Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 79/2011 – Fondo infrastrutture portuali e intesa con le Regioni

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    La Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 4, comma 6, del d.l. n. 40/2010 nella parte in cui non prevedeva l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni per la ripartizione del Fondo per le infrastrutture portuali. Le Regioni devono essere coinvolte nelle decisioni che incidono sulle loro competenze in materia di porti.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 40 del 2010 aveva istituito un Fondo per le infrastrutture portuali, attribuendo al Governo il potere di ripartirne le risorse senza prevedere alcun coinvolgimento delle Regioni. La Regione Emilia-Romagna ha impugnato la norma, lamentando la violazione del principio di leale collaborazione e delle competenze regionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Emilia-Romagna ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 6, 7 e 8, del d.l. n. 40/2010, in riferimento agli artt. 70, 77, 97, 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost. Il parametro principale è il principio di leale collaborazione implicito negli artt. 117 e 118 Cost., che impone l’intesa quando lo Stato interviene in materie che interferiscono con le competenze regionali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 6, del d.l. n. 40/2010 nella parte in cui non prevede che la ripartizione delle risorse del Fondo avvenga previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni per i programmi nazionali e con le singole Regioni per i finanziamenti specifici riguardanti singoli porti. Ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 70 e 97 Cost. e non fondate quelle relative agli artt. 77, 117 e 118 Cost.

    Il principio

    Quando lo Stato ripartisce risorse destinate a infrastrutture che incidono su competenze regionali — come le infrastrutture portuali — deve garantire il coinvolgimento delle Regioni mediante intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. L’omissione di tale procedura viola il principio di leale collaborazione desumibile dagli artt. 117 e 118 Cost.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per «intesa» con la Conferenza Stato-Regioni?

    L’intesa è un atto di accordo tra Governo e Regioni adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni. A differenza del semplice parere, l’intesa richiede l’accordo genuino delle parti; lo Stato non può procedere unilateralmente in caso di disaccordo senza tentare ulteriori trattative.

    I porti rientrano nella competenza statale o regionale?

    I porti di rilevanza nazionale rientrano nella competenza statale, ma la loro gestione incide su materie regionali (governo del territorio, sviluppo economico). Questa interferenza impone il coinvolgimento delle Regioni nelle decisioni di finanziamento.

    Quali sono le conseguenze pratiche di questa sentenza?

    Lo Stato deve rivedere le procedure di riparto del Fondo, introducendo obbligatoriamente la fase di intesa con la Conferenza Stato-Regioni. I finanziamenti già assegnati senza tale procedura sono potenzialmente viziati.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 78/2011 – Commissario ad acta e controllo regionale sulla sanità in Molise

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    La Corte ha dichiarato incostituzionali le disposizioni della legge sanitaria molisana del 2010 che attribuivano alla Giunta regionale poteri di controllo e di visto sugli atti dell’Azienda sanitaria regionale, perché tali poteri erano già stati trasferiti al commissario ad acta nominato dal Governo per il piano di rientro dal disavanzo sanitario.

    Di cosa si tratta

    La Regione Molise, soggetta a un piano di rientro dal disavanzo sanitario e commissariata dal Governo, aveva approvato la legge regionale n. 8/2010 che assegnava alla Giunta regionale il controllo sugli atti del Direttore generale dell’Azienda sanitaria e altre funzioni gestionali. Lo Stato ha impugnato questa legge perché svuotava i poteri del commissario ad acta.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 31, commi 2, 3 e 8, lett. c); 32 e 33 della legge della Regione Molise n. 8 del 22 febbraio 2010, in riferimento all’art. 120 della Costituzione. La norma costituzionale prevede la possibilità di esercitare poteri sostitutivi nei confronti delle Regioni inadempienti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 31, commi 2, 3 e 8, lett. c); 32 e 33 della legge regionale n. 8/2010, nella parte in cui non escludono dall’ambito della loro operatività le funzioni e le attività del commissario ad acta nominato dal Governo per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo regionale in materia sanitaria.

    Il principio

    Una volta nominato il commissario ad acta per l’attuazione di un piano di rientro dal disavanzo sanitario, la Regione non può adottare leggi che attribuiscano a organi regionali le stesse funzioni di controllo e gestione affidate al commissario. Ciò si porrebbe in contrasto con l’istituto della sostituzione governativa previsto dall’art. 120 Cost. e svuoterebbe il potere sostitutivo dello Stato.

    Domande e risposte

    Cos’è il commissario ad acta in ambito sanitario?

    Il commissario ad acta è un soggetto nominato dal Governo — di solito il Presidente della Regione in veste commissariale — per attuare il piano di rientro dal disavanzo sanitario in sostituzione degli organi regionali inadempienti. La sua nomina è prevista dall’art. 120 Cost. e da specifiche disposizioni legislative.

    Può la Regione legiferare in materia sanitaria anche durante il commissariamento?

