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La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1 e 2 dell’art. 2 della legge n. 41/2005, che attribuisce al Ministro della giustizia — e non al CSM — il potere sostanziale di scegliere il membro nazionale italiano presso l’Eurojust. Le funzioni dell’Eurojust e del suo membro non sono riconducibili a quelle giudiziarie proprie del pubblico ministero: sono prevalentemente amministrative, di coordinamento e assistenza alle autorità nazionali.
Di cosa si tratta
Un magistrato che aveva presentato la propria candidatura a membro nazionale presso l’Eurojust, senza essere designato, aveva impugnato davanti al TAR Lazio il decreto con cui il Ministro della giustizia aveva nominato un altro magistrato. Il TAR aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, ritenendo che la nomina spettasse al CSM, trattandosi di attribuzione di funzioni giudiziarie.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Lazio ha sollevato questione in riferimento agli artt. 105 e 110 della Costituzione, censurando i commi 1 e 2 dell’art. 2 della legge n. 41/2005. Il rimettente riteneva che le funzioni del membro nazionale, essendo “sostanzialmente proprie del magistrato” del pubblico ministero, imponessero che la nomina spettasse al CSM (art. 105 Cost.), non al Ministro della giustizia (art. 110 Cost.). Si erano costituiti CSM, la magistrata ricorrente e il magistrato nominato, oltre all’Avvocatura dello Stato.
La decisione della Corte
La questione è non fondata. La Corte accetta il presupposto interpretativo del rimettente secondo cui il CSM è competente per i provvedimenti riguardanti lo status dei magistrati, e quello per cui la legge attribuisce al Ministro il potere sostanziale di scelta. Nega però il terzo presupposto: le funzioni dell’Eurojust non sono giudiziarie. L’Eurojust svolge funzioni di coordinamento e assistenza (non vincolanti) alle autorità giudiziarie nazionali; i poteri del membro nazionale in Italia sono di natura amministrativa (il legislatore italiano non ha conferito poteri giudiziari). La possibilità del Ministro di impartire direttive al membro conferma la natura non giudiziaria delle funzioni.
Il principio
La competenza del CSM ex art. 105 Cost. riguarda i magistrati nell’esercizio delle loro funzioni giudiziarie nell’ordinamento italiano. Per le nomine a organismi internazionali (come l’Eurojust) le cui funzioni siano di natura amministrativa e non giudiziaria, la competenza spetta al Ministro della giustizia, organo dello Stato nei rapporti internazionali, senza che ciò violi le garanzie di indipendenza della magistratura.
Domande e risposte
Cos’è l’Eurojust?
Eurojust è un organo dell’Unione europea, istituito dalla decisione 2002/187/GAI, composto da un membro nazionale per ogni Stato membro. Ha il compito di favorire il coordinamento delle indagini e delle azioni penali tra le autorità nazionali degli Stati membri nei casi di criminalità grave transfrontaliera. Le sue richieste alle autorità nazionali non sono vincolanti.
Perché le funzioni dell’Eurojust non sono giudiziarie?
Perché l’Eurojust non esercita l’azione penale, non emette provvedimenti vincolanti per le autorità nazionali e non dispone di poteri analoghi a quelli del Procuratore nazionale antimafia. Le sue attività (assistenza, coordinamento, sostegno) hanno natura strumentale rispetto alle funzioni giudiziarie delle autorità nazionali, che restano le sole titolari dell’azione penale.
Il Ministro della giustizia può dare direttive a un magistrato?
In linea generale no, nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, a tutela dell’indipendenza della magistratura. Ma la legge n. 41/2005 prevede espressamente che il Ministro possa dare direttive al membro nazionale dell’Eurojust, il che è coerente — nota la Corte — con la natura amministrativa (non giudiziaria) delle funzioni esercitate in quel contesto internazionale.
Norme collegate
- Art. 105 della Costituzione — competenze del Consiglio Superiore della Magistratura sui provvedimenti riguardanti i magistrati
- Art. 110 della Costituzione — competenze del Ministro della giustizia sull’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia
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