Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 65/2011 – Reato di soggiorno illegale: restituzione atti per ius superveniens

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    La Corte costituzionale ha restituito gli atti ai giudici di pace di Montepulciano e Palermo che avevano sollevato questioni sull’art. 10-bis T.U. immigrazione, affinché rivalutassero la rilevanza alla luce dello ius superveniens e della sentenza n. 250 del 2010.

    Di cosa si tratta

    I giudici di pace di Montepulciano e di Palermo avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale sul reato di ingresso e soggiorno illegale degli stranieri (art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998), nonché sulla disciplina collegata (art. 16, comma 1, T.U. immigrazione, e art. 62-bis d.lgs. n. 274/2000). Le questioni erano state iscritte prima che la Corte si pronunciasse con la sentenza n. 250 del 2010, che aveva modificato il quadro interpretativo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Montepulciano, con ordinanza dell’8 aprile 2010 (r.o. n. 212 del 2010), aveva sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost. e ai principi di solidarietà e ragionevolezza. Il Giudice di pace di Palermo, con ordinanza del 18 dicembre 2009 (r.o. n. 223 del 2010), aveva evocato gli artt. 2, 3, 10, 25, 27, 97, 111 e 117 Cost. Entrambi censuravano il reato di mera presenza irregolare come incompatibile con i principi di materialità, offensività e parità di trattamento.

    La decisione della Corte

    Con l’ordinanza n. 65 del 2011 (camera di consiglio del 26 gennaio 2011, redattore Paolo Grossi, depositata il 25 febbraio 2011), la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le questioni sollevate, disponendo la restituzione degli atti ai giudici rimettenti affinché rivalutassero la rilevanza e il fondamento delle questioni alla luce della sentenza n. 250 del 2010 e delle modifiche normative nel frattempo intervenute.

    Il principio

    Lo ius superveniens — ossia le modifiche normative o interpretative sopravvenute nel corso del giudizio — può incidere sulla rilevanza di una questione di legittimità costituzionale già sollevata. In tal caso, la Corte non può esaminare la questione nel merito senza che il giudice rimettente abbia prima verificato se essa mantenga senso alla luce della nuova situazione.

    Domande e risposte

    Cosa è lo ius superveniens in materia di giudizio costituzionale?

    È una norma o una pronuncia giurisdizionale sopravvenuta dopo la rimessione della questione, che può modificare il quadro normativo o interpretativo di riferimento. Quando ciò accade, la Corte restituisce gli atti al giudice a quo per una rivalutazione.

    Perché la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni invece di esaminarle nel merito?

    Perché la sentenza n. 250 del 2010 aveva già modificato il quadro applicativo dell’art. 10-bis e delle norme collegate. Prima di pronunciarsi nel merito, era necessario che i giudici rimettenti verificassero se e come tale sentenza incidesse sulla fattispecie concreta davanti a loro.

    I reati contestati agli stranieri rimangono validi dopo queste pronunce?

    Sì, l’art. 10-bis T.U. immigrazione non è stato dichiarato incostituzionale con questa ordinanza. La Corte si è limitata a restituire gli atti ai giudici, che dovranno eventualmente sollevare nuove questioni con motivazione aggiornata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 145/2011 – Sospensione pensioni di anzianità dei militari nel 1997: questione manifestamente infondata

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    La Corte costituzionale dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sull’art. 59, comma 54, della l. n. 449/1997 (legge finanziaria 1998), nella parte che rendeva definitiva la sospensione delle pensioni di anzianità anticipate per i militari nel periodo novembre-dicembre 1997. La norma non viola gli artt. 36 e 38 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Nel 1997 il legislatore aveva temporaneamente sospeso, per ragioni di bilancio, la maturazione dei trattamenti pensionistici di anzianità anticipata nel settore pubblico, compreso il personale militare. La legge finanziaria 1998 aveva poi reso definitiva tale sospensione per il periodo dal 3 novembre al 31 dicembre 1997. Un militare interessato dalla misura aveva adito la Corte dei conti, che aveva sollevato questione di legittimità.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti — sezione giurisdizionale per la Regione Puglia — ha impugnato l’art. 59, comma 54, della l. 27 dicembre 1997, n. 449, e l’art. 1 del d.m. 30 marzo 1998, in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione, ritenendo che la norma lede il diritto alla retribuzione adeguata e la tutela previdenziale.

