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Autore: Andrea Marton

  • Art. 87 T.U.B.: Opposizioni allo stato passivo

    Art. 87 T.U.B.: Opposizioni allo stato passivo

    Art. 87 T.U.B. – Opposizioni allo stato passivo.

    In vigore dal 01/09/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/01/2019 n. 14 Articolo 369

    “1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nell’art. 86, comma 7, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall’art. 86, comma 8, e i soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione dell’avviso previsto dal medesimo comma 8.

    2. L’opposizione si propone con deposito in cancelleria del ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali. Si applica l’articolo 206, comma 2 e seguenti, del codice della crisi e dell’insolvenza.

    3. Il presidente del tribunale assegna a un unico giudice relatore tutte le cause relative alla stessa liquidazione. Nei tribunali divisi in piu’ sezioni il presidente assegna le cause a una di esse e il presidente di questa provvede alla designazione di un unico giudice relatore.

    4. (Comma abrogato, a decorrere dal 16 novembre 2015, dall’art. 1, comma 29, lett. d) decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181).

    5. Quando sia necessario per decidere sulle contestazioni, il giudice richiede ai commissari l’esibizione di un estratto dell’elenco dei creditori chirografari previsto dall’art. 86, comma 6; l’elenco non viene messo a disposizione.”

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  • Articolo 60 Legge Fallimentare

    Articolo 60 Legge Fallimentare

    Art. 60 L. Fall. – Rendita perpetua e rendita vitalizia

    Rendita perpetua e rendita vitalizia

  • Articolo 101 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 101 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 101 CCII – Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Quando è prevista la continuazione dell’attività aziendale, i crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati, ivi compresa l’emissione di garanzie, in esecuzione di un concordato preventivo omologato ed espressamente previsti nel piano sono prededucibili.

    2. In caso di successiva ammissione del debitore alla procedura di liquidazione giudiziale, i predetti finanziamenti non beneficiano della prededuzione quando il piano di concordato preventivo […] risulta, sulla base di una valutazione da riferirsi al momento del deposito, basato su dati falsi o sull’omissione di informazioni rilevanti o il debitore ha compiuto atti in frode ai creditori e il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell’erogazione, conoscevano tali circostanze.

  • Articolo 100 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 100 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 100 CCII – Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Con la domanda di accesso, anche nell’ipotesi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera a), o successivamente, il debitore, quando è prevista la continuazione dell’attività aziendale, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista indipendente attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell’attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L’attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell’ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori. Il tribunale può autorizzare, alle medesime condizioni, il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti il deposito del ricorso ai lavoratori addetti all’attività di cui è prevista la continuazione.

    2. Quando è prevista la continuazione dell’attività aziendale, la disciplina di cui al comma 1 si applica, in deroga al disposto dell’articolo 154, comma 2, al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, anche nell’ipotesi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera a), ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Il professionista indipendente attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene […] e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

  • Articolo 59 Legge Fallimentare

    Articolo 59 Legge Fallimentare

    Art. 59 L. Fall. – Crediti non pecuniari

    Crediti non pecuniari

  • Art. 88 T.U.B.: Esecutivita’ delle sentenze

    Art. 88 T.U.B.: Esecutivita’ delle sentenze

    Art. 88 T.U.B. – Esecutivita’ delle sentenze.

    In vigore dal 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. (Comma abrogato, a decorrere dal 16 novembre 2015, dall’art. 1, comma 30, lett. b) decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181).

    2. (Comma abrogato, a decorrere dal 16 novembre 2015, dall’art. 1, comma 30, lett. b) decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181).

    3. Le decisioni pronunciate in ogni grado del giudizio di opposizione sono esecutive quando diventano definitive.

    4. (Comma abrogato, a decorrere dal 16 novembre 2015, dall’art. 1, comma 30, lett. d) decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181).”

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  • Detrazione IVA sugli acquisti: esempi pratici sull’art. 19 T.U.I

    Detrazione IVA sugli acquisti: esempi pratici sull’art. 19 T.U.I

    L’art. 19 T.U.IVA non dice semplicemente che l’IVA sugli acquisti si scarica. La detrazione richiede soggetto passivo, fattura corretta, collegamento con l’attività e rispetto dei tempi di registrazione.

