Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 166/2011 – Proroga rapporti di lavoro a tempo determinato in Sicilia: cessazione materia del contendere

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    La Corte dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana avverso il disegno di legge regionale n. 645/2010, che prorogava per un ulteriore anno i rapporti di lavoro a tempo determinato dell’amministrazione regionale.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana aveva impugnato davanti alla Corte costituzionale, prima della sua promulgazione, il disegno di legge regionale siciliano n. 645/2010, che prevedeva la proroga generalizzata per un anno dei rapporti di lavoro a tempo determinato, misure di stabilizzazione e altri interventi sui rapporti di lavoro nella pubblica amministrazione regionale. Il Commissario riteneva la legge in contrasto con la Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Commissario dello Stato impugnò diversi articoli del d.d.l. n. 645/2010 dell’Assemblea regionale siciliana in riferimento agli artt. 3, 51, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, per violazione dei principi di eguaglianza, accesso ai pubblici uffici, copertura finanziaria e buon andamento dell’amministrazione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Nel corso del giudizio, il disegno di legge regionale aveva subito modifiche o altri eventi che avevano fatto venir meno l’interesse a ottenere una pronuncia nel merito dalla Corte costituzionale.

    Il principio

    Il giudizio in via principale promosso dal Commissario dello Stato avverso un disegno di legge regionale prima della sua promulgazione può concludersi con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere quando, nel corso del processo, l’atto impugnato subisce modifiche sostanziali tali da eliminare i vizi denunciati.

    Domande e risposte

    Il Commissario dello Stato può impugnare una legge prima che sia promulgata?

    Sì, nelle Regioni a statuto speciale come la Sicilia, il Commissario dello Stato ha il potere di impugnare i disegni di legge regionali approvati dall’Assemblea ma non ancora promulgati, prima che divengano legge. È una forma di controllo preventivo di legittimità, a differenza del controllo successivo esercitato dal Governo contro le leggi già promulgate.

    Cosa si intende per «cessazione della materia del contendere»?

    È la pronuncia con cui la Corte rileva che il giudizio ha perso oggetto nel corso del processo, di solito perché la norma impugnata è stata modificata, abrogata o perché il ricorrente ha rinunciato o è venuto meno l’interesse a decidere.

    Quali sono i limiti costituzionali alle proroghe dei contratti a termine nella PA?

    L’art. 97 Cost. impone che l’accesso ai pubblici uffici avvenga di norma per concorso (art. 51 Cost.). Proroghe generalizzate e ripetute dei contratti a termine possono violare tali principi se non sono giustificate da esigenze temporanee e straordinarie, e se non rispettano i vincoli di spesa di cui all’art. 81 Cost.

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  • Corte cost. n. 164/2011 – Custodia cautelare obbligatoria per omicidio e presunzione di adeguatezza

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    La Corte dichiara incostituzionale l’art. 275, comma 3, c.p.p. nella parte in cui — per il reato di omicidio (art. 575 c.p.) — impone la custodia cautelare in carcere come misura obbligatoria senza consentire al giudice di valutare se misure meno afflittive siano sufficienti a soddisfare le esigenze cautelari nel caso concreto.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 11/2009 aveva esteso il meccanismo della custodia cautelare obbligatoria — già previsto per i reati di mafia e terrorismo — anche al reato di omicidio volontario (art. 575 c.p.). In base a tale disciplina, quando esistono gravi indizi di colpevolezza per omicidio, il giudice deve obbligatoriamente applicare la custodia in carcere, salvo che siano acquisiti elementi che escludano qualsiasi esigenza cautelare. Un GIP milanese e il Tribunale del riesame di Lecce avevano dubitato della legittimità di questa presunzione assoluta.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Milano e il Tribunale di Lecce (sezione per il riesame) hanno sollevato questione di legittimità dell’art. 275, comma 3, c.p.p., come modificato dall’art. 2 del d.l. n. 11/2009, convertito dalla l. n. 38/2009, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie le questioni e dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, c.p.p. nella parte in cui, per l’omicidio ex art. 575 c.p., non fa salva l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Il giudice deve poter valutare nel caso concreto l’adeguatezza di misure meno afflittive.

    Il principio

    La presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere — che non ammette prova contraria sull’idoneità di misure meno restrittive — è costituzionalmente legittima solo per reati di allarme sociale particolarmente elevato (come quelli di mafia e terrorismo); per l’omicidio comune, il giudice deve poter accertare in concreto se misure meno afflittive siano sufficienti a fronteggiare le esigenze cautelari.

