Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 308/2012 – Cessata materia del contendere sulla gestione integrata dei rifiuti in Sicilia

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    La Corte costituzionale dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso alcune disposizioni della delibera legislativa in materia di gestione integrata dei rifiuti. Le disposizioni impugnate erano state omesse in sede di promulgazione della legge regionale n. 49/2012, privando così di oggetto il giudizio.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva impugnato in via principale varie disposizioni di una delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana del 30 luglio 2012, recante «Norme di modifica alla gestione integrata dei rifiuti» (d.d.l. n. 900). Le censure riguardavano norme sulla proroga delle gestioni dei consorzi e società d’ambito, le anticipazioni finanziarie, l’assunzione del personale, la trasformazione in S.R.R. e le garanzie fideiussorie rilasciabili dall’Irfis.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Commissario dello Stato censurava gli artt. 1, comma 6, lettere b) punti 2 e 3, d) ed e), 3 e 4 della delibera legislativa, in riferimento agli artt. 3, 51, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, contestando tra l’altro: discipline tra loro incompatibili sulla prosecuzione dell’attività dei soggetti estinti; l’assenza di copertura finanziaria; norme sull’assunzione del personale in deroga al concorso pubblico; garanzie fideiussorie prive di limiti di importo.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Successivamente all’impugnazione, la delibera legislativa è stata promulgata come legge regionale siciliana n. 49 del 19 settembre 2012 con l’omissione di tutte le disposizioni censurate. Il potere promulgativo, esercitato in modo unitario, preclude definitivamente qualsiasi efficacia alle parti omesse.

    Il principio

    L’omissione in sede di promulgazione delle disposizioni impugnate davanti alla Corte costituzionale determina la cessazione della materia del contendere, poiché il potere promulgativo, esercitato in modo unitario e contestuale sull’intero testo, non può essere ri-esercitato solo su quelle parti.

    Domande e risposte

    Qual era il problema principale contestato dal Commissario dello Stato?

    Tra le critiche principali vi era che alcune disposizioni prevedevano che i consorzi e le società d’ambito – soggetti che si sarebbero estinti al 31 dicembre 2012 ope legis – continuassero a svolgere attività giuridicamente rilevanti (contratti, fatturazioni), in evidente contraddizione con la loro imminente estinzione.

    Cosa sono le S.R.R. (Società di Regolamentazione Rifiuti)?

    Sono i soggetti designati dalla legge regionale siciliana a subentrare nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti in luogo dei preesistenti consorzi e società d’ambito, all’esito di un procedimento di riforma avviato dalla legge regionale n. 9/2010.

    Cosa avviene alle garanzie fideiussorie già rilasciate?

    La decisione della Corte non incide sugli atti già compiuti; si limita a prendere atto che le disposizioni impugnate, non avendo avuto efficacia per effetto della loro omissione in promulgazione, non producono conseguenze giuridiche.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 307/2012 – Manifesta inammissibilità sul divieto di restituzione degli importi versati sui conti correnti bancari

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 2, comma 61, del d.l. n. 225/2010, convertito dalla legge n. 10/2011, sollevata da due tribunali ordinari in materia di ripetizione dell’indebito sui conti correnti bancari. La questione è priva di oggetto perché la medesima norma era già stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 78/2012.

    Di cosa si tratta

    I Tribunali di Catania e di Cassino avevano sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 61, del decreto «Milleproroghe» (d.l. n. 225/2010, convertito dalla legge n. 10/2011). Questa norma, nel disciplinare la prescrizione delle azioni di ripetizione dell’indebito nei contratti di conto corrente bancario, disponeva al secondo periodo che «in ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». I rimettenti erano investiti di cause in cui i correntisti chiedevano la restituzione di somme indebitamente trattenute dalle banche.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Tribunali rimettenti censuravano l’art. 2, comma 61, del d.l. n. 225/2010 in riferimento agli artt. 3, 24, 102, 111 e 117 della Costituzione, ritenendo che la norma – con efficacia retroattiva – eliminasse il diritto alla ripetizione dell’indebito già sorto, violasse il principio di uguaglianza, il diritto di difesa e l’equità del processo.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità: la sentenza n. 78 del 2012 aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 61. Per effetto dell’efficacia ex tunc di tale pronuncia, la questione degli odierni rimettenti è divenuta priva di oggetto e non vi è spazio per restituire gli atti ai giudici rimettenti ai fini di una nuova valutazione della rilevanza.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale di una norma che la Corte ha già dichiarato incostituzionale con efficacia retroattiva deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per carenza sopravvenuta di oggetto; l’efficacia ex tunc della declaratoria preclude ogni nuova valutazione di rilevanza da parte del giudice rimettente.

    Domande e risposte

    Cosa stabiliva il secondo periodo dell’art. 2, comma 61?

