Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 220/2011 – Azione di responsabilità erariale e inammissibilità per difetto di motivazione

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    Con Ordinanza n. 220/2011 la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità di art. 17, comma 30-ter, d.l. 1° luglio 2009, n. 78, conv. l. 3 agosto 2009, n. 102 (limite all’azione di respon. L’esito è manifesta inammissibilità.

    Di cosa si tratta

    Analoga alla questione decisa con l’ord. n. 219/2011, ma sollevata dalla sezione giurisdizionale pugliese della Corte dei conti. I parametri invocati erano parzialmente diversi: oltre agli artt. 3 e 97, venivano evocati anche gli artt. 24 (diritto di azione) e 103 (giurisdizione contabile) della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe art. 17, comma 30-ter, d.l. 1° luglio 2009, n. 78, conv. l. 3 agosto 2009, n. 102 (limite all’azione di responsabilità della Corte dei conti – Puglia), promossa da Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, in riferimento ai art. 3, art. 24, art. 103 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La questione è dichiarata manifestamente inammissibile. La Corte dei conti pugliese non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della norma nel giudizio principale e non aveva compiutamente esplorato interpretazioni costituzionalmente orientate.

    Il principio

    La Procura contabile, prima di sollevare la questione di legittimità costituzionale, deve dimostrare con sufficiente motivazione sia la rilevanza nel giudizio pendente sia l’impossibilità di una lettura della norma costituzionalmente conforme.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra l’ordinanza 219 e la 220 del 2011?

    Entrambe riguardano la stessa norma (art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009) ma sono sollevate da sezioni diverse della Corte dei conti: la 219 dalla sezione piemontese (manifestamente infondata), la 220 dalla sezione pugliese (manifestamente inammissibile).

    Perché i parametri costituzionali invocati includono l’art. 103 Cost.?

    L’art. 103, secondo comma, Cost. tutela la giurisdizione della Corte dei conti nelle materie di contabilità pubblica. La rimettente riteneva che il filtro autorizzativo comprimesse tale giurisdizione costituzionalmente garantita.

    Perché è stato invocato anche l’art. 24 Cost.?

    Perché il diritto di agire in giudizio spetta anche alla Procura contabile, quale organo di tutela dell’interesse pubblico: il filtro autorizzativo avrebbe potuto comprimerlo irragionevolmente.

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  • Corte cost. n. 219/2011 – Filtro autorizzativo per l’azione erariale della Corte dei conti

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    Con Ordinanza n. 219/2011 la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità di art. 17, comma 30-ter, d.l. 1° luglio 2009, n. 78, conv. l. 3 agosto 2009, n. 102 (limite all’azione di respon. L’esito è manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    L’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009 (decreto anticrisi), come modificato, aveva introdotto la necessità di una previa autorizzazione del Presidente della Corte dei conti per l’avvio dell’azione di responsabilità erariale da parte delle Procure regionali. La sezione giurisdizionale piemontese dubitava che tale filtro comprimesse l’efficacia dell’azione contabile.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe art. 17, comma 30-ter, d.l. 1° luglio 2009, n. 78, conv. l. 3 agosto 2009, n. 102 (limite all’azione di responsabilità della Corte dei conti), promossa da Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in riferimento ai art. 3, art. 97, art. 111 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La questione è dichiarata manifestamente infondata. La norma impugnata, che subordina l’esercizio dell’azione di responsabilità erariale della Procura contabile all’autorizzazione del Presidente della Corte dei conti, è ritenuta dalla Corte compatibile con i principi di ragionevolezza, buon andamento e giusto processo.

    Il principio

    La norma che richiede una previa autorizzazione del Presidente della Corte dei conti per l’azione di responsabilità erariale non viola di per sé i principi costituzionali di ragionevolezza (art. 3), buon andamento della P.A. (art. 97) e giusto processo (art. 111 Cost.).

    Domande e risposte

    Cos’è l’azione di responsabilità erariale?

