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La sentenza n. 94 del 2011 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Governo contro tre disposizioni della legge della Regione Liguria n. 52 del 2009, che vietava discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere nell’accesso ai servizi, in materia sanitaria e nell’attività legislativa e amministrativa regionale.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Liguria 10 novembre 2009, n. 52, recante «Norme contro le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere», prevedeva, tra l’altro: il divieto di rifiutare o degradare l’erogazione di servizi pubblici e privati per ragioni legate all’orientamento sessuale (art. 7, comma 1); la facoltà per i maggiorenni di designare una persona di fiducia cui le strutture sanitarie devono riferirsi per ogni esigenza assistenziale (art. 8, comma 2); e l’obbligo per gli organi regionali di conformarsi ai principi antidiscriminatori nell’esercizio di ogni funzione (art. 13, comma 3). Il Governo aveva impugnato queste norme per asserito contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, sostenendo che rientrassero nella materia «ordinamento civile» di esclusiva competenza statale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli articoli 7, comma 1, 8, comma 2, e 13, comma 3, della legge regionale Liguria n. 52 del 2009, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva allo Stato la materia dell’ordinamento civile. Il rimettente sosteneva che le norme regionali introducessero un obbligo legale a contrarre per i privati e disciplinassero materie (come la designazione del fiduciario sanitario) riservate all’esclusiva legislazione statale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate tutte e tre le questioni. Ha ritenuto che le disposizioni impugnate operassero nell’ambito delle competenze regionali in materia di servizi pubblici e organizzazione regionale, senza interferire con l’ordinamento civile di competenza statale. In particolare, la norma sull’accesso ai servizi era espressione della competenza regionale sui servizi pubblici; quella sulla designazione del fiduciario riguardava l’organizzazione delle strutture sanitarie regionali; e quella sull’attività normativa regionale era mera affermazione programmatica.
Il principio
Le Regioni possono emanare norme antidiscriminatorie nell’ambito delle proprie competenze (servizi pubblici, organizzazione sanitaria, programmazione regionale) senza invadere la materia dell’ordinamento civile riservata allo Stato, purché le disposizioni regionali non incidano sull’autonomia negoziale dei privati oltre quanto connesso all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
Domande e risposte
Una regione può vietare le discriminazioni per orientamento sessuale nell’erogazione dei servizi?
Sì, nella misura in cui la norma regionale riguardi servizi pubblici rientranti nelle competenze regionali o si limiti a programmare l’attività normativa e amministrativa della Regione stessa, senza imporre obblighi a contrarre ai privati che eccedano la competenza regionale.
La designazione del fiduciario sanitario era riservata allo Stato?
La Corte ha ritenuto che la norma della legge ligure riguardasse l’organizzazione delle strutture sanitarie regionali e non l’ordinamento civile, escludendo quindi la competenza esclusiva statale in quel contesto specifico.
Quali limiti ha una regione nella lotta alle discriminazioni?
Le Regioni devono operare nell’ambito delle proprie competenze materiali (servizi pubblici, sanità, organizzazione regionale); non possono legiferare sull’ordinamento civile (contratti tra privati, obblighi a contrarre di carattere generale) né sul diritto penale, materie riservate allo Stato.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative; il secondo comma, lettera l), riserva allo Stato l’ordinamento civile
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