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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 106 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 106 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 106 CCII – Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell’attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, che provvede ai sensi dell’articolo 44, comma 2, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale.

    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il debitore non ha effettuato tempestivamente il deposito previsto dall’articolo 47, comma 2, lettera d), o il debitore compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l’apertura del concordato previste agli articoli da 84 a 88.

    3. All’esito del procedimento, il tribunale, revocato il decreto di cui all’articolo 47, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, apre la procedura di liquidazione giudiziale dei beni del debitore.

  • Art. 85 T.U.B.: Adempimenti iniziali

    Art. 85 T.U.B.: Adempimenti iniziali

    Art. 85 T.U.B. – Adempimenti iniziali.

    In vigore dal 01/09/1996

    Modificato da: Decreto legislativo del 23/07/1996 n. 415 Articolo 64

    “1. I commissari liquidatori si insediano prendendo in consegna l’azienda dai precedenti organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti e formano quindi l’inventario.
    2. Si applica l’art. 73, commi 1, ultimo periodo, 2 e 4.”

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  • Articolo 63 Legge Fallimentare

    Articolo 63 Legge Fallimentare

    Art. 63 L. Fall. – Coobbligato o fideiussore del fallito con

    Coobbligato o fideiussore del fallito con

  • Articolo 105 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 105 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 105 CCII – Operazioni e relazione del commissario

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il commissario giudiziale redige l’inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, precisando se l’impresa si trovi in stato di crisi o di insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita […] almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Copia della relazione è trasmessa al pubblico ministero.

    2. Nella relazione il commissario illustra le utilità che, in caso di liquidazione giudiziale, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.

    3. Qualora siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare […] e comunicare ai creditori, con le modalità di cui all’articolo 104, comma 2, almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Copia della relazione integrativa è trasmessa al pubblico ministero.

    4. La relazione integrativa contiene, la comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a venti giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori.

    5. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell’espressione del voto. Essa è comunicata ai creditori almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto ed è trasmessa al pubblico ministero.

  • Dichiarazione di successione in ritardo o incompleta: esempi pratici sull’art. 31 D.Lgs. 346/1990

    Dichiarazione di successione in ritardo o incompleta: esempi pratici sull’art. 31 D.Lgs. 346/1990

    In sintesi

    • La dichiarazione di successione ha termini e contenuti da rispettare.
    • Ritardi e omissioni vanno gestiti prima che diventino contestazioni.
    • Beni dimenticati possono richiedere dichiarazioni integrative.
    • Gli eredi devono coordinare documenti e responsabilità.
    • Successioni complesse richiedono una regia unica.

    Prima degli esempi: la successione non è solo un modulo telematico

    L’art. 31 del D.Lgs. 346/1990 disciplina la dichiarazione di successione e i relativi obblighi dichiarativi. Per gli eredi, il problema concreto è rispettare tempi e completezza dei dati.

    Un file inviato senza mappatura può lasciare fuori conti, immobili, quote, debiti o donazioni pregresse. L’errore emerge spesso quando si vende un immobile o si sblocca un rapporto bancario.

    La soluzione pratica è trattare la successione come progetto: raccolta documenti, elenco beni, verifica valori, accordo tra eredi, invio e controllo ricevute.

    Prima dell’invio

    • certificato morte;
    • eredi e codici fiscali;
    • beni immobili;
    • rapporti bancari;
    • ricevute telematiche.

    Caso 1: conto corrente scoperto dopo l’invio

    Scenario. Dopo la dichiarazione emerge un rapporto bancario non indicato.

    Come si legge in pratica. Bisogna verificare valore, intestazione e necessità di dichiarazione integrativa. Ignorare il conto crea problemi anche con la banca.

    Azioni

    • saldo decesso;
    • dichiarazione inviata;
    • ricevute;
    • integrazione;
    • banca.

    Caso 2: immobile con dati catastali errati

    Scenario. La voltura non va a buon fine per dati catastali incoerenti.

    Come si legge in pratica. Prima si correggono visure e dati, poi si valuta rettifica. Il problema va risolto prima di vendita o divisione.

    Catasto

    • visura;
    • titolo;
    • dati eredi;
    • dichiarazione;
    • voltura.

    Caso 3: eredi in disaccordo sui valori

    Scenario. Un erede vuole dichiarare un valore basso per un immobile, un altro teme contestazioni.

    Come si legge in pratica. Il valore va deciso con criterio documentato. Il conflitto fiscale può diventare anche conflitto civile tra eredi.

    Metodo

    • stima;
    • visure;
    • mercato;
    • accordo eredi;
    • consulenza.

    Quando chiedere una verifica

    Per successioni in ritardo, incomplete o con eredi in disaccordo: metti ordine prima dell’invio o dell’integrazione.

    Norme e fonti collegate

    D.Lgs. 346/1990 su Normattiva.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Una successione incompleta si può correggere?

