Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 208/2011 – Pedaggi autostradali ANAS e potestà regolamentare statale: non fondatezza

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    La sentenza n. 208 del 2011 dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 15, commi 1 e 2, del d.l. n. 78/2010, sollevate dalle Regioni Toscana e Umbria. Queste norme attribuivano al Governo il potere di determinare con d.P.C.m. i criteri per l’applicazione di pedaggi sulle autostrade gestite da ANAS S.p.a. La Corte ritiene che la potestà regolamentare statale in materia sia costituzionalmente legittima.

    Di cosa si tratta

    L’art. 15 del d.l. n. 78/2010 prevedeva, al comma 1, che con d.P.C.m. fossero stabiliti criteri e modalità per l’applicazione del pedaggio sulle autostrade e raccordi autostradali in gestione diretta di ANAS S.p.a. Il comma 2 autorizzava ANAS ad applicare in via transitoria una maggiorazione tariffaria forfettaria (1 euro per le classi A e B, 2 euro per le classi 3, 4 e 5) fino all’applicazione dei pedaggi definitivi, comunque non oltre il 31 dicembre 2011. Le Regioni Toscana e Umbria impugnarono queste disposizioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Toscana (ricorso n. 97/2010) e Umbria (ricorso n. 103/2010) sollevarono questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, commi 1 e 2, del d.l. n. 78/2010, in riferimento all’art. 117, terzo e sesto comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione, lamentando che la norma riservasse allo Stato poteri regolamentari in una materia (governo del territorio e infrastrutture) in cui le Regioni avrebbero competenza concorrente o residuale.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni. La materia delle infrastrutture stradali di interesse nazionale è di competenza esclusiva statale o, al più, rientra nel coordinamento della finanza pubblica. La potestà regolamentare del Governo in tale materia è conseguenza necessaria dell’attribuzione del potere legislativo allo Stato: ai sensi dell’art. 117, sesto comma, Cost., la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di sua competenza esclusiva. Decisione del 4 luglio 2011, depositata il 13 luglio 2011.

    Il principio

    Nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato (o in quelle dove lo Stato ha legittimamente esercitato la propria competenza di principio), la potestà regolamentare spetta allo Stato ai sensi dell’art. 117, sesto comma, Cost. Non è necessario il coinvolgimento regionale attraverso accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni quando la normativa secondaria dà attuazione a una competenza esclusiva statale.

    Domande e risposte

    ANAS S.p.a. gestisce direttamente alcune autostrade?

    Sì: ANAS S.p.a. (ora confluita in FS Italiane) gestisce direttamente alcune tratte autostradali e raccordi autostradali, a differenza di molte autostrade affidate in concessione a società private. Sulle tratte a gestione diretta ANAS, la disciplina tariffaria è rimasta a lungo gratuita (strade statali), e la norma del 2010 introduceva la possibilità di pedaggi.

    Le Regioni hanno voce in capitolo sui pedaggi autostradali?

    In linea di principio, per le infrastrutture stradali di interesse esclusivamente regionale le Regioni hanno competenza. Ma per la rete stradale e autostradale di interesse nazionale, la competenza è statale. La Corte ha confermato che la disciplina dei pedaggi sulle tratte ANAS gestite direttamente rientra nell’ambito della competenza statale.

    Che cosa prevede l’art. 117, sesto comma, Cost. sulla potestà regolamentare?

    L’art. 117, sesto comma, Cost. stabilisce che la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva (salvo delega alle Regioni), alle Regioni nelle altre materie. Dunque, la distribuzione della potestà regolamentare segue quella della potestà legislativa: dove legifera lo Stato, regola anche lo Stato.

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  • Corte cost. n. 207/2011 – Limiti alla spesa delle pubbliche amministrazioni e autonomia regionale: non fondatezza

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    La sentenza n. 207 del 2011 dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del d.l. n. 78/2010, che fissava limiti rigidi alla spesa delle pubbliche amministrazioni, sollevata dalla Regione Liguria. La Corte ritiene che la norma, pur riguardando le Regioni, rientri nella competenza statale di coordinamento della finanza pubblica e non violi il principio di leale collaborazione né quello di legittimo affidamento.

    Di cosa si tratta

    L’art. 1 del d.l. n. 78/2010 (manovra finanziaria 2010) imponeva a tutte le amministrazioni pubbliche di cui al comma 3 dell’art. 1 della legge n. 196/2009 (comprese Regioni ed enti locali) una riduzione percentuale delle spese rispetto agli anni precedenti. La Regione Liguria impugnò questa disposizione, ritenendo che essa violasse le proprie prerogative costituzionali in materia di autonomia finanziaria e di competenza legislativa residuale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Liguria (ricorso n. 102/2010, depositato il 6 ottobre 2010) solevò questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del d.l. n. 78/2010, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119 della Costituzione, nonché ai principi di leale collaborazione e di legittimo affidamento, lamentando che la norma imponesse limiti rigidi a specifiche voci di spesa regionale invece di porre soli principi fondamentali.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. Rilevato che la disposizione impone alla Regione un obbligo di riduzione della spesa complessiva (non di specifiche voci), la Corte ritiene che si tratti di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, di competenza statale ex art. 117, terzo comma, Cost. L’esclusione delle spese regionali finanziate con fondi europei dal computo dei limiti rende la norma ragionevole. Sul legittimo affidamento, la Corte osserva che le somme trasferite dallo Stato non erano ancora state rese disponibili alla Regione, sicché non poteva essersi formato alcun affidamento. Decisione del 4 luglio 2011, depositata il 13 luglio 2011.

