Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 115/2011 – Poteri dei sindaci in materia di sicurezza urbana: illegittima la locuzione « anche»

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che consentiva ai sindaci di adottare ordinanze a contenuto normativo e a efficacia indeterminata in materia di sicurezza urbana «anche» al di fuori dei casi di contingibilità e urgenza, violando i principi di legalità e riserva di legge.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 92/2008 (sicurezza pubblica), convertito dalla legge n. 125/2008, aveva modificato l’art. 54 del Testo Unico degli enti locali, attribuendo ai sindaci, in qualità di ufficiali del Governo, il potere di adottare ordinanze «contingibili e urgenti» ma anche ordinanze a «contenuto normativo ed efficacia a tempo indeterminato» per prevenire e rimuovere gravi pericoli alla sicurezza urbana. Il TAR Veneto aveva sollevato questione di legittimità costituzionale nella parte in cui si consentiva l’uso del potere anche al di fuori della contingibilità e urgenza, grazie all’inserimento della congiunzione «anche».

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha sollevato questione in riferimento agli artt. 2, 3, 5, 6, 8, 13, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 41, 49, 70, 76, 77, 97, 113, 117 e 118 della Costituzione, contestando che l’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 (come sostituito dall’art. 6, d.l. n. 92/2008) consentisse ordinanze sindacali di portata normativa e durata indeterminata anche fuori dai casi di emergenza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, «nella parte in cui comprende la locuzione ‘, anche’ prima delle parole ‘contingibili e urgenti’». La norma rimane in vigore nella parte in cui autorizza ordinanze sindacali per fronteggiare situazioni di contingibilità e urgenza; è incostituzionale solo l’estensione a ipotesi ordinarie.

    Il principio

    Il potere di deroga alle norme vigenti, anche a livello locale, può essere attribuito a un organo monocratico come il sindaco solo in presenza di situazioni di contingibilità e urgenza: al di fuori di questi presupposti, l’adozione di atti di portata normativa e durata indeterminata viola i principi costituzionali di legalità, tipicità e riserva di legge (artt. 23, 70, 97 Cost.).

    Domande e risposte

    Un sindaco può ancora emettere ordinanze in materia di sicurezza urbana?

    Sì, ma solo per fronteggiare situazioni concrete di contingibilità e urgenza. Non può invece adottare ordinanze a carattere normativo e a tempo indeterminato per disciplinare in via permanente comportamenti in luoghi pubblici, perché ciò richiederebbe una legge.

    Cosa si intende per «sicurezza urbana»?

    Il concetto era stato precisato da un decreto ministeriale del 2008 e comprendeva misure per prevenire e contrastare fenomeni di illegalità o degrado in aree urbane. La sentenza non mette in discussione il concetto in sé, ma il tipo di strumento utilizzabile (ordinanza contingibile e urgente vs. atto normativo stabile).

    Quali pratiche dei sindaci sono state colpite dalla sentenza?

    La sentenza ha messo in discussione provvedimenti come i divieti permanenti di mendicare, i regolamenti anti-bivacco, le ordinanze anti-lavavetri che non rispondevano a emergenze specifiche ma miravano a disciplinare in via stabile comportamenti in luoghi pubblici. Il caso concreto da cui era partita la questione riguardava il Comune di Selvazzano Dentro.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 71/2011 – Indennità di ausiliaria dei sottufficiali delle Forze armate

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 196/1995, che cristallizzava i livelli retributivi dell’indennità di ausiliaria dei sottufficiali in servizio al 31 agosto 1995, ritenendo la scelta legislativa rientrante nel margine di discrezionalità del legislatore.

    Di cosa si tratta

    I militari che transitano nella posizione di «ausiliaria» (una sorta di riserva attiva) percepiscono un’indennità mensile. Il d.lgs. n. 196/1995, nel riordinare i ruoli delle Forze armate, aveva previsto che per i sottufficiali già in ausiliaria al 31 agosto 1995 restassero fermi i livelli retributivi stabiliti dalla legge n. 23/1993 (che aveva disciplinato il trattamento economico dei sottufficiali). Alcuni sottufficiali avevano contestato questa cristallizzazione, ritenendo di essere stati trattati meno favorevolmente rispetto ai colleghi transitati in ausiliaria successivamente.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, con ordinanza del 24 maggio 2010 (r.o. n. 300 del 2010), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 31, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per lesione del principio della tutela del legittimo affidamento. Giudice relatore: Luigi Mazzella; camera di consiglio del 9 febbraio 2011; depositata il 3 marzo 2011.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha ritenuto che la norma censurata rientrasse nella discrezionalità del legislatore nel regolare il trattamento economico del personale militare, considerando che la cristallizzazione dei livelli retributivi per chi era già in ausiliaria costituiva una scelta di politica legislativa ragionevole, volta a contenere la spesa pubblica in un contesto di riordino complessivo dei ruoli militari. Il legittimo affidamento non era violato in quanto il trattamento precedente era già definito per legge.