    La decisione della Corte

    La Corte richiama la propria ordinanza n. 10/2011, che aveva già dichiarato la manifesta infondatezza di questione identica. Ribadisce che l’art. 38 Cost. tutela il diritto a pensione di vecchiaia, non le pensioni anticipate di anzianità; che l’art. 36 Cost. non è violato, perché il dipendente aveva la possibilità di revocare le dimissioni e tornare in servizio, evitando l’effetto economico negativo.

    Il principio

    La sospensione legislativa temporanea delle pensioni di anzianità anticipata non viola la garanzia previdenziale dell’art. 38 Cost., che copre solo le pensioni di vecchiaia, né il diritto a una retribuzione proporzionata al lavoro svolto di cui all’art. 36 Cost., quando l’interessato disponeva di strumenti giuridici per evitare il pregiudizio economico.

    Domande e risposte

    Che cosa sono le pensioni di anzianità anticipata?

    Sono trattamenti pensionistici che consentono la cessazione dal servizio prima del raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria, al verificarsi di determinati requisiti contributivi o anagrafici. Sono diverse dalle pensioni di vecchiaia, che scattano al raggiungimento dell’età prevista dalla legge.

    Perché la Corte non ritiene violato l’art. 38 Cost.?

    Perché l’art. 38, secondo comma, Cost. garantisce il diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di infortuni, malattia, invalidità e vecchiaia, ma non copre le pensioni anticipate che vengono richieste prima del raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria.

    Il militare non aveva alternative alla perdita della pensione?

    Secondo la Corte, sì: l’interessato poteva revocare le dimissioni già presentate e chiedere la riammissione in servizio, evitando così l’effetto pregiudizievole. La mancata attivazione di questi strumenti dipendeva da una scelta volontaria dell’interessato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 64/2011 – Reato di ingresso irregolare e principi costituzionali penali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato in parte manifestamente infondate e in parte manifestamente inammissibili le questioni sollevate da vari giudici di pace sul reato di ingresso e soggiorno illegale degli stranieri (art. 10-bis T.U. immigrazione), disponendo comunque la restituzione degli atti ad alcuni rimettenti alla luce della sentenza n. 250 del 2010.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 94 del 2009 (c.d. pacchetto sicurezza) ha introdotto nell’ordinamento italiano il reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero (art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998), punito con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Numerosi giudici di pace — di Lecco (Missaglia), Pordenone e Taranto — avevano dubitato della costituzionalità di questa norma, sollevando questioni davanti alla Corte. Parallelamente, la Corte aveva già esaminato la disciplina collegata con la sentenza n. 250 del 2010.

    La questione di legittimità costituzionale

    Quattro giudici di pace (Lecco-Missaglia, Pordenone con tredici ordinanze, Taranto con due ordinanze) avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 62-bis d.lgs. n. 274/2000 (disposizioni in materia di competenza penale del giudice di pace), in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 25, 27 e 117 della Costituzione. Le censure vertevano sulla ragionevolezza dell’incriminazione, sul principio di materialità e offensività del reato e sul contrasto con obblighi internazionali.

    La decisione della Corte

    Con l’ordinanza n. 64 del 2011 (camera di consiglio del 26 gennaio 2011, redattore Giuseppe Frigo, depositata il 25 febbraio 2011), la Corte: (1) ha disposto la restituzione degli atti ai giudici rimettenti del Giudice di pace di Lecco-Missaglia e di Pordenone, affinché rivalutassero la rilevanza alla luce della sentenza n. 250 del 2010; (2) ha dichiarato manifestamente infondate alcune questioni riferite agli artt. 2 e 27 Cost. sollevate dal Giudice di pace di Taranto; (3) ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni riferite agli artt. 3, 10, 27 e 117 Cost. sempre del Giudice di pace di Taranto per difetti di motivazione.

    Il principio

    Quando, nel corso di un giudizio di legittimità costituzionale, interviene una pronuncia della Corte che modifica il quadro normativo o interpretativo rilevante, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente affinché verifichi se la questione mantenga ancora la sua rilevanza e fondamento alla luce del mutato contesto.

    Domande e risposte

    Cosa punisce l’art. 10-bis del T.U. immigrazione?

    Punisce con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro lo straniero che fa ingresso o permane nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del T.U. sull’immigrazione, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

    Cos’è il principio di offensività del reato?

    È il principio costituzionale (ricavato dagli artt. 25 e 27 Cost.) per cui il diritto penale può intervenire solo a fronte di condotte che ledono o mettono concretamente in pericolo un bene giuridico meritevole di tutela. I rimettenti dubitavano che la mera presenza irregolare sul territorio integrasse un «fatto» offensivo in tale senso.