    Il principio

    Le norme statali che impongono alle Regioni obiettivi di riduzione della spesa complessiva, senza vincolare specifiche voci di spesa ma lasciando alla Regione la scelta su come realizzare il risparmio, rientrano nella competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.) e non violano l’autonomia finanziaria regionale. Il principio di legittimo affidamento non può essere invocato su stanziamenti non ancora concretamente disponibili.

    Domande e risposte

    Le Regioni devono rispettare i vincoli di spesa statali?

    Sì: la Corte Costituzionale ha costantemente riconosciuto allo Stato la competenza a fissare principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica che vincolano anche le Regioni. Ciò è coerente con gli obblighi europei di equilibrio di bilancio che gravano sull’intero settore pubblico, compreso quello regionale.

    Che cosa si intende per legittimo affidamento?

    Il principio di legittimo affidamento tutela il soggetto che ha fatto affidamento su una situazione giuridica consolidata, subendo un pregiudizio per effetto di una modifica normativa improvvisa. La Corte ha precisato che l’affidamento può formarsi solo su posizioni concretamente acquisite, non su mere aspettative di ricevere risorse non ancora formalmente assegnate.

    Perché la questione relativa all’art. 117, quarto comma, Cost. è stata ritenuta non fondata?

    La Regione Liguria invocava la propria competenza residuale (art. 117, quarto comma), sostenendo che la materia della propria organizzazione di spesa non fosse di competenza statale. La Corte ha invece ritenuto che la norma, incidendo sul coordinamento della finanza pubblica — materia concorrente — dovesse essere valutata ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.

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  • Corte cost. n. 206/2011 – Rito alternativo davanti al Giudice di pace e modifica del capo di imputazione: inammissibilità

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    La sentenza n. 206 del 2011 dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 516 c.p.p. e dell’art. 35 del d.lgs. n. 274/2000 (procedimento davanti al Giudice di pace), nella parte in cui non consentirebbero all’imputato di accedere al rito alternativo della definizione anticipata del procedimento anche dopo la modifica del capo di imputazione in dibattimento.

    Di cosa si tratta

    Nel procedimento penale davanti al Giudice di pace, l’art. 35 del d.lgs. n. 274/2000 prevede un rito alternativo (definizione anticipata del procedimento con condotta riparatoria) che può essere richiesto solo fino all’udienza di comparizione. Il Giudice di pace di Agrigento era investito di un processo per lesioni personali lievi (artt. 81 cpv. e 582 c.p., guarigione in cinque giorni). L’imputato aveva chiesto la definizione anticipata, che il giudice aveva rigettato per inadeguatezza della somma offerta. In un successivo momento, il pubblico ministero modificò il capo di imputazione, contestando un reato diverso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Agrigento (ordinanza del 23 settembre 2010, r.o. n. 400/2010) solevò questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 516 c.p.p. e dell’art. 35 del d.lgs. n. 274/2000, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non consentono all’imputato di accedere al rito alternativo dopo la modifica del capo di imputazione in dibattimento.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile la questione. L’ordinanza di rimessione presentava aspetti di indeterminatezza e oscurità: il rimettente non chiariva con precisione quale parte del combinato disposto censurava né spiegava in modo coerente il rapporto tra i profili sollevati. La formulazione delle censure era oscura e contraddittoria, rendendo impossibile individuare con certezza l’oggetto della questione. Decisione del 4 luglio 2011, depositata il 13 luglio 2011.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve individuare con precisione l’oggetto della questione di legittimità costituzionale. Quando la questione è formulata in modo indeterminato o oscuro, tale da rendere impossibile comprendere quale sia la norma censurata e quale il vizio denunciato, la questione è inammissibile per difetto di chiarezza nell’identificazione dell’oggetto.

    Domande e risposte

    Che cos’è la «definizione anticipata del procedimento» davanti al Giudice di pace?

    L’art. 35 del d.lgs. n. 274/2000 prevede che l’imputato possa chiedere la definizione anticipata del procedimento, dimostrando di aver risarcito il danno o di aver posto in essere comportamenti riparatori idonei a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato. Se il Giudice di pace ritiene adeguata la condotta riparatoria, dichiara estinto il reato.

    Cosa succede se il capo di imputazione viene modificato in dibattimento?

    Secondo il rimettente, quando il pubblico ministero modifica il capo di imputazione durante il dibattimento, l’imputato non potrebbe accedere nuovamente al rito alternativo previsto dall’art. 35, poiché tale rito deve essere richiesto entro l’udienza di comparizione. La questione sollevata — poi dichiarata inammissibile — mirava ad ottenere che l’imputato potesse richiedere il rito anche dopo la modifica del capo d’accusa.

    L’art. 516 c.p.p. si applica anche al Giudice di pace?

