Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 13/2011 – Manifesta inammissibilità per difetto di motivazione: reato di clandestinità e sanzione sostitutiva dell’espulsione

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis, dell’art. 16 e dell’art. 62-bis del T.U. immigrazione, sollevate da più Giudici di pace, per carenze nella descrizione della fattispecie concreta, nella motivazione sulla rilevanza e, quanto ad alcune ordinanze, per totale assenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    Più Giudici di pace (Giulianova, Abbiategrasso, Nardò, altri) avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del T.U. immigrazione (reato di ingresso e soggiorno illegale), dell’art. 16 comma 1 (espulsione sostitutiva della pena pecuniaria) e dell’art. 62-bis del d.lgs. n. 274/2000 (competenza del giudice di pace). I giudizi sono stati riuniti per essere decisi con un’unica pronuncia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 10-bis, art. 16 comma 1 del d.lgs. n. 286/1998 e art. 62-bis del d.lgs. n. 274/2000. Parametri: artt. 2, 3, 25, 27, 97 e 117 comma 1 della Costituzione e principio di ragionevolezza della legge penale. Rimettenti: Giudice di pace di Giulianova, di Abbiategrasso, di Nardò e altri.

    La decisione della Corte

    Le questioni sono state dichiarate manifestamente inammissibili. Le ordinanze erano carenti sia nella descrizione della fattispecie concreta (scarni riferimenti ai fatti) sia nella motivazione sulla rilevanza. Le ordinanze del Giudice di pace di Abbiategrasso erano addirittura prive di qualsiasi motivazione sulla non manifesta infondatezza, limitandosi a evocare i parametri costituzionali senza illustrare le ragioni della asserita violazione.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve contenere: 1) una descrizione sufficiente della fattispecie concreta; 2) la motivazione sulla rilevanza (spiegare perché la questione incide sull’esito del giudizio); 3) la motivazione sulla non manifesta infondatezza (illustrare le ragioni per cui la norma è sospettata di essere incostituzionale). La mancanza di uno solo di questi elementi rende la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    Quante volte la Corte ha dichiarato inammissibili questioni analoghe sull’art. 10-bis?

    La Corte richiama ordinanze n. 253, 320, 329 e 343 del 2010, oltre all’ordinanza n. 3/2011: si tratta di una serie molto nutrita di pronunce che confermano un orientamento rigoroso sull’onere di motivazione del rimettente.

    L’art. 10-bis è mai stato dichiarato incostituzionale?

    La Corte ha poi dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 10-bis nella misura in cui si applicava allo straniero richiedente protezione internazionale (sentenza n. 5/2013) e ha affrontato altri profili; la norma è stata comunque più volte modificata dal legislatore.

    L’espulsione come sanzione sostitutiva è compatibile con i diritti fondamentali?

    La questione è controversa: la Corte non è mai entrata nel merito di questa specifica disposizione a causa dei reiterati difetti di ammissibilità delle ordinanze di rimessione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 12/2011 – Restituzione degli atti al TAR Abruzzo: apertura domenicale delle grandi superfici commerciali

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    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo. La norma regionale abruzzese che vietava alle grandi superfici di vendita di aprire in occasione di mercati domenicali era stata abrogata nelle more del giudizio, e il giudice rimettente doveva rivalutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce del nuovo quadro normativo.

    Di cosa si tratta

    Il TAR Abruzzo aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 135, della legge della Regione Abruzzo n. 11/2008, che vietava agli esercizi della grande distribuzione di aprire facoltativamente nelle domeniche e giorni festivi in cui si svolgevano mercati. La società Auchan aveva impugnato l’ordinanza del Sindaco di Cepagatti che applicava quel divieto. Nel corso del giudizio costituzionale, la disposizione censurata era stata abrogata dalla legge regionale n. 17/2010.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 1, comma 135, legge Regione Abruzzo 16 luglio 2008, n. 11, nella parte che vietava alle «grandi distribuzioni» l’apertura domenicale/festiva in occasione di mercati. Parametri: artt. 3, 41 e 117, comma 2, lett. e) della Costituzione (uguaglianza, libertà di iniziativa economica, tutela della concorrenza). Giudice rimettente: TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara.

    La decisione della Corte

    La Corte ha restituito gli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza. La disposizione censurata era stata abrogata dalla legge reg. n. 17/2010, sicché il rimettente doveva accertare se la norma abrogata avesse trovato applicazione nel giudizio principale e se la questione mantenesse rilevanza.