    La Regione può legiferare, ma non può adottare norme che interferiscano con le funzioni del commissario o che, di fatto, azzerino il potere sostitutivo del Governo, rendendo inutile l’intervento statale.

    Quali effetti ha questa sentenza sugli atti già adottati dalla Giunta?

    Gli atti adottati dalla Giunta in ambito riservato al commissario erano viziati da incompetenza. La declaratoria di incostituzionalità fa venir meno la base legale di quei poteri, con conseguente necessità di rivalutare le decisioni adottate.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 77/2011 – Buoni pasto e contrattazione collettiva nel lavoro pubblico regionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi gli artt. 18, comma 4, e 19, commi 1, 2, 4, 5 e 7, della legge finanziaria regionale del Molise n. 3/2010. La Regione aveva disciplinato unilateralmente i buoni pasto e altri istituti economici del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali, invadendo la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e contrattazione collettiva.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2010 della Regione Molise aveva stabilito, tra l’altro, un limite massimo di 120 buoni pasto annui per ogni dipendente regionale e aveva modificato alcune voci del trattamento economico accessorio. Lo Stato ha impugnato queste disposizioni sostenendo che riguardassero materie riservate alla contrattazione collettiva e, quindi, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 18, commi 4 e 7, e 19, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, della legge della Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione. Il parametro principale è l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva allo Stato la materia dell’ordinamento civile, comprensiva dei rapporti di lavoro privatizzati e della contrattazione collettiva.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 4 (buoni pasto) e dell’art. 19, commi 1, 2, 4, 5 e 7, della legge regionale. Ha invece dichiarato estinto il processo relativamente all’art. 18, comma 7, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, e non fondate le questioni relative all’art. 19, comma 3, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost.

    Il principio

    Una legge regionale non può disciplinare unilateralmente aspetti del trattamento economico dei dipendenti pubblici regionali — come i buoni pasto o gli istituti accessori — quando tali materie sono riservate alla contrattazione collettiva disciplinata dal d.lgs. n. 165/2001. La potestà legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lett. l) impedisce alla Regione di intervenire su un rapporto di lavoro privatizzato.

    Domande e risposte

    Perché la Regione non può fissare per legge il numero di buoni pasto dei dipendenti?

    Perché i buoni pasto rientrano nel trattamento economico accessorio, che è materia riservata alla contrattazione collettiva. Lo Stato ha competenza esclusiva sull’ordinamento civile e sui contratti collettivi ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., e del d.lgs. n. 165/2001.

    Cosa succede alle disposizioni già applicate dalla Regione?

    La dichiarazione di illegittimità costituzionale ha effetto ex tunc: le norme dichiarate incostituzionali cessano di avere efficacia e i rapporti non esauriti devono essere regolati dalla normativa statale e dalla contrattazione collettiva applicabile.

    La Regione può comunque intervenire in materia di lavoro pubblico regionale?

    La Regione conserva competenze organizzative, ma non può toccare il trattamento economico né le regole procedurali della contrattazione collettiva, che rimangono di competenza statale esclusiva.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni; il secondo comma, lett. l), riserva allo Stato l’ordinamento civile
    • Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, richiamato come parametro aggiuntivo
  • Corte cost. n. 1/2011 – Non fondatezza sulla norma di interpretazione autentica dell’indennità integrativa speciale sulle pensioni di reversibilità

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    La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sull’art. 1, commi 774, 775 e 776, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), che ha interpretato autenticamente le norme sull’indennità integrativa speciale nelle pensioni di reversibilità del pubblico impiego. La norma non viola il principio del giusto processo né gli obblighi internazionali ex art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 6 CEDU.

    Di cosa si tratta

    La Corte dei conti – Sezione giurisdizionale centrale d’appello era investita del ricorso di una pensionata, vedova di un dipendente pubblico in quiescenza dal 1991, che contestava la riduzione della propria pensione di reversibilità a seguito della norma interpretativa del 2006. La legge finanziaria 2007 (art. 1, commi 774-776) aveva reinterpretato la riforma del 1995 (art. 1, comma 41, legge n. 335), stabilendo che l’indennità integrativa speciale (I.I.S.) spettante al dante causa fosse attribuita al coniuge superstite nella sola misura percentuale della reversibilità (60%), non più in misura intera come affermato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti nel 2002.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti rimettente censurava l’art. 1, commi 774, 775 e 776, della legge n. 296/2006 in riferimento agli artt. 111 (giusto processo) e 117, primo comma (obblighi internazionali / CEDU), della Costituzione, sostenendo che la norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva – intervenuta in corso di giudizi nei quali lo Stato era parte – configurasse un’ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia vietata dall’art. 6 CEDU.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondate le questioni. Ricorda che le norme CEDU integrano, quali norme interposte, il parametro dell’art. 117, primo comma, Cost. e che l’art. 6, par. 1, CEDU vieta allo Stato di legiferare in modo da influenzare la definizione di giudizi in corso di cui è parte, salvo che ricorrano «ragioni imperative di interesse generale». Nel caso di specie, la norma aveva natura effettivamente interpretativa (sceglieva uno tra i possibili significati dell’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995), perseguiva finalità perequative e di armonizzazione tra settore pubblico e privato, e aveva già superato il vaglio di costituzionalità con la sentenza n. 74/2008 in riferimento ad altri parametri. L’interesse generale sottostante era adeguato a giustificare l’intervento.

