Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 277/2011 – Incompatibilità parlamentare e sindaco

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    La sentenza n. 277 del 2011 della Corte Costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Corte costituzionale: problematiche applicative, con esito di accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale). La decisione riguarda la disposizione oggetto del giudizio a quo in relazione a i parametri costituzionali indicati nell’ordinanza di rimessione.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 277 del 2011, ha esaminato la questione di legittimità costituzionale sottoposta al suo giudizio. Il provvedimento rientra nell’ordinario esercizio del sindacato di costituzionalità accentrato spettante alla Consulta ai sensi dell’art. 134 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe la disposizione oggetto del giudizio a quo, in riferimento a i parametri costituzionali indicati nell’ordinanza di rimessione, con ordinanza di rimessione proveniente dal Corte costituzionale: problematiche applicative. Il giudice rimettente ha sollevato il dubbio di costituzionalità nel corso di un giudizio principale, sospendendo il procedimento e trasmettendo gli atti alla Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale). La Corte ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale).

    Il principio

    la normativa in materia di incompatibilità dell’amministratore dell’ente locale, ferme ed impregiudicate restando tutte le prerogative costituzionali e sovrane del Parlamento garantite dalla Costituzione) e di improcedibilità del ricorso per tardività rispetto al termine previsto dall’art

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la sentenza n. 277/2011?

    La Corte ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale) sulla questione di legittimità costituzionale che le è stata sottoposta, con effetti vincolanti per il giudice rimettente e, in caso di accoglimento, erga omnes.

    Chi ha sollevato la questione di legittimità costituzionale?

    Il Corte costituzionale: problematiche applicative ha sollevato la questione nel corso di un giudizio principale, sospendendo il procedimento e rimettendo gli atti alla Corte.

    Quali effetti produce questa decisione?

    Le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale hanno efficacia erga omnes e comportano la cessazione dell’efficacia della norma dichiarata incostituzionale dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le pronunce di rigetto o inammissibilità vincolano solo il giudice rimettente nel giudizio a quo.

  • Corte cost. n. 276/2011 – Ordinamento giudiziario

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    La ordinanza n. 276 del 2011 della Corte Costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale con esito di accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale). La decisione riguarda la disposizione oggetto del giudizio a quo in relazione a i parametri costituzionali indicati nell’ordinanza di rimessione.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 276 del 2011, ha esaminato la questione di legittimità costituzionale sottoposta al suo giudizio. Il provvedimento rientra nell’ordinario esercizio del sindacato di costituzionalità accentrato spettante alla Consulta ai sensi dell’art. 134 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe la disposizione oggetto del giudizio a quo, in riferimento a i parametri costituzionali indicati nell’ordinanza di rimessione. Il giudice rimettente ha sollevato il dubbio di costituzionalità nel corso di un giudizio principale, sospendendo il procedimento e trasmettendo gli atti alla Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale). La Corte ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale).

    Il principio

    la norma censurata, che ha classificato alcuni residui di produzione della vinificazione e della distillazione, tra cui le vinacce esauste, come «sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la ordinanza n. 276/2011?

    La Corte ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale) sulla questione di legittimità costituzionale che le è stata sottoposta, con effetti vincolanti per il giudice rimettente e, in caso di accoglimento, erga omnes.

    Chi ha sollevato la questione di legittimità costituzionale?

    La questione è stata sollevata dal giudice rimettente nell’ambito di un giudizio principale ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953.

    Quali effetti produce questa decisione?

    Le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale hanno efficacia erga omnes e comportano la cessazione dell’efficacia della norma dichiarata incostituzionale dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le pronunce di rigetto o inammissibilità vincolano solo il giudice rimettente nel giudizio a quo.

  • Corte cost. n. 275/2011 – Energia rinnovabile e autonomia delle Province

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    La sentenza n. 275 del 2011 della Corte Costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale con esito di accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale). La decisione riguarda la disposizione oggetto del giudizio a quo in relazione a i parametri costituzionali indicati nell’ordinanza di rimessione.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 275 del 2011, ha esaminato la questione di legittimità costituzionale sottoposta al suo giudizio. Il provvedimento rientra nell’ordinario esercizio del sindacato di costituzionalità accentrato spettante alla Consulta ai sensi dell’art. 134 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe la disposizione oggetto del giudizio a quo, in riferimento a i parametri costituzionali indicati nell’ordinanza di rimessione. Il giudice rimettente ha sollevato il dubbio di costituzionalità nel corso di un giudizio principale, sospendendo il procedimento e trasmettendo gli atti alla Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale). LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara che non spettava allo Stato imporre alle Province autonome di Trento e di Bolzano di conformarsi alle disposizioni di cui ai punti 1.2. e 17.1. del decreto 10 settembre 2010 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tute

    Il principio

    la normativa di attuazione dello statuto speciale di autonomia, in

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la sentenza n. 275/2011?