    Domande e risposte

    Cos’è la custodia cautelare obbligatoria?

    È il meccanismo per cui l’art. 275, comma 3, c.p.p. impone al giudice di applicare la custodia in carcere — e non altre misure meno restrittive — quando sussistono gravi indizi di colpevolezza per determinati reati, salvo che non vi siano esigenze cautelari di sorta. Il giudice non può valutare se gli arresti domiciliari o l’obbligo di presentazione alla polizia siano sufficienti.

    Perché per la mafia è diverso?

    La Corte ha ritenuto che per i reati di mafia e terrorismo la presunzione assoluta di pericolosità sia ragionevolmente fondata sulla struttura organizzata e pervasiva di tali reati. Per l’omicidio comune, invece, le circostanze concrete variano enormemente e non giustificano una presunzione assoluta valevole per tutti i casi.

    Qual è l’effetto pratico di questa sentenza?

    Dopo la sentenza, il giudice deve valutare in concreto se esistono elementi specifici che consentano di soddisfare le esigenze cautelari con misure meno restrittive della custodia in carcere. La custodia rimane la misura di regola, ma non è più automatica e inderogabile per tutti gli imputati di omicidio.

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  • Corte cost. n. 163/2011 – Finanziamento della Stazione Unica Appaltante calabrese e piano di rientro sanitario

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    La Corte dichiara incostituzionale la legge regionale calabrese n. 16/2010 che disciplinava il finanziamento della Stazione Unica Appaltante (SUA), perché viola i vincoli del piano di rientro del disavanzo sanitario sottoscritto dalla Regione con lo Stato e contravviene ai principi statali di coordinamento della finanza pubblica.

    Di cosa si tratta

    La Regione Calabria, che aveva sottoscritto con lo Stato un piano di rientro dal disavanzo sanitario, era tenuta a riformare il sistema di finanziamento della propria Stazione Unica Appaltante (l’ente che centralizza le gare d’appalto regionali) introducendo un budget prefissato. La legge regionale impugnata, invece, non aveva fissato alcun tetto di spesa, lasciando alla Giunta un margine di discrezionalità incompatibile con il piano di rientro.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri impugnò l’art. 1 della l.r. Calabria n. 16/2010 in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., per violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica e, in particolare, degli accordi di piano di rientro dal disavanzo sanitario.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie il ricorso e dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge regionale. La Regione aveva liberamente sottoscritto il piano di rientro, obbligandosi a introdurre un budget prefissato per la SUA; la norma censurata, omettendo qualsiasi limite di spesa, contravveniva a tale impegno e violava i principi statali di coordinamento finanziario.

    Il principio

    L’accordo di piano di rientro dal disavanzo sanitario, liberamente sottoscritto dalla Regione con lo Stato, costituisce un vincolo che la Regione è tenuta a rispettare nella propria legislazione; la violazione di tale accordo determina l’illegittimità costituzionale delle norme regionali difformi, per contrasto con i principi statali di coordinamento della finanza pubblica.

    Domande e risposte

    Cos’è un piano di rientro dal disavanzo sanitario?

    È un accordo tra lo Stato e una Regione in situazione di squilibrio economico nel settore sanitario, con cui la Regione si impegna ad adottare misure specifiche di contenimento della spesa in cambio di risorse statali aggiuntive. Il piano è vincolante per la Regione che lo sottoscrive.

    Le Regioni sono libere di ignorare gli impegni del piano di rientro?

    No. La Corte ha più volte affermato che i piani di rientro, una volta liberamente accettati dalla Regione, costituiscono vincoli sia amministrativi sia legislativi. Le leggi regionali in contrasto con tali piani violano i principi statali di coordinamento della finanza pubblica.

    Cosa è la Stazione Unica Appaltante?

    È una centrale di committenza regionale che gestisce in modo accentrato le procedure di gara d’appalto per conto delle amministrazioni del territorio. La centralizzazione degli acquisti pubblici è uno degli strumenti di contenimento della spesa previsti dai piani di rientro.

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  • Corte cost. n. 162/2011 – Immigrazione clandestina e emersione lavoro irregolare: inammissibilità

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis T.U. immigrazione, dell’art. 1-ter del d.l. n. 78/2009 (emersione lavoro irregolare) e dell’art. 62-bis d.lgs. n. 274/2000, sollevate dai Giudici di pace di Rivarolo Canavese e Vergato, per difetti motivazionali nelle ordinanze di rimessione.

