Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 141/2011 – Obbligo di comunicazione dell’appello nel processo tributario: questione infondata

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    La Corte costituzionale dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sull’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, nella parte che impone — a pena di inammissibilità — la comunicazione dell’atto di appello alla segreteria della Commissione tributaria provinciale. La norma non viola i principi di ragionevolezza e di diritto alla difesa.

    Di cosa si tratta

    Nel processo tributario, chi propone appello è tenuto a dare comunicazione dell’atto di impugnazione alla segreteria della Commissione tributaria che ha emesso la sentenza appellata. L’omissione di tale formalità comporta l’inammissibilità dell’appello. Tre commissioni tributarie regionali dubitavano della ragionevolezza di questa sanzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale dell’Umbria e quella della Toscana (sezione di Livorno) hanno impugnato l’art. 53, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal d.l. n. 203/2005, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Secondo le rimettenti, la previsione dell’inammissibilità sarebbe irragionevole e sproporzionata rispetto al semplice ritardo burocratico.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e dichiara la manifesta infondatezza di entrambe le questioni. Richiama la propria giurisprudenza (sentenze n. 17/2011 e n. 321/2009) secondo cui il legislatore gode di ampia discrezionalità nella disciplina del processo e delle sue forme, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, che nella specie non ricorre.

    Il principio

    In materia di disciplina del processo, il legislatore dispone di ampia discrezionalità. L’obbligo di comunicare l’appello alla segreteria della commissione di primo grado, a pena di inammissibilità, è una scelta non arbitraria e non irragionevole, finalizzata a garantire l’immediata conoscenza della proposizione dell’impugnazione.

    Domande e risposte

    Perché nel processo tributario occorre comunicare l’appello alla segreteria di primo grado?

    Perché la comunicazione consente alla segreteria della Commissione tributaria provinciale di sapere che la sentenza è stata impugnata e di trasmettere il fascicolo processuale alla Commissione regionale competente per l’appello.

    Cosa succede se si dimentica di fare questa comunicazione?

    L’appello viene dichiarato inammissibile. La norma è perentoria e la mancata comunicazione non è sanabile, il che è stato ritenuto dalla Corte non irragionevole né lesivo del diritto di difesa.

    Il processo civile prevede la stessa regola?

    No. Nel processo civile ordinario la comunicazione spetta all’ufficiale giudiziario, e la sua omissione non comporta inammissibilità. Le rimettenti ritenevano questa differenza irragionevole, ma la Corte ha ritenuto che la specialità del processo tributario giustifichi regole diverse.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza, invocato contro la sanzione di inammissibilità per l’omessa comunicazione
    • Art. 24 della Costituzione — Diritto alla difesa, ritenuto leso dalla perdita del diritto di appello per una formalità
  • Corte cost. n. 98/2011 – Insindacabilità parlamentare e diffamazione (caso Storace-Woodcock)

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    La sentenza n. 98 del 2011 ha accolto il conflitto di attribuzione sollevato dal GUP del Tribunale di Roma contro la delibera del Senato che aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse dal senatore Francesco Storace in un’intervista a «la Repubblica» contenente affermazioni ritenute diffamatorie nei confronti del magistrato Henry John Woodcock. La Corte ha annullato la deliberazione per assenza del nesso funzionale.

    Di cosa si tratta

    Il senatore Francesco Storace aveva rilasciato, nel giugno 2006, un’intervista al quotidiano «la Repubblica», nel contesto del clamore suscitato da un’indagine penale condotta dal magistrato Henry John Woodcock che aveva coinvolto Vittorio Emanuele di Savoia. Nell’intervista Storace aveva espresso giudizi sul comportamento del magistrato che quest’ultimo aveva ritenuto lesivi della propria reputazione. Il Senato aveva deliberato l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, contestando la deliberazione del 22 luglio 2009 che dichiarava insindacabili le dichiarazioni del senatore Storace. Il giudice confliggente rilevava che nessun dibattito parlamentare si era svolto in relazione all’indagine in questione e che il solo «clamore» di un fatto politico non fosse sufficiente a integrare il nesso funzionale.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale ha accolto il conflitto e annullato la deliberazione del Senato, dichiarando che non spettava al Senato affermare la insindacabilità delle dichiarazioni del senatore Storace. Ha rilevato che nessun atto parlamentare era stato presentato in relazione all’indagine Woodcock, che il mero «clamore politico» di una vicenda non equivale a esercizio di funzione parlamentare, e che la circostanza di aver rilasciato un’intervista su un «fatto politico del giorno» non integra il nesso funzionale richiesto dall’art. 68, primo comma, Cost.

