Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 91/2011 – Comunità montane del Veneto e riordino statale

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha accolto parzialmente il ricorso della Regione Veneto, dichiarando che non spettava allo Stato disporre — tramite il d.P.C.m. 19 novembre 2008 — la soppressione e il riordino delle comunità montane venete, e ha annullato il decreto presidenziale nella parte riferita alla Regione Veneto. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007, art. 2, comma 20) aveva previsto la soppressione e il riordino delle comunità montane secondo criteri altimetrici e di dimensione, demandando l’attuazione a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per effetto del d.P.C.m. del 19 novembre 2008, otto delle diciannove comunità montane venete erano state soppresse. La Regione Veneto aveva impugnato il decreto lamentando la violazione delle competenze regionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al d.P.C.m. 19 novembre 2008, lamentando la violazione degli artt. 118, 119 Cost. e del principio di leale collaborazione. Le comunità montane rientrano nell’organizzazione amministrativa regionale, materia in cui la Regione rivendica la propria competenza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto parzialmente il ricorso: ha dichiarato che non spettava allo Stato produrre gli effetti di cui all’art. 2, comma 20, della legge n. 244/2007 per la Regione Veneto tramite il d.P.C.m. 19 novembre 2008, e ha annullato l’art. 2 di tale decreto nella parte riferita alla ricorrente. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.

    Il principio

    Lo Stato non può disporre unilateralmente, con decreto del Presidente del Consiglio, la soppressione di enti facenti parte dell’organizzazione amministrativa regionale — come le comunità montane — senza rispettare il principio di leale collaborazione e le attribuzioni regionali in materia di autonomie locali. Il riordino delle comunità montane rientra nella sfera di autonomia organizzativa delle Regioni.

    Domande e risposte

    Cosa sono le comunità montane?

    Le comunità montane sono enti locali territoriali previsti dalla legge che raggruppano più comuni montani per gestire in forma associata funzioni e servizi. Esercitano funzioni proprie, funzioni delegate dallo Stato e dalle Regioni e svolgono attività di valorizzazione del territorio montano.

    Perché la legge finanziaria aveva previsto la soppressione?

    La legge n. 244/2007 aveva previsto il riordino delle comunità montane come misura di razionalizzazione della spesa pubblica. I criteri altimetrici (soglie di altitudine) e demografici (numero minimo di comuni) avevano portato alla soppressione di numerose comunità in tutta Italia.

    Cosa succede alle comunità montane venete dopo questa sentenza?

    L’annullamento del d.P.C.m. nella parte riferita alla Regione Veneto ripristina la situazione precedente per quelle comunità montane venete che erano state soppresse in forza di quel decreto. Spetterà poi al legislatore regionale e statale ridefinire l’assetto in modo conforme alla Costituzione.

    Norme collegate

    • Art. 118 della Costituzione — principio di sussidiarietà e allocazione delle funzioni amministrative tra i livelli di governo
    • Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali, richiamato per l’incidenza sulla spesa regionale
  • Corte cost. n. 90/2011 – Albo collaudatori Regione Siciliana e contratti pubblici

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Regione Siciliana relativo all’albo dei collaudatori per lavori pubblici. Il ricorso era inammissibile perché era diretto a ottenere una dichiarazione di illegittimità costituzionale di un decreto dirigenziale, obiettivo non perseguibile tramite il conflitto di attribuzione.

    Di cosa si tratta

    Il Dipartimento regionale foreste della Regione Siciliana aveva approvato un decreto istitutivo di un albo dei collaudatori per l’affidamento di incarichi di collaudo di lavori pubblici, rendendo l’iscrizione all’albo condizione necessaria per l’affidamento degli incarichi. Lo Stato sosteneva che ciò violasse il codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006) e le competenze legislative statali in materia di ordinamento civile e tutela della concorrenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Siciliana in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione (tutela della concorrenza e ordinamento civile), lamentando la violazione degli artt. 4, comma 3, e 45, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione. Il ricorso era strutturato come una richiesta di declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua del decreto dirigenziale regionale, obiettivo che non può essere perseguito mediante il conflitto di attribuzione, il quale è uno strumento per la definizione delle rispettive sfere di attribuzione degli enti, non per l’annullamento di atti amministrativi.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri o tra enti deve avere come petitum la definizione delle rispettive sfere di attribuzione costituzionale, non l’annullamento di specifici atti amministrativi. Quando il ricorrente chiede in realtà l’annullamento di un provvedimento amministrativo per violazione di legge, il rimedio corretto è il ricorso al giudice amministrativo, non il conflitto davanti alla Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa è un albo dei collaudatori nei lavori pubblici?