    Di cosa si tratta

    I Giudici di pace di Rivarolo Canavese e di Vergato avevano sollevato questioni di legittimità sia sull’art. 10-bis del T.U. immigrazione (reato di ingresso/soggiorno illegale) sia sull’art. 1-ter del d.l. n. 78/2009, che aveva introdotto una procedura di emersione del lavoro irregolare sospendendo i procedimenti penali per art. 10-bis nei confronti di chi aveva presentato domanda. Anche l’art. 62-bis del d.lgs. n. 274/2000 era censurato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le questioni prospettavano la violazione degli artt. 2, 3, 24, 25, 27 e 97 Cost., con particolare attenzione ai principi di eguaglianza, legalità penale, diritto di difesa e personalità della responsabilità penale.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e dichiara la manifesta inammissibilità di tutte le questioni, rilevando che le ordinanze di rimessione non soddisfano i requisiti minimi di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.

    Il principio

    La molteplicità dei parametri costituzionali evocati non supplisce alla necessità di una motivazione specifica e adeguata per ciascun profilo di incostituzionalità; l’ordinanza che si limiti a un’elencazione generica di articoli costituzionali senza argomentazioni specifiche è manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la procedura di emersione del lavoro irregolare del 2009?

    L’art. 1-ter del d.l. n. 78/2009 (c.d. «decreto anticrisi») consentiva ai datori di lavoro di denunciare i propri lavoratori irregolari pagando un contributo forfettario, con conseguente sospensione dei procedimenti penali per il reato di cui all’art. 10-bis T.U. immigrazione nei confronti degli stranieri che avevano presentato domanda.

    L’emersione del lavoro irregolare blocca sempre il processo penale?

    Solo per i reati direttamente collegati all’ingresso e soggiorno irregolare. La sospensione del procedimento per art. 10-bis era condizionata alla presentazione della domanda e all’esito positivo della procedura di regolarizzazione.

    I Giudici di pace sono competenti sui reati di immigrazione clandestina?

    Sì, il reato di cui all’art. 10-bis T.U. immigrazione è punito con un’ammenda (non con pena detentiva) ed è attribuito alla competenza del giudice di pace ai sensi dell’art. 62-bis del d.lgs. n. 274/2000.

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  • Corte cost. n. 161/2011 – Reato di immigrazione clandestina e giudice di pace: inammissibilità

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità degli artt. 10-bis e 16 del T.U. immigrazione e dell’art. 62-bis del d.lgs. n. 274/2000, sollevate dai Giudici di pace di Imola e Alessano, per insufficiente motivazione delle ordinanze di rimessione.

    Di cosa si tratta

    I Giudici di pace di Imola (cinque ordinanze) e di Alessano (quattro ordinanze) avevano sollevato questioni di legittimità sull’art. 10-bis (ingresso/soggiorno illegale), sull’art. 16 (espulsione a titolo di sanzione sostitutiva) del T.U. immigrazione e sull’art. 62-bis del d.lgs. n. 274/2000 (competenza penale del giudice di pace), in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 27 e 97 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le ordinanze mettevano in discussione il sistema sanzionatorio del reato di immigrazione clandestina e la compatibilità con i principi costituzionali di eguaglianza, personalità della responsabilità penale e garanzie processuali. La Corte non esamina il merito per ragioni processuali.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e dichiara la manifesta inammissibilità di tutte le questioni. Le ordinanze di rimessione non argomentano in modo adeguato né la rilevanza nei giudizi principali né la non manifesta infondatezza dei dubbi sollevati.

    Il principio

    La Corte costituzionale, quando si pronuncia in camera di consiglio su questioni manifestamente inammissibili, riunisce i giudizi relativi a norme identiche e decide con un’unica ordinanza, rilevando i difetti processuali comuni alle ordinanze di rimessione.

    Domande e risposte

    Cosa è l’art. 16 del T.U. immigrazione?

    L’art. 16 del d.lgs. n. 286/1998 prevede l’espulsione come sanzione sostitutiva della pena per gli stranieri condannati per reati non gravi, quando la pena da espiare non superi i due anni e lo straniero sia irregolare. È una misura alternativa alla detenzione.

    Perché erano coinvolti due Giudici di pace in città diverse?