    Il principio

    Il legislatore dispone di ampia discrezionalità nella regolazione del trattamento economico del personale militare, potendo fissare le modalità di calcolo delle indennità anche per chi si trova già in una determinata posizione di stato, purché la scelta non sia manifestamente irragionevole. La cristallizzazione dei livelli retributivi pre-riforma non viola il principio del legittimo affidamento quando risponde a ragioni di contenimento della spesa pubblica.

    Domande e risposte

    Cos’è la posizione di «ausiliaria» per i militari?

    È una posizione di stato dei sottufficiali delle Forze armate che li colloca in una sorta di riserva: sono usciti dal servizio attivo ma mantengono un legame con l’ordinamento militare e percepiscono un’indennità mensile, inferiore allo stipendio attivo.

    Perché i sottufficiali ricorrenti ritenevano di essere discriminati?

    Perché il d.lgs. n. 196/1995 aveva fissato per loro i livelli retributivi della legge n. 23/1993, mentre i colleghi transitati in ausiliaria dopo il 31 agosto 1995 erano regolati dalle nuove disposizioni, ritenute più favorevoli. I ricorrenti sostenevano che ciò violasse il principio di uguaglianza e il legittimo affidamento.

    Cosa è il principio del legittimo affidamento?

    È il principio (ricavato dall’art. 3 Cost.) per cui il cittadino ha diritto a fare affidamento sulla stabilità delle situazioni giuridiche che la legge ha consolidato nel tempo. Non è però assoluto: il legislatore può modificare normative vigenti, anche in senso meno favorevole, purché ciò risponda a ragioni non manifestamente irragionevoli.

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  • Corte cost. n. 114/2011 – Appalti pubblici regionali Friuli e competenza concorrenziale: inammissibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili le questioni promosse dal Governo contro la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia che prevedeva misure di accelerazione dei lavori pubblici in deroga al codice dei contratti, per difetto di interesse a ricorrere conseguente a sopravvenute modifiche normative.

    Di cosa si tratta

    La Regione Friuli-Venezia Giulia aveva introdotto, con l’art. 4, comma 28, della l.r. n. 12/2010, un art. 1-bis nella l.r. n. 11/2009, che prevedeva misure straordinarie per accelerare i lavori pubblici privi di interesse transfrontaliero, in risposta alla crisi economica. La norma abbassava a tre il numero minimo di imprese da invitare nelle procedure negoziate (rispetto alle cinque previste dal codice dei contratti pubblici statale). Il Governo ha impugnato la disposizione per contrasto con le norme statali sulla tutela della concorrenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1-bis, commi 1 e 2, della l.r. Friuli-Venezia Giulia n. 11/2009, inserito dalla l.r. n. 12/2010, in riferimento all’art. 4 dello Statuto speciale della Regione (l. cost. n. 1/1963) e all’art. 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione (tutela della concorrenza e ordinamento civile).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’inammissibilità delle questioni relative ai commi 1 e 2 dell’art. 1-bis per difetto di interesse a ricorrere: nel corso del giudizio la norma regionale era stata modificata in modo da risultare conforme alla normativa statale, in particolare prevedendo che la procedura selettiva dovesse svolgersi tra almeno cinque soggetti, anziché tre.

    Il principio

    Il ricorso in via principale dinanzi alla Corte costituzionale è inammissibile per difetto di interesse a ricorrere quando, nel corso del giudizio, la norma impugnata è stata modificata in modo da eliminare il vizio denunciato; la Corte non può pronunciarsi nel merito su una norma che non presenta più il contenuto oggetto del ricorso.

    Domande e risposte

    Perché la soglia del numero di imprese invitate è rilevante per la concorrenza?

    La normativa statale (d.lgs. n. 163/2006, codice dei contratti pubblici) fissa a cinque il numero minimo di operatori economici da invitare nelle procedure negoziate, per garantire un’adeguata competizione. Una soglia più bassa riduce la platea dei concorrenti e può favorire accordi collusivi.

