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Autore: Andrea Marton

  • Ravvedimento operoso: esempi pratici sull’art. 13 D.Lgs. 472/1997

    Ravvedimento operoso: esempi pratici sull’art. 13 D.Lgs. 472/1997

    In sintesi

    • Il ravvedimento consente di regolarizzare violazioni con sanzioni ridotte.
    • Prima si interviene, minore è spesso il costo.
    • Serve calcolare imposta, sanzione e interessi.
    • Non tutti gli errori si sanano allo stesso modo.
    • Dichiarazioni integrative e F24 vanno coordinati.

    Prima degli esempi: correggere presto costa meno

    L’art. 13 D.Lgs. 472/1997 disciplina il ravvedimento operoso, strumento con cui il contribuente può regolarizzare spontaneamente molte violazioni fiscali beneficiando di riduzioni sanzionatorie.

    Il ravvedimento non è un semplice pagamento tardivo. Bisogna individuare violazione, imposta dovuta, data originaria, data di regolarizzazione, sanzione ridotta e interessi. Se serve, va presentata anche dichiarazione integrativa.

    La gestione corretta evita che un errore piccolo diventi cartella, avviso bonario o contestazione più costosa. Ma il calcolo va fatto con precisione.

    Prima del ravvedimento

    • violazione;
    • imposta dovuta;
    • scadenza originaria;
    • data pagamento;
    • codici tributo e interessi.

    Caso 1: IVA pagata con 20 giorni di ritardo

    Scenario. La società si accorge di non aver versato la liquidazione IVA mensile.

    Come si legge in pratica. Si calcolano imposta, sanzione ridotta e interessi fino al pagamento, usando codici corretti.

    Calcolo

    • liquidazione;
    • scadenza;
    • data F24;
    • sanzione;
    • interessi.

    Caso 2: costo dimenticato in dichiarazione

    Scenario. Il contribuente scopre un errore che riduce l’imposta dovuta.

    Come si legge in pratica. Potrebbe servire dichiarazione integrativa a favore o correzione secondo regole applicabili. Va valutato termine e documenti.

    Documenti

    • dichiarazione originaria;
    • fattura;
    • calcolo nuovo;
    • integrativa;
    • credito emergente.

    Caso 3: ritenuta non versata

    Scenario. Un sostituto d’imposta ha pagato un professionista ma dimenticato la ritenuta.

    Come si legge in pratica. Serve regolarizzare versamento, sanzioni e interessi, e coordinare CU e modello dichiarativo.

    Controlli

    • fattura;
    • pagamento netto;
    • ritenuta;
    • F24;
    • CU.

    Quando chiedere una verifica

    Per errori fiscali, F24 tardivi e integrative: calcola ravvedimento e documenti.

    Norme e fonti collegate

    D.Lgs. 472/1997 su Normattiva.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Il ravvedimento è sempre possibile?

    Va verificato in base alla violazione e allo stato dei controlli.

    Serve pagare interessi?

    Di regola sì, oltre alla sanzione ridotta.

    Posso correggere una dichiarazione?

    Spesso con integrativa, se nei termini.

    Meglio ravvedersi subito?

    Di solito prima si corregge, meglio è.

  • Articolo 19 Imposta di Registro

    Articolo 19 Imposta di Registro

    Art. 19 Imp. Reg. – Denuncia di eventi successivi alla registrazione

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 — testo aggiornato

    1. L’avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, l’esecuzione di tale atto prima dell’avveramento della condizione e il verificarsi di eventi che, a norma del presente testo unico, diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati entro trenta giorni, previa autoliquidazione e pagamento del relativo importo, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, all’ufficio che ha registrato l’atto al quale si riferiscono.

    2. Il termine di cui al comma 1 è elevato a sessanta giorni se l’evento dedotto in condizione è connesso alla nascita o alla sopravvivenza di una persona.

    3. […]

  • Art. 86 T.U.B.: Accertamento del passivo

    Art. 86 T.U.B.: Accertamento del passivo

    Art. 86 T.U.B. – Accertamento del passivo.

    In vigore dal 01/12/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 193 Articolo 2

    “1. Entro un mese dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore l’indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture e i documenti della banca. La comunicazione s’intende effettuata con riserva di eventuali contestazioni e avviene a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata presso la sede dell’impresa o la residenza del creditore. Se il destinatario ha sede o risiede all’estero, la comunicazione puo’ essere effettuata con le stesse modalita’ al suo rappresentante in Italia, se esistente. Contestualmente i commissari invitano ciascun creditore ad indicare, entro il termine di cui al comma 4, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni e’ onere comunicare ai commissari, con l’avvertimento sulle conseguenze di cui al comma 3.

