Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 55/2011 – Aggravante della clandestinità: inammissibilità per ius superveniens

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 61, n. 11-bis, del codice penale (aggravante della clandestinità), sollevate dal Tribunale di Agrigento e dal Tribunale di Latina. Nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza n. 249/2010 della Corte stessa, che aveva già dichiarato incostituzionale tale aggravante: i giudici rimettenti avrebbero dovuto prendere atto di questa pronuncia.

    Di cosa si tratta

    L’art. 61, n. 11-bis, del codice penale, introdotto dalla legge n. 125/2008 (pacchetto sicurezza), prevedeva un’aggravante per i reati commessi da stranieri in posizione di soggiorno irregolare nel territorio italiano. Tre tribunali (Agrigento e Latina) avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale di tale aggravante, censurando la presunzione di pericolosità automatica fondata sul solo status di irregolare, ritenuta in contrasto con i principi di offensività, uguaglianza e rieducazione della pena.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Tribunali di Agrigento (con due ordinanze del 3 marzo 2010) e di Latina (con ordinanza del 27 aprile 2010) hanno sollevato questioni di legittimità dell’art. 61, n. 11-bis, cod. pen., in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, per violazione dei principi di offensività del fatto penale, uguaglianza e rieducazione della pena.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara le questioni manifestamente inammissibili. Con la sentenza n. 249 del 2010, la Corte aveva già dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 61, n. 11-bis, cod. pen. I giudici rimettenti, invece di prendere atto di tale pronuncia e applicarla direttamente nei giudizi pendenti, avevano presentato nuove ordinanze di rimessione senza considerare questo ius superveniens. Le questioni sono quindi inammissibili.

    Il principio

    Quando la Corte costituzionale ha già dichiarato incostituzionale la norma oggetto di una nuova ordinanza di rimessione, il giudice non deve sollevare una nuova questione davanti alla Corte, ma deve applicare direttamente la pronuncia già emessa, non applicando la norma dichiarata incostituzionale nel giudizio principale. La rimessione di una questione già decisa è inammissibile.

    Domande e risposte

    Cos’era l’aggravante della clandestinità prevista dall’art. 61, n. 11-bis, c.p.?

    Si trattava di una circostanza aggravante comune, introdotta nel 2008, che aumentava la pena per qualsiasi reato commesso da uno straniero in posizione di soggiorno irregolare in Italia. L’aggravante operava automaticamente, senza che il giudice potesse valutare la concreta pericolosità dell’imputato.

    Perché la Corte aveva dichiarato incostituzionale l’aggravante con la sentenza n. 249/2010?

    Perché l’aggravante fondava un automatismo sanzionatorio sulla sola condizione di clandestinità del soggetto, senza alcun nesso con il reato commesso e senza possibilità per il giudice di valutare la concreta offensività del fatto. Ciò violava i principi di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di offensività-rieducazione (art. 27 Cost.).

    Come avrebbero dovuto comportarsi i tribunali dopo la sentenza n. 249/2010?

    Avrebbero dovuto non applicare la norma già dichiarata incostituzionale nei giudizi davanti a loro pendenti, senza necessità di sollevare una nuova questione di legittimità costituzionale. La sentenza della Corte ha effetti erga omnes e i giudici sono tenuti ad applicarla d’ufficio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 54/2011 – Gestione rifiuti in Campania e giurisdizione del giudice amministrativo

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 4 del d.l. n. 90/2008 (emergenza rifiuti Campania), che attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva su tutte le controversie attinenti alla «complessiva gestione dei rifiuti». La Corte ribadisce che tale espressione, correttamente interpretata, include solo i comportamenti dell’amministrazione riconducibili all’esercizio di poteri autoritativi.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale ordinario di Torre Annunziata era stato adito da un Consorzio comunale per il recupero di somme dovute da altri comuni, nell’ambito di attività connesse alla gestione dei rifiuti in Campania durante l’emergenza. Il giudice dubitava di avere giurisdizione, perché l’art. 4 del d.l. n. 90/2008 attribuiva al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva su tutte le controversie «comunque attinenti» alla gestione dei rifiuti, «ivi comprese quelle nascenti da comportamenti».

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Torre Annunziata ha sollevato questione di legittimità dell’art. 4 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con legge n. 123/2008, in riferimento all’art. 103, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui includeva nella giurisdizione esclusiva del GA anche controversie aventi ad oggetto obbligazioni meramente patrimoniali tra enti locali, non riconducibili all’esercizio di poteri pubblici.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente infondata. Con la sentenza n. 35/2010 e l’ordinanza n. 371/2010, la Corte aveva già interpretato la norma censurata nel senso che i «comportamenti» rilevanti ai fini del riparto di giurisdizione sono solo quelli costituenti espressione di un potere amministrativo. Controversie di carattere meramente patrimoniale — come il recupero di somme tra enti locali — non rientrano nella giurisdizione esclusiva del GA e restano di competenza del giudice ordinario.