    Un albo dei collaudatori è un elenco di professionisti abilitati a svolgere l’attività di collaudo delle opere pubbliche. Il d.lgs. n. 163/2006 (codice degli appalti) prevedeva criteri uniformi a livello nazionale; la Regione Siciliana aveva introdotto un requisito aggiuntivo di iscrizione all’albo regionale, ritenuto dallo Stato in contrasto con la normativa nazionale.

    Perché il conflitto di attribuzione era il rimedio sbagliato?

    Il conflitto di attribuzione è uno strumento per risolvere controversie sulla titolarità di competenze costituzionalmente attribuite, non per impugnare singoli atti amministrativi. Per contestare la legittimità di un decreto dirigenziale regionale, lo Stato avrebbe dovuto utilizzare altri strumenti, come il ricorso al Consiglio di Stato o sollevare questione di legittimità costituzionale della norma regionale di riferimento.

    Le Regioni a statuto speciale possono disciplinare diversamente i collaudi dei lavori pubblici?

    No. La Corte ha più volte affermato che, anche nelle Regioni ad autonomia speciale con competenza «esclusiva» in materia di lavori pubblici regionali, il legislatore regionale non può introdurre discipline diverse da quelle del codice degli appalti in materia di collaudo, che è di competenza esclusiva statale.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — secondo comma: competenze legislative esclusive dello Stato in materia di tutela della concorrenza e ordinamento civile
    • Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione e principio di imparzialità nelle procedure di affidamento
  • Corte cost. n. 89/2011 – Referendum abrogativo provinciale e leggi tributarie in Alto Adige

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere: la Provincia autonoma di Bolzano aveva autonomamente modificato la disposizione impugnata, escludendo dal perimetro del referendum abrogativo provinciale le leggi tributarie, di bilancio e finanziarie, così conformandosi al divieto costituzionale dell’art. 75, secondo comma, Cost.

    Di cosa si tratta

    La legge provinciale di Bolzano n. 4/2010 aveva istituito il Consiglio dei Comuni e attribuito a questo organo il potere di chiedere il referendum abrogativo su leggi provinciali, incluse quelle tributarie e di bilancio. Lo Stato ha impugnato la norma perché l’art. 75, secondo comma, Cost. vieta il referendum abrogativo per le leggi tributarie e di bilancio anche a livello statale; la stessa regola, secondo il ricorrente, doveva valere a livello provinciale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 febbraio 2010, n. 4, in riferimento all’art. 75, secondo comma, della Costituzione, nonché agli artt. 4, 5, 8, 9 e 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere. La Provincia autonoma di Bolzano aveva nel frattempo approvato la legge provinciale n. 2/2011, che modificava la disposizione impugnata escludendo espressamente le leggi tributarie, di bilancio e le manovre finanziarie provinciali dal perimetro del referendum abrogativo. La norma di modifica era entrata in vigore il 2 febbraio 2011.

    Il principio

    Il divieto di referendum abrogativo per le leggi tributarie e di bilancio (art. 75, secondo comma, Cost.) opera come limite di sistema al potere referendario e deve essere rispettato anche dagli ordinamenti delle autonomie speciali. La Provincia ha spontaneamente recepito questa regola, determinando la cessazione della materia del contendere nel giudizio costituzionale.

    Domande e risposte

    Perché l’art. 75 Cost. vieta il referendum sulle leggi tributarie?

    L’art. 75, secondo comma, Cost. esclude il referendum abrogativo per le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di ratifica dei trattati internazionali. Si tratta di materie per le quali il legislatore costituente ha ritenuto necessario il monopolio parlamentare, escludendo la partecipazione referendaria diretta per ragioni di stabilità finanziaria e istituzionale.