    Il principio

    Non è sufficiente che il parlamentare abbia commentato un fatto di rilevanza politica per beneficiare della prerogativa di insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost.: occorre che le dichiarazioni siano sostanzialmente riconducibili all’esercizio di una specifica attività parlamentare (disegno di legge, interrogazione, dibattito parlamentare) di cui costituiscano espressione o divulgazione.

    Domande e risposte

    Perché il senatore Storace sosteneva la propria insindacabilità?

    Il Senato aveva motivato la delibera di insindacabilità sostenendo che l’indagine di Woodcock avesse investito l’intero panorama politico italiano e che le dichiarazioni di Storace si inserissero in un «contesto politico-parlamentare». La Corte ha respinto questa interpretazione estensiva della prerogativa.

    Qual è la differenza tra il «fatto politico» e l’esercizio di funzioni parlamentari?

    Un parlamentare può commentare qualsiasi fatto di rilevanza pubblica, ma questo non equivale automaticamente a esercitare le funzioni parlamentari. L’insindacabilità scatta solo quando le dichiarazioni sono sostanzialmente il riflesso di atti parlamentari specifici (proposte di legge, interrogazioni, dibattiti in aula).

    Cosa succede dopo l’annullamento della delibera di insindacabilità?

    Il procedimento penale davanti al GUP del Tribunale di Roma può riprendere il suo corso ordinario, senza l’ostacolo della prerogativa parlamentare, e il giudice può pronunciarsi nel merito dell’imputazione di diffamazione aggravata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 140/2011 – Sospensione dei termini nell’accertamento con adesione: questione infondata

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    La Corte costituzionale dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sull’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 218/1997 in materia di accertamento con adesione, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano. La norma, che sospende i termini di impugnazione per novanta giorni dalla presentazione dell’istanza, non è irragionevole.

    Di cosa si tratta

    L’accertamento con adesione è uno strumento deflativo del contenzioso tributario: il contribuente che riceve un avviso di accertamento può chiedere di definire la controversia in contraddittorio con l’ufficio. La presentazione dell’istanza sospende per novanta giorni i termini per ricorrere alla Commissione tributaria, anche se l’accordo non viene raggiunto.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Milano ha impugnato l’art. 6, comma 3, del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, in riferimento all’art. 3 della Costituzione (ragionevolezza), ritenendo irragionevole che la sospensione continui anche dopo la formale constatazione del mancato raggiungimento dell’accordo, prima del decorso dei novanta giorni.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza. Il meccanismo di sospensione è funzionale all’obiettivo di deflazione del contenzioso tributario e non è irragionevole: il legislatore ha ragionevolmente scelto di fissare un termine uniforme e certo, senza differenziare in base al momento in cui l’accordo viene formalmente escluso.

    Il principio

    La sospensione dei termini di impugnazione per novanta giorni dalla presentazione dell’istanza di accertamento con adesione è una scelta discrezionale del legislatore tributario, coerente con la finalità deflativa dell’istituto e non contraria al principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’accertamento con adesione?

    È una procedura che consente al contribuente di ridefinire, in contraddittorio con l’Agenzia delle entrate, l’imponibile indicato nell’avviso di accertamento, ottenendo in caso di accordo una riduzione delle sanzioni. Il procedimento è disciplinato dal d.lgs. n. 218/1997.

    Cosa succede ai termini di ricorso quando si presenta l’istanza?

    La presentazione dell’istanza sospende per novanta giorni sia i termini per impugnare l’atto davanti alla Commissione tributaria sia quelli per la riscossione provvisoria. Se entro tale periodo l’accordo non viene raggiunto, i termini riprendono a decorrere.

    Perché la Corte ha ritenuto la norma non irragionevole?

    Perché il termine uniforme di novanta giorni garantisce certezza giuridica e favorisce la composizione stragiudiziale delle controversie tributarie: l’eventuale raggiungimento o mancato raggiungimento dell’accordo avviene comunque all’interno di una finestra temporale predefinita e conoscibile da entrambe le parti.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza, invocato contro la proroga automatica dei termini anche dopo il mancato accordo
    • Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa in giudizio, nel contesto della tutela del contribuente nel processo tributario
  • Corte cost. n. 97/2011 – Insindacabilità parlamentare e diffamazione (caso Belluscio-Senese)

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    La sentenza n. 97 del 2011 ha accolto il conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte di cassazione contro la delibera della Camera dei deputati che aveva dichiarato insindacabili le opinioni dell’onorevole Belluscio, contenute in articoli pubblicati nel 1982, ritenuti diffamatori nei confronti del magistrato Salvatore Senese. La Corte ha annullato la deliberazione per assenza del nesso funzionale.

