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La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale di norme della Regione Molise sul trattamento economico dei dirigenti regionali, a seguito di cessazione della materia del contendere.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 22, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9, della legge della Regione Molise n. 10/2010, che disciplinava il trattamento economico dei responsabili dei Servizi di Gabinetto e dei direttori di servizio incaricati di specifiche funzioni, prevedendo una retribuzione di posizione con incrementi percentuali determinati dalla legge stessa, in contrasto con la normativa statale che riserva alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento economico dei dirigenti pubblici.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva sollevato questione in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera l), 3 e 97 della Costituzione, contestando che la Regione Molise avesse unilateralmente fissato per legge la retribuzione dei propri dirigenti, materia riservata alla contrattazione collettiva nazionale.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo. Ciò si verifica quando, nel corso del giudizio, la norma impugnata viene abrogata o modificata dalla stessa Regione, determinando la cessazione della materia del contendere, secondo consolidata giurisprudenza della Corte (ordinanze n. 348, n. 323 e n. 206 del 2010, n. 292 del 2009).
Il principio
Quando la Regione abroga o sostituisce la norma impugnata nel corso del giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, il processo si estingue per cessazione della materia del contendere, purché la nuova disciplina non riproponga i medesimi vizi denunciati.
Domande e risposte
Cosa significa «cessazione della materia del contendere»?
Significa che l’oggetto della controversia è venuto meno: la norma impugnata è stata abrogata o modificata dalla stessa Regione, così che non esiste più alcuna norma da annullare. La Corte dichiara estinto il processo anziché decidere nel merito.
La Regione Molise ha quindi «vinto» il giudizio?
Non esattamente: l’estinzione del processo non è un riconoscimento della legittimità della norma originaria, ma semplicemente una pronuncia processuale che registra la sopravvenuta irrilevanza del giudizio. La Regione ha evitato la dichiarazione di illegittimità modificando in tempo la legge.
Chi decideva il trattamento economico dei dirigenti regionali prima della riforma?
La normativa statale (d.lgs. n. 165/2001, artt. 40 e seguenti) stabilisce che il trattamento economico del personale pubblico contrattualizzato sia determinato dalla contrattazione collettiva nazionale, vincolante anche per le Regioni.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione
- Art. 117 della Costituzione — ordinamento civile come materia esclusiva statale
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