    Vietava la restituzione di importi già versati sui conti correnti bancari alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 225/2010, impedendo di fatto ai correntisti di recuperare somme indebitamente trattenute dalle banche per effetto di clausole nulle (es. anatocismo, commissione di massimo scoperto).

    Perché la sentenza n. 78/2012 aveva dichiarato illegittima quella norma?

    I motivi della sentenza n. 78/2012 non sono riportati in questa ordinanza; ciò che rileva è che la declaratoria di illegittimità costituzionale ha travolto la norma con efficacia retroattiva, rendendo prive di oggetto le questioni successive sul medesimo articolo.

    Cosa succede alle cause pendenti in cui i correntisti chiedevano la restituzione?

    A seguito della dichiarazione di illegittimità della norma impeditiva, i giudici rimettenti potranno decidere le cause applicando il diritto comune della ripetizione dell’indebito (art. 2033 c.c.), senza il divieto introdotto dal secondo periodo dell’art. 2, comma 61.

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  • Corte cost. n. 306/2012 – Manifesta infondatezza sul termine decadenziale di 100 giorni per gli ausiliari del magistrato

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 71, comma 2, del T.U. spese di giustizia (d.P.R. n. 115/2002), che fissa in cento giorni il termine di decadenza per la richiesta di liquidazione degli onorari degli ausiliari del magistrato. Il termine non è talmente breve da rendere impossibile o eccessivamente difficoltoso l’esercizio del diritto.

    Di cosa si tratta

    Un consulente tecnico incaricato dalla Procura di Sondrio aveva depositato il proprio elaborato il 12 marzo 2010; la richiesta di liquidazione del compenso era pervenuta il 18 agosto 2010, vale a dire 159 giorni dopo il deposito, e dunque oltre il termine di cento giorni previsto a pena di decadenza dall’art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002. Il Tribunale di Sondrio, investito del reclamo, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale ritenendo il termine «assolutamente irrisorio».

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Sondrio sollevava questione in riferimento all’art. 3 della Costituzione, censurando l’art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002 nella parte in cui prevede un termine decadenziale di cento giorni per la richiesta di liquidazione degli onorari e delle spese degli ausiliari del magistrato, ritenuto intrinsecamente irragionevole e tale da sacrificare irragionevolmente il diritto al compenso per il lavoro prestato.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza. Il legislatore gode di ampia discrezionalità nel fissare termini per l’esercizio dei diritti, anche costituzionalmente garantiti, con il solo limite di non renderli così brevi da impedirne o renderne eccessivamente difficoltoso l’esercizio. Il termine di cento giorni, decorrente da un atto compiuto dallo stesso soggetto, non supera tale soglia. Inoltre, la questione non prospettava una soluzione costituzionalmente obbligata: eliminare il termine di cento giorni non avrebbe automaticamente introdotto quello triennale ex art. 2956 c.c., che disciplina una prescrizione presuntiva inapplicabile ai compensi documentati.

    Il principio

    La fissazione di un termine decadenziale per l’esercizio di un diritto patrimoniale, anche se connesso al lavoro, rientra nella discrezionalità del legislatore; la questione di legittimità è ammissibile solo quando il termine sia così breve da rendere impossibile l’esercizio del diritto, e non quando si contesti meramente la congruityà della sua durata senza indicare una soluzione costituzionalmente imposta.

    Domande e risposte

    Da quando decorre il termine di cento giorni?

    Il termine decorre dal compimento delle operazioni commissionate, vale a dire dal momento in cui l’ausiliario del magistrato ha terminato e depositato il proprio lavoro. Il fatto che nel caso concreto l’ausiliare avesse avuto notizia del deposito solo il 7 luglio 2010 era, secondo il Tribunale rimettente, una circostanza ulteriore di ingiustizia, ma non è stato valorizzato dalla Corte.

    Perché la Corte ritiene che il termine non sia irragionevole?

    Perché cento giorni rappresenta un lasso di tempo adeguato a conoscere e quantificare celermente i costi del processo, rispondendo a un’esigenza di ordine sistemico; e perché il termine decorre da un atto compiuto dall’ausiliare stesso, che può così calcolarlo con certezza.

    Quale sarebbe stata la conseguenza pratica di una dichiarazione di illegittimità?

    Il rimettente riteneva che si sarebbe applicato l’art. 2956 n. 2 c.c. (prescrizione triennale per i compensi professionali), ma la Corte obietta che tale norma disciplina una prescrizione presuntiva, inapplicabile in presenza di documentazione scritta del credito, per consolidato orientamento della Cassazione.

