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L’ordinanza n. 103 del 2011 ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6-ter del d.l. n. 208 del 2008, che impone di tener conto del preuso e delle normative settoriali nel valutare la tollerabilità delle immissioni acustiche, per vizi nell’ordinanza di rimessione del Tribunale di Sondrio.
Di cosa si tratta
L’articolo 6-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, introdotto dalla legge di conversione n. 13 del 2009, aveva stabilito che nell’accertare la normale tollerabilità delle immissioni ed emissioni acustiche ai sensi dell’art. 844 del codice civile «sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso». Il Tribunale di Sondrio era investito di una causa per immissioni sonore di un impianto di risalita (funivia) su abitazioni vicine, in cui il CTU aveva accertato il superamento del limite di normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c. pur nel rispetto delle norme regolamentari specifiche.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Sondrio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6-ter del d.l. n. 208 del 2008 in riferimento agli articoli 3 e 32 della Costituzione, sostenendo che la norma impugnata diversificasse irragionevolmente il trattamento delle immissioni acustiche rispetto a quelle di altra natura e ledesse il diritto alla salute (inteso come diritto al riposo e alla tranquillità individuale) imponendo di dare prevalenza al preuso e a parametri di rango secondario.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione. Con riferimento alla censura sull’art. 3 Cost. ha rilevato che il rimettente non aveva specificato quali sorgenti di immissione non acustica fossero soggette a disciplina normativa diversa, rendendo astratta la comparazione. Con riferimento all’art. 32 Cost. ha rilevato che il rimettente non aveva accertato se il superamento del limite di tollerabilità si traducesse in un concreto danno per la salute degli attori.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale deve essere ancorata ai fatti concreti del giudizio a quo : il giudice rimettente deve accertare se la lesione costituzionale denunciata sia effettivamente configurabile nel caso specifico (in specie, se il superamento del limite acustico causi un danno alla salute), pena l’inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza.
Domande e risposte
Cosa cambiava con l’art. 6-ter nella tutela contro le immissioni acustiche?
La norma imponeva al giudice di tener conto, nell’applicare l’art. 844 c.c., del preuso dell’impianto e delle normative settoriali specifiche. In pratica, se l’impianto rispettava i limiti fissati dai regolamenti, il giudice non poteva condannarlo anche se le immissioni superavano il limite di «normale tollerabilità» elaborato dalla giurisprudenza.
Perché la questione sull’art. 32 Cost. era inammissibile?
Il rimettente non aveva accertato se il superamento del limite di tollerabilità acustica rilevato dalla CTU si traducesse in un concreto danno alla salute degli attori (diritto tutelato dall’art. 32 Cost.), limitandosi a richiamare genericamente il diritto al riposo senza verificarne la lesione nel caso specifico.
L’art. 6-ter è ancora in vigore?
La norma è stata successivamente oggetto di ulteriori valutazioni giurisprudenziali; la Corte di cassazione ha affrontato più volte il problema del coordinamento tra l’art. 844 c.c. e le normative acustiche settoriali, con soluzioni evolutive nel tempo.
Norme collegate
- Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute come fondamentale diritto dell’individuo, parametro della questione
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, invocato per la disparità di trattamento delle immissioni acustiche rispetto ad altre
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