    Di cosa si tratta

    L’onorevole Costantino Belluscio aveva pubblicato, tra l’agosto e il novembre 1982, tre articoli su periodici in cui, riportando in modo alterato le affermazioni di Salvatore Senese — magistrato e componente del Consiglio superiore della magistratura — aveva lasciato trasparire una sua posizione di favore verso gruppi eversivi. Tali articoli erano stati oggetto di querela per diffamazione. Dopo vicissitudini processuali, la vicenda era giunta dinanzi alla Corte di cassazione in sede civile, che aveva sollevato conflitto di attribuzione contro la delibera della Camera che dichiarava l’insindacabilità dell’on. Belluscio.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, prima sezione civile, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, contestando la deliberazione del 22 febbraio 2000 che dichiarava insindacabili le opinioni espresse dall’on. Belluscio ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. La Corte rilevava l’assenza di un nesso funzionale tra gli articoli del 1982 e l’esercizio di funzioni parlamentari.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale ha accolto il conflitto e annullato la deliberazione della Camera, dichiarando che non spettava alla Camera affermare la insindacabilità delle dichiarazioni dell’on. Belluscio. Ha ritenuto che gli articoli del 1982 non avessero il necessario nesso con l’esercizio di funzioni parlamentari, evidenziando che all’epoca non risultava la presentazione di atti parlamentari con contenuto corrispondente a quello degli articoli contestati, e che le affermazioni erano state arricchite con interpolazioni e commenti non presenti nelle citazioni originali di Senese.

    Il principio

    Le dichiarazioni extra moenia di un parlamentare godono della prerogativa di insindacabilità ex art. 68, primo comma, della Costituzione solo quando costituiscono sostanziale riproduzione o divulgazione di quanto già espresso nell’esercizio della funzione parlamentare; la sola appartenenza della dichiarazione a un tema di interesse politico non è sufficiente a integrare il nesso funzionale richiesto.

    Domande e risposte

    In che cosa consisteva la presunta diffamazione di Belluscio?

    L’on. Belluscio aveva riportato una frase di Senese aggiungendo l’aggettivo «nostro» non presente nell’originale, trasformando la sua attenzione alle lotte sociali in esaltazione della violenza, e omettendo la netta condanna del terrorismo presente nel testo originale, in tal modo attribuendo al magistrato un atteggiamento di sostegno all’eversione.

    Perché la Camera aveva deliberato l’insindacabilità?

    La Giunta per le autorizzazioni a procedere aveva ritenuto sussistente un nesso tra gli articoli e l’attività parlamentare dell’on. Belluscio, ma la Corte di cassazione aveva contestato questa valutazione e la Corte costituzionale le ha dato ragione, rilevando l’assenza di atti parlamentari corrispondenti al contenuto degli articoli.

    Quali sono le conseguenze dell’annullamento della delibera di insindacabilità?

    Con l’annullamento della delibera, il procedimento civile risarcitorio promosso da Salvatore Senese può proseguire senza essere bloccato dalla prerogativa parlamentare, e l’on. Belluscio torna a rispondere delle proprie dichiarazioni davanti al giudice ordinario.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 139/2011 – Accesso al pubblico impiego per cittadini extracomunitari: questione inammissibile

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    La Corte costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità della questione sollevata dal Tribunale di Rimini sull’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, nella parte che riserva ai cittadini italiani e comunitari l’accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni. Il rimettente non ha tentato un’interpretazione costituzionalmente conforme prima di adire la Corte.

    Di cosa si tratta

    Una cittadina colombiana era stata esclusa da un concorso pubblico per assistente amministrativo presso l’AUSL di Rimini in quanto priva della cittadinanza italiana o di uno Stato UE. Il Tribunale di Rimini ha sollevato questione di legittimità sull’art. 38 del Testo unico sul pubblico impiego, che limita l’accesso ai posti di lavoro nelle PA ai soli cittadini italiani e comunitari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice rimettente ha censurato l’art. 38, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in riferimento agli artt. 4 e 51 della Costituzione, ritenendo la norma discriminatoria nei confronti dei lavoratori extracomunitari legalmente presenti in Italia. Il Tribunale di Rimini ha provvisoriamente ammesso la ricorrente al concorso in via d’urgenza.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità, rilevando che il rimettente non ha tentato un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata, pur essendo tenuto a farlo prima di sollevare la questione. La stessa ammissione provvisoria della ricorrente al concorso dimostrava che il giudice aveva già individuato una lettura compatibile con la Costituzione.

    Il principio

    Prima di rimettere alla Corte una questione di legittimità costituzionale, il giudice deve verificare se la norma impugnata sia suscettibile di un’interpretazione conforme a Costituzione. La mancata sperimentazione di tale interpretazione rende la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    I cittadini extracomunitari possono partecipare ai concorsi pubblici in Italia?

