Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 305/2011 – Caccia in deroga Regione Veneto: conflitto di attribuzione inammissibile

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Regione Veneto, avente ad oggetto la delibera di Giunta regionale che autorizzava la caccia in deroga alla Direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici per la stagione venatoria 2010/2011.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto aveva adottato la delibera di Giunta n. 2371 del 5 ottobre 2010, con la quale aveva attivato il regime di deroga previsto dall’art. 9, comma 1, lettera c), della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (cosiddetta «Direttiva Uccelli»), consentendo la caccia a determinate specie protette per la stagione 2010/2011. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva proposto conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale, sostenendo che la Regione avesse invaso la competenza statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva proposto conflitto di attribuzione sostenendo che non spettasse alla Regione Veneto adottare il regime di deroga alla Direttiva Uccelli senza il rispetto delle procedure e delle condizioni previste dalla normativa europea e statale. Il ricorso era stato notificato alla Regione Veneto il 10 dicembre 2010.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione, ritenendo insussistenti i presupposti per la sua ammissibilità. L’inammissibilità preclude ogni valutazione nel merito della questione relativa alla competenza regionale nell’applicazione del regime di deroga alla Direttiva Uccelli.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra Stato e Regione è uno strumento processuale che richiede la sussistenza di precisi presupposti di ammissibilità. Quando tali presupposti difettano, la Corte dichiara il ricorso inammissibile senza esaminare il merito della questione relativa alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni in materia di tutela ambientale e caccia.

    Domande e risposte

    Cosa prevede la deroga alla Direttiva Uccelli (art. 9, comma 1, lett. c)?

    L’art. 9, comma 1, lettera c) della Direttiva 2009/147/CE consente agli Stati membri di derogare ai divieti di caccia per alcune specie di uccelli selvatici per permettere, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, la caccia di talune specie in piccole quantità. La deroga è soggetta a condizioni molto precise e deve essere giustificata da ragioni scientifiche.

    Qual è la differenza tra conflitto di attribuzione e questione di legittimità costituzionale?

    Il conflitto di attribuzione tra poteri o tra Stato e Regioni è un procedimento distinto dal giudizio di legittimità costituzionale. Nel conflitto si contesta l’attribuzione di una competenza, non la conformità di una norma alla Costituzione. Nel caso in esame non era impugnata una legge ma un atto amministrativo regionale (la delibera di Giunta).

    Cosa significa che il conflitto è stato dichiarato inammissibile?

    Significa che la Corte non ha potuto esaminare nel merito se la Regione Veneto avesse o meno invaso la competenza statale in materia di applicazione della Direttiva Uccelli. L’inammissibilità è dichiarata quando mancano i presupposti processuali del ricorso, senza alcun giudizio sulla questione sostanziale.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, rilevante in materia di tutela dell’ambiente e della fauna
  • Corte cost. n. 304/2011 – Codice del processo amministrativo: non fondata la questione sul rito speciale

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale di diverse norme del Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010) e di disposizioni previgenti, sollevata dal Consiglio di Stato con riferimento agli artt. 24, 76, 97, 103, 111, 113 e 117 della Costituzione. La questione riguardava il rito in materia di accesso ai documenti amministrativi e il valore delle sentenze degli organi giurisdizionali.

    Di cosa si tratta

    Il Consiglio di Stato aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale di numerose norme del d.lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo) e di disposizioni pregresse in materia di procedura davanti al Consiglio di Stato e ai TAR, nonché dell’art. 2700 del codice civile. Le norme censurate riguardavano, tra l’altro, il rito speciale per i giudizi di ottemperanza, l’ammissibilità dei motivi aggiunti, la designazione del collegio, e la natura e il valore probatorio delle sentenze passate in giudicato nell’ambito del processo amministrativo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 2, 77, 126, 127, 128, 129, 130 e 131 del d.lgs. n. 104/2010, dell’art. 7 del r.d. n. 2840/1923, degli artt. 41, 42 e 43 del r.d. n. 642/1907, degli artt. 28, terzo comma, e 30, secondo comma, del r.d. n. 1054/1924, degli artt. 7, terzo comma, ultima parte, e 8 della legge n. 1034/1971, nonché dell’art. 2700 c.c., in riferimento agli artt. 24, 76, 97, 103, 111, 113 e 117 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale di tutte le norme censurate, in riferimento ai parametri costituzionali evocati. La Corte ha ritenuto che il complesso normativo impugnato non violi i principi costituzionali in materia di giustizia amministrativa, di effettività della tutela giurisdizionale e di corretta delegazione legislativa.