    Le Regioni a statuto speciale possono derogare al codice degli appalti?

    Solo in parte e nei limiti fissati dallo Statuto speciale. La Corte (sentenze n. 221 e n. 45 del 2010) ha già chiarito che la Regione Friuli-Venezia Giulia ha competenza primaria sui lavori pubblici di interesse regionale, ma deve rispettare i principi fondamentali dell’ordinamento, tra cui le norme a tutela della concorrenza che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato.

    L’inammissibilità significa che la Regione aveva ragione?

    No. La pronuncia di inammissibilità non è una valutazione di merito: la Corte ha semplicemente rilevato che la norma censurata non esiste più nella sua versione originaria e quindi non può essere annullata.

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  • Corte cost. n. 151/2011 – Legge tutela natura Bolzano: illegittima per invasione competenza esclusiva statale in materia ambientale

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    La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 4, 8, comma 4, 11, commi 1 e 2, 22, comma 6, e 33, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 6/2010 (Legge di tutela della natura), per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema spetta in via esclusiva allo Stato, anche nei confronti delle Province autonome.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Bolzano aveva emanato una legge di tutela della natura che disciplinava la protezione delle specie animali e vegetali, la raccolta di funghi, le deroghe ai divieti di prelievo di specie protette, la valutazione di incidenza su siti Natura 2000 e l’abbattimento di fauna all’interno delle oasi di protezione. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato queste norme ritenendole invasive della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorso investiva gli artt. 4, 8, comma 4, 11, commi 1 e 2, 22, comma 6, e 33, comma 3, della l.p. Bolzano 12 maggio 2010, n. 6, in riferimento agli artt. 117, primo comma, secondo comma, lettera s), terzo e quinto comma, della Costituzione, nonché all’art. 8 del d.P.R. n. 670/1972 (statuto speciale Trentino-Alto Adige).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara fondate tutte le questioni. Le disposizioni impugnate non rientrano nelle materie di competenza primaria della Provincia (caccia, parchi naturali), ma costituiscono norme di protezione ambientale in senso stretto, ricadenti nella materia «tutela dell’ambiente» di competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. Le Province autonome non possono legiferare in tale ambito, neppure per elevare i livelli di tutela, se le norme esulano dalle proprie competenze legislative costituzionalmente attribuite.

    Il principio

    Le norme provinciali che disciplinano la protezione generale di specie animali e vegetali — indipendentemente dall’attività venatoria o dall’istituzione di parchi — rientrano nella materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» di competenza esclusiva statale. Nessun ente territoriale, neppure una Provincia autonoma con potesta statutaria primaria, può legiferare in questo ambito al di fuori delle proprie specifiche competenze.

    Domande e risposte

    Le Province autonome di Trento e Bolzano possono legiferare sulla caccia?

    Sì, in quanto l’art. 8 del d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale) attribuisce alle Province autonome potesta legislativa primaria in materia di caccia, pesca e parchi per la protezione della flora e della fauna. Tuttavia tale competenza non si estende alla tutela dell’ambiente in senso generale, che è materia esclusiva statale.

    Che cosa rientra nella «tutela dell’ambiente» di competenza statale?

    L’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. riserva allo Stato la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. In questa materia rientrano le norme che disciplinano la protezione generale delle specie animali e vegetali, le deroghe ai divieti di prelievo e la valutazione di incidenza su habitat naturali protetti dalla direttiva europea 92/43/CEE.

    Una Provincia autonoma può fissare standard di tutela ambientale più elevati di quelli statali?

    Solo nell’ambito delle proprie competenze legislative e a condizione che ciò avvenga in esercizio di proprie attribuzioni connesse all’ambiente (es. urbanistica, caccia). Non è consentito legiferare puramente e semplicemente in campi riservati alla competenza esclusiva statale, neppure con l’obiettivo di elevare i livelli di protezione.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (comma 2, lett. s)
  • Corte cost. n. 70/2011 – Piano del parco in Basilicata e competenza statale sull’ambiente