    La regola generale contenuta nell’art. 38 del d.lgs. n. 165/2001 limita l’accesso ai posti nelle pubbliche amministrazioni ai cittadini italiani e comunitari; sono previste eccezioni per alcune categorie di stranieri e per specifici profili professionali non legati all’esercizio di potestà pubbliche.

    Perché il Tribunale di Rimini ha sollevato la questione?

    Perché riteneva che escludere automaticamente una cittadina colombiana — regolarmente soggiornante in Italia — da un concorso pubblico creasse un’ingiustificata disparità di trattamento, lesiva del diritto al lavoro (art. 4 Cost.) e del principio di accesso alle cariche pubbliche (art. 51 Cost.).

    Che cosa si intende per «interpretazione costituzionalmente orientata»?

    È l’operazione ermeneutica con cui il giudice, tra più interpretazioni possibili di una norma, sceglie quella che la rende compatibile con la Costituzione, evitando così di dover ricorrere alla Corte costituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 96/2011 – Insindacabilità parlamentare e diffamazione (caso Iannuzzi-Caselli)

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    La sentenza n. 96 del 2011 ha accolto il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Monza contro la delibera del Senato che aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse dal senatore Raffaele Lino Iannuzzi in un articolo giornalistico ritenuto diffamatorio nei confronti del magistrato Giancarlo Caselli, escludendo il necessario nesso funzionale con le funzioni parlamentari.

    Di cosa si tratta

    Il senatore Raffaele Lino Iannuzzi era imputato del reato di diffamazione aggravata per un articolo pubblicato sul quotidiano «Il Giornale» il 3 maggio 2004, in cui avrebbe offeso la reputazione del magistrato Giancarlo Caselli, all’epoca Procuratore della Repubblica di Palermo, in relazione a vicende giudiziarie riguardanti il processo Andreotti. Il Senato aveva deliberato l’insindacabilità di tali opinioni ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, ma il Tribunale di Monza aveva contestato questa deliberazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Monza, sezione distaccata di Desio, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, contestando la deliberazione del 19 febbraio 2009 con cui il Senato aveva affermato la insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Iannuzzi ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il giudice confliggente sosteneva l’assenza del nesso funzionale tra l’articolo giornalistico e l’esercizio delle funzioni parlamentari.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale ha accolto il conflitto e annullato la deliberazione del Senato, dichiarando che non spettava al Senato affermare che le dichiarazioni del senatore Iannuzzi costituissero opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari. La Corte ha rilevato che mancava il necessario nesso funzionale: l’articolo era stato pubblicato un anno dopo la presentazione di un disegno di legge parlamentare cui il Senato aveva cercato di collegarlo, e i contenuti dell’articolo non corrispondevano a quelli dell’atto parlamentare.

    Il principio

    L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, della Costituzione richiede un nesso funzionale stringente tra le dichiarazioni rese extra moenia dal parlamentare e l’esercizio di attività parlamentare: non è sufficiente la generica connessione con un tema di interesse politico o la mera contemporaneità temporale con atti parlamentari, occorrendo una sostanziale corrispondenza di contenuti tra la dichiarazione e l’atto parlamentare.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 68, primo comma, della Costituzione sull’insindacabilità?

    I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa prerogativa si estende anche alle dichiarazioni rese al di fuori del Parlamento (extra moenia), ma solo se esiste un nesso funzionale con l’attività parlamentare.

    Quando è sufficiente il nesso funzionale per l’insindacabilità?

    Secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, il nesso funzionale sussiste quando le dichiarazioni extra moenia possano essere identificate come espressione o divulgazione dell’esercizio di attività parlamentare, con sostanziale corrispondenza di contenuti tra l’atto parlamentare e la dichiarazione contestata.

    Cosa ha rilevato la Corte nel caso specifico?

    La Corte ha rilevato che l’articolo del senatore Iannuzzi era stato pubblicato un anno dopo la presentazione del disegno di legge parlamentare, i contenuti erano diversi (l’articolo riguardava il processo Andreotti, non la commissione d’inchiesta sui collaboratori di giustizia), e pertanto mancava la sostanziale corrispondenza richiesta dalla giurisprudenza costituzionale.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione — prerogative parlamentari, inclusa l’insindacabilità per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni
  • Corte cost. n. 95/2011 – Reato di ingresso illegale e manifesta inammissibilità

