Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 121/2011 – Conflitto di attribuzioni da cittadino contro il Parlamento: inammissibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto da un avvocato in qualità di «cittadino» contro il Senato e la Camera dei deputati, per difetto di legittimazione soggettiva: i singoli cittadini non sono «poteri dello Stato» abilitati a sollevare tale conflitto.

    Di cosa si tratta

    L’avvocato Giuseppe Benvenga aveva proposto ricorso alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, contestando una delibera del Senato che approvava un disegno di legge sulla durata dei processi (legge Pinto) e l’art. 3 della legge n. 85/2006 (reati di opinione). Secondo il ricorrente, quelle norme violavano gli artt. 1, 138 e 139 della Costituzione. A fondamento della legittimazione, sosteneva di agire nell’esercizio dei doveri costituzionali di fedeltà e difesa della Repubblica (artt. 52 e 54 Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (non questione incidentale di legittimità): ricorso proposto dall’avv. Giuseppe Benvenga contro il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione del Senato del 20 ottobre 2010 (d.d.l. n. 1880-A sulla durata dei processi) e all’art. 3 della legge n. 85/2006, in riferimento agli artt. 1, 52, 54, 138 e 139 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto nella fase di ammissibilità. Il cittadino singolo — anche se avvocato e anche se invoca doveri costituzionali — non è un «potere dello Stato» ai sensi dell’art. 134 Cost. e non può sollevare il conflitto di attribuzione, che è riservato agli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale. La Corte ha richiamato la propria costante giurisprudenza in materia (ordinanze n. 120/2009, n. 172/1997, n. 45 e n. 44/1983).

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è riservato ai poteri che esercitano funzioni costituzionalmente attribuite e che agiscono nell’ambito di tali funzioni: il singolo cittadino, anche se invoca obblighi costituzionali di difesa della Repubblica, non è titolare di attribuzioni costituzionali proprie e non ha pertanto legittimazione a proporre il conflitto.

    Domande e risposte

    Cos’è il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    Il conflitto di attribuzione è uno degli strumenti di cui la Corte costituzionale è investita (art. 134 Cost.): serve a risolvere le controversie tra i poteri dello Stato (ad esempio tra Parlamento, Governo e Magistratura) quando uno di essi ritiene che un altro abbia invaso le proprie attribuzioni costituzionali.

    Perché il cittadino non può sollevare il conflitto di attribuzione?

    Perché il conflitto presuppone che il soggetto ricorrente sia titolare di «attribuzioni» costituzionalmente garantite a un «potere»: parliamo di organi come il Presidente della Repubblica, il Parlamento, il Governo, la Magistratura. I doveri costituzionali di fedeltà e difesa (artt. 52 e 54 Cost.) non attribuiscono al cittadino una posizione di «potere» in senso costituzionale.

    Il cittadino non ha altri strumenti per contestare la costituzionalità di una legge?

    Il cittadino può contestare la costituzionalità di una legge solo in via incidentale: deve essere parte di un giudizio civile, penale o amministrativo in cui la norma rilevante è applicata, e il giudice del processo può sollevare d’ufficio o su istanza di parte la questione di legittimità dinanzi alla Corte. Non esiste in Italia il ricorso diretto del cittadino alla Corte costituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 120/2011 – Indennità integrativa speciale e pensioni liquidate prima del 1995: inammissibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Corte dei conti sulla mancata inclusione dell’indennità integrativa speciale come parte integrante della pensione per i titolari di trattamenti pensionistici diretti liquidati anteriormente al 31 dicembre 1994, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 724/1994 ha stabilito che l’indennità integrativa speciale (IIS) perdesse la natura di accessorio della pensione per divenire parte integrante del trattamento pensionistico, ma solo per le pensioni liquidate dopo il 31 dicembre 1994. Un pensionato INPDAP, titolare anche di una pensione anteriore a quella data, contestava che su quest’ultima non gli fosse corrisposta l’IIS perché il divieto di cumulo era ancora in vigore. La Corte dei conti aveva dubitato della conformità a Costituzione di questa discriminazione temporale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, contestando l’art. 1, comma 776, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) nella parte in cui non prevedeva che anche per i titolari di trattamenti pensionistici liquidati entro il 31 dicembre 1994 l’IIS fosse parte integrante della pensione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per difetto di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza: l’ordinanza di rimessione non esponeva in modo sufficiente le ragioni per cui la differenza di trattamento tra pensionati ante e post 1994 si traducesse in una violazione degli artt. 3 e 38 Cost., né affrontava la giurisprudenza precedente della Corte sul tema.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve contenere una motivazione specifica e autonoma sulla non manifesta infondatezza della questione, dando conto della giurisprudenza costituzionale esistente e spiegando perché essa non è ostativa: la mancanza di questo approfondimento rende la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    Cos’è l’indennità integrativa speciale?