    L’art. 516 c.p.p. disciplina la modifica dell’imputazione nel rito ordinario. Il suo rapporto con il procedimento davanti al Giudice di pace è mediato dall’art. 2 del d.lgs. n. 274/2000, che prevede l’applicazione delle norme del c.p.p. in quanto compatibili. La questione del coordinamento tra le due discipline era appunto al centro del giudizio a quo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 205/2011 – Proroghe concessioni idroelettriche: illegittimità costituzionale per violazione autonomia regionale

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    La sentenza n. 205 del 2011 dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 6-ter, lettere b) e d), e in parte del comma 6-quater, del d.l. n. 78/2010. Queste norme prorogavano di cinque anni le concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico e consentivano forme di compartecipazione territoriale nella gestione, invadendo la competenza legislativa regionale in materia di energia.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni Liguria ed Emilia-Romagna impugnarono alcune disposizioni del d.l. n. 78/2010 (manovra finanziaria), tra cui l’art. 15, comma 6-ter, lettere b) e d), e il comma 6-quater. La lettera b) prorogava di cinque anni le concessioni di grande derivazione idroelettrica in scadenza, per consentire il rispetto del termine per l’indizione delle gare. La lettera d) prevedeva un’ulteriore proroga disponendo forme di compartecipazione territoriale nella gestione di tali concessioni. Il comma 6-quater stabiliva che tali disposizioni si applicassero fino all’adozione di leggi regionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Liguria ed Emilia-Romagna (ricorsi nn. 102 e 106 del 2010, notificati il 28 settembre 2010) impugnarono le disposizioni in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, lamentando la violazione della competenza legislativa regionale concorrente in materia di energia e la lesione del principio di sussidiarietà.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi: 1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 6-ter, lettere b) e d), del d.l. n. 78/2010; 2) dichiara l’illegittimità costituzionale del comma 6-quater nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 6-ter, lettere b) e d), si applicano fino all’adozione di leggi regionali; 3) dichiara inammissibile la questione sul comma 6-quater sollevata dalla Regione Emilia-Romagna. Le norme impugnate ledevano la competenza regionale concorrente in materia di energia, incidendo direttamente sul regime delle concessioni senza rispettare i principi di leale collaborazione. Decisione del 4 luglio 2011, depositata il 13 luglio 2011.

    Il principio

    In materia di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico, le Regioni hanno competenza legislativa concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. La disciplina statale del regime delle concessioni – comprese le proroghe – deve rispettare i principi fondamentali fissati dallo Stato senza invadere l’ambito della disciplina di dettaglio, di competenza regionale. Una norma statale che proroghi direttamente le concessioni e stabilisca le modalità di compartecipazione territoriale, senza lasciare spazio alla legislazione regionale, è costituzionalmente illegittima.

    Domande e risposte

    Che cosa sono le concessioni di grande derivazione idroelettrica?

    Le grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico sono concessioni che autorizzano la captazione di grandi quantità d’acqua da corsi d’acqua pubblici per produrre energia elettrica. Sono disciplinate dal d.lgs. n. 79/1999 (decreto Bersani) e dalle leggi regionali. La loro scadenza comporta l’obbligo di indire una gara pubblica per l’assegnazione.

    Perché lo Stato aveva prorogato le concessioni?

    La proroga era motivata dalla necessità di garantire un equo indennizzo agli operatori economici per gli investimenti effettuati e di consentire il rispetto dei termini per l’indizione delle gare. La Corte ha però ritenuto che tale obiettivo non giustificasse l’invasione della competenza regionale.

    Cosa succede alle concessioni dopo questa sentenza?

    L’annullamento delle norme che prorogavano le concessioni ha fatto tornare in vigore la disciplina ordinaria: le Regioni hanno recuperato la competenza a disciplinare le gare per l’assegnazione delle concessioni in scadenza, nell’ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale.

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  • Corte cost. n. 204/2011 – Legge Puglia SSR e patto di stabilità: estinzione per rinuncia

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    L’ordinanza n. 204 del 2011 dichiara estinto il processo nel giudizio in via principale promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro la legge della Regione Puglia n. 11/2010, che destinava risparmi derivanti dall’applicazione del patto di stabilità interno alla copertura delle perdite degli enti del Servizio sanitario regionale. Il Governo rinunciò al ricorso.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale Puglia n. 11 del 24 settembre 2010 disponeva che alcune somme rese disponibili per effetto delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto del patto di stabilità interno e dai risparmi sugli interessi dei mutui fossero destinate alla copertura delle perdite di esercizio degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) al 31 dicembre 2010 e 2011. Il Presidente del Consiglio dei ministri impugnò la legge regionale, ritenendo che essa violasse gli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica e autonomia finanziaria delle Regioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (depositato il 6 dicembre 2010, r. ric. n. 119/2010) lamentava la violazione degli artt. 117, terzo comma (competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica), e 119, secondo comma, della Costituzione (autonomia finanziaria regionale nel rispetto dei principi di coordinamento statale), da parte degli artt. 1, commi 1, 2 e 3 della legge regionale Puglia n. 11/2010.