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    L’ordinanza n. 95 del 2011 ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del Testo Unico Immigrazione, sollevate dal Giudice di pace di Pistoia, per difetti di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    L’articolo 10-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dalla legge n. 94 del 2009 (cosiddetto «pacchetto sicurezza»), aveva creato il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, punito con ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Il Giudice di pace di Pistoia aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di tale norma in riferimento agli articoli 2, 3, 25 secondo comma e 27 della Costituzione, sostenendo che la criminalizzazione del mero ingresso irregolare fosse irragionevole e sproporzionata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Pistoia, con sei ordinanze del 15 febbraio 2010, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, aggiunto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge n. 94 del 2009, in riferimento agli articoli 2, 3, 25 secondo comma e 27 della Costituzione. Il rimettente deduceva l’irragionevolezza della scelta di criminalizzare la presenza irregolare quando esistono già strumenti amministrativi (espulsione) idonei a raggiungere lo stesso scopo e contestava la disparità di trattamento rispetto alla fattispecie dell’art. 14, comma 5-ter, che prevede la clausola del «giustificato motivo».

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni, rilevando gravi carenze nell’ordinanza di rimessione: il giudice a quo non aveva adeguatamente motivato la rilevanza nel caso concreto (non specificava sufficientemente i fatti del procedimento), né aveva sviluppato in modo articolato le ragioni di non manifesta infondatezza, limitandosi a richiamare precedenti della Corte di cassazione senza elaborare autonomamente le censure di incostituzionalità.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve contenere una motivazione autonoma, specifica e non meramente assertiva sia sulla rilevanza della questione nel giudizio principale sia sulla non manifesta infondatezza della censura; il difetto di tali requisiti determina la manifesta inammissibilità della questione.

    Domande e risposte

    Cosa è il reato di ingresso illegale (art. 10-bis T.U. Immigrazione)?

    Introdotto dalla legge n. 94 del 2009, punisce con ammenda da 5.000 a 10.000 euro lo straniero che fa ingresso o si trattiene nel territorio italiano in violazione delle disposizioni del Testo Unico Immigrazione. Il giudice di pace può sostituire l’ammenda con l’espulsione.

    Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Il Giudice di pace di Pistoia non aveva indicato con sufficiente precisione i fatti del procedimento pendente davanti a lui, rendendo impossibile verificare la rilevanza della questione, e non aveva motivato in modo autonomo le censure di incostituzionalità.

    Cosa significa «manifesta inammissibilità» di una questione di legittimità costituzionale?

    Significa che la questione presenta carenze formali o processuali talmente evidenti da non consentire un esame nel merito: può dipendere da difetti di motivazione sulla rilevanza, sull’incidentalità o sul minimo argomentativo di non manifesta infondatezza che ogni ordinanza di rimessione deve contenere.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza e uguaglianza, invocato dai rimettenti per l’irragionevole criminalizzazione del soggiorno irregolare
    • Art. 27 della Costituzione — funzione rieducativa della pena e personalità della responsabilità penale, parametro delle censure
  • Corte cost. n. 138/2011 – Ineleggibilità dei commissari d’esame forense: questione manifestamente infondata

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    La Corte costituzionale dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sull’art. 22, sesto comma, del r.d.l. n. 1578/1933 sull’ordinamento forense, nella parte che prevede l’ineleggibilità dei componenti delle commissioni di esame di abilitazione alla professione di avvocato. La norma non è irragionevole né viola il diritto di elettorato passivo.

    Di cosa si tratta

    La legge forense vieta ai componenti delle commissioni per gli esami di abilitazione alla professione di avvocato di essere eletti, nelle elezioni immediatamente successive, ai consigli dell’ordine o agli organi della Cassa nazionale di previdenza forense. Il Consiglio nazionale forense, in sede giurisdizionale, dubitava che tale divieto fosse eccessivo e irragionevole.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio nazionale forense ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 51, primo e terzo comma, della Costituzione (nonché all’art. 52 della Carta dei diritti fondamentali UE e all’art. 11 CEDU), questione di legittimità costituzionale dell’art. 22, sesto comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, come modificato dal d.l. n. 112/2003. Secondo il rimettente, l’ineleggibilità per un periodo potenzialmente lunghissimo sarebbe manifestamente sproporzionata.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza. La norma mira a evitare che chi compone le commissioni d’esame possa acquisire favore dagli esaminandi in vista delle successive elezioni agli organi professionali. Tale finalità è razionale e la norma non priva irragionevolmente i commissari del diritto all’elettorato passivo, limitandosi a posticiparne temporaneamente l’esercizio.

    Il principio

    L’ineleggibilità temporanea dei componenti delle commissioni d’esame per l’abilitazione alla professione forense non contrasta con i principi di uguaglianza e di elettorato passivo, in quanto persegue la finalità razionale di evitare indebite captazioni di benevolenza dagli esaminandi.