    Le Province autonome possono prevedere referendum propri?

    Sì, le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere istituti di democrazia diretta nei loro ordinamenti, ma nel rispetto dei principi costituzionali fondamentali, tra cui il divieto di referendum su leggi tributarie e finanziarie.

    Cosa significa «cessazione della materia del contendere»?

    La cessazione della materia del contendere si verifica quando, durante il giudizio, la situazione oggetto del conflitto viene eliminata o modificata in modo da soddisfare le ragioni del ricorrente. In tal caso la Corte dichiara estinto il processo senza pronunciarsi nel merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 88/2011 – Dialetti veneti e cartellonistica stradale in Friuli-Venezia Giulia

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 5/2010, che sosteneva l’uso dei dialetti di origine veneta nella cartellonistica stradale e in altri contesti. La norma regionale agisce in un ambito non esaurientemente coperto dalla legge statale n. 482/1999 sulle minoranze linguistiche.

    Di cosa si tratta

    La Regione Friuli-Venezia Giulia aveva approvato la legge n. 5/2010 per la valorizzazione dei dialetti di origine veneta, prevedendo che la Regione sostenesse l’uso di tali dialetti nella cartellonistica, anche stradale. Lo Stato ha impugnato questa legge, sostenendo che i dialetti veneti non rientrassero tra le minoranze linguistiche tutelate dalla legge n. 482/1999 e che la norma violasse la competenza statale sulla segnaletica stradale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 8, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 17 febbraio 2010, n. 5, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 6 e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione. Il parametro dell’art. 6 Cost. riguarda la tutela delle minoranze linguistiche; l’art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. attribuisce allo Stato la competenza in materia di ordine pubblico e sicurezza (e implicitamente sulla segnaletica stradale).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione in riferimento all’art. 3, secondo comma, Cost. (per mancanza di motivazione) e non fondate le questioni in riferimento agli artt. 6 e 117, secondo comma, lett. h), Cost. La legge n. 482/1999 tutela esclusivamente le «minoranze linguistiche storiche», mentre la norma regionale riguarda dialetti e idiomi locali, materia rispetto alla quale le Regioni conservano spazi di intervento.

    Il principio

    La legge n. 482/1999 sulle minoranze linguistiche storiche non esaurisce l’intero campo del pluralismo linguistico. Le Regioni possono intervenire per valorizzare dialetti, idiomi e lingue regionali che non rientrano nella tutela delle minoranze linguistiche stricto sensu, purché non violino la competenza esclusiva statale (es. sicurezza stradale). Il sostegno alla cartellonistica in dialetto non obbliga all’uso esclusivo del dialetto, lasciando impregiudicato l’italiano.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra «minoranza linguistica storica» e «dialetto»?

    Le minoranze linguistiche storiche (tutelate dalla legge n. 482/1999) sono comunità con una propria lingua non derivata dall’italiano e con un radicamento territoriale storico preciso (es. sloveno, tedesco, ladino, friulano). I dialetti sono varianti regionali della lingua italiana o idiomi locali non riconosciuti come lingue minoritarie a tutela rafforzata.

    La norma consente la sostituzione dell’italiano con il dialetto nei cartelli stradali?

    No. La Corte ha precisato che la norma regionale sostiene l’utilizzo del dialetto in aggiunta all’italiano, non in sua sostituzione. Non è dunque in contrasto con il codice della strada, che consente l’uso di lingue regionali nei segnali di localizzazione territoriale solo «in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana».

    Le Regioni possono quindi valorizzare i propri dialetti per legge?

