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L’ordinanza n. 102 del 2011 ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, primo comma, della legge fallimentare (r.d. n. 267 del 1942), nella parte in cui non esclude dal fallimento l’imprenditore individuale la cui impresa sia stata sottoposta a misura di prevenzione patrimoniale antimafia, per carenze nell’ordinanza di rimessione del Tribunale di Palermo.
Di cosa si tratta
Un imprenditore individuale (titolare della ditta «Giarrusso Gomme») aveva subito il sequestro dell’impresa ai sensi della normativa antimafia e successivamente la confisca dei beni aziendali. Il Pubblico Ministero aveva comunque chiesto la dichiarazione di fallimento. L’imprenditore aveva contestato la possibilità di dichiararne il fallimento sostenendo che — essendo l’impresa già stata sottratta alla sua disponibilità con misure di prevenzione — egli non fosse più legittimato passivamente e, in ogni caso, l’impresa avesse cessato l’attività da oltre un anno.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Palermo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, primo comma, del r.d. n. 267 del 1942 (legge fallimentare), nel testo riformato dai d.lgs. nn. 5 del 2006 e 169 del 2007, in riferimento agli articoli 3, 24 e 41 della Costituzione, nella parte in cui non esclude dall’assoggettabilità a fallimento l’imprenditore individuale la cui impresa sia stata oggetto di sequestro e confisca antimafia.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione, rilevando che il rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza: non aveva esaminato con sufficiente approfondimento le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di cessazione ultrannuale dell’attività sollevate dall’imprenditore, né aveva verificato se l’interpretazione delle norme fallimentari già disponibile consentisse di risolvere il caso senza necessità di una pronuncia di incostituzionalità.
Il principio
Prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, il giudice rimettente deve esaminare tutte le questioni pregiudiziali e processuali che possono determinare la definizione del giudizio a quo , pena l’inammissibilità della questione stessa per carenza di motivazione sulla rilevanza.
Domande e risposte
Un imprenditore colpito da misure di prevenzione antimafia può essere dichiarato fallito?
La questione di costituzionalità non è stata esaminata nel merito. La giurisprudenza successiva ha affrontato più volte il tema del coordinamento tra procedure fallimentari e misure di prevenzione patrimoniale, con soluzioni differenziate a seconda che la confisca sia definitiva o meno.
Cosa prevede l’art. 1 della legge fallimentare sui soggetti assoggettabili?
Nella versione riformata dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, l’art. 1 assoggetta al fallimento gli imprenditori commerciali che superino determinate soglie di attivo, di debiti e di ricavi annui, escludendo i piccoli imprenditori.
Perché il Tribunale di Palermo aveva sollevato la questione?
Il Tribunale riteneva irragionevole dichiarare il fallimento di un imprenditore che non aveva più la disponibilità della propria impresa (gestita da un amministratore giudiziario nominato dalla sezione misure di prevenzione) e la cui impresa era già stata confiscata, sostenendo la violazione degli artt. 3, 24 e 41 Cost.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, invocato per l’irrazionale applicazione del fallimento a chi non gestisce più l’impresa
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica, parametro della questione
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, parametro della questione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.