Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 111/2011 – Benefici penitenziari per minorenni e ostativi: inammissibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale per i minorenni di Bologna sull’applicazione dell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario ai condannati per fatti commessi da minorenni, per difetto di rilevanza sopravvenuto nel corso del giudizio.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale per i minorenni di Bologna, in funzione di giudice di sorveglianza, aveva dubitato della legittimità costituzionale delle norme che applicano il regime ostativo ai benefici penitenziari (art. 4-bis, commi 1 e 1-quater, ord. pen.) anche a chi è stato condannato per fatti commessi quando era minorenne. Il caso riguardava un soggetto condannato per violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.) e lesioni, al quale era stato inizialmente concesso l’affidamento in prova, poi annullato dalla Cassazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale per i minorenni di Bologna ha sollevato questione in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui le norme ostatorie si applicano al condannato per fatti commessi da minorenne, precludendo i benefici penitenziari in assenza di collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice rimettente non aveva più la giurisdizione sul caso concreto, poiché nelle more del giudizio costituzionale la Corte di cassazione aveva annullato l’ordinanza che aveva disposto la misura alternativa, e il giudice a quo era stato chiamato a provvedere in sede di giudizio di rinvio su una situazione ormai mutata, in cui il condannato stava già beneficiando della misura alternativa disposta dallo stesso Tribunale.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile per difetto di rilevanza quando, nel corso del giudizio dinanzi alla Corte, la situazione del caso concreto è mutata in modo tale che la decisione della Corte non influirebbe più sull’esito del procedimento a quo.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario?

    Disciplina il cosiddetto «regime ostativo»: per alcuni reati gravi (tra cui la violenza sessuale di gruppo), i benefici penitenziari e le misure alternative alla detenzione sono subordinati alla collaborazione con la giustizia o, in alternativa, all’osservazione scientifica della personalità per almeno un anno in regime di restrizione.

    Perché il rimettente riteneva il regime ostativo incompatibile con la Costituzione per i minorenni?

    Perché l’art. 27, terzo comma, Cost. esige che le pene tendano alla rieducazione del condannato, e l’art. 31, secondo comma, Cost. impone alla Repubblica di proteggere l’infanzia e la gioventù. L’applicazione meccanica degli ostativi a chi ha delinquito da minorenne contrasterebbe con questi principi.

    La Corte ha valutato nel merito la questione?

    No. La dichiarazione di manifesta inammissibilità è una pronuncia in rito che non tocca il merito: la Corte non ha stabilito se il regime ostativo sia o meno compatibile con la Costituzione quando il fatto è stato commesso da un minorenne, limitandosi a rilevare che il caso concreto non consentiva di sollevare la questione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 106/2011 – Illegittimità della legge Veneto sulle direzioni aziendali sanitarie

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    La sentenza n. 106 del 2011 ha dichiarato costituzionalmente illegittima la legge della Regione Veneto n. 17 del 2010 nella sua interezza, che istituiva due nuove direzioni aziendali delle professioni sanitarie nelle ULSS e nelle aziende ospedaliere, in quanto priva di copertura finanziaria e in violazione dell’obbligo di invarianza della spesa.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Veneto 4 marzo 2010, n. 17, aveva istituito, nelle unità locali socio-sanitarie (ULSS) e nelle aziende ospedaliere regionali, due nuove direzioni aziendali a struttura complessa: la direzione delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche e la direzione delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione. Il Governo aveva impugnato la legge per violazione degli articoli 81, quarto comma, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, sostenendo l’assenza di copertura finanziaria e la violazione delle norme sul pubblico impiego.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in via principale, la legge della Regione Veneto n. 17 del 2010, in particolare l’articolo 2 e le disposizioni ad esso inscindibilmente connesse, per violazione degli articoli 81, quarto comma, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Il ricorrente sosteneva che la legge prevedesse l’istituzione di nuovi posti dirigenziali senza specificare le modalità di copertura né garantire l’invarianza della spesa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge regionale n. 17 del 2010. Ha ritenuto che la legge, prevedendo l’istituzione di due nuove direzioni aziendali a struttura complessa — con relativi dirigenti da reclutare senza indicare il numero né la modalità di copertura dei posti — violasse il principio dell’equilibrio del bilancio e dell’obbligo di copertura finanziaria previsto dall’art. 81, quarto comma, della Costituzione, con conseguente violazione anche del buon andamento della pubblica amministrazione.

    Il principio

    Le leggi regionali che istituiscono nuove strutture organizzative con personale dirigenziale devono indicare le modalità di copertura dei relativi posti e garantire l’invarianza della spesa complessiva, pena la violazione dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione (obbligo di copertura finanziaria); l’incertezza sia sull’an sia sul quantum dei nuovi posti determina l’incostituzionalità della legge.

