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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 109 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 109 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 109 CCII – Maggioranza per l’approvazione del concordato

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Salvo quanto previsto, per il concordato in continuità aziendale, dal comma 5, il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Nel caso in cui un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al primo periodo, abbia riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta inoltre nel maggior numero di classi.

    2. Quando sono poste al voto più proposte di concordato, si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima. Quando nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le maggioranze di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il giudice delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine di cui all’articolo 110, comma 2, rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi, possono far pervenire il proprio voto per posta elettronica certificata. In ogni caso si applicano le disposizioni del comma 1.

    3. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorchè la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l’integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.

    4. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.

    5. Il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore. In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purchè abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe. In caso di mancata approvazione si applica l’articolo 112, comma 2. I creditori muniti di diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro, inte- gralmente, entro centottanta giorni dall’omologazione, e purchè la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di crediti assistiti dal privilegio di cui all’articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile, il termine di cui al quarto periodo è di trenta giorni. Se non ricorrono le condizioni di cui al terzo e quarto periodo, i creditori muniti di diritto di prelazione votano e, per la parte incapiente, sono inseriti in una classe distinta. 5 bis. Quando sono approvate più proposte di concordato che si fondano su piani differenti è sottoposta a omologazione la proposta che prevede la continuità aziendale. Se sono approvate più proposte in continuità aziendale è sottoposta a omologazione quella che ha ottenuto la maggioranza più elevata dei crediti chirografari ammessi al voto.

    6. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge o il convivente di fatto del debitore, ovvero la parte dell’unione civile con il debitore, i parenti e affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonchè i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d’interessi.

    7. Il creditore che propone il concordato ovvero le società da questo controllate, le società controllanti o sottoposte a comune controllo, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile possono votare soltanto se la proposta ne prevede l’inserimento in apposita classe.

  • Articolo 20 Imposta di Registro

    Articolo 20 Imposta di Registro

    Art. 20 Imp. Reg. – Interpretazione degli atti

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 — testo aggiornato

    1. L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi.

  • Art. 84 T.U.B.: Poteri e funzionamento degli organi liquidatori

    Art. 84 T.U.B.: Poteri e funzionamento degli organi liquidatori

    Art. 84 T.U.B. – Poteri e funzionamento degli organi liquidatori (1).

    In vigore dal 01/12/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 193 Articolo 2

    “1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale della banca, esercitano tutte le azioni a essa spettanti e procedono alle operazioni della liquidazione. I commissari, nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

    2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari nell’esercizio delle loro funzioni, controlla l’operato degli stessi e fornisce pareri nei casi previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca d’Italia.

    3. La Banca d’Italia puo’ emanare direttive per lo svolgimento della procedura e puo’ stabilire che talune categorie di operazioni o di atti debbano essere da essa autorizzate e che per le stesse sia preliminarmente sentito il comitato di sorveglianza. I membri degli organi liquidatori sono personalmente responsabili dell’inosservanza delle direttive della Banca d’Italia; queste non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.

    4. I commissari devono presentare annualmente alla Banca d’Italia una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale della banca e sull’andamento della liquidazione, accompagnata da un rapporto del Comitato di sorveglianza. I commissari pubblicano altresi’ una informativa periodica ai creditori, ai titolari dei diritti indicati nell’articolo 86, comma 2, e ai soci sull’andamento della liquidazione, secondo le direttive delle Banca d’Italia.

    5. L’esercizio dell’azione sociale di responsabilita’ e di quella dei creditori sociali contro i membri dei cessati organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, dell’azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonche’ dell’azione del creditore sociale contro la societa’ o l’ente che esercita l’attivita’ di direzione e coordinamento, spetta ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d’Italia.

    6. Ai commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza si applica l’art. 72, commi 7, 8 e 9.

    7. I commissari, previa autorizzazione della Banca d’Italia e con il parere favorevole del comitato di sorveglianza, possono farsi coadiuvare nello svolgimento delle operazioni da terzi, sotto la propria responsabilita’ e con oneri a carico della liquidazione. In casi eccezionali, i commissari, previa autorizzazione della Banca d’Italia, possono a proprie spese delegare a terzi il compimento di singoli atti.”