    Cosa cambia con la restituzione degli atti al giudice rimettente?

    Il giudice rimettente deve riesaminare il proprio giudizio alla luce delle novità introdotte dalla sentenza della Corte n. 250 del 2010, verificando se la questione sia ancora rilevante e se debba essere eventualmente riformulata prima di sottoporla nuovamente alla Consulta.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza evocato per la scelta di incriminare la mera presenza irregolare
    • Art. 27 della Costituzione — Principio di responsabilità penale personale e di offensività, rilevante per la configurazione del reato
  • Corte cost. n. 144/2011 – Reato di ingresso irregolare dello straniero (art. 10-bis d.lgs. 286/1998): questioni parzialmente inammissibili e parzialmente infondate

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    La Corte costituzionale dichiara in parte manifestamente inammissibili e in parte manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sull’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998 (reato di ingresso e soggiorno irregolare dello straniero), sollevate da più giudici di pace e dal Tribunale di Modena. La norma introdotta dalla legge n. 94/2009 non è incompatibile con la Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 10-bis del Testo unico immigrazione, introdotto dalla l. n. 94/2009, punisce con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro lo straniero che entra o si trattiene nel territorio nazionale in violazione delle disposizioni del d.lgs. n. 286/1998. Numerosi giudici di pace avevano dubitato della legittimità costituzionale di questa fattispecie di reato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Più giudici di pace (Agrigento, Cagliari, Chiavenna, Marano di Napoli, Pistoia, Valdagno) e il Tribunale di Modena hanno impugnato gli artt. 10-bis, 16, comma 1, d.lgs. n. 286/1998 e l’art. 62-bis del d.lgs. n. 274/2000, in riferimento a numerosi parametri costituzionali tra cui gli artt. 2, 3, 10, 13, 25, 27 e 117 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e pronuncia una decisione articolata: (1) inammissibilità per carente motivazione sulla rilevanza per i giudici di pace di Marano di Napoli, Chiavenna e Valdagno; (2) inammissibilità per incompetenza del Tribunale di Modena, essendo la contravvenzione di competenza del giudice di pace; (3) manifesta infondatezza per le restanti questioni sollevate dai giudici di pace di Agrigento e Cagliari, poiché la norma non sanziona una condizione personale ma una condotta.

    Il principio

    La fattispecie di reato di cui all’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998 non punisce una condizione personale dello straniero ma una condotta concreta (l’ingresso o la permanenza illegale), e non contrasta con i parametri costituzionali invocati. Le questioni prive di adeguata motivazione sulla rilevanza o sollevate da giudice incompetente sono inammissibili.

    Domande e risposte

    In cosa consiste il reato di cui all’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998?

    Punisce con ammenda da 5.000 a 10.000 euro lo straniero che fa ingresso o si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del Testo unico immigrazione, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

    Perché il Tribunale di Modena era incompetente?

    Perché la contravvenzione prevista dall’art. 10-bis è di competenza del giudice di pace, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera s-bis), del d.lgs. n. 274/2000. Un Tribunale ordinario non può sollevare questioni su norme che non deve applicare.

    La norma punisce chi è straniero o chi ha una condotta illegale?

    Secondo la Corte, la norma sanziona una condotta specifica (l’ingresso e il trattenimento irregolare) e non una mera condizione personale. Non viola pertanto il principio di personalità della responsabilità penale né il divieto di pene per stati personali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 107/2011 – Impianti eolici regionali e competenza statale in materia di energia

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una legge della Regione Basilicata che estendeva il regime semplificato della denuncia di inizio attività (DIA) per impianti eolici di media potenza, invadendo la competenza statale concorrente in materia di produzione e distribuzione nazionale dell’energia.

    Di cosa si tratta

    La Regione Basilicata aveva modificato il proprio Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale consentendo che impianti eolici di potenza tra 200 kW e 1 MW potessero essere realizzati con la sola DIA, purché distanti almeno 500 metri l’uno dall’altro. La normativa statale (d.lgs. n. 387/2003, art. 12, comma 5) riserva invece l’autorizzazione unica per impianti di quella fascia di potenza. La Corte ha verificato che la norma regionale contraddiceva i principi fondamentali statali in materia di fonti rinnovabili.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 3, comma 1, paragrafi i) e iii), della legge della Regione Basilicata n. 21 del 2010, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione (legislazione concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, paragrafo i) e paragrafo iii) della legge della Regione Basilicata n. 21 del 2010, nelle parti in cui modificano rispettivamente il paragrafo 1.2.2.1 e il paragrafo 2.2.2 dell’Appendice A al PIEAR, estendendo il regime DIA a impianti eolici per i quali la normativa statale richiede l’autorizzazione unica.