    Domande e risposte

    Perché la legge veneta è stata dichiarata incostituzionale nella sua interezza e non solo in alcune parti?

    La Corte ha ritenuto che le disposizioni della legge fossero inscindibilmente connesse all’art. 2, che istituiva le due direzioni aziendali: venendo meno la norma istitutiva per incostituzionalità, l’intera legge perdeva ragion d’essere.

    Cosa richiede l’art. 81, quarto comma, della Costituzione?

    Richiede che ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provveda ai mezzi per farvi fronte, indicando la relativa copertura finanziaria. Nel caso di specie la legge veneta non prevedeva né la copertura finanziaria né il numero dei nuovi dirigenti da nominare.

    Quali erano le due nuove direzioni istituite dalla legge?

    La direzione aziendale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche e la direzione aziendale delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, entrambe previste come strutture complesse nelle ULSS, nelle aziende ospedaliere, nelle aziende ospedaliere-universitarie e negli IRCSS.

    Norme collegate

    • Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, parametro della questione
    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze, il secondo comma, lettera l), riserva allo Stato l’ordinamento civile e il pubblico impiego
  • Corte cost. n. 67/2011 – Energia e lavoro in Basilicata: limiti alla legislazione regionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge finanziaria e della legge energetica della Regione Basilicata del 2009-2010, per violazione della competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, energia e ordinamento del lavoro.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato diverse norme della Regione Basilicata: la legge finanziaria regionale n. 42 del 2009 (artt. 11, 54 e 72), la legge regionale n. 1 del 2010 in materia di energia (artt. 7 e 8) con il relativo Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.), e la legge regionale n. 10 del 2010 che modificava la precedente finanziaria. Le censure riguardavano la stabilizzazione di lavoratori precari, la disciplina degli impianti di energie rinnovabili e le sovvenzioni ai comuni. La Corte ha esaminato tutte queste questioni, che investivano materie di competenza concorrente o esclusiva dello Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 41, 97, 117 (commi 1, 2 lett. e), l), s), e 3), e 120 della Costituzione, nonché agli artt. 43 e 81 del Trattato CE, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11, 54 e 72 della legge reg. Basilicata n. 42/2009, degli artt. 7 e 8 della legge reg. n. 1/2010 (e del P.I.E.A.R.), e dell’art. 1 della legge reg. n. 10/2010. Giudice relatore: Luigi Mazzella; udienza pubblica dell’11 gennaio 2011; depositata il 3 marzo 2011.

    La decisione della Corte

    La Corte ha: dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1, della legge reg. n. 42/2009 per contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost. (coordinamento della finanza pubblica) quanto alla stabilizzazione dei lavoratori precari; dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 e delle disposizioni del P.I.E.A.R. della legge reg. n. 1/2010 per violazione della competenza statale in materia di produzione e distribuzione di energia e per incompatibilità con i vincoli della Rete Natura 2000; dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge reg. n. 10/2010; dichiarato estinto il giudizio relativo all’art. 72, commi 2 e 3, della legge reg. n. 42/2009 per cessazione della materia del contendere; dichiarato non fondate o inammissibili le ulteriori questioni.

    Il principio

    La Regione, in materia di coordinamento della finanza pubblica e di disciplina dell’energia, non può introdurre regimi di stabilizzazione del personale precario in contrasto con i principi fondamentali statali, né dettare criteri di localizzazione degli impianti energetici che eccedano le proprie competenze o violino i vincoli comunitari di tutela ambientale (Rete Natura 2000).

    Domande e risposte

    Cosa vietano i principi statali sulla stabilizzazione dei lavoratori precari?

    L’art. 17, comma 10, del d.l. n. 78/2009 (convertito con legge n. 102/2009) consentiva alle pubbliche amministrazioni, comprese le Regioni, di bandire concorsi con una riserva massima del 40% dei posti per il personale non dirigenziale con determinati requisiti. Le norme regionali impugnate superavano questo limite, stabilizzando lavoratori precari in modo più ampio e senza rispettare i vincoli del principio fondamentale statale.

    Perché le norme sugli impianti energetici erano incostituzionali?

    Gli artt. 7 e 8 della legge energetica regionale introducevano limitazioni alla localizzazione degli impianti di energia rinnovabile nei siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZPS) che eccedevano la competenza regionale, invadendo la competenza statale in materia di produzione e distribuzione di energia (art. 117, terzo comma, Cost.) e i vincoli comunitari di tutela degli habitat naturali.

