Per il 2026 la soglia di esenzione fiscale dei fringe benefit è di 1.000 euro per i dipendenti senza figli a carico e di 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico. Non si tratta di una novità introdotta quest’anno: sono le stesse soglie già in vigore nel 2025, confermate per l’intero triennio 2025-2027 dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1, commi 390 e 391). Entro questi limiti i beni e servizi erogati al dipendente sono esenti sia fiscalmente sia dal punto di vista contributivo, e questo rende il fringe benefit uno strumento di welfare aziendale particolarmente conveniente.
Cosa sono i fringe benefit e perché convengono
I fringe benefit sono compensi in natura, cioè beni e servizi che il datore di lavoro riconosce al dipendente in aggiunta alla normale retribuzione in denaro. Possono assumere forme diverse: buoni acquisto, beni concessi in uso, rimborsi di alcune spese personali del lavoratore.
La convenienza nasce dal trattamento fiscale e contributivo. Entro la soglia annua prevista, il valore di questi benefit non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente: non viene tassato in capo al lavoratore e non è soggetto a contribuzione. In pratica, per ogni euro erogato come fringe benefit entro soglia, il dipendente percepisce l’intero valore senza prelievo, a differenza di quanto accadrebbe con un pari importo in busta paga lordo. È questa la ragione per cui i fringe benefit vengono usati come leva di welfare e di fidelizzazione del personale.
Le due soglie 2026: 1.000 e 2.000 euro
Per il periodo d’imposta 2026 le soglie di esenzione sono due, in funzione della situazione familiare del dipendente:
- 1.000 euro per la generalità dei dipendenti, cioè per chi non ha figli fiscalmente a carico;
- 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico.
Sono a carico i figli con un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, elevato a 4.000 euro fino a 24 anni. Secondo la circolare n. 4/E del 2025, la soglia di 2.000 euro spetta per intero a ciascun genitore lavoratore dipendente, anche con un solo figlio, se il figlio è a carico di entrambi; spetta anche quando per quel figlio si riceve l’assegno unico invece della detrazione, e quando i genitori hanno attribuito l’intera detrazione a quello con il reddito più alto.
È importante inquadrare bene il dato normativo per evitare equivoci con i lavoratori. Queste soglie non sono una novità del 2026: erano già quelle applicate nel 2025 e sono rimaste invariate. La Legge di Bilancio 2025 le ha fissate per il triennio 2025-2027, per cui il 2026 rappresenta una conferma e non l’introduzione di un nuovo regime.
Cosa rientra nel plafond esentasse
Oltre ai classici beni e servizi erogati in natura, nel limite di esenzione dei fringe benefit rientrano anche alcuni rimborsi di spese personali del dipendente. Nello specifico, concorrono al plafond:
- i beni e servizi in natura riconosciuti al lavoratore;
- il rimborso delle utenze domestiche: acqua, energia elettrica e gas;
- il canone di locazione della prima casa;
- gli interessi sul mutuo della prima casa.
Nel limite si contano anche i beni e i servizi dati al coniuge o ai familiari del dipendente e quelli che il dipendente ha diritto di ottenere da terzi, per esempio con un buono acquisto (circolare n. 4/E del 2025).
Tutte queste voci si sommano tra loro e vanno conteggiate insieme nello stesso plafond annuo (1.000 o 2.000 euro). Non esistono limiti separati per ciascuna categoria: ciò che conta è il valore complessivo dei benefit ricevuti dal dipendente nell’anno.
La condizione per i 2.000 euro: la dichiarazione del dipendente
La soglia maggiorata di 2.000 euro non è automatica. Per poterne beneficiare, il dipendente deve dichiarare al datore di lavoro di avere figli fiscalmente a carico, indicandone il codice fiscale.
Sul piano operativo questo significa che il datore di lavoro, o l’ufficio payroll, deve raccogliere e conservare tale dichiarazione prima di applicare la soglia più alta. In assenza della dichiarazione con i codici fiscali dei figli, il limite applicabile resta quello ordinario di 1.000 euro. È quindi buona prassi richiedere la dichiarazione all’inizio dell’anno e aggiornarla in caso di variazioni della situazione familiare. La legge non fissa una forma: secondo l’Agenzia delle Entrate la dichiarazione si fa con le modalità concordate tra datore e dipendente e va conservata per eventuali controlli.
La regola del “tutto o niente”
Il punto più delicato della disciplina è la cosiddetta regola della soglia, o regola del “tutto o niente”. Funziona così: se il valore complessivo dei fringe benefit supera anche di un solo euro il limite applicabile (1.000 o 2.000 euro), l’intero importo diventa imponibile. Non si tassa solo la parte eccedente, ma l’intero ammontare erogato nell’anno.