    Sì, entro i limiti delineati dalla Corte: possono sostenere e valorizzare dialetti e idiomi locali, ma non possono introdurre tutele formalmente equiparate a quelle delle minoranze linguistiche storiche né violare le competenze esclusive statali (sicurezza stradale, ordine pubblico).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 87/2011 – Conflitto di attribuzione GUP Taranto contro Camera dei deputati

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con questa ordinanza la Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Taranto nei confronti della Camera dei deputati, disponendo la notifica del ricorso affinché il conflitto possa essere esaminato nel merito.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice dell’udienza preliminare (G.u.p.) presso il Tribunale ordinario di Taranto aveva promosso ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati. L’ordinanza n. 87/2011 non risolve il conflitto nel merito, ma ne verifica l’ammissibilità ai fini processuali e dispone gli adempimenti per la successiva trattazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il G.u.p. presso il Tribunale ordinario di Taranto ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Il conflitto riguardava una delibera della Camera in materia di immunità o prerogative parlamentari (il contenuto specifico del merito non è esposto nell’ordinanza di ammissibilità).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti soggettivi (le parti sono «poteri dello Stato» ai sensi dell’art. 37 legge n. 87/1953) e oggettivi (esistenza di una delibera suscettibile di ledere le attribuzioni del G.u.p.). Ha disposto la comunicazione dell’ordinanza al ricorrente e la notifica del ricorso alla Camera entro sessanta giorni.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato può essere proposto anche da un singolo giudice ordinario — come il G.u.p. — quando la delibera di un’assemblea parlamentare menomi la sua sfera di attribuzioni. L’ordinanza di ammissibilità non risolve il merito ma apre la fase contraddittoria.

    Domande e risposte

    Cos’è il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    Il conflitto di attribuzione è un giudizio davanti alla Corte costituzionale con cui un potere dello Stato (es. un giudice, il Governo, il Parlamento) contesta che un altro potere abbia invaso o menomato le proprie attribuzioni costituzionali. È disciplinato dagli artt. 37-38 della legge n. 87/1953.

    Perché il G.u.p. è legittimato a sollevare un conflitto di attribuzione?

    La giurisprudenza costituzionale riconosce che anche un singolo organo giurisdizionale — come il G.u.p. — può essere «potere dello Stato» ai fini del conflitto di attribuzione, quando esercita in modo indipendente funzioni costituzionalmente garantite.

    Cosa accade dopo l’ordinanza di ammissibilità?

    Il ricorrente deve notificare il ricorso e l’ordinanza alla Camera dei deputati entro sessanta giorni dalla comunicazione. Dopo il deposito della prova della notifica, il giudizio prosegue con la fase contraddittoria e si conclude con una sentenza sul merito del conflitto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 86/2011 – Art. 10-bis T.U. immigrazione e manifesta inammissibilità da Vigevano

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del T.U. immigrazione sollevata dal Giudice di pace di Vigevano con due ordinanze, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 97 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Vigevano aveva sollevato con due distinte ordinanze questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998, introdotto dalla legge n. 94/2009 (c.d. pacchetto sicurezza), che punisce come contravvenzione il semplice fatto di fare ingresso o trattenersi irregolarmente nel territorio italiano.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Vigevano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 97 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato la manifesta inammissibilità di entrambe le questioni. Le ordinanze di rimessione non soddisfacevano i requisiti minimi di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, rendendo impossibile l’esame nel merito.

    Il principio

    Il giudice rimettente deve fornire un’adeguata motivazione sia sulla rilevanza della questione nel giudizio in corso, sia sulla non manifesta infondatezza del dubbio di costituzionalità. In assenza di questa motivazione, la questione è inammissibile indipendentemente dal merito della censura.

    Domande e risposte

    In cosa differisce questa ordinanza dalla n. 84/2011?

    L’ordinanza n. 84/2011 riguardava questioni sollevate da Tribunale per i minorenni di Lecce e Giudici di pace di Lecce e Pontassieve, con diversi parametri costituzionali. La n. 86/2011 riguarda specificamente le questioni del Giudice di pace di Vigevano, risolte tutte per inammissibilità.

    L’art. 10-bis è mai stato dichiarato incostituzionale?

    La norma ha subito nel tempo numerose contestazioni. La Corte di giustizia UE, con la sentenza El Dridi del 28 aprile 2011, ha dichiarato incompatibile con la direttiva rimpatri 2008/115/CE la previsione di pene detentive per il mero soggiorno irregolare, costringendo a una rilettura della norma italiana.