    Il principio

    Le Regioni non possono introdurre in materia di energia da fonti rinnovabili un regime autorizzativo semplificato (DIA) per impianti che il legislatore statale — nell’esercizio della competenza concorrente di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. — ha sottoposto ad autorizzazione unica; la disciplina delle procedure autorizzative costituisce un principio fondamentale della materia che vincola anche il legislatore regionale.

    Domande e risposte

    Perché la Regione non poteva semplificare le autorizzazioni per gli impianti eolici?

    Perché la materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» è di legislazione concorrente: lo Stato fissa i principi fondamentali (comprese le procedure autorizzative), che le Regioni devono rispettare senza poterli derogare in senso più permissivo o restrittivo.

    Cosa cambia concretamente per chi vuole installare un impianto eolico?

    Resta obbligatoria l’autorizzazione unica statale per gli impianti di potenza tra 200 kW e 1 MW. La DIA regionale introdotta dalla legge n. 21/2010 non è mai potuta entrare in vigore per quella fascia di potenza.

    La sentenza riguarda anche gli impianti già realizzati con la DIA regionale?

    La sentenza non si pronuncia espressamente su situazioni pregresse, ma la dichiarazione di illegittimità costituzionale ha effetto ex tunc: gli impianti eventualmente autorizzati in via semplificata in base alla norma annullata potrebbero essere soggetti a riesame da parte delle autorità competenti.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, con particolare riguardo alla legislazione concorrente in materia di energia
  • Corte cost. n. 101/2011 – Assegno mensile di invalidità civile e attività lavorativa

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    L’ordinanza n. 101 del 2011 ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1, della legge n. 118 del 1971, nella parte in cui subordina la concessione dell’assegno mensile di invalidità civile al mancato svolgimento di attività lavorativa, per difetti nell’ordinanza di rimessione del Tribunale di Napoli.

    Di cosa si tratta

    L’articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 1971, n. 118, come modificato dalla legge n. 247 del 2007, concede un assegno mensile agli invalidi civili tra i 18 e i 64 anni con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%, a condizione che «non svolgano attività lavorativa». Il Tribunale di Napoli era investito della domanda di una cittadina extracomunitaria titolare di carta di soggiorno che, pur possedendo i requisiti sanitari ed economici, svolgeva attività lavorativa da cui ricavava un reddito modesto, e riteneva irragionevole escluderla dal beneficio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1, della legge n. 118 del 1971 in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, ritenendo irragionevole escludere dal beneficio l’invalido che svolge attività lavorativa con redditi inferiori al limite legale, a parità di riduzione della capacità lavorativa e di reddito.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione. Ha rilevato che il rimettente non aveva sufficientemente motivato la rilevanza della questione nel caso concreto, non avendo verificato se la ricorrente soddisfacesse tutti i requisiti di legge (sanitari, economici e di residenza) e, in particolare, non avendo esaminato come il reddito da lavoro si combinasse con gli altri requisiti reddituali previsti dalla norma.

    Il principio

    La rilevanza della questione di legittimità costituzionale deve essere motivata in modo specifico e concreto: il giudice rimettente deve accertare che nel giudizio a quo tutti gli altri requisiti applicativi della norma impugnata siano soddisfatti, pena l’inammissibilità della questione per difetto di rilevanza.

    Domande e risposte

    Un invalido civile che lavora ha diritto all’assegno mensile?

    Secondo la norma impugnata (art. 13, comma 1, legge n. 118 del 1971), l’assegno è riconosciuto solo agli invalidi che «non svolgono attività lavorativa». Il Tribunale di Napoli riteneva questa esclusione irragionevole quando il reddito da lavoro è modesto, ma la Corte non ha potuto esaminare il merito per vizi processuali.

    Perché la questione era inammissibile?

    Il rimettente non aveva adeguatamente verificato se la ricorrente possedesse tutti i requisiti di legge (in particolare il requisito reddituale complessivo), rendendo incerta la rilevanza della questione nel caso concreto, che è condizione necessaria per adire la Corte costituzionale.

    L’assegno mensile di invalidità spetta anche agli stranieri?

    Secondo la norma, la prestazione spetta anche allo straniero extracomunitario titolare di carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo), come nel caso di specie, a condizione che sussistano tutti gli altri requisiti sanitari ed economici.