    La Corte ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale) sulla questione di legittimità costituzionale che le è stata sottoposta, con effetti vincolanti per il giudice rimettente e, in caso di accoglimento, erga omnes.

    Chi ha sollevato la questione di legittimità costituzionale?

    La questione è stata sollevata dal giudice rimettente nell’ambito di un giudizio principale ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953.

    Quali effetti produce questa decisione?

    Le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale hanno efficacia erga omnes e comportano la cessazione dell’efficacia della norma dichiarata incostituzionale dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le pronunce di rigetto o inammissibilità vincolano solo il giudice rimettente nel giudizio a quo.

  • Corte cost. n. 274/2011 – Mandato d’arresto europeo ed estradizione

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    La sentenza n. 274 del 2011 della Corte Costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale con esito di accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale). La decisione riguarda la disposizione oggetto del giudizio a quo in relazione a artt. 25 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 274 del 2011, ha esaminato la questione di legittimità costituzionale sottoposta al suo giudizio. Il provvedimento rientra nell’ordinario esercizio del sindacato di costituzionalità accentrato spettante alla Consulta ai sensi dell’art. 134 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe la disposizione oggetto del giudizio a quo, in riferimento a artt. 25 della Costituzione. Il giudice rimettente ha sollevato il dubbio di costituzionalità nel corso di un giudizio principale, sospendendo il procedimento e trasmettendo gli atti alla Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale). La Corte ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale).

    Il principio

    il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), promossi dalla Corte di cassazione con ordinanze del 14 febbraio e del 25 marzo 2011, iscritte rispettivamente ai nn

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la sentenza n. 274/2011?

    La Corte ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale) sulla questione di legittimità costituzionale che le è stata sottoposta, con effetti vincolanti per il giudice rimettente e, in caso di accoglimento, erga omnes.

    Chi ha sollevato la questione di legittimità costituzionale?

    La questione è stata sollevata dal giudice rimettente nell’ambito di un giudizio principale ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953.

    Quali effetti produce questa decisione?

    Le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale hanno efficacia erga omnes e comportano la cessazione dell’efficacia della norma dichiarata incostituzionale dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le pronunce di rigetto o inammissibilità vincolano solo il giudice rimettente nel giudizio a quo.

  • Corte cost. n. 273/2011 – Personale TAR e Consiglio di Stato

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    La sentenza n. 273 del 2011 della Corte Costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale con esito di inammissibilità. La decisione riguarda la disposizione oggetto del giudizio a quo in relazione a artt. 3 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 273 del 2011, ha esaminato la questione di legittimità costituzionale sottoposta al suo giudizio. Il provvedimento rientra nell’ordinario esercizio del sindacato di costituzionalità accentrato spettante alla Consulta ai sensi dell’art. 134 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe la disposizione oggetto del giudizio a quo, in riferimento a artt. 3 della Costituzione. Il giudice rimettente ha sollevato il dubbio di costituzionalità nel corso di un giudizio principale, sospendendo il procedimento e trasmettendo gli atti alla Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ha pronunciato con inammissibilità. LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 23, quinto comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali

    Il principio

    La disposizione censurata prevede che

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la sentenza n. 273/2011?

    La Corte ha pronunciato con inammissibilità sulla questione di legittimità costituzionale che le è stata sottoposta, con effetti vincolanti per il giudice rimettente e, in caso di accoglimento, erga omnes.

    Chi ha sollevato la questione di legittimità costituzionale?

    La questione è stata sollevata dal giudice rimettente nell’ambito di un giudizio principale ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953.

    Quali effetti produce questa decisione?

    Le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale hanno efficacia erga omnes e comportano la cessazione dell’efficacia della norma dichiarata incostituzionale dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le pronunce di rigetto o inammissibilità vincolano solo il giudice rimettente nel giudizio a quo.