    (1) Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, come modificato dall’art. 1, comma 27 decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181, vedasi le disposizioni transitorie di cui all’art. 3 del citato decreto legislativo n. 181 del 2015.

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  • Articolo 65 Legge Fallimentare

    Articolo 65 Legge Fallimentare

    Art. 65 L. Fall. – Pagamenti

    Pagamenti

  • Articolo 108 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 108 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 108 CCII – Ammissione provvisoria dei crediti contestati

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza e sulla collocazione dei crediti stessi. Provvede nello stesso modo in caso di rinuncia al privilegio. La decisione è comunicata ai sensi dell’articolo 107, comma 7. In mancanza, i creditori sono ammessi al voto sulla base dell’elenco dei creditori di cui all’articolo 107, comma 3, fatto salvo il diritto di proporre opposizione all’omologazione.

    2. I creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.

  • Articolo 18 Contenzioso Tributario

    Articolo 18 Contenzioso Tributario

    Art. 18 Cont. Trib. – Il ricorso

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — testo aggiornato

    1. Il processo è introdotto con ricorso alla corte di giustizia tributaria di primo grado.

    2. Il ricorso deve contenere l’indicazione: a) della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado cui è diretto; b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonchè del codice fiscale e dell’indirizzo di posta elettronica certificata; c) dell’ufficio […] nei cui confronti il ricorso è proposto; d) dell’atto impugnato e dell’oggetto della domanda; e) dei motivi.

    3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l’indicazione: a) della categoria di cui all’articolo 12 alla quale appartiene il difensore; b) dell’incarico a norma dell’articolo 12, comma 7, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente; c) dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore.

    4. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e dell’indirizzo di posta elettronica certificata, o non è sottoscritto a norma del comma precedente.

  • Articolo 107 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 107 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 107 CCII – Voto dei creditori

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il voto dei creditori è espresso con modalità telematiche.

    2. Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l’ordine temporale del loro deposito. Il giudice delegato regola l’ordine e l’orario delle votazioni con proprio decreto.

    3. Almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori con comunicazione depositata e inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati. Alla relazione è allegato, ai soli fini della votazione, l’elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell’ammontare per cui sono ammessi.

    4. Almeno dieci giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il debitore, coloro che hanno formulato proposte alternative, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni a mezzo di posta elettronica certificata indirizzata al commissario giudiziale. Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti. Il debitore, inoltre, può esporre le ragioni per le quali ritiene non ammissibili o non fattibili le eventuali proposte concorrenti.

    5. Il commissario giudiziale dà comunicazione ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati delle osservazioni e contestazioni pervenute e ne informa il giudice delegato.

    6. Il commissario giudiziale deposita la propria relazione definitiva e la comunica ai creditori, al debitore ed agli altri interessati almeno sette giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.

    7. I provvedimenti del giudice delegato sono comunicati al debitore, ai creditori, al commissario giudiziale e a tutti gli interessati almeno due giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.

    8. Il voto è espresso a mezzo posta elettronica certificata inviata al commissario giudiziale. Tutti i dati sono di proprietà del Ministero della Giustizia e debbono essere conservati secondo la disciplina vigente per gli atti giudiziari.

    9. I termini previsti dai commi 3, 4 e 6 non sono soggetti alla sospensione feriale dei termini di cui all’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

  • Articolo 64 Legge Fallimentare

    Articolo 64 Legge Fallimentare

    Art. 64 L. Fall. – Atti a titolo gratuito

    Atti a titolo gratuito

  • Cessioni di beni e territorialità IVA: esempi pratici sull’art.

    Cessioni di beni e territorialità IVA: esempi pratici sull’art.

    In sintesi

    • La territorialità delle cessioni dipende anche dal luogo dei beni.
    • Merci spedite, ferme in magazzino o in dropshipping richiedono analisi diversa.
    • Documenti di trasporto e prove di uscita sono decisivi.
    • B2B UE ed extra UE hanno adempimenti specifici.
    • La logistica deve dialogare con la fatturazione.

    Prima degli esempi: dove si trova il bene?

    L’art. 7-bis DPR 633/1972 riguarda la territorialità delle cessioni di beni. Per applicare correttamente l’IVA bisogna sapere dove si trovano i beni e come si muovono.