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  • Corte cost. n. 305/2012 – Cessata materia del contendere sulla Commissione pari opportunità della Sicilia

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    La Corte costituzionale dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso del Commissario dello Stato che impugnava l’art. 3, comma 5, della delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana in materia di Commissione per le pari opportunità. La disposizione censurata era stata omessa in sede di promulgazione della legge regionale definitiva, privando così di oggetto il giudizio.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva impugnato in via principale l’art. 3, comma 5, di una delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana del 30 luglio 2012 (d.d.l. n. 184-354, sull’istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna). La disposizione prevedeva che le componenti della Commissione continuassero a svolgere le loro funzioni «fino al rinnovo della Commissione», senza una scadenza definita.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Commissario dello Stato censurò l’art. 3, comma 5, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione: secondo il ricorrente, rimettere la durata in carica al Presidente della Regione (titolare del potere di nomina) violava la riserva di legge in materia di organizzazione amministrativa e i principi di imparzialità e buon andamento.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere. La delibera legislativa è stata successivamente promulgata come legge regionale siciliana n. 51 del 19 settembre 2012 con l’omissione della disposizione impugnata. L’esaurimento del potere promulgativo, che si esercita in modo unitario sull’intero testo deliberato, preclude definitivamente qualsiasi efficacia alla disposizione omessa.

    Il principio

    Quando la parte di delibera legislativa impugnata dal Commissario dello Stato viene omessa in sede di promulgazione, il potere promulgativo – che si esercita in modo unitario – è esaurito e la disposizione non può più acquistare efficacia: il giudizio costituzionale perde dunque il proprio oggetto e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

    Domande e risposte

    Chi è il Commissario dello Stato per la Regione siciliana?

    Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana è la figura istituzionale che, in forza dello Statuto speciale della Sicilia, esercita il controllo preventivo di legittimità sulle leggi regionali prima della promulgazione e può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte.

    Perché la Regione non si è costituita in giudizio?

    Il testo riporta che la Regione siciliana non si è costituita; ciò non ha impedito alla Corte di decidere nel merito processuale, dichiarando cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di oggetto.

    La prorogatio dell’organo collegiale era di per sé vietata?

    Secondo il ricorrente, rimettere al Presidente della Regione la determinazione concreta della durata in carica attraverso una prorogatio senza limiti potenzialmente indefinita violava la riserva di legge e i principi di imparzialità dell’amministrazione. La questione non ha ricevuto risposta nel merito, stante la cessazione della materia.

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  • Corte cost. n. 304/2012 – Manifesta inammissibilità sull’appello limitato delle sentenze equitative del giudice di pace

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 339, terzo comma, c.p.c., nella parte in cui limita i motivi di appello delle sentenze equitative del giudice di pace. Il rimettente non aveva esplorato la possibilità di un’interpretazione conforme a Costituzione né verificato se il vizio potesse rientrare tra i «principi regolatori della materia» già previsti come motivo ammissibile.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Napoli, chiamato a decidere un appello avverso una sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità, dubitava che l’art. 339, terzo comma, c.p.c. (nel testo riformato dal d.lgs. n. 40/2006) fosse costituzionale nella parte in cui non consente di appellare la sentenza equitativa per gli stessi motivi che avrebbero legittimato la revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Napoli, in composizione monocratica, sollevava questione in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 111 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU e al diritto vivente derivatone), censurando l’art. 339, terzo comma, c.p.c. nella parte in cui non prevede che le sentenze equitative del giudice di pace siano appellabili anche per i casi che, ricorrendo per sentenze in appello o in unico grado, renderebbero ammissibile la revocazione ex art. 395 c.p.c.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per due ragioni. Primo: il rimettente ha omesso di verificare se il vizio dedotto in appello potesse essere qualificato come violazione dei «principi regolatori della materia», motivo già ammissibile nell’appello limitato – e dunque non ha tentato un’interpretazione costituzionalmente orientata. Secondo: il petitum ha carattere manipolativo-additivo, perché richiederebbe l’introduzione giudiziale di un ulteriore motivo di appello, operazione riservata al legislatore.

    Il principio

    Il giudice rimettente, prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, deve tentare ogni possibile interpretazione conforme a Costituzione; ove il petitum richieda un intervento creativo-additivo sull’istituto processuale, la questione è inammissibile per eccesso di discrezionalità riservata al legislatore.

    Domande e risposte

    Perché le sentenze equitative del giudice di pace sono appellabili solo per motivi limitati?

    La riforma del 2006 (d.lgs. n. 40) ha introdotto l’appello «filtro» per le sentenze equitative, limitando i motivi ammissibili a violazioni di norme procedurali, costituzionali o comunitarie e ai principi regolatori della materia, al fine di rafforzare la funzione nomofilattica della Cassazione.

    Perché non è ammessa la revocazione contro queste sentenze?

    La revocazione ordinaria è esclusa per le sentenze soggette ad appello; poiché le sentenze equitative del giudice di pace sono ora appellabili (sia pure con motivi limitati), esse non sono più impugnabili in revocazione, a differenza di quanto avveniva nel regime previgente.