    Il principio

    Quando, nel corso del giudizio costituzionale, la norma impugnata viene modificata o abrogata, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché questi riesamini la rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo: solo se la norma abrogata ha già prodotto effetti irreversibili nel giudizio principale la questione rimane rilevante.

    Domande e risposte

    Perché il divieto per la grande distribuzione di aprire nei giorni di mercato può sollevare problemi di tutela della concorrenza (art. 117, lett. e) Cost.)?

    La tutela della concorrenza è competenza esclusiva statale: le Regioni non possono introdurre restrizioni alle aperture degli esercizi commerciali che differenzino il trattamento tra operatori in modo difforme dalla disciplina statale, perché ciò distorcerebbe la parità concorrenziale nel mercato.

    Che differenza c’è tra «cessazione della materia del contendere» e «restituzione degli atti»?

    La cessazione della materia del contendere si verifica quando il vizio denunciato è definitivamente rimosso senza che la norma abbia prodotto effetti. La restituzione degli atti si usa quando il quadro normativo è cambiato in modo significativo ma il giudice rimettente deve rivalutare se la questione rimane rilevante.

    Il divieto di apertura domenicale per la grande distribuzione è oggi ammissibile?

    La disciplina delle aperture degli esercizi commerciali ha subito numerose riforme (d.l. n. 201/2011 Monti ha liberalizzato le aperture domenicali); eventuali nuove limitazioni regionali possono comunque sollevare questioni di competenza statale in materia di tutela della concorrenza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 11/2011 – Inammissibilità del conflitto di attribuzioni proposto dal Comune per variazione territoriale (art. 132 Cost.)

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    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato proposto dal Comune di Colle Santa Lucia (BL) nei confronti del Consiglio dei ministri e del Parlamento. Un ente locale non è un «potere dello Stato» ai fini del conflitto inter-organico, e la procedura prevista dall’art. 132, comma 2, Cost. per la variazione territoriale non può essere completata con una pronuncia sostitutiva della Corte.

    Di cosa si tratta

    Il Comune di Colle Santa Lucia (BL) aveva effettuato un referendum ex art. 132, comma 2, Cost. per distaccarsi dalla Regione Veneto e aggregarsi alla Regione Trentino Alto-Adige/Südtirol. Il referendum si era concluso favorevolmente, ma il Ministro dell’interno non aveva presentato il relativo disegno di legge entro i sessanta giorni previsti dalla legge n. 352/1970, e nel frattempo alcuni parlamentari avevano presentato proposte di legge costituzionale sullo stesso tema. Il Comune aveva proposto conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato del Comune di Colle Santa Lucia (BL) nei confronti del Consiglio dei ministri, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei Presidenti di entrambe le Camere e di tre parlamentari, per violazione dell’art. 132, comma 2, Cost. e dell’art. 45, comma 4, della legge n. 352/1970.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sotto il profilo soggettivo: un ente locale non è un «potere dello Stato» né un soggetto che esercita funzioni imputabili allo «Stato-autorità». Sotto il profilo oggettivo: il Comune lamentava lesioni relative a fasi successive a quella referendaria, unico momento in cui aveva un diritto di iniziativa; e il «petitum» era diretto a ottenere una pronuncia sostitutiva degli atti mancanti, estranea alla competenza della Corte in materia di conflitti.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato è ammissibile solo tra organi che dichiarano definitivamente la volontà di un «potere dello Stato»: gli enti locali non appartengono a questa categoria. Inoltre la Corte, in un conflitto di attribuzioni, non può emettere pronunce sostitutive degli atti mancanti che spettano ad altri organi.

    Domande e risposte

    Che cosa prevede l’art. 132, comma 2, Cost. per il distacco di un Comune da una Regione?

    L’art. 132, comma 2, Cost. consente ai Comuni di chiedere, con legge della Repubblica, di essere distaccati da una Regione e aggregati a un’altra, sentite le popolazioni interessate mediante referendum. La procedura è disciplinata dalla legge n. 352/1970.

    Perché un Comune non può sollevare conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

    Perché il conflitto inter-organico (art. 134 Cost.) è riservato ai «poteri dello Stato», cioè agli organi costituzionali (Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, autorità giurisdizionali), non agli enti locali che sono soggetti dell’ordinamento autonomistico.

    Aveva senso ricorrere alla Corte costituzionale in questo caso?