    Cosa è il P.I.E.A.R.?

    È il Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale della Basilicata, approvato come allegato alla legge regionale n. 1/2010. Fissava i criteri per la pianificazione energetica regionale, ma alcune sue disposizioni (punti 2.1.2.1., 2.2.2. e 2.2.3.1.) sono state dichiarate incostituzionali perché introducevano restrizioni incompatibili con la disciplina statale e comunitaria.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni, fondamento delle censure di incostituzionalità
    • Art. 97 della Costituzione — Principio del pubblico concorso e del buon andamento della PA, rilevante per la disciplina delle stabilizzazioni
    • Art. 41 della Costituzione — Libertà di iniziativa economica, invocata per le restrizioni agli impianti energetici privati
  • Corte cost. n. 147/2011 – Conflitto di attribuzioni GUP Bergamo vs Camera: insindacabilità on. Berlusconi ammissibile

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    La Corte costituzionale dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato dal GUP del Tribunale di Bergamo nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione che aveva dichiarato insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., le opinioni espresse dall’on. Silvio Berlusconi contro l’on. Antonio Di Pietro.

    Di cosa si tratta

    Davanti al GUP del Tribunale di Bergamo pendeva un procedimento penale per diffamazione aggravata a carico del deputato Silvio Berlusconi per dichiarazioni rese contro il deputato Antonio Di Pietro. La Camera dei deputati aveva deliberato che tali opinioni erano coperte dalla garanzia di insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. Il GUP ha impugnato la deliberazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GUP del Tribunale di Bergamo ha promosso conflitto di attribuzioni nei confronti della Camera dei deputati, lamentando che la deliberazione del 22 settembre 2010 avesse illegittimamente dichiarato insindacabili le opinioni espresse dal deputato Berlusconi in assenza dei presupposti costituzionali richiesti dall’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara il conflitto ammissibile. Riconosce la legittimazione del GUP e della Camera come organi costituzionalmente garantiti. Rileva che esiste materia di conflitto, perché il ricorrente lamenta una lesione delle proprie attribuzioni costituzionali da un atto della Camera. Dispone la notifica e la successiva trattazione nel merito.

    Il principio

    Il GUP, quale organo giurisdizionale in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, è legittimato a sollevare conflitto di attribuzioni nei confronti della Camera dei deputati quando ritiene che una delibera di insindacabilità ex art. 68 Cost. sia priva dei necessari presupposti e leda le proprie competenze giurisdizionali.

    Domande e risposte

    In cosa consiste l’insindacabilità parlamentare?

    L’art. 68, primo comma, Cost. protegge i parlamentari dalle conseguenze giuridiche delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La protezione vale per le opinioni “funzionali” all’attività parlamentare, non per qualsiasi dichiarazione pubblica del deputato o senatore.

    Chi decide se un’opinione è coperta dall’insindacabilità?

    In prima istanza decide la Camera di appartenenza del parlamentare. Se il giudice penale ritiene che la delibera sia stata adottata in assenza dei presupposti costituzionali, può sollevare conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale, la quale decide in via definitiva.

    Qual è la differenza tra il conflitto n. 142/2011 (Iannuzzi) e questo (n. 147/2011)?

    Entrambi riguardano delibere di insindacabilità parlamentare, ma il 142/2011 coinvolge il Senato e il GIP di Milano per le dichiarazioni del senatore Iannuzzi, mentre il 147/2011 coinvolge la Camera e il GUP di Bergamo per le dichiarazioni del deputato Berlusconi contro Di Pietro.

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  • Corte cost. n. 110/2011 – Trattamento economico dirigenti regionali Molise: processo estinto

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale di norme della Regione Molise sul trattamento economico dei dirigenti regionali, a seguito di cessazione della materia del contendere.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 22, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9, della legge della Regione Molise n. 10/2010, che disciplinava il trattamento economico dei responsabili dei Servizi di Gabinetto e dei direttori di servizio incaricati di specifiche funzioni, prevedendo una retribuzione di posizione con incrementi percentuali determinati dalla legge stessa, in contrasto con la normativa statale che riserva alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento economico dei dirigenti pubblici.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva sollevato questione in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera l), 3 e 97 della Costituzione, contestando che la Regione Molise avesse unilateralmente fissato per legge la retribuzione dei propri dirigenti, materia riservata alla contrattazione collettiva nazionale.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo. Ciò si verifica quando, nel corso del giudizio, la norma impugnata viene abrogata o modificata dalla stessa Regione, determinando la cessazione della materia del contendere, secondo consolidata giurisprudenza della Corte (ordinanze n. 348, n. 323 e n. 206 del 2010, n. 292 del 2009).