    È l’azione promossa dal Procuratore regionale della Corte dei conti per il risarcimento del danno causato all’erario da dipendenti o funzionari pubblici che abbiano agito con dolo o colpa grave nell’esercizio delle loro funzioni.

    Perché la rimettente riteneva la norma incostituzionale?

    Sosteneva che il requisito dell’autorizzazione presidenziale limitasse l’indipendenza e l’efficacia delle Procure contabili, violando il principio del buon andamento (art. 97) e del giusto processo (art. 111 Cost.).

    Perché la Corte ha respinto la questione come manifestamente infondata?

    Perché il filtro autorizzativo è diretto ad evitare azioni pretestuose e a garantire una migliore gestione delle risorse giurisdizionali, rientrando nella discrezionalità del legislatore organizzare le procedure della giustizia contabile.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 218/2011 – Proroga delle concessioni taxi in Sicilia e libertà di concorrenza

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    Con Ordinanza n. 218/2011 la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità di art. 19, comma 1, l. Regione Siciliana 14 maggio 2009, n. 6 (proroga concessioni taxi e NCC). L’esito è manifesta inammissibilità.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale siciliana n. 6/2009 prorogava la durata delle concessioni per l’esercizio del servizio di taxi e noleggio con conducente (NCC). Il TAR Sicilia dubitava che tale proroga violasse la libertà di concorrenza e il principio di uguaglianza, ritenendo che avvantaggiasse ingiustificatamente i titolari esistenti a scapito dei potenziali nuovi entranti.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe art. 19, comma 1, l. Regione Siciliana 14 maggio 2009, n. 6 (proroga concessioni taxi e NCC), promossa da Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, in riferimento ai art. 3, art. 41, art. 117 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La questione è dichiarata manifestamente inammissibile. Il TAR Sicilia non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio principale, né aveva tentato un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma regionale impugnata prima di rimettere la questione alla Corte.

    Il principio

    Il giudice a quo deve esperire ogni interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata prima di sollevare la questione di legittimità costituzionale; l’omissione rende la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    Perché la proroga delle concessioni taxi solleva problemi di uguaglianza?

    Perché prolunga il diritto esclusivo dei titolari esistenti senza procedura competitiva, impedendo l’accesso al mercato a nuovi operatori che potrebbero essere altrettanto qualificati, e ciò può violare gli artt. 3 e 41 Cost.

    Cosa avrebbe dovuto fare il TAR prima di rimettere la questione?

    Avrebbe dovuto tentare un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma regionale, ad esempio verificando se fosse possibile leggere la proroga in modo da non escludere completamente la concorrenza.

    Quale parametro risulta dalla direttiva Bolkestein?

    L’art. 117, primo comma, Cost., che vincola la legislazione regionale al rispetto degli obblighi comunitari, tra cui la direttiva 2006/123/CE (Bolkestein) che vieta proroghe automatiche di concessioni di servizi.

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  • Corte cost. n. 217/2011 – Piano di rientro sanitario della Regione Puglia e coordinamento finanziario

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    Con Sentenza n. 217/2011 la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità di artt. 1, 2, comma 1, e 4 l. Regione Puglia 24 settembre 2010, n. 12 (Piano di rientro sanitario 2010-2012). L’esito è estinzione parziale + illegittimità parziale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia aveva approvato una legge per disciplinare l’attuazione del proprio piano di rientro sanitario 2010-2012, concordato con lo Stato. Il Governo impugnava alcune disposizioni ritenendole in contrasto con i vincoli posti dalla normativa statale sul coordinamento della finanza pubblica e con le misure concordate nel piano.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe artt. 1, 2, comma 1, e 4 l. Regione Puglia 24 settembre 2010, n. 12 (Piano di rientro sanitario 2010-2012), promossa da Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 120/2010), in riferimento ai art. 117, art. 81 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara estinto il giudizio limitatamente all’impugnazione degli artt. 1 e 4 della legge pugliese (per rinuncia al ricorso accettata). Dichiara invece l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della stessa legge, nella parte in cui stabilisce che la regione provveda con proprie risorse alle coperture finanziarie del piano di rientro sanitario in modi non conformi ai vincoli del coordinamento della finanza pubblica.

