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La Corte costituzionale dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sull’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 218/1997 in materia di accertamento con adesione, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano. La norma, che sospende i termini di impugnazione per novanta giorni dalla presentazione dell’istanza, non è irragionevole.
Di cosa si tratta
L’accertamento con adesione è uno strumento deflativo del contenzioso tributario: il contribuente che riceve un avviso di accertamento può chiedere di definire la controversia in contraddittorio con l’ufficio. La presentazione dell’istanza sospende per novanta giorni i termini per ricorrere alla Commissione tributaria, anche se l’accordo non viene raggiunto.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria provinciale di Milano ha impugnato l’art. 6, comma 3, del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, in riferimento all’art. 3 della Costituzione (ragionevolezza), ritenendo irragionevole che la sospensione continui anche dopo la formale constatazione del mancato raggiungimento dell’accordo, prima del decorso dei novanta giorni.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta infondatezza. Il meccanismo di sospensione è funzionale all’obiettivo di deflazione del contenzioso tributario e non è irragionevole: il legislatore ha ragionevolmente scelto di fissare un termine uniforme e certo, senza differenziare in base al momento in cui l’accordo viene formalmente escluso.
Il principio
La sospensione dei termini di impugnazione per novanta giorni dalla presentazione dell’istanza di accertamento con adesione è una scelta discrezionale del legislatore tributario, coerente con la finalità deflativa dell’istituto e non contraria al principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione.
Domande e risposte
Che cos’è l’accertamento con adesione?
È una procedura che consente al contribuente di ridefinire, in contraddittorio con l’Agenzia delle entrate, l’imponibile indicato nell’avviso di accertamento, ottenendo in caso di accordo una riduzione delle sanzioni. Il procedimento è disciplinato dal d.lgs. n. 218/1997.
Cosa succede ai termini di ricorso quando si presenta l’istanza?
La presentazione dell’istanza sospende per novanta giorni sia i termini per impugnare l’atto davanti alla Commissione tributaria sia quelli per la riscossione provvisoria. Se entro tale periodo l’accordo non viene raggiunto, i termini riprendono a decorrere.
Perché la Corte ha ritenuto la norma non irragionevole?
Perché il termine uniforme di novanta giorni garantisce certezza giuridica e favorisce la composizione stragiudiziale delle controversie tributarie: l’eventuale raggiungimento o mancato raggiungimento dell’accordo avviene comunque all’interno di una finestra temporale predefinita e conoscibile da entrambe le parti.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza, invocato contro la proroga automatica dei termini anche dopo il mancato accordo
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa in giudizio, nel contesto della tutela del contribuente nel processo tributario
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