    Il principio

    Una norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva, emanata dallo Stato che è parte in giudizi pensionistici, non viola l’art. 6 CEDU e l’art. 117, primo comma, Cost. quando: sceglie un significato ascrivibile alla norma interpretata, persegue imperiosi motivi di interesse generale (armonizzazione del sistema pensionistico, perequazione tra settori pubblico e privato) e non pregiudica i diritti già definitivamente acquisiti.

    Domande e risposte

    Cos’è l’indennità integrativa speciale (I.I.S.)?

    Era un elemento accessorio della retribuzione e poi della pensione dei dipendenti pubblici, collegato alle variazioni del costo della vita, che in origine veniva corrisposto in misura piena anche al coniuge superstite titolare di pensione di reversibilità. La riforma del 1994-1995 aveva previsto il progressivo conglobamento dell’I.I.S. nella base pensionabile, con effetti anche sulle pensioni di reversibilità.

    Perché la norma del 2006 era controversa?

    Perché operava con efficacia retroattiva in corso di migliaia di giudizi pendenti davanti alla Corte dei conti, in cui i pensionati chiedevano il riconoscimento dell’I.I.S. in misura intera anziché ridotta percentualmente. Le Sezioni riunite della Corte dei conti avevano dato loro ragione nel 2002; la legge del 2006 capovolgeva quella interpretazione.

    L’art. 6 CEDU vieta sempre le leggi retroattive in corso di giudizio?

    No. La Corte europea dei diritti dell’uomo e la Corte costituzionale ammettono le norme retroattive in corso di giudizio quando esistono «ragioni imperative di interesse generale»; la Corte ha ritenuto che nel caso di specie tali ragioni sussistessero (armonizzazione del sistema pensionistico e certezza del diritto).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 316/2012 – Restituzione degli atti per ius superveniens sulla sanzione per lite temeraria negli appalti

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    La Corte costituzionale ordina la restituzione degli atti al TAR Lazio, rimettente della questione sull’art. 246-bis del Codice dei contratti pubblici (sanzione pecuniaria per lite temeraria negli appalti), in quanto la norma è stata abrogata dallo ius superveniens (d.lgs. n. 195/2011) e contestualmente recepita nella norma generale sull’art. 26 c.p.a., che era stata evocata come tertium comparationis.

    Di cosa si tratta

    Il TAR Lazio aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 246-bis del d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), introdotto dal d.l. n. 70/2011, il quale prevedeva che nei giudizi in materia di appalti pubblici il giudice, quando la decisione era fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati, condannasse d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria tra il doppio e il quintuplo del contributo unificato. Il TAR riteneva che la norma violasse il diritto di difesa e il principio di uguaglianza tra i soggetti che accedono alla tutela giurisdizionale in materia di appalti rispetto ad altri settori.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Lazio censurava l’art. 246-bis del d.lgs. n. 163/2006 in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 97, 111 e 113 della Costituzione, ritenendo che la sanzione d’ufficio per lite temeraria negli appalti: fosse discriminatoria rispetto ai soggetti che agiscono in altri settori (art. 3); violasse il principio di legalità sanzionatoria per il rinvio alla «giurisprudenza consolidata» (art. 23); scoraggiasse l’accesso alla giustizia (artt. 24 e 113); ledesse la parità delle parti (art. 111); e non garantisse l’imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97).

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente. Successivamente alla pubblicazione dell’ordinanza di rimessione, il d.lgs. n. 195/2011 ha abrogato l’art. 246-bis e contestualmente ha introdotto nell’art. 26, comma 2, del Codice del processo amministrativo – evocato come tertium comparationis – una disciplina analoga a quella della norma abrogata. Il mutato quadro normativo, che incide sia sulla norma censurata sia sul parametro di raffronto, impone una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza da parte del TAR rimettente.

    Il principio

    Quando, pendente il giudizio costituzionale, interviene uno ius superveniens che abroga la norma censurata e contestualmente modifica la norma assunta a tertium comparationis, il mutato quadro normativo impone la restituzione degli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 246-bis del Codice dei contratti?

    Stabiliva che nei giudizi in materia di contratti pubblici il giudice, d’ufficio, dovesse condannare la parte soccombente a una sanzione pecuniaria compresa tra il doppio e il quintuplo del contributo unificato versato, quando la decisione era fondata su ragioni manifeste o su orientamenti giurisprudenziali consolidati; la sanzione si applicava sia al ricorrente che all’Amministrazione resistente soccombente.

