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Con Sentenza n. 213/2011 la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità di art. 4 l. Regione Marche n. 7/2010; art. 5 l. Regione Veneto n. 13/2010; artt. 1 e 2 l. Regione Abruzzo n. 3/2010 (conce. L’esito è illegittimità costituzionale parziale.
Di cosa si tratta
Tre regioni — Marche, Veneto e Abruzzo — avevano approvato leggi che prorogavano o estendevano la durata delle concessioni demaniali marittime a fini turistico-ricreativi, di fatto anticipando o ampliando le prerogative dei concessionari esistenti. Lo Stato impugnava tali norme davanti alla Corte per violazione del riparto di competenze legislative.
La questione di legittimità costituzionale
La questione investe art. 4 l. Regione Marche n. 7/2010; art. 5 l. Regione Veneto n. 13/2010; artt. 1 e 2 l. Regione Abruzzo n. 3/2010 (concessioni demaniali marittime), promossa da Presidente del Consiglio dei ministri (ricorsi nn. 66, 67, 68 del 2010), in riferimento ai art. 117 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, l. Marche n. 7/2010; dell’art. 5 l. Veneto n. 13/2010; degli artt. 1 e 2 l. Abruzzo n. 3/2010, in quanto le norme regionali che prorogavano o estendevano la durata delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa violano la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.). Dichiara invece non fondata la questione sull’art. 4, comma 2, l. Marche.
Il principio
La disciplina delle concessioni demaniali marittime rientra nella materia «tutela della concorrenza», attribuita alla competenza esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.: le Regioni non possono prorogare o estendere le concessioni in vigore.
Domande e risposte
Perché le leggi regionali sulle concessioni demaniali sono incostituzionali?
Le concessioni demaniali marittime regolano l’accesso a beni pubblici sul mercato; questo rientra nella «tutela della concorrenza», materia di competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. Le Regioni non possono legiferare in deroga.
Cosa significa che la disciplina rientra nella «tutela della concorrenza»?
Significa che lo Stato ha il monopolio legislativo su regole che incidono sul libero mercato e sull’accesso a risorse limitate (le spiagge). Norme regionali di proroga altererebbero la parità di trattamento tra operatori.
Qual è la differenza tra i commi 1 e 2 dell’art. 4 della legge Marche?
Il comma 1, dichiarato incostituzionale, consentiva l’estensione delle concessioni in funzione degli investimenti effettuati, ledendo la concorrenza; il comma 2 aveva contenuto diverso e la Corte ne ha dichiarato la questione non fondata.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative Stato-Regioni
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