    La domanda pratica

    Quando arriva una fattura, molti guardano solo due cose: intestazione e importo IVA. Ma la detrazione richiede di più. Bisogna chiedersi se l’acquisto serve davvero all’attività, se il soggetto può detrarre, se ci sono limitazioni specifiche e se il documento è registrato correttamente.

    La detrazione non è automatica

    L’art. 19 T.U.IVA esprime il principio di neutralità dell’IVA per chi esercita impresa, arte o professione: l’imposta assolta sugli acquisti può essere detratta dall’IVA sulle operazioni attive. Ma il principio funziona solo quando l’acquisto è collegato all’attività e l’operazione da cui deriva dà diritto alla detrazione.

    In pratica servono quattro controlli: il soggetto deve essere un soggetto passivo IVA; il documento deve essere corretto; il bene o servizio deve essere inerente all’attività; il diritto deve essere esercitato nei tempi e con le registrazioni corrette. Se uno di questi passaggi manca, la fattura intestata alla partita IVA non basta.

    Ci sono poi limiti e casi particolari. Alcuni acquisti possono avere IVA indetraibile o solo parzialmente detraibile; le operazioni esenti incidono sul pro-rata; i regimi speciali, come il forfettario, cambiano la logica ordinaria della detrazione. Anche la fatturazione elettronica conta: la ricezione tramite Sistema di Interscambio e la corretta conservazione aiutano a dimostrare il percorso del documento.

    Controllo minimo prima di detrarre

    • verifica soggetto, partita IVA e regime fiscale;
    • controlla fattura, data di ricezione e registrazione;
    • documenta l’inerenza dell’acquisto all’attività;
    • separa acquisti promiscui, esenti o con limiti specifici;
    • riconcilia liquidazione IVA, registri e dichiarazione annuale.

    Caso 1: computer intestato alla SRL ma usato dal socio

    Scenario. Una SRL compra un computer da 2.400 euro + IVA. La fattura è intestata alla società, ma il bene resta a casa del socio e non compare in nessun inventario.

    Come si gestisce. L’intestazione non basta. In caso di controllo bisogna dimostrare che il bene serve all’attività della società e non è un acquisto personale mascherato.

    Prova operativa

    • fattura intestata correttamente;
    • ordine o richiesta interna;
    • assegnazione a dipendente, socio o reparto;
    • inventario cespiti o beni aziendali;
    • policy uso personale, se il bene è promiscuo.

    Caso 2: forfettario che vuole detrarre l’IVA

    Scenario. Caia è in regime forfettario e compra un software da 1.000 euro + 220 euro IVA. Vuole recuperare l’IVA perché il software serve al lavoro.

    Come si gestisce. Il regime forfettario cambia la logica: il contribuente normalmente non addebita IVA e non detrae IVA sugli acquisti. Il costo può rilevare nella convenienza complessiva del regime, ma non come detrazione IVA ordinaria.

    Caso 3: attività con operazioni imponibili ed esenti

    Scenario. Sempronio svolge consulenza imponibile IVA e anche operazioni esenti. Compra servizi amministrativi comuni da 12.000 euro + IVA.

    Come si gestisce. Se gli acquisti sono comuni a operazioni imponibili ed esenti, la detrazione potrebbe non essere integrale. Serve una mappa tra acquisti esclusivi, acquisti comuni e ricavi esenti/imponibili.

    Tabella da costruire

    • ricavi imponibili dell’anno;
    • ricavi esenti dell’anno;
    • acquisti collegati solo a operazioni imponibili;
    • acquisti collegati solo a operazioni esenti;
    • acquisti comuni e criterio di riparto.

    Caso 4: fattura ricevuta tardi

    Scenario. Una società riceve a febbraio una fattura datata dicembre. Il costo è reale, ma la fattura non è stata considerata nella liquidazione IVA di fine anno.

    Come si gestisce. Per detrarre l’IVA bisogna verificare diritto alla detrazione, ricezione della fattura e registrazione. Le fatture di fine anno vanno controllate con particolare attenzione per evitare salti tra liquidazioni e dichiarazione annuale.

    Controllo di fine mese

    • fatture ricevute da SDI;
    • fatture attese ma non ricevute;
    • documenti registrati nel mese;
    • acquisti con IVA indetraibile o parzialmente detraibile;
    • riconciliazione con liquidazione IVA.