    I giudici rimettenti operano in diversi tribunali e si trovano tutti a giudicare la stessa norma nell’ambito di procedimenti penali per reati di immigrazione. La Corte riunisce le questioni analoghe per decidere in modo unitario.

    Cosa è l’art. 62-bis del d.lgs. n. 274/2000?

    È la norma che disciplina la competenza del giudice di pace in relazione all’art. 10-bis del T.U. immigrazione, attribuendo al giudice onorario la cognizione del reato di ingresso e soggiorno illegale degli stranieri.

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  • Corte cost. n. 160/2011 – Scarichi fognari con acque reflue industriali: estinzione del giudizio

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    La Corte dichiara l’estinzione del giudizio sul ricorso del Presidente del Consiglio contro la legge regionale abruzzese n. 31/2010 in materia di scarichi fognari con acque reflue industriali, a seguito della rinuncia al ricorso da parte del Governo.

    Di cosa si tratta

    La Regione Abruzzo aveva previsto, con l’art. 6, comma 2, della l.r. n. 31/2010, che le fognature in cui recapitano acque reflue industriali rispettassero i limiti della tabella 3 dell’Allegato 5 al d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente), anzichesì i più severi limiti industriali. Il Presidente del Consiglio impugnò la norma per contrasto con la tutela dell’ambiente, materia di competenza esclusiva statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri riguardava l’art. 6, comma 2, della l.r. Abruzzo n. 31/2010, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema), riservata alla legislazione esclusiva statale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’estinzione del giudizio, a seguito della rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, accettata dalla Regione Abruzzo. Non viene quindi pronunciato alcun giudizio nel merito sulla legittimità della norma regionale.

    Il principio

    Nei giudizi in via principale davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, accettata dalla controparte, estingue il giudizio senza che la Corte esamini il merito: la questione di legittimità rimane formalmente aperta e la norma regionale impugnata resta in vigore.

    Domande e risposte

    Cosa succede alla norma regionale dopo l’estinzione del giudizio?

    La norma regionale rimane in vigore. L’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso non equivale a una dichiarazione di costituzionalità della norma: significa solo che quella specifica impugnazione non viene decisa nel merito.

    Perché lo Stato può rinunciare a un ricorso davanti alla Corte?

    Il Presidente del Consiglio può rinunciare al ricorso se, nel corso del giudizio, la norma regionale viene modificata, abrogata o se le parti raggiungono un accordo. La rinuncia richiede l’accettazione della controparte.

    La tutela dell’ambiente è materia esclusiva dello Stato?

    Sì, l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. riserva alla competenza legislativa esclusiva statale la «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali». Le Regioni possono adottare norme ambientali più restrittive ma non possono abbassare i livelli di tutela stabiliti dallo Stato.

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  • Corte cost. n. 159/2011 – Misure di prevenzione e procedimento in camera di consiglio: inammissibilità

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità sulle norme che prevedono la trattazione dei procedimenti per misure di prevenzione in camera di consiglio anziché in pubblica udienza, sollevata dalla Corte d’appello di Firenze per asserito contrasto con l’art. 6 CEDU tramite l’art. 117, primo comma, Cost.

    Di cosa si tratta

    Le misure di prevenzione (come la sorveglianza speciale o il sequestro antimafia) si applicano con un procedimento che si svolge in camera di consiglio, senza pubblica udienza. La Corte d’appello di Firenze dubitava che questo schema processuale fosse compatibile con il diritto a un giusto processo pubblico garantito dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Firenze ha sollevato questione di legittimità dell’art. 4, sesto e decimo comma, della l. n. 1423/1956 e degli artt. 2-ter, primo e terzo comma, e 3-ter, secondo comma, della l. n. 575/1965, nella parte in cui prevedono che i procedimenti per misure di prevenzione si svolgano in camera di consiglio, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost. (in relazione all’art. 6 CEDU).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetti nell’ordinanza di rimessione. La motivazione sulla rilevanza e la non manifesta infondatezza non è adeguata alle esigenze del sindacato di costituzionalità.

    Il principio

    Anche quando la questione riguarda il contrasto tra una norma processuale interna e la CEDU — che rileva quale parametro interposto tramite l’art. 117, primo comma, Cost. — l’ordinanza di rimessione deve motivare compiutamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza; l’insufficiente motivazione determina la manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Le misure di prevenzione richiedono un processo pubblico?