  • Corte cost. n. 272/2011 – Aree sciabili e competenza legislativa regionale

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    La sentenza n. 272 del 2011 della Corte Costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale con esito di accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale). La decisione riguarda la disposizione oggetto del giudizio a quo in relazione a i parametri costituzionali indicati nell’ordinanza di rimessione.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 272 del 2011, ha esaminato la questione di legittimità costituzionale sottoposta al suo giudizio. Il provvedimento rientra nell’ordinario esercizio del sindacato di costituzionalità accentrato spettante alla Consulta ai sensi dell’art. 134 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe la disposizione oggetto del giudizio a quo, in riferimento a i parametri costituzionali indicati nell’ordinanza di rimessione. Il giudice rimettente ha sollevato il dubbio di costituzionalità nel corso di un giudizio principale, sospendendo il procedimento e trasmettendo gli atti alla Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale). La Corte ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale).

    Il principio

    la disposizione regionale in esame prevede alcuni interventi per gli impianti sciistici nel comprensorio di Scanno, stabilendo altresì, al comma 1, che la competenza in detta materia – fino ad ora attribuita alla Direzione riforme istituzionali, enti locali e controlli dall’art

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la sentenza n. 272/2011?

    La Corte ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale) sulla questione di legittimità costituzionale che le è stata sottoposta, con effetti vincolanti per il giudice rimettente e, in caso di accoglimento, erga omnes.

    Chi ha sollevato la questione di legittimità costituzionale?

    La questione è stata sollevata dal giudice rimettente nell’ambito di un giudizio principale ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953.

    Quali effetti produce questa decisione?

    Le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale hanno efficacia erga omnes e comportano la cessazione dell’efficacia della norma dichiarata incostituzionale dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le pronunce di rigetto o inammissibilità vincolano solo il giudice rimettente nel giudizio a quo.

  • Corte cost. n. 241/2011 – Conflitto di attribuzione: giudizio immediato contro Berlusconi e competenza del Collegio ministeriale

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti della Procura della Repubblica e del GIP di Milano, per aver proceduto in via ordinaria con richiesta di giudizio immediato nei confronti del Presidente del Consiglio in carica (Berlusconi) senza trasmettere gli atti al Collegio per i reati ministeriali. La Corte ammette il conflitto nella fase di ammissibilità.

    Di cosa si tratta

    La Procura di Milano aveva indagato il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi per concussione (artt. 317 e 600-bis c.p.), chiedendo il giudizio immediato. Il GIP aveva emesso decreto di giudizio immediato. La Camera dei deputati ha sollevato conflitto di attribuzione sostenendo che il reato avesse natura ministeriale e che pertanto gli atti avrebbero dovuto essere trasmessi al Collegio per i reati ministeriali, con preventiva comunicazione alla Camera. Mancando tale comunicazione, la Camera non aveva potuto esercitare le proprie attribuzioni costituzionali.

    La questione nel conflitto di attribuzione

    La Camera dei deputati ha chiesto che la Corte dichiarasse che non spettava alla Procura di Milano svolgere indagini e richiedere il giudizio immediato per il contestato delitto di concussione senza trasmettere gli atti al Collegio per i reati ministeriali (ai sensi della legge cost. n. 1/1989), e che non spettava al GIP emettere il decreto di giudizio immediato senza rilevare la necessità di tale trasmissione. La Camera chiedeva l’annullamento degli atti adottati.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione. Nella fase di ammissibilità (ai sensi dell’art. 37, legge n. 87/1953), la Corte si limita a verificare se il conflitto sia astrattamente configurabile (soggetti legittimati e oggetto del conflitto). La decisione nel merito è rinviata alla fase successiva, dopo la notifica del ricorso ai resistenti. La Corte dispone le comunicazioni e notifiche necessarie.

    Il principio

    Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, la fase di ammissibilità verifica solo se il conflitto sia astrattamente configurabile: se il ricorrente è un potere dello Stato, se i resistenti lo sono, e se sussiste una menomazione delle attribuzioni costituzionali almeno prospettabile. Nel merito, la Corte deciderà se il delitto di concussione contestato avesse carattere ministeriale o ordinario.

    Domande e risposte

    Cos’è il Collegio per i reati ministeriali?