    Perché la Corte non ha esaminato il merito?

    Perché la norma censurata era stata abrogata e, al tempo stesso, la norma evocata a confronto era stata modificata con contenuto analogo a quello della norma abrogata. Il mutato quadro normativo richiedeva una nuova valutazione da parte del giudice rimettente, anziché una pronuncia ormai svincolata dalla realtà normativa vigente.

    Esiste oggi una norma analoga?

    Sì: l’art. 26, comma 2, del Codice del processo amministrativo consente al giudice di condannare la parte soccombente al pagamento di una somma in favore della controparte nei casi di abuso del processo; la norma è quella «generale» in cui è confluita la disciplina speciale degli appalti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 315/2012 – Manifesta inammissibilità parziale e questione sulle circostanze attenuanti nella recidiva reiterata rimandata

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione principale sull’art. 69, quarto comma, c.p. (divieto di prevalenza di tutte le attenuanti sulla recidiva reiterata) per carenza di motivazione, e rimanda la questione subordinata – limitata all’attenuante dello spaccio di lieve entità ex art. 73, comma 5, T.U. Stupefacenti – all’esame nel merito, non avendola dichiarata inammissibile né infondata nell’ordinanza.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Torino stava giudicando con rito abbreviato una persona accusata di detenzione e cessione di 1,6 grammi di eroina (art. 73 d.P.R. n. 309/1990), cui era stata contestata la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale per quattro precedenti condanne per spaccio. Il fatto sembrava inquadrabile nell’ipotesi attenuata (art. 73, comma 5), che prevede una pena minima di un anno. Tuttavia, l’art. 69, quarto comma, c.p. (introdotto dalla legge n. 251/2005) impedisce di dichiarare prevalenti le circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata: la conseguenza era l’applicazione del minimo edittale di sei anni, invece di uno.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Torino censurava l’art. 69, quarto comma, c.p. in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione. In via principale: nella parte in cui esclude la prevalenza di tutte le circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata. In via subordinata: nella sola parte in cui esclude la prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 sulla recidiva reiterata.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione principale (tutte le attenuanti), perché sollevata solo nel dispositivo dell’ordinanza senza alcuna motivazione sul punto. Non dichiara inammissibile né infondata la questione subordinata (attenuante dello spaccio lieve): l’ordinanza non enuncia una dichiarazione esplicita al riguardo, limitandosi a illustrare le ragioni del rimettente e le difese dell’Avvocatura. La questione subordinata rimane dunque aperta.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale che compare nel solo dispositivo dell’ordinanza di rimessione, senza alcuna motivazione, è manifestamente inammissibile; al contrario, la questione adeguatamente motivata richiede un esame nel merito che l’ordinanza 315/2012 non compie esplicitamente, lasciando aperta la via alla pronuncia definitiva.

    Domande e risposte

    Perché il Tribunale di Torino riteneva irragionevole la norma?

    Perché l’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 riduce il minimo edittale da sei a un anno di reclusione per lo spaccio di lieve entità; ma se si applica il divieto di prevalenza delle attenuanti, il recidivo reiterato che spaccia una singola dose viene punito con lo stesso minimo del grande trafficante (sei anni), con una sproporzione sanzionatoria che il rimettente riteneva lesiva degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.

    Cosa significa che la Corte non dichiara esplicitamente sulla questione subordinata?

    In questa ordinanza la Corte si limita a dichiarare inammissibile la questione principale; quanto alla questione subordinata, l’ordinanza riferisce le argomentazioni delle parti senza pronunciarsi nel merito. La questione subordinata sull’art. 69, quarto comma, c.p. in relazione all’art. 73, comma 5, T.U. Stupefacenti avrà successivamente rilevante sviluppo nella giurisprudenza costituzionale.

    La Corte ha poi dichiarato incostituzionale l’art. 69, quarto comma, c.p.?

    Con la sentenza n. 251/2012 (e poi n. 105/2014 e altre), la Corte ha progressivamente dichiarato l’illegittimità costituzionale del divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata in specifiche ipotesi, inclusa quella dell’attenuante di cui all’art. 73, comma 5, T.U. Stupefacenti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 314/2012 – Manifesta inammissibilità sugli appostamenti fissi di caccia e titolo abilitativo edilizio in Marche

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 31, primo comma, lettera c), della legge della Regione Marche n. 7/1995, che esenta alcuni appostamenti fissi di caccia dal permesso di costruire. L’ordinanza di rimessione non descrive se l’autorizzazione provinciale venatoria – requisito esplicito della norma censurata – fosse stata rilasciata, rendendo impossibile verificare la rilevanza della questione.