    Era un emolumento aggiuntivo riconosciuto ai dipendenti pubblici e ai pensionati pubblici come forma di adeguamento al costo della vita, storicamente distinto dallo stipendio o dalla pensione di base. La legge n. 724/1994 lo ha incorporato nel trattamento pensionistico, ma solo per le pensioni successive.

    Perché i pensionati ante-1994 erano trattati diversamente?

    Perché la riforma del 1994 aveva operato pro futuro: i trattamenti già liquidati rimanevano disciplinati dalla normativa precedente, che prevedeva il divieto di cumulo dell’IIS in caso di più pensioni. Il ricorrente sosteneva che questa distinzione temporale fosse irragionevole dopo che la riforma del 1994 aveva cambiato la natura stessa dell’indennità.

    La questione di fondo (disparità di trattamento) è stata risolta?

    La Corte non si è pronunciata nel merito per via dell’inammissibilità. Il problema della disomogeneità di trattamento tra pensionati ante e post 1994 potrebbe essere riproposto con un’ordinanza meglio motivata.

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  • Corte cost. n. 76/2011 – Bilancio regionale siciliano: cessazione della materia del contendere

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    La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio promosso dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana contro una disposizione di spesa della legge regionale siciliana, a seguito della promulgazione parziale della legge che aveva privato di efficacia la norma impugnata.

    Di cosa si tratta

    L’Assemblea regionale siciliana aveva approvato una legge (delibera legislativa n. 336-338) contenente, tra l’altro, l’art. 5, che modificava l’art. 11 della l.r. n. 6/2009, estendendo da tre a dieci anni il periodo per il recupero delle anticipazioni di cassa erogate dalla Regione ai comuni in crisi finanziaria. Il Commissario dello Stato aveva impugnato questa disposizione per violazione dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione (obbligo di copertura finanziaria). Tuttavia, nel promulgare la legge, il Presidente della Regione aveva omesso alcune parti della delibera legislativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana aveva proposto ricorso (r.o. n. 91 del 2010) in riferimento all’art. 81, quarto comma, della Costituzione, contro l’art. 5 della delibera legislativa n. 336-338 dell’Assemblea regionale siciliana (seduta del 5 agosto 2010), che modificava i termini di rimborso delle anticipazioni di cassa ai comuni. Giudice relatore: Franco Gallo; camera di consiglio del 23 febbraio 2011; depositata il 3 marzo 2011.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. La promulgazione parziale della legge regionale — con l’omissione di parti della delibera assembleare — aveva definitivamente privato di efficacia le disposizioni non promulgate, inclusa quella impugnata. Secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale (richiamate le ordinanze n. 175 e n. 74 del 2010; n. 304 del 2008 e n. 229 del 2007), la promulgazione parziale che esclude unitariamente e contestualmente parti del testo deliberato preclude definitivamente a quelle parti di acquistare o esplicare qualsiasi efficacia, privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale.

    Il principio

    Quando il Presidente della Regione promulga una legge regionale in modo parziale, omettendo parti del testo deliberato dall’Assemblea in modo unitario e contestuale, le parti omesse non acquistano né esplicano alcuna efficacia giuridica. Se la norma impugnata è tra le parti omesse, il giudizio di legittimità costituzionale perde il suo oggetto e si dichiara cessata la materia del contendere.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 5 della delibera legislativa siciliana impugnata?

    Prevedeva che nell’art. 11 della l.r. siciliana n. 6/2009 la parola «tre» fosse sostituita con la parola «dieci», estendendo da tre a dieci anni il periodo entro cui i comuni in crisi finanziaria dovevano rimborsare le anticipazioni di cassa ricevute dalla Regione.

    Perché il Commissario dello Stato aveva impugnato questa norma?

    Perché riteneva che estendere il periodo di rimborso da tre a dieci anni senza indicare la copertura finanziaria violasse l’art. 81, quarto comma, della Costituzione, che impone al legislatore di indicare i mezzi di copertura per ogni nuova spesa o riduzione di entrate.

    Cos’è la promulgazione parziale di una legge regionale?

    È il caso in cui il Presidente della Regione promulga solo una parte del testo deliberato dall’Assemblea regionale, omettendo le disposizioni che ritiene viziate. Nella Regione Siciliana questo meccanismo è previsto dallo statuto speciale. Secondo la giurisprudenza della Corte, tale omissione ha efficacia definitiva e preclude alle parti omesse di acquistare qualunque forza di legge.