    Il principio

    L’art. 103 Cost. non consente al legislatore di attribuire al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva su controversie in cui l’amministrazione non agisce come autorità (esercitando poteri pubblici), ma si trova in una posizione di parità con la controparte. I comportamenti meramente materiali o le obbligazioni di diritto comune restano di competenza del giudice ordinario.

    Domande e risposte

    Cosa prevede il d.l. n. 90/2008 sulla giurisdizione in materia di rifiuti in Campania?

    L’art. 4 attribuiva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie «comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, ivi comprese quelle nascenti da comportamenti». La formula era molto ampia e aveva dato adito a dubbi sulla sua compatibilità con l’art. 103 Cost.

    Qual è il limite costituzionale alla giurisdizione esclusiva del GA?

    La Corte ha affermato che l’art. 103 Cost. permette al legislatore di attribuire al GA la giurisdizione esclusiva solo su «particolari materie» in relazione alle quali l’amministrazione agisce come autorità, cioè attraverso la spendita di poteri amministrativi. Non è sufficiente il mero coinvolgimento di un interesse pubblico nella controversia.

    Cosa è successo alla norma impugnata dopo la questione?

    Il d.lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo) ha abrogato l’art. 4 del d.l. n. 90/2008 e ne ha riprodotto il contenuto specificando, però, che i comportamenti dell’amministrazione devono essere «riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere», in linea con la giurisprudenza costituzionale.

    Norme collegate

    • Art. 103 della Costituzione — giurisdizione del Consiglio di Stato e dei TAR: la giurisdizione esclusiva del GA presuppone materie in cui la PA agisce come autorità
  • Corte cost. n. 53/2011 – Collaudo negli appalti regionali: illegittima la semplificazione lombarda

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    La Corte dichiara incostituzionale la norma della Regione Lombardia che consentiva di sostituire il collaudo con un attestato di regolare esecuzione per alcune forniture e servizi sotto-soglia, violando la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.

    Di cosa si tratta

    La Regione Lombardia aveva inserito in una legge omnibus (il «collegato ordinamentale 2010») una norma che, per gli appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie, consentiva di sostituire il collaudo — procedura formale di verifica dell’esecuzione prevista dal Codice dei contratti pubblici — con un semplice attestato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento o dal dirigente. Il Presidente del Consiglio ha impugnato la disposizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità dell’art. 8, comma 1, lettera r), della legge della Regione Lombardia n. 7/2010, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, per violazione della competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile», che comprende la disciplina dell’esecuzione dei contratti.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma lombarda. La disciplina del collaudo e della verifica di conformità attiene alla fase di esecuzione del contratto, in cui la pubblica amministrazione agisce in posizione di tendenziale parità con il contraente privato: si tratta quindi di «ordinamento civile», materia di competenza esclusiva statale. La Regione non può modificare le norme del Codice dei contratti pubblici che disciplinano questa fase.

    Il principio

    La disciplina dell’esecuzione dei contratti pubblici (compreso il collaudo) rientra nella competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile» (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.). Le Regioni non possono introdurre norme derogatorie rispetto al Codice dei contratti pubblici sulla fase esecutiva, indipendentemente dal valore economico dell’appalto.

    Domande e risposte

    Cos’è il collaudo negli appalti pubblici?

    Il collaudo è la procedura prevista dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006) con cui la stazione appaltante verifica che la prestazione eseguita sia conforme a quanto pattuito nel contratto. È effettuato da un tecnico nominato dalla stazione appaltante e si conclude con un certificato che attesta la regolarità dell’esecuzione.

    Perché la Lombardia voleva semplificare il collaudo?

    Per ridurre gli oneri burocratici negli appalti di valore minore (sotto le soglie comunitarie), consentendo di sostituire il collaudo formale con un più semplice attestato di regolare esecuzione, più rapido e meno costoso.

    Il dato quantitativo (valore sotto-soglia) avrebbe potuto giustificare la norma regionale?