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Basilicata n. 4/2010, che modificava la disciplina del piano per i parchi naturali regionali consentendo eccezioni al divieto di attività potenzialmente dannose per l’ambiente, per violazione della competenza statale esclusiva in materia ambientale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Basilicata aveva modificato la propria legge sulle aree protette (l.r. n. 28/1994) inserendo un nuovo comma 9 all’art. 19, relativo al «piano per il parco». La modifica riguardava la possibilità di derogare ai divieti di attività e opere che potessero compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati. Il Governo ha ritenuto che questa norma invadesse la competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, con riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema), questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Basilicata 29 gennaio 2010, n. 4 (Modifiche alla l.r. 28 giugno 1994, n. 28, sull’individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree protette). Giudice relatore: Alfio Finocchiaro; udienza pubblica dell’8 febbraio 2011; depositata il 3 marzo 2011.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Basilicata n. 4 del 2010, composta di due soli articoli (l’art. 1 che introduceva la norma censurata e l’art. 2 che ne disciplinava l’entrata in vigore), per illegittimità conseguenziale dell’art. 2 derivante dall’incostituzionalità dell’art. 1. La norma violava l’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., invadendo la competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

    Il principio

    La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è materia di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.). Le Regioni non possono modificare i piani per i parchi naturali in modo da indebolire le misure di salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici tutelati dalla normativa quadro statale (legge n. 394/1991). Quando una legge regionale è composta di due soli articoli — uno sostanziale e uno sull’entrata in vigore — l’illegittimità del primo travolge per conseguenza anche il secondo.

    Domande e risposte

    Cosa disciplina il piano per il parco?

    Il piano per il parco è lo strumento di pianificazione previsto dall’art. 11, comma 3, della legge quadro sulle aree protette (legge n. 394/1991) che deve prevedere il divieto di attività e opere che possano compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo a flora, fauna e rispettivi habitat.

    Perché la Regione non può derogare a questi divieti?

    Perché la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi è riservata in via esclusiva al legislatore statale. La Regione può adottare misure più restrittive, ma non può ridurre il livello di protezione garantito dalla normativa statale, che fissa uno standard minimo inderogabile.

    Cosa significa «illegittimità costituzionale conseguenziale»?

    Significa che, una volta dichiarata incostituzionale la norma sostanziale di una legge (nel caso, l’art. 1), l’art. 27 della legge n. 87/1953 consente alla Corte di dichiarare incostituzionali anche le altre disposizioni della medesima legge che siano indissolubilmente connesse a quella già eliminata (qui, l’art. 2 sull’entrata in vigore).

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Riserva esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, parametro della dichiarazione di incostituzionalità
  • Corte cost. n. 150/2011 – Legge commercio Abruzzo: illegittima la norma sui turni domenicali nella grande distribuzione

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    La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 3, della legge della Regione Abruzzo n. 17/2010 (che imponeva alla grande distribuzione obblighi di rotazione dei turni domenicali e di assunzioni temporanee) e dell’art. 2 della l.r. Abruzzo n. 38/2010. Dichiara invece non fondate le questioni sugli artt. 5, comma 1, e 34, comma 2, della stessa legge.

    Di cosa si tratta

    La Regione Abruzzo aveva modificato la propria legge sul commercio, introducendo: limiti di superficie minima per gli esercizi che vendono farmaci da banco (art. 5), la possibilità di derogare alla chiusura domenicale per quaranta giornate l’anno (art. 34, comma 2) e obblighi specifici per la grande distribuzione riguardo alla rotazione dei riposi domenicali dei lavoratori (art. 34, comma 3). Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato queste norme per violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, lett. e) Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorso coinvolgeva gli artt. 5, comma 1, 34, commi 2 e 3, della l.r. Abruzzo n. 17/2010 e l’art. 2 della l.r. Abruzzo n. 38/2010, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione (tutela della concorrenza e ordinamento civile di competenza esclusiva statale).

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e pronuncia una decisione parzialmente di accoglimento: (a) dichiara illegittimo l’art. 34, comma 3, perché pone obblighi specifici a carico della sola grande distribuzione in materia di rapporti di lavoro, invadendo la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile (art. 117, comma 2, lett. l) Cost.); (b) dichiara illegittimo l’art. 2 della l.r. n. 38/2010; (c) dichiara non fondate le questioni sugli artt. 5, comma 1, e 34, comma 2, che non risultano incompatibili con la tutela della concorrenza.

    Il principio

    Le Regioni non possono imporre alla grande distribuzione obblighi specifici in materia di organizzazione del lavoro domenicale che esulano dalla normativa statale e alterano l’assetto concorrenziale, poiché la disciplina dei rapporti di lavoro subordinato spetta in via esclusiva allo Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono disciplinare le aperture domenicali dei negozi?