    Norme collegate

    • Art. 81 della Costituzione — Obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa, parametro evocato dal Commissario dello Stato nel ricorso
    • Art. 117 della Costituzione — Riparto delle competenze, rilevante per il rapporto tra legislazione regionale siciliana e ordinamento statale
  • Corte cost. n. 119/2011 – Accesso alla magistratura e iscrizione all’albo avvocati: inammissibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal TAR Lazio sull’obbligo di iscrizione all’albo avvocati come requisito di ammissione al concorso per magistrato ordinario, per difetto di rilevanza delle ordinanze di rimessione.

    Di cosa si tratta

    Il decreto legislativo n. 160/2006 (come modificato dalla legge n. 111/2007) prevede tra i requisiti di ammissione al concorso per esami a posti di magistrato ordinario l’iscrizione all’albo degli avvocati. Alcuni candidati che avevano superato l’esame di abilitazione forense ma non si erano ancora iscritti all’albo avevano impugnato il bando di concorso davanti al TAR Lazio, sostenendo che il requisito fosse discriminatorio. Il TAR aveva sollevato questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per il Lazio (sede di Roma) ha sollevato con tre ordinanze questione in riferimento agli artt. 3, 51 e 104, primo comma, della Costituzione, contestando l’art. 2, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 160/2006, nella parte in cui richiedeva l’iscrizione all’albo avvocati (e non solo il superamento dell’esame di abilitazione) come requisito di ammissione al concorso per magistrato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i tre giudizi e dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Il rimettente non aveva dimostrato la rilevanza delle questioni nel giudizio principale: i ricorrenti avevano impugnato il bando di concorso, ma non aveva dedotto in modo sufficiente che il requisito controverso fosse effettivamente applicabile alla loro situazione specifica.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando il giudice rimettente non dimostra in modo adeguato che la norma censurata è effettivamente applicabile al caso concreto e che la sua eventuale dichiarazione di illegittimità inciderebbe sull’esito del giudizio a quo.

    Domande e risposte

    Perché la legge richiedeva l’iscrizione all’albo e non solo l’abilitazione forense?

    La legge n. 111/2007 ha modificato i requisiti per valorizzare l’esperienza professionale effettivamente svolta: l’iscrizione all’albo presuppone che l’avvocato eserciti (o abbia esercitato) la professione, non solo che abbia superato un esame. Il legislatore ha ritenuto che chi esercita la professione forense abbia una preparazione più utile per la funzione giurisdizionale.

    I candidati abilitati ma non iscritti all’albo erano esclusi dal concorso?

    Sì, secondo la lettera del bando impugnato. Questo è il punto contestato dai ricorrenti, che sostenevano la discriminazione rispetto a chi, pur avendo conseguito l’abilitazione, non aveva ancora (o non aveva potuto) procedere all’iscrizione.

    La questione è stata poi affrontata nel merito da altre pronunce?

    La Corte non si è pronunciata nel merito in questo giudizio. Eventuali successive questioni sollevate da giudici con motivazione più adeguata sulla rilevanza avrebbero potuto portare a una pronuncia di merito; la Corte non esclude che la questione possa essere riproposta.

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  • Corte cost. n. 75/2011 – Reato di soggiorno illegale: inammissibilità per difetto di motivazione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le undici questioni sollevate dal Giudice di pace di La Spezia sull’art. 10-bis T.U. immigrazione, per grave carenza di motivazione: il dubbio di costituzionalità era espresso solo nel dispositivo delle ordinanze, senza alcuna argomentazione nella parte motiva.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di La Spezia aveva sollevato, con undici ordinanze di identico tenore (quattro del 1° dicembre 2009 e sette del 4 maggio 2010), questioni di legittimità costituzionale del reato di ingresso e soggiorno illegale (art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998). Le questioni vertevano sulla mancata previsione di un’esimente del «giustificato motivo» per la condotta sanzionata, analogamente a quanto previsto per l’art. 14, comma 5-ter, del medesimo T.U. Il difetto di motivazione era particolarmente grave: il dubbio di legittimità era enunciato solo nel dispositivo, non nella parte motiva delle ordinanze.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di La Spezia, con ordinanze r.o. nn. 270-280 del 2010, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il «giustificato motivo» quale esimente. Giudice relatore: Gaetano Silvestri; camera di consiglio del 23 febbraio 2011; depositata il 3 marzo 2011.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le undici questioni, riuniti i giudizi. Il vizio era radicale: nelle ordinanze di rimessione, il Giudice di pace si limitava a esprimere un «dubbio di legittimità costituzionale» evocando i parametri solo nel dispositivo, senza alcuna motivazione nella parte argomentativa. Questa totale assenza di motivazione rende la questione assolutamente inammissibile, perché la Corte non può esaminare una censura che non sia stata minimamente argomentata.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve contenere, nella sua parte motiva, una motivazione adeguata sia sulla rilevanza sia sulla non manifesta infondatezza della questione. L’indicazione dei parametri costituzionali nel solo dispositivo, senza alcuna argomentazione nella motivazione, determina la manifesta inammissibilità perché la Corte non può supplire all’assenza totale di argomentazione del giudice rimettente.