    La decisione della Corte

    La Regione Puglia non si costì in giudizio. Il Governo rinunciò al ricorso. La Corte, applicando l’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, che prevede l’estinzione del processo in caso di rinuncia al ricorso non seguita da costituzione della parte resistente, dichiara estinto il processo. Decisione del 22 giugno 2011, depositata il 6 luglio 2011.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale, quando la parte ricorrente rinuncia al ricorso e la parte resistente non si è costituita in giudizio — e quindi non può accettare o rifiutare la rinuncia — il processo si estingue ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative. L’estinzione per rinuncia in questo contesto non richiede l’accettazione della controparte costituita.

    Domande e risposte

    Che cos’è il patto di stabilità interno?

    Il patto di stabilità interno era un insieme di regole, periodicamente aggiornate dal legislatore statale, che ponevano limiti alle spese e al deficit degli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni) nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica. Il suo mancato rispetto comportava sanzioni per l’ente inadempiente. Dal 2017 è stato sostituito dal pareggio di bilancio.

    Perché il Governo rinunciò al ricorso?

    Il testo della pronuncia non indica i motivi della rinuncia. In genere, il Governo rinuncia ai ricorsi in via principale quando la questione si è risolta in via legislativa (ad esempio, la Regione ha modificato la legge impugnata) o quando viene raggiunto un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni.

    Qual è la differenza tra estinzione per rinuncia e cessazione della materia del contendere?

    La Corte chiarisce in questa stessa ordinanza la distinzione: la rinuncia al ricorso è un atto processuale che attiene alla volontà della parte di proseguire il giudizio, prescindendo dall’oggetto; la cessazione della materia del contendere riguarda invece l’oggetto del giudizio, quando gli atti impugnati siano stati rimossi o siano diventati inapplicabili. L’accertamento della volontà di proseguire il giudizio ha carattere logicamente preliminare.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 203/2011 – Agevolazione prima casa e residenza nello stesso Comune: manifesta inammissibilità

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    L’ordinanza n. 203 del 2011 dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale della norma che subordina l’agevolazione «prima casa» (IVA al 4% e imposta di registro ridotta) al requisito di non possedere altra casa di abitazione nel medesimo Comune, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano. Il quesito era mal formulato e il rimettente non aveva chiaramente identificato la norma da censurare.

    Di cosa si tratta

    Le agevolazioni fiscali per la «prima casa» (aliquota IVA ridotta al 4% e imposta di registro agevolata) sono subordinate a specifici requisiti. Tra questi, la nota II-bis all’art. 1 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986 prevede che l’acquirente non deve possedere, nello stesso Comune in cui si trova l’immobile acquistato, altra casa di abitazione di cui abbia la proprietà o altro diritto reale, compreso il diritto di uso o abitazione. Una contribuente acquistò una prima casa nel 2006 applicando l’IVA agevolata al 4%, ma l’Agenzia delle Entrate contestò l’agevolazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Milano (ordinanza del 16 febbraio 2010, r.o. n. 343/2010) solevò questione di legittimità costituzionale della lettera b) del numero 1) della nota II-bis dell’art. 1 della Parte Prima della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, come richiamata dal numero 21) della Parte II della Tabella A allegata al d.P.R. n. 633/1972, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione e ai principi di ragionevolezza, razionalità e non contraddizione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il rimettente aveva individuato come norma oggetto dell’impugnazione la disposizione dell’imposta di registro, ma il giudizio a quo riguardava in realtà l’IVA: si trattava pertanto di una erronea identificazione della norma censurata. Inoltre, la questione non era motivata adeguatamente in relazione ai parametri evocati. Il richiamo al «rectius» inserito dalla stessa ordinanza dimostrava la confusione del rimettente sull’oggetto della questione. Decisione del 22 giugno 2011, depositata il 6 luglio 2011.

    Il principio

    Il giudice rimettente deve identificare con precisione la norma censurata, distinguendo correttamente le diverse disposizioni normative applicabili al caso (nel caso di specie, la norma sull’IVA e quella sull’imposta di registro, pur rinviandosi reciprocamente, sono distinte). Un’ordinanza di rimessione che identifichi erroneamente la norma da censurare è manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Quali sono i requisiti per l’agevolazione prima casa?

    I principali requisiti sono: l’immobile deve essere un’abitazione non di lusso; l’acquirente non deve possedere altra abitazione nello stesso Comune; l’acquirente deve stabilire la residenza nel Comune entro 18 mesi dall’acquisto (salvo eccezioni); non deve possedere, sull’intero territorio nazionale, un altro immobile già acquistato con le agevolazioni prima casa. Le regole sono contenute nella nota II-bis all’art. 1 della Tariffa del d.P.R. n. 131/1986.

    Perché la norma era contestata davanti alla Commissione tributaria?

    La contribuente riteneva che il requisito di non possedere altra abitazione nello stesso Comune fosse irragionevole, in quanto discriminava chi possiede un altro immobile nello stesso Comune rispetto a chi lo possiede in Comune diverso, pur avendo le medesime esigenze abitative. La questione sollevò anche profili di capacità contributiva (art. 53 Cost.).

    L’agevolazione prima casa può applicarsi se si possiede già un’abitazione in un altro Comune?