    Il principio

    Quando la Regione abroga o sostituisce la norma impugnata nel corso del giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, il processo si estingue per cessazione della materia del contendere, purché la nuova disciplina non riproponga i medesimi vizi denunciati.

    Domande e risposte

    Cosa significa «cessazione della materia del contendere»?

    Significa che l’oggetto della controversia è venuto meno: la norma impugnata è stata abrogata o modificata dalla stessa Regione, così che non esiste più alcuna norma da annullare. La Corte dichiara estinto il processo anziché decidere nel merito.

    La Regione Molise ha quindi «vinto» il giudizio?

    Non esattamente: l’estinzione del processo non è un riconoscimento della legittimità della norma originaria, ma semplicemente una pronuncia processuale che registra la sopravvenuta irrilevanza del giudizio. La Regione ha evitato la dichiarazione di illegittimità modificando in tempo la legge.

    Chi decideva il trattamento economico dei dirigenti regionali prima della riforma?

    La normativa statale (d.lgs. n. 165/2001, artt. 40 e seguenti) stabilisce che il trattamento economico del personale pubblico contrattualizzato sia determinato dalla contrattazione collettiva nazionale, vincolante anche per le Regioni.

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  • Corte cost. n. 104/2011 – Conflitto di attribuzione sul processo Mastella e giurisdizione ministeriale

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    L’ordinanza n. 104 del 2011 ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Senato della Repubblica nei confronti dei pubblici ministeri di Santa Maria Capua Vetere e Napoli e del GUP di Napoli, contestando che le indagini e il rinvio a giudizio a carico del Ministro Mastella fossero avvenuti senza trasmettere gli atti al tribunale dei ministri come previsto dall’art. 96 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’onorevole Mario Clemente Mastella, già Ministro della giustizia, era stato coinvolto in procedimenti penali istruiti dalle Procure di Santa Maria Capua Vetere e di Napoli, che avevano formulato richieste di rinvio a giudizio ordinario senza trasmettere gli atti al tribunale dei ministri previsto dalla legge costituzionale n. 1 del 1989. Il GUP del Tribunale di Napoli, con ordinanza del 20 ottobre 2010, aveva rigettato l’eccezione di incompetenza funzionale sollevata dalla difesa, ritenendo che i reati contestati non fossero collegati all’esercizio delle funzioni ministeriali. Il Senato aveva sollevato conflitto di attribuzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Senato della Repubblica ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, del Procuratore della Repubblica di Napoli e del GUP del Tribunale di Napoli, sostenendo che le indagini a carico di un ex Ministro non avrebbero dovuto seguire il rito ordinario bensì essere trasmesse al tribunale dei ministri ai sensi dell’art. 6 della legge cost. n. 1 del 1989, affinché il Parlamento potesse esercitare le proprie attribuzioni ex art. 96 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione, riconoscendo la legittimazione del Senato a sollevarlo in difesa delle attribuzioni spettantigli ai sensi dell’art. 96 della Costituzione, nonché la legittimazione passiva del GUP e dei pubblici ministeri. La pronuncia è resa in fase di ammissibilità (ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953), con riserva di ogni ulteriore valutazione nel merito.

    Il principio

    Il Senato è legittimato a sollevare conflitto di attribuzione per tutelare le attribuzioni che gli spettano ai sensi dell’art. 96 della Costituzione, in particolare il diritto di essere informato della pendenza di procedimenti penali a carico di ministri e di esprimere la propria valutazione sulla natura ministeriale o meno del reato, attraverso la procedura di autorizzazione prevista dalla legge costituzionale n. 1 del 1989.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 96 della Costituzione per i reati ministeriali?

    L’art. 96 Cost. stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche dopo la cessazione dalla carica, sono sottoposti per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni alla giurisdizione ordinaria previa autorizzazione della Camera di appartenenza o del Senato, secondo le modalità stabilite dalla legge costituzionale n. 1 del 1989.

    Quando un reato è «ministeriale» ai fini dell’art. 96 Cost.?

    Un reato è ministeriale quando è commesso nell’esercizio delle funzioni di governo. La qualificazione spetta inizialmente alla procura, che deve trasmettere gli atti al tribunale dei ministri in caso di dubbio; il GUP del Tribunale di Napoli aveva invece ritenuto che i reati contestati a Mastella non fossero collegati alle sue funzioni ministeriali, negando la trasmissione.

    Cosa significa «fase di ammissibilità» del conflitto di attribuzione?