    Il principio

    Le Regioni che hanno sottoscritto un piano di rientro sanitario non possono adottare disposizioni legislative che si pongano in contrasto con gli obblighi di coordinamento della finanza pubblica previsti dallo Stato, anche se intendono coprire i disavanzi con risorse proprie.

    Domande e risposte

    Cosa è un piano di rientro sanitario?

    È un accordo tra lo Stato e una Regione in deficit nella sanità che prevede misure di risanamento finanziario (tagli alla spesa, riorganizzazione dei servizi) vincolanti per la Regione, con commissario ad acta in caso di inadempimento.

    Perché l’art. 2, comma 1, è stato dichiarato incostituzionale?

    Perché la previsione regionale si discostava dai meccanismi di copertura finanziaria concordati nel piano, violando i principi di coordinamento della finanza pubblica di competenza statale ex art. 117, terzo comma, Cost.

    Cosa significa «estinzione del giudizio» per gli artt. 1 e 4?

    Significa che lo Stato ha rinunciato al ricorso su quelle parti, probabilmente perché nel frattempo la Regione aveva modificato o abrogato le norme impugnate, e la Regione ha accettato la rinuncia.

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  • Corte cost. n. 216/2011 – Arresto obbligatorio dello straniero e restituzione degli atti

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    Con Ordinanza n. 216/2011 la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità di art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione – arresto obbligatorio per inottemper. L’esito è restituzione degli atti.

    Di cosa si tratta

    L’art. 14, comma 5-quinquies, del T.U. immigrazione prevedeva l’arresto obbligatorio in flagranza per lo straniero inottemperante all’ordine di allontanamento del questore, secondo la procedura penale ordinaria. Il Tribunale di Agrigento dubitava della compatibilità con gli artt. 3 e 13 Cost., ma il d.l. n. 89/2011 ha radicalmente modificato sia la norma incriminatrice che le regole processuali applicabili.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione – arresto obbligatorio per inottemperanza all’ordine di allontanamento), promossa da Tribunale di Agrigento, in riferimento ai art. 3, art. 13 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Agrigento. Il sopravvenuto d.l. 23 giugno 2011, n. 89, ha sostituito integralmente l’art. 14, comma 5-quinquies, e ha modificato anche la disciplina processuale, rendendo necessaria la rivalutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza da parte del giudice rimettente.

    Il principio

    Quando la norma impugnata viene integralmente sostituita nel corso del giudizio costituzionale da uno ius superveniens che ne muta anche il regime processuale, la Corte non può decidere nel merito e restituisce gli atti al giudice a quo.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 14, comma 5-quinquies, nella versione impugnata?

    Prevedeva l’arresto obbligatorio dello straniero in flagranza di reato per inottemperanza all’ordine di allontanamento del questore, con conseguente sottoposizione al rito direttissimo davanti al tribunale ordinario.

    Perché il d.l. n. 89/2011 ha reso necessaria la restituzione degli atti?

    Perché ha sostituito integralmente la norma impugnata, modificando sia la disciplina sostanziale (escludendo l’arresto) sia quella processuale (devolvendo i procedimenti al giudice di pace). Il giudice rimettente deve rivalutare se la questione sia ancora attuale.

    Qual era il dubbio di costituzionalità del Tribunale di Agrigento?

    La rimettente riteneva che l’arresto obbligatorio, senza possibilità di valutare il «giustificato motivo» dell’inottemperanza, potesse violare il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e la tutela della libertà personale (art. 13 Cost.).