    Sì, ma nei limiti fissati dalla normativa statale. La l.r. Abruzzo che consentiva fino a quaranta giornate di deroga alla chiusura domenicale è stata ritenuta non contraria alla tutela della concorrenza, poiché non incideva sulle modalità di accesso al mercato ma sul calendario delle aperture.

    Perché la norma sui turni domenicali è stata dichiarata illegittima?

    Perché imponeva unicamente alla grande distribuzione — e non agli altri esercizi commerciali — obblighi di rotazione dei riposi e di assunzione temporanea di sostituti, disciplinando aspetti del rapporto di lavoro subordinato (materia di competenza esclusiva statale) in modo non previsto dalla normativa nazionale.

    La vendita di farmaci da banco può essere limitata dalle Regioni?

    No, se le limitazioni interferiscono con la tutela della concorrenza di competenza statale. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che i requisiti di superficie minima previsti dall’art. 5 della legge abruzzese non violassero la concorrenza, essendo coerenti con la normativa statale di riferimento.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative: tutela della concorrenza e ordinamento civile spettano allo Stato in via esclusiva
    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, rilevante per la disparità di trattamento tra operatori regionali e nazionali
  • Corte cost. n. 113/2011 – Revisione del processo dopo condanna CEDU: art. 630 c.p.p. illegittimo

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    Con questa fondamentale sentenza, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 630 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede un caso di revisione per riaprire il processo quando la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato che il giudizio si è svolto in violazione dell’art. 6 CEDU (processo equo).

    Di cosa si tratta

    Il codice di procedura penale (art. 630) elenca tassativamente i casi in cui è possibile riaprire un processo penale divenuto definitivo (revisione). Tuttavia, non prevedeva alcun caso di revisione per dare esecuzione a una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che avesse accertato la violazione del diritto a un processo equo. Il caso concreto riguardava un soggetto condannato sulla base di dichiarazioni di coimputati non esaminati in dibattimento, violazione poi accertata dalla Corte EDU nel 1998, che aveva invano sollecitato l’Italia ad adottare misure adeguate.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 630 c.p.p. «nella parte in cui non prevede la rinnovazione del processo allorché la sentenza o il decreto penale di condanna siano in contrasto con la sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo che abbia accertato l’assenza di equità del processo», in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione e all’art. 46 CEDU.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 630 c.p.p. «nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell’art. 46, paragrafo 1, della CEDU, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo». La pronuncia ha così introdotto nell’ordinamento un nuovo caso di revisione, per dare esecuzione alle sentenze della Corte EDU.

    Il principio

    L’art. 117, primo comma, Cost. impone al legislatore di conformarsi agli obblighi internazionali, tra cui l’obbligo di eseguire le sentenze definitive della Corte EDU (art. 46 CEDU): la mancanza di uno strumento processuale idoneo a riaprire il processo dichiarato «non equo» da Strasburgo rende la norma costituzionalmente illegittima. Il giudice della revisione dovrà stabilire se la riapertura sia «necessaria» per rimediare alla violazione accertata.

    Domande e risposte

    Cosa comporta concretamente questa sentenza per i condannati?

    Chi ha ottenuto una sentenza definitiva della Corte EDU che accerta la violazione dell’art. 6 CEDU nel proprio processo può ora chiedere la revisione della condanna. Il giudice competente valuterà se la riapertura sia necessaria e possibile in concreto, tenendo conto del tipo di violazione accertata.

    Perché la Corte ha scelto la revisione e non altri strumenti?

    La Corte ha escluso altri rimedi (come l’incidente di esecuzione) per la loro inadeguatezza e ha individuato nella revisione lo strumento più idoneo, in quanto già strutturato per rimediare a situazioni in cui una condanna definitiva risulta ingiusta alla luce di elementi sopravvenuti.

    Questa sentenza vale per tutti i tipi di violazione della CEDU?

    No. La revisione è ammessa solo quando la Corte EDU ha accertato una violazione tale da rendere necessaria la riapertura del processo per conformarsi alla sentenza di Strasburgo. Non ogni violazione convenzionale giustifica automaticamente la revisione: occorre che la violazione abbia inciso sulla giustizia del processo in modo che non possa essere riparata altrimenti.

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  • Corte cost. n. 149/2011 – Reato di ingresso irregolare (art. 10-bis T.U. immigrazione): questioni inammissibili

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sull’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998 (reato di ingresso e soggiorno irregolare), sollevate dai Giudici di pace di Vigevano, Orvieto e Sondrio, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza e difetto di rilevanza.

