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La sentenza n. 96 del 2011 ha accolto il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Monza contro la delibera del Senato che aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse dal senatore Raffaele Lino Iannuzzi in un articolo giornalistico ritenuto diffamatorio nei confronti del magistrato Giancarlo Caselli, escludendo il necessario nesso funzionale con le funzioni parlamentari.
Di cosa si tratta
Il senatore Raffaele Lino Iannuzzi era imputato del reato di diffamazione aggravata per un articolo pubblicato sul quotidiano «Il Giornale» il 3 maggio 2004, in cui avrebbe offeso la reputazione del magistrato Giancarlo Caselli, all’epoca Procuratore della Repubblica di Palermo, in relazione a vicende giudiziarie riguardanti il processo Andreotti. Il Senato aveva deliberato l’insindacabilità di tali opinioni ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, ma il Tribunale di Monza aveva contestato questa deliberazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Monza, sezione distaccata di Desio, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, contestando la deliberazione del 19 febbraio 2009 con cui il Senato aveva affermato la insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Iannuzzi ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il giudice confliggente sosteneva l’assenza del nesso funzionale tra l’articolo giornalistico e l’esercizio delle funzioni parlamentari.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale ha accolto il conflitto e annullato la deliberazione del Senato, dichiarando che non spettava al Senato affermare che le dichiarazioni del senatore Iannuzzi costituissero opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari. La Corte ha rilevato che mancava il necessario nesso funzionale: l’articolo era stato pubblicato un anno dopo la presentazione di un disegno di legge parlamentare cui il Senato aveva cercato di collegarlo, e i contenuti dell’articolo non corrispondevano a quelli dell’atto parlamentare.
Il principio
L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, della Costituzione richiede un nesso funzionale stringente tra le dichiarazioni rese extra moenia dal parlamentare e l’esercizio di attività parlamentare: non è sufficiente la generica connessione con un tema di interesse politico o la mera contemporaneità temporale con atti parlamentari, occorrendo una sostanziale corrispondenza di contenuti tra la dichiarazione e l’atto parlamentare.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 68, primo comma, della Costituzione sull’insindacabilità?
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa prerogativa si estende anche alle dichiarazioni rese al di fuori del Parlamento (extra moenia), ma solo se esiste un nesso funzionale con l’attività parlamentare.
Quando è sufficiente il nesso funzionale per l’insindacabilità?
Secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, il nesso funzionale sussiste quando le dichiarazioni extra moenia possano essere identificate come espressione o divulgazione dell’esercizio di attività parlamentare, con sostanziale corrispondenza di contenuti tra l’atto parlamentare e la dichiarazione contestata.
Cosa ha rilevato la Corte nel caso specifico?
La Corte ha rilevato che l’articolo del senatore Iannuzzi era stato pubblicato un anno dopo la presentazione del disegno di legge parlamentare, i contenuti erano diversi (l’articolo riguardava il processo Andreotti, non la commissione d’inchiesta sui collaboratori di giustizia), e pertanto mancava la sostanziale corrispondenza richiesta dalla giurisprudenza costituzionale.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — prerogative parlamentari, inclusa l’insindacabilità per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni
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