    Cosa succede ai procedimenti penali pendenti?

    La dichiarazione di inammissibilità non risolve la questione sostanziale. I procedimenti continuano, e i giudici possono riproporre questioni analoghe con motivazioni più accurate, o applicare la norma tenendo conto dell’evoluzione giurisprudenziale europea.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 85/2011 – Mandato d’arresto europeo e rifiuto di consegna per malattia grave

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lett. r), della legge n. 69/2005 sul mandato d’arresto europeo, sollevata dalla Corte d’appello di Perugia. La questione era inammissibile per difetti di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 69/2005 ha recepito la decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato d’arresto europeo (MAE). L’art. 18, comma 1, lett. r), prevede tra i motivi facoltativi di rifiuto della consegna la circostanza che la persona richiesta sia affetta da gravi condizioni di salute incompatibili con la detenzione o il trasferimento. La Corte d’appello di Perugia aveva dubitato della costituzionalità di questa disposizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Perugia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera r), della legge 22 aprile 2005, n. 69, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. L’ordinanza di rimessione era carente quanto alla motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo e sulla non manifesta infondatezza, requisiti indispensabili perché la questione possa essere esaminata nel merito.

    Il principio

    L’inammissibilità per carenza di motivazione è uno strumento processuale che la Corte utilizza quando il giudice rimettente non ha adeguatamente spiegato perché la questione è rilevante nel caso concreto e perché la norma è non manifestamente infondata. Non si tratta di una pronuncia di merito: la questione potrà essere riproposta con motivazione adeguata.

    Domande e risposte

    Cos’è il mandato d’arresto europeo?

    Il mandato d’arresto europeo (MAE) è uno strumento di cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’UE: consente di richiedere la consegna di una persona per sottoporla a processo o per l’esecuzione di una pena. Ha sostituito le tradizionali procedure di estradizione tra gli Stati UE.

    Cosa prevede il motivo di rifiuto dell’art. 18, comma 1, lett. r)?

    La disposizione consente — ma non obbliga — l’autorità giudiziaria di esecuzione italiana a rifiutare la consegna quando la persona richiesta è affetta da gravi condizioni di salute incompatibili con la privazione della libertà o il trasferimento. È un motivo facoltativo, non automatico.

    Cosa significa «manifesta inammissibilità»?

    La manifesta inammissibilità in sede di camera di consiglio (art. 26, secondo comma, legge n. 87/1953) indica che la questione presenta vizi processuali evidenti, tali da rendere superflua la trattazione nel merito. La questione può essere riproposta se corretta nei vizi formali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 84/2011 – Reato di ingresso clandestino ex art. 10-bis T.U. immigrazione

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili alcune questioni e manifestamente infondate altre relative all’art. 10-bis del T.U. immigrazione (introdotto dalla legge n. 94/2009), che configura come reato il mero ingresso o trattenimento irregolare nel territorio dello Stato. Le questioni erano state sollevate da diversi giudici di pace e dal Tribunale per i minorenni di Lecce.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 94 del 2009 (c.d. pacchetto sicurezza) aveva introdotto l’art. 10-bis nel Testo Unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), prevedendo come reato il semplice fatto di fare ingresso o trattenersi nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni sull’immigrazione. Più giudici avevano dubitato della costituzionalità di questa norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale per i minorenni di Lecce e i Giudici di pace di Lecce e di Pontassieve hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, secondo comma, e 97 della Costituzione, e in riferimento all’art. 27 Cost. (principio di rieducazione e proporzionalità della pena).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato: a) manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale per i minorenni di Lecce; b) manifestamente inammissibili alcune questioni dei Giudici di pace di Lecce e Pontassieve; c) manifestamente infondate le restanti questioni sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 27 e 97 Cost. dai Giudici di pace. Alcune questioni erano inammissibili perché derivanti da norme distinte non impugnate.

    Il principio

    La manifesta infondatezza delle questioni indica che, allo stato, la Corte non ha rilevato una incostituzionalità evidente nell’art. 10-bis rispetto ai parametri costituzionali invocati (ragionevolezza, proporzionalità, principio di offensività). Alcune questioni erano invece inammissibili per difetti di rilevanza o perché il rimettente non aveva investito la norma causativa del vizio denunciato.