    Di cosa si tratta

    L’art. 10-bis del Testo unico immigrazione, introdotto dalla l. n. 94/2009, sanziona penalmente l’ingresso e il soggiorno irregolare dello straniero. Più giudici di pace avevano dubitato della legittimità di questa fattispecie, ritenendola irragionevole rispetto alle esigenze dell’immigrazione irregolare e in contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Giudici di pace di Vigevano (r.o. n. 307/2010), Orvieto (r.o. n. 310/2010) e Sondrio (r.o. n. 398/2010) hanno impugnato l’art. 10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 25, secondo e terzo comma, 27, 97, 111 e 117, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e dichiara tutte le questioni manifestamente inammissibili, rilevando che le ordinanze di rimessione difettano di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza e che alcune questioni sono prive di rilevanza nel giudizio principale. La Corte aveva già più volte deciso in modo analogo su questioni identiche o assimilabili.

    Il principio

    Il giudice rimettente deve motivare adeguatamente sia sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo sia sulla non manifesta infondatezza, illustrando le ragioni per cui ritiene plausibile la violazione dei parametri costituzionali invocati. L’ordinanza che si limita a enunciare i parametri senza argomentarli è inammissibile.

    Domande e risposte

    Il reato di ingresso irregolare di cui all’art. 10-bis T.U. immigrazione è costituzionalmente legittimo?

    La Corte non si è pronunciata nel merito in questa ordinanza per ragioni processuali. Tuttavia, in altri giudizi analoghi (cfr. ord. n. 144/2011) ha dichiarato la manifesta infondatezza di questioni simili, ritenendo che la norma non punisca una condizione personale ma una condotta specifica.

    Perché le ordinanze di rimessione erano insufficienti?

    Perché i giudici rimettenti non avevano illustrato con sufficiente chiarezza come la pronuncia di illegittimità avrebbe inciso concretamente sui procedimenti in corso, né avevano argomentato in modo specifico le ragioni della plausibile incostituzionalità della norma.

    Cosa deve contenere un’ordinanza di rimessione valida?

    L’ordinanza deve: (1) descrivere il fatto concreto oggetto del giudizio principale; (2) indicare la norma da applicare di cui si dubita la legittimità; (3) motivare la rilevanza (influenza della decisione sul giudizio principale); (4) motivare la non manifesta infondatezza (argomentare perché la norma potrebbe essere incostituzionale).

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza e di eguaglianza, invocato per la disparità rispetto ad altre fattispecie di immigrazione
    • Art. 25 della Costituzione — Principio di legalità penale e divieto di responsabilità per condizioni personali
  • Corte cost. n. 112/2011 – Risorse geotermiche e competenza della Provincia autonoma di Bolzano

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    La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo il decreto legislativo n. 22/2010 sulle risorse geotermiche, nella parte in cui attribuiva allo Stato il patrimonio indisponibile delle risorse geotermiche ad alta entalpia senza escludere i territori delle Province autonome di Trento e Bolzano, che hanno competenza primaria in materia di miniere.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 22/2010 ha riorganizzato la normativa sulle risorse geotermiche, distinguendo tra risorse di interesse nazionale (alta entalpia o potenza ≥ 20 MW) e di interesse locale, e attribuendo le prime al patrimonio indisponibile dello Stato. La Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato le norme sostenendo che le risorse geotermiche rientrano nella propria competenza primaria in materia di miniere, acque minerali e termali, cave e torbiere.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato l’art. 1, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 22/2010 in riferimento agli artt. 8 n. 14, 105 e 107 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972) e alle relative norme di attuazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 6, del d.lgs. n. 22/2010 «nella parte in cui non prevede che la disposizione relativa all’appartenenza delle risorse geotermiche ad alta entalpia al patrimonio indisponibile dello Stato non si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano». Ha invece dichiarato non fondate le questioni relative ai commi 3, 4 e 5, che concernono la classificazione e distribuzione delle risorse geotermiche su base funzionale, materia rientrante nella competenza statale concorrente in materia di energia.

    Il principio

    Le norme statali che attribuiscono risorse del sottosuolo al patrimonio indisponibile dello Stato devono fare salva la competenza primaria delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di miniere e cave: l’omesso coordinamento con lo Statuto speciale rende la norma costituzionalmente illegittima.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per risorse geotermiche ad alta entalpia?