    Secondo la CEDU (art. 6), ogni persona ha diritto a un’udienza pubblica nella definizione di accuse penali e diritti civili. La Corte europea ha poi stabilito (con le sentenze De Tommaso c. Italia e Bocellari e Rizza c. Italia) che il procedimento di prevenzione deve garantire la pubblicità dell’udienza su richiesta della parte.

    Cosa è l’«art. 117, primo comma, Cost.» come parametro interposto?

    L’art. 117, primo comma, Cost. obbliga il legislatore statale e regionale al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. La CEDU costituisce un vincolo internazionale e, tramite questo articolo, diventa parametro di costituzionalità «interposto» fra la norma impugnata e la Costituzione.

    Cosa sono le misure di prevenzione personali e patrimoniali?

    Le misure di prevenzione personali (es. sorveglianza speciale di P.S.) sono provvedimenti limitativi della libertà personale applicati a soggetti pericolosi per la sicurezza pubblica o ritenuti appartenenti ad associazioni mafiose, anche in assenza di una condanna penale. Quelle patrimoniali (sequestro e confisca antimafia) colpiscono i beni di provenienza illecita.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 158/2011 – Reato di immigrazione clandestina: manifesta inammissibilità (La Spezia)

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del T.U. immigrazione sollevate dal Giudice di pace di La Spezia, nella parte in cui non prevede il «giustificato motivo» quale esimente, per difetti di motivazione nelle ordinanze di rimessione.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di La Spezia aveva sollevato, con tre ordinanze identiche, questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998 (reato di ingresso o soggiorno illegale), nella parte in cui non prevede il «giustificato motivo» come causa di non punibilità, a differenza di quanto previsto per altre fattispecie dello stesso testo unico.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le tre ordinanze del Giudice di pace di La Spezia prospettavano la violazione degli artt. 3 e 27 Cost., censurando il fatto che la norma punisse chiunque si trovasse irregolarmente nel territorio senza possibilità di addurre un giustificato motivo, anche in situazioni di necessità o di impossibilità di regolarizzarsi.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità di tutte e tre le questioni. Le ordinanze di rimessione non motivano adeguatamente la rilevanza nel giudizio concreto né la non manifesta infondatezza del dubbio, rendendo impossibile l’esame nel merito.

    Il principio

    Anche quando il dubbio di incostituzionalità riguarda una scelta legislativa opinabile (come l’omessa previsione di un’esimente), il giudice rimettente deve motivare in modo rigoroso sia la rilevanza sia la non manifesta infondatezza; la reiterazione di questioni in più ordinanze non sopperisce ai difetti motivazionali di ciascuna.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per «giustificato motivo» nelle fattispecie penali?

    È una causa di non punibilità che esclude il reato quando la condotta tipica è giustificata da circostanze obiettive idonee a escluderne il disvalore. Il Giudice di pace riteneva che dovesse essere prevista anche per l’art. 10-bis, come già accade per altri reati del T.U. immigrazione.

    Il reato di immigrazione clandestina viola la Costituzione?

    La Corte non risponde a questa domanda in questa pronuncia, per ragioni processuali. Il dibattito sulla compatibilità del reato con i principi di ragionevolezza e personalità della responsabilità penale è rimasto aperto per molti anni nella giurisprudenza costituzionale.

    Le tre ordinanze avevano lo stesso contenuto?

    Sì, il giudice rimettente aveva adottato tre provvedimenti identici nella motivazione, relativi a procedimenti penali distinti a carico di diversi imputati. La Corte li ha riuniti e decisi con un’unica pronuncia.

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  • Corte cost. n. 226/2011 – Norma regionale siciliana soppressa e cessazione della materia del contendere

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    Con Ordinanza n. 226/2011 la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità di art. 23 d.d.l. n. 520 – 144-bis/A (Regione Siciliana – norma sulla pubblicità degli incarichi dirigen. L’esito è cessata materia del contendere.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana aveva impugnato, in via preventiva, l’art. 23 di un disegno di legge regionale relativo alla trasparenza e semplificazione della pubblica amministrazione, ritenendo che la disciplina degli incarichi dirigenziali ivi prevista violasse i principi di accesso ai pubblici uffici (art. 51), buon andamento (art. 97) e uguaglianza (art. 3 Cost.). La norma è stata poi stralciata prima dell’approvazione definitiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe art. 23 d.d.l. n. 520 – 144-bis/A (Regione Siciliana – norma sulla pubblicità degli incarichi dirigenziali), promossa da Commissario dello Stato per la Regione Siciliana (ricorso n. 32/2011), in riferimento ai art. 3, art. 51, art. 97 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere: la norma regionale impugnata (art. 23 del d.d.l. regionale n. 520/144-bis/A) è stata eliminata prima dell’approvazione definitiva della legge, rendendo il ricorso privo di oggetto.