    Domande e risposte

    Cosa punisce l’art. 10-bis T.U. immigrazione?

    L’art. 10-bis, introdotto dalla legge n. 94/2009, punisce con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro lo straniero che fa ingresso o si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del T.U. immigrazione. È una contravvenzione di competenza del giudice di pace.

    Perché alcune questioni erano inammissibili?

    L’inammissibilità dipendeva dal fatto che il vizio denunciato non derivava dalla norma impugnata (l’art. 10-bis) ma da disposizioni correlate non coinvolte nel giudizio, come quelle sull’espulsione come sanzione sostitutiva. Il rimettente avrebbe dovuto impugnare quelle diverse norme.

    La norma è stata successivamente dichiarata incostituzionale?

    Sì. Con la successiva sentenza n. 250 del 2010 la Corte aveva già dichiarato incostituzionale l’aggravante per il reato commesso dallo straniero irregolare. Sulla norma base (art. 10-bis) la Corte di giustizia UE interverrà poi con la sentenza El Dridi (2011), imponendo una rilettura della compatibilità con il diritto europeo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 83/2011 – Riconoscimento del figlio naturale minore e difesa in giudizio

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 250, quarto comma, del codice civile nella parte in cui non prevede una rappresentanza autonoma del figlio naturale infradiciannovenne nel giudizio di autorizzazione al riconoscimento, ritenendo che l’ordinamento già offra strumenti adeguati di tutela.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Brescia, Sezione per i minorenni, aveva sollevato dubbi sulla costituzionalità dell’art. 250, quarto comma, cod. civ., che disciplina il procedimento per ottenere l’autorizzazione giudiziale a riconoscere un figlio naturale quando l’altro genitore si oppone. In tale procedimento, il figlio minore di sedici anni non è parte in causa e non ha una rappresentanza autonoma: la questione era se questo fosse compatibile con i diritti costituzionali del minore.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Brescia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 250, quarto comma, cod. civ., nella parte in cui non prevede «adeguate forme di tutela dei preminenti personalissimi diritti» del figlio infradiciannovenne, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 30, 31 e 111 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha osservato che l’ordinamento già prevede la possibilità di nomina di un curatore speciale a tutela del minore e che il giudice, nel decidere se autorizzare il riconoscimento, deve valutare l’interesse del minore come criterio guida. La mancata previsione espressa della qualità di parte in capo al minore infradiciannovenne non rende automaticamente incostituzionale la norma.

    Il principio

    Il sistema di garanzie dell’art. 250 cod. civ. è compatibile con la Costituzione perché il giudice deve valutare l’interesse del minore e può nominare un curatore speciale. L’assenza di un’espressa disposizione che riconosca la qualità di parte al minore infrasedicenne non costituisce, di per sé, una lacuna incostituzionale, purché i meccanismi processuali garantiscano una tutela effettiva dei suoi interessi.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 250, quarto comma, cod. civ.?

    La norma disciplina il caso in cui uno dei genitori voglia riconoscere il figlio naturale ma l’altro genitore — che già lo ha riconosciuto — si opponga. In questo caso occorre l’autorizzazione del tribunale per i minorenni, che deve valutare se il riconoscimento risponda all’interesse del figlio.

    Perché il minore infrasedicenne non è parte del procedimento?

    La giurisprudenza di legittimità consolidata escludeva che il figlio non ancora sedicenne assumesse la qualità di parte nel procedimento ex art. 250, quarto comma. La questione era se ciò fosse compatibile con i diritti fondamentali del minore garantiti dalla Costituzione.

    Come viene comunque tutelato il minore in questo procedimento?

    Il giudice deve valutare l’interesse del minore come criterio guida della decisione e ha la facoltà di nominare un curatore speciale che ne rappresenti gli interessi nel giudizio, offrendo così una tutela indiretta ma effettiva.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 82/2011 – Insindacabilità parlamentare Stracquadanio e commissione Mitrokin

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha accolto il conflitto di attribuzione sollevato dal Giudice per le indagini preliminari di Firenze e annullato la delibera del Senato che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni del senatore Stracquadanio. Mancava la sostanziale corrispondenza di contenuto tra i presunti atti parlamentari e le dichiarazioni oggetto di procedimento penale per diffamazione.