    Il Comune avrebbe potuto tutelare i propri interessi con altri strumenti, ad esempio il giudizio amministrativo per il silenzio-inadempimento del Ministro dell’interno. Il ricorso per conflitto di attribuzioni era invece la strada sbagliata.

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  • Corte cost. n. 10/2011 – Manifesta infondatezza: blocco delle pensioni di anzianità dei militari (legge n. 449/1997)

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    La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 59, comma 54, della legge n. 449/1997 e del d.m. 30 marzo 1998, che avevano sospeso definitivamente il diritto al trattamento pensionistico di anzianità per i militari nel periodo di transizione. Il blocco temporaneo dei pensionamenti anticipati rientra nella discrezionalità del legislatore in materia previdenziale.

    Di cosa si tratta

    Un dipendente della Polizia di Stato aveva presentato domanda di dimissioni nel 1997 avendo maturato l’anzianità richiesta per la pensione, ma era stato collocato a riposo solo il 1 aprile 1998 a causa del blocco transitorio dei pensionamenti anticipati introdotto dal d.l. n. 375/1997 e poi definitivamente confermato dall’art. 59, comma 54, della legge n. 449/1997 (legge finanziaria 1998). Il ritardo aveva causato un periodo in cui il lavoratore non percepiva né stipendio né pensione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 59, comma 54, legge 27 dicembre 1997, n. 449 e art. 1 del d.m. 30 marzo 1998 (Programmazione dell’accesso al pensionamento di anzianità dei militari). Parametri: artt. 36 e 38 della Costituzione. Giudice rimettente: Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia.

    La decisione della Corte

    La questione è stata dichiarata manifestamente infondata. La Corte ha ribadito la propria giurisprudenza (sentenze n. 245/1997, n. 417/1996, n. 439/1994) secondo cui interventi di «blocco» dell’accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità sono costituzionalmente legittimi se ragionevolmente inseriti in processi di riforma previdenziale volti a stabilizzare la spesa. Ha inoltre ribadito che le pensioni di anzianità non godono della garanzia di cui all’art. 38 Cost. (riservata alle pensioni che trovano causa nello stato di bisogno).

    Il principio

    Il blocco temporaneo dell’accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità, se ragionevole e inserito in un processo di riforma strutturale della spesa previdenziale, non viola gli artt. 36 e 38 Cost.: le pensioni anticipate non rientrano nella garanzia costituzionale dello «stato di bisogno» e il legislatore può modularne l’accesso nell’esercizio della propria discrezionalità.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra pensione di anzianità e pensione di vecchiaia ai fini della tutela costituzionale?

    La pensione di vecchiaia risponde a uno «stato di bisogno» conseguente alla cessazione dell’attività lavorativa per età: è pienamente garantita dall’art. 38 Cost. La pensione di anzianità (oggi «anticipata») ha come presupposto il solo maturare di un’anzianità contributiva: la Corte la considera esclusa dalla garanzia assoluta dell’art. 38.

    Il lavoratore collocato a riposo nel 1997 poteva pretendere immediatamente la pensione?

    No: il d.l. n. 375/1997 e poi la legge n. 449/1997 avevano sospeso il diritto a quella decorrenza. Il d.m. 30 marzo 1998 aveva poi programmato l’accesso, fissando la decorrenza al 1 aprile 1998.

    Questo principio vale ancora oggi?

    Sì, nella sostanza. La Corte ha continuato a riconoscere la discrezionalità del legislatore di intervenire sulle pensioni anticipate per ragioni di equilibrio della finanza pubblica, come confermato in numerose pronunce sulle c.d. «finestre di pensionamento» e sulle riforme Fornero.

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  • Corte cost. n. 9/2011 – Manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza: contribuzione di malattia e norma di interpretazione autentica

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 112/2008 (norma di interpretazione autentica sull’obbligo di versamento della contribuzione di malattia), sollevata dalla Corte d’appello di Torino, per difetto di rilevanza nel giudizio principale.

    Di cosa si tratta

    La Compagnia Valdostana delle Acque S.p.A., nata dalla privatizzazione di una parte dell’ENEL, aveva chiesto all’INPS la restituzione dei contributi di malattia versati dal 2001 al 2006, sostenendo di avere ereditato dall’ENEL il diritto all’esonero dal versamento (previsto dal d.P.R. n. 145/1965 per l’ENEL, che erogava direttamente il trattamento di malattia ai propri dipendenti). La Corte d’appello di Torino aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica dell’art. 6 della legge n. 138/1943, contenuta nel d.l. n. 112/2008.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 20, comma 1, secondo periodo, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (conv. legge n. 133/2008), interpretazione autentica dell’art. 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138. Parametri: artt. 3 e 24 comma 1 della Costituzione. Giudice rimettente: Corte d’appello di Torino.