    Il Collegio per i reati ministeriali è l’organo previsto dalla legge cost. n. 1/1989 (che ha attuato l’art. 96 Cost.) competente a vagliare le richieste di autorizzazione a procedere per i reati commessi dal Presidente del Consiglio e dai ministri nell’esercizio delle loro funzioni. Prima di procedere, il pubblico ministero deve trasmettere gli atti a tale Collegio e, ove si ritenga che il reato sia ministeriale, ottenere l’autorizzazione della Camera competente.

    Perché la Camera sosteneva che la concussione fosse un reato ministeriale?

    La Giunta per le autorizzazioni della Camera aveva ritenuto prospettabile che il reato di concussione contestato a Berlusconi fosse commesso “nell’esercizio delle funzioni di governo”, in ragione di una serie di elementi che collegavano la condotta alla carica istituzionale. La Procura di Milano aveva invece escluso la natura ministeriale, procedendo in via ordinaria.

    Questa ordinanza ha deciso chi aveva ragione?

    No. Si tratta di una decisione sulla sola ammissibilità del conflitto. La Corte si è limitata a verificare che il conflitto fosse astrattamente configurabile, rinviando al giudizio nel merito (da celebrarsi dopo le notifiche) la decisione su chi dei contendenti avesse ragione sulla natura ministeriale o ordinaria del reato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 240/2011 – Sequestro di persona a scopo di estorsione: manifesta infondatezza sull’attenuante di lieve entità

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    La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 630 c.p. (sequestro di persona a scopo di estorsione), nella parte in cui non prevede l’attenuante di lieve entità analoga a quella dell’art. 3 della legge n. 718/1985 sulla cattura di ostaggi. La questione è mal posta e il petitum non è correttamente formulato.

    Di cosa si tratta

    Il GUP del Tribunale di Venezia stava giudicando tre cittadini nigeriani accusati di aver sequestrato un connazionale allo scopo di ottenere 2.100 euro di riscatto. L’art. 630 c.p. prevede la pena della reclusione da 25 a 30 anni, senza alcuna attenuante per fatti di lieve entità, mentre l’art. 3 della legge n. 718/1985 (ratifica della convenzione contro la cattura di ostaggi) prevede una significativa riduzione per i “fatti di lieve entità”. Il rimettente chiedeva di estendere tale attenuante all’art. 630 c.p.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GUP del Tribunale di Venezia ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui l’art. 630 c.p. non prevede, per il sequestro di persona a scopo di estorsione, l’attenuante per i fatti di lieve entità prevista dall’art. 3, legge n. 718/1985 (applicazione delle pene dell’art. 605 c.p. aumentate della metà ai due terzi).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza. Il termine di comparazione specificamente evocato dal rimettente (art. 3, legge n. 718/1985) non è omogeneo all’art. 630 c.p.: le due fattispecie hanno presupposti e finalità diversi. Inoltre, la parte privata aveva prospettato un diverso petitum (riferimento all’art. 311 c.p.), ma ciò non modifica la questione come sollevata, che resta focalizzata sull’art. 3 della legge n. 718/1985 come unico termine di comparazione.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale per omessa previsione di una norma di favore è manifestamente infondata quando il tertium comparationis indicato dal rimettente non è omogeneo alla norma impugnata, così che l’estensione richiesta risulterebbe arbitraria. Argomenti della parte privata che prospettino un diverso termine di raffronto non modificano il petitum come formulato nell’ordinanza di rimessione.

    Domande e risposte

    Perché l’art. 630 c.p. prevede pene così elevate anche per fatti di modesto valore?

    La pena da 25 a 30 anni fu introdotta tra il 1978 e il 1980 per contrastare il fenomeno dei sequestri di persona a opera di organizzazioni criminali che chiedevano riscatti elevatissimi. La Corte ha riconosciuto che per fatti analoghi a quello in esame (sequestro da 2.100 euro) la pena appare sproporzionata, ma ha dichiarato la questione mal posta perché il termine di raffronto scelto non è adeguato.

    Cosa differenzia il sequestro di persona a scopo di estorsione dalla cattura di ostaggi?

    L’art. 630 c.p. tutela la libertà personale della vittima e il patrimonio del soggetto che paga il riscatto. La legge n. 718/1985 sulla cattura di ostaggi ha finalità diverse (attuazione di una convenzione internazionale) e presupposti applicativi non comparabili. La Corte ha ritenuto che i due istituti non siano omogenei ai fini del giudizio di uguaglianza.

    Esiste un’altra via per attenuare la pena in casi di sequestro di modesta entità?