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  • Corte cost. n. 215/2011 – Inottemperanza all’ordine di allontanamento e ius superveniens

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    Con Ordinanza n. 215/2011 la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità di art. 14, comma 5-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione – reiterata inottemperanza all’ord. L’esito è manifesta inammissibilità + restituzione atti.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione), come modificato dalla l. n. 94/2009 (pacchetto sicurezza), puniva con la reclusione lo straniero che reiteratamente non ottemperava all’ordine di allontanamento del questore. La questione riguardava se la mancata previsione del «giustificato motivo» come causa di non punibilità fosse compatibile con il principio di personalità della responsabilità penale e la finalità rieducativa della pena.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe art. 14, comma 5-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione – reiterata inottemperanza all’ordine di allontanamento), promossa da Tribunale di Lecco e Tribunale di Ferrara, in riferimento ai art. 3, art. 13, art. 27 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni relative alla parte della norma già modificata dal d.l. n. 89/2011 (sopravvenuto ius superveniens) e ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti per la valutazione della perdurante rilevanza delle ulteriori questioni alla luce della nuova disciplina.

    Il principio

    Quando, nel corso del giudizio costituzionale, sopravviene una modifica della norma impugnata che ne altera il contenuto precettivo, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce del nuovo quadro normativo.

    Domande e risposte

    Qual era il comportamento penalmente sanzionato dall’art. 14, comma 5-quater?

    Lo straniero che, dopo un precedente ordine di allontanamento già inottemperato (sanzionato ai sensi del comma 5-ter), veniva raggiunto da un nuovo ordine e non vi ottemperava senza giustificato motivo, era punito con la reclusione.

    Perché i giudici rimettenti dubitavano della costituzionalità della norma?

    Sostenevano che la mancata previsione del «giustificato motivo» potesse portare a condannare stranieri privi di documenti o in impossibilità di lasciare il territorio, violando gli artt. 3, 13 e 27 Cost.

    Cosa ha cambiato il d.l. n. 89/2011?

    Ha sostituito il comma 5-quater, modificando la pena (da reclusione a multa) e la disciplina processuale, rendendo necessaria la valutazione da parte dei giudici rimettenti se la questione fosse ancora rilevante.

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  • Corte cost. n. 214/2011 – ICI ed esenzione degli enti pubblici non economici

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    Con Ordinanza n. 214/2011 la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità di art. 6, comma 4, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (ICI – esenzione enti pubblici non economici). L’esito è manifesta inammissibilità.

    Di cosa si tratta

    L’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (ATER) della Provincia di Treviso aveva contestato il pagamento dell’ICI per immobili ritenuti destinati ai propri compiti istituzionali, beneficiando dell’esenzione prevista dall’art. 6, comma 4, d.lgs. n. 504/1992. Il Comune di Treviso contestava l’esenzione. La Commissione tributaria aveva sollevato questione di legittimità costituzionale per disparità di trattamento rispetto ad altri contribuenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe art. 6, comma 4, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (ICI – esenzione enti pubblici non economici), promossa da Commissione tributaria provinciale di Treviso, in riferimento ai art. 3, art. 53 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La questione è dichiarata manifestamente inammissibile. La rimettente aveva censurato la norma ICI nella parte in cui esenta dall’imposta gli enti pubblici non economici per immobili destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, senza peraltro sollevare la questione nel rispetto dei requisiti di ammissibilità (difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza).

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve contenere una motivazione adeguata sia sulla rilevanza della questione nel giudizio principale sia sulla non manifesta infondatezza; l’omissione di uno di questi requisiti determina l’inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 6, comma 4, d.lgs. n. 504/1992?

    La norma stabiliva, in materia di ICI, che per gli enti pubblici non economici l’imposta dovuta per gli immobili utilizzati esclusivamente per compiti istituzionali fosse ridotta alla metà ovvero, in determinati casi, azzerata.

    Perché la questione è inammissibile?

    La Commissione tributaria non ha adeguatamente motivato né la rilevanza della questione nel giudizio principale né la non manifesta infondatezza, requisiti entrambi necessari per un valido rinvio alla Corte.

