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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 17 Bis Contenzioso Tributario

    Articolo 17 Bis Contenzioso Tributario

    Art. 17 Bis Cont. Trib. – [Il reclamo e la mediazione]

    [Il reclamo e la mediazione]

  • Articolo 98 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 98 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 98 CCII – Prededuzione nel concordato preventivo

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. I crediti prededucibili sono soddisfatti durante la procedura alla scadenza prevista dalla legge o dal contratto.

  • Articolo 10 Bis Revisione Legale

    Articolo 10 Bis Revisione Legale

    Art. 10 Bis Rev. Leg. – Preparazione della revisione legale e valutazione dei rischi per l’indipendenza

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 — testo aggiornato

    1. Il revisore legale o la società di revisione legale, prima di accettare o proseguire un incarico di revisione legale, deve valutare e documentare: a) il possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività di cui all’articolo 10 e, ove applicabile, all’articolo 17; b) l’eventuale presenza di rischi per la sua indipendenza e, nel caso, se siano state adottate idonee misure per mitigarli; c) la disponibilità di personale professionale competente, tempo e risorse necessari per svolgere in modo adeguato l’incarico di revisione; d) nel caso di società di revisione legale, l’abilitazione del responsabile dell’incarico all’esercizio della revisione legale ai sensi del presente decreto. 1 bis. Il comma 1 si applica anche all’attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità.

  • Articolo 57 Legge Fallimentare

    Articolo 57 Legge Fallimentare

    Art. 57 L. Fall. – Crediti infruttiferi

    Crediti infruttiferi

  • Art. 89 T.U.B.: Insinuazioni tardive

    Art. 89 T.U.B.: Insinuazioni tardive

    Art. 89 T.U.B. – Insinuazioni tardive.

    In vigore dal 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a che non siano esauriti tutti i riparti e le restituzioni, i creditori e i titolari dei diritti indicati nell’articolo 86, comma 2 che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi dell’articolo 86, comma 8, e non risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far valere i loro diritti secondo quanto previsto dall’articolo 87, commi da 2 a 5, e dall’articolo 88. Decorsi sei mesi dalla pubblicazione dell’avviso previsto dall’articolo 86, comma 8, le domande tardive sono ammissibili solo se l’istante dimostra che il ritardo e’ dipeso da causa a lui non imputabile (1).”

    (1) Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, come modificato dall’art. 1, comma 31 decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181, vedasi le disposizioni transitorie di cui all’art. 3 del citato decreto legislativo n. 181 del 2015.

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  • Articolo 97 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 97 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 97 CCII – Contratti pendenti

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Salvo quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, proseguono anche durante il concordato. Sono inefficaci eventuali patti contrari. Il debitore può chiedere, con autonoma istanza, l’autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno o più contratti, se la prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano nè funzionale alla sua esecuzione. Il debitore, unitamente all’istanza, deposita la prova della sua avvenuta notificazione alla controparte.

    2. La richiesta di scioglimento può essere depositata solo quando sono presentati anche il piano e la proposta.

    3. Salvo quanto previsto al comma 4, con l’istanza il debitore propone anche una quantificazione dell’indennizzo dovuto alla controparte della quale si tiene conto nel piano per la determinazione del fabbisogno concordatario.

    4. La controparte può opporsi alla richiesta del debitore depositando una memoria […] entro sette giorni dall’avvenuta notificazione dell’istanza.

    5. Decorso il termine di cui al comma 4, fino al deposito del decreto di apertura previsto dall’articolo 47, provvede sull’istanza, con decreto motivato e reclamabile, il tribunale. Dopo il decreto di apertura, provvede il giudice delegato.

    6. La sospensione o lo scioglimento del contratto hanno effetto dalla data della notificazione del provvedimento autorizzativo all’altro contraente effettuata a cura del debitore. Tra la data della notificazione dell’istanza di sospensione o di scioglimento e la data della notificazione del provvedimento autorizzativo la controparte non può esigere dal debitore la prestazione dovuta nè invocare la risoluzione di diritto del contratto per il mancato adempimento di obbligazioni con scadenza successiva al deposito della domanda di accesso al concordato preventivo.