    Domande e risposte

    Cosa è il «giustificato motivo» come esimente?

    È una clausola che, in alcune norme penali, esclude la punibilità di una condotta altrimenti sanzionata quando l’agente abbia agito per una ragione giustificata. Il Giudice di pace di La Spezia riteneva che anche il reato di soggiorno illegale avrebbe dovuto prevedere tale esimente, analogamente al reato di inottemperanza all’ordine di espulsione (art. 14, comma 5-ter, T.U. immigrazione).

    Perché il difetto di motivazione è un vizio così grave?

    Perché il giudizio di legittimità costituzionale è avviato dall’ordinanza del giudice rimettente, che deve delimitare l’oggetto del giudizio e fornire alla Corte gli elementi per esaminare la questione. Se manca la motivazione, la Corte non sa perché il giudice ritiene la norma incostituzionale e non può svolgere il proprio compito.

    Le undici ordinanze erano state trattate insieme?

    Sì, la Corte ha riunito i giudizi per poi decidere con un’unica pronuncia. Poiché le ordinanze erano di identico tenore — con lo stesso difetto radicale di motivazione — l’esame e la decisione erano analoghi per tutte e undici.

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  • Corte cost. n. 118/2011 – Sanzioni per trasporto merci pericolose e responsabilità del committente

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 168, comma 10, del Codice della strada, che estende al committente esclusivo le sanzioni amministrative per le violazioni della disciplina del trasporto su strada di merci pericolose: la responsabilità del committente è coerente con i principi costituzionali.

    Di cosa si tratta

    L’art. 168, comma 10, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada) estende al committente, quando il trasporto è eseguito per suo conto esclusivo, le sanzioni amministrative previste dall’art. 167, comma 9, per le violazioni delle norme sul trasporto di merci pericolose. Il Giudice di pace di Verona aveva sollevato questione di legittimità per contrasto con i principi di personalità della responsabilità, ragionevolezza e riserva di legge, ritenendo che il committente fosse estraneo alla violazione commessa dal vettore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Verona ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 23, 27 e 117, primo comma, della Costituzione, contestando l’art. 168, comma 10, del d.lgs. n. 285/1992 nella parte in cui applica le sanzioni del trasporto di merci pericolose anche al committente esclusivo del trasporto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha ritenuto che la responsabilità del committente non sia una responsabilità per fatto altrui né oggettiva, ma risponda alla sua posizione di soggetto che ha diretto interesse economico al trasporto e che dispone degli strumenti contrattuali per selezionare vettori qualificati e controllare il rispetto delle norme. La norma è ragionevole e conforme al principio di personalità della responsabilità.

    Il principio

    Nel trasporto su strada di merci pericolose, il committente che abbia commissionato il trasporto per proprio conto esclusivo risponde delle violazioni delle norme di sicurezza perché è soggetto qualificato che ha la possibilità — attraverso la scelta del vettore e la predisposizione contrattuale — di incidere sull’osservanza della normativa; la sua responsabilità amministrativa è quindi personale e non oggettiva.

    Domande e risposte

    Perché il committente può essere sanzionato anche se non era presente durante il trasporto?

    Perché la Corte ha ritenuto che il committente non sia un estraneo: ha il dovere di scegliere vettori qualificati, di fornire le informazioni necessarie sulla merce e di verificare che il trasporto avvenga nel rispetto delle norme di sicurezza. Non si tratta quindi di responsabilità per fatto altrui, ma di responsabilità per il proprio difetto di diligenza nella selezione e supervisione.

    Vale lo stesso principio se il committente non è esclusivo?

    No. La norma censurata si applica solo quando il trasporto è eseguito «per suo conto esclusivo». Se il trasporto è condiviso tra più committenti o è organizzato dal vettore per conto proprio, le responsabilità sono diverse e la norma non si applica nello stesso modo.

    L’art. 27 Cost. (personalità della responsabilità penale) vale anche per le sanzioni amministrative?

    La Corte ha chiarito che il principio di personalità della responsabilità di cui all’art. 27 Cost. si applica direttamente alle sanzioni penali. Per le sanzioni amministrative il principio di personalità è desumibile dall’art. 3 della legge n. 689/1981, ma il suo contenuto non è necessariamente identico a quello penalistico; in ogni caso, nel caso di specie, non vi è violazione perché la responsabilità del committente ha una base soggettiva.

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  • Corte cost. n. 74/2011 – Competenza territoriale nelle opposizioni a sanzioni amministrative

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione del Tribunale di Arezzo (sez. Montevarchi) sugli artt. 22 e 22-bis della legge n. 689/1981, relativi alla competenza territoriale nelle opposizioni a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, per irrilevanza nel giudizio principale.