    Quali parametri costituzionali erano invocati?

    Gli artt. 3 (uguaglianza) e 53 (capacità contributiva) della Costituzione, sostenendo che l’esenzione creasse una disparità irragionevole rispetto agli altri contribuenti ICI.

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  • Corte cost. n. 213/2011 – Concessioni demaniali marittime e competenza statale sulla concorrenza

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    Con Sentenza n. 213/2011 la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità di art. 4 l. Regione Marche n. 7/2010; art. 5 l. Regione Veneto n. 13/2010; artt. 1 e 2 l. Regione Abruzzo n. 3/2010 (conce. L’esito è illegittimità costituzionale parziale.

    Di cosa si tratta

    Tre regioni — Marche, Veneto e Abruzzo — avevano approvato leggi che prorogavano o estendevano la durata delle concessioni demaniali marittime a fini turistico-ricreativi, di fatto anticipando o ampliando le prerogative dei concessionari esistenti. Lo Stato impugnava tali norme davanti alla Corte per violazione del riparto di competenze legislative.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe art. 4 l. Regione Marche n. 7/2010; art. 5 l. Regione Veneto n. 13/2010; artt. 1 e 2 l. Regione Abruzzo n. 3/2010 (concessioni demaniali marittime), promossa da Presidente del Consiglio dei ministri (ricorsi nn. 66, 67, 68 del 2010), in riferimento ai art. 117 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, l. Marche n. 7/2010; dell’art. 5 l. Veneto n. 13/2010; degli artt. 1 e 2 l. Abruzzo n. 3/2010, in quanto le norme regionali che prorogavano o estendevano la durata delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa violano la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.). Dichiara invece non fondata la questione sull’art. 4, comma 2, l. Marche.

    Il principio

    La disciplina delle concessioni demaniali marittime rientra nella materia «tutela della concorrenza», attribuita alla competenza esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.: le Regioni non possono prorogare o estendere le concessioni in vigore.

    Domande e risposte

    Perché le leggi regionali sulle concessioni demaniali sono incostituzionali?

    Le concessioni demaniali marittime regolano l’accesso a beni pubblici sul mercato; questo rientra nella «tutela della concorrenza», materia di competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. Le Regioni non possono legiferare in deroga.

    Cosa significa che la disciplina rientra nella «tutela della concorrenza»?

    Significa che lo Stato ha il monopolio legislativo su regole che incidono sul libero mercato e sull’accesso a risorse limitate (le spiagge). Norme regionali di proroga altererebbero la parità di trattamento tra operatori.

    Qual è la differenza tra i commi 1 e 2 dell’art. 4 della legge Marche?

    Il comma 1, dichiarato incostituzionale, consentiva l’estensione delle concessioni in funzione degli investimenti effettuati, ledendo la concorrenza; il comma 2 aveva contenuto diverso e la Corte ne ha dichiarato la questione non fondata.

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  • Corte cost. n. 212/2011 – Translatio iudicii nel processo tributario e tutela giurisdizionale

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    Con Ordinanza n. 212/2011 la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità di art. 3, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (processo tributario). L’esito è manifesta inammissibilità.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria regionale della Liguria impugnava l’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, che impone al giudice tributario di rilevare d’ufficio il proprio difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado, senza prevedere la conservazione degli effetti della domanda nel nuovo giudizio. Il rischio era che, nel frattempo, scadessero i termini per rivolgersi al giudice competente, ledendo il diritto alla tutela giurisdizionale ex artt. 24 e 113 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe art. 3, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (processo tributario), promossa da Commissione tributaria regionale della Liguria, in riferimento ai art. 24, art. 113 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La questione è dichiarata manifestamente inammissibile perché la sopravvenuta legge 18 giugno 2009, n. 69 ha introdotto un’espressa disciplina della translatio iudicii (art. 59), rendendo necessaria la restituzione degli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza.