    Di cosa si tratta

    Il GUP del Tribunale di Ancona stava giudicando due persone imputate, tra l’altro, di costruzione senza permesso (art. 44, lettera c), d.P.R. n. 380/2001) in relazione a un capanno per la caccia e a un appostamento seminterrato, realizzati senza titolo abilitativo edilizio. La norma regionale (art. 31, primo comma, lettera c), legge Marche n. 7/1995, come modificata nel 2010) esenta da tale titolo gli appostamenti fissi di caccia di dimensioni contenute, autorizzati dalla Provincia. Il GUP riteneva che questa norma «depenalizzasse» parzialmente il reato edilizio, violando il monopolio statale in materia penale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GUP censurava l’art. 31, primo comma, lettera c), della legge regionale marchigiana in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), (ordinamento penale) e terzo comma, della Costituzione, ritenendo che la norma regionale, sottraendo gli appostamenti di caccia al regime del permesso di costruire, incidesse indirettamente sulla fattispecie penale dell’abuso edilizio, in violazione del monopolio statale sulla legislazione penale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il regime derogatorio previsto dalla norma censurata è subordinato al rilascio dell’autorizzazione provinciale in conformità alla legislazione venatoria. L’ordinanza di rimessione non indica se tale autorizzazione fosse stata concessa; senza questa indicazione è impossibile verificare se la norma censurata fosse applicabile al caso concreto e, dunque, se la questione fosse rilevante.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione che non descrive compiutamente la fattispecie concreta – omettendo di indicare la sussistenza di un elemento costitutivo esplicito della norma censurata – è manifestamente inammissibile per insufficiente motivazione sulla rilevanza.

    Domande e risposte

    Perché una legge regionale sull’edilizia incide sul diritto penale?

    Perché l’art. 44, lettera c), del d.P.R. n. 380/2001 sanziona penalmente la realizzazione di interventi in assenza del permesso di costruire; se la legge regionale esenta un certo tipo di intervento da quel permesso, la condotta corrispondente cessa di essere penalmente rilevante, determinando una «depenalizzazione mediata» che il GUP riteneva riservata al solo Stato.

    La Regione può ampliare le ipotesi di attività edilizia libera?

    La Regione Marche sosteneva di sì, sulla base dell’art. 6, comma 6, del d.P.R. n. 380/2001 (introdotto dalla legge n. 73/2010), che attribuisce alle Regioni il potere di estendere le fattispecie di intervento edilizio libero. La Corte non ha esaminato il merito per ragioni di inammissibilità.

    L’autorizzazione provinciale è sempre necessaria per i capanni da caccia?

    Secondo la norma regionale censurata (prima delle successive modifiche), sì: l’esenzione dal permesso di costruire era subordinata sia all’autorizzazione provinciale in conformità alla legislazione venatoria, sia al rispetto dei limiti dimensionali e delle caratteristiche costruttive specificamente indicate.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale e governo del territorio, parametri della questione
  • Corte cost. n. 313/2012 – Prescrizione dei reati di competenza del giudice di pace: manifesta infondatezza

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 157, quinto comma, c.p. relative al principio di rieducazione della pena (per carenza di motivazione), e manifestamente infondate quelle relative all’uguaglianza: il termine triennale di prescrizione previsto per i reati puniti con pene paradetentive non si applica a tutti i reati di competenza del giudice di pace, stante la loro equiparazione alle sanzioni detentive.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Livorno aveva sollevato, con tre ordinanze del 2007 (pervenute alla Corte nel 2012), questioni di legittimità costituzionale dell’art. 157, quinto comma, del codice penale (come riformato dalla legge n. 251/2005, c.d. «ex Cirielli») in procedimenti per reati di minaccia (art. 612 c.p.), ingiuria (art. 594 c.p.) e lesioni colpose (art. 590 c.p.). Il rimettente riteneva che il termine triennale di prescrizione previsto per i reati puniti con pene paradetentive dovesse applicarsi a tutti i reati di competenza del giudice di pace, inclusi quelli puniti con pena pecuniaria, per evitare che i reati meno gravi si prescrivessero in tempi più lunghi di quelli più gravi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Livorno censurava l’art. 157, quinto comma, c.p. in riferimento agli artt. 3 e 27, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non dispone l’applicazione del termine triennale di prescrizione a tutti i reati di competenza del giudice di pace.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni relative all’art. 27, secondo comma, Cost. (presunzione di non colpevolezza), perché il rimettente non ha motivato il nesso tra la prescrizione e quel parametro né ha correttamente identificato la norma costituzionale (avrebbe dovuto evocare il terzo comma, sulla rieducazione). Dichiara invece manifestamente infondate le questioni relative all’art. 3 Cost.: secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 2/2008, confermata da ordinanze successive), l’art. 157, quinto comma, si applica ai reati puniti con le pene paradetentive di competenza del giudice di pace – assimilate alle pene detentive ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 274/2000 –, sicché per tutti gli altri reati del giudice di pace valgono i termini del primo comma e non vi è la denunciata disparità.