    Di cosa si tratta

    Il G.i.p. del Tribunale di Firenze aveva promosso conflitto di attribuzione contro il Senato della Repubblica, che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni rese dal senatore Giorgio Stracquadanio — all’origine di un procedimento penale per diffamazione aggravata a mezzo stampa nei confronti di Giuseppe De Michelis di Slonghello — invocando l’art. 68, primo comma, Cost. Il Senato sosteneva che le dichiarazioni fossero riferibili ai lavori della Commissione parlamentare sul dossier Mitrokin.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il G.i.p. di Firenze ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica, in riferimento alla deliberazione del 12 febbraio 2009, con la quale l’Assemblea aveva approvato la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (doc. IV-ter, n. 12) dichiarando l’insindacabilità delle dichiarazioni rese dal senatore ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto il conflitto: ha dichiarato che non spettava al Senato deliberare la insindacabilità e ha annullato la delibera. Il riferimento a un’interrogazione parlamentare (n. 3-00439) non era sufficiente a dimostrare la sostanziale identità di contenuti tra quell’atto e le dichiarazioni diffamatorie contestate, né potevano bastare risultati generici di una commissione parlamentare.

    Il principio

    Non è sufficiente che il parlamentare abbia presentato un’interrogazione su argomenti analoghi: occorre una sostanziale corrispondenza di contenuto — non solo tematica — tra l’atto parlamentare specifico e la dichiarazione esterna. Il richiamo generico ai lavori di una commissione parlamentare non integra il nesso funzionale richiesto dall’art. 68, primo comma, Cost.

    Domande e risposte

    Perché il Senato aveva dichiarato l’insindacabilità?

    Il Senato riteneva che le dichiarazioni di Stracquadanio fossero una divulgazione dei risultati della Commissione parlamentare sul dossier Mitrokin, di cui era firmatario di un’interrogazione. Considerava tali dichiarazioni come «piena e permanente disponibilità delle Camere».

    Perché la Corte ha respinto questo ragionamento?

    La Corte ha ribadito che la divulgazione di risultati generici di una commissione parlamentare non equivale a una corrispondenza sostanziale tra un atto parlamentare specifico e la dichiarazione esterna. Mancava il necessario legame temporale e contenutistico preciso.

    Cosa succede ora al procedimento penale?

    L’annullamento della delibera di insindacabilità restituisce al G.i.p. di Firenze la piena giurisdizione per procedere nel giudizio penale per diffamazione aggravata a mezzo stampa.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 81/2011 – Insindacabilità parlamentare Gasparri e nesso funzionale

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha accolto il ricorso del Tribunale di Roma e annullato la delibera con cui la Camera dei deputati aveva dichiarato insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., le dichiarazioni dell’allora deputato Maurizio Gasparri nei confronti del magistrato Henry John Woodcock. Mancava il nesso funzionale richiesto dalla giurisprudenza costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Roma aveva promosso conflitto di attribuzione contro la Camera dei deputati, la quale aveva deliberato che le dichiarazioni rese dal deputato Gasparri — per le quali pendeva un procedimento penale per diffamazione — costituivano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, e come tali protette dall’art. 68, primo comma, Cost. Il Tribunale contestava la mancanza del necessario nesso funzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in riferimento alla deliberazione del 19 dicembre 2008, con la quale la Camera aveva accolto la proposta della Giunta per le autorizzazioni (doc. IV-quater, n. 7) dichiarando l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto il ricorso del Tribunale di Roma: ha dichiarato che non spettava alla Camera deliberare l’insindacabilità e ha annullato la delibera. Ha ribadito che per la sussistenza del nesso funzionale occorrono sia il legame temporale tra attività parlamentare e dichiarazione esterna, sia la sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse in sede parlamentare e quelle divulgate.

