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Con la sentenza n. 92 del 2011 la Corte costituzionale ha accolto i conflitti di attribuzione sollevati dalle Regioni Toscana e Piemonte contro il d.P.R. n. 89 del 2009, dichiarando che lo Stato aveva invaso la competenza regionale in materia di organizzazione scolastica, in particolare per quanto riguarda l’istituzione di nuove scuole dell’infanzia e la composizione delle relative sezioni.

Di cosa si tratta

Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 aveva disciplinato, tra l’altro, l’istituzione di nuove scuole e sezioni della scuola dell’infanzia e la possibilità di accogliere bambini tra i due e i tre anni in sezioni con iscritti inferiori alla soglia ordinaria. Le Regioni Toscana e Piemonte hanno impugnato tali disposizioni, ritenendo che lo Stato avesse esercitato potestà normative in ambiti di competenza regionale, in violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione e dei principi di leale collaborazione e sussidiarietà.

La questione di legittimità costituzionale

Le Regioni Toscana e Piemonte hanno promosso conflitto di attribuzione tra enti nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, avente ad oggetto gli articoli 2, commi 4 e 6, e 3, comma 1, del d.P.R. n. 89 del 2009, per contrasto con gli articoli 117 e 118 della Costituzione e con i principi di leale collaborazione e sussidiarietà. Le ricorrenti contestavano che la disciplina statale invasione materie di competenza regionale residuale (programmazione scolastica locale e organizzazione della rete scolastica), dando peraltro attuazione a norme già dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza n. 200 del 2009.

La decisione della Corte

La Corte costituzionale ha accolto i conflitti, dichiarando che non spettava allo Stato disciplinare, nei termini stabiliti dall’art. 2, commi 4 e 6, del d.P.R. n. 89 del 2009, l’istituzione di nuove scuole dell’infanzia e di nuove sezioni, nonché la composizione di queste ultime. Ha altresì annullato tali disposizioni. Ha invece dichiarato non fondato il conflitto relativo all’art. 3, comma 1, del medesimo decreto, ritenendo che tale norma, prevedendo la collaborazione tra amministrazione scolastica e comuni, non violasse le attribuzioni regionali.

Il principio

Lo Stato non può disciplinare unilateralmente, senza previa intesa con le Regioni, l’istituzione e la composizione delle scuole dell’infanzia quando ciò interferisce con ambiti di competenza regionale residuale in materia di programmazione e organizzazione della rete scolastica, specie se la norma statale dà attuazione a disposizioni già dichiarate incostituzionali.

Domande e risposte

Quali disposizioni del d.P.R. n. 89 del 2009 sono state annullate?

Sono stati annullati gli articoli 2, commi 4 e 6, nella parte in cui disciplinavano l’istituzione di nuove scuole e sezioni della scuola dell’infanzia e la composizione delle sezioni con bambini dai due ai tre anni, perché questi interventi competevano alle Regioni.

Perché il conflitto sull’art. 3, comma 1, è stato rigettato?

L’art. 3, comma 1, prevedeva criteri di qualità ed efficienza per le scuole statali del primo ciclo in collaborazione con i comuni: la Corte ha ritenuto che tale norma non ledesse le attribuzioni regionali, essendo espressione della competenza statale sulle norme generali sull’istruzione.

Qual è il confine tra competenza statale e regionale in materia scolastica?

Spettano allo Stato le norme generali sull’istruzione e i livelli essenziali delle prestazioni, mentre la programmazione della rete scolastica, l’istituzione di nuove scuole e la loro organizzazione sul territorio rientrano nella competenza concorrente o residuale delle Regioni, che devono essere coinvolte tramite procedure di leale collaborazione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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