    No. La Corte ha ribadito che, ai fini dell’individuazione della competenza statale, non rileva il valore economico del contratto: anche per gli appalti sotto-soglia, la disciplina dell’esecuzione contrattuale è materia esclusiva dello Stato.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze: l’«ordinamento civile» è materia di legislazione esclusiva statale (comma secondo, lettera l)
  • Corte cost. n. 52/2011 – Concorso riservato per fondazione sanitaria pubblica: incostituzionale

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    La Corte dichiara incostituzionale l’art. 6, comma 2, della legge della Regione Toscana n. 85/2009, che prevedeva un concorso riservato per il personale della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio (divenuta ente di diritto pubblico) non assunto tramite procedura selettiva pubblica. La norma viola il principio del pubblico concorso sancito dall’art. 97 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Toscana ha trasformato in ente di diritto pubblico la Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica, che in precedenza era una fondazione di diritto privato. Con la legge n. 85/2009, la Regione ha previsto un concorso riservato per permettere al personale assunto dalla Fondazione con contratti di diritto privato — senza procedura selettiva pubblica — di transitare nei ruoli del Servizio sanitario regionale. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato questa disposizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità dell’art. 6, comma 2, della legge della Regione Toscana n. 85/2009, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, per violazione del principio del pubblico concorso per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, senza che emergessero peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico idonee a giustificare la deroga.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge regionale toscana. La giurisprudenza costituzionale è costante nell’affermare che il principio del pubblico concorso è la regola generale per l’accesso all’impiego pubblico e che le deroghe sono ammesse solo in presenza di situazioni del tutto eccezionali. Nel caso di specie, le ragioni addotte dalla Regione Toscana — evitare conflittualità interna e garantire la continuità del servizio — non integrano il carattere di straordinarietà richiesto per derogare al concorso aperto.

    Il principio

    Il principio del pubblico concorso (art. 97 Cost.) costituisce la regola generale per l’accesso alle pubbliche amministrazioni. Le deroghe sono ammesse solo in presenza di «peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico» tassativamente verificabili. La trasformazione di una fondazione privata in ente pubblico non è di per sé una ragione sufficiente per introdurre concorsi riservati al personale già in servizio.

    Domande e risposte

    Cos’è il principio del pubblico concorso e chi lo garantisce?

    L’art. 97, comma 4, della Costituzione stabilisce che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. La Corte costituzionale ha ripetutamente precisato che questo principio tutela l’imparzialità della pubblica amministrazione e garantisce pari opportunità di accesso ai cittadini.

    Perché la Regione Toscana aveva previsto un concorso riservato?

    Perché la Fondazione, dopo la sua pubblicizzazione, si trovava con due categorie di dipendenti: quelli provenienti da enti pubblici (già nei ruoli del SSR) e quelli assunti direttamente con contratti privati. Per equiparare le posizioni ed evitare conflittualità, la Regione aveva previsto un concorso riservato solo per i secondi.

    La Corte ha mai ammesso deroghe al pubblico concorso?

    Sì, ma solo in casi eccezionali. La Corte ha ritenuto ammissibili deroghe quando sussistono ragioni straordinarie di interesse pubblico chiaramente identificabili, come la stabilizzazione di personale precario di lungo corso in settori essenziali con particolari esigenze organizzative. Nel caso della Fondazione Monasterio, tali requisiti non erano integrati.

    Norme collegate

    • Art. 97 della Costituzione — principio di buon andamento e imparzialità della PA; obbligo del concorso pubblico per l’accesso agli impieghi
    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato per la disparità di trattamento rispetto agli altri aspiranti al pubblico impiego
  • Corte cost. n. 51/2011 – Collaudo statico in zone sismiche: estinzione del processo

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    La Corte costituzionale dichiara estinto il processo sul ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri contro la legge della Regione Umbria n. 5/2010, che escludeva la necessità del collaudo statico per alcuni interventi edilizi in zone sismiche. La Regione aveva nel frattempo modificato la norma impugnata, venendo meno le ragioni del ricorso.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato in via principale l’art. 18, comma 1, della legge della Regione Umbria 27 gennaio 2010, n. 5, che disciplina la vigilanza e il controllo su opere e costruzioni in zone sismiche, nella parte in cui escludeva la necessità del collaudo statico per alcuni interventi. Secondo il ricorrente, la norma violava la competenza legislativa esclusiva statale in materia di «sicurezza» (art. 117, secondo comma, lettera h, Cost.), poiché il collaudo statico è obbligatoriamente previsto dalla legge n. 1086/1971 per le opere in conglomerato cementizio armato e strutture metalliche.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale in via principale dell’art. 18, comma 1, della legge della Regione Umbria n. 5/2010, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, per contrasto con la legge statale n. 1086/1971 che impone il collaudo statico per le opere in cemento armato e strutture metalliche.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara estinto il processo. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva dichiarato di rinunciare al ricorso dopo che la Regione Umbria aveva modificato la norma impugnata con la legge regionale n. 17/2010, venendo così meno le ragioni del ricorso. In mancanza di costituzione della parte convenuta (la Regione non si era costituita), ai fini dell’estinzione non era necessaria l’accettazione della rinuncia.

    Il principio

    Ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo. Quando la parte convenuta non si è costituita, l’accettazione della rinuncia non è necessaria: il processo si estingue per effetto della sola rinuncia del ricorrente.