    La parte privata aveva prospettato il riferimento all’art. 311 c.p. (circostanza attenuante per il sequestro di lieve entità), ma la Corte ha precisato che tale argomento, non essendo il petitum dell’ordinanza di rimessione, non può essere esaminato in questo giudizio. La questione resta aperta e potrà essere riproposta con un petitum diverso.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — uguaglianza e ragionevolezza: parametro per valutare la proporzionalità della pena rispetto a fatti di diversa gravità
    • Art. 27 della Costituzione — terzo comma: finalità rieducativa della pena, rilevante per il giudizio di proporzionalità
  • Corte cost. n. 239/2011 – Restituzione degli atti per sopravvenuta sentenza n. 231/2011 su custodia cautelare

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    La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Catanzaro (sezione del riesame), rimettente di questione sull’art. 275, comma 4, c.p.p., dopo che la sopravvenuta sentenza n. 231/2011 ha dichiarato l’incostituzionalità del comma 3 dello stesso articolo, mutando il quadro normativo rilevante ai fini del giudizio principale.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Catanzaro (riesame) aveva sollevato questione sull’art. 275, comma 4, c.p.p., nella parte in cui non prevedeva che non potesse essere disposta la custodia cautelare in carcere quando imputata fosse la madre di un figlio minore invalido al 100%, convivente, che necessitasse della costante presenza materna. L’imputata era gravemente indiziata di associazione per traffico di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Catanzaro ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui l’art. 275, comma 4, c.p.p. non estendeva il divieto di custodia cautelare in carcere alla madre di un figlio minore disabile che necessiti della sua costante presenza. Tuttavia, la questione era strettamente connessa al regime della presunzione assoluta del comma 3 per i reati di cui all’art. 74 T.U. stupefacenti.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al rimettente. La sentenza n. 231/2011, intervenuta successivamente all’ordinanza di rimessione, ha dichiarato l’incostituzionalità della presunzione assoluta del comma 3 dell’art. 275 c.p.p. per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, rendendo possibile al giudice di valutare elementi concreti per applicare misure alternative. Ciò può incidere sulla rilevanza della questione sollevata sul comma 4.

    Il principio

    Quando una sentenza della Corte costituzionale sopravvenuta nel corso del giudizio incidente modifica il quadro normativo in modo tale da poter influire sulla rilevanza della questione rimessa, la Corte restituisce gli atti al giudice a quo perché rivaluti se la questione permanga rilevante nel giudizio principale.

    Domande e risposte

    Perché la sent. n. 231/2011 rileva anche sulla questione del comma 4?

    Perché la presunzione assoluta del comma 3 (che imponeva la custodia in carcere per l’art. 74 T.U. stupefacenti senza possibilità di misure alternative) era il presupposto che rendeva necessaria la questione sul comma 4. Venuta meno quella presunzione, il giudice può già valutare in concreto se le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure diverse, anche tenendo conto della situazione familiare dell’imputata.

    La madre di un figlio minore disabile può sempre evitare la custodia in carcere?

    No. Il comma 4 dell’art. 275 c.p.p. prevede alcune tutele per la madre di figli minori di età; o malati, ma non dà diritto automatico agli arresti domiciliari. Il giudice deve valutare le esigenze cautelari concrete e la presenza di elementi specifici che consentano misure alternative.

    Il caso è stato risolto definitivamente con questa ordinanza?

    No. La Corte non ha deciso nel merito. Ha restituito gli atti al Tribunale di Catanzaro perché valuti se la questione è ancora rilevante dopo la sent. n. 231/2011, e in caso affermativo possa riproporla.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — uguaglianza e ragionevolezza, parametro invocato dal rimettente per la disciplina della madre di figlio disabile
    • Art. 13 della Costituzione — inviolabilità della libertà personale, rilevante per il regime della custodia cautelare
  • Corte cost. n. 238/2011 – Personale regionale FVG: cessata materia del contendere per ius superveniens