    Sono le risorse geotermiche che per caratteristiche naturali o per dimensioni del progetto (potenza complessiva ≥ 20 MW termici) presentano un interesse economico e strategico tale da essere considerate di rilevanza nazionale. Il d.lgs. n. 22/2010 le qualifica come patrimonio indisponibile dello Stato.

    Perché le Province autonome hanno competenza sulle miniere?

    L’art. 8, n. 14, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige attribuisce alle Province autonome competenza legislativa primaria in materia di «miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere». La Corte ha già riconosciuto (sentenza n. 65/2001) che le risorse geotermiche rientrano in questa competenza.

    La sentenza impedisce allo Stato di regolare la geotermia?

    No. Le norme statali sui criteri di classificazione delle risorse (commi 3, 4 e 5) sono state dichiarate non fondate. Lo Stato conserva la competenza a disciplinare la geotermia su base nazionale; l’illegittimità riguarda solo la norma patrimoniale che non faceva salvi i diritti delle Province autonome.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 69/2011 – Stabilizzazione personale sanitario precario in Campania

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni della legge finanziaria campana del 2010 che consentivano la stabilizzazione del personale sanitario precario, per violazione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile e ordinamento professionale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Campania aveva inserito nella legge finanziaria n. 2 del 2010 numerose disposizioni (art. 1, commi da 55 a 63, comma 69, commi da 84 a 91) riguardanti la stabilizzazione del personale sanitario precario, inclusa la dirigenza medica di primo livello. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato queste norme, sostenendo che invadessero la competenza legislativa esclusiva dello Stato sull’ordinamento civile e quella concorrente sulla tutela della salute.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 55 a 63, comma 69 e commi da 83 a 91 della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2. Giudice relatore: Luigi Mazzella; udienza pubblica del 25 gennaio 2011; depositata il 3 marzo 2011.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 55 a 63, comma 69 e commi da 84 a 91 della legge regionale campana n. 2/2010. Le disposizioni censurate autorizzavano la stabilizzazione di personale sanitario precario secondo criteri incompatibili con i principi fondamentali statali, riproducendo in sostanza una disciplina analoga a quella già dichiarata illegittima con la sentenza n. 215 del 2009. La Corte ha invece dichiarato non fondata la questione relativa al comma 83 della medesima legge.

    Il principio

    La Regione non può reiterare, neppure con modifiche formali, una disciplina di stabilizzazione del personale sanitario già dichiarata incostituzionale dalla Corte. Il legislatore regionale deve rispettare sia il vincolo del pubblico concorso (art. 97 Cost.) sia la competenza esclusiva statale sull’ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.) nella regolazione dei rapporti di lavoro nel servizio sanitario nazionale.

    Domande e risposte

    Cosa erano i commi da 55 a 63 della legge finanziaria campana?

    Erano disposizioni che autorizzavano la stabilizzazione del personale sanitario precario, inclusa la dirigenza medica di primo livello, richiamando alcune norme statali per cercare di superare i profili di incostituzionalità già rilevati dalla sentenza n. 215 del 2009. La Corte ha ritenuto che tale tentativo non fosse sufficiente a sanare il vizio.

    Perché la stabilizzazione del personale sanitario è materia riservata allo Stato?

    Perché riguarda l’ordinamento del rapporto di lavoro (materia di ordine civile, art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.) e l’ordinamento professionale della dirigenza sanitaria. Entrambe sono materie di competenza esclusiva o concorrente statale che non consentono alle Regioni di derogare ai principi fondamentali nazionali.

    Cosa è rimasto valido della legge campana?

    Il comma 83, che riguardava un’ulteriore e diversa disposizione, è stato dichiarato non fondato: la Corte ha ritenuto che non violasse il parametro dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., diversamente dalle altre disposizioni impugnate.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 148/2011 – Estinzione del processo per rinuncia al ricorso (legge sanitaria Trento)

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    La Corte costituzionale dichiara estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 28, comma 3, 44, comma 10, e 48 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 16/2010 (Tutela della salute), a seguito della rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, accettata dalla controparte costituita.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni della legge della Provincia autonoma di Trento 23 luglio 2010, n. 16 (Tutela della salute in provincia di Trento), in materia di nomine dei direttori sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie provinciali. Prima della trattazione nel merito, il ricorrente ha rinunciato all’impugnazione e la Provincia ha accettato la rinuncia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorso riguardava gli artt. 28, comma 3, 44, comma 10, e 48 della l.p. Trento n. 16/2010, in riferimento agli artt. 97, 117, commi secondo (lettera l) e terzo, della Costituzione. La norma impugnata prevedeva che le nomine dei vertici aziendali delle ASP trentine cessassero automaticamente novanta giorni dopo la nomina del nuovo direttore generale.