    Il principio

    Prima di sollevare una questione di legittimità costituzionale, il giudice rimettente deve verificare se sopravvenuta normativa ordinaria risolva già il problema denunciato, rendendola priva di rilevanza nel giudizio principale.

    Domande e risposte

    Perché la Corte ha dichiarato inammissibile la questione invece di decidere nel merito?

    Perché nel frattempo era entrato in vigore l’art. 59 della l. n. 69/2009, che ha disciplinato espressamente la translatio iudicii, rendendo necessaria una nuova valutazione della rilevanza da parte del giudice rimettente.

    Cosa prevede la translatio iudicii?

    Il principio, affermato dalla Corte con sent. n. 77/2007, consente la prosecuzione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.

    Qual era la violazione denunciata dalla Commissione tributaria?

    La rimettente lamentava che l’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 non tutelava il diritto alla tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113 Cost.) quando, nel corso del giudizio tributario, scadevano i termini per agire davanti al giudice ordinario competente.

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  • Corte cost. n. 136/2011 – Nomina del membro italiano Eurojust: non fondata, funzioni non giudiziarie

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    La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1 e 2 dell’art. 2 della legge n. 41/2005, che attribuisce al Ministro della giustizia — e non al CSM — il potere sostanziale di scegliere il membro nazionale italiano presso l’Eurojust. Le funzioni dell’Eurojust e del suo membro non sono riconducibili a quelle giudiziarie proprie del pubblico ministero: sono prevalentemente amministrative, di coordinamento e assistenza alle autorità nazionali.

    Di cosa si tratta

    Un magistrato che aveva presentato la propria candidatura a membro nazionale presso l’Eurojust, senza essere designato, aveva impugnato davanti al TAR Lazio il decreto con cui il Ministro della giustizia aveva nominato un altro magistrato. Il TAR aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, ritenendo che la nomina spettasse al CSM, trattandosi di attribuzione di funzioni giudiziarie.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Lazio ha sollevato questione in riferimento agli artt. 105 e 110 della Costituzione, censurando i commi 1 e 2 dell’art. 2 della legge n. 41/2005. Il rimettente riteneva che le funzioni del membro nazionale, essendo “sostanzialmente proprie del magistrato” del pubblico ministero, imponessero che la nomina spettasse al CSM (art. 105 Cost.), non al Ministro della giustizia (art. 110 Cost.). Si erano costituiti CSM, la magistrata ricorrente e il magistrato nominato, oltre all’Avvocatura dello Stato.

    La decisione della Corte

    La questione è non fondata. La Corte accetta il presupposto interpretativo del rimettente secondo cui il CSM è competente per i provvedimenti riguardanti lo status dei magistrati, e quello per cui la legge attribuisce al Ministro il potere sostanziale di scelta. Nega però il terzo presupposto: le funzioni dell’Eurojust non sono giudiziarie. L’Eurojust svolge funzioni di coordinamento e assistenza (non vincolanti) alle autorità giudiziarie nazionali; i poteri del membro nazionale in Italia sono di natura amministrativa (il legislatore italiano non ha conferito poteri giudiziari). La possibilità del Ministro di impartire direttive al membro conferma la natura non giudiziaria delle funzioni.

    Il principio

    La competenza del CSM ex art. 105 Cost. riguarda i magistrati nell’esercizio delle loro funzioni giudiziarie nell’ordinamento italiano. Per le nomine a organismi internazionali (come l’Eurojust) le cui funzioni siano di natura amministrativa e non giudiziaria, la competenza spetta al Ministro della giustizia, organo dello Stato nei rapporti internazionali, senza che ciò violi le garanzie di indipendenza della magistratura.

    Domande e risposte

    Cos’è l’Eurojust?

    Eurojust è un organo dell’Unione europea, istituito dalla decisione 2002/187/GAI, composto da un membro nazionale per ogni Stato membro. Ha il compito di favorire il coordinamento delle indagini e delle azioni penali tra le autorità nazionali degli Stati membri nei casi di criminalità grave transfrontaliera. Le sue richieste alle autorità nazionali non sono vincolanti.