    Di cosa si tratta

    Un privato aveva proposto opposizione al fermo amministrativo di beni mobili registrati (l’auto), sostenendo di non aver ricevuto il preavviso di fermo né la notifica delle cartelle esattoriali emesse per violazioni del codice della strada. Il Tribunale di Arezzo, sezione distaccata di Montevarchi, si era trovato a dover stabilire la propria competenza territoriale sull’opposizione: gli artt. 22 e 22-bis della legge n. 689/1981 attribuivano la competenza al giudice del luogo in cui era stata commessa la violazione, che poteva essere diverso dal luogo di residenza dell’opponente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Arezzo, sezione distaccata di Montevarchi, con ordinanza del 30 settembre 2009 (r.o. n. 302 del 2010), aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 22-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui attribuiscono al giudice del luogo della commessa violazione la competenza sulle controversie di opposizione a sanzioni amministrative, in riferimento agli artt. 3, 97, 111, secondo comma, e 113 della Costituzione. Giudice relatore: Alfio Finocchiaro; camera di consiglio del 9 febbraio 2011; depositata il 3 marzo 2011.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. Nel giudizio principale si discuteva in parte di cartelle relative a tributi (per le quali l’agente di riscossione aveva eccepito il difetto di giurisdizione a favore del giudice tributario) e in parte di sanzioni per violazioni del codice della strada (per le quali l’agente sosteneva la competenza del giudice di pace del luogo della violazione). Prima di poter esaminare la norma censurata, il giudice rimettente doveva risolvere preliminarmente queste eccezioni di difetto di giurisdizione e di incompetenza, che non aveva affrontato.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale non può essere sollevata prima che il giudice rimettente abbia risolto le questioni preliminari di rito (giurisdizione, competenza) che condizionano la stessa ammissibilità dell’esame del merito. Finché il giudice non può affermare di essere il giudice competente nel giudizio principale, la norma sulla competenza non è rilevante per la sua decisione.

    Domande e risposte

    Cosa stabiliscono gli artt. 22 e 22-bis della legge n. 689/1981 sulla competenza?

    Stabiliscono le regole di competenza per le controversie in materia di sanzioni amministrative: in linea di principio, è competente il giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, salvo deroghe per alcune tipologie di sanzioni (art. 22-bis, terzo comma, lett. c), che attribuisce la competenza al giudice della residenza dell’opponente in determinati casi).

    Perché il Tribunale rimettente aveva problemi di competenza?

    Perché le cartelle impugnate erano di tipo diverso: alcune derivavano da sanzioni tributarie (per cui il giudice tributario può essere il giudice naturale) e altre da violazioni del codice della strada (per cui la competenza potrebbe essere del giudice di pace del luogo della violazione, non del Tribunale di Arezzo-Montevarchi). Il rimettente doveva risolvere queste questioni preliminari prima di poter esaminare la costituzionalità della norma sulla competenza.

    Il fermo amministrativo dell’auto è impugnabile davanti al giudice ordinario?

    Sì, le opposizioni ai provvedimenti di fermo di beni mobili registrati emessi per sanzioni non tributarie sono di norma di competenza del giudice ordinario (giudice di pace o tribunale, a seconda del valore e della natura della sanzione), mentre quelle per carichi tributari spettano al giudice tributario.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza, evocato per la disparità di trattamento tra opponenti a sanzioni commesse in luoghi diversi dalla propria residenza
    • Art. 97 della Costituzione — Principio di buon andamento, richiamato per le inefficienze derivanti dalla competenza del giudice del luogo di commissione
  • Corte cost. n. 117/2011 – Giudizio abbreviato e indagini difensive: questione inammissibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sollevata dal GUP di Modena sull’assenza di un termine per il deposito del fascicolo delle indagini difensive e del correlativo diritto del PM alla controprova nel giudizio abbreviato, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    Nel processo penale, quando la difesa deposita un fascicolo di indagini difensive e contestualmente chiede il rito abbreviato, il pubblico ministero si trova nell’impossibilità di esercitare un diritto di controprova sulle risultanze difensive. Il GUP del Tribunale di Modena, investito di un processo per reati tributari, ha ritenuto che questa situazione di asimmetria tra le parti violasse il principio del contraddittorio e della parità delle armi, sanciti dall’art. 111 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GUP del Tribunale di Modena ha sollevato questione in riferimento all’art. 111 della Costituzione (giusto processo), contestando gli artt. 391-octies e 442, comma 1-bis, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedono, in caso di deposito del fascicolo delle indagini difensive e richiesta di giudizio abbreviato, un termine processuale per il deposito con facoltà del PM di esercitare il diritto alla controprova.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione, rilevando che l’ordinanza di rimessione non sviluppava adeguatamente le ragioni di non manifesta infondatezza: il rimettente si era limitato ad affermare la «chiara asimmetria» tra le parti senza approfondire perché questa situazione si traducesse in una violazione dell’art. 111 Cost. né aveva considerato gli strumenti già previsti dall’ordinamento per ovviare al problema.

