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L’ordinanza n. 104 del 2011 ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Senato della Repubblica nei confronti dei pubblici ministeri di Santa Maria Capua Vetere e Napoli e del GUP di Napoli, contestando che le indagini e il rinvio a giudizio a carico del Ministro Mastella fossero avvenuti senza trasmettere gli atti al tribunale dei ministri come previsto dall’art. 96 della Costituzione.
Di cosa si tratta
L’onorevole Mario Clemente Mastella, già Ministro della giustizia, era stato coinvolto in procedimenti penali istruiti dalle Procure di Santa Maria Capua Vetere e di Napoli, che avevano formulato richieste di rinvio a giudizio ordinario senza trasmettere gli atti al tribunale dei ministri previsto dalla legge costituzionale n. 1 del 1989. Il GUP del Tribunale di Napoli, con ordinanza del 20 ottobre 2010, aveva rigettato l’eccezione di incompetenza funzionale sollevata dalla difesa, ritenendo che i reati contestati non fossero collegati all’esercizio delle funzioni ministeriali. Il Senato aveva sollevato conflitto di attribuzione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Senato della Repubblica ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, del Procuratore della Repubblica di Napoli e del GUP del Tribunale di Napoli, sostenendo che le indagini a carico di un ex Ministro non avrebbero dovuto seguire il rito ordinario bensì essere trasmesse al tribunale dei ministri ai sensi dell’art. 6 della legge cost. n. 1 del 1989, affinché il Parlamento potesse esercitare le proprie attribuzioni ex art. 96 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione, riconoscendo la legittimazione del Senato a sollevarlo in difesa delle attribuzioni spettantigli ai sensi dell’art. 96 della Costituzione, nonché la legittimazione passiva del GUP e dei pubblici ministeri. La pronuncia è resa in fase di ammissibilità (ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953), con riserva di ogni ulteriore valutazione nel merito.
Il principio
Il Senato è legittimato a sollevare conflitto di attribuzione per tutelare le attribuzioni che gli spettano ai sensi dell’art. 96 della Costituzione, in particolare il diritto di essere informato della pendenza di procedimenti penali a carico di ministri e di esprimere la propria valutazione sulla natura ministeriale o meno del reato, attraverso la procedura di autorizzazione prevista dalla legge costituzionale n. 1 del 1989.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 96 della Costituzione per i reati ministeriali?
L’art. 96 Cost. stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche dopo la cessazione dalla carica, sono sottoposti per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni alla giurisdizione ordinaria previa autorizzazione della Camera di appartenenza o del Senato, secondo le modalità stabilite dalla legge costituzionale n. 1 del 1989.
Quando un reato è «ministeriale» ai fini dell’art. 96 Cost.?
Un reato è ministeriale quando è commesso nell’esercizio delle funzioni di governo. La qualificazione spetta inizialmente alla procura, che deve trasmettere gli atti al tribunale dei ministri in caso di dubbio; il GUP del Tribunale di Napoli aveva invece ritenuto che i reati contestati a Mastella non fossero collegati alle sue funzioni ministeriali, negando la trasmissione.
Cosa significa «fase di ammissibilità» del conflitto di attribuzione?
In questa prima fase la Corte verifica solo se sussistono i requisiti soggettivi e oggettivi del conflitto (legittimazione delle parti e configurabilità in astratto di un conflitto di cui spetti la risoluzione alla Corte), senza pronunciarsi nel merito. Il merito viene esaminato in una fase successiva, dopo la notifica del ricorso.
Norme collegate
- Art. 96 della Costituzione — responsabilità penale dei ministri e procedura per i reati ministeriali
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