    Sì: il requisito riguarda la mancanza di abitazioni nel medesimo Comune in cui si acquista. Se si possiede un’abitazione in un Comune diverso, non si perde di per sé l’agevolazione, a meno che quell’abitazione non sia stata a sua volta acquistata con le agevolazioni prima casa (in tal caso, occorre venderla entro un anno dal nuovo acquisto).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 202/2011 – Intervento nell’esecuzione forzata senza titolo esecutivo: manifesta inammissibilità

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    L’ordinanza n. 202 del 2011 dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 499, primo comma, c.p.c., nella parte in cui non consentirebbe l’intervento nell’esecuzione forzata a soggetti non imprenditori sprovvisti di titolo esecutivo. La Corte rileva che la questione mira a un’estensione additiva di una norma eccezionale, operazione non consentita dalla giurisprudenza costituzionale.

    Di cosa si tratta

    L’art. 499, primo comma, c.p.c. disciplina l’intervento dei creditori nel processo di esecuzione forzata. Nella versione applicabile al caso, la norma consente l’intervento anche di creditori privi di titolo esecutivo, ma il testo fa riferimento alle scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c., applicabili agli imprenditori commerciali. Il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli (sez. distaccata di Pozzuoli) si trovò a decidere sull’intervento di dipendenti del Comune di Pozzuoli che vantavano crediti per la restituzione di contributi previdenziali illegittimamente trattenuti dal Comune, soggetti non imprenditori e quindi privi della possibilità di produrre le scritture contabili richieste dalla norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Pozzuoli (ordinanza del 15 luglio 2010, r.o. n. 378/2010) solevò questione di legittimità costituzionale dell’art. 499, primo comma, c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non riconosce la possibilità di intervenire nell’esecuzione — in assenza di titolo esecutivo, sequestro o pegno — a soggetti diversi dagli imprenditori.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara anzitutto inammissibile, perché tardivo, l’atto di costituzione dei dipendenti del Comune di Pozzuoli. Nel merito della questione principale, dichiara la manifesta inammissibilità: la questione mira a una pronuncia additiva che estenda una disposizione derogatoria ed eccezionale — qual è quella che consente l’intervento senza titolo esecutivo — a soggetti non imprenditori. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, tale estensione non è ammissibile senza che vi sia piena identità di funzione tra le discipline poste a raffronto. Decisione del 22 giugno 2011, depositata il 6 luglio 2011.

    Il principio

    La Corte Costituzionale non può pronunciare sentenze additive che estendano disposizioni derogatorie ed eccezionali a soggetti o situazioni non previste, quando non sussista piena identità di funzione tra la disciplina esistente e quella invocata come tertium comparationis. Le questioni che mirano a tale tipo di pronuncia sono manifestamente inammissibili.

    Domande e risposte

    Chi può intervenire nell’esecuzione forzata senza titolo esecutivo?

    Secondo l’art. 499 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis al caso), potevano intervenire senza titolo esecutivo i creditori che potevano far valere un credito risultante dalle scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c., cioè i creditori dotati di prove documentali tipiche degli imprenditori. La norma era quindi strutturalmente limitata ai creditori imprenditori commerciali.

    Che cosa è una sentenza additiva?

    Una sentenza additiva è una decisione con cui la Corte Costituzionale dichiara incostituzionale una norma «nella parte in cui non prevede» una determinata disciplina, aggiungendo di fatto contenuto normativo che il legislatore ha omesso. La Corte le pronuncia solo quando la soluzione sia «a rime obbligate», cioè ricavabile direttamente dalla Costituzione senza spazio per scelte discrezionali del legislatore.

    I dipendenti del Comune di Pozzuoli ottenuto la restituzione dei contributi?

    Il procedimento davanti alla Corte riguardava solo la questione processuale dell’intervento nell’esecuzione, non il merito del credito. La declaratoria di manifesta inammissibilità della questione di legittimità non equivale a un diniego del credito: i lavoratori avrebbero dovuto ottenere un titolo esecutivo autonomo per partecipare all’esecuzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 201/2011 – Decurtazione punti patente per chi guida senza obbligo di patente: restituzione atti

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    L’ordinanza n. 201 del 2011 ordina la restituzione degli atti al Giudice di pace di Verona affinché rivaluti la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 219-bis, comma 2, del Codice della strada, che prevedeva la decurtazione di punti dalla patente anche per chi conduceva veicoli (come biciclette) per i quali la patente non era richiesta. La norma era stata abrogata successivamente all’ordinanza di rimessione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 219-bis, comma 2, del Codice della strada (introdotto dalla legge n. 94/2009) prevedeva che, in caso di violazione del codice della strada commessa alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente, trovassero comunque applicazione le sanzioni accessorie del ritiro, sospensione o revoca della patente e le disposizioni in materia di patente a punti. Il Giudice di pace di Verona solevò la questione nell’ambito di un giudizio avverso un verbale di contestazione a una ciclista cui erano stati decurtati cinque punti dalla patente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Verona (ordinanza del 15 giugno 2010, r.o. n. 321/2010) solevò questione di legittimità costituzionale dell’art. 219-bis, comma 2, del d.lgs. n. 285/1992, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, lamentando una disparità di trattamento nella applicazione delle sanzioni personali tra conducenti di veicoli con e senza obbligo di patente.