    Domande e risposte

    Cos’è il collaudo statico e perché è rilevante in zona sismica?

    Il collaudo statico è la verifica finale, svolta da un tecnico abilitato, che attesta la conformità di un’opera in cemento armato o struttura metallica ai criteri di sicurezza stabiliti dalla normativa. In zone sismiche, la verifica è particolarmente importante perché garantisce che le strutture resistano ai terremoti.

    Perché lo Stato aveva impugnato la legge regionale umbra?

    La legge statale n. 1086/1971 prevede il collaudo statico obbligatorio per determinate categorie di opere. La norma regionale escludeva tale obbligo per alcuni interventi, violando secondo il Governo la competenza esclusiva statale in materia di sicurezza e l’incolumità pubblica.

    Cosa significa «cessata materia del contendere» o estinzione del processo?

    L’estinzione significa che il giudizio si conclude senza una pronuncia nel merito: la Corte non decide se la legge è incostituzionale o meno. In questo caso, ciò è avvenuto perché il ricorrente ha rinunciato al ricorso dopo che la norma censurata era stata modificata dalla Regione.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative: la «sicurezza» è materia di legislazione esclusiva statale ai sensi del comma secondo, lettera h)
  • Corte cost. n. 50/2011 – Sanzioni per assegni senza provvista e tutela dell’ex amministratore

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sugli artt. 8-bis e 9-bis della legge n. 386/1990 (assegni bancari), sollevata dal Giudice di pace di Perugia. Il giudice rimettente ha fondato la questione su un erroneo presupposto interpretativo, non verificando la reale portata delle norme impugnate.

    Di cosa si tratta

    Una persona fisica, che aveva emesso assegni in qualità di legale rappresentante di una società, era divenuta nel frattempo ex amministratore — essendo stata nominata altra persona in qualità di liquidatore — prima della scadenza del termine per il pagamento tardivo. La banca trattaria aveva notificato il preavviso di revoca alla società, non all’ex amministratore. Quest’ultimo, non essendo stato informato, non aveva potuto eseguire il pagamento tardivo per evitare le sanzioni. Il Giudice di pace di Perugia dubitava che le norme sanzionatorie fossero costituzionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Perugia ha sollevato questione di legittimità degli artt. 8-bis e 9-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che la comunicazione di preavviso di revoca debba essere inviata anche alla persona fisica che, quale ex rappresentante della persona giuridica, aveva emesso l’assegno poi risultato senza provvista.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. Il rimettente ha fondato la questione su un presupposto interpretativo erroneo: in entrambe le situazioni poste a confronto (rappresentante in carica e ex rappresentante), il soggetto qualificabile come «traente» ai sensi della legge è sempre la persona giuridica, che agisce tramite il suo rappresentante legale. L’asserita disparità di trattamento deriva solo da una circostanza di fatto (la cessazione della carica), non da una diversa disciplina giuridica.

    Il principio

    Nella disciplina sanzionatoria degli assegni bancari, il soggetto qualificato come «traente» è la persona giuridica, non la persona fisica che firma l’assegno per suo conto. La cessazione dalla carica di rappresentante legale non crea una disparità di trattamento giuridicamente rilevante ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dalla legge n. 386/1990.

    Domande e risposte

    Cosa sono il preavviso di revoca e il pagamento tardivo nella disciplina degli assegni?

    Quando un assegno è presentato senza provvista, la banca trattaria notifica al traente il preavviso di revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni (art. 9-bis l. n. 386/1990). Il traente ha un termine per eseguire il pagamento tardivo (art. 8 stessa legge): se lo fa, evita le sanzioni amministrative (pecuniaria e interdizione). Se non lo fa, scattano le sanzioni.

    Perché l’ex amministratore lamentava di non aver potuto pagare tardivamente?

    Perché il preavviso era stato notificato alla società (al nuovo liquidatore), non a lui personalmente. Non essendo stato informato, non aveva avuto la possibilità di eseguire il pagamento tardivo ed era quindi soggetto alle sanzioni, pur non avendo più poteri sul patrimonio della società.

    La Corte ha ritenuto che ci fosse davvero una lacuna normativa?

    No. La Corte ha rilevato che il rimettente non aveva correttamente identificato il soggetto «traente»: è sempre la persona giuridica, non il suo ex rappresentante. Anche se l’ex amministratore avesse ricevuto il preavviso, non avrebbe potuto eseguire il pagamento con effetti liberatori, perché non aveva più alcun potere di disposizione del patrimonio sociale.

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  • Corte cost. n. 49/2011 – Giustizia sportiva e tutela giurisdizionale statale

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    La Corte dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione sull’art. 2 del decreto-legge n. 220/2003 (giustizia sportiva), sollevata dal TAR Lazio. Le sanzioni sportive che esauriscono i loro effetti nell’ambito sportivo restano riservate alla giustizia federale; quelle che incidono su posizioni di diritto soggettivo o interesse legittimo sono invece soggette alla giurisdizione statale.