    In questa prima fase la Corte verifica solo se sussistono i requisiti soggettivi e oggettivi del conflitto (legittimazione delle parti e configurabilità in astratto di un conflitto di cui spetti la risoluzione alla Corte), senza pronunciarsi nel merito. Il merito viene esaminato in una fase successiva, dopo la notifica del ricorso.

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  • Corte cost. n. 146/2011 – Custodia cautelare e prostituzione minorile: questione assorbita da sent. n. 265/2010

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    La Corte costituzionale dichiara cessata la materia del contendere sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, c.p.p. (custodia cautelare obbligatoria) in relazione al reato di prostituzione minorile, avendo già dichiarato l’illegittimità della norma con la sentenza n. 265/2010, che aveva eliminato la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere.

    Di cosa si tratta

    L’art. 275, comma 3, c.p.p., come modificato dal d.l. n. 11/2009, prevedeva che per alcuni reati gravi — tra cui la prostituzione minorile (art. 600-bis, primo comma, c.p.) — fosse applicata automaticamente la custodia cautelare in carcere, senza possibilità di sostituirla con misure meno afflittive come gli arresti domiciliari. Il Tribunale del riesame di Torino aveva dubitato della legittimità di tale presunzione assoluta.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Torino, sezione per il riesame, aveva sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 13, 27 e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui la norma non consentiva di sostituire la custodia in carcere con gli arresti domiciliari per il reato di cui all’art. 600-bis, primo comma, c.p.

    La decisione della Corte

    La Corte rileva che, successivamente all’ordinanza di rimessione, con la sentenza n. 265/2010 essa aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma censurata, trasformando la presunzione assoluta in presunzione relativa, superabile da specifici elementi concreti che attestino la sufficienza di misure meno gravose. La questione è pertanto priva di oggetto.

    Il principio

    La presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere — estesa a delitti di natura diversa da quelli di criminalità organizzata — è incompatibile con gli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione. Essa deve essere sostituita da una presunzione relativa, superabile da elementi specifici del caso concreto (principio affermato nella sent. n. 265/2010).

    Domande e risposte

    Cos’è la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere?

    È la previsione per cui, per determinati reati, il giudice è obbligato ad applicare la misura della custodia in carcere senza poter valutare se, nel caso concreto, misure meno restrittive (come gli arresti domiciliari) sarebbero sufficienti a soddisfare le esigenze cautelari.

    Con la sentenza n. 265/2010 la norma è stata eliminata?

    No. La Corte ha trasformato la presunzione da assoluta a relativa: il giudice deve applicare la custodia in carcere come regola generale, ma può derogare se acquisisce elementi specifici e concreti dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misure diverse e meno gravose.

    Cosa significa «cessata materia del contendere» in una questione di legittimità?

    Significa che la questione non ha più oggetto perché la norma impugnata è già stata rimossa o modificata dall’ordinamento (per effetto di una precedente pronuncia della Corte o di un intervento legislativo), rendendo inutile una nuova pronuncia.

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  • Corte cost. n. 109/2011 – Normativa emergenziale e autonomia della Provincia di Trento

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la parte del decreto-legge n. 195/2009 (emergenza rifiuti Campania) nella parte in cui, senza il rinvio alle procedure speciali previste dallo Statuto, rendeva applicabile la normativa alla Provincia autonoma di Trento, ledendo le garanzie di autonomia del Trentino-Alto Adige.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 195 del 2009, convertito dalla legge n. 26/2010, conteneva disposizioni sulla gestione dei commissari governativi e del patrimonio immobiliare di interesse storico-artistico (art. 17, commi 1 e 2). La Provincia autonoma di Trento ha impugnato quelle norme sostenendo che la loro applicazione al territorio provinciale, senza le garanzie procedurali previste dallo Statuto speciale, violasse le competenze primarie attribuite alle Province autonome.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Trento ha impugnato l’art. 17, comma 1, primo e secondo periodo, e comma 2, primo periodo, del d.l. n. 195/2009, come convertito dalla legge n. 26/2010, in riferimento allo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972, artt. 8, 9, 14, 16 e titolo VI), alle relative norme di attuazione e al principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, primo e secondo periodo, e comma 2, primo periodo, del d.l. n. 195/2009, «per la parte in cui non rinvia, per l’applicazione di detta normativa al territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano, alle procedure di cui agli articoli 33, 34 e 35 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381» (norme di attuazione in materia di urbanistica e opere pubbliche). La pronuncia ha effetti anche per la Provincia autonoma di Bolzano, che aveva nel frattempo proposto un ricorso analogo.