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    La Corte dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso del Presidente del Consiglio avverso gli artt. 2, comma 6, e 7, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16/2010, dopo che la Regione ha modificato le norme in modo sostanzialmente conforme ai rilievi statali e le parti hanno concordemente chiesto tale declaratoria.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato due disposizioni della legge reg. FVG n. 16/2010 in materia di personale: l’art. 2, comma 6, che prevedeva un’integrazione delle risorse destinate al sistema premiale del personale non dirigente (ritenuta in contrasto con le norme statali di contenimento della spesa pubblica ex d.l. n. 78/2010), e l’art. 7, comma 1, che consentiva il conferimento di incarichi dirigenziali esterni oltre la soglia del 15% prevista dalla normativa statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorrente aveva invocato gli artt. 3, 81, quarto comma, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione. In particolare: l’art. 2, comma 6, violava i principi fondamentali statali di contenimento della spesa per il trattamento accessorio del personale regionale; l’art. 7, comma 1, consentiva il superamento della soglia massima per gli incarichi dirigenziali a contratto senza adeguata motivazione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Nel corso del giudizio, la Regione ha modificato entrambe le disposizioni in modo sostanzialmente conforme ai rilievi statali: le norme censurate non hanno avuto applicazione medio tempore, e le parti — Avvocatura generale dello Stato e difesa regionale — hanno concordemente chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

    Il principio

    Quando le norme impugnate sono modificate in modo pienamente satisfattivo rispetto alle pretese del ricorrente, senza aver avuto applicazione medio tempore, e le parti concordano sulla cessazione del contendere, la Corte può dichiarare cessata la materia del contendere senza pronunciarsi nel merito costituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa significava l’art. 2, comma 6, della legge FVG censurata?

    Prevedeva che, se gli obiettivi assegnati alle strutture regionali fossero stati raggiunti nella misura dell’80%, a valere dall’anno 2010 le risorse per il sistema premiale del personale non dirigente potessero essere integrate. Ciò avrebbe potuto violare i tetti al trattamento accessorio del personale fissati dal d.l. n. 78/2010.

    Cosa è cambiato per far cessare la materia del contendere?

    La Regione ha modificato le norme: la soglia per gli incarichi dirigenziali esterni è stata riportata al 15% vigente a livello nazionale (con obbligo di motivazione specifica), eliminando il contrasto con la normativa statale. L’Avvocatura generale dello Stato ha preso atto della conformità; e ha aderito alla richiesta regionale di cessazione.

    La cessazione della materia del contendere significa che le norme originarie erano legittime?

    No. La declaratoria di cessazione è una pronuncia processuale che non entra nel merito della legittimità delle norme originarie. Significa solo che, per sopravvenuta modifica satisfattiva e mancanza di applicazione pregressa, non sussiste più un interesse attuale alla decisione.

    Norme collegate

    • Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione, rilevante per la disciplina del personale pubblico
    • Art. 117 della Costituzione — terzo comma: coordinamento della finanza pubblica come limite alla legislazione regionale sul personale
  • Corte cost. n. 237/2011 – Condono edilizio sardo e restituzione degli atti per ius superveniens

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    La Corte ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Oristano, perché sopravvenute modifiche normative hanno mutato il quadro rilevante ai fini della valutazione della rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Sardegna n. 4/2009, che consentiva incrementi volumetrici in deroga agli indici urbanistici.

    Di cosa si tratta

    L’art. 2 della legge reg. Sardegna n. 4/2009 consentiva, anche in deroga agli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici, l’incremento volumetrico fino al 20% per unità immobiliare degli edifici residenziali, mediante dichiarazione di inizio attività (DIA). Il GIP di Oristano aveva sollevato questione di legittimità nell’ambito di un procedimento penale per violazione edilizia commessa senza attendere i 30 giorni prima dell’inizio dei lavori.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Oristano ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 25, 117 e 118 della Costituzione e all’art. 3 della legge cost. n. 3/1948 (Statuto sardo). L’art. 2 della legge reg. n. 4/2009 avrebbe consentito incrementi volumetrici fuori dagli standard urbanistici in contrasto con la normativa statale. Nel corso del giudizio, è intervenuta una norma statale di interpretazione autentica che ha modificato la disciplina della DIA edilizia.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice a quo, senza esaminare il merito. Lo ius superveniens (norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva sulla DIA) potrebbe incidere sul presupposto che la DIA in questione fosse alternativa al permesso di costruire, e quindi sulla rilevanza della questione nel giudizio principale. Spetta al rimettente verificare se la sua motivazione sulla rilevanza resti valida.

    Il principio

    Quando sopravviene una modifica normativa rilevante ai fini del giudizio principale, la Corte può ordinare la restituzione degli atti al giudice rimettente perché rivaluti la rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo, senza pronunciarsi nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa è lo ius superveniens che ha indotto la restituzione degli atti?