    La decisione della Corte

    La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza. La norma censurata forniva l’interpretazione autentica dell’art. 6 della legge n. 138/1943 (disciplina generale del versamento dei contributi), ma la pretesa della Compagnia Valdostana si basava su una normativa speciale (d.P.R. n. 145/1965 per l’ENEL) non coperta dall’interpretazione autentica. Dunque, quale che fosse l’esito del giudizio di legittimità costituzionale, la soluzione del giudizio principale dipendeva da un’altra norma.

    Il principio

    La rilevanza della questione di legittimità costituzionale presuppone che la norma impugnata sia effettivamente applicabile nel giudizio a quo: se la soluzione della controversia dipende da un’altra norma (nella specie la normativa speciale ENEL), la questione è irrilevante anche se la norma censurata è in astratto connessa alla materia.

    Domande e risposte

    Che cosa è una norma di interpretazione autentica?

    Una norma di interpretazione autentica è una disposizione legislativa che chiarisce il significato di un’altra norma preesistente con efficacia retroattiva. Poiché incide sui rapporti già definiti o in corso, la sua legittimità costituzionale è soggetta a controllo particolarmente severo.

    In che cosa consisteva il «privilegio» dell’ENEL in materia di contribuzione di malattia?

    Il d.P.R. n. 145/1965 obbligava l’ENEL a erogare direttamente ai dipendenti le prestazioni di malattia e, in corrispondenza, lo esonerava dal versamento all’INPS della relativa contribuzione. La questione era se tale privilegio si trasmettesse alle società sorte dalla privatizzazione dell’ENEL.

    La Compagnia Valdostana aveva diritto all’esonero?

    La Corte d’appello avrebbe dovuto verificare se l’art. 18 del d.l. n. 333/1992 (privatizzazioni) estendesse alla Compagnia il regime ENEL. La Corte costituzionale non ha potuto pronunciarsi su questo punto perché la questione era inammissibile.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 8/2011 – Farmaci off-label e livelli essenziali di assistenza (Regione Emilia-Romagna)

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    La Corte ha parzialmente accolto il ricorso statale contro la legge finanziaria regionale dell’Emilia-Romagna per il 2010, dichiarando inammissibile la censura sull’art. 35 (farmaci off-label) per genericità del ricorso, e non fondata quella sull’art. 48 (norme sullo smaltimento dei rifiuti). La pronuncia chiarisce i requisiti di specificità del ricorso governativo in via principale.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 35 e 48 della legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2009, n. 24 (legge finanziaria regionale 2010). L’art. 35 consentiva alla Regione di includere nel prontuario terapeutico regionale farmaci «off-label» (usati al di fuori delle indicazioni autorizzate) quando ciò consentisse risparmi di spesa a parità di efficacia e sicurezza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 35 e 48 della legge reg. Emilia-Romagna n. 24/2009. Parametri: artt. 3 e 117 commi 2 lett. i), l), m), 3 e 5 della Costituzione. Il Governo sosteneva che l’art. 35 invadesse la competenza esclusiva statale in materia di livelli essenziali di assistenza (LEA) e quella concorrente sulla tutela della salute. Giudice rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso in via principale).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato: a) inammissibile la censura sull’art. 35 in riferimento all’art. 117, comma 2, lett. m), Cost. (LEA), perché il ricorrente non aveva indicato la specifica disposizione statale (D.P.C.M. 29 novembre 2001) con cui la norma regionale si poneva in contrasto; b) non fondata la censura sull’art. 35 in riferimento all’art. 117, comma 3, Cost. (tutela della salute concorrente), e non fondata anche la censura sull’art. 48.

    Il principio

    Nel ricorso in via principale dello Stato contro una legge regionale, la censura per violazione dei livelli essenziali di assistenza (art. 117, comma 2, lett. m), Cost.) richiede che il ricorrente indichi quale specifica norma statale definitoria dei LEA viene violata: l’affermazione apodittica che la norma regionale «impatta negativamente sui LEA» non è sufficiente a radicare lo scrutinio della Corte.