    Il principio

    Il giudice rimettente ha l’onere di motivare adeguatamente non solo la rilevanza della questione nel giudizio a quo, ma anche la non manifesta infondatezza, illustrando le ragioni per cui la norma censurata è incompatibile con il parametro costituzionale indicato; una motivazione meramente assertiva non soddisfa questo requisito e rende la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa succede quando la difesa deposita indagini difensive e chiede il rito abbreviato?

    Il giudice acquisisce il fascicolo e decide il merito del processo in quella sede. Il PM, che può essere sorpreso da materiale probatorio nuovo e potenzialmente favorevole alla difesa, non ha uno specifico strumento per contrastare o integrare quel materiale nel contesto del rito abbreviato.

    La Corte ha escluso che esista un problema di parità delle armi?

    No. La pronuncia di inammissibilità non equivale a dire che la norma sia costituzionalmente legittima; significa solo che la questione non era stata adeguatamente motivata. La questione potrebbe essere riproposta in modo più argomentato da altri giudici.

    L’art. 111 Cost. garantisce sempre la parità tra accusa e difesa?

    L’art. 111 Cost. garantisce la parità delle armi nel contraddittorio, ma il rito abbreviato è un rito speciale che il codice struttura in modo diverso dal dibattimento; la Corte ha già riconosciuto che alcune differenze rispetto al rito ordinario sono compatibili con la Costituzione, purché non comportino uno squilibrio intollerabile.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 73/2011 – Indeducibilità dei costi da reato: questione inammissibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni della Commissione tributaria provinciale di Terni sull’art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537/1993 (indeducibilità dei costi da reato), per difetto di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza e sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    L’art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537/1993 — aggiunto dalla legge finanziaria 2003 — stabilisce che, nella determinazione dei redditi d’impresa, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato. Una società di capitali aveva impugnato avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione costi che riteneva indeducibili in base a tale norma. La Commissione tributaria di Terni aveva dubitato della costituzionalità della disposizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Terni, con ordinanza dell’11 novembre 2009 (r.o. n. 161 del 2010), aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, e 53 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale del comma 4-bis dell’art. 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. La norma veniva censurata nella parte in cui presuppone la responsabilità penale del contribuente senza la necessità di un accertamento giudiziale definitivo, e nella parte in cui colpisce con effetti fiscali sfavorevoli costi legati ad attività non ancora (o non definitivamente) accertate come reato. Udienza pubblica dell’8 febbraio 2011; redattore Franco Gallo; depositata il 3 marzo 2011.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le questioni. La motivazione del giudice rimettente era carente sia quanto alla rilevanza (non era chiaro in quale misura la norma censurata fosse stata applicata nei due avvisi di accertamento impugnati, che riguardavano anni fiscali diversi e tributi diversi) sia quanto alla non manifesta infondatezza (le argomentazioni non affrontavano in modo adeguato il contrasto con ciascun parametro evocato).

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve essere sorretta da una motivazione adeguata sia sulla rilevanza sia sulla non manifesta infondatezza. Nel giudizio tributario, il giudice rimettente deve spiegare con precisione in quale misura la norma censurata abbia inciso sulla determinazione della pretesa fiscale oggetto di contestazione, e deve argomentare in modo specifico il contrasto con ciascun parametro costituzionale invocato.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537/1993?

    Prevede che, nella determinazione dei redditi di impresa, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo l’esercizio dell’azione penale o il giudizio penale in corso. La norma intende impedire che costi derivanti da attività illecite riducano la base imponibile.

    Perché la questione relativa all’art. 27, secondo comma, Cost. era pertinente?

    L’art. 27, secondo comma, Cost. sancisce la presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva. La Commissione rimettente dubitava che applicare conseguenze fiscali sfavorevoli (indeducibilità dei costi) in presenza di un semplice procedimento penale in corso violasse questo principio, anticipando di fatto un effetto sanzionatorio prima di una condanna definitiva.

    Cosa è il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.) in questo contesto?

    L’art. 53 Cost. impone che ognuno concorra alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva. La rimettente sosteneva che escludere la deducibilità di costi effettivamente sostenuti — solo perché connessi ad attività potenzialmente illecite — potesse comportare una tassazione non correlata alla reale capacità economica del contribuente.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza, parametro evocato per l’automatismo fiscale senza accertamento giudiziale definitivo
    • Art. 27 della Costituzione — Presunzione di non colpevolezza, rilevante per le conseguenze fiscali in assenza di condanna definitiva
    • Art. 53 della Costituzione — Principio di capacità contributiva, implicato nella questione sulla deducibilità dei costi
  • Corte cost. n. 116/2011 – Congedo di maternità e parto prematuro con ricovero del neonato

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma sul congedo obbligatorio di maternità nella parte in cui, in caso di parto prematuro con ricovero del neonato, non consentiva alla madre lavoratrice di posticipare il godimento del congedo all’ingresso del bambino nella casa familiare.

