Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
Con Ordinanza n. 212/2011 la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità di art. 3, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (processo tributario). L’esito è manifesta inammissibilità.
Di cosa si tratta
La Commissione tributaria regionale della Liguria impugnava l’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, che impone al giudice tributario di rilevare d’ufficio il proprio difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado, senza prevedere la conservazione degli effetti della domanda nel nuovo giudizio. Il rischio era che, nel frattempo, scadessero i termini per rivolgersi al giudice competente, ledendo il diritto alla tutela giurisdizionale ex artt. 24 e 113 Cost.
La questione di legittimità costituzionale
La questione investe art. 3, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (processo tributario), promossa da Commissione tributaria regionale della Liguria, in riferimento ai art. 24, art. 113 della Costituzione.
La decisione della Corte
La questione è dichiarata manifestamente inammissibile perché la sopravvenuta legge 18 giugno 2009, n. 69 ha introdotto un’espressa disciplina della translatio iudicii (art. 59), rendendo necessaria la restituzione degli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza.
Il principio
Prima di sollevare una questione di legittimità costituzionale, il giudice rimettente deve verificare se sopravvenuta normativa ordinaria risolva già il problema denunciato, rendendola priva di rilevanza nel giudizio principale.
Domande e risposte
Perché la Corte ha dichiarato inammissibile la questione invece di decidere nel merito?
Perché nel frattempo era entrato in vigore l’art. 59 della l. n. 69/2009, che ha disciplinato espressamente la translatio iudicii, rendendo necessaria una nuova valutazione della rilevanza da parte del giudice rimettente.
Cosa prevede la translatio iudicii?
Il principio, affermato dalla Corte con sent. n. 77/2007, consente la prosecuzione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.
Qual era la violazione denunciata dalla Commissione tributaria?
La rimettente lamentava che l’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 non tutelava il diritto alla tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113 Cost.) quando, nel corso del giudizio tributario, scadevano i termini per agire davanti al giudice ordinario competente.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa e tutela giurisdizionale
- Art. 113 della Costituzione — Tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.