    7. La sospensione richiesta ai sensi dell’articolo 44, comma 1-quater, non può essere autorizzata per una durata eccedente il termine concesso dal tribunale ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera a). Quando sono presentati” proposta e piano, la sospensione può essere autorizzata anche per una maggior durata, che comunque non può essere superiore a trenta giorni dalla data del decreto di apertura, non ulteriormente prorogabile.

    8. Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.

    9. Nel caso in cui sia autorizzata la sospensione o lo scioglimento, il contraente ha diritto a un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento.

    10. In caso di mancato accordo sulla misura dell’indennizzo la sua determinazione è rimessa al giudice competente secondo le regole ordinarie. Il giudice delegato provvede alla quantificazione del credito ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze ai sensi dell’articolo 109.

    11. L’indennizzo è soddisfatto come credito chirografario anteriore al concordato, ferma restando la prededuzione dei crediti legalmente sorti per effetto del contratto dopo la pubblicazione di cui all’articolo 40, comma 3, e prima della notificazione di cui al comma 6.

    12. In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotta una somma pari all’ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data dello scioglimento, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto, nonchè le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazio- ne per il tempo necessario alla vendita. La somma versata al debitore a norma del primo periodo è acquisita alla procedura. Quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all’ammontare dell’importo dovuto al concedente, questi ha diritto di far valere il diritto di credito per la differenza nei confronti del debitore come credito anteriore al concordato. La vendita o l’allocazione sono effettuate secondo i criteri e le modalità di cui all’articolo 1, comma 139, della legge 4 agosto 2017, n. 124.

    13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato, nonchè ai contratti di cui agli articoli 173, comma 3, 176 e 185, comma 1.

    14. Nel contratto di finanziamento bancario costituisce prestazione principale ai sensi del comma 1 anche la riscossione diretta da parte del finanziatore nei confronti dei terzi debitori della parte finanziata. In caso di scioglimento, il finanziatore ha diritto di riscuotere e trattenere le somme corrisposte dai terzi debitori fino al rimborso integrale delle anticipazioni effettuate nel periodo compreso tra i centoventi giorni antecedenti il deposito della domanda di accesso di cui all’articolo 40 e la notificazione di cui al comma 6.

  • Articolo 96 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 96 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 96 CCII – Norme applicabili dalla data di deposito della domanda di accesso al concordato preventivo

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo unitamente alla proposta, al piano e alla documentazione prevista dall’articolo 39, comma 3, le disposizioni degli articoli 145, nonchè da 153 a 162.

  • Articolo 56 Legge Fallimentare

    Articolo 56 Legge Fallimentare

    Art. 56 L. Fall. – Compensazione in sede di fallimento

    Compensazione in sede di fallimento

  • Articolo 5 Imposte Ipotecaria e Catastale

    Articolo 5 Imposte Ipotecaria e Catastale

    Art. 5 Ipot. Cat. – Trascrizione del certificato di successione

    D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 — testo aggiornato

    1. Nel caso di successione ereditaria comprendente beni immobili o diritti reali immobiliari, a chiunque devoluti e qualunque ne sia il valore, l’ufficio del registro redige il certificato di successione, in conformità alle risultanze della dichiarazione della successione o dell’accertamento d’ufficio, e ne richiede la trascrizione, compilando in duplice esemplare la nota a spese dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta di successione.

    2. La trascrizione del certificato è richiesta ai soli effetti stabiliti dal presente testo unico e non costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione.

  • Articolo 95 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 95 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 95 CCII – Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Fermo quanto previsto nell’articolo 97, i contratti in corso di esecuzione, stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto del deposito della domanda di concordato. Sono inefficaci eventuali patti contrari.

    2. Il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti con le pubbliche amministrazioni, se il professionista indipendente ha attestato la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d’azienda o di rami d’azienda cui i contratti siano trasferiti, purchè in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara e per l’esecuzione del contratto. Il giudice delegato, all’atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell’ipotesi in cui l’impresa sia stata ammessa al concordato liquidatorio quando il professionista indipendente attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione del patrimonio.

    3. Successivamente al deposito della domanda di cui all’articolo 40, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

    4. L’autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

    5. Fermo quanto previsto dal comma 4, l’impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, […] sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.