    Spesso si valuta un’integrazione o rettifica.

    I conti scoperti dopo contano?

    Sì, vanno gestiti.

    La voltura catastale è automatica?

    Dipende dai dati e dall’esito.

    Chi coordina gli eredi?

    Meglio avere un fascicolo unico e un referente.

  • Articolo 10 Ter Revisione Legale

    Articolo 10 Ter Revisione Legale

    Art. 10 Ter Rev. Leg. – Organizzazione interna

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 — testo aggiornato

    1. La società di revisione legale, al fine di tutelare l’indipendenza e l’obiettività del revisore legale che effettua la revisione per conto della società di revisione legale, stabilisce direttive e procedure per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 8.

    2. Il revisore legale o la società di revisione legale si dota di procedure amministrative e contabili adeguate, di sistemi di controllo interno della qualità, di procedure efficaci per la valutazione del rischio e di meccanismi efficaci di controllo e tutela in materia di sistemi di elaborazione elettronica dei dati. Tali sistemi di controllo interno della qualità sono concepiti per conseguire una ragionevole sicurezza che le decisioni e le procedure siano rispettate a tutti i livelli della società di revisione legale o della struttura di lavoro del revisore legale.

    3. Il revisore legale o la società di revisione legale stabilisce direttive e procedure configurate per conseguire una ragionevole sicurezza che i suoi dipendenti, nonchè tutte le persone fisiche i cui servizi sono messi a sua disposizione o sono sotto il suo controllo e che partecipano direttamente all’attività di revisione legale dispongano delle conoscenze ed esperienze adeguate per svolgere l’incarico.

    4. Il revisore legale o la società di revisione legale stabilisce direttive e procedure configurate per conseguire una ragionevole sicurezza che l’esternalizzazione di attività di revisione non sia effettuata in modo tale da compromettere l’efficacia del suo controllo interno della qualità, nè la capacità delle autorità competenti di vigilare sul rispetto, da parte del revisore o della società di revisione legale, degli obblighi di cui al presente decreto e, ove applicabile, di cui al Regolamento europeo. L’esternalizzazione di attività di revisione non influisce sulla responsabilità del revisore legale o della società di revisione legale nei confronti dell’ente sottoposto a revisione.

    5. Il revisore legale o la società di revisione legale adotta disposizioni organizzative e amministrative appropriate ed efficaci per prevenire, identificare, eliminare o gestire e divulgare al proprio interno eventuali rischi per la sua indipendenza ai sensi degli articoli 10 e 10-bis.

    6. Il revisore legale o la società di revisione legale stabilisce un sistema di controllo interno della qualità configurato per conseguire una ragionevole sicurezza che gli incarichi siano svolti in conformità ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Il sistema di controllo interno della qualità comprende direttive e procedure adeguate per garantire la continuità e la regolarità nello svolgimento dell’attività e per organizzare la struttura del fascicolo di revisione di cui all’articolo 10-quater, comma 7, non- chè per la formazione, il monitoraggio e il riesame del lavoro di coloro che partecipano direttamente alla revisione.

    7. Il revisore legale o la società di revisione legale effettua annualmente una valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia del sistema di controllo interno della qualità stabilito in applicazione del presente decreto e, ove applicabile, del Regolamento europeo e adotta misure appropriate per rimediare a eventuali carenze. Il revisore legale o la società di revisione legale conserva la documentazione dei risultati di tale valutazione e degli interventi individuati per superare le eventuali carenze rilevate.

    8. Il revisore legale o la società di revisione legale adotta disposizioni organizzative e amministrative appropriate ed efficaci per fronteggiare e documentare eventuali incidenti che hanno o potrebbero avere gravi ripercussioni sull’integrità della propria attività di revisione legale.

    9. Il revisore legale o la società di revisione legale adotta direttive e procedure in materia di retribuzioni, inclusa la partecipazione agli utili, atte a fornire adeguati incentivi alla qualità del lavoro di revisione legale. Ai fini della valutazione e della retribuzione del personale che partecipa alla revisione o che può influenzarne lo svolgimento non viene considerata l’entità del fatturato derivante dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione legale all’ente sottoposto a revisione.

    10. Le direttive e procedure di cui al presente articolo sono documentate e comunicate ai dipendenti e collaboratori del revisore legale o della società di revisione legale.

    11. Il sistema di controllo interno della qualità è proporzionato all’ampiezza e alla complessità delle attività di revisione legale svolte. Il revisore legale o la società di revisione legale è in grado di dimostrare all’autorità competente che le direttive e le procedure di controllo interno della qualità sono adeguate in considerazione dell’ampiezza e della complessità delle attività di revisione legale svolte. 11 bis. Il presente articolo si applica anche all’attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità.