    Domande e risposte

    Chi non può candidarsi agli organi dell’ordine forense?

    Chi ha fatto parte di una commissione di esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato non può essere eletto, nelle elezioni immediatamente successive, come consigliere dell’ordine o come rappresentante della Cassa nazionale forense.

    Perché la Corte ha ritenuto la norma non irragionevole?

    Perché la limitazione mira a impedire che i commissari sfruttino la posizione di potere acquisita durante gli esami per raccogliere consensi elettorali tra i candidati. Si tratta di un fine legittimo e la misura non risulta sproporzionata rispetto a esso.

    Cosa si intende per «manifesta infondatezza»?

    È la formula con cui la Corte rigetta nel merito, in camera di consiglio e senza trattazione in udienza pubblica, le questioni che appaiono prive di fondamento in modo evidente, senza necessità di approfondita disamina.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza, invocato per la disparità tra chi è stato commissario e chi non lo è stato
    • Art. 51 della Costituzione — Diritto all’accesso alle cariche elettive, ritenuto compresso dalla previsione di ineleggibilità
  • Corte cost. n. 137/2011 – Inammissibilità del ricorso sul risarcimento diretto RC auto e spese legali

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    La Corte costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità della questione sollevata dal Giudice di pace di Cagliari sugli artt. 149 e 150 del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005) e sull’art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 254/2006, in materia di risarcimento diretto dei danni da circolazione stradale. La questione difettava di motivazione sulla rilevanza, investiva un atto privo di forza di legge e non aveva sperimentato un’interpretazione costituzionalmente orientata.

    Di cosa si tratta

    Il sistema del risarcimento diretto in materia di RC auto prevede che il danneggiato si rivolga alla propria assicurazione anziché a quella del responsabile. Il Giudice di pace di Cagliari dubitava che tale meccanismo escludesse il rimborso delle spese per l’assistenza legale, penalizzando i soggetti meno abbienti e creando disparità tra professionisti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il rimettente ha impugnato gli artt. 149 e 150 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) e l’art. 9, comma 2, del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, per asserita violazione degli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione. Secondo il Giudice di pace di Cagliari, la normativa avrebbe svilito il diritto alla difesa e sarebbe andata oltre la delega legislativa.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per tre ragioni concorrenti: (a) omessa motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio principale; (b) impossibilità di sollevare questioni su atti privi di forza di legge, quale il d.P.R. n. 254/2006; (c) mancata ricerca di un’interpretazione costituzionalmente orientata, giacché l’azione diretta contro l’assicuratore del danneggiato non esclude il ricorso ai principi della responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente omette di motivare sulla rilevanza, investe atti non aventi forza di legge e non sperimenta preventivamente un’interpretazione conforme a Costituzione.

    Domande e risposte

    Che cos’è il risarcimento diretto in materia di RC auto?

    È il meccanismo che consente al danneggiato in un sinistro stradale di richiedere il risarcimento direttamente alla propria compagnia assicurativa, anziché a quella del responsabile del danno, disciplinato dagli artt. 149-150 del Codice delle assicurazioni private.

    Perché la Corte non ha esaminato il merito della questione?

    Perché l’ordinanza di rimessione presentava più vizi formali insuperabili: mancava la motivazione sulla rilevanza, investiva un regolamento (atto privo di forza di legge) e il giudice non aveva tentato alcuna interpretazione costituzionalmente orientata prima di sollevare la questione.

    Un atto regolamentare può essere oggetto di giudizio di legittimità costituzionale?

    No. La Corte costituzionale può pronunciarsi solo su leggi e atti aventi forza di legge. Un decreto del Presidente della Repubblica di natura regolamentare, come il d.P.R. n. 254/2006, non può formare oggetto di questione incidentale di legittimità costituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 94/2011 – Legge Liguria contro le discriminazioni e orientamento sessuale