    Cosa avrebbe dovuto fare il rimettente invece di sollevare la questione?

    Avrebbe dovuto verificare se il vizio revocatorio (errore di fatto percettivo) potesse essere qualificato come violazione dei «principi regolatori della materia», motivo già previsto dall’art. 339, terzo comma, e così trattare il problema in via interpretativa senza ricorrere alla Corte.

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  • Corte cost. n. 303/2012 – Manifesta inammissibilità sulle decurtazioni stipendiali dei magistrati

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, commi 2, 21 e 22, del d.l. n. 78/2010, sollevate da quattro TAR in merito alle decurtazioni stipendiali e al blocco dell’adeguamento per i magistrati. Le questioni sono divenute prive di oggetto dopo che la sentenza n. 223/2012 aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale delle medesime disposizioni.

    Di cosa si tratta

    Tra il 2012 e il 2013 diversi tribunali amministrativi regionali – Trento, Piemonte, Abruzzo e Puglia (Lecce) – avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale a seguito di ricorsi presentati da magistrati colpiti dalle misure di contenimento della spesa pubblica introdotte dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Tali misure prevedevano la riduzione del trattamento economico complessivo per i dipendenti pubblici con redditi superiori a 90.000 euro, il blocco degli adeguamenti automatici delle retribuzioni e la riduzione dell’indennità giudiziaria speciale.

    La questione di legittimità costituzionale

    I giudici rimettenti censuravano l’art. 9, commi 2, 21 (primo periodo) e 22, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 36, 53, 97, 101, 104, 108 e 111 della Costituzione. In sintesi: si contestava che le decurtazioni avessero natura tributaria e colpissero selettivamente i dipendenti pubblici (e in particolare i magistrati), violando i principi di uguaglianza, capacità contributiva, autonomia e indipendenza della magistratura.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità di tutte le questioni. Con la sentenza n. 223 del 2012, intervenuta dopo la pubblicazione delle ordinanze di rimessione, la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale delle stesse disposizioni impugnate. Le questioni sono pertanto divenute prive di oggetto e non vi è spazio per una nuova valutazione della rilevanza da parte dei giudici rimettenti.

    Il principio

    Quando una norma impugnata in via incidentale è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte con efficacia ex tunc, la questione pendente deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuta carenza di oggetto, senza restituire gli atti ai giudici rimettenti.

    Domande e risposte

    Perché i TAR avevano sollevato la questione?

    Perché erano investiti di ricorsi di magistrati che ritenevano incostituzionali le decurtazioni stipendiali introdotte dal d.l. n. 78/2010, le quali incidevano sull’indipendenza e l’adeguatezza della retribuzione dei magistrati.

    Cosa aveva già deciso la sentenza n. 223/2012?

    La sentenza n. 223/2012 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 22 (riduzione dell’indennità speciale dei magistrati), del comma 21 nella parte applicabile ai magistrati e del comma 2 nella parte relativa alla riduzione per redditi superiori a 90.000 euro – tutte le stesse disposizioni impugnate dai rimettenti nell’ordinanza 303/2012.

    Cosa significa «questione priva di oggetto»?

    Significa che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale già pronunciata, la norma censurata non esiste più nell’ordinamento con efficacia retroattiva. Non vi è quindi alcun oggetto su cui la Corte possa ancora pronunciarsi.

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  • Corte cost. n. 61/2011 – Legge Campania sugli stranieri: immigrazione irregolare e servizi regionali

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    La Corte dichiara in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sulla legge della Regione Campania n. 6/2010 (inclusione sociale degli stranieri). Le disposizioni che estendono i servizi regionali agli stranieri presenti sul territorio — senza distinguere tra regolari e irregolari — sono inammissibili per difetto di rilevanza o non fondate perché compatibili con la competenza statale in materia di immigrazione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Campania aveva approvato una legge sull’inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere, che prevedeva una serie di interventi (assistenza socio-sanitaria, formazione professionale, integrazione sociale) rivolti alle «persone straniere presenti sul territorio regionale», senza distinguere tra stranieri regolari e irregolari. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato numerose disposizioni, ritenendo che la formula ampia del destinatario estendesse i benefici anche agli irregolari, violando la competenza esclusiva statale in materia di immigrazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità di numerose disposizioni della legge della Regione Campania 8 febbraio 2010, n. 6, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere a), b), h) ed l), della Costituzione (competenza esclusiva statale in materia di immigrazione, diritto di asilo, ordine pubblico e sicurezza, ordinamento civile), in relazione alle disposizioni del d.lgs. n. 286/1998 (TU immigrazione).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibili diverse questioni per difetto di rilevanza (la formula legislativa usata non implica necessariamente l’estensione ai clandestini) e non fondate le restanti. La Corte chiarisce che le Regioni possono legittimamente prevedere interventi di integrazione sociale e assistenza anche a favore di stranieri la cui posizione non è espressamente qualificata, purché tali interventi non incidano sulla disciplina dell’immigrazione (ingressi, espulsioni, condizione giuridica) riservata allo Stato. Per quanto riguarda l’art. 16 della legge (benefici economici agli stranieri), la Corte dichiara la questione non fondata nel merito.