  • Art. 10 Codice Civile: Abuso dell’immagine altrui

    Art. 10 Codice Civile: Abuso dell’immagine altrui

    Art. 10 c.c. Abuso dell'immagine altrui

    In vigore

    Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni. TITOLO II – Delle persone giuridiche CAPO I – Disposizioni generali

  • Articolo 62 Legge Fallimentare

    Articolo 62 Legge Fallimentare

    Art. 62 L. Fall. – Creditore di più coobbligati solidali

    Creditore di più coobbligati solidali

  • Controlli sui conti correnti e accertamento bancario: esempi pratici sull’art. 32 DPR 600/1973

    Controlli sui conti correnti e accertamento bancario: esempi pratici sull’art. 32 DPR 600/1973

    In sintesi

    • I movimenti bancari possono essere usati nei controlli fiscali.
    • Versamenti e prelevamenti vanno spiegati con documenti.
    • La prova contraria deve essere specifica, non generica.
    • Conti personali e societari non vanno mescolati.
    • Serve riconciliazione prima di rispondere all’Agenzia.

    Prima degli esempi: il conto corrente racconta una storia fiscale

    L’art. 32 DPR 600/1973 attribuisce all’Amministrazione finanziaria poteri istruttori rilevanti, anche tramite dati e rapporti bancari. Nella pratica, un controllo sui conti può trasformare movimenti ordinari in richieste di chiarimenti fiscali.

    Il contribuente deve poter collegare entrate e uscite a fatture, stipendi, rimborsi, prestiti, giroconti, disinvestimenti o movimenti familiari. La spiegazione deve essere analitica: dire ‘sono soldi miei’ non basta.

    La gestione preventiva è essenziale soprattutto per professionisti, piccoli imprenditori e soci di SRL che usano conti personali e societari in modo confuso.

    Prima di rispondere al questionario

    • estratti conto;
    • fatture e corrispettivi;
    • bonifici familiari;
    • prestiti e restituzioni;
    • giroconti documentati.

    Caso 1: versamento contanti del professionista

    Scenario. Un professionista versa 8.000 euro in contanti e non ricorda l’origine.

    Come si legge in pratica. Serve ricostruire provenienza con documenti. Senza prova, il versamento può diventare contestazione reddituale.

    Prove

    • agenda incassi;
    • fatture;
    • prelievi precedenti;
    • vendita beni;
    • dichiarazioni cliente.

    Caso 2: bonifici soci su conto SRL

    Scenario. I soci versano somme in società senza causale precisa.

    Come si legge in pratica. Bisogna distinguere finanziamento soci, aumento capitale, ricavo o restituzione. La contabilità deve allinearsi al conto.

    Documenti

    • bonifici;
    • delibera;
    • contabilità;
    • mastrino soci;
    • causali.

    Caso 3: giroconti tra conti personali

    Scenario. Il contribuente sposta denaro tra due conti propri e il movimento appare duplicato.

    Come si legge in pratica. I giroconti vanno evidenziati con IBAN, intestazione e data. Senza riconciliazione, gonfiano il totale dei movimenti da spiegare.

    Riconciliazione

    • IBAN origine;
    • IBAN destinazione;
    • data valuta;
    • importo uguale;
    • estratti di entrambi i conti.

    Quando chiedere una verifica

    Prima di rispondere a questionari bancari: ricostruisci movimenti e prove.

    Norme e fonti collegate

    DPR 600/1973 su Normattiva.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Un versamento bancario è sempre reddito?

    No, ma va spiegato con prova specifica.

    I giroconti vanno giustificati?

    Sì, per evitare duplicazioni.

    Contanti e prestiti familiari sono rischiosi?

    Sono difendibili solo con documenti coerenti.

    Quando preparare la risposta?

    Prima di inviarla, con tabella movimento per movimento.

  • Articolo 104 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 104 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 104 CCII – Convocazione dei creditori

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell’elenco dei creditori e dei debitori sulla scorta delle scritture contabili, apportando le necessarie rettifiche.

    2. Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il destinatario ha un indirizzo digitale e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata spedita presso la sede dell’impresa o la residenza del creditore, il piano e un avviso contenente la data iniziale e finale del voto dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di apertura, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l’invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell’articolo 10, commi 1 e 2. Nello stesso avviso è contenuto l’avvertimento che si applica l’articolo 10, comma 3. […]

    3. Quando, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell’avviso, non è comunicato l’indirizzo di cui all’invito previsto dal comma 2 e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni si eseguono ai sensi dell’articolo 10, comma 3. […]

    4. Quando la comunicazione prevista dal comma 2 è sommamente difficile per il rilevante numero dei creditori o per la difficoltà di identificarli tutti, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, può dare l’autorizzazione prevista dall’articolo 242.

    5. Se vi sono obbligazionisti, il termine per la vota- zione deve essere raddoppiato. La data iniziale e finale stabilita per il voto è in ogni caso comunicata al rappresentante comune degli obbligazionisti.