    Norme collegate

    • Art. 38 della Costituzione — diritto all’assistenza sociale per i casi di inabilità e bisogno, parametro della questione
    • Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, invocato per la disparità di trattamento tra invalidi lavoratori e non lavoratori
  • Corte cost. n. 63/2011 – Notifica cartella esattoriale e decorrenza termini per il ricorso

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa alla notifica delle cartelle esattoriali nei casi previsti dall’art. 140 c.p.c., sollevata per difetto di motivazione sulla rilevanza da parte del giudice rimettente.

    Di cosa si tratta

    Quando un contribuente non è reperibile al proprio domicilio, la notifica della cartella di pagamento può avvenire con il rito degli «irreperibili temporanei» ex art. 140 c.p.c. Una specifica disposizione (art. 26, quarto comma, d.P.R. n. 602/1973) prevede che in tali casi la notificazione si considera eseguita il giorno successivo all’affissione dell’avviso nell’albo comunale, senza attendere il decorso dei dieci giorni previsto dal codice di rito. Una contribuente aveva impugnato tardivamente una cartella, e il giudice tributario rimettente dubitava della costituzionalità di questa disciplina acceleratoria.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale di Firenze (Toscana) aveva sollevato, con ordinanza del 23 marzo 2010 (r.o. n. 228 del 2010), questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. La norma censurata anticipa il perfezionamento della notifica al giorno successivo all’affissione dell’avviso nell’albo comunale, riducendo i termini a disposizione del contribuente per proporre ricorso.

    La decisione della Corte

    Con l’ordinanza n. 63 del 2011 (camera di consiglio del 26 gennaio 2011, redattore Paolo Maddalena, depositata il 25 febbraio 2011), la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo: non aveva chiarito perché, anche ammettendo l’incostituzionalità della norma, ciò avrebbe cambiato l’esito della controversia.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è ammissibile solo se il giudice rimettente dimostra compiutamente che la norma censurata è applicabile nel giudizio principale e che una diversa disciplina avrebbe inciso concretamente sull’esito della causa. La carenza di motivazione sulla rilevanza determina la manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 26, quarto comma, del d.P.R. n. 602/1973?

    Prevede che, nei casi di notifica con affissione nell’albo comunale (art. 140 c.p.c.), la notificazione della cartella esattoriale si ha per eseguita il giorno successivo all’affissione, senza la necessità di attendere ulteriori termini.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché il giudice rimettente non aveva spiegato in modo sufficiente perché la norma fosse decisiva per risolvere il giudizio, vale a dire non aveva dimostrato la «rilevanza» richiesta come presupposto processuale per sollevare una questione di legittimità costituzionale.

    Cosa succede al contribuente se la cartella è notificata in modo accelerato?

    Il termine per proporre ricorso decorre dal giorno successivo all’affissione, il che può ridurre il tempo disponibile per contestare la pretesa, rispetto alle regole ordinarie del codice di procedura civile che prevedono un periodo di giacenza più lungo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 143/2011 – Contributo unificato: inammissibili le questioni sul mancato pagamento come condizione processuale

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sul contributo unificato (artt. 9 e 10 del d.P.R. n. 115/2002, come modificati dalla legge finanziaria 2010), sollevate da tre Giudici di pace. Le rimettenti non hanno adeguatamente motivato la rilevanza delle questioni né dimostrato che il mancato pagamento impedisse la prosecuzione dei giudizi.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2010 (l. n. 191/2009) ha modificato la disciplina del contributo unificato, aumentandone gli importi e ampliandone i casi di applicazione. Tre Giudici di pace avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale, ritenendo che le nuove norme potessero rendere di fatto inaccessibile la giustizia per i soggetti meno abbienti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Ficarolo (art. 2, comma 212, l. n. 191/2009, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.), il Giudice di pace di Varazze (artt. 9, 10, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002 e art. 30, comma 1, stesso testo unico, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 Cost.) e il Giudice di pace di Fermo (art. 10, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002 e art. 23, comma 10, l. n. 689/1981, in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost.).

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e dichiara tutte le questioni manifestamente inammissibili. I Giudici di Ficarolo e Fermo non spiegano come la declaratoria di illegittimità inciderebbe sulle decisioni loro sottoposte, mancando il presupposto della rilevanza. Il Giudice di Varazze ha sollevato la questione d’ufficio nonostante il contributo fosse già stato spontaneamente pagato dal ricorrente, rendendo la questione irrilevante nel giudizio a quo.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale è ammissibile solo se rilevante nel giudizio principale: il rimettente deve spiegare come la pronuncia della Corte inciderebbe concretamente sulla decisione da adottare. La questione sollevata d’ufficio su una norma già applicata spontaneamente dalla parte è priva di rilevanza.