    Il principio

    Quando la norma impugnata con ricorso preventivo viene soppressa prima che la legge regionale sia definitivamente approvata, la Corte dichiara cessata la materia del contendere, non essendovi più alcun atto legislativo da scrutinare.

    Domande e risposte

    Cos’è il ricorso preventivo del Commissario dello Stato?

    In Sicilia, il Commissario dello Stato ha il potere di impugnare in via preventiva (prima della promulgazione) le leggi approvate dall’Assemblea regionale che ritenga incostituzionali, a differenza delle altre Regioni dove il controllo statale è solo successivo.

    Perché il ricorso è diventato privo di oggetto?

    Perché l’art. 23, oggetto dell’impugnazione, è stato soppresso durante il procedimento legislativo prima che la legge venisse definitivamente approvata: non esisteva più alcuna norma da scrutinare.

    Cosa si intende per «cessazione della materia del contendere»?

    È una pronuncia di rito con cui la Corte dichiara che il giudizio non può più proseguire perché è venuto meno il suo oggetto: in questo caso, la norma impugnata non esiste più nell’ordinamento.

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  • Corte cost. n. 225/2011 – Custodia cautelare obbligatoria per violenza sessuale aggravata

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    Con Ordinanza n. 225/2011 la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità di art. 275, comma 3, c.p.p. come modificato dall’art. 2 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 (custodia cautelare obbligatori. L’esito è manifesta inammissibilità.

    Di cosa si tratta

    L’art. 275, comma 3, c.p.p. stabilisce, per determinati reati gravi (tra cui la violenza sessuale aggravata), una presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere. Il GIP di Torino dubitava della compatibilità di tale presunzione assoluta con i principi di ragionevolezza (art. 3) e di tutela della libertà personale (art. 13 Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe art. 275, comma 3, c.p.p. come modificato dall’art. 2 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 (custodia cautelare obbligatoria per violenza sessuale aggravata), promossa da Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di V.G., in riferimento ai art. 3, art. 13 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La questione è dichiarata manifestamente inammissibile. Il GIP torinese non aveva motivato adeguatamente la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione nel caso concreto, omettendo di considerare se la fattispecie contestata rientrasse effettivamente tra quelle che attivano la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale sulla custodia cautelare obbligatoria è inammissibile quando il giudice rimettente non motiva adeguatamente perché la norma sia necessariamente applicabile al caso di specie e perché non sia praticabile un’interpretazione conforme a Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa prevede la presunzione assoluta dell’art. 275, comma 3, c.p.p.?

    Per i reati più gravi elencati dalla norma (es. associazione mafiosa, violenza sessuale aggravata), il giudice è obbligato ad applicare la custodia cautelare in carcere e non può scegliere misure meno afflittive, nemmeno quando le esigenze cautelari potrebbero essere soddisfatte diversamente.

    Perché la presunzione assoluta è costituzionalmente problematica?

    Perché non consente al giudice di valutare le specifiche circostanze del caso: un imputato in condizioni particolari (es. malattia grave, impossibilità di reiterare il reato) non può comunque ottenere una misura alternativa, il che può violare l’art. 13 Cost. che richiede proporzionalità.

    La Corte costituzionale aveva già affrontato questo tema?

    Sì: con sent. n. 265/2010 e successive pronunce, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, c.p.p. per vari reati, ammettendo che la presunzione assoluta è incostituzionale quando non è ragionevolmente giustificata dalla tipologia del reato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 157/2011 – Risarcimento danno biologico da micropermanenti: inammissibilità

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni private (risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità) sollevata dal Giudice di pace di Torino, per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    L’art. 139 del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005) prevede il risarcimento del danno biologico da sinistri stradali per lesioni di lieve entità (c.d. «micropermanenti») sulla base di rigide tabelle ministeriali, senza possibilità di personalizzazione del risarcimento. Un Giudice di pace aveva dubitato che questo sistema fosse compatibile con la Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 139 del d.lgs. n. 209/2005, nella parte in cui non consentirebbe un’adeguata personalizzazione del risarcimento, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 76 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. L’ordinanza di rimessione non motiva adeguatamente né la rilevanza nel giudizio concreto né la non manifesta infondatezza del dubbio di incostituzionalità, requisiti entrambi necessari per l’ammissibilità dell’incidente di costituzionalità.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve adeguatamente motivare sia la rilevanza della questione nel giudizio principale sia la non manifesta infondatezza del dubbio costituzionale; l’omissione di uno dei due requisiti comporta la manifesta inammissibilità senza esame del merito.

