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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lett. r), della legge n. 69/2005 (mandato d’arresto europeo), nella parte in cui non prevedeva il rifiuto di consegna anche per i cittadini comunitari residenti in Italia. La questione è superata dalla sentenza n. 227/2010 della stessa Corte, che aveva già dichiarato incostituzionale la norma.
Di cosa si tratta
Due cittadini romeni, condannati in Romania per reati commessi prima di stabilirsi in Italia (guida in stato di ebbrezza e tentato omicidio), erano destinatari di mandati d’arresto europei (MAE) esecutivi emessi dai tribunali romeni. La norma censurata permetteva alle Corti di appello di eseguire la pena in Italia solo per i cittadini italiani, non per i residenti stranieri.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di appello di Perugia e la Corte di appello (sezione per i minorenni) di Reggio Calabria hanno sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, lamentando che il rifiuto di consegna fosse previsto solo per i cittadini italiani e non per i cittadini comunitari legittimamente residenti in Italia, in contrasto con il principio di non discriminazione, il fine rieducativo della pena e la decisione quadro 2002/584/GAI.
La decisione della Corte
Le questioni sono dichiarate manifestamente inammissibili. Successivamente alla pubblicazione delle ordinanze di rimessione, la Corte aveva già dichiarato, con la sentenza n. 227/2010, l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lett. r), della legge n. 69/2005, nella parte in cui non prevedeva il rifiuto di consegna del cittadino di un altro Paese UE che abbia legittimamente ed effettivamente residenza o dimora in Italia. Il limite normativo cui si riferivano le censure era pertanto già venuto meno.
Il principio
Quando la Corte costituzionale ha già dichiarato l’illegittimità della norma censurata in una pronuncia precedente, le successive questioni che investono lo stesso vizio diventano inammissibili perché è venuto meno il limite normativo oggetto di censura. Il principio è che la pena deve poter essere eseguita nell’ambiente di vita del condannato per favorire il reinserimento sociale.
Domande e risposte
Cosa stabilisce il mandato d’arresto europeo (MAE)?
Il MAE è uno strumento di cooperazione giudiziaria nell’UE che permette di richiedere la consegna di una persona condannata o imputata in un altro Stato membro. La legge italiana n. 69/2005 ne disciplina le modalità di attuazione, prevedendo alcune cause di rifiuto della consegna.
Qual è stata la portata della sentenza n. 227/2010?
La sentenza n. 227/2010 ha ampliato le garanzie, estendendo il rifiuto di consegna anche al cittadino di un altro Paese UE che abbia legittimamente ed effettivamente residenza o dimora in Italia, affinché la pena sia scontata in Italia nel suo contesto di vita. Prima, il rifiuto era previsto solo per i cittadini italiani.
Perché il luogo di esecuzione della pena è rilevante?
L’art. 27, terzo comma, Cost. prevede che le pene tendano alla rieducazione del condannato. Scontare la pena in uno Stato diverso da quello in cui il condannato ha stabilito il centro della propria vita affettiva e lavorativa può pregiudicare il percorso di reinserimento sociale.
Norme collegate
- Art. 27 della Costituzione — finalità rieducativa della pena e responsabilità personale in materia penale
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e non discriminazione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.