    Domande e risposte

    Che cosa sono i farmaci «off-label»?

    Sono farmaci usati per indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate dall’AIFA (Agenzia italiana del farmaco). La legge n. 648/1996 ne consente l’uso a carico del SSN in determinate condizioni, ma la disciplina è complessa e soggetta a limitazioni.

    Perché la Regione non può autonomamente stabilire quali farmaci off-label sono rimborsabili?

    Perché la determinazione dei LEA è competenza esclusiva statale (art. 117, comma 2, lett. m) Cost.): stabilire quali farmaci rientrino nell’assistenza garantita uniformemente su tutto il territorio nazionale spetta allo Stato, non alle singole Regioni.

    Qual è la differenza tra ricorso «in via principale» e incidente di costituzionalità?

    Il ricorso in via principale è promosso direttamente dallo Stato o dalle Regioni contro una legge dell’altro soggetto, senza che vi sia un giudizio a quo. L’incidente di costituzionalità è invece sollevato da un giudice nel corso di un processo.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — LEA come competenza esclusiva statale (comma 2 lett. m) e tutela della salute come competenza concorrente (comma 3)
    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato per la disparità di trattamento tra assistiti delle diverse Regioni
  • Corte cost. n. 7/2011 – Finanza di progetto e competenza legislativa regionale (Regione Liguria)

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    La Corte costituzionale ha parzialmente accolto il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri contro la legge della Regione Liguria n. 63/2009, dichiarando l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni in materia di finanza di progetto, appalti e organizzazione del personale per violazione della competenza legislativa statale esclusiva o concorrente.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato numerose disposizioni della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010). Le censure riguardavano la finanza di progetto (art. 1, comma 6), le procedure per la selezione del personale degli enti locali (artt. 4, 5, 6, 7, 8) e l’adeguamento dei contratti pubblici (art. 28, comma 10).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Governo impugnava gli artt. 1 comma 6, 4, 5, 6, 7, 8 e 28 comma 10 della legge regionale ligure n. 63/2009, in riferimento agli artt. 3, 97, 117 commi 1, 2 lett. e), l) e m), e 3 della Costituzione. La norma sulla finanza di progetto (art. 1, comma 6) prevedeva la presentazione di «studi di pre-fattibilità» da parte di privati per opere non programmate, senza obbligo dell’amministrazione di provvedere entro un termine, in difformità dall’art. 153 del d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 6 della legge regionale (finanza di progetto), in quanto la disciplina della finanza di progetto rientra nella competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, lett. e) Cost.) e l’ordinamento comunitario (art. 117, comma 1 Cost.). Ha inoltre dichiarato l’illegittimità di alcune disposizioni sulle procedure di selezione del personale e ha dichiarato in parte non fondate o cessate le altre censure.

    Il principio

    La disciplina della finanza di progetto e delle procedure di evidenza pubblica per i contratti pubblici è riconducibile alla tutela della concorrenza (materia di competenza esclusiva statale): la Regione non può derogare alle regole statali che recepiscono le direttive europee sugli appalti pubblici, nemmeno introducendo varianti procedurali apparentemente meno onerose per i privati.

    Domande e risposte

    Che cos’è la finanza di progetto (project financing)?

    La finanza di progetto è una procedura prevista dal Codice dei contratti pubblici (oggi d.lgs. n. 36/2023) che consente di affidare lavori pubblici a soggetti privati che propongono e co-finanziano l’opera, attraverso gare pubbliche basate su studi di fattibilità.

    Perché la Regione non può disciplinare autonomamente la finanza di progetto?

    Perché la tutela della concorrenza è materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. e) Cost.): le procedure di gara devono essere uniformi sul territorio nazionale per garantire parità di accesso al mercato.

    Quali erano le altre disposizioni colpite dalla pronuncia?