    Di cosa si tratta

    Un dirigente sportivo tesserato con la Federazione italiana pallacanestro (FIP) era stato sanzionato con l’inibizione da ogni attività federale per tre anni e quattro mesi, a causa di un illecito sportivo (falsificazione di un atto di risoluzione contrattuale). Dopo aver esaurito i gradi della giustizia sportiva, il dirigente ha impugnato le sanzioni davanti al TAR Lazio, che ha sollevato questione di legittimità sull’art. 2 del d.l. n. 220/2003, il quale riserva alla giustizia sportiva le controversie relative alle sanzioni disciplinari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR del Lazio ha sollevato questione di legittimità dell’art. 2, commi 1, lettera b), e 2, del d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito con legge n. 280/2003, in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione, nella parte in cui riserva alla giustizia sportiva le controversie relative a sanzioni disciplinari sportive anche quando queste incidono su posizioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento statale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione, precisando però l’interpretazione corretta della norma: l’art. 2 del d.l. n. 220/2003 va inteso nel senso che restano riservate alla giustizia sportiva solo le sanzioni che hanno conseguenze esclusivamente nell’ordinamento sportivo, mentre il giudice amministrativo ha giurisdizione piena sulle sanzioni che incidono su posizioni di diritto soggettivo o interesse legittimo rilevanti anche per l’ordinamento statale. In tal modo la norma è conforme alla Costituzione.

    Il principio

    L’autonomia dell’ordinamento sportivo rispetto a quello statale non è assoluta: quando le sanzioni disciplinari sportive non si esauriscono nell’ambito sportivo ma incidono su posizioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi o interessi legittimi) rilevanti per l’ordinamento statale, il giudice amministrativo ha giurisdizione piena. Il principio costituzionale di tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113 Cost.) impone che tali posizioni siano sempre tutelabili dinanzi all’autorità giudiziaria statale.

    Domande e risposte

    Cosa stabilisce il d.l. n. 220/2003 sulla giustizia sportiva?

    Il decreto stabilisce che l’ordinamento sportivo ha autonomia rispetto a quello statale e che le controversie relative a «comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione delle relative sanzioni sportive» (art. 2, comma 1, lettera b) sono riservate agli organi della giustizia sportiva.

    Quando una sanzione sportiva può essere impugnata davanti al giudice statale?

    Quando la sanzione, pur formalmente sportiva, produce effetti che si riverberano su posizioni di diritto soggettivo o interesse legittimo tutelate dall’ordinamento statale: ad esempio, quando incide sul diritto al lavoro, sul patrimonio o su altre situazioni giuridicamente protette al di fuori dello sport.

    Qual è la differenza tra sanzioni «esclusivamente sportive» e sanzioni con rilevanza statale?

    Le sanzioni puramente sportive (ad es. squalifiche tecniche che incidono solo sulla partecipazione alle competizioni) restano nella giurisdizione sportiva. Le sanzioni con rilevanza statale (come l’inibizione pluriennale da ogni attività federale, che può compromettere l’accesso al lavoro) rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo.

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  • Corte cost. n. 48/2011 – Divieto regionale di installare antenne su impianti sportivi

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    La Corte dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, lettera b), della legge della Regione Marche n. 25/2001, che vieta l’installazione di impianti per la telefonia mobile «su impianti sportivi». Le questioni sono inammissibili perché il rimettente non ha fornito adeguata motivazione sulla rilevanza nel giudizio principale.

    Di cosa si tratta

    Un permesso a costruire rilasciato dal Comune di Senigallia per un’antenna di telefonia mobile era stato impugnato davanti al TAR Marche da residenti e un comitato civico. L’antenna era collocata adiacente a una pista di pattinaggio. Il TAR, ritenendo che l’installazione violasse il divieto regionale per gli impianti sportivi, ha sollevato questione di costituzionalità di tale divieto, in quanto potenzialmente in contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di telecomunicazioni e tutela della salute.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Marche ha sollevato questioni in riferimento agli artt. 3, 15, 21, 41 e 117, commi secondo (lettera s) e terzo, della Costituzione, censurando l’art. 7, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 25/2001, nella parte in cui vieta l’installazione di impianti di telefonia mobile sugli impianti sportivi, senza distinzioni sul contesto specifico.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara le questioni inammissibili. Il rimettente ha dedotto la violazione di una serie di parametri costituzionali senza fornire sufficiente motivazione sulla rilevanza di ciascuno di essi nel giudizio principale, non precisando la connessione tra i vari profili di incostituzionalità dedotti e la situazione concreta oggetto del giudizio.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve motivare specificamente la rilevanza di ciascun parametro costituzionale evocato: una generica enumerazione di possibili violazioni, senza spiegare il nesso con il giudizio principale, rende la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa prevede la legge della Regione Marche sulle antenne di telefonia mobile?