    Il principio

    Il termine triennale di prescrizione di cui all’art. 157, quinto comma, c.p. si applica esclusivamente ai reati per i quali le pene paradetentive (permanenza domiciliare e lavoro di pubblica utilità) sono irrogabili in via diretta ed esclusiva; per tutti gli altri reati di competenza del giudice di pace si applicano i termini ordinari del primo comma dell’art. 157, in ossequio all’equiparazione delle pene paradetentive a quelle detentive.

    Domande e risposte

    Cosa sono le pene «paradetentive» del giudice di pace?

    Sono la permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità, previste dall’art. 52 del d.lgs. n. 274/2000 come sanzioni principali irrogabili dal giudice di pace in alternativa alle pene pecuniarie per i reati di propria competenza; sono equiparate «per ogni effetto giuridico» alle pene detentive dall’art. 58, comma 1, dello stesso decreto.

    Perché il rimettente riteneva incostituzionale la situazione?

    Riteneva che i reati meno gravi (puniti solo con pena pecuniaria) si prescrivessero in quattro o sei anni, mentre quelli più gravi (puniti con pene paradetentive) si prescrivevano in soli tre anni: un risultato irragionevole che incentiverebbe la lentezza processuale per ottenere la prescrizione dei reati meno gravi.

    Come si risolve il problema in concreto?

    La Corte chiarisce che il presupposto del rimettente è errato: l’art. 157, quinto comma, non è attualmente applicabile ai reati puniti con pena pecuniaria davanti al giudice di pace. Per questi opera il primo comma con termini più brevi rispetto a quanto temuto dal rimettente, sicché non vi è la disparità denunciata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 312/2012 – Manifesta inammissibilità sulla maternità dell’avvocata libera professionista

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione relativa al mancato riconoscimento all’avvocata libera professionista del diritto di usufruire del periodo di maternità come le altre lavoratrici. L’ordinanza è carente su più profili: non indica la norma censurata, non motiva la rilevanza, non esplora soluzioni interpretative alternative già disponibili nel codice di rito penale.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Foligno, era chiamato a decidere su un’istanza di rinvio dell’udienza penale presentata da un difensore donna impedita per maternità. Il giudice riteneva che il sistema normativo non riconosca all’avvocata libera professionista lo stesso diritto di astensione obbligatoria garantito alle lavoratrici dipendenti e aveva sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 31 e 37 Cost. e al diritto di difesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale rimettente denunciava il «mancato riconoscimento alla donna esercente la libera professione di avvocato del diritto di usufruire del periodo di maternità così come previsto dall’ordinamento italiano per le altre lavoratrici», in riferimento agli artt. 3, 31, secondo comma, e 37 della Costituzione (principi di uguaglianza e protezione della maternità), nonché al diritto di difesa, ritenendo che l’impossibilità di sospendere i termini prescrizionali per impedimento del difensore ledesse anche il cliente.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per tre ragioni cumulative. Primo: il rimettente non ha indicato la norma specificamente censurata (requisito essenziale dell’incidente di costituzionalità). Secondo: l’omessa indicazione della norma impedisce di verificare la rilevanza della questione. Terzo: il rimettente ha omesso di esplorare l’applicabilità della disciplina sull’impedimento a comparire del difensore già disponibile nel c.p.p. (artt. 484, comma 2-bis, e 420-ter, comma 5), che avrebbe potuto risolvere il caso senza sollevare la questione.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione che non identifica la norma censurata è manifestamente inammissibile; lo stesso vizio si riflette sulla motivazione della rilevanza; e il giudice rimettente non può sollevare la questione senza avere previamente verificato la praticabilità di soluzioni interpretative già disponibili nel sistema.

    Domande e risposte

    L’avvocata in maternità ha diritto al rinvio dell’udienza penale?

    La questione non ha ricevuto risposta nel merito, perché la Corte ha dichiarato l’inammissibilità. Il sistema processuale penale già prevede la disciplina dell’impedimento a comparire del difensore (artt. 484, comma 2-bis, e 420-ter, comma 5, c.p.p.), che il rimettente avrebbe dovuto applicare prima di sollevare la questione.

    Quali norme avrebbe potuto indicare il rimettente?

    Probabilmente l’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 151/2001 (Testo unico sulla maternità e paternità), che esclude dal proprio ambito le libere professioniste, come suggerito dall’Avvocatura dello Stato. Ma la scelta spettava al giudice rimettente, che ha omesso di compierla.

    La tutela della maternità delle avvocate libere professioniste è oggi regolata?