    Il principio

    Le norme del Codice del processo amministrativo che disciplinano il rito speciale per il giudizio di ottemperanza e le regole procedurali dei processi davanti ai TAR e al Consiglio di Stato non violano gli artt. 24, 76, 97, 103, 111, 113 e 117 Cost. Il legislatore delegato ha esercitato correttamente la delega contenuta nella legge n. 69/2009 nel riordinare il processo amministrativo.

    Domande e risposte

    Che cos’è il giudizio di ottemperanza nel processo amministrativo?

    È il procedimento con cui il ricorrente chiede al giudice amministrativo di dare esecuzione a una sentenza rimasta inadempiuta dall’amministrazione pubblica. È disciplinato dal Codice del processo amministrativo ed è caratterizzato da un rito accelerato e poteri sostitutivi in capo al giudice.

    Qual era il parametro dell’art. 76 Cost. invocato dal Consiglio di Stato?

    L’art. 76 Cost. regola la delegazione legislativa, imponendo che il Parlamento fissi principi e criteri direttivi precisi. Il Consiglio di Stato dubitava che la legge delega n. 69/2009 contenesse indicazioni sufficientemente determinate per consentire al Governo di emanare il Codice del processo amministrativo.

    Quali erano le altre norme censurate insieme al Codice del processo amministrativo?

    Erano impugnate anche norme risalenti al periodo 1907-1924 (regolamento di procedura, testo unico del Consiglio di Stato) e la legge istitutiva dei TAR n. 1034/1971, nella parte riguardante le modalità di trattazione delle cause e la competenza territoriale.

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  • Corte cost. n. 303/2011 – Collegato lavoro e controversie in materia di lavoro: non fondatezza

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetto «Collegato lavoro»), sollevate dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di Trani. Le norme disciplinano il regime delle conseguenze economiche nei casi di conversione del contratto a termine.

    Di cosa si tratta

    Il «Collegato lavoro» (legge n. 183/2010) ha introdotto, all’art. 32, commi 5, 6 e 7, una disciplina speciale per i casi in cui il giudice accerta l’illegittimità di un contratto a tempo determinato e dispone la conversione in contratto a tempo indeterminato. In tali ipotesi, il lavoratore ha diritto a un’indennità forfettaria compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, escludendo il diritto al risarcimento integrale del danno. Diversi giudici avevano dubitato della costituzionalità di tale limitazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione e il Tribunale di Trani avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183/2010, con riferimento agli artt. 3, 4, 11, 24, 101, 102, 111 e 117, primo comma, della Costituzione. I rimettenti lamentavano, tra l’altro, la violazione del diritto di difesa e del principio di parità di trattamento, sostenendo che la limitazione dell’indennità fosse irragionevole e che impedisse il pieno ristoro del danno subito dal lavoratore.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183/2010. La Corte ha ritenuto che la scelta del legislatore di prevedere un’indennità forfettaria in luogo del risarcimento integrale rientri nella discrezionalità legislativa, purché non irragionevole, e non violi i parametri costituzionali evocati.

    Il principio

    Il legislatore può legittimamente prevedere, in materia di conseguenze economiche della conversione del contratto a termine, un’indennità forfettaria al posto del risarcimento integrale del danno, senza che ciò contrasti con gli artt. 3, 4, 24, 111 e 117 della Costituzione, purché la scelta sia espressione di una ragionevole discrezionalità normativa.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 32 del Collegato lavoro per il contratto a termine illegittimo?

    Quando il giudice accerta l’illegittimità di un contratto a termine e ne dispone la conversione in contratto a tempo indeterminato, il lavoratore ha diritto a un’indennità forfettaria tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, in sostituzione di qualsiasi altro risarcimento.

    Perché i giudici avevano dubitato della costituzionalità della norma?

    Ritenevano che la limitazione dell’indennità potesse violare il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), impedendo al lavoratore di ottenere il pieno ristoro del pregiudizio subito per effetto dell’utilizzo abusivo del contratto a termine.