    Di cosa si tratta

    L’art. 16 del d.lgs. n. 151/2001 (Testo Unico sulla maternità) vieta di adibire al lavoro le madri durante i mesi di congedo obbligatorio, calcolando la decorrenza dal parto (o dalla data presunta). Nel caso di parto prematuro con neonato ricoverato per settimane in terapia intensiva, la norma obbligava la madre a fruire del congedo mentre il bambino era ancora in ospedale, comprimendo il periodo di congedo effettivamente trascorso con il figlio. La Corte ha ritenuto la norma lesiva dei diritti della madre e del bambino.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Palermo (giudice del lavoro) ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 29 comma 1, 30 comma 1, 31 e 37 della Costituzione, contestando l’art. 16, lettera c), del d.lgs. n. 151/2001 nella parte in cui non consente alla madre di posticipare il congedo all’ingresso del bambino in casa in caso di parto prematuro con ricovero ospedaliero del neonato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, lettera c), del d.lgs. n. 151/2001 «nella parte in cui non consente, nell’ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data d’ingresso del bambino nella casa familiare».

    Il principio

    Il congedo di maternità è finalizzato non solo a tutelare la salute fisica della madre, ma anche a garantire lo sviluppo del rapporto tra madre e figlio nei primi mesi di vita: quando il parto è prematuro e il neonato è ricoverato, far decorrere il congedo dal giorno del parto priva la madre del diritto a trascorrere quel periodo con il bambino, in violazione degli artt. 29, 30, 31 e 37 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa cambia concretamente per le madri dopo questa sentenza?

    In caso di parto prematuro con ricovero del neonato, la madre lavoratrice può chiedere di posticipare l’inizio (o il proseguimento) del congedo obbligatorio al momento in cui il bambino viene dimesso dall’ospedale e fa il suo ingresso nella casa familiare. La richiesta deve essere supportata da documentazione medica sulle condizioni di salute della madre.

    La madre può lavorare mentre il neonato è ricoverato?

    Sì, se le sue condizioni di salute lo consentono e lo desidera, può offrire la propria prestazione lavorativa al datore di lavoro nel periodo in cui il bambino è ancora ricoverato, fruendo poi del congedo a decorrere dall’ingresso del figlio a casa.

    Questa sentenza vale anche per le lavoratrici autonome?

    La pronuncia riguarda le lavoratrici dipendenti (la norma censurata era nel d.lgs. n. 151/2001, che tutela dipendenti e parasubordinate). Le lavoratrici autonome sono soggette a una disciplina diversa, non direttamente interessata da questa decisione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 72/2011 – Reato di ingresso illegale: manifesta inammissibilità per vizi di motivazione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dai Giudici di pace di Genova e Isernia sull’art. 10-bis T.U. immigrazione, per carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza e difetti nell’esposizione dei parametri evocati.

    Di cosa si tratta

    Due giudici di pace — di Genova (ordinanza del 9 dicembre 2009) e di Isernia (ordinanza del 12 febbraio 2010) — avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale del reato di ingresso e soggiorno illegale (art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998). Il Giudice di pace di Genova aveva ampiamente richiamato l’ordinanza del Tribunale di Pesaro del 31 agosto 2009 per motivare la non manifesta infondatezza, senza sviluppare autonomamente la propria argomentazione. Il Giudice di pace di Isernia aveva invece presentato difetti formali nell’esposizione dei parametri.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Genova (r.o. n. 112 del 2010) aveva sollevato questione in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 25 della Costituzione. Il Giudice di pace di Isernia (r.o. n. 222 del 2010) aveva sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 25 e 111 della Costituzione. Entrambi censuravano il reato di mera presenza irregolare sul territorio come irragionevole e contrario ai principi di materialità e determinatezza della fattispecie penale. Giudice relatore: Paolo Maria Napolitano; camera di consiglio del 23 febbraio 2011; depositata il 3 marzo 2011.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le questioni sollevate dai due giudici rimettenti, riuniti i giudizi. Il Giudice di pace di Genova aveva motivato la non manifesta infondatezza facendo integrale ed esplicito riferimento all’ordinanza del Tribunale di Pesaro, senza sviluppare alcuna argomentazione propria: tale tecnica del rinvio per relationem a un atto di un diverso procedimento non soddisfa l’onere di motivazione autonoma richiesto per sollevare una questione di legittimità costituzionale. Quanto all’ordinanza di Isernia, i parametri erano stati evocati in modo non perspicuo.