    2. Analoga comunicazione viene inviata a coloro che risultino titolari di diritti reali sui beni e sugli strumenti finanziari relativi ai servizi previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in possesso della banca, nonche’ ai clienti aventi diritto alle restituzioni dei detti strumenti finanziari.

    2-bis. Nei casi disciplinati dall’articolo 92-bis, i commissari, sentito il comitato di sorveglianza, possono provvedere alle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 anche per singole categorie di aventi diritto, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in uno o piu’ quotidiani a diffusione nazionale o locale di un avviso contenente l’invito a consultare l’elenco provvisorio degli ammessi al passivo. L’elenco e’ depositato presso la sede della societa’ o messo altrimenti a disposizione degli aventi diritto, fermo in ogni caso il diritto di ciascuno di prendere visione solo della propria posizione. Il termine per la presentazione delle domande di insinuazione ai sensi del comma 5 decorre dalla pubblicazione dell’avviso di cui al presente comma.

    3. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dai commissari all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dagli interessati. In caso di mancata comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata o della sua variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito nella cancelleria del tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali. In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il commissario liquidatore e’ tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti.

    4. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare, all’indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi.

    5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2, i quali non abbiano ricevuto la comunicazione prevista dai commi 1 e 2, devono chiedere ai commissari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti a provare l’esistenza, la specie e l’entita’ dei propri diritti e indicando l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura. Si applica il comma 3 del presente articolo.

    6. I commissari, trascorso il termine previsto dal comma 5 e non oltre i trenta giorni successivi, presentano alla Banca d’Italia, sentiti i cessati amministratori della banca, l’elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicando i diritti di prelazione e l’ordine degli stessi, nonche’ gli elenchi dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 e di coloro cui e’ stato negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari relativi ai servizi previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono iscritti in apposita e separata sezione dello stato passivo.

    7. Nei medesimi termini previsti dal comma 6 i commissari depositano nella cancelleria del tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali, a disposizione degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori privilegiati, dei titolari di diritti indicati nel comma 2, nonche’ dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui e’ stato negato il riconoscimento delle pretese.

    8. Successivamente i commissari comunicano senza indugio, a mezzo posta elettronica certificata, a coloro ai quali e’ stato negato in tutto o in parte il riconoscimento delle pretese, la decisione presa nei loro riguardi. Dell’avvenuto deposito dello stato passivo e’ dato avviso tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    9. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 6 e 7, lo stato passivo diventa esecutivo.

    9-bis. I commissari, previa autorizzazione della Banca d’Italia e con il parere favorevole del comitato di sorveglianza, possono non procedere all’accertamento del passivo relativamente ai crediti di cui al comma 1 se risulta che non puo’ essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei titolari di tali crediti, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura.

    9-ter. Le disposizioni di cui al comma 9-bis si applicano, in quanto compatibili, anche quando la condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla presentazione alla Banca d’Italia degli elenchi di cui al comma 6.”

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  • Articolo 103 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 103 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 103 CCII – Scritture contabili

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il commissario giudiziale, immediatamente dopo il decreto di apertura del concordato preventivo, ne fa annotazione sotto l’ultima scrittura dei libri presentati.

    2. I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.

  • Art. 34 T.U.IVA: Regime speciale per i produttori agricoli

    Art. 34 T.U.IVA: Regime speciale per i produttori agricoli

    Art. 34 T.U.IVA – Regime speciale per i produttori agricoli. (1)

    In vigore dal 29/11/2006 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto-legge del 03/10/2006 n. 262 Articolo 2

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:ripristino Per l’applicazione del c.4 si veda l’art.2, c.3 del dl 50/97 Ripristino Per gli effetti vedasi l’art. 3 del DPR n. 24/79.

    “1. Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell’allegata tabella A, effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell’articolo 19 forfettizzata in misura pari all’importo risultante dall’applicazione, all’ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole. L’imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l’applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo.

    2. Si considerano produttori agricoli:

    a) i soggetti che esercitano le attivita’ indicate nell’articolo 2135 del codice civile e quelli che esercitano attivita’ di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonche’ di allevamento di rane.

    b) gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione Europea concernenti l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;

    c) le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonche’ gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.

    3. (Comma abrogato)

    4. La detrazione forfettizzata non compete per le cessioni dei prodotti indicati nel comma 1 il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad imposta, sempre che il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario.