    Quando serve una verifica IVA

    Serve una verifica quando ci sono beni promiscui, auto, telefoni, immobili, operazioni esenti, regime forfettario in uscita o fatture ricevute a cavallo d’anno. Per imprese con acquisti ricorrenti e liquidazioni IVA: verifica la procedura IVA.

    Norme collegate

    Art. 19 T.U.IVA sulla detrazione, art. 19-bis1 T.U.IVA sulle esclusioni o limitazioni, calcolatore scorporo IVA.

    Fonti normative verificate

    Domande frequenti

    Una fattura intestata alla partita IVA basta per detrarre?

    No. Serve anche collegamento con l’attività e rispetto delle regole di detrazione.

    Il forfettario può detrarre l’IVA sugli acquisti?

    Normalmente no. Il regime forfettario non segue la detrazione IVA ordinaria.

    Cosa succede con attività esenti e imponibili?

    La detrazione può essere parziale e richiede una mappa degli acquisti e dei ricavi.

    Qual è il controllo più utile?

    Una chiusura mensile con fatture ricevute, fatture attese, IVA detraibile, IVA indetraibile e liquidazione.

  • Articolo 99 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 99 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 99 CCII – Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell’omologazione del concordato preventivo

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Con la domanda di accesso, anche nell’ipotesi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera a), o successivamente, il debitore, quando è prevista la continuazione dell’attività aziendale, anche se unicamente in funzione della liquidazione, può chiedere con ricorso al tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito della documentazione che deve essere allegata alla domanda, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili, funzionali all’esercizio dell’attività aziendale sino all’omologa del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti ovvero all’apertura e allo svolgimento di tali procedure e in ogni caso funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori.

    2. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperirli altrimenti e indicare le ragioni per cui l’assenza di tali finanziamenti determinerebbe grave pregiudizio per l’attività aziendale o per il prosieguo della procedura. Il ricorso deve essere accompagnato dalla relazione di un professionista indipendente che attesti la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonchè che i finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. La relazione non è necessaria quando il tribunale ravvisa l’urgenza di provvedere per evitare un danno grave ed irreparabile all’attività aziendale.

    3. Il tribunale, assunte sommarie informazioni, sentito il commissario giudiziale e, se lo ritiene opportuno, sentiti senza formalità i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato entro dieci giorni dal deposito dell’istanza di autorizzazione.

    4. Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca o a cedere crediti a garanzia dei finanziamenti autorizzati.

    5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo […], quando i finanziamenti sono previsti dal relativo piano e purchè la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo […].

    6. In caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale, i finanziamenti autorizzati non beneficiano della prededuzione quando risulta congiuntamente che: a) il ricorso o l’attestazione di cui al comma 2 contengono dati falsi ovvero omettono informazioni rilevanti o comunque quando il debitore ha commesso altri atti in frode ai creditori per ottenere l’autorizzazione; b) il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell’erogazione, conoscevano le circostanze di cui alla lettera a).

  • Articolo 18 Imposta di Registro

    Articolo 18 Imposta di Registro

    Art. 18 Imp. Reg. – Effetti della registrazione

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 — testo aggiornato

    1. La registrazione, eseguita ai sensi dell’art. 16, attesta l’esistenza degli atti ed attribuisce ad essi data certa di fronte ai terzi a norma dell’art. 2704 del codice civile.

    2. L’Agenzia delle entrate conserva, anche con modalità telematiche e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, gli atti registrati ai sensi dell’articolo 16 e i modelli di cui all’articolo 17 e, trascorsi dieci anni, li trasmette all’archivio notarile, ad eccezione delle denunce di contratti verbali e dei modelli che sono distrutti.

    3. Su richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o di coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate rilascia copia delle scritture private, delle denunce e degli atti formati all’estero dei quali è ancora in possesso nonché delle note e delle richieste di registrazione di qualunque atto pubblico o privato. Il rilascio di copie ad altre persone può avvenire soltanto su autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente. Nei casi previsti dall’art 17 in luogo del rilascio della copia è attestato il contenuto del modello di versamento.

  • Articolo 58 Legge Fallimentare

    Articolo 58 Legge Fallimentare

    Art. 58 L. Fall. – Obbligazioni e titoli di debito

    Obbligazioni e titoli di debito