    Il principio

    Le Regioni hanno competenza in materia di integrazione sociale degli stranieri, ma devono rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di immigrazione. Quando la norma regionale non distingue tra stranieri regolari e irregolari ma il contesto normativo e sistematico consente di interpretarla in modo costituzionalmente conforme (riferita solo ai regolari), la questione di legittimità costituzionale è inammissibile o non fondata.

    Domande e risposte

    Quale è la ripartizione di competenze tra Stato e Regioni in materia di stranieri?

    Lo Stato ha competenza esclusiva su immigrazione, diritto di asilo e condizione giuridica degli stranieri extracomunitari (art. 117, comma 2, lettere a e b, Cost.). Le Regioni hanno competenza sulle politiche di integrazione sociale, ma devono rispettare la disciplina statale sui flussi migratori, che prevede che le misure di integrazione siano rivolte ai soli stranieri regolarmente soggiornanti.

    Perché la Corte ha dichiarato inammissibili alcune questioni?

    Perché alcune disposizioni della legge campana usano la formula «persone straniere presenti sul territorio», che di per sé non implica necessariamente l’estensione dei servizi agli irregolari: può essere interpretata come riferita a tutti gli stranieri presenti legalmente. Il ricorrente non aveva dimostrato che la norma fosse necessariamente applicabile agli irregolari.

    Le Regioni possono mai fornire servizi agli stranieri in posizione irregolare?

    In linea generale no, per ciò che attiene ai servizi tipicamente riservati ai regolari. Tuttavia, il d.lgs. n. 286/1998 prevede alcune eccezioni: ad esempio, l’art. 35 garantisce agli stranieri irregolari le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti e i programmi di medicina preventiva.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale su immigrazione, diritto di asilo, ordine pubblico (comma secondo, lettere a, b, h, l)
    • Art. 2 della Costituzione — diritti inviolabili della persona, richiamati con riguardo ai diritti fondamentali degli stranieri
    • Art. 10 della Costituzione — adeguamento dell’ordinamento agli obblighi internazionali in materia di trattamento degli stranieri
  • Corte cost. n. 60/2011 – Agevolazioni fiscali regionali per lavoratori-proprietari d’impresa

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    La Corte dichiara in parte non fondata e in parte inammissibile la questione sulla legge della Regione Veneto n. 5/2010, che prevedeva agevolazioni fiscali (a favore dei lavoratori che acquisiscono quote d’impresa) concesse dalla Giunta regionale. Le disposizioni sulle «esenzioni o riduzioni di tributi» sono costituzionalmente illegittime per violazione della riserva di legge in materia tributaria e della competenza statale esclusiva sul sistema tributario.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto aveva approvato una legge per favorire la partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione delle imprese, prevedendo che la Giunta regionale potesse concedere agevolazioni e finanziamenti, tra cui «esenzioni o riduzioni di tributi, di canoni o di altri diritti». Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato queste disposizioni per violazione della riserva di legge in materia tributaria, del principio di buon andamento e della competenza esclusiva statale sul sistema tributario.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità degli artt. 3, comma 1, comma 2, alinea e lettera c), e comma 3, e 4, comma 1, alinea e lettera b), della legge della Regione Veneto n. 5/2010, in riferimento agli artt. 23, 97 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara: (1) non fondate le questioni relative all’art. 3, comma 1 (agevolazioni e finanziamenti generici) e all’art. 97 Cost., poiché la generica previsione di agevolazioni non configura di per sé una violazione del principio di buon andamento; (2) incostituzionali le disposizioni (art. 3, comma 2, lettera c, e art. 4, comma 1, lettera b) nella parte in cui attribuiscono alla Giunta regionale il potere di concedere esenzioni o riduzioni di tributi, in violazione della riserva di legge in materia tributaria (art. 23 Cost.) e della competenza esclusiva statale sul sistema tributario (art. 117, comma 2, lettera e, Cost.).

    Il principio

    Le misure di agevolazione fiscale — esenzioni o riduzioni di tributi — devono essere introdotte con legge, non con atti dell’esecutivo (Giunta regionale). Ciò vale sia in applicazione della riserva di legge in materia tributaria (art. 23 Cost.), sia perché la disciplina del sistema tributario è materia di competenza esclusiva statale (art. 117, comma 2, lettera e, Cost.), che preclude alle Regioni di introdurre agevolazioni su tributi istituiti dalla legge statale.