    Una norma di interpretazione autentica intervenuta nel corso del giudizio costituzionale che ha ridefinito l’ambito delle DIA “alternative” al permesso di costruire. Se la DIA usata nel caso concreto non rientrasse più; in tale categoria, verrebbe meno il presupposto della questione.

    La restituzione degli atti significa che la norma regionale è stata salvata?

    No. La Corte non si è pronunciata nel merito. Il GIP dovrà riesaminare se la questione è ancora rilevante nel giudizio principale alla luce del nuovo quadro normativo. Se la rilevanza sussiste, potrà; riproporre la questione alla Corte.

    Qual era il reato ipotizzato nel caso concreto?

    La violazione dell’art. 44, comma 1, lettera a), d.P.R. n. 380/2001 (T.U. edilizia) per aver iniziato opere di ristrutturazione con incremento di volume senza rispettare i termini previsti per la DIA e senza attendere lo spirare del periodo di 30 giorni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 236/2011 – Retroattività della lex mitior e prescrizione: art. 7 CEDU non violato

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    La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge n. 251/2005 (ex-Cirielli), nella parte in cui esclude l’applicazione dei più brevi termini di prescrizione nei processi pendenti in appello o in Cassazione. L’art. 7 CEDU non impone la retroattività della lex mitior in materia di prescrizione.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 251/2005 (cosiddetta ex-Cirielli) ha ridotto i termini di prescrizione per molti reati. La disposizione transitoria (art. 10, comma 3) escludeva l’applicazione dei nuovi termini più brevi ai processi già pendenti in grado di appello o davanti alla Cassazione. Tre giudici rimettenti (Cassazione, Corte d’appello di Venezia e Corte d’appello di Bari) hanno chiesto se tale esclusione violasse il principio di retroattività della legge penale più favorevole sancito dall’art. 7 della CEDU come interpretato dalla Corte di Strasburgo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le questioni sono state sollevate in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 7 CEDU (come interpretato dalla Grande Camera nella sentenza Scoppola c. Italia del 17 settembre 2009, che affermava il diritto dell’accusato al trattamento più lieve). La Corte d’appello di Venezia ha aggiunto anche l’art. 111, secondo comma, Cost. (ragionevole durata del processo). Le questioni sono state riunite per essere decise con unica pronuncia.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibili le questioni sollevate dalla Corte d’appello di Venezia e di Bari (per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza) e non fondata la questione sollevata dalla Corte di cassazione. L’art. 7 CEDU, nella lettura della Corte di Strasburgo, impone la retroattività della lex mitior quanto alle pene, ma non si estende alla prescrizione, che attiene al regime processuale e non alla sanzione penale sostanziale.

    Il principio

    Il principio di retroattività della legge penale più favorevole, ricavato dall’art. 7 CEDU (sentenza Scoppola), riguarda le pene e non la prescrizione del reato. La prescrizione — che incide sui tempi processuali e non sulla sanzione — non è oggetto della tutela apprestata dall’art. 7 CEDU, come confermato dalla stessa Corte di Strasburgo nella sentenza Coëme e altri c. Belgio del 22 giugno 2000.

    Domande e risposte

    Perché la prescrizione non rientra nell’art. 7 CEDU?

    Perché l’art. 7 CEDU tutela contro l’applicazione retroattiva di pene più gravi e garantisce il diritto alla pena più lieve. La prescrizione non è una pena ma un istituto processuale che regola i tempi entro cui lo Stato può esercitare l’azione penale. La Corte di Strasburgo ha confermato questa distinzione.

    La sentenza Scoppola imponeva di applicare i nuovi termini di prescrizione ai processi in corso?

    No. La Grande Camera nella sentenza Scoppola c. Italia ha affermato la retroattività della lex mitior in materia di pene, non di prescrizione. La Corte costituzionale ha ritenuto che estendere quel principio alla prescrizione sarebbe un’interpretazione non sostenuta dalla giurisprudenza di Strasburgo.

    I processi in appello o in Cassazione pendenti all’entrata in vigore della ex-Cirielli applicano quindi i vecchi termini?

    Sì, ai sensi dell’art. 10, comma 3, legge n. 251/2005. La Corte costituzionale ha confermato che questa scelta del legislatore non viola la Costituzione né la CEDU.

    Norme collegate