    Il principio

    Le norme statali di carattere eccezionale o emergenziale, per poter trovare applicazione nel territorio delle Province autonome di Trento e Bolzano, devono rispettare le procedure di raccordo e leale collaborazione previste dalle norme di attuazione dello Statuto speciale; in mancanza di tale rinvio, la normativa statale lede le competenze costituzionalmente garantite alle autonomie speciali.

    Domande e risposte

    Perché le Province autonome di Trento e Bolzano godono di protezioni speciali?

    Perché sono rette dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972, legge costituzionale), che attribuisce loro competenze legislative e amministrative primarie in numerose materie. Le norme statali ordinarie devono adeguarsi alle procedure di raccordo previste da questo Statuto.

    Che cosa sono le procedure di cui agli artt. 33-35 del d.P.R. n. 381/1974?

    Sono le procedure di consultazione e leale collaborazione che lo Stato deve seguire prima di applicare alle Province autonome disposizioni in materia di urbanistica e opere pubbliche: prevedono il coinvolgimento degli organi provinciali e meccanismi di accordo o intesa.

    La dichiarazione di illegittimità ha riguardato solo Trento o anche Bolzano?

    La Corte ha esteso gli effetti anche alla Provincia autonoma di Bolzano, che aveva sollevato autonomo ricorso sulle stesse norme, in quanto identica è la tutela garantita dallo Statuto speciale a entrambe le Province.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 103/2011 – Immissioni acustiche e tollerabilità (art. 844 c.c.)

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    L’ordinanza n. 103 del 2011 ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6-ter del d.l. n. 208 del 2008, che impone di tener conto del preuso e delle normative settoriali nel valutare la tollerabilità delle immissioni acustiche, per vizi nell’ordinanza di rimessione del Tribunale di Sondrio.

    Di cosa si tratta

    L’articolo 6-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, introdotto dalla legge di conversione n. 13 del 2009, aveva stabilito che nell’accertare la normale tollerabilità delle immissioni ed emissioni acustiche ai sensi dell’art. 844 del codice civile «sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso». Il Tribunale di Sondrio era investito di una causa per immissioni sonore di un impianto di risalita (funivia) su abitazioni vicine, in cui il CTU aveva accertato il superamento del limite di normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c. pur nel rispetto delle norme regolamentari specifiche.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Sondrio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6-ter del d.l. n. 208 del 2008 in riferimento agli articoli 3 e 32 della Costituzione, sostenendo che la norma impugnata diversificasse irragionevolmente il trattamento delle immissioni acustiche rispetto a quelle di altra natura e ledesse il diritto alla salute (inteso come diritto al riposo e alla tranquillità individuale) imponendo di dare prevalenza al preuso e a parametri di rango secondario.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione. Con riferimento alla censura sull’art. 3 Cost. ha rilevato che il rimettente non aveva specificato quali sorgenti di immissione non acustica fossero soggette a disciplina normativa diversa, rendendo astratta la comparazione. Con riferimento all’art. 32 Cost. ha rilevato che il rimettente non aveva accertato se il superamento del limite di tollerabilità si traducesse in un concreto danno per la salute degli attori.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve essere ancorata ai fatti concreti del giudizio a quo : il giudice rimettente deve accertare se la lesione costituzionale denunciata sia effettivamente configurabile nel caso specifico (in specie, se il superamento del limite acustico causi un danno alla salute), pena l’inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Domande e risposte

    Cosa cambiava con l’art. 6-ter nella tutela contro le immissioni acustiche?

    La norma imponeva al giudice di tener conto, nell’applicare l’art. 844 c.c., del preuso dell’impianto e delle normative settoriali specifiche. In pratica, se l’impianto rispettava i limiti fissati dai regolamenti, il giudice non poteva condannarlo anche se le immissioni superavano il limite di «normale tollerabilità» elaborato dalla giurisprudenza.

    Perché la questione sull’art. 32 Cost. era inammissibile?

    Il rimettente non aveva accertato se il superamento del limite di tollerabilità acustica rilevato dalla CTU si traducesse in un concreto danno alla salute degli attori (diritto tutelato dall’art. 32 Cost.), limitandosi a richiamare genericamente il diritto al riposo senza verificarne la lesione nel caso specifico.

    L’art. 6-ter è ancora in vigore?

    La norma è stata successivamente oggetto di ulteriori valutazioni giurisprudenziali; la Corte di cassazione ha affrontato più volte il problema del coordinamento tra l’art. 844 c.c. e le normative acustiche settoriali, con soluzioni evolutive nel tempo.