    Alcune norme sulle procedure di selezione del personale degli enti locali liguri, ritenute in contrasto con i principi in materia di accesso agli impieghi pubblici di competenza statale (art. 117, comma 2, lett. l) Cost.).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 6/2011 – Manifesta inammissibilità per difetto di motivazione: soggiorno illegale e sanzione sostitutiva dell’espulsione

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis, dell’art. 16 comma 1 del T.U. immigrazione e dell’art. 62-bis d.lgs. n. 274/2000, sollevate dai Giudici di pace di Bologna e di Imola. Tutti i rimettenti presentavano carenze gravi nella descrizione della fattispecie concreta e nella motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Ventitre ordinanze di analogo tenore erano state emesse dal Giudice di pace di Bologna (18) e dal Giudice di pace di Imola (5) nel 2009-2010. I rimettenti dubitavano della legittimità costituzionale delle norme che puniscono il soggiorno illegale (art. 10-bis) e consentono la sostituzione della pena pecuniaria con l’espulsione (artt. 16 T.U. immigrazione e 62-bis d.lgs. n. 274/2000).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 10-bis (limitatamente al soggiorno illegale) e art. 16 comma 1 del d.lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione); art. 62-bis del d.lgs. n. 274/2000 (competenza penale del giudice di pace). Parametri: artt. 3 comma 1, 24 comma 2, 27 comma 3 e 97 comma 1 della Costituzione. Giudici rimettenti: Giudice di pace di Bologna e Giudice di pace di Imola.

    La decisione della Corte

    I giudizi sono stati riuniti e le questioni dichiarate manifestamente inammissibili. I rimettenti si limitavano a riferire di essere investiti di processi penali nei confronti di stranieri imputati per il soggiorno illegale, senza indicare le vicende concrete né spiegare perché ciascuna singola doglianza fosse rilevante nel caso di specie.

    Il principio

    L’onere di motivazione del rimettente comprende sia la descrizione della fattispecie concreta sia la spiegazione del nesso tra la questione e l’esito del giudizio principale. La motivazione generica che si risolve in un’affermazione apodittica di rilevanza non soddisfa tale standard e rende la questione manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Che cos’è la sanzione sostitutiva dell’espulsione prevista dall’art. 16 T.U. immigrazione?

    L’art. 16 consente al giudice di pace competente di sostituire la pena pecuniaria irrogata per il reato di soggiorno illegale con la misura dell’espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.

    Perché i rimettenti ritenevano queste norme incostituzionali?

    Ritenevano che punire il mero soggiorno irregolare contrastasse con i principi di uguaglianza (art. 3), difesa (art. 24), finalità rieducativa della pena (art. 27) e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).

    Queste questioni sono mai state esaminate nel merito dalla Corte?

    La Corte ha poi esaminato nel merito la costituzionalità dell’art. 10-bis in diverse occasioni successive; la sentenza n. 250/2010 aveva già affrontato aspetti della disciplina del soggiorno illegale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 5/2011 – Manifesta inammissibilità per sopravvenuta illegittimità dell’aggravante di clandestinità (art. 61 n. 11-bis c.p.)

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. (preclusione alla sospensione dell’esecuzione per delitti aggravati dall’art. 61 n. 11-bis c.p.), perché la norma era già stata dichiarata incostituzionale in via consequenziale dalla sentenza n. 249/2010, che aveva eliminato l’aggravante di clandestinità dal codice penale.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice dell’esecuzione penale, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. nella parte in cui precludeva la sospensione dell’esecuzione delle pene detentive infratriennali per chi fosse stato condannato per reati aggravati dalla circostanza prevista dall’art. 61 n. 11-bis c.p. (il fatto commesso durante la permanenza irregolare nel territorio nazionale, la cosiddetta «aggravante di clandestinità»).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. nella parte in cui escludeva la sospensione dell’esecuzione per condannati ex art. 61 n. 11-bis c.p. Parametri: artt. 3 e 27 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Bergamo (giudice dell’esecuzione penale).

    La decisione della Corte

    La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuta carenza di oggetto. Con la sentenza n. 249/2010, emessa dopo l’ordinanza di rimessione, la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 61 n. 11-bis c.p. e, in via consequenziale, anche dell’art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. limitatamente alle parole relative a tale aggravante. La norma censurata risultava dunque già espunta dall’ordinamento.

    Il principio

    Quando la norma impugnata viene eliminata dall’ordinamento — in via diretta o consequenziale — dalla stessa Corte costituzionale con una pronuncia successiva all’ordinanza di rimessione, la questione perde il proprio oggetto e va dichiarata manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Che cos’era l’aggravante di clandestinità (art. 61 n. 11-bis c.p.)?

    Introdotta dalla legge n. 94/2009 (sicurezza pubblica), prevedeva un aumento di pena fino a un terzo quando il fatto era commesso da chi si trovava illegalmente nel territorio italiano. Era già stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 249/2010 per violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) in quanto fondava un trattamento deteriore sulla sola condizione di straniero irregolare.

    Che cosa è una declaratoria di incostituzionalità «in via consequenziale»?