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    La sentenza n. 94 del 2011 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Governo contro tre disposizioni della legge della Regione Liguria n. 52 del 2009, che vietava discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere nell’accesso ai servizi, in materia sanitaria e nell’attività legislativa e amministrativa regionale.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Liguria 10 novembre 2009, n. 52, recante «Norme contro le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere», prevedeva, tra l’altro: il divieto di rifiutare o degradare l’erogazione di servizi pubblici e privati per ragioni legate all’orientamento sessuale (art. 7, comma 1); la facoltà per i maggiorenni di designare una persona di fiducia cui le strutture sanitarie devono riferirsi per ogni esigenza assistenziale (art. 8, comma 2); e l’obbligo per gli organi regionali di conformarsi ai principi antidiscriminatori nell’esercizio di ogni funzione (art. 13, comma 3). Il Governo aveva impugnato queste norme per asserito contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, sostenendo che rientrassero nella materia «ordinamento civile» di esclusiva competenza statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli articoli 7, comma 1, 8, comma 2, e 13, comma 3, della legge regionale Liguria n. 52 del 2009, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva allo Stato la materia dell’ordinamento civile. Il rimettente sosteneva che le norme regionali introducessero un obbligo legale a contrarre per i privati e disciplinassero materie (come la designazione del fiduciario sanitario) riservate all’esclusiva legislazione statale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate tutte e tre le questioni. Ha ritenuto che le disposizioni impugnate operassero nell’ambito delle competenze regionali in materia di servizi pubblici e organizzazione regionale, senza interferire con l’ordinamento civile di competenza statale. In particolare, la norma sull’accesso ai servizi era espressione della competenza regionale sui servizi pubblici; quella sulla designazione del fiduciario riguardava l’organizzazione delle strutture sanitarie regionali; e quella sull’attività normativa regionale era mera affermazione programmatica.

    Il principio

    Le Regioni possono emanare norme antidiscriminatorie nell’ambito delle proprie competenze (servizi pubblici, organizzazione sanitaria, programmazione regionale) senza invadere la materia dell’ordinamento civile riservata allo Stato, purché le disposizioni regionali non incidano sull’autonomia negoziale dei privati oltre quanto connesso all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

    Domande e risposte

    Una regione può vietare le discriminazioni per orientamento sessuale nell’erogazione dei servizi?

    Sì, nella misura in cui la norma regionale riguardi servizi pubblici rientranti nelle competenze regionali o si limiti a programmare l’attività normativa e amministrativa della Regione stessa, senza imporre obblighi a contrarre ai privati che eccedano la competenza regionale.

    La designazione del fiduciario sanitario era riservata allo Stato?

    La Corte ha ritenuto che la norma della legge ligure riguardasse l’organizzazione delle strutture sanitarie regionali e non l’ordinamento civile, escludendo quindi la competenza esclusiva statale in quel contesto specifico.

    Quali limiti ha una regione nella lotta alle discriminazioni?

    Le Regioni devono operare nell’ambito delle proprie competenze materiali (servizi pubblici, sanità, organizzazione regionale); non possono legiferare sull’ordinamento civile (contratti tra privati, obblighi a contrarre di carattere generale) né sul diritto penale, materie riservate allo Stato.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative; il secondo comma, lettera l), riserva allo Stato l’ordinamento civile
  • Corte cost. n. 93/2011 – Sanzioni statistiche ISTAT e decreto-legge

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    La sentenza n. 93 del 2011 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 248 del 2007, che restringeva la nozione di «violazione dell’obbligo di risposta» alle rilevazioni statistiche ISTAT al solo rifiuto formale di fornire dati. La Corte ha escluso che la norma violasse i parametri costituzionali invocati dalla Corte dei conti.

    Di cosa si tratta

    L’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge n. 31 del 2008, aveva circoscritto — con efficacia retroattiva fino al 31 dicembre 2008 — la fattispecie sanzionabile al solo formale rifiuto di risposta alle rilevazioni statistiche nazionali, escludendo altri comportamenti omissivi. La Corte dei conti aveva sollevato questione di legittimità costituzionale nell’ambito di un giudizio di responsabilità erariale nei confronti di dirigenti ISTAT che non avevano applicato le sanzioni previste per la mancata risposta.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 44, comma 1, del d.l. n. 248 del 2007 in riferimento agli articoli 3, 77, 97, 101 secondo comma, 103 e 108 della Costituzione, sostenendo che la norma — adottata nella forma del decreto-legge senza i requisiti di necessità e urgenza, con portata retroattiva e con effetti deflattivi della responsabilità erariale — violasse plurimi principi costituzionali.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sotto tutti i profili dedotti. Ha ritenuto sussistenti i requisiti di necessità e urgenza del decreto-legge; ha escluso la violazione del principio di ragionevolezza e del buon andamento della pubblica amministrazione; ha negato che la norma interferisse con l’indipendenza della Corte dei conti; ha infine rilevato che la disposizione non operava vera retroattività ma circoscriveva l’ambito applicativo delle sanzioni per un periodo definito.

    Il principio

    La scelta del legislatore di delimitare, tramite decreto-legge, l’area delle condotte sanzionabili in materia di obblighi statistici — anche con effetti su periodi pregressi e nell’ambito di giudizi di responsabilità erariale in corso — non viola di per sé i parametri costituzionali, purché sorretta da adeguata giustificazione e priva di carattere manifestamente irragionevole.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 44, comma 1, del d.l. n. 248 del 2007?