    Norme collegate

    • Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute come fondamentale diritto dell’individuo, parametro della questione
    • Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, invocato per la disparità di trattamento delle immissioni acustiche rispetto ad altre
  • Corte cost. n. 108/2011 – Assunzioni senza concorso nella Regione Calabria e principio del pubblico concorso

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime più disposizioni della legge finanziaria della Regione Calabria del 2010, che prevedevano trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo determinato a indeterminato e progressioni di carriera senza concorso pubblico, in violazione degli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale calabrese n. 8 del 2010 conteneva varie norme sul personale degli enti pubblici regionali: consentiva ai lavoratori delle Comunità montane di essere trasferiti e inquadrati negli enti ospitanti, stabilizzava lavoratori precari (ex LSU/LPU e altri) con contratti a tempo indeterminato senza concorso, trasformava contratti part-time in full-time e prevedeva progressioni di carriera per selezione interna. Il Presidente del Consiglio ha impugnato queste disposizioni per contrasto con i principi costituzionali sul pubblico impiego.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1 comma 3, 13, 15 commi 1, 3 e 5, 16 commi 1 e 2, 17 comma 4, e 19 della legge Regione Calabria n. 8/2010, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma lettera l) e terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni impugnate — artt. 1 comma 3, 13, 15 commi 1, 3 e 5, 16 commi 1 e 2, 17 comma 4 e 19 della legge regionale — per contrasto con il principio del pubblico concorso (art. 97 Cost.), con i principi di uguaglianza e imparzialità (art. 3 Cost.) e con la normativa statale che riserva allo Stato la disciplina del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato (art. 117 secondo comma lettera l) Cost.).

    Il principio

    Le Regioni non possono prevedere, nemmeno per il personale in servizio precario, forme di stabilizzazione a tempo indeterminato o progressioni di carriera senza concorso pubblico: il principio del concorso (art. 97 Cost.) vincola tutti i livelli di governo e non ammette deroghe regionali che bypassino la selezione meritocratica prevista dalla normativa statale.

    Domande e risposte

    Perché la Regione non può stabilizzare i precari senza concorso?

    L’art. 97 Cost. impone il concorso pubblico come regola generale per l’accesso al pubblico impiego. Le eccezioni sono tassative e devono essere previste dalla legge statale, non da quella regionale. La Corte ha ribadito che il principio del concorso è espressione dei valori di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

    Le norme regionali calabresi erano uniche o erano già state censurate altrove?

    La Corte ha richiamato una serie di proprie precedenti pronunce (tra le altre, le sentenze n. 7/2011, n. 235 e n. 149/2010, n. 293 e n. 215/2009, n. 363 e n. 205/2006) che avevano già annullato disposizioni analoghe in altre Regioni, confermando una giurisprudenza costante sul punto.

    La materia del lavoro pubblico è di competenza statale o regionale?

    La disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici contrattualizzati rientra nella materia «ordinamento civile» (art. 117 secondo comma lettera l) Cost.), di competenza legislativa esclusiva dello Stato; le Regioni non possono dunque derogarvi nemmeno per il proprio personale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 102/2011 – Fallimento e misure di prevenzione patrimoniale antimafia

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    L’ordinanza n. 102 del 2011 ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, primo comma, della legge fallimentare (r.d. n. 267 del 1942), nella parte in cui non esclude dal fallimento l’imprenditore individuale la cui impresa sia stata sottoposta a misura di prevenzione patrimoniale antimafia, per carenze nell’ordinanza di rimessione del Tribunale di Palermo.

    Di cosa si tratta

    Un imprenditore individuale (titolare della ditta «Giarrusso Gomme») aveva subito il sequestro dell’impresa ai sensi della normativa antimafia e successivamente la confisca dei beni aziendali. Il Pubblico Ministero aveva comunque chiesto la dichiarazione di fallimento. L’imprenditore aveva contestato la possibilità di dichiararne il fallimento sostenendo che — essendo l’impresa già stata sottratta alla sua disponibilità con misure di prevenzione — egli non fosse più legittimato passivamente e, in ogni caso, l’impresa avesse cessato l’attività da oltre un anno.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Palermo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, primo comma, del r.d. n. 267 del 1942 (legge fallimentare), nel testo riformato dai d.lgs. nn. 5 del 2006 e 169 del 2007, in riferimento agli articoli 3, 24 e 41 della Costituzione, nella parte in cui non esclude dall’assoggettabilità a fallimento l’imprenditore individuale la cui impresa sia stata oggetto di sequestro e confisca antimafia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione, rilevando che il rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza: non aveva esaminato con sufficiente approfondimento le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di cessazione ultrannuale dell’attività sollevate dall’imprenditore, né aveva verificato se l’interpretazione delle norme fallimentari già disponibile consentisse di risolvere il caso senza necessità di una pronuncia di incostituzionalità.