    Perché le funzioni dell’Eurojust non sono giudiziarie?

    Perché l’Eurojust non esercita l’azione penale, non emette provvedimenti vincolanti per le autorità nazionali e non dispone di poteri analoghi a quelli del Procuratore nazionale antimafia. Le sue attività (assistenza, coordinamento, sostegno) hanno natura strumentale rispetto alle funzioni giudiziarie delle autorità nazionali, che restano le sole titolari dell’azione penale.

    Il Ministro della giustizia può dare direttive a un magistrato?

    In linea generale no, nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, a tutela dell’indipendenza della magistratura. Ma la legge n. 41/2005 prevede espressamente che il Ministro possa dare direttive al membro nazionale dell’Eurojust, il che è coerente — nota la Corte — con la natura amministrativa (non giudiziaria) delle funzioni esercitate in quel contesto internazionale.

    Norme collegate

    • Art. 105 della Costituzione — competenze del Consiglio Superiore della Magistratura sui provvedimenti riguardanti i magistrati
    • Art. 110 della Costituzione — competenze del Ministro della giustizia sull’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia
  • Corte cost. n. 135/2011 – Reato di soggiorno irregolare: ulteriore inammissibilità per carenza descrittiva

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998 (reato di ingresso o soggiorno illegale dello straniero), sollevata dal Giudice di pace di Tirano. L’ordinanza di rimessione riproduce il capo di imputazione come mera parafrasi della norma, senza alcuno specifico riferimento alla fattispecie concreta, rendendo impossibile verificare la rilevanza della questione.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Tirano era chiamato a giudicare un cittadino straniero per il reato di “ingresso/soggiorno illegale” di cui all’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998. Il giudice aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma, contestando la ragionevolezza della scelta di punire penalmente una condizione personale piuttosto che un fatto materiale offensivo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Tirano ha sollevato questione in riferimento agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, censurando l’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998. Le censure riguardavano: l’irragionevolezza della fattispecie, l’inefficacia deterrente della pena pecuniaria, la disparità rispetto al reato ex art. 14, comma 5-ter, la violazione del principio di offensività penale, il contrasto con obblighi internazionali sul trattamento dei migranti.

    La decisione della Corte

    La questione è dichiarata manifestamente inammissibile. Il capo di imputazione riprodotto nell’ordinanza si risolve in una “mera e generica parafrasi della norma incriminatrice”, senza aggiungere alcunché sul fatto oggetto della contestazione e sulla sua effettiva riconducibilità al paradigma punitivo. Nella motivazione sulla rilevanza il rimettente si limita a far cenno al “reato di ingresso/soggiorno illegale”, senza alcuno specifico riferimento alla fattispecie concreta. Non è quindi possibile verificare l’asserita rilevanza della questione.

    Il principio

    La sola menzione del reato contestato, senza descrizione della fattispecie concreta sottoposta al giudice (data del fatto, modalità dell’ingresso o del soggiorno, elementi individualizzanti), non è sufficiente a soddisfare il requisito della motivazione sulla rilevanza. Il capo di imputazione che si risolve in una parafrasi dell’art. 10-bis non permette alla Corte di verificare che il caso concreto ricada effettivamente nella fattispecie censurata.

    Domande e risposte

    L’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998 è stato successivamente esaminato nel merito dalla Corte?

    Sì. In altri giudizi, con ordinanze precedenti o successive, la Corte ha esaminato questioni analoghe, alcune delle quali nel merito. La questione della costituzionalità del reato di immigrazione irregolare è stata affrontata più volte, con esiti diversi a seconda dei parametri evocati e della motivazione fornita.

    Il principio di offensività è costituzionalizzato in Italia?