    La decisione della Corte

    Successivamente all’ordinanza di rimessione, l’art. 219-bis, comma 2, fu abrogato dall’art. 43, comma 6, della legge n. 120/2010 (nuovo codice della strada), con decorrenza dal 30 luglio 2010. La Corte, a prescindere dai profili di inammissibilità rilevati (carenza di motivazione sulla rilevanza e sull’asserita violazione dell’art. 97 Cost.), ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente perché operi una nuova valutazione della rilevanza alla luce dello jus superveniens. Decisione del 22 giugno 2011, depositata il 6 luglio 2011.

    Il principio

    Quando, dopo la proposizione di una questione di legittimità costituzionale, interviene una modifica normativa che abroga la disposizione censurata, la Corte non decide nel merito ma restituisce gli atti al giudice rimettente affinché questi rivaluti la rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo (jus superveniens). È compito del giudice a quo verificare se la nuova disciplina sia applicabile al giudizio pendente.

    Domande e risposte

    Può essere decurtata la patente a chi guida una bicicletta?

    Con l’abrogazione dell’art. 219-bis, comma 2, operata dalla legge n. 120/2010, è venuta meno la norma che prevedeva la decurtazione dei punti dalla patente per chi commetteva infrazioni alla guida di veicoli per i quali la patente non è richiesta (come i velocipedi). Pertanto, dal 30 luglio 2010, chi guida una bicicletta non può subire decurtazioni della patente per infrazioni stradali.

    Che cos’è la restituzione degli atti al giudice rimettente?

    La restituzione degli atti è una pronuncia con cui la Corte Costituzionale non decide nel merito la questione ma la rinvia al giudice a quo, invitandolo a rivalutare se la questione sia ancora rilevante e non manifestamente infondata. Non è una pronuncia di inammissibilità definitiva: il giudice può risollevare la questione con una nuova ordinanza.

    Perché la Corte ha rilevato anche profili di inammissibilità?

    L’ordinanza di rimessione presentava carenze: non motivava adeguatamente la rilevanza della questione e non spiegava perché la norma violasse l’art. 97 Cost. (buon andamento della pubblica amministrazione), parametro evocato in modo generico. La restituzione degli atti era comunque necessaria per il sopraggiunto jus superveniens.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 200/2011 – Reato di immigrazione irregolare (art. 10-bis T.U. Imm.): manifesta inammissibilità

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    L’ordinanza n. 200 del 2011 dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998 (reato di ingresso e soggiorno illegale) sollevate dai Giudici di pace di Lonigo e Valdagno, e dichiara la manifesta inammissibilità anche delle questioni sollevate dal Giudice di pace di Nardò. Le questioni erano già state esaminate dalla Corte con sentenza n. 250/2010, che aveva dichiarato non fondata la medesima questione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998, introdotto dalla legge n. 94/2009 (pacchetto sicurezza), punisce con un’ammenda da 5.000 a 10.000 euro lo straniero che fa ingresso o si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del Testo Unico Immigrazione. Diversi Giudici di pace, investiti di processi penali a carico di cittadini extracomunitari imputati di questa contravvenzione, dubitarono della costituzionalità della norma, ritenendola in contrasto con vari articoli della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Lonigo e il Giudice di pace di Valdagno sollevarono questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13 e 27 della Costituzione e ai principi di ragionevolezza e offensività. Il Giudice di pace di Nardò solevò analoghe questioni anche sull’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998 e sull’art. 62-bis del d.lgs. n. 274/2000, in riferimento agli artt. 3, 25, 27 e 97 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità di tutte le questioni. Per quelle dei Giudici di pace di Lonigo e Valdagno, la Corte rileva che le questioni erano già state decise con sentenza n. 250/2010, che aveva dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 10-bis, sicché i rimettenti avrebbero dovuto tener conto di quel precedente. Per le questioni del Giudice di pace di Nardò, la Corte riscontra difetti di motivazione sulla rilevanza. Decisione del 22 giugno 2011, depositata il 6 luglio 2011.

    Il principio

    Quando la Corte Costituzionale ha già deciso nel merito su una questione di legittimità costituzionale identica, il giudice rimettente che intende sollevare la medesima questione deve confrontarsi analiticamente con tale precedente, motivando perché ritenga comunque la questione non manifestamente infondata. Il mero riproporla senza tali argomentazioni la rende manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Il reato di clandestinità era costituzionale secondo la Corte?

    Sì, almeno secondo la sentenza n. 250/2010 che aveva dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 10-bis. La Corte aveva ritenuto la norma compatibile con i parametri costituzionali evocati. Il reato di immigrazione irregolare fu poi abrogato dalla legge n. 67/2014 che lo sostituì con un illecito amministrativo.

    Perché i Giudici di pace continuavano a sollevare la medesima questione?

    I giudici rimettenti ritenevano che i presupposti del giudizio fossero diversi o che vi fossero argomenti non esaminati nel precedente. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che le questioni non presentassero elementi di novità sufficienti a giustificarne l’ulteriore esame.

    Che cosa prevede l’art. 62-bis del d.lgs. n. 274/2000 oggetto di una delle questioni?