    Nelle vendite moderne la merce può trovarsi in un magazzino terzo, partire da altro Paese, essere venduta online o transitare direttamente dal fornitore al cliente. La fattura deve seguire la logistica reale.

    Le prove fisiche sono fondamentali: DDT, CMR, tracking, bolle doganali, contratti di trasporto, conferme cliente e registrazioni di magazzino.

    Prima di fatturare beni esteri

    • luogo beni;
    • cliente B2B/B2C;
    • spedizione;
    • prove trasporto;
    • regime IVA applicato.

    Caso 1: merce in Italia venduta a cliente tedesco

    Scenario. La merce parte dal magazzino italiano verso cliente con VAT tedesca.

    Come si legge in pratica. Serve verificare cessione intra UE, status cliente e prova di trasporto. Senza prova uscita, il trattamento è fragile.

    Documenti

    • VAT cliente;
    • ordine;
    • DDT/CMR;
    • tracking;
    • fattura.

    Caso 2: dropshipping da fornitore estero

    Scenario. Il venditore italiano vende online, ma il fornitore spedisce direttamente dall’estero al cliente.

    Come si legge in pratica. La territorialità dipende dalla catena reale e dal luogo dei beni. Serve mappare contratti e flussi.

    Mappa

    • fornitore;
    • luogo partenza;
    • cliente;
    • incoterms;
    • documenti doganali.

    Caso 3: merce già in magazzino estero

    Scenario. Una società italiana vende beni stoccati in Germania.

    Come si legge in pratica. Potrebbero emergere obblighi IVA esteri o identificazione. Non basta emettere fattura italiana standard.

    Controlli

    • magazzino;
    • proprietà beni;
    • cliente;
    • spedizione;
    • registrazione estera.

    Quando chiedere una verifica

    Per ecommerce, magazzini esteri e vendite UE: mappa IVA logistica e fatture.

    Norme e fonti collegate

    Art. 7-bis T.U.IVA, art. 21 T.U.IVA.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Conta dove è il cliente o il bene?

    Per le cessioni di beni conta molto il luogo dei beni e il trasporto.

    Serve prova di uscita UE?

    Sì, è fondamentale.

    Dropshipping è semplice IVA?

    No, va mappata la catena.

    Magazzino estero crea obblighi?

    Può crearli, va verificato.

  • Vendere casa, quote o crypto: esempi pratici sull’art. 67 TUIR

    Vendere casa, quote o crypto: esempi pratici sull’art. 67 TUIR

    L’art. 67 TUIR intercetta molti redditi che non sono stipendio, impresa o lavoro autonomo: vendite immobiliari, partecipazioni, cripto-attività e altri redditi diversi. Il problema pratico è ricostruire prezzo, costo e documenti prima della dichiarazione.

    Perché molti errori nascono dall’art. 67

    Le plusvalenze sembrano semplici: compro a 100, vendo a 150, pago sul 50. In realtà la parte difficile è capire se la plusvalenza è imponibile, quale costo si può usare, quali spese riducono il guadagno e quali documenti servono.

    Prima si qualifica, poi si calcola

    L’art. 67 TUIR non è una norma di calcolo puro: individua categorie di redditi diversi. Il primo passaggio è quindi qualificare correttamente l’operazione: immobile, terreno edificabile, partecipazione, cripto-attività, rapporto finanziario o altra fattispecie. Solo dopo si passa alla determinazione della base imponibile, che per molte ipotesi è disciplinata dall’art. 68 TUIR.

    L’errore più frequente è ragionare solo sull’incasso. Fiscalmente contano anche costo fiscalmente riconosciuto, spese documentate, data di acquisto, data di vendita, natura del bene e regime applicabile. Due operazioni con lo stesso guadagno economico possono avere effetti fiscali diversi se cambia il bene ceduto o se mancano i documenti di costo.

    Per gli immobili bisogna distinguere abitazione principale, seconda casa, terreni e aree edificabili. Per le quote societarie servono atti, versamenti e aumenti di capitale. Per le cripto-attività il problema diventa soprattutto ricostruttivo: senza storico operazioni, wallet, exchange e valori di carico, anche una plusvalenza apparentemente semplice diventa fragile.

