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La sentenza n. 97 del 2011 ha accolto il conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte di cassazione contro la delibera della Camera dei deputati che aveva dichiarato insindacabili le opinioni dell’onorevole Belluscio, contenute in articoli pubblicati nel 1982, ritenuti diffamatori nei confronti del magistrato Salvatore Senese. La Corte ha annullato la deliberazione per assenza del nesso funzionale.
Di cosa si tratta
L’onorevole Costantino Belluscio aveva pubblicato, tra l’agosto e il novembre 1982, tre articoli su periodici in cui, riportando in modo alterato le affermazioni di Salvatore Senese — magistrato e componente del Consiglio superiore della magistratura — aveva lasciato trasparire una sua posizione di favore verso gruppi eversivi. Tali articoli erano stati oggetto di querela per diffamazione. Dopo vicissitudini processuali, la vicenda era giunta dinanzi alla Corte di cassazione in sede civile, che aveva sollevato conflitto di attribuzione contro la delibera della Camera che dichiarava l’insindacabilità dell’on. Belluscio.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione, prima sezione civile, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, contestando la deliberazione del 22 febbraio 2000 che dichiarava insindacabili le opinioni espresse dall’on. Belluscio ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. La Corte rilevava l’assenza di un nesso funzionale tra gli articoli del 1982 e l’esercizio di funzioni parlamentari.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale ha accolto il conflitto e annullato la deliberazione della Camera, dichiarando che non spettava alla Camera affermare la insindacabilità delle dichiarazioni dell’on. Belluscio. Ha ritenuto che gli articoli del 1982 non avessero il necessario nesso con l’esercizio di funzioni parlamentari, evidenziando che all’epoca non risultava la presentazione di atti parlamentari con contenuto corrispondente a quello degli articoli contestati, e che le affermazioni erano state arricchite con interpolazioni e commenti non presenti nelle citazioni originali di Senese.
Il principio
Le dichiarazioni extra moenia di un parlamentare godono della prerogativa di insindacabilità ex art. 68, primo comma, della Costituzione solo quando costituiscono sostanziale riproduzione o divulgazione di quanto già espresso nell’esercizio della funzione parlamentare; la sola appartenenza della dichiarazione a un tema di interesse politico non è sufficiente a integrare il nesso funzionale richiesto.
Domande e risposte
In che cosa consisteva la presunta diffamazione di Belluscio?
L’on. Belluscio aveva riportato una frase di Senese aggiungendo l’aggettivo «nostro» non presente nell’originale, trasformando la sua attenzione alle lotte sociali in esaltazione della violenza, e omettendo la netta condanna del terrorismo presente nel testo originale, in tal modo attribuendo al magistrato un atteggiamento di sostegno all’eversione.
Perché la Camera aveva deliberato l’insindacabilità?
La Giunta per le autorizzazioni a procedere aveva ritenuto sussistente un nesso tra gli articoli e l’attività parlamentare dell’on. Belluscio, ma la Corte di cassazione aveva contestato questa valutazione e la Corte costituzionale le ha dato ragione, rilevando l’assenza di atti parlamentari corrispondenti al contenuto degli articoli.
Quali sono le conseguenze dell’annullamento della delibera di insindacabilità?
Con l’annullamento della delibera, il procedimento civile risarcitorio promosso da Salvatore Senese può proseguire senza essere bloccato dalla prerogativa parlamentare, e l’on. Belluscio torna a rispondere delle proprie dichiarazioni davanti al giudice ordinario.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità parlamentare per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.