    L’art. 62-bis del d.lgs. n. 274/2000, introdotto dalla legge n. 94/2009, disciplina la competenza del Giudice di pace in materia di espulsione come sanzione sostitutiva nel procedimento per il reato di cui all’art. 10-bis del T.U. Immigrazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 199/2011 – Fondazione Petruzzelli e decreto-legge: inammissibilità per difetto di motivazione

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    La sentenza n. 199 del 2011 dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bari sull’abrogazione di una disposizione concernente la Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli operata tramite decreto-legge. La questione era incentrata sul rispetto dell’art. 77, comma 2, Cost. (requisiti di necessità e urgenza), ma l’ordinanza di rimessione difettava della necessaria motivazione.

    Di cosa si tratta

    La Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari è un ente lirico costituito dalla legge n. 310/2003. L’art. 1, comma 6, di tale legge stabiliva una particolare disciplina sui rapporti di lavoro con il personale della Fondazione. Questa disposizione fu abrogata dall’art. 18, comma 1, lettera b) del d.l. n. 262/2006 (decreto su materie tributarie e finanziarie) e dall’art. 2, comma 104, lettera b) della legge di conversione n. 286/2006. Il Tribunale di Bari, investito di un contenzioso tra la Fondazione e alcune lavoratrici, solevò questione di legittimità costituzionale di tali disposizioni abrogative, reputando che l’abrogazione di norme relative agli enti lirici attraverso un decreto-legge in materia tributaria e finanziaria violasse l’art. 77, comma 2, della Costituzione per mancanza dei requisiti di necessità e urgenza e per eterogeneità della materia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Bari (ordinanza del 19 marzo 2010, r.o. n. 267/2010) solevò questione di legittimità costituzionale degli artt. 18, comma 1, lettera b), del d.l. n. 262/2006 e 2, comma 104, lettera b), della legge n. 286/2006, in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione. Il parametro evocato era il divieto di inserire in sede di conversione disposizioni estranee all’oggetto e alla finalità del decreto-legge originario.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’inammissibilità della questione per difetto di motivazione. L’ordinanza di rimessione non descriveva adeguatamente la fattispecie concreta e non motivava sufficientemente la rilevanza della questione nel giudizio a quo, né la non manifesta infondatezza. In particolare, il rimettente si limitava a richiamare la sentenza n. 128/2008 della Corte, senza esporre argomenti autonomi idonei a motivare la questione sollevata. Decisione del 22 giugno 2011, depositata il 6 luglio 2011.

    Il principio

    Un’ordinanza di rimessione che si limiti al richiamo acritico di un precedente della Corte, senza sviluppare una motivazione autonoma sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione sollevata nel giudizio principale, è inammissibile per difetto di motivazione. Il giudice rimettente è tenuto a descrivere la fattispecie concreta e a spiegare perché la norma censurata sia rilevante per la definizione del giudizio.

    Domande e risposte

    Che cosa vieta l’art. 77, comma 2, della Costituzione?

    L’art. 77, comma 2, Cost. disciplina il decreto-legge: il Governo può adottarlo «in casi straordinari di necessità e d’urgenza». La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che la legge di conversione non può contenere disposizioni estranee all’oggetto o alle finalità del decreto originario, pena l’incostituzionalità per violazione dell’art. 77.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile invece che nel merito?

    La Corte non ha esaminato se le norme fossero realmente incostituzionali perché l’ordinanza di rimessione era tecnicamente carente: non spiegava in modo adeguato perché la questione fosse rilevante per decidere la causa di lavoro pendente davanti al Tribunale di Bari, né sviluppava argomenti propri sulla non manifesta infondatezza.

    I lavoratori della Fondazione Petruzzelli potevano tutelare i loro diritti in altro modo?

    Sì: il giudice rimettente avrebbe potuto sollevare nuovamente la questione con un’ordinanza più motivata, oppure applicare la norma abrogativa e lasciare ai lavoratori la possibilità di impugnare la decisione. La dichiarazione di inammissibilità non preclude una nuova rimessione adeguatamente motivata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 198/2011 – Referendum nucleare e legge di conversione: estinzione per rinuncia

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    Con ordinanza n. 198 del 2011 la Corte Costituzionale dichiara estinto il processo nel secondo conflitto di attribuzioni sollevato dai promotori del referendum sul nucleare, questa volta contro la Camera dei deputati, il Senato e il Governo, dopo l’approvazione della legge di conversione n. 75/2011 che aveva definitivamente abrogato le norme sulla moratoria nucleare. Anche qui il processo si chiude per rinuncia al ricorso.

    Di cosa si tratta

    Dopo il primo ricorso (ord. n. 197/2011), i promotori del referendum abrogativo sul nucleare proposero un secondo conflitto di attribuzioni, questa volta avverso la legge di conversione n. 75 del 26 maggio 2011, che aveva convertito con modificazioni il d.l. n. 34/2011, sancendo definitivamente l’abrogazione delle disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari. Il ricorso fu iscritto al n. 8 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2011.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto era diretto contro: la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, in riferimento all’art. 5, commi 1 e 8, del d.l. n. 34/2011 come convertito dalla legge n. 75/2011, e il Governo per la presentazione dell’emendamento n. 5800 (testo corretto). I promotori lamentavano che le modifiche legislative avessero svuotato il quesito referendario, menomando le attribuzioni costituzionalmente garantite ai promotori e sottoscrittori della richiesta referendaria.