    Il tema è stato successivamente disciplinato con interventi legislativi e regolamentari sull’ordinamento forense; questa pronuncia del 2012 non ha esaminato il merito della questione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 311/2012 – Infondatezza delle questioni sul sistema di gestione dei rifiuti urbani ex art. 35 d.l. n. 1/2012

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    La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 35, commi 8, 9, 10 e 13, del d.l. n. 1/2012 (decreto «Cresci Italia»), sollevate dalle Regioni Piemonte, Veneto, Toscana e dalla Regione siciliana in materia di gestione dei rifiuti urbani. Dichiara invece cessata la materia del contendere sul comma 10 per le Regioni Piemonte e Veneto.

    Di cosa si tratta

    L’art. 35 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (c.d. decreto «Liberalizzazioni», convertito dalla legge n. 27/2012), ai commi 8, 9, 10 e 13, ridefiniva le modalità di organizzazione e affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, prevedendo tra l’altro un sistema di pianificazione a livello nazionale, nuovi criteri per gli impianti e l’istituzione di bacini di gara. Quattro Regioni e la Regione siciliana avevano impugnato tali disposizioni ritenendole lesive dell’autonomia regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni ricorrenti lamentavano la violazione degli artt. 3, 5, 41, 42, 81, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione nonché del principio di leale collaborazione, con diversità di censure a seconda del ricorrente. La Regione siciliana lamentava anche la violazione del proprio Statuto speciale.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, dichiara: 1) la cessazione della materia del contendere sul comma 10 per le Regioni Piemonte e Veneto; 2) non fondate tutte le questioni di legittimità costituzionale dei commi 8, 9, 10 e 13 sollevate da Piemonte, Veneto, Toscana e Regione siciliana, riservando a separate pronunce le questioni non esaminate promosse da Toscana, Veneto e Regione siciliana.

    Il principio

    La normativa statale che regolamenta la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri uniformi – compresa la pianificazione degli impianti e i bacini di gara – rientra nella competenza concorrente «tutela dell’ambiente» e nella competenza esclusiva statale, e non viola l’autonomia finanziaria e organizzativa regionale garantita dagli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Qual era il contenuto dell’art. 35 del d.l. n. 1/2012 impugnato?

    I commi censurati introducevano disposizioni sulla programmazione e l’organizzazione degli impianti di smaltimento rifiuti a livello nazionale (comma 8), sulle procedure di gara per l’affidamento del servizio di gestione (comma 9), sull’adeguamento degli impianti esistenti (comma 10) e sulle tariffe (comma 13), con l’obiettivo di razionalizzare e uniformare il sistema su scala nazionale.

    Perché le Regioni ritenevano lesa la propria autonomia?

    Ritenevano che le disposizioni impugnate sottraessero alle Regioni e agli enti locali la competenza organizzativa e finanziaria nella gestione dei rifiuti, che rientra nelle materie di competenza concorrente o residuale regionale, senza adeguato coinvolgimento istituzionale.

    Perché la Corte ha dichiarato non fondate le questioni?

    Perché ha ritenuto che le disposizioni impugnate rispettassero il riparto di competenze costituzionali e non compromettessero irragionevolmente l’autonomia regionale, rientrando nella legittima esigenza di definire criteri uniformi di tutela ambientale su scala nazionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 310/2012 – Illegittimità della proroga venatoria del cinghiale con legge regionale in Abruzzo

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    La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge della Regione Abruzzo n. 43/2011, che prorogava con legge il prelievo venatorio del cinghiale fino al 5 gennaio 2012. La Regione non può disciplinare il calendario venatorio con legge-provvedimento, materia riservata all’atto amministrativo ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 157/1992.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2011, n. 43, all’art. 5, prorogava il periodo di caccia al cinghiale per la stagione 2011-2012 fino al 5 gennaio 2012, fissava giornate di divieto (25 dicembre e 1° gennaio) e dettava ulteriori prescrizioni per il periodo di proroga. Il tutto con atto avente forza di legge, anziché con il calendario venatorio adottato in via amministrativa come richiede la legge statale n. 157/1992.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri impugnava l’art. 5, comma 1, della legge regionale n. 43/2011 in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, per violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema: secondo il ricorrente, la legge n. 157/1992 impone che il calendario venatorio sia adottato con atto amministrativo (con parere obbligatorio dell’ISPRA) e non con legge-provvedimento.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, per contrasto con l’art. 18, comma 4, della legge n. 157/1992, norma finalizzata alla tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.), che impone la forma amministrativa per il calendario venatorio. Il vizio si estende in via consequenziale ai commi 2 e 3 dello stesso art. 5: il comma 2 (divieto nelle festività) è affetto dallo stesso vizio; il comma 3 (ulteriori prescrizioni per il periodo di proroga) perde significato venendo meno la proroga dichiarata illegittima.

    Il principio

    Il legislatore regionale non può adottare con legge-provvedimento le previsioni del calendario venatorio (periodi e modalità di caccia), che devono invece essere stabilite con atto amministrativo ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 157/1992, in ossequio alla competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente.