    Domande e risposte

    Che cos’è il contributo unificato?

    È il tributo dovuto per la proposizione di un atto che introduce un procedimento giudiziario o un’impugnazione. Il suo importo varia in base al valore della causa e al tipo di procedimento, ed è disciplinato dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico sulle spese di giustizia).

    Il mancato pagamento del contributo unificato rende la domanda improponibile?

    No, in via automatica. La mancata corresponsione del contributo attiva una procedura di riscossione coattiva e l’applicazione di sanzioni, ma non comporta di per sé l’improcedibilità della domanda, salvo diversa previsione normativa espressa.

    Cosa significa che la questione è «irrilevante»?

    La rilevanza è il presupposto per cui la questione deve riguardare una norma di cui il giudice deve fare applicazione nel giudizio a quo. Se la norma in questione non deve essere applicata (perché il pagamento è già avvenuto o perché il giudice non deve pronunciarsi su di essa), la questione non può essere sollevata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 100/2011 – Reato di soggiorno illegale e manifesta inammissibilità (Gallarate)

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    L’ordinanza n. 100 del 2011 ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del T.U. Immigrazione sollevate dal Giudice di pace di Gallarate con tredici ordinanze, per carenze nella motivazione sulla non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Gallarate, con tredici ordinanze identiche nella parte motiva, aveva messo in discussione la costituzionalità dell’art. 10-bis del Testo Unico sull’Immigrazione (introdotto dalla legge n. 94 del 2009), che punisce il reato di ingresso e soggiorno illegale con ammenda da 5.000 a 10.000 euro, deducendo la violazione degli articoli 2, 3 e 25 della Costituzione. In particolare il rimettente contestava l’irragionevolezza di applicare uno strumento penale a condotte già coperte da misure amministrative di espulsione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Gallarate ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, aggiunto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge n. 94 del 2009, per violazione degli articoli 2, 3 e 25 della Costituzione. Il rimettente deduceva la mancanza di giustificazione razionale per la scelta penale e la disparità di trattamento rispetto all’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, che prevede la clausola del «giustificato motivo».

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni, riuniti i giudizi. Ha rilevato che le ordinanze di rimessione non sviluppavano in modo adeguato e autonomo le ragioni di non manifesta infondatezza delle censure, limitandosi sostanzialmente ad affermare l’irragionevolezza della scelta legislativa senza articolare un’argomentazione giuridica idonea a superare la soglia minima richiesta per la rimessione alla Corte costituzionale.

    Il principio

    Le tredici ordinanze identiche nella parte motiva non soddisfacevano il requisito di motivazione autonoma sulla non manifesta infondatezza: una motivazione puramente assertiva e ripetitiva non è sufficiente per adire la Corte costituzionale, che richiede un’argomentazione specifica e argomentata sulle ragioni di incostituzionalità.

    Domande e risposte

    Perché il reato di soggiorno illegale era ritenuto irragionevole dai rimettenti?

    Il Giudice di pace di Gallarate riteneva irragionevole criminalizzare una condotta già coperta da misure amministrative di espulsione (art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998), sostenendo che lo scopo dell’allontanamento dello straniero irregolare fosse già raggiungibile senza ricorrere allo strumento penale.

    Qual è la differenza tra le questioni del Giudice di pace di Gallarate e quelle del Giudice di pace di Pistoia (ord. n. 95/2011)?

    Le due serie di ordinanze riguardano la stessa norma (art. 10-bis T.U. Immigrazione) e sono state entrambe dichiarate inammissibili per difetti di motivazione, sebbene le censure specifiche presentino alcune differenze. In entrambi i casi la Corte ha ritenuto non soddisfatto il requisito di motivazione autonoma sulla non manifesta infondatezza.

    Il reato di soggiorno illegale è stato poi dichiarato incostituzionale?

    Con la legge n. 67 del 2014 il reato di ingresso e soggiorno illegale (art. 10-bis) è stato depenalizzato e trasformato in illecito amministrativo, per cui la questione di costituzionalità ha perso rilevanza pratica. La Corte non aveva mai esaminato nel merito le questioni sollevate in questa fase.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 142/2011 – Conflitto di attribuzioni GIP Milano vs Senato: insindacabilità senatore Iannuzzi ammissibile

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    La Corte costituzionale dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato dal GIP del Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione che aveva dichiarato insindacabile, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., le opinioni espresse dal senatore Raffaele Iannuzzi nei confronti di due magistrati.