    5. Se il contribuente, nell’ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel comma 1, queste sono registrate distintamente e indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. Dall’imposta relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi esclusivamente utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse.

    6. I produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attivita’, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l’obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell’articolo 39. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell’esercizio dell’impresa, devono emettere fattura, con le modalita’ e nei termini di cui all’articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell’articolo 25. Le disposizioni del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall’anno solare successivo a quello in cui e’ stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli hanno facolta’ di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. In tale caso, l’opzione o la revoca si esercitano con le modalita’ stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni.

    7. I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all’atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L’obbligo di emissione della fattura puo’ essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi e’ consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo.

    8. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai passaggi di prodotti ittici provenienti da acque marittime, lagunari e salmastre effettuati dagli esercenti la pesca nelle predette acque alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi nonche’ alle societa’ consortili e agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c).

    9. Ai soggetti di cui al comma 1 che effettuano le cessioni dei prodotti ivi indicati ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38-quater e 72, nonche’ le cessioni intracomunitarie degli stessi compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l’applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato.

    10. (Comma abrogato)

    11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all’ufficio secondo le modalita’ previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442. 12. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita’ di attuazione del presente articolo.”

    ____________________________

    (1) Le percentuali di compensazione sono state stabilite, con i seguenti provvedimenti: D.M. 12 maggio 1992; D.I. 30 dicembre 1997; dall’art. 2, comma 6, D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997 n. 30 e dal D.M. 23 dicembre 2005. D.I. 05/02/2021 GU 45/2021; D.I. 19/12/2021 GU 308/2021.

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  • Art. 33 T.U.IVA: Semplificazioni per i contribuenti minori relat

    Art. 33 T.U.IVA: Semplificazioni per i contribuenti minori relat

    Art. 33 T.U.IVA – Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle dichiarazioni e ai versamenti.

    In vigore dal 09/04/1998 al 03/03/2000 con effetto dal 01/01/1998

    Modificato da: Decreto legislativo del 23/03/1998 n. 56 Articolo 2

    Soppresso dal 03/03/2000 da: Decreto del Presidente della Repubblica del 14/10/1999 n. 542 Articolo 11

    Nota:Nel dettaglio, per la vigenza, si rinvia all’art. 12, DLG n. 241/97. Nel dettaglio, per la vigenza, si rinvia all’art. 12, DLG n. 241/97. Per l’applicabilita’ vedasi l’art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 888/77. Per gli effetti vedasi l’art. 3, ultimo comma, della L. n. 31/80 .”1. I contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a trecentosessantamilioni di lire per le
    imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e
    professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per
    oggetto altre attivita’, possono optare, dandone comunicazione
    all’ufficio competente nella dichiarazione relativa all’anno precedente,
    ovvero nella dichiarazione di inizio attivita’:
    a) per l’annotazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi
    versamenti entro il giorno 5 del secondo mese successivo a ciascuno dei
    primi tre trimestri solari; qualora l’imposta non superi il limite di
    lire cinquantamila il versamento dovra’ essere effettuato insieme a quella
    dovuta per il trimestre successivo;
    b) per il versamento dell’imposta dovuta entro il 15 marzo di
    ciascun anno ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme
    dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da
    versare degli interessi, nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese o
    frazione di mese successivo alla predetta data.
    2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano
    contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita’ e non
    provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta
    applicabile il limite di trecentosessantamilioni di lire
    relativamente a tutte le attivita’ esercitate.
    3. Per i soggetti che esercitano l’opzione di cui al comma 1, le somme
    da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura
    dell’1,50 per cento, previa apposita annotazione nei registri di cui agli
    articoli 23 e 24. L’opzione ha effetto a partire dall’anno in cui e’
    esercitata e fino a quando non sia revocata. La revoca deve essere
    comunicata all’ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall’anno in
    corso.”

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  • Articolo 17 Ter Contenzioso Tributario

    Articolo 17 Ter Contenzioso Tributario

    Art. 17 Ter Cont. Trib. – Degli atti in generale

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — testo aggiornato

    1. Gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali sono redatti in modo chiaro e sintetico.

    2. Salvo i casi eccezionali previsti dalle norme tecniche di cui all’articolo 79, comma 2-quater, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice tributario, dei suoi ausiliari e quelli delle segreterie delle corti di giustizia tributaria, nonchè gli atti delle parti e dei difensori sono sottoscritti con firma digitale.