    L’art. 7, comma 2, lettera b), della legge n. 25/2001 vieta l’installazione di impianti di telefonia mobile su una serie di luoghi sensibili, tra cui ospedali, scuole, chiese, parchi e impianti sportivi.

    Perché il TAR aveva dubbi sulla costituzionalità del divieto?

    Il TAR riteneva che il divieto regionale assoluto per gli impianti sportivi potesse collidere con la competenza statale esclusiva in materia di telecomunicazioni e con la disciplina nazionale che non include espressamente gli impianti sportivi tra i «siti sensibili» da tenere liberi.

    Cosa si intende per «inammissibilità» della questione?

    La Corte non entra nel merito della questione: dichiara che l’ordinanza di rimessione non soddisfa i requisiti formali di motivazione, in particolare non spiega con sufficiente precisione perché ciascun parametro costituzionale invocato sia rilevante per la decisione del caso concreto.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, evocato per il contrasto tra norma regionale e disciplina statale delle telecomunicazioni
    • Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica, invocato in relazione alla libertà di installazione di reti di comunicazione
  • Corte cost. n. 47/2011 – Trascrizione della domanda di assegnazione della casa familiare

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    La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Napoli sugli artt. 155-quater, 2652 e 2653 del codice civile, nella parte in cui non prevedono la trascrizione della domanda giudiziale di assegnazione della casa familiare proposta in sede di separazione giudiziale. La questione è inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio a quo.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di una separazione giudiziale, il coniuge che non è proprietario dell’immobile chiede di trascrivere nei registri immobiliari la domanda di assegnazione della casa familiare, in modo da renderla opponibile a eventuali terzi acquirenti. Il Conservatore dei Registri immobiliari di Napoli aveva trascritto la domanda con riserva. Sul reclamo della richiedente, il Tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme del codice civile che non contemplano esplicitamente tale forma di trascrizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 155-quater, 2652 e 2653 del codice civile, in riferimento agli artt. 3, 24, 29, 30 e 31 della Costituzione, nella parte in cui non contemplano la trascrivibilità della domanda giudiziale di assegnazione della casa familiare contenuta in un ricorso per separazione giudiziale proposto dal coniuge non titolare di diritti reali sull’immobile.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione. Il giudice rimettente, per affermare la rilevanza della questione nel giudizio principale (un procedimento di reclamo avverso la trascrizione con riserva disposta dal Conservatore), non ha verificato se la norma da applicare nel giudizio medesimo fosse effettivamente quella censurata, omettendo di considerare il vero oggetto del procedimento dinanzi a lui pendente.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non abbia correttamente valutato la rilevanza della questione nel giudizio principale: occorre che la norma oggetto di censura sia effettivamente quella da applicare per la definizione del giudizio a quo.

    Domande e risposte

    Che cos’è la trascrizione della domanda giudiziale di assegnazione della casa familiare?

    Si tratta dell’iscrizione nei pubblici registri immobiliari della richiesta avanzata in sede di separazione, che servirebbe a rendere la futura assegnazione opponibile ai terzi che dovessero acquistare diritti sull’immobile tra la proposizione del ricorso e il provvedimento definitivo.

    Perché il Tribunale di Napoli ha sollevato la questione?

    Perché gli artt. 2652 e 2653 cod. civ. elencano tassativamente le domande giudiziali trascrivibili, senza includere la domanda di assegnazione della casa familiare, e nemmeno l’art. 155-quater la menziona espressamente. Il giudice riteneva che tale lacuna esponesse il coniuge non proprietario a rischi derivanti da alienazioni dell’immobile.

    Cosa significa che la questione è inammissibile per difetto di rilevanza?

    Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione perché il giudice rimettente non ha dimostrato che la norma censurata sia quella che effettivamente deve applicare per definire il giudizio principale. Senza questo nesso, la Corte non può pronunciarsi nel merito.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato per la disparità di tutela tra coniuge proprietario e non proprietario
    • Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, evocato per la mancanza di tutela cautelare preventiva
    • Art. 30 della Costituzione — diritti e doveri verso i figli, rilevante in quanto la casa familiare è assegnata nell’interesse della prole
  • Corte cost. n. 16/2011 – Inammissibilità per petitum indeterminato: composizione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti

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    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 8, della legge n. 15/2009 sulla composizione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, perché il petitum era formulato in modo indeterminato: il rimettente chiedeva una sentenza additiva lasciando alla Corte la scelta tra più soluzioni possibili, tutte ritenute idonee a rimuovere il vizio, senza indicarne una come costituzionalmente obbligata.