    Di cosa si tratta

    Davanti al GIP del Tribunale di Milano pendeva un procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa a carico del senatore Raffaele Iannuzzi per dichiarazioni rilasciate in un articolo contro i magistrati Natoli e Caselli. Il Senato aveva deliberato che tali opinioni erano insindacabili ex art. 68 Cost., il che avrebbe bloccato il processo penale. Il GIP ha impugnato la deliberazione davanti alla Corte costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Milano ha promosso conflitto di attribuzioni nei confronti del Senato della Repubblica, lamentando che la deliberazione del 21 aprile 2010 (Doc. IV-ter n. 14/A) avesse leso le sue attribuzioni costituzionalmente garantite, dichiarando insindacabili le opinioni del senatore Iannuzzi in mancanza dei presupposti previsti dall’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara il conflitto ammissibile sia sotto il profilo soggettivo (entrambi gli organi sono legittimati a stare in giudizio) sia sotto quello oggettivo (sussiste materia di conflitto, non essendo ancora pregiudicata la questione di merito). Dispone la notifica al Senato e la successiva trattazione in udienza pubblica.

    Il principio

    Il GIP, quale organo giurisdizionale in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, è legittimato a sollevare conflitto di attribuzioni nei confronti del Senato quando ritiene che una delibera di insindacabilità ex art. 68 Cost. sia stata adottata in assenza dei relativi presupposti, ledendo la propria sfera di competenza.

    Domande e risposte

    Che cosa prevede l’art. 68 della Costituzione sull’insindacabilità?

    L’art. 68, primo comma, Cost. stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Spetta alla Camera di appartenenza deliberare sull’applicabilità di tale guarentigia.

    Come funziona il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

    Il conflitto si propone dinanzi alla Corte costituzionale quando un organo ritiene che un altro abbia invaso la propria sfera di competenze costituzionali. La Corte esamina prima l’ammissibilità (fase de qua) e poi, se ammissibile, decide nel merito.

    La pronuncia di ammissibilità anticipa il merito del conflitto?

    No. La dichiarazione di ammissibilità è solo un filtro processuale: la Corte verifica che gli organi siano legittimati e che esista materia di conflitto, senza pregiudicare la questione di merito, che sarà decisa nella successiva fase di trattazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 99/2011 – Buonuscita degli insegnanti supplenti e manifesta inammissibilità

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    L’ordinanza n. 99 del 2011 ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sulle norme che negano il diritto alla buonuscita (e all’indennità di fine rapporto) agli insegnanti supplenti con meno di un anno continuativo di servizio, per vizi nell’ordinanza di rimessione del TAR Umbria.

    Di cosa si tratta

    Una docente di musica che aveva prestato servizio per trentaquattro anni come insegnante non di ruolo (precaria) attraverso una serie di incarichi continuativi aveva chiesto il riconoscimento della buonuscita (ai sensi del d.P.R. n. 1032 del 1973) e dell’indennità di fine rapporto (ai sensi del d.lgs.C.p.S. n. 207 del 1947). Le norme vigenti negavano queste prestazioni al personale supplente e a chi non avesse maturato almeno un anno continuo di servizio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Umbria ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, degli articoli 2 e 3, primo comma, del d.P.R. n. 1032 del 1973 (nella parte in cui negano la buonuscita al personale supplente e richiedono un anno di iscrizione al Fondo) e dell’art. 9, primo comma, del d.lgs.C.p.S. n. 207 del 1947 (nella parte in cui richiede almeno un anno di servizio continuativo per l’indennità di fine rapporto).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili tutte le questioni. Per quella relativa all’art. 2 del d.P.R. n. 1032 del 1973 ha rilevato che il rimettente non aveva motivato la rilevanza nel caso concreto. Per quelle relative agli artt. 3 del d.P.R. e 9 del d.lgs. n. 207 del 1947 ha ritenuto che il rimettente avesse omesso di valutare la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata, che il giudice a quo stesso sembrava considerare praticabile riconoscendo la «unicità» del rapporto di lavoro ai fini della prescrizione.

    Il principio

    Il giudice rimettente deve verificare la percorribilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata prima di sollevare questione di legittimità costituzionale; se tale interpretazione è possibile, la questione è inammissibile per mancato esperimento del tentativo interpretativo.

    Domande e risposte

    Un insegnante precario ha diritto alla buonuscita?

    La normativa all’epoca vigente escludeva il personale supplente dalle prestazioni previdenziali di buonuscita e subordinava il diritto all’indennità di fine rapporto ad almeno un anno di servizio continuativo. La questione di costituzionalità sollevata è stata però dichiarata inammissibile senza esame nel merito.