    La decisione della Corte

    Con atto depositato il 6 giugno 2011, i promotori e presentatori dichiararono di rinunciare al ricorso. La Corte, richiamato il principio secondo cui la rinuncia in fase di ammissibilità determina la necessità di dichiarare con assoluta precedenza l’estinzione del processo, dichiara estinto il processo. Decisione del 20 giugno 2011, depositata in Cancelleria il 24 giugno 2011.

    Il principio

    Anche un secondo e successivo conflitto di attribuzioni è soggetto alla regola dell’estinzione per rinuncia, indipendentemente dal fatto che riguardi atti legislativi (legge di conversione) anziché atti parlamentari endoprocedimentali. La rinuncia al ricorso ha effetto estintivo immediato, con precedenza assoluta su ogni altra valutazione.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra questo conflitto (n. 198) e il precedente (n. 197)?

    Il conflitto n. 197/2011 era diretto contro l’emendamento approvato dal Senato durante la conversione (atto endoprocedimentale). Il n. 198/2011 era invece diretto contro la legge di conversione n. 75/2011 già definitivamente approvata, quindi contro un atto avente forza di legge. Entrambi si sono chiusi per rinuncia.

    I promotori referendari possono impugnare direttamente le leggi davanti alla Corte?

    I promotori referendari non possono impugnare leggi in via diretta come i soggetti legittimati al ricorso in via principale (Stato, Regioni). Possono però ricorrere alla Corte mediante il conflitto di attribuzioni, quando atti del Parlamento o del Governo ledano le prerogative costituzionali loro riconosciute nella procedura referendaria.

    Perché anche questo secondo ricorso fu rinunciato?

    Per la medesima ragione del primo: il referendum del 12-13 giugno 2011 aveva già prodotto l’abrogazione delle norme nucleari con un voto popolare, rendendo superflua la prosecuzione del conflitto di attribuzioni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 197/2011 – Referendum nucleare e conflitto di attribuzioni: estinzione per rinuncia

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    Con ordinanza n. 197 del 2011 la Corte Costituzionale dichiara estinto il processo relativo al conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato promosso dai promotori del referendum abrogativo sul nucleare, a seguito di rinuncia al ricorso. Il procedimento riguardava l’approvazione di un emendamento governativo che aveva modificato radicalmente le norme sulla moratoria nucleare, svuotando il quesito referendario.

    Di cosa si tratta

    Nel 2011 era in corso la raccolta firme per un referendum abrogativo delle norme in materia di nuove centrali per la produzione di energia nucleare. Il Senato della Repubblica approvò in sede di conversione del decreto-legge n. 34/2011 un emendamento governativo (n. 5800, testo corretto) che modificò radicalmente l’art. 5 del decreto, abrogando di fatto le disposizioni sulla moratoria nucleare. I promotori del referendum — Antonio Di Pietro e altri — sollevarono conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, lamentando una menomazione delle attribuzioni costituzionali riconosciute ai promotori e sottoscrittori della richiesta referendaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorso era diretto contro: a) il Senato della Repubblica, per l’approvazione dell’emendamento n. 5800 in sede di conversione del d.l. n. 34/2011; b) il Governo, per la presentazione dell’emendamento; c) la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per una delibera in materia di comunicazione politica in periodo referendario. Il parametro evocato era la tutela costituzionale delle attribuzioni dei promotori referendari.

    La decisione della Corte

    Con atto depositato il 6 giugno 2011, i promotori e presentatori della richiesta referendaria dichiararono di rinunciare al ricorso. La Corte Costituzionale, rilevato che la rinuncia in questa fase del giudizio determina la necessità di dichiarare con assoluta precedenza l’estinzione del processo, dichiara estinto il processo. La decisione è del 20 giugno 2011, depositata in Cancelleria il 24 giugno 2011.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso in fase di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato determina l’estinzione del processo con assoluta precedenza rispetto a ogni altra valutazione nel merito. Il conflitto di attribuzioni è strumento a tutela delle prerogative costituzionali dei promotori referendari di fronte ad atti parlamentari o governativi che modifichino la norma oggetto del quesito durante la pendenza della procedura referendaria.

    Domande e risposte

    Che cos’è un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

    Il conflitto di attribuzioni è un giudizio davanti alla Corte Costituzionale con cui un potere dello Stato (o soggetti costituzionalmente legittimati, come i promotori di referendum) lamentano che un altro potere abbia leso o menomato le proprie attribuzioni costituzionali. Nel caso del referendum, i promotori possono ricorrervi se ritengono che atti parlamentari o governativi abbiano svuotato il significato del quesito.

    Perché i promotori rinunciarono al ricorso?

    La rinuncia avvenne il 6 giugno 2011, dopo che il referendum sul nucleare si era svolto il 12-13 giugno 2011 con esito favorevole all’abrogazione. Il voto referendario aveva reso privo di oggetto pratico il conflitto di attribuzioni, poiché l’obiettivo dei promotori era stato raggiunto per via referendaria.

    Quali sono gli effetti dell’estinzione del processo per rinuncia?

    L’estinzione per rinuncia non implica alcuna pronuncia nel merito. Il processo si conclude senza che la Corte si pronunci sulla fondatezza del conflitto né sulla legittimità degli atti impugnati. La questione rimane quindi priva di una risposta nel merito.

    Norme collegate