    Il principio

    Prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, il giudice rimettente deve esaminare tutte le questioni pregiudiziali e processuali che possono determinare la definizione del giudizio a quo , pena l’inammissibilità della questione stessa per carenza di motivazione sulla rilevanza.

    Domande e risposte

    Un imprenditore colpito da misure di prevenzione antimafia può essere dichiarato fallito?

    La questione di costituzionalità non è stata esaminata nel merito. La giurisprudenza successiva ha affrontato più volte il tema del coordinamento tra procedure fallimentari e misure di prevenzione patrimoniale, con soluzioni differenziate a seconda che la confisca sia definitiva o meno.

    Cosa prevede l’art. 1 della legge fallimentare sui soggetti assoggettabili?

    Nella versione riformata dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, l’art. 1 assoggetta al fallimento gli imprenditori commerciali che superino determinate soglie di attivo, di debiti e di ricavi annui, escludendo i piccoli imprenditori.

    Perché il Tribunale di Palermo aveva sollevato la questione?

    Il Tribunale riteneva irragionevole dichiarare il fallimento di un imprenditore che non aveva più la disponibilità della propria impresa (gestita da un amministratore giudiziario nominato dalla sezione misure di prevenzione) e la cui impresa era già stata confiscata, sostenendo la violazione degli artt. 3, 24 e 41 Cost.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 66/2011 – Dirigenza penitenziaria e nomina per esperienza pregressa

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 4, comma 1, della legge n. 154/2005 che riservava la nomina a dirigente penitenziario ad alcune categorie di personale, poiché il ricorrente nel giudizio principale non apparteneva all’amministrazione penitenziaria e la norma non era applicabile al suo caso.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 154 del 2005 aveva delegato il Governo a disciplinare l’ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria. L’art. 4, comma 1, in fase di prima attuazione, consentiva la nomina diretta a dirigente di alcune categorie di personale penitenziario (direttori coordinatori, ispettori generali) già inquadrate nella posizione C3, senza concorso pubblico. Un dipendente del Ministero della giustizia non appartenente all’amministrazione penitenziaria aveva contestato questa norma ritenendola discriminatoria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 29 aprile 2010 (r.o. n. 299 del 2010), aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge 27 luglio 2005, n. 154, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, lamentando che la norma limitasse la nomina automatica a dirigente solo al personale di determinate qualifiche dell’amministrazione penitenziaria, con esclusione di figure analoghe di altre branche del Ministero.

    La decisione della Corte

    Con l’ordinanza n. 66 del 2011 (camera di consiglio del 9 febbraio 2011, redattore Sabino Cassese, depositata il 25 febbraio 2011), la Corte ha dichiarato inammissibile la questione per difetto di rilevanza. Il ricorrente nel giudizio principale non apparteneva all’amministrazione penitenziaria, pertanto la norma censurata — che riguardava esclusivamente il personale penitenziario — non avrebbe comunque potuto essere applicata a suo vantaggio, anche qualora fosse stata dichiarata incostituzionale.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile per difetto di rilevanza quando, anche in caso di accoglimento, la pronuncia non potrebbe incidere sull’esito del giudizio principale. Se il ricorrente non appartiene alla platea dei soggetti cui la norma si applica, la questione è irrilevante per la sua posizione.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 4, comma 1, della legge n. 154/2005?

    Prevedeva che, in fase di prima attuazione, il personale già inquadrato nella posizione economica C3 e appartenente ad alcune qualifiche penitenziari specifiche (direttori coordinatori di istituto, direttori medici coordinatori, direttori coordinatori di servizio sociale, ispettori generali ad esaurimento) fosse nominato dirigente direttamente, in considerazione dell’esperienza professionale maturata.

    Perché la questione era inammissibile?

    Perché il dipendente che aveva promosso il giudizio principale non apparteneva all’amministrazione penitenziaria. La norma censurata, anche se dichiarata incostituzionale nella parte in cui non includeva altre categorie, non avrebbe potuto applicarsi a soggetti estranei all’amministrazione penitenziaria.

    In cosa consiste il requisito della «rilevanza» nel giudizio costituzionale?

    La questione di legittimità costituzionale deve essere «rilevante», cioè la norma impugnata deve essere applicabile nel giudizio principale e la decisione della Corte deve poter influire concretamente sull’esito di quel giudizio. Se il giudice rimettente non dimostra questo nesso, la Corte non può esaminare la questione nel merito.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, evocato come parametro per la distinzione di trattamento tra dipendenti di diverse branche ministeriali
    • Art. 97 della Costituzione — Principio del buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, implicato nel regime di nomina dei dirigenti