Per capire la portata pratica della regola, ipotizziamo un esempio (numeri tondi a scopo puramente illustrativo).
| Situazione (ipotesi) |
Benefit erogati nell’anno |
Soglia |
Importo tassato |
| Dipendente senza figli, entro soglia |
1.000 euro |
1.000 euro |
0 euro (tutto esente) |
| Dipendente senza figli, oltre soglia |
1.100 euro |
1.000 euro |
1.100 euro (tutto imponibile) |
Nell’ipotesi della seconda riga, lo sforamento di 100 euro non comporta la tassazione dei soli 100 euro eccedenti: a diventare imponibile è l’intero importo di 1.100 euro. È un effetto a scalino che può trasformare un piccolo errore di conteggio in un costo fiscale sproporzionato per il lavoratore. Per questo il monitoraggio del cumulo annuo è così importante.
Fringe benefit e premi di risultato convertiti in welfare
È utile non confondere i fringe benefit con i premi di risultato convertiti in welfare. Si tratta di due istituti distinti, con regole proprie. I fringe benefit seguono la disciplina della soglia di esenzione qui descritta; la conversione di un premio di risultato in beni e servizi di welfare risponde invece a una normativa diversa, con condizioni e limiti specifici.
Per i premi di risultato erogati nel 2026 e nel 2027 l’imposta sostitutiva è dell’1%, entro un importo complessivo di 5.000 euro (L. 199/2025, art. 1, comma 9); l’aliquota del 5% della legge di bilancio 2025 è rimasta limitata al 2025 (comma 8). Per requisiti e conversione in welfare vedi la guida alla detassazione dei premi di risultato. Prima di impostare un piano che combini i due strumenti è necessario verificare puntualmente le regole applicabili a ciascuno, perché i due plafond e i due regimi non vanno sovrapposti in modo approssimativo.
Auto aziendale in uso promiscuo: come si calcola nel 2026
Per le auto, le moto e i ciclomotori di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratto stipulato e consegna avvenuta dal 1° gennaio 2025, il valore tassabile è una percentuale del costo di una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato con le tabelle ACI, al netto di quanto trattenuto al dipendente:
- 50% come regola generale;
- 10% per i veicoli esclusivamente elettrici a batteria;
- 20% per gli ibridi plug-in.
Restano alle regole in vigore fino al 2024 i veicoli consegnati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e quelli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e consegnati entro il 30 giugno 2025 (circolare n. 10/E del 3 luglio 2025). Calcolo ed esempi nella guida all’auto aziendale in uso promiscuo.
Buoni pasto e affitto dei neoassunti: regole a parte
I buoni pasto elettronici seguono una regola propria dell’art. 51, comma 2, lettera c), del TUIR, non il limite dei fringe benefit: dal 2026 la quota esente sale da 8 a 10 euro al giorno (L. 199/2025, art. 1, comma 14).
I dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025 che hanno trasferito la residenza a oltre 100 km, con reddito di lavoro dipendente fino a 35.000 euro nell’anno prima dell’assunzione, possono ricevere esenti, per i primi due anni, fino a 5.000 euro l’anno per affitto e manutenzione della casa (L. 207/2024, art. 1, commi 386-389). Per chi è stato assunto nel 2025 il beneficio prosegue quindi nel 2026. Secondo la circolare n. 4/E del 2025 è cumulabile con il limite di 1.000 o 2.000 euro, purché il datore indichi separatamente le somme.
Consigli operativi per non sforare
La gestione corretta dei fringe benefit è soprattutto una questione di monitoraggio. Alcune accortezze pratiche:
- Tenere un conteggio progressivo per dipendente: il limite è annuo e cumulativo, quindi va aggiornato a ogni erogazione, comprese le voci di rimborso (utenze, affitto, interessi mutuo).
- Raccogliere subito le dichiarazioni dei figli a carico con i codici fiscali, per sapere fin dall’inizio chi accede alla soglia da 2.000 euro e chi a quella da 1.000.
- Considerare tutte le fonti di benefit: se più reparti o più iniziative erogano benefit allo stesso dipendente, gli importi si sommano in un unico plafond.
- Lasciare un margine di sicurezza rispetto alla soglia, soprattutto a fine anno, per non rischiare lo sforamento che renderebbe imponibile l’intero importo.
- Verificare la documentazione dei rimborsi (utenze, locazione prima casa, interessi mutuo) prima di includerli nel plafond.
Fonti
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 386-391: soglie di 1.000 e 2.000 euro per il 2025-2027 e affitto dei neoassunti.
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 8, 9 e 14: premi di risultato all’1% e buoni pasto elettronici a 10 euro.
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 4/E del 16 maggio 2025, par. 2.7: figli a carico, familiari, dichiarazione, cumulo.
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 10/E del 3 luglio 2025: auto in uso promiscuo.
Da leggere anche: soglia di 2.000 euro con figli a carico, welfare aziendale e buoni pasto.