    3. La liquidazione delle spese del giudizio tiene in ogni caso conto della violazione ad opera dei difensori delle parti delle previsioni di cui al comma 4-bis dell’articolo 16-bis, nonchè di quelle delle norme tecniche del processo tributario telematico, fermo l’obbligo delle parti di provvedere alla regolarizzazione entro il termine perentorio stabilito dal giudice.

    4. La mancata sottoscrizione con firma digitale dei provvedimenti giudiziari del giudice tributario determina la loro nullità.

  • Dipendenti nella cessione d’azienda: esempi pratici sull’art. 21

    Dipendenti nella cessione d’azienda: esempi pratici sull’art. 21

    In sintesi

    • Nel trasferimento d’azienda i rapporti di lavoro proseguono con il cessionario.
    • Retribuzioni, TFR e anzianità vanno verificati prima del closing.
    • I debiti verso dipendenti possono incidere sul prezzo.
    • Cambio appalto e ramo d’azienda richiedono attenzione.
    • Serve due diligence lavoro e payroll.

    Prima degli esempi: i dipendenti non sono un allegato

    L’art. 2112 c.c. tutela i lavoratori in caso di trasferimento d’azienda. Il rapporto di lavoro continua con il cessionario e il lavoratore conserva i diritti derivanti dal rapporto.

    Per chi compra un’azienda questo è un tema economico primario: non basta conoscere il numero dei dipendenti. Bisogna verificare inquadramenti, retribuzioni, ferie, TFR, contenziosi, premi, contratti collettivi e debiti arretrati.

    Anche il venditore deve preparare il fascicolo lavoro, per evitare contestazioni sul prezzo o garanzie successive. Il trasferimento mal gestito può generare conflitti sindacali e passività inattese.

    Due diligence lavoro

    • elenco dipendenti;
    • contratti e livelli;
    • buste paga;
    • TFR e ferie;
    • contenziosi e contestazioni.

    Caso 1: arretrati retributivi non comunicati

    Scenario. Dopo il closing emergono premi e straordinari non pagati.

    Come si legge in pratica. La due diligence doveva ricostruire debiti verso dipendenti e garanzie del venditore. Il costo può incidere sul prezzo.

    Documenti

    • cedolini;
    • accordi aziendali;
    • straordinari;
    • TFR;
    • clausole indennizzo.

    Caso 2: ramo d’azienda con personale dedicato

    Scenario. Viene ceduto un ramo con 8 lavoratori, ma alcuni lavorano anche per altri reparti.

    Come si legge in pratica. Serve verificare autonomia del ramo e assegnazione reale del personale. Una selezione artificiale può essere contestata.

    Prove

    • organigramma;
    • mansioni;
    • centro costo;
    • contratti clienti;
    • beni del ramo.

    Caso 3: cambio CCNL dopo acquisizione

    Scenario. Il cessionario vuole applicare un contratto collettivo diverso e ridurre alcuni trattamenti.

    Come si legge in pratica. Il passaggio richiede analisi puntuale dei diritti conservati, accordi collettivi e tempi. Non si cambia tutto automaticamente il giorno dopo.

    Controlli

    • CCNL applicato;
    • accordi integrativi;
    • anzianità;
    • superminimi;
    • comunicazioni ai lavoratori.

    Quando chiedere una verifica

    Per acquisizioni con dipendenti: verifica lavoro, TFR e passività.

    Norme e fonti collegate

    Art. 2112 c.c., art. 2558 c.c., art. 2560 c.c..

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    I dipendenti passano al compratore?

    Nel trasferimento d’azienda, di regola il rapporto prosegue con il cessionario.

    Il TFR va controllato?

    Sì, è una passività centrale.

    Si può scegliere quali dipendenti passano?

    Dipende dal perimetro reale dell’azienda o ramo.

    Serve consulenza lavoro?

    Sì, quando ci sono dipendenti, CCNL o arretrati.

  • Articolo 61 Legge Fallimentare

    Articolo 61 Legge Fallimentare

    Art. 61 L. Fall. – Creditore di più coobbligati solidali

    Creditore di più coobbligati solidali

  • Articolo 102 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 102 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 102 CCII – Finanziamenti prededucibili dei soci

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il beneficio della prededuzione previsto agli articoli 99 e 101 si applica ai finanziamenti erogati dai soci in qualsiasi forma, inclusa l’emissione di garanzie e controgaranzie, fino all’ottanta per cento del loro ammontare.

    2. Il medesimo beneficio opera per l’intero ammontare dei finanziamenti qualora il finanziatore abbia acquisito la qualità di socio in esecuzione del concordato preventivo […].