    La Corte può estendere la dichiarazione di illegittimità anche a norme diverse da quelle direttamente impugnate, quando la loro applicazione è inscindibilmente connessa alla norma dichiarata incostituzionale (art. 27 della legge n. 87/1953).

    Cosa accade ai condannati che erano stati esclusi dalla sospensione dell’esecuzione a causa dell’aggravante di clandestinità?

    A seguito della sentenza n. 249/2010, l’aggravante non può più essere applicata e i giudizi pendenti devono essere definiti escludendo quella circostanza. Il giudice dell’esecuzione può ricalcolare la pena e valutare la sospensione dell’esecuzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 4/2011 – Manifesta infondatezza sul matrimonio tra persone dello stesso sesso

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 2 Cost. e manifestamente infondata quella sollevata in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., confermando che l’ordinamento italiano non impone al legislatore di consentire il matrimonio tra persone dello stesso sesso. La pronuncia ribadisce quanto già deciso con la sentenza n. 138/2010.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Ferrara, investito del reclamo di una coppia omosessuale contro il rifiuto dell’ufficiale di stato civile di procedere alle pubblicazioni matrimoniali, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di numerose norme del codice civile (artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis, 231) nella parte in cui non consentono alle persone dello stesso sesso di contrarre matrimonio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis, 231 del codice civile, nella parte in cui non consentono il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Parametri: artt. 2, 3 e 29 comma 1 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Ferrara.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato: a) manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 2 Cost., perché diretta a ottenere una pronuncia additiva non costituzionalmente obbligata; b) manifestamente infondata la questione relativa agli artt. 3 e 29 Cost., perché — come già affermato nella sentenza n. 138/2010 — l’art. 29 Cost. si riferisce alla nozione di matrimonio definita dal codice civile come unione tra persone di sesso diverso e tale significato non può essere superato per via ermeneutica, mentre le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio ai fini dell’art. 3 Cost.

    Il principio

    La Costituzione non impone al legislatore di estendere il matrimonio alle coppie dello stesso sesso: l’art. 29 Cost. è stato elaborato con riferimento alla nozione di matrimonio consolidata nel diritto civile (unione tra uomo e donna) e tale significato non può essere superato per via interpretativa. Spetta al Parlamento valutare se e in che forme riconoscere le unioni omosessuali.

    Domande e risposte

    La sentenza n. 138/2010 aveva già deciso la stessa questione?

    Sì. La Corte aveva già esaminato le medesime norme del codice civile con riferimento agli stessi parametri costituzionali e aveva dichiarato inammissibile la questione sull’art. 2 e non fondata quella sugli artt. 3 e 29 Cost. L’ordinanza n. 4/2011 prende atto che il Tribunale di Ferrara non ha allegato profili nuovi.

    Questa decisione significa che la Costituzione vieta il matrimonio omosessuale?

    No. La Corte ha chiarito che la Costituzione non impone di consentirlo, ma non lo vieta nemmeno: spetta al legislatore valutare se introdurlo o riconoscere le unioni omosessuali in altra forma.

    Cosa è cambiato dopo questa pronuncia?

    Con la legge 20 maggio 2016, n. 76 (c.d. Legge Cirinnà) il Parlamento ha introdotto le unioni civili tra persone dello stesso sesso, distinte dal matrimonio ma con effetti in larga parte equiparati.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 3/2011 – Manifesta inammissibilità per difetto di motivazione: reato di ingresso e soggiorno illegale (art. 10-bis T.U. immigrazione)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del T.U. immigrazione (reato di ingresso e soggiorno illegale), sollevate dal Giudice di pace di Orvieto e dal Giudice di pace di Vigevano, per carenze totali o gravi nella descrizione della fattispecie concreta e nella motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Con cinque ordinanze di analogo tenore del 2009-2010, il Giudice di pace di Orvieto e il Giudice di pace di Vigevano avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione), introdotto dall’art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (sicurezza pubblica), che punisce con ammenda da 5.000 a 10.000 euro lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. I rimettenti lamentavano violazione di molteplici parametri costituzionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le ordinanze censuravano l’art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 25 commi 2 e 3, 27, 97 e 117 della Costituzione. Rimettenti: Giudice di pace di Orvieto (5 ordinanze) e Giudice di pace di Vigevano.