    Stabiliva che, fino al 31 dicembre 2008, costituiva violazione dell’obbligo di risposta alle rilevazioni statistiche nazionali esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti, escludendo altri comportamenti omissivi quali la mancata trasmissione o i ritardi reiterati.

    Perché la Corte dei conti aveva sollevato la questione?

    Perché stava giudicando la responsabilità erariale di dirigenti ISTAT per non aver applicato le sanzioni previste a chi non rispondeva alle rilevazioni statistiche; la norma del decreto-legge restringeva retroattivamente la fattispecie, rendendo di fatto non sanzionabili i comportamenti contestati.

    Come ha risposto la Corte sulla violazione dell’art. 77 Cost.?

    La Corte ha ritenuto che i requisiti di straordinaria necessità e urgenza del decreto-legge fossero soddisfatti, escludendo la violazione dell’art. 77 della Costituzione, anche in ragione del fatto che la misura si inseriva in un contesto di riforma del sistema sanzionatorio statistico.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 92/2011 – Autonomia regionale e organizzazione della scuola dell’infanzia

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    Con la sentenza n. 92 del 2011 la Corte costituzionale ha accolto i conflitti di attribuzione sollevati dalle Regioni Toscana e Piemonte contro il d.P.R. n. 89 del 2009, dichiarando che lo Stato aveva invaso la competenza regionale in materia di organizzazione scolastica, in particolare per quanto riguarda l’istituzione di nuove scuole dell’infanzia e la composizione delle relative sezioni.

    Di cosa si tratta

    Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 aveva disciplinato, tra l’altro, l’istituzione di nuove scuole e sezioni della scuola dell’infanzia e la possibilità di accogliere bambini tra i due e i tre anni in sezioni con iscritti inferiori alla soglia ordinaria. Le Regioni Toscana e Piemonte hanno impugnato tali disposizioni, ritenendo che lo Stato avesse esercitato potestà normative in ambiti di competenza regionale, in violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione e dei principi di leale collaborazione e sussidiarietà.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Toscana e Piemonte hanno promosso conflitto di attribuzione tra enti nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, avente ad oggetto gli articoli 2, commi 4 e 6, e 3, comma 1, del d.P.R. n. 89 del 2009, per contrasto con gli articoli 117 e 118 della Costituzione e con i principi di leale collaborazione e sussidiarietà. Le ricorrenti contestavano che la disciplina statale invasione materie di competenza regionale residuale (programmazione scolastica locale e organizzazione della rete scolastica), dando peraltro attuazione a norme già dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza n. 200 del 2009.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale ha accolto i conflitti, dichiarando che non spettava allo Stato disciplinare, nei termini stabiliti dall’art. 2, commi 4 e 6, del d.P.R. n. 89 del 2009, l’istituzione di nuove scuole dell’infanzia e di nuove sezioni, nonché la composizione di queste ultime. Ha altresì annullato tali disposizioni. Ha invece dichiarato non fondato il conflitto relativo all’art. 3, comma 1, del medesimo decreto, ritenendo che tale norma, prevedendo la collaborazione tra amministrazione scolastica e comuni, non violasse le attribuzioni regionali.

    Il principio

    Lo Stato non può disciplinare unilateralmente, senza previa intesa con le Regioni, l’istituzione e la composizione delle scuole dell’infanzia quando ciò interferisce con ambiti di competenza regionale residuale in materia di programmazione e organizzazione della rete scolastica, specie se la norma statale dà attuazione a disposizioni già dichiarate incostituzionali.

    Domande e risposte

    Quali disposizioni del d.P.R. n. 89 del 2009 sono state annullate?

    Sono stati annullati gli articoli 2, commi 4 e 6, nella parte in cui disciplinavano l’istituzione di nuove scuole e sezioni della scuola dell’infanzia e la composizione delle sezioni con bambini dai due ai tre anni, perché questi interventi competevano alle Regioni.

    Perché il conflitto sull’art. 3, comma 1, è stato rigettato?

    L’art. 3, comma 1, prevedeva criteri di qualità ed efficienza per le scuole statali del primo ciclo in collaborazione con i comuni: la Corte ha ritenuto che tale norma non ledesse le attribuzioni regionali, essendo espressione della competenza statale sulle norme generali sull’istruzione.

    Qual è il confine tra competenza statale e regionale in materia scolastica?

    Spettano allo Stato le norme generali sull’istruzione e i livelli essenziali delle prestazioni, mentre la programmazione della rete scolastica, l’istituzione di nuove scuole e la loro organizzazione sul territorio rientrano nella competenza concorrente o residuale delle Regioni, che devono essere coinvolte tramite procedure di leale collaborazione.

    Norme collegate