    Domande e risposte

    Cosa prevede la riserva di legge in materia tributaria?

    L’art. 23 della Costituzione stabilisce che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Ciò implica che le agevolazioni fiscali (che riducono la prestazione tributaria) devono essere previste dalla legge, non da atti amministrativi o regolamentari dell’esecutivo.

    Le Regioni possono mai introdurre agevolazioni fiscali?

    Le Regioni possono intervenire sui tributi propri regionali (istituiti con legge regionale), ma non possono derogare ai tributi statali o intervenire sulla disciplina del sistema tributario statale, che è materia di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera e), Cost.

    Perché la parte della legge sulle «agevolazioni e finanziamenti» generici è stata dichiarata non incostituzionale?

    Perché la norma che attribuisce alla Giunta il potere di «concedere agevolazioni e finanziamenti» senza specificarne la tipologia è risultata troppo generica per giudicarla in astratto: solo quando tale potere si traduce in misure di carattere tributario scatta la riserva di legge e la competenza esclusiva statale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 59/2011 – Espulsione del genitore straniero con provvedimento sul figlio minore

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione del Tribunale per i minorenni di Roma sull’art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico sull’immigrazione), nella parte in cui non prevede il nulla osta del giudice minorile prima di eseguire l’espulsione di un genitore straniero soggetto a provvedimento di limitazione della potestà genitoriale. La questione è inammissibile per carente motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Una cittadina filippina, madre di un figlio minore, era stata condannata per spaccio di stupefacenti e poi sottoposta a espulsione. Il Tribunale per i minorenni di Roma aveva emesso in precedenza un decreto che limitava la sua potestà genitoriale e disponeva l’inserimento del figlio in una casa famiglia. L’espulsione era stata eseguita senza il nulla osta del Tribunale dei minorenni, che aveva ricevuto solo una comunicazione informale dalla Questura. Il figlio era rimasto in Italia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale per i minorenni di Roma ha sollevato questione di legittimità dell’art. 13, comma 3, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in riferimento agli artt. 2, 10, secondo comma, 30, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, prima di eseguire l’espulsione, l’autorità procedente debba chiedere il nulla osta al Tribunale per i minorenni quando il destinatario del provvedimento espulsivo sia il genitore di un minore nei confronti del quale il Tribunale abbia emesso provvedimento incidente sulla potestà genitoriale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. Il rimettente non ha motivato compiutamente la rilevanza della questione nel giudizio principale: in particolare, non ha chiarito in quale procedura fosse investito e se, alla luce dell’avvenuta espulsione (già eseguita prima della pronuncia), la questione potesse ancora avere un’utilità concreta per la definizione del giudizio.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non dimostra con sufficiente chiarezza che la norma censurata debba essere applicata per definire il giudizio principale, e in particolare quando non considera che gli effetti della norma si sono già verificati rendendo difficile individuare l’utilità concreta di una eventuale pronuncia di incostituzionalità.

    Domande e risposte

    In quali casi l’art. 13, comma 3, del TU immigrazione richiede il nulla osta dell’autorità giudiziaria?

    La norma prevede che il nulla osta dell’autorità giudiziaria sia richiesto quando lo straniero da espellere è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere. Non era previsto il nulla osta del Tribunale per i minorenni in caso di provvedimento limitativo della potestà genitoriale.

    Qual era il dilemma del Tribunale minorile?

    Se il Tribunale avesse consentito il ricongiungimento del minore alla madre espulsa, avrebbe esposto il bambino alle stesse condizioni di pregiudizio che avevano portato alla limitazione della potestà. Se avesse trattenuto il minore in Italia separandolo dalla madre, avrebbe creato una cesura praticamente irreversibile (la madre era soggetta a divieto di reingresso per dieci anni).

    I diritti del minore sono stati tutelati dall’ordinamento in questo caso?

    La Corte non ha esaminato il merito, dichiarando la questione inammissibile per difetti formali. Tuttavia, la vicenda illustra una lacuna normativa: l’espulsione di un genitore straniero può interferire con provvedimenti giudiziari sul minore senza che sia previsto un meccanismo di coordinamento tra le due autorità (amministrativa e giudiziaria minorile).