    Di cosa si tratta

    Il TAR Lazio aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15 (riforma del lavoro pubblico – legge Brunetta) nella parte in cui prevedeva che la componente togata del Consiglio di presidenza della Corte dei conti fosse numericamente uguale a quella parlamentare, senza garantire la presenza maggioritaria dei magistrati contabili. La norma era stata impugnata nel corso di un ricorso di un magistrato contabile sull’elezione del Consiglio di presidenza per il quadriennio 2009-2013.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 11, comma 8, legge 4 marzo 2009, n. 15, nella parte in cui non garantiva la presenza maggioritaria dei rappresentanti dei magistrati della Corte dei conti nell’organo di autogoverno. Parametri: artt. 100, 103 e 108 comma 2 della Costituzione, in relazione agli artt. 3 e 104 Cost. Giudice rimettente: TAR Lazio.

    La decisione della Corte

    La questione è stata dichiarata inammissibile per indeterminatezza del petitum. Il rimettente chiedeva che la Corte elevasse il numero dei componenti togati «quanto meno» di una unità, ammettendo implicitamente che altre soluzioni numeriche sarebbero state ugualmente idonee a rimuovere il vizio. Poiché non esisteva un’unica soluzione costituzionalmente obbligata, la Corte non avrebbe potuto scegliere per il legislatore.

    Il principio

    Una sentenza additiva è ammissibile solo quando esiste una soluzione «costituzionalmente obbligata»: se il petitum lascia alla Corte la scelta tra più opzioni tutte astrattamente conformi alla Costituzione, la questione è inammissibile perché quella scelta spetta al legislatore, non alla Corte.

    Domande e risposte

    Che cos’è una sentenza additiva «costituzionalmente obbligata»?

    Una sentenza additiva è una pronuncia con cui la Corte dichiara l’illegittimità di una norma nella parte in cui non prevede qualcosa che la Costituzione impone. È ammissibile solo quando c’è un’unica soluzione possibile imposta dalla Costituzione, non quando il legislatore ha più opzioni tra cui scegliere discrezionalmente.

    Perché l’art. 108, comma 2, Cost. è rilevante per la composizione degli organi di autogoverno delle giurisdizioni speciali?

    L’art. 108, comma 2, Cost. impone al legislatore di assicurare l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali: la Corte ha riconosciuto che ciò implica la necessaria presenza di organi di garanzia, ma ha riconosciuto al legislatore discrezionalità nel fissare il rapporto tra componenti togati e «laici».

    Come è regolato oggi il Consiglio di presidenza della Corte dei conti?

    La composizione del Consiglio di presidenza è disciplinata dalla legge 13 aprile 1988, n. 117 e successive modificazioni. La questione della proporzione tra componenti eletti dai magistrati e componenti di nomina parlamentare rimane un tema sensibile nel dibattito sull’autogoverno delle giurisdizioni speciali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 15/2011 – Manifesta inammissibilità: sanatoria delle delibere previdenziali forenses (legge finanziaria 2007, art. 1 comma 763)

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 763, ultimo periodo, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), che aveva fatto salvi gli atti previdenziali degli enti privatizzati (tra cui la Cassa forense) approvati dai Ministeri vigilanti. La questione era identica ad altre già dichiarate inammissibili dalla Corte.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Livorno era stato investito di un ricorso di un avvocato che chiedeva la restituzione dei contributi versati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, dopo che la Cassa stessa aveva abrogato (con delibera 2003-2004) il diritto alla restituzione previsto dall’art. 21 della legge n. 576/1980 (Riforma del sistema previdenziale forense) e lo aveva sostituito con una pensione a base contributiva. Il Tribunale sospettava che la norma della legge finanziaria 2007 che faceva salva quella delibera fosse incostituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 1, comma 763, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), nella parte in cui faceva salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale degli enti privatizzati approvati dai Ministeri vigilanti prima dell’entrata in vigore della legge. Parametri: artt. 2, 3, 23, 24 e 38 della Costituzione e principio di ragionevolezza. Giudice rimettente: Tribunale di Livorno.

    La decisione della Corte

    La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile. Il Tribunale di Livorno aveva sollevato gli stessi profili di incostituzionalità, con il medesimo iter argomentativo, già scrutinati dalla Corte nella sentenza n. 263/2009 (riunione di analoghe questioni del Tribunale di Lucca e di Aosta, r.o. nn. 6, 71 e 72 del 2009), che aveva dichiarato inammissibili quelle questioni. Il rimettente non aveva addotto ragioni nuove rispetto a quelle già valutate.

