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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge finanziaria e della legge energetica della Regione Basilicata del 2009-2010, per violazione della competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, energia e ordinamento del lavoro.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato diverse norme della Regione Basilicata: la legge finanziaria regionale n. 42 del 2009 (artt. 11, 54 e 72), la legge regionale n. 1 del 2010 in materia di energia (artt. 7 e 8) con il relativo Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.), e la legge regionale n. 10 del 2010 che modificava la precedente finanziaria. Le censure riguardavano la stabilizzazione di lavoratori precari, la disciplina degli impianti di energie rinnovabili e le sovvenzioni ai comuni. La Corte ha esaminato tutte queste questioni, che investivano materie di competenza concorrente o esclusiva dello Stato.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 41, 97, 117 (commi 1, 2 lett. e), l), s), e 3), e 120 della Costituzione, nonché agli artt. 43 e 81 del Trattato CE, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11, 54 e 72 della legge reg. Basilicata n. 42/2009, degli artt. 7 e 8 della legge reg. n. 1/2010 (e del P.I.E.A.R.), e dell’art. 1 della legge reg. n. 10/2010. Giudice relatore: Luigi Mazzella; udienza pubblica dell’11 gennaio 2011; depositata il 3 marzo 2011.
La decisione della Corte
La Corte ha: dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1, della legge reg. n. 42/2009 per contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost. (coordinamento della finanza pubblica) quanto alla stabilizzazione dei lavoratori precari; dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 e delle disposizioni del P.I.E.A.R. della legge reg. n. 1/2010 per violazione della competenza statale in materia di produzione e distribuzione di energia e per incompatibilità con i vincoli della Rete Natura 2000; dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge reg. n. 10/2010; dichiarato estinto il giudizio relativo all’art. 72, commi 2 e 3, della legge reg. n. 42/2009 per cessazione della materia del contendere; dichiarato non fondate o inammissibili le ulteriori questioni.
Il principio
La Regione, in materia di coordinamento della finanza pubblica e di disciplina dell’energia, non può introdurre regimi di stabilizzazione del personale precario in contrasto con i principi fondamentali statali, né dettare criteri di localizzazione degli impianti energetici che eccedano le proprie competenze o violino i vincoli comunitari di tutela ambientale (Rete Natura 2000).
Domande e risposte
Cosa vietano i principi statali sulla stabilizzazione dei lavoratori precari?
L’art. 17, comma 10, del d.l. n. 78/2009 (convertito con legge n. 102/2009) consentiva alle pubbliche amministrazioni, comprese le Regioni, di bandire concorsi con una riserva massima del 40% dei posti per il personale non dirigenziale con determinati requisiti. Le norme regionali impugnate superavano questo limite, stabilizzando lavoratori precari in modo più ampio e senza rispettare i vincoli del principio fondamentale statale.
Perché le norme sugli impianti energetici erano incostituzionali?
Gli artt. 7 e 8 della legge energetica regionale introducevano limitazioni alla localizzazione degli impianti di energia rinnovabile nei siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZPS) che eccedevano la competenza regionale, invadendo la competenza statale in materia di produzione e distribuzione di energia (art. 117, terzo comma, Cost.) e i vincoli comunitari di tutela degli habitat naturali.
Cosa è il P.I.E.A.R.?
È il Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale della Basilicata, approvato come allegato alla legge regionale n. 1/2010. Fissava i criteri per la pianificazione energetica regionale, ma alcune sue disposizioni (punti 2.1.2.1., 2.2.2. e 2.2.3.1.) sono state dichiarate incostituzionali perché introducevano restrizioni incompatibili con la disciplina statale e comunitaria.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni, fondamento delle censure di incostituzionalità
- Art. 97 della Costituzione — Principio del pubblico concorso e del buon andamento della PA, rilevante per la disciplina delle stabilizzazioni
- Art. 41 della Costituzione — Libertà di iniziativa economica, invocata per le restrizioni agli impianti energetici privati
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