    Norme collegate

    • Art. 2 della Costituzione — diritti inviolabili della persona, richiamati con riferimento ai diritti del minore in formazione
    • Art. 10 della Costituzione — adeguamento dell’ordinamento alle norme internazionali, in relazione alla Convenzione ONU sui diritti del bambino
    • Art. 30 della Costituzione — diritti e doveri dei genitori verso i figli; dovere dello Stato di supplire in caso di incapacità dei genitori
  • Corte cost. n. 58/2011 – Trasporto ferroviario in Valle d’Aosta: estinzione del processo

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    La Corte costituzionale dichiara estinto il processo sul ricorso della Regione Valle d’Aosta contro l’art. 63 della legge n. 99/2009, che attribuiva alle regioni a statuto speciale le competenze sui servizi ferroviari di interesse locale senza seguire la procedura prevista dallo statuto speciale valdostano. La controversia si era risolta con l’approvazione di un decreto legislativo di attuazione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Valle d’Aosta aveva impugnato l’art. 63 della legge 23 luglio 2009, n. 99, che trasferiva alle regioni a statuto speciale le competenze sui servizi ferroviari di interesse locale senza passare attraverso la procedura delle norme di attuazione prevista dall’art. 48-bis dello statuto speciale valdostano, che richiede l’intervento di una Commissione paritetica mista. La Regione aveva poi rinunciato al ricorso dopo l’approvazione del decreto legislativo n. 194/2010, che aveva adottato la procedura corretta.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Valle d’Aosta ha promosso questione di legittimità in via principale dell’art. 63 della legge n. 99/2009, in riferimento all’art. 48-bis dello statuto speciale valdostano, all’art. 117, quarto comma, della Costituzione, e al principio di leale collaborazione, per il mancato coinvolgimento della Commissione paritetica nel trasferimento delle funzioni ferroviarie.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara estinto il processo. La Regione aveva dichiarato di rinunciare al ricorso dopo che era stato approvato il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, recante norme di attuazione dello statuto speciale valdostano in materia di trasporto ferroviario, adottato con la procedura corretta (con intervento della Commissione paritetica). Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva formalmente accettato la rinuncia.

    Il principio

    Ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte, la rinuncia al ricorso seguita dall’accettazione della controparte comporta l’estinzione del processo. Quando le norme speciali per le regioni ad autonomia differenziata prevedono una procedura partecipata per il trasferimento di funzioni, lo Stato non può derogare a tale procedura attraverso legge ordinaria.

    Domande e risposte

    Qual è la procedura prevista dallo statuto speciale valdostano per il trasferimento di funzioni?

    L’art. 48-bis dello statuto speciale della Valle d’Aosta richiede che il trasferimento di funzioni alle Regioni a statuto speciale avvenga tramite decreti legislativi di attuazione, adottati con l’intervento di una Commissione paritetica composta da rappresentanti dello Stato e della Regione, che garantisce la partecipazione della Regione nella definizione del trasferimento.

    Perché la Regione aveva impugnato la legge n. 99/2009?

    Perché l’art. 63 aveva operato il trasferimento delle competenze ferroviarie direttamente con legge ordinaria, senza seguire la procedura della Commissione paritetica prevista dallo statuto speciale. Ciò violava sia lo statuto che il principio di leale collaborazione tra Stato e Regione.

    Come si è risolta la controversia?

    Con l’approvazione del d.lgs. n. 194/2010, che ha regolato il trasferimento delle competenze ferroviarie alla Valle d’Aosta attraverso la procedura corretta (con intervento della Commissione paritetica). Risolto il problema in via legislativa, la Regione ha rinunciato al ricorso e il processo si è estinto.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — competenza legislativa residuale delle regioni (comma quarto): i servizi ferroviari di interesse regionale rientrano in questa categoria
  • Corte cost. n. 57/2011 – Appalti in Sicilia: cessata la materia del contendere

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    La Corte dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana contro alcune disposizioni della delibera legislativa regionale n. 568/2010 in materia di appalti. L’Assemblea regionale siciliana aveva nel frattempo approvato una nuova legge che superava le disposizioni censurate.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva impugnato alcune disposizioni della delibera legislativa n. 568 dell’Assemblea regionale siciliana (modifiche alla normativa regionale in materia di appalti), in particolare quelle che prevedevano l’esclusione dal ribasso d’asta del costo del lavoro e limitazioni alle giustificazioni nelle offerte anomale. Il ricorrente riteneva tali disposizioni in contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.) e con i principi del Codice dei contratti pubblici.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Commissario dello Stato ha sollevato questioni di legittimità degli artt. 3, comma 1, lettere d), e), f) e g), e 4, commi 5, 6, 7 e 8, della delibera legislativa n. 568, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e all’art. 14, lettera g), dello Statuto speciale della Regione siciliana.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Nelle more del giudizio, l’Assemblea regionale siciliana aveva adottato una nuova delibera legislativa che aveva sostituito le disposizioni censurate, rendendo superflua la pronuncia della Corte. La Regione aveva in sostanza risolto in via legislativa i profili di incompatibilità con il diritto statale e comunitario che avevano originato il ricorso.

