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La Corte costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità della questione sollevata dal Giudice di pace di Cagliari sugli artt. 149 e 150 del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005) e sull’art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 254/2006, in materia di risarcimento diretto dei danni da circolazione stradale. La questione difettava di motivazione sulla rilevanza, investiva un atto privo di forza di legge e non aveva sperimentato un’interpretazione costituzionalmente orientata.
Di cosa si tratta
Il sistema del risarcimento diretto in materia di RC auto prevede che il danneggiato si rivolga alla propria assicurazione anziché a quella del responsabile. Il Giudice di pace di Cagliari dubitava che tale meccanismo escludesse il rimborso delle spese per l’assistenza legale, penalizzando i soggetti meno abbienti e creando disparità tra professionisti.
La questione di legittimità costituzionale
Il rimettente ha impugnato gli artt. 149 e 150 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) e l’art. 9, comma 2, del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, per asserita violazione degli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione. Secondo il Giudice di pace di Cagliari, la normativa avrebbe svilito il diritto alla difesa e sarebbe andata oltre la delega legislativa.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per tre ragioni concorrenti: (a) omessa motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio principale; (b) impossibilità di sollevare questioni su atti privi di forza di legge, quale il d.P.R. n. 254/2006; (c) mancata ricerca di un’interpretazione costituzionalmente orientata, giacché l’azione diretta contro l’assicuratore del danneggiato non esclude il ricorso ai principi della responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente omette di motivare sulla rilevanza, investe atti non aventi forza di legge e non sperimenta preventivamente un’interpretazione conforme a Costituzione.
Domande e risposte
Che cos’è il risarcimento diretto in materia di RC auto?
È il meccanismo che consente al danneggiato in un sinistro stradale di richiedere il risarcimento direttamente alla propria compagnia assicurativa, anziché a quella del responsabile del danno, disciplinato dagli artt. 149-150 del Codice delle assicurazioni private.
Perché la Corte non ha esaminato il merito della questione?
Perché l’ordinanza di rimessione presentava più vizi formali insuperabili: mancava la motivazione sulla rilevanza, investiva un regolamento (atto privo di forza di legge) e il giudice non aveva tentato alcuna interpretazione costituzionalmente orientata prima di sollevare la questione.
Un atto regolamentare può essere oggetto di giudizio di legittimità costituzionale?
No. La Corte costituzionale può pronunciarsi solo su leggi e atti aventi forza di legge. Un decreto del Presidente della Repubblica di natura regolamentare, come il d.P.R. n. 254/2006, non può formare oggetto di questione incidentale di legittimità costituzionale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza, invocato per la disparità di trattamento tra assicurati
- Art. 24 della Costituzione — Diritto alla difesa, ritenuto compresso dalla mancata liquidazione delle spese legali
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