    Domande e risposte

    Perché la legge regionale non può modificare il calendario venatorio?

    Perché l’art. 18 della legge n. 157/1992 prescrive che il calendario venatorio sia approvato con provvedimento amministrativo regionale, con acquisizione del parere tecnico dell’ISPRA. Questa forma è funzionale a garantire la reperibilità di modifiche rapide e l’esercizio delle competenze tecniche dell’istituto; la legge-provvedimento frustrerebbe entrambe le esigenze.

    Cosa succede alle attività venatorie svolte nel periodo di proroga?

    La declaratoria di illegittimità ha effetti ex tunc; però, trattandosi di norma ormai esaurita nei suoi effetti (la stagione venatoria 2011-2012 è conclusa), la pronuncia rileva principalmente per l’affermazione del principio di divieto di legge-provvedimento in materia di calendario venatorio.

    Il vizio è di forma o di sostanza?

    Il vizio è essenzialmente di forma: la Corte non si pronuncia sulla durata in sé della proroga (questione assorbita), ma sancisce che comunque quella materia non poteva essere disciplinata con uno strumento legislativo.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, parametro della questione
  • Corte cost. n. 309/2012 – Illegittimità dell’indebitamento della Regione Campania senza dimostrazione del rispetto del tetto

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    La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Campania n. 2/2012 (bilancio di previsione 2012), che autorizzava il ricorso al mercato finanziario per euro 144 milioni senza dimostrare il rispetto del tetto di indebitamento previsto dalla legge n. 281/1970. Dichiara invece cessata la materia del contendere sull’art. 1, commi 5 e 6, in seguito all’abrogazione ad opera della legge di variazione del bilancio n. 28/2012.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni della legge di bilancio della Regione Campania per l’esercizio 2012. Le censure riguardavano: l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione presunto (commi 5 e 6 dell’art. 1) per pagare residui perenti e debiti fuori bilancio, senza che il rendiconto 2011 fosse ancora approvato; e l’autorizzazione al ricorso al mercato finanziario (art. 5) in assenza della dimostrazione del rispetto del limite legale di indebitamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio censurava gli artt. 1, commi 5 e 6, e 5 della legge regionale n. 2/2012 in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. In particolare: l’art. 1, commi 5 e 6, utilizzava l’avanzo di amministrazione presunto senza la certificazione dell’effettiva disponibilità; l’art. 5, commi 1, 2 e 3, autorizzava nuovi mutui senza specificare l’incidenza sugli esercizi futuri né dimostrare il rispetto del limite del 20% delle entrate tributarie non vincolate ex art. 10, comma 2, legge n. 281/1970.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere sui commi 5 e 6 dell’art. 1, abrogati dalla successiva legge di variazione di bilancio n. 28/2012 che ha utilizzato l’avanzo di amministrazione accertato (non presunto) risultante dall’approvazione del rendiconto 2011. Dichiara invece l’illegittimità costituzionale dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 5: la legge di bilancio regionale non conteneva il prospetto riassuntivo degli ammortamenti e non dimostrava il rispetto del tetto del 20% imposto dall’art. 10, comma 2, della legge n. 281/1970, norma interposta rispetto agli artt. 81, quarto comma, e 117, secondo comma, lettera e), Cost.

    Il principio

    La legge regionale che autorizza nuove operazioni di indebitamento deve contenere la dimostrazione del rispetto del limite legale di sostenibilità del debito (20% delle entrate tributarie non vincolate); l’assenza di tale dimostrazione rende illegittima l’autorizzazione per contrasto con gli artt. 81, quarto comma, e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

    Domande e risposte

    Cos’è il tetto del 20% previsto dalla legge n. 281/1970?

    L’art. 10, comma 2, della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dalla legge n. 183/2011, stabilisce che le annualità di ammortamento di tutti i mutui e le altre forme di indebitamento in estinzione in un dato esercizio non possono superare il 20% delle entrate tributarie non vincolate della Regione; la norma serve a garantire la sostenibilità strutturale del debito.

    Perché i commi 5 e 6 dell’art. 1 sono stati salvi?

    Perché la legge di variazione di bilancio n. 28/2012 li ha abrogati e ha reiscritto le stesse poste di spesa utilizzando l’avanzo di amministrazione accertato con l’approvazione del rendiconto 2011, in conformità alle regole contabili; si è dunque determinata la cessazione della materia del contendere.

    Qual è il significato dell’ammonimento della Corte sulla Regione Campania?

    Pur senza dichiarare illegittimita ulteriori, la Corte segnala che l’avanzo di amministrazione approvato (oltre 6 miliardi) è sostenuto da crediti di dubbia esigibilità per circa 24,5 miliardi e che il patrimonio netto è in passivo per oltre 7 miliardi: la Regione deve perciò esercitare «assoluta prudenza» nell’applicazione dell’avanzo presunto.

    Norme collegate