    La decisione della Corte

    Ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso seguita dall’accettazione della controparte costituita comporta l’estinzione del processo. La Corte prende atto della rinuncia e della sua accettazione e dichiara il processo estinto, senza pronunciarsi nel merito delle questioni.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, accettata dalla parte resistente, comporta l’estinzione del processo a norma dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi costituzionali, senza che la Corte possa pronunciarsi nel merito delle questioni.

    Domande e risposte

    Che cosa prevede il giudizio in via principale davanti alla Corte costituzionale?

    È il giudizio che si instaura quando lo Stato o una Regione/Provincia autonoma impugna direttamente una legge altrui per violazione del riparto di competenze costituzionali, senza che sia pendente un giudizio ordinario (a differenza del giudizio incidentale che presuppone una controversia concreta).

    La rinuncia al ricorso è sempre possibile?

    Sì, ma richiede l’accettazione della controparte già costituita in giudizio. Se la parte resistente non si è costituita o non accetta la rinuncia, il processo non si estingue automaticamente.

    Cosa accade alle norme provinciali dopo l’estinzione del processo?

    Le norme restano in vigore senza che la Corte si sia pronunciata sulla loro legittimità costituzionale. La rinuncia e l’estinzione del processo non comportano alcun giudicato costituzionale, positivo o negativo, sulle disposizioni impugnate.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 111/2011 – Benefici penitenziari per minorenni e ostativi: inammissibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale per i minorenni di Bologna sull’applicazione dell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario ai condannati per fatti commessi da minorenni, per difetto di rilevanza sopravvenuto nel corso del giudizio.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale per i minorenni di Bologna, in funzione di giudice di sorveglianza, aveva dubitato della legittimità costituzionale delle norme che applicano il regime ostativo ai benefici penitenziari (art. 4-bis, commi 1 e 1-quater, ord. pen.) anche a chi è stato condannato per fatti commessi quando era minorenne. Il caso riguardava un soggetto condannato per violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.) e lesioni, al quale era stato inizialmente concesso l’affidamento in prova, poi annullato dalla Cassazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale per i minorenni di Bologna ha sollevato questione in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui le norme ostatorie si applicano al condannato per fatti commessi da minorenne, precludendo i benefici penitenziari in assenza di collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice rimettente non aveva più la giurisdizione sul caso concreto, poiché nelle more del giudizio costituzionale la Corte di cassazione aveva annullato l’ordinanza che aveva disposto la misura alternativa, e il giudice a quo era stato chiamato a provvedere in sede di giudizio di rinvio su una situazione ormai mutata, in cui il condannato stava già beneficiando della misura alternativa disposta dallo stesso Tribunale.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile per difetto di rilevanza quando, nel corso del giudizio dinanzi alla Corte, la situazione del caso concreto è mutata in modo tale che la decisione della Corte non influirebbe più sull’esito del procedimento a quo.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario?

    Disciplina il cosiddetto «regime ostativo»: per alcuni reati gravi (tra cui la violenza sessuale di gruppo), i benefici penitenziari e le misure alternative alla detenzione sono subordinati alla collaborazione con la giustizia o, in alternativa, all’osservazione scientifica della personalità per almeno un anno in regime di restrizione.

    Perché il rimettente riteneva il regime ostativo incompatibile con la Costituzione per i minorenni?

    Perché l’art. 27, terzo comma, Cost. esige che le pene tendano alla rieducazione del condannato, e l’art. 31, secondo comma, Cost. impone alla Repubblica di proteggere l’infanzia e la gioventù. L’applicazione meccanica degli ostativi a chi ha delinquito da minorenne contrasterebbe con questi principi.

    La Corte ha valutato nel merito la questione?

    No. La dichiarazione di manifesta inammissibilità è una pronuncia in rito che non tocca il merito: la Corte non ha stabilito se il regime ostativo sia o meno compatibile con la Costituzione quando il fatto è stato commesso da un minorenne, limitandosi a rilevare che il caso concreto non consentiva di sollevare la questione.

    Norme collegate