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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni della Commissione tributaria provinciale di Terni sull’art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537/1993 (indeducibilità dei costi da reato), per difetto di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza e sulla rilevanza.

Di cosa si tratta

L’art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537/1993 — aggiunto dalla legge finanziaria 2003 — stabilisce che, nella determinazione dei redditi d’impresa, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato. Una società di capitali aveva impugnato avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione costi che riteneva indeducibili in base a tale norma. La Commissione tributaria di Terni aveva dubitato della costituzionalità della disposizione.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria provinciale di Terni, con ordinanza dell’11 novembre 2009 (r.o. n. 161 del 2010), aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, e 53 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale del comma 4-bis dell’art. 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. La norma veniva censurata nella parte in cui presuppone la responsabilità penale del contribuente senza la necessità di un accertamento giudiziale definitivo, e nella parte in cui colpisce con effetti fiscali sfavorevoli costi legati ad attività non ancora (o non definitivamente) accertate come reato. Udienza pubblica dell’8 febbraio 2011; redattore Franco Gallo; depositata il 3 marzo 2011.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le questioni. La motivazione del giudice rimettente era carente sia quanto alla rilevanza (non era chiaro in quale misura la norma censurata fosse stata applicata nei due avvisi di accertamento impugnati, che riguardavano anni fiscali diversi e tributi diversi) sia quanto alla non manifesta infondatezza (le argomentazioni non affrontavano in modo adeguato il contrasto con ciascun parametro evocato).

Il principio

La questione di legittimità costituzionale deve essere sorretta da una motivazione adeguata sia sulla rilevanza sia sulla non manifesta infondatezza. Nel giudizio tributario, il giudice rimettente deve spiegare con precisione in quale misura la norma censurata abbia inciso sulla determinazione della pretesa fiscale oggetto di contestazione, e deve argomentare in modo specifico il contrasto con ciascun parametro costituzionale invocato.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537/1993?

Prevede che, nella determinazione dei redditi di impresa, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo l’esercizio dell’azione penale o il giudizio penale in corso. La norma intende impedire che costi derivanti da attività illecite riducano la base imponibile.

Perché la questione relativa all’art. 27, secondo comma, Cost. era pertinente?

L’art. 27, secondo comma, Cost. sancisce la presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva. La Commissione rimettente dubitava che applicare conseguenze fiscali sfavorevoli (indeducibilità dei costi) in presenza di un semplice procedimento penale in corso violasse questo principio, anticipando di fatto un effetto sanzionatorio prima di una condanna definitiva.

Cosa è il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.) in questo contesto?

L’art. 53 Cost. impone che ognuno concorra alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva. La rimettente sosteneva che escludere la deducibilità di costi effettivamente sostenuti — solo perché connessi ad attività potenzialmente illecite — potesse comportare una tassazione non correlata alla reale capacità economica del contribuente.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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