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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale di norme della Regione Molise sul trattamento economico dei dirigenti regionali, a seguito di cessazione della materia del contendere.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 22, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9, della legge della Regione Molise n. 10/2010, che disciplinava il trattamento economico dei responsabili dei Servizi di Gabinetto e dei direttori di servizio incaricati di specifiche funzioni, prevedendo una retribuzione di posizione con incrementi percentuali determinati dalla legge stessa, in contrasto con la normativa statale che riserva alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento economico dei dirigenti pubblici.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva sollevato questione in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera l), 3 e 97 della Costituzione, contestando che la Regione Molise avesse unilateralmente fissato per legge la retribuzione dei propri dirigenti, materia riservata alla contrattazione collettiva nazionale.

La decisione della Corte

La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo. Ciò si verifica quando, nel corso del giudizio, la norma impugnata viene abrogata o modificata dalla stessa Regione, determinando la cessazione della materia del contendere, secondo consolidata giurisprudenza della Corte (ordinanze n. 348, n. 323 e n. 206 del 2010, n. 292 del 2009).

Il principio

Quando la Regione abroga o sostituisce la norma impugnata nel corso del giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, il processo si estingue per cessazione della materia del contendere, purché la nuova disciplina non riproponga i medesimi vizi denunciati.

Domande e risposte

Cosa significa «cessazione della materia del contendere»?

Significa che l’oggetto della controversia è venuto meno: la norma impugnata è stata abrogata o modificata dalla stessa Regione, così che non esiste più alcuna norma da annullare. La Corte dichiara estinto il processo anziché decidere nel merito.

La Regione Molise ha quindi «vinto» il giudizio?

Non esattamente: l’estinzione del processo non è un riconoscimento della legittimità della norma originaria, ma semplicemente una pronuncia processuale che registra la sopravvenuta irrilevanza del giudizio. La Regione ha evitato la dichiarazione di illegittimità modificando in tempo la legge.

Chi decideva il trattamento economico dei dirigenti regionali prima della riforma?

La normativa statale (d.lgs. n. 165/2001, artt. 40 e seguenti) stabilisce che il trattamento economico del personale pubblico contrattualizzato sia determinato dalla contrattazione collettiva nazionale, vincolante anche per le Regioni.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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