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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 196/1995, che cristallizzava i livelli retributivi dell’indennità di ausiliaria dei sottufficiali in servizio al 31 agosto 1995, ritenendo la scelta legislativa rientrante nel margine di discrezionalità del legislatore.

Di cosa si tratta

I militari che transitano nella posizione di «ausiliaria» (una sorta di riserva attiva) percepiscono un’indennità mensile. Il d.lgs. n. 196/1995, nel riordinare i ruoli delle Forze armate, aveva previsto che per i sottufficiali già in ausiliaria al 31 agosto 1995 restassero fermi i livelli retributivi stabiliti dalla legge n. 23/1993 (che aveva disciplinato il trattamento economico dei sottufficiali). Alcuni sottufficiali avevano contestato questa cristallizzazione, ritenendo di essere stati trattati meno favorevolmente rispetto ai colleghi transitati in ausiliaria successivamente.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, con ordinanza del 24 maggio 2010 (r.o. n. 300 del 2010), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 31, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per lesione del principio della tutela del legittimo affidamento. Giudice relatore: Luigi Mazzella; camera di consiglio del 9 febbraio 2011; depositata il 3 marzo 2011.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha ritenuto che la norma censurata rientrasse nella discrezionalità del legislatore nel regolare il trattamento economico del personale militare, considerando che la cristallizzazione dei livelli retributivi per chi era già in ausiliaria costituiva una scelta di politica legislativa ragionevole, volta a contenere la spesa pubblica in un contesto di riordino complessivo dei ruoli militari. Il legittimo affidamento non era violato in quanto il trattamento precedente era già definito per legge.

Il principio

Il legislatore dispone di ampia discrezionalità nella regolazione del trattamento economico del personale militare, potendo fissare le modalità di calcolo delle indennità anche per chi si trova già in una determinata posizione di stato, purché la scelta non sia manifestamente irragionevole. La cristallizzazione dei livelli retributivi pre-riforma non viola il principio del legittimo affidamento quando risponde a ragioni di contenimento della spesa pubblica.

Domande e risposte

Cos’è la posizione di «ausiliaria» per i militari?

È una posizione di stato dei sottufficiali delle Forze armate che li colloca in una sorta di riserva: sono usciti dal servizio attivo ma mantengono un legame con l’ordinamento militare e percepiscono un’indennità mensile, inferiore allo stipendio attivo.

Perché i sottufficiali ricorrenti ritenevano di essere discriminati?

Perché il d.lgs. n. 196/1995 aveva fissato per loro i livelli retributivi della legge n. 23/1993, mentre i colleghi transitati in ausiliaria dopo il 31 agosto 1995 erano regolati dalle nuove disposizioni, ritenute più favorevoli. I ricorrenti sostenevano che ciò violasse il principio di uguaglianza e il legittimo affidamento.

Cosa è il principio del legittimo affidamento?

È il principio (ricavato dall’art. 3 Cost.) per cui il cittadino ha diritto a fare affidamento sulla stabilità delle situazioni giuridiche che la legge ha consolidato nel tempo. Non è però assoluto: il legislatore può modificare normative vigenti, anche in senso meno favorevole, purché ciò risponda a ragioni non manifestamente irragionevoli.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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