    Il principio

    L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. richiede la compresenza di due presupposti: il legame temporale tra l’atto parlamentare e la dichiarazione esterna e la sostanziale corrispondenza di contenuto tra di essi. Non è sufficiente una mera comunanza di argomenti o di contesto politico. La relazione della Giunta per le autorizzazioni deve individuare specificamente tali elementi.

    Domande e risposte

    Cosa protegge l’art. 68, primo comma, Cost.?

    L’art. 68, primo comma, Cost. garantisce che i membri del Parlamento non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Si tratta di una prerogativa funzionale che tutela la libertà di mandato, non uno scudo personale illimitato.

    Cosa si intende per «nesso funzionale»?

    Il nesso funzionale è il collegamento che deve esistere tra una specifica attività parlamentare (un atto ispettivo, un intervento in aula, ecc.) e la dichiarazione resa fuori dal Parlamento. Senza questo legame preciso, la dichiarazione non può essere considerata espressione dell’esercizio delle funzioni parlamentari.

    Quali conseguenze ha questa decisione sul processo penale?

    L’annullamento della delibera di insindacabilità ripristina la competenza del Tribunale di Roma a procedere nel giudizio penale per diffamazione a carico dell’allora deputato Gasparri.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 80/2011 – Udienza pubblica nei procedimenti di misure di prevenzione

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione relativa alla mancata previsione dell’udienza pubblica nei procedimenti di applicazione delle misure di prevenzione davanti al tribunale e alla corte d’appello, e non fondata quella concernente il ricorso per cassazione in materia. La questione era stata sollevata dalla Cassazione in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost. e alla CEDU.

    Di cosa si tratta

    I procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione (sorveglianza speciale, confisca di beni, ecc.) si svolgevano in camera di consiglio, senza udienza pubblica. La Corte europea dei diritti dell’uomo aveva già condannato l’Italia per questa prassi (Bocellari e Rizza c. Italia, 2007). La Corte di cassazione aveva quindi sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge n. 1423/1956 e dell’art. 2-ter della legge n. 575/1965.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, seconda Sezione penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge n. 1423/1956 e dell’art. 2-ter della legge n. 575/1965, nella parte in cui non consentono che, a richiesta di parte, il procedimento in materia di misure di prevenzione si svolga in udienza pubblica, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost. (obbligo di rispettare gli obblighi internazionali, tra cui l’art. 6 CEDU).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione relativa ai procedimenti davanti al tribunale e alla corte d’appello — perché la Cassazione non aveva competenza a decidere su quel profilo — e non fondata la questione relativa al procedimento di cassazione, poiché il giudizio di legittimità non è ricompreso nell’ambito di applicazione dell’art. 6, paragrafo 1, della CEDU riguardo alla pubblicità.

    Il principio

    L’obbligo convenzionale di celebrare in udienza pubblica i procedimenti sulle misure di prevenzione — sancito dalla giurisprudenza CEDU — riguarda i giudizi di merito (tribunale e corte d’appello), non il ricorso per cassazione, che ha natura di giudizio di legittimità e non rientra nell’ambito garantito dall’art. 6 CEDU sotto il profilo della pubblicità.

    Domande e risposte

    Cosa sono le misure di prevenzione?

    Le misure di prevenzione sono provvedimenti dell’autorità giudiziaria applicati a soggetti ritenuti pericolosi — anche senza una condanna penale — come la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza o la confisca dei beni di presunta provenienza illecita (misure patrimoniali antimafia).

    Perché la questione relativa al tribunale era inammissibile?

    La Cassazione aveva sollevato la questione per i procedimenti di merito, ma non aveva potere di decidere su quella specifica parte del giudizio. La questione andava sollevata dai giudici di merito (tribunale o corte d’appello) che concretamente svolgono quei procedimenti.

    Cosa è cambiato dopo questa sentenza?

    Il legislatore è intervenuto successivamente per introdurre l’udienza pubblica — su richiesta — nei procedimenti di prevenzione di merito, adeguandosi alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. La sentenza n. 80/2011 ha tuttavia precisato che tale obbligo non si estende al giudizio di cassazione.

    Norme collegate