    Il principio

    Quando la Corte ha già dichiarato inammissibile una questione, il giudice rimettente che propone la medesima questione — con gli stessi parametri e lo stesso iter argomentativo — senza illustrare profili nuovi e diversi non può ottenere un diverso esito: la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Che cosa prevedeva l’art. 21 della legge n. 576/1980 (Riforma previdenziale forense)?

    L’art. 21 consentiva all’avvocato che cessava dall’iscrizione all’albo senza aver maturato i requisiti pensionistici di ottenere la restituzione dei contributi versati. La delibera della Cassa forense del 2003-2004 aveva soppresso questo diritto.

    Perché la «sanatoria» contenuta nella legge finanziaria 2007 era sospetta di incostituzionalità?

    Il Tribunale riteneva che la norma — facendo salvi retroattivamente atti amministrativi potenzialmente illegittimi — violasse il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), il diritto di difesa (art. 24), la riserva di legge in materia previdenziale (art. 23) e il diritto alla previdenza (art. 38 Cost.).

    La Cassa forense aveva il potere di sopprimere il diritto alla restituzione dei contributi?

    Questa è la questione sostanziale che la Corte non ha potuto esaminare nel merito. Le Casse privatizzate (d.lgs. n. 509/1994) hanno autonomia regolamentare, ma non possono incidere su diritti già maturati senza una base legislativa: questo profilo è rimasto irrisolto nel giudizio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 14/2011 – Ammissibilità del conflitto di attribuzioni tra Cassazione e Camera dei deputati sull’insindacabilità parlamentare (art. 68 Cost.)

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    La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato proposto dalla Corte di cassazione nei confronti della Camera dei deputati, che aveva deliberato l’insindacabilità ex art. 68, comma 1, Cost. di alcune dichiarazioni dell’onorevole Vittorio Sgarbi contro il magistrato Gherardo Colombo. La Corte di cassazione lamentava che la delibera parlamentare, applicata dalla Corte d’appello, le impedisse di esercitare la propria funzione giurisdizionale.

    Di cosa si tratta

    Gherardo Colombo, magistrato, aveva citato in giudizio il deputato Vittorio Sgarbi per dichiarazioni diffamatorie rese nel 1998 in televisione (trasmissione «Sgarbi quotidiani» su R.T.I.). La Corte d’appello di Bologna aveva respinto la domanda risarcitoria richiamando la delibera della Camera del 10 febbraio 2005 che aveva dichiarato l’insindacabilità delle opinioni espresse da Sgarbi (art. 68, comma 1, Cost.). La Corte di cassazione, investita del ricorso, aveva sollevato conflitto di attribuzioni sostenendo che la delibera parlamentare difettasse dei presupposti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato proposto dalla Corte di cassazione (terza sezione civile) nei confronti della Camera dei deputati. Oggetto: delibera dell’Assemblea del 10 febbraio 2005 che dichiarava l’insindacabilità delle opinioni del deputato Sgarbi ex art. 68, comma 1, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni. Sussistevano entrambi i requisiti: il profilo soggettivo (la Cassazione è organo giurisdizionale che dichiara definitivamente la volontà del potere giurisdizionale; la Camera è organo competente a deliberare definitivamente sull’insindacabilità); il profilo oggettivo (la Cassazione lamentava la menomazione della propria sfera di attribuzione giurisdizionale per effetto di una delibera parlamentare ritenuta priva dei suoi presupposti).

    Il principio

    La Corte di cassazione ha legittimazione a sollevare conflitto di attribuzioni nei confronti della Camera dei deputati quando ritiene che la delibera di insindacabilità ex art. 68, comma 1, Cost. sia stata adottata in assenza dei presupposti richiesti, impedendole di esercitare la funzione giurisdizionale. Il conflitto è lo strumento costituzionale per riequilibrare il rapporto tra autorità giurisdizionale e privilegi parlamentari.

    Domande e risposte

    Che cosa protegge l’art. 68, comma 1, della Costituzione?

    L’art. 68, comma 1, Cost. stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Si tratta di una prerogativa a tutela dell’autonomia parlamentare, non un privilegio personale del singolo parlamentare.

    Quando le dichiarazioni di un parlamentare sono «nell’esercizio delle funzioni»?

    Secondo la giurisprudenza costituzionale, le dichiarazioni rese fuori dall’aula o dalle commissioni sono coperte dall’insindacabilità solo se presentano un «nesso funzionale» con l’attività parlamentare (ad es. rispecchiano posizioni espresse in sede parlamentare). Dichiarazioni televisive prive di questo nesso non sono coperte.

    Questa ordinanza ha già deciso il merito del conflitto?

    No. L’ordinanza si è limitata a dichiarare ammissibile il ricorso (prima fase del giudizio sul conflitto ex art. 37 della legge n. 87/1953), disponendo la notifica alla Camera. Il merito è stato trattato in seguito.

    Norme collegate