    Non esiste un esplicito richiamo al principio di offensività nella Costituzione italiana, ma la Corte lo ricava dall’art. 25, secondo comma (legalità penale), e dall’art. 27, primo e terzo comma (personalità della responsabilità e finalità rieducativa). Il principio richiede che la sanzione penale si applichi solo a comportamenti lesivi di beni giuridici meritevoli di tutela.

    Perché il giudice aveva sollevato la questione citando anche l’art. 2 Cost.?

    L’art. 2 Cost. tutela i diritti inviolabili dell’uomo. Il rimettente riteneva che punire penalmente la mera condizione di migrante senza titolo di soggiorno, anziché assistere e proteggere tali soggetti, contrastasse con i doveri di solidarietà e con gli obblighi internazionali assunti dall’Italia.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 134/2011 – Mandato d’arresto europeo e residenti comunitari: questione superata dalla sentenza 227/2010

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lett. r), della legge n. 69/2005 (mandato d’arresto europeo), nella parte in cui non prevedeva il rifiuto di consegna anche per i cittadini comunitari residenti in Italia. La questione è superata dalla sentenza n. 227/2010 della stessa Corte, che aveva già dichiarato incostituzionale la norma.

    Di cosa si tratta

    Due cittadini romeni, condannati in Romania per reati commessi prima di stabilirsi in Italia (guida in stato di ebbrezza e tentato omicidio), erano destinatari di mandati d’arresto europei (MAE) esecutivi emessi dai tribunali romeni. La norma censurata permetteva alle Corti di appello di eseguire la pena in Italia solo per i cittadini italiani, non per i residenti stranieri.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di appello di Perugia e la Corte di appello (sezione per i minorenni) di Reggio Calabria hanno sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, lamentando che il rifiuto di consegna fosse previsto solo per i cittadini italiani e non per i cittadini comunitari legittimamente residenti in Italia, in contrasto con il principio di non discriminazione, il fine rieducativo della pena e la decisione quadro 2002/584/GAI.

    La decisione della Corte

    Le questioni sono dichiarate manifestamente inammissibili. Successivamente alla pubblicazione delle ordinanze di rimessione, la Corte aveva già dichiarato, con la sentenza n. 227/2010, l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lett. r), della legge n. 69/2005, nella parte in cui non prevedeva il rifiuto di consegna del cittadino di un altro Paese UE che abbia legittimamente ed effettivamente residenza o dimora in Italia. Il limite normativo cui si riferivano le censure era pertanto già venuto meno.

    Il principio

    Quando la Corte costituzionale ha già dichiarato l’illegittimità della norma censurata in una pronuncia precedente, le successive questioni che investono lo stesso vizio diventano inammissibili perché è venuto meno il limite normativo oggetto di censura. Il principio è che la pena deve poter essere eseguita nell’ambiente di vita del condannato per favorire il reinserimento sociale.

    Domande e risposte

    Cosa stabilisce il mandato d’arresto europeo (MAE)?

    Il MAE è uno strumento di cooperazione giudiziaria nell’UE che permette di richiedere la consegna di una persona condannata o imputata in un altro Stato membro. La legge italiana n. 69/2005 ne disciplina le modalità di attuazione, prevedendo alcune cause di rifiuto della consegna.

    Qual è stata la portata della sentenza n. 227/2010?

    La sentenza n. 227/2010 ha ampliato le garanzie, estendendo il rifiuto di consegna anche al cittadino di un altro Paese UE che abbia legittimamente ed effettivamente residenza o dimora in Italia, affinché la pena sia scontata in Italia nel suo contesto di vita. Prima, il rifiuto era previsto solo per i cittadini italiani.

    Perché il luogo di esecuzione della pena è rilevante?

    L’art. 27, terzo comma, Cost. prevede che le pene tendano alla rieducazione del condannato. Scontare la pena in uno Stato diverso da quello in cui il condannato ha stabilito il centro della propria vita affettiva e lavorativa può pregiudicare il percorso di reinserimento sociale.

    Norme collegate