Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998 (reato di ingresso o soggiorno illegale dello straniero), sollevata dal Giudice di pace di Tirano. L’ordinanza di rimessione riproduce il capo di imputazione come mera parafrasi della norma, senza alcuno specifico riferimento alla fattispecie concreta, rendendo impossibile verificare la rilevanza della questione.
Di cosa si tratta
Il Giudice di pace di Tirano era chiamato a giudicare un cittadino straniero per il reato di “ingresso/soggiorno illegale” di cui all’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998. Il giudice aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma, contestando la ragionevolezza della scelta di punire penalmente una condizione personale piuttosto che un fatto materiale offensivo.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Tirano ha sollevato questione in riferimento agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, censurando l’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998. Le censure riguardavano: l’irragionevolezza della fattispecie, l’inefficacia deterrente della pena pecuniaria, la disparità rispetto al reato ex art. 14, comma 5-ter, la violazione del principio di offensività penale, il contrasto con obblighi internazionali sul trattamento dei migranti.
La decisione della Corte
La questione è dichiarata manifestamente inammissibile. Il capo di imputazione riprodotto nell’ordinanza si risolve in una “mera e generica parafrasi della norma incriminatrice”, senza aggiungere alcunché sul fatto oggetto della contestazione e sulla sua effettiva riconducibilità al paradigma punitivo. Nella motivazione sulla rilevanza il rimettente si limita a far cenno al “reato di ingresso/soggiorno illegale”, senza alcuno specifico riferimento alla fattispecie concreta. Non è quindi possibile verificare l’asserita rilevanza della questione.
Il principio
La sola menzione del reato contestato, senza descrizione della fattispecie concreta sottoposta al giudice (data del fatto, modalità dell’ingresso o del soggiorno, elementi individualizzanti), non è sufficiente a soddisfare il requisito della motivazione sulla rilevanza. Il capo di imputazione che si risolve in una parafrasi dell’art. 10-bis non permette alla Corte di verificare che il caso concreto ricada effettivamente nella fattispecie censurata.
Domande e risposte
L’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998 è stato successivamente esaminato nel merito dalla Corte?
Sì. In altri giudizi, con ordinanze precedenti o successive, la Corte ha esaminato questioni analoghe, alcune delle quali nel merito. La questione della costituzionalità del reato di immigrazione irregolare è stata affrontata più volte, con esiti diversi a seconda dei parametri evocati e della motivazione fornita.
Il principio di offensività è costituzionalizzato in Italia?
Non esiste un esplicito richiamo al principio di offensività nella Costituzione italiana, ma la Corte lo ricava dall’art. 25, secondo comma (legalità penale), e dall’art. 27, primo e terzo comma (personalità della responsabilità e finalità rieducativa). Il principio richiede che la sanzione penale si applichi solo a comportamenti lesivi di beni giuridici meritevoli di tutela.
Perché il giudice aveva sollevato la questione citando anche l’art. 2 Cost.?
L’art. 2 Cost. tutela i diritti inviolabili dell’uomo. Il rimettente riteneva che punire penalmente la mera condizione di migrante senza titolo di soggiorno, anziché assistere e proteggere tali soggetti, contrastasse con i doveri di solidarietà e con gli obblighi internazionali assunti dall’Italia.
Norme collegate
- Art. 25 della Costituzione — principio di legalità penale, necessità di fatti materiali per la sanzione penale
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.