilatavano i termini per la definitiva conclusione delle procedure. Il Presidente del Consiglio ha impugnato tali disposizioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 1, comma 1, della legge campana n. 23/2011 veniva censurato per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. in materia di tutela della salute. Le disposizioni modificate contrastavano con i principi fondamentali statali posti dall’art. 8-quater del d.lgs. n. 502/1992, che subordina l’accreditamento alla verifica preventiva dei requisiti e alla funzionalità con la programmazione regionale, e con l’art. 1, comma 796, lettera t), della legge n. 296/2006, che fissava al 31 dicembre 2010 il termine per le procedure di accreditamento definitivo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 237-undecies, 237-duodecies, 237-sexdecies, 237-vicies e 237-vicies-ter, della legge campana n. 4/2011, come modificata dalla legge n. 23/2011. Le disposizioni violavano i principi fondamentali in materia di tutela della salute, consentendo accreditamenti senza previa verifica dei requisiti e prorogando sine die termini già fissati dalla legge statale.

    Il principio

    L’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie private non può essere concesso senza la previa e positiva verifica dei requisiti di qualificazione. Le Regioni, nella materia concorrente della tutela della salute, devono rispettare i principi fondamentali fissati dallo Stato e non possono semplificare le procedure di accreditamento in deroga a tali principi.

    Domande e risposte

    Cosa è l’accreditamento istituzionale di una struttura sanitaria privata?

    L’accreditamento istituzionale è il provvedimento che abilita una struttura sanitaria o socio-sanitaria privata ad erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario Nazionale. Può essere rilasciato solo alle strutture che dimostrano di possedere requisiti ulteriori di qualificazione rispetto all’autorizzazione e che rispondono agli indirizzi della programmazione regionale.

    Perché la Regione non può rinviare la verifica dei requisiti dopo l’accreditamento?

    Perché la normativa statale (art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992) prevede che l’accreditamento sia subordinato alla verifica positiva preventiva. Consentire la conferma dell’accreditamento prima della verifica dei requisiti capovolge la logica della norma e lede il principio fondamentale di tutela della salute.

    Qual è la ratio della scadenza del 31 dicembre 2010 per l’accreditamento definitivo?

    La legge finanziaria 2007 aveva fissato quel termine per garantire che le strutture private operanti con il SSN avessero completato le procedure di accreditamento definitivo entro una data certa. La sua proroga indefinita da parte della Regione Campania privava di effettività una scadenza legislativa nazionale.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Legislazione concorrente in materia di tutela della salute; principi fondamentali riservati allo Stato
  • Corte cost. n. 46/2011 – Responsabilità di Poste Italiane per ritardo del servizio postacelere

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    La Corte dichiara illegittimo l’art. 6 del T.U. postale (d.P.R. n. 156/1973) nella parte in cui esonera il gestore del servizio da responsabilità per il ritardato recapito del postacelere: il privilegio di irresponsabilità è anacronistico e viola gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 6 del d.P.R. n. 156/1973 (Testo unico in materia postale) stabiliva che l’Amministrazione postale e i concessionari non incontrano alcuna responsabilità per i servizi postali fuori dei casi e dei limiti espressamente previsti dalla legge. Ciò significava che Poste Italiane non poteva essere condannata a risarcire i danni causati dal ritardo o dalla perdita di spedizioni, se non nei limiti strettamente fissati dalla legge, anche nel caso del postacelere (servizio a corrispettivo elevato con garanzia di consegna rapida). Un’azienda aveva perso una gara d’appalto per il ritardo nella consegna della documentazione da parte di Poste Italiane.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 del d.P.R. n. 156/1973 in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui dispone la limitazione di responsabilità anche per il servizio di postacelere. La clausola di irresponsabilità era ritenuta irragionevolmente discriminatoria rispetto ai normali vettori privati e impediva all’utente di ottenere un risarcimento integrale.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie la questione e dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 del d.P.R. n. 156/1973 nella parte in cui stabilisce che l’Amministrazione e i concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabilità per il ritardato recapito delle spedizioni effettuate con il servizio postacelere. La norma rappresenta un anacronistico privilegio in favore del concessionario postale che non trova giustificazione nel contesto di un servizio di natura privatistica e ad alto corrispettivo.

    Il principio

    Una clausola legale di limitazione della responsabilità contrattuale in favore di un ente che gestisce un servizio di natura privatistica e a pagamento, che impedisca all’utente di ottenere il risarcimento del danno effettivamente subito, viola il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti (art. 24 Cost.).

    Domande e risposte

    Cos’è il servizio di postacelere?

    Il postacelere era un servizio postale a corrispettivo elevato che Poste Italiane offriva con garanzia di consegna entro tempi certi e tracciabilità della spedizione, in concorrenza con i servizi di corriere espresso privati. Essendo un servizio commerciale a prestazione garantita, non era giustificato estendervi l’irresponsabilità prevista per il servizio postale ordinario.

    Dopo questa sentenza, Poste Italiane risponde pienamente per i ritardi?

    Sì, per quanto riguarda il servizio postacelere, la sentenza ha rimosso il limite legale di irresponsabilità, consentendo agli utenti di chiedere il risarcimento integrale del danno subito. Per gli altri servizi postali ordinari, la responsabilità del gestore può ancora essere limitata dalla normativa vigente in conformità con la disciplina europea.

    Quali danni può chiedere chi ha subito un ritardo nelle spedizioni postali?

    Chi ha subito un danno patrimoniale per effetto del ritardo nella consegna di una spedizione può chiedere, in sede civile, il risarcimento del danno emergente (il danno direttamente causato dal ritardo) e del lucro cessante (il guadagno perduto in conseguenza del ritardo). Nella vicenda concreta, l’azienda ricorrente sosteneva di avere perso l’aggiudicazione di una gara d’appalto proprio per il ritardo di Poste Italiane.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, violato dalla disparità di trattamento tra gestore postale e altri vettori
    • Art. 24 della Costituzione — diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, compromesso dalla clausola di irresponsabilità