    Perché il TAR Umbria non ha potuto ottenere una risposta nel merito?

    Perché l’ordinanza di rimessione presentava vizi: aveva omesso di motivare la rilevanza per la questione relativa all’art. 2 del d.P.R. n. 1032 e non aveva esaminato se fosse possibile un’interpretazione costituzionalmente orientata per le altre questioni.

    Cosa si intende per «interpretazione costituzionalmente orientata»?

    Si intende un’interpretazione della norma di legge che, tra i significati possibili, scelga quello compatibile con i principi costituzionali, evitando così di dover dichiarare la norma incostituzionale. Solo quando tale interpretazione è impossibile è legittimo sollevare questione di legittimità costituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 62/2011 – Valdastico Nord e leale collaborazione Stato-Regione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere nei conflitti di attribuzione promossi dalla Provincia autonoma di Trento contro atti statali relativi all’autostrada Valdastico Nord (A31), a seguito di modifiche sopravvenute che hanno reso privi di oggetto i ricorsi.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Trento aveva sollevato due conflitti di attribuzione contro atti del Governo nazionale riguardanti la pianificazione e approvazione dell’autostrada A31 Valdastico Nord. La Provincia lamentava la violazione del principio di leale collaborazione, poiché riteneva di non essere stata coinvolta adeguatamente nelle decisioni che incidevano sul proprio territorio. La Corte ha dovuto verificare se, nel corso del giudizio, fosse sopravvenuta una causa che privasse i ricorsi del loro oggetto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzione promosso dalla Provincia autonoma di Trento avverso: la convenzione del 7 dicembre 1999 tra ANAS s.p.a. e Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova s.p.a. (approvata con decreto ministeriale del 21 dicembre 1999); la convenzione del 9 luglio 2007; il Programma delle infrastrutture strategiche approvato dal Consiglio dei ministri il 15 luglio 2009; le delibere CIPE n. 51 e n. 52 del 2009. Il parametro evocato era il principio di leale collaborazione tra Stato e autonomie territoriali. I ricorsi erano iscritti ai nn. 5 e 6 del registro conflitti tra enti 2010.

    La decisione della Corte

    Con la sentenza n. 62 del 2011 (udienza pubblica dell’8 febbraio 2011, redattore Gaetano Silvestri, depositata il 25 febbraio 2011), la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine a entrambi i conflitti. Per il ricorso n. 5 del 2010 (avente ad oggetto la convenzione del 9 luglio 2007), e per il ricorso n. 6 del 2010 (avente ad oggetto il Programma delle infrastrutture del 15 luglio 2009), la Corte ha accertato che eventi sopravvenuti avevano privato i ricorsi del loro oggetto, rendendo superfluo un pronunciamento nel merito.

    Il principio

    Nei conflitti di attribuzione tra enti, qualora nel corso del giudizio vengano meno i presupposti che avevano dato origine alla controversia — ad esempio per sopravvenuta modifica o inefficacia degli atti impugnati — la Corte costituzionale dichiara cessata la materia del contendere senza pronunciarsi nel merito delle questioni relative al riparto di competenze.

    Domande e risposte

    Cos’è un conflitto di attribuzione tra enti?

    È uno strumento processuale attraverso cui uno Stato, una Regione o una Provincia autonoma può rivolgersi alla Corte costituzionale per contestare atti di un altro ente che ritiene lesivi delle proprie competenze costituzionalmente garantite.

    Cosa significa «cessata la materia del contendere»?

    Significa che, nel corso del giudizio, sono sopravvenute circostanze — come l’abrogazione o la modifica dell’atto impugnato — che rendono inutile una pronuncia nel merito, poiché la situazione controversa non esiste più o si è comunque definita.

    Qual era il rilievo del principio di leale collaborazione in questa vicenda?

    Il principio di leale collaborazione impone allo Stato di coinvolgere le autonomie territoriali — come le Province autonome — nelle decisioni che incidono sul loro territorio, specialmente in materie di competenza concorrente o in prossimità di competenze riservate. La Provincia di Trento contestava che le scelte sulla Valdastico Nord fossero avvenute senza un adeguato confronto.

    Norme collegate

    • Art. 120 della Costituzione — Disciplina i poteri sostitutivi dello Stato e il principio di leale collaborazione tra i livelli di governo
    • Art. 117 della Costituzione — Riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni, rilevante per la materia delle infrastrutture strategiche