    Il principio

    La «cessazione della materia del contendere» si verifica quando, nel corso del giudizio di legittimità costituzionale promosso in via principale, la norma impugnata viene modificata o abrogata in modo tale da eliminare il contrasto con i parametri costituzionali invocati, rendendo privo di oggetto il giudizio.

    Domande e risposte

    Qual era il principale profilo di contrasto tra la normativa siciliana e quella statale?

    La norma siciliana prevedeva che, ai fini della determinazione dell’importo a base d’asta, il costo del lavoro non fosse soggetto a ribasso e che non fossero ammesse giustificazioni inerenti ai costi del lavoro. Ciò si discostava dalla disciplina del Codice dei contratti pubblici statale, che regola diversamente il ribasso e le offerte anomale.

    Perché la tutela della concorrenza è materia esclusiva statale anche per la Sicilia?

    Nonostante lo statuto speciale della Regione siciliana attribuisca competenza esclusiva in materia di lavori pubblici di interesse regionale, la Corte ha chiarito che i principi di tutela della concorrenza — materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera e), Cost. — vincolano anche la Regione siciliana, che non può derogare alle norme del Codice dei contratti che attengono alla concorrenza.

    Cosa significa «cessata materia del contendere» rispetto a «estinzione del processo»?

    Entrambe le pronunce chiudono il giudizio senza una decisione nel merito, ma per ragioni diverse. L’estinzione del processo consegue alla rinuncia al ricorso (come nelle ordinanze n. 51 e n. 58 del 2011). La cessata materia del contendere si verifica invece quando la norma impugnata viene modificata in modo tale da far venir meno il contrasto costituzionale, pur in assenza di una formale rinuncia.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 56/2011 – Regime 41-bis e divieto di cuocere cibi: questioni inammissibili

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), dell’ordinamento penitenziario (regime carcerario speciale per detenuti mafiosi), nella parte che vieta di cuocere cibi. Il giudice rimettente aveva prospettato la questione in modo insufficiente, senza motivare adeguatamente la rilevanza e senza considerare la giurisprudenza di questa Corte sul tema.

    Di cosa si tratta

    Un detenuto sottoposto al regime detentivo speciale dell’art. 41-bis ord. pen. (riservato ai detenuti per gravi reati di mafia e terrorismo) aveva proposto reclamo al Magistrato di sorveglianza di Cuneo, lamentando che l’Amministrazione penitenziaria non gli consentiva di acquistare generi alimentari che richiedono cottura (come pasta) né di cuocere cibi. La legge n. 94/2009 aveva modificato il regime speciale, prevedendo l’«assoluta impossibilità di cuocere cibi» per i detenuti al 41-bis. Il Magistrato di sorveglianza aveva sollevato questione di costituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Magistrato di sorveglianza di Cuneo ha sollevato questione di legittimità dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), della legge n. 354/1975, come modificato dalla legge n. 94/2009, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede l’assoluta impossibilità di cuocere cibi per i detenuti in regime speciale.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e dichiara le questioni manifestamente inammissibili. Il rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione (in particolare, non aveva chiarito se il reclamo del detenuto rientrasse nella sua competenza giurisdizionale o in quella del Tribunale di sorveglianza di Roma, competente per i reclami sul regime 41-bis), né aveva considerato i principi già elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in materia di trattamento dei detenuti.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non abbia verificato con precisione la propria competenza giurisdizionale nel caso concreto e non abbia motivato compiutamente la rilevanza della questione, limitandosi ad affermare la propria giurisdizione senza confrontarsi con le norme che la delimitano.

    Domande e risposte

    Cos’è il regime 41-bis e a chi si applica?

    Il regime speciale previsto dall’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario (legge n. 354/1975) è applicato, con decreto del Ministro della giustizia, ai detenuti condannati o imputati per reati di criminalità organizzata di tipo mafioso o terrorismo, quando vi siano motivi per ritenere che possano avere collegamenti con le organizzazioni criminali. Prevede un severo regime restrittivo delle comunicazioni e delle relazioni sociali.

    Perché il divieto di cuocere cibi era considerato potenzialmente irragionevole?

    Il rimettente rilevava che il divieto assoluto di cottura non avrebbe una connessione logica con la finalità del 41-bis (impedire comunicazioni con l’esterno o ruoli di predominio interno), poiché cucinare non facilita tali comunicazioni. Pertanto, il divieto sembrava avere carattere meramente afflittivo, incompatibile con il principio rieducativo della pena.

    La Corte si è mai pronunciata nel merito sul divieto di cuocere cibi?

    In questa ordinanza no, perché ha dichiarato le questioni inammissibili. In altri giudizi successivi la Corte ha avuto modo di esaminare le condizioni del regime 41-bis, ribadendo che le restrizioni devono essere funzionali agli obiettivi di sicurezza e non meramente afflittive.

    Norme collegate