    Il principio

    Il giudice rimettente deve motivare autonomamente la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale. Non è sufficiente richiamare per relationem le argomentazioni contenute in atti di altri procedimenti: l’ordinanza di rimessione deve contenere un’analisi propria e argomentata del contrasto tra la norma censurata e il parametro costituzionale invocato.

    Domande e risposte

    Cosa significa motivare «per relationem» in una questione di legittimità costituzionale?

    Significa fondare la motivazione dell’ordinanza di rimessione sul contenuto di un altro atto (nel caso, l’ordinanza del Tribunale di Pesaro), rinviando ad esso senza sviluppare argomentazioni proprie. La Corte ritiene questa tecnica insufficiente: il giudice rimettente deve dimostrare autonomamente perché la norma sia non manifestamente infondata.

    Perché i parametri devono essere esposti in modo «perspicuo»?

    Perché la Corte deve poter capire quale precetto costituzionale viene asseritamente violato e in che modo. Se i parametri sono indicati in modo confuso o generico, la Corte non può esaminare la questione, che viene dichiarata inammissibile.

    L’art. 10-bis era già stato esaminato dalla Corte in precedenza?

    Sì, la Corte aveva già esaminato diverse questioni relative all’art. 10-bis T.U. immigrazione in varie pronunce (tra cui la sentenza n. 250 del 2010). In questa ordinanza non si pronuncia nel merito, limitandosi a dichiarare inammissibili le specifiche questioni per vizi formali di motivazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 115/2011 – Poteri dei sindaci in materia di sicurezza urbana: illegittima la locuzione « anche»

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che consentiva ai sindaci di adottare ordinanze a contenuto normativo e a efficacia indeterminata in materia di sicurezza urbana «anche» al di fuori dei casi di contingibilità e urgenza, violando i principi di legalità e riserva di legge.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 92/2008 (sicurezza pubblica), convertito dalla legge n. 125/2008, aveva modificato l’art. 54 del Testo Unico degli enti locali, attribuendo ai sindaci, in qualità di ufficiali del Governo, il potere di adottare ordinanze «contingibili e urgenti» ma anche ordinanze a «contenuto normativo ed efficacia a tempo indeterminato» per prevenire e rimuovere gravi pericoli alla sicurezza urbana. Il TAR Veneto aveva sollevato questione di legittimità costituzionale nella parte in cui si consentiva l’uso del potere anche al di fuori della contingibilità e urgenza, grazie all’inserimento della congiunzione «anche».

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha sollevato questione in riferimento agli artt. 2, 3, 5, 6, 8, 13, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 41, 49, 70, 76, 77, 97, 113, 117 e 118 della Costituzione, contestando che l’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 (come sostituito dall’art. 6, d.l. n. 92/2008) consentisse ordinanze sindacali di portata normativa e durata indeterminata anche fuori dai casi di emergenza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, «nella parte in cui comprende la locuzione ‘, anche’ prima delle parole ‘contingibili e urgenti’». La norma rimane in vigore nella parte in cui autorizza ordinanze sindacali per fronteggiare situazioni di contingibilità e urgenza; è incostituzionale solo l’estensione a ipotesi ordinarie.

    Il principio

    Il potere di deroga alle norme vigenti, anche a livello locale, può essere attribuito a un organo monocratico come il sindaco solo in presenza di situazioni di contingibilità e urgenza: al di fuori di questi presupposti, l’adozione di atti di portata normativa e durata indeterminata viola i principi costituzionali di legalità, tipicità e riserva di legge (artt. 23, 70, 97 Cost.).

    Domande e risposte

    Un sindaco può ancora emettere ordinanze in materia di sicurezza urbana?

    Sì, ma solo per fronteggiare situazioni concrete di contingibilità e urgenza. Non può invece adottare ordinanze a carattere normativo e a tempo indeterminato per disciplinare in via permanente comportamenti in luoghi pubblici, perché ciò richiederebbe una legge.

    Cosa si intende per «sicurezza urbana»?

    Il concetto era stato precisato da un decreto ministeriale del 2008 e comprendeva misure per prevenire e contrastare fenomeni di illegalità o degrado in aree urbane. La sentenza non mette in discussione il concetto in sé, ma il tipo di strumento utilizzabile (ordinanza contingibile e urgente vs. atto normativo stabile).

    Quali pratiche dei sindaci sono state colpite dalla sentenza?

    La sentenza ha messo in discussione provvedimenti come i divieti permanenti di mendicare, i regolamenti anti-bivacco, le ordinanze anti-lavavetri che non rispondevano a emergenze specifiche ma miravano a disciplinare in via stabile comportamenti in luoghi pubblici. Il caso concreto da cui era partita la questione riguardava il Comune di Selvazzano Dentro.

    Norme collegate