    Domande e risposte

    Il sistema tabellare delle micropermanenti è costituzionalmente legittimo?

    In questa pronuncia la Corte non esamina il merito. La legittimità delle tabelle dell’art. 139 Cod. ass. privati è stata oggetto di numerosi altri giudizi. La Corte, con sentenza n. 235/2014, ha poi dichiarato non fondata la questione, ritenendo il sistema tabellare compatibile con la Costituzione.

    Cosa si intende per «personalizzazione» del danno biologico?

    È la possibilità per il giudice di adeguare il risarcimento alle circostanze specifiche del caso concreto (età, attività svolta, ripercussioni particolari sulla vita del danneggiato) rispetto a un valore tabellare standard.

    Le tabelle ministeriali dell’art. 139 si applicano solo alle assicurazioni RC auto?

    Sì, le tabelle di cui all’art. 139 del Codice delle assicurazioni si applicano specificamente al risarcimento del danno biologico da sinistri stradali per lesioni di lieve entità (fino al 9% di invalidità permanente) nell’ambito della responsabilità civile auto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 156/2011 – Inammissibilità del conflitto sulle nomine di direttori generali regionali

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    La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Presidente del Consiglio contro le deliberazioni della Giunta regionale siciliana che avevano conferito o confermato incarichi di direttore generale a persone esterne alle dotazioni organiche: le delibere non sono atti idonei a sollevare un conflitto tra enti davanti alla Corte costituzionale.

    Di cosa si tratta

    La Giunta regionale della Regione siciliana aveva adottato, nel dicembre 2009, nove deliberazioni per confermare o conferire incarichi di direttore generale a persone esterne alle dotazioni organiche dell’amministrazione regionale. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva sollevato conflitto di attribuzioni, ritenendo che tali atti violassero gli artt. 3 e 97 Cost. sull’imparzialità della pubblica amministrazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio propone conflitto di attribuzioni tra enti avverso le deliberazioni della Giunta regionale siciliana n. 569, 573, 578, 581, 585, 587, 588, 590 e 591 del 29 dicembre 2009, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 97, primo e terzo comma, Cost., nonché ai principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile il conflitto. Le delibere della Giunta regionale non sono atti idonei a integrare un conflitto di attribuzioni tra enti ai sensi dell’art. 134 Cost.: mancano le condizioni procedurali e sostanziali per sollevare tale conflitto, poiché si tratta di atti amministrativi regionali che potevano essere impugnati con altri strumenti giurisdizionali.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzioni tra enti è uno strumento eccezionale che presuppone la lesione o la menomazione della sfera di competenze costituzionalmente garantita a uno degli enti; non è ammissibile per contestare atti amministrativi regionali che non incidono sulle attribuzioni statali, bensì solo sull’osservanza di principi costituzionali generali.

    Domande e risposte

    Cos’è il conflitto di attribuzioni tra enti?

    È un giudizio dinanzi alla Corte costituzionale (art. 134 Cost.) con cui lo Stato o una Regione contestano che un atto dell’altro ente abbia leso o menomato la propria sfera di competenze costituzionalmente garantita. È diverso dal giudizio in via principale sulle leggi regionali o statali.

    Perché il conflitto è inammissibile?

    La Corte ha ritenuto che le delibere impugnate — atti di nomina di direttori generali — non fossero idonee a integrare una «menomazione» delle attribuzioni costituzionali dello Stato. Il Governo poteva tutelare l’interesse invocato con altri strumenti, ad esempio ricorrendo al giudice amministrativo.

    L’imparzialità della PA si tutela solo davanti alla Corte costituzionale?

    No. Il principio di cui all’art. 97 Cost. si applica a tutta la pubblica amministrazione ed è tutelato in via ordinaria davanti ai giudici amministrativi (TAR e Consiglio di Stato). Il conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale riguarda invece le sole lesioni delle sfere di competenza tra enti.

    Norme collegate