    Ordine di lavoro prima della dichiarazione

    • classifica l’operazione prima di calcolare l’imposta;
    • ricostruisci costo, valore di acquisto e spese documentate;
    • controlla date, provenienza del bene e regime applicabile;
    • separa incassi, permute, swap e trasferimenti interni;
    • prepara il fascicolo prima della scadenza dichiarativa.

    Caso 1: seconda casa venduta dopo tre anni

    Scenario. Tizio compra una seconda casa a 180.000 euro e la rivende dopo tre anni a 235.000 euro. Ha spese notarili, imposte e lavori documentati per 9.000 euro.

    Calcolo pratico. La differenza non va calcolata guardando solo i due prezzi. Si parte dal prezzo di vendita, si sottrae il costo di acquisto e si verificano le spese incrementative documentate. Se i lavori sono reali ma non fatturati o non pagati correttamente, diventano difficili da usare.

    Fascicolo vendita immobile

    • rogito di acquisto;
    • rogito di vendita o bozza;
    • fatture lavori e bonifici;
    • spese notarili e imposte;
    • prova di eventuale abitazione principale.

    Caso 2: terreno agricolo diventato edificabile

    Scenario. Caio eredita un terreno agricolo. Dopo una variante urbanistica, il terreno diventa edificabile e un costruttore offre 420.000 euro.

    Come si gestisce. Le aree edificabili sono delicate: il decorso del tempo non risolve automaticamente il problema. Serve ricostruire valore di carico, destinazione urbanistica, eventuale rivalutazione e documenti di provenienza.

    Documenti decisivi

    • atto di provenienza o dichiarazione di successione;
    • certificato di destinazione urbanistica;
    • eventuale perizia di rivalutazione;
    • preliminare o proposta del costruttore;
    • bozza rogito e modalità di pagamento.

    Caso 3: cessione quote SRL da persona fisica

    Scenario. Sempronio ha comprato il 30% di una SRL per 25.000 euro. Dopo alcuni anni vende la quota a 110.000 euro.

    Come si gestisce. La plusvalenza non è solo l’incasso. Bisogna ricostruire costo fiscalmente riconosciuto, aumenti di capitale, versamenti soci, spese direttamente collegate alla cessione e regime applicabile.

    Scheda quota da preparare

    • atto di acquisto o sottoscrizione;
    • versamenti e aumenti capitale;
    • patti parasociali, se presenti;
    • atto di cessione quote;
    • bonifici e costi professionali.

    Caso 4: crypto su exchange estero

    Scenario. Tizia compra cripto-attività su due exchange esteri, fa swap durante l’anno e a dicembre riconverte parte del portafoglio in euro. Non ha scaricato lo storico operazioni.

    Come si gestisce. Il problema non è solo sapere se c’è guadagno, ma provarlo. Senza export CSV, movimenti tra wallet, saldi e prezzi di carico, la ricostruzione fiscale diventa fragile.

    Documenti crypto minimi

    • export CSV di ogni exchange;
    • movimenti wallet e transfer interni;
    • acquisti in euro e vendite in euro;
    • swap e operazioni non convertite in euro;
    • saldi al 31 dicembre e report annuali.

    Quando chiedere supporto

    Serve supporto quando l’operazione riguarda immobili venduti prima dei cinque anni, terreni edificabili, quote societarie, portafogli crypto o redditi esteri. In questi casi la consulenza serve prima della dichiarazione, non dopo l’avviso: richiedi un check-up fiscale e patrimoniale.

    Norme collegate

    Art. 67 TUIR sui redditi diversi, art. 68 TUIR sulla determinazione delle plusvalenze, calcolatore valore catastale per immobili.

    Fonti normative verificate

    Domande frequenti

    La vendita della seconda casa genera sempre plusvalenza tassabile?

    Non sempre. Conta il periodo di possesso, l’uso dell’immobile e la tipologia del bene.

    I lavori riducono la plusvalenza?

    Possono ridurla se sono documentati, inerenti e fiscalmente riconoscibili.

    Per le crypto basta guardare il bonifico finale?

    No. Bisogna ricostruire storico operazioni, acquisti, vendite, swap e saldi.

    Quando devo preparare i documenti?

    Prima del rogito o della dichiarazione, non quando il consulente deve chiudere il modello fiscale.