    La decisione della Corte

    I giudizi sono stati riuniti e le questioni dichiarate manifestamente inammissibili. Le ordinanze del Giudice di pace di Orvieto presentavano un difetto totale di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza. Quelle del Giudice di pace di Vigevano si limitavano a riprodurre i capi di imputazione (parafrasi generica della norma) senza riferire le vicende concrete, e motivavano la rilevanza con la sola affermazione che in caso di declaratoria di illegittimità «l’imputato finirebbe per non avere conseguenza alcuna sotto il profilo penale».

    Il principio

    Il giudice rimettente deve descrivere con sufficiente concretezza la fattispecie del giudizio a quo e motivare in modo specifico perché la questione sia rilevante: una motivazione generica o meramente parafrasi della norma non è sufficiente. La carenza su questi aspetti preclude qualsiasi scrutinio nel merito.

    Domande e risposte

    Che cos’è il reato di soggiorno illegale (art. 10-bis T.U. immigrazione)?

    L’art. 10-bis punisce con ammenda da 5.000 a 10.000 euro lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

    Perché le ordinanze erano inammissibili?

    Perché i giudici rimettenti non avevano descritto i fatti concreti del loro giudizio né spiegato in modo specifico perché l’eventuale declaratoria di incostituzionalità avrebbe inciso sull’esito della causa. Senza questi elementi la Corte non può valutare la rilevanza della questione.

    Questa decisione ha esaminato nel merito la compatibilità del reato di clandestinità con la Costituzione?

    No. La pronuncia si è fermata a una questione processuale (difetto di motivazione) senza entrare nel merito della costituzionalità dell’art. 10-bis. La Corte ha poi esaminato la questione nel merito con la sentenza n. 250 del 2010.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 2/2011 – Cessazione della materia del contendere per omissione di norme in promulgazione (Regione Siciliana)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere nel ricorso proposto dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana avverso alcune disposizioni di una delibera legislativa regionale. Le norme censurate erano state omesse in sede di promulgazione della legge regionale n. 11/2010, sicché il potere promulgativo risultava esaurito e le disposizioni impugnate non potevano più acquistare efficacia.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana aveva impugnato numerose disposizioni di una delibera legislativa dell’Assemblea regionale (disegno di legge nn. 471, 471-bis e 471-ter), recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010», lamentando contrasto con la Costituzione e con lo Statuto siciliano. Successivamente all’impugnazione, la medesima delibera era stata promulgata come legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, ma con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura: ciò ha precluso definitivamente ogni possibilità che tali norme acquistassero efficacia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Commissario dello Stato aveva denunciato gli artt. 4 comma 11, 6, 8, 9, 16 comma 7 e numerosi altri della delibera legislativa siciliana, in riferimento agli artt. 3, 51, 81 comma 4, 97, 117, 119 e 120 della Costituzione e agli artt. 14, 17 e 36 del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Statuto della Regione Siciliana). Giudice rimettente: il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. Poiché il potere promulgativo si esercita in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato, l’omissione delle disposizioni impugnate in sede di promulgazione ne ha precluso definitivamente qualsiasi efficacia, privando di oggetto il giudizio (conformemente alle ordinanze n. 212, 183, 175, 161, 155 e 74 del 2010).

    Il principio

    Quando le norme censurate vengono omesse in sede di promulgazione della legge regionale, il potere promulgativo — che si esercita in modo unitario e contestuale — risulta definitivamente esaurito: quelle disposizioni non possono più acquistare o esplicare alcuna efficacia, e il giudizio di legittimità costituzionale perde il proprio oggetto.

    Domande e risposte

    Che cosa significa «cessata la materia del contendere»?

    Significa che la Corte non può più decidere nel merito perché è venuto meno l’oggetto del giudizio: le norme impugnate non esiste più nell’ordinamento (o non hanno mai prodotto effetti), quindi non vi è nulla da dichiarare incostituzionale.

    Perché le norme omesse in promulgazione non possono acquistare efficacia?

    La promulgazione è un atto unitario che riguarda l’intero testo deliberato dall’Assemblea: una volta esercitato il potere promulgativo con l’omissione di alcune disposizioni, non è possibile tornare indietro e promulgarle separatamente.

    Chi può impugnare le leggi della Regione Siciliana davanti alla Corte costituzionale?

    Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana è l’organo statale competente a promuovere questioni di legittimità costituzionale delle leggi regionali siciliane, in forza dello Statuto speciale approvato con r.d.lgs. n. 455 del 1946.

    Norme collegate