    Qual è la conseguenza pratica di questa sentenza?

    I lavoratori che ottengono la conversione giudiziale del contratto a termine non hanno diritto al risarcimento integrale dei danni ma solo all’indennità forfettaria prevista dalla legge n. 183/2010. La disciplina è stata ritenuta costituzionalmente compatibile con gli artt. 3, 4, 24, 111 e 117 Cost.

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  • Corte cost. n. 302/2011 – Parità di genere nella Giunta regionale e limiti al sindacato giurisdizionale

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    La Corte Costituzionale ha rigettato l’istanza della Regione Campania di sospendere la sentenza del Consiglio di Stato n. 4502/2011, che aveva annullato un decreto presidenziale di nomina di un assessore regionale per violazione del principio di equilibrata presenza di donne e uomini nella Giunta. L’istanza cautelare è stata respinta per assenza dei presupposti.

    Di cosa si tratta

    La Regione Campania aveva impugnato davanti alla Corte Costituzionale la sentenza del Consiglio di Stato (sez. V, n. 4502 del 27 luglio 2011), che aveva confermato l’annullamento di un decreto presidenziale di nomina di un assessore regionale. Il TAR Campania aveva annullato il decreto perché reiterava il disequilibrio di genere nell’organo esecutivo regionale, in violazione dell’art. 46, comma 3, dello Statuto della Regione Campania, che impone «il pieno rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne e uomini» nella Giunta. La Regione sosteneva che l’atto di nomina, in quanto atto politico, non fosse sindacabile dal giudice amministrativo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si tratta di una questione di legittimità costituzionale in senso stretto ma di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. La Regione Campania ha proposto ricorso sostenendo che non spettasse allo Stato — per il tramite dell’autorità giurisdizionale — sindacare la legittimità di un atto politico regionale, espressione di un’attribuzione costituzionalmente riconosciuta all’art. 122, quinto comma, della Costituzione. Contestualmente ha chiesto la sospensione cautelare della sentenza del Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 40 della legge n. 87 del 1953.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 302 del 2011, ha rigettato l’istanza di sospensione della sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 4502/2011, proposta dalla Regione Campania. La Corte ha ritenuto insussistenti i presupposti per la concessione della misura cautelare.

    Il principio

    L’istanza di sospensione cautelare di una sentenza giurisdizionale nel contesto di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato può essere rigettata quando non ricorrono i presupposti di legge. Il principio statutario dell’equilibrata presenza di genere nella Giunta regionale è suscettibile di sindacato giurisdizionale, non trattandosi di mero atto politico insindacabile.

    Domande e risposte

    Che cosa è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    È un procedimento speciale davanti alla Corte Costituzionale attraverso cui un potere dello Stato (o un ente regionale) contesta che un altro potere abbia invaso le sue competenze. Nel caso in esame, la Regione Campania sosteneva che il giudice amministrativo avesse invaso la sfera di autonomia regionale nell’esercizio del potere di nomina degli assessori.

    Cosa prevede l’art. 46, comma 3, dello Statuto della Regione Campania?

    Impone che nella composizione della Giunta regionale sia rispettato «il pieno rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne e uomini». Il TAR Campania aveva ritenuto violato questo principio poiché nell’esecutivo regionale era presente una sola componente femminile.

    La sospensione cautelare nel conflitto di attribuzione: quando può essere concessa?

    Ai sensi dell’art. 40 della legge n. 87 del 1953, la Corte può sospendere l’atto impugnato in via cautelare. Nel caso in esame, la Corte ha rigettato l’istanza ritenendo assenti i presupposti (fumus boni iuris e periculum in mora) necessari per la concessione della misura.

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  • Corte cost. n. 331/2011 – Illegittimo il divieto automatico di misure alternative alla custodia per favoreggiamento immigrazione

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4-bis, del d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico immigrazione), aggiunto dalla legge n. 94/2009, nella parte in cui prevede il divieto automatico di sostituzione della custodia cautelare in carcere con misure alternative per gli imputati di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare. Il meccanismo automatico è incompatibile con l’art. 13, primo comma, e il principio di non colpevolezza dell’art. 27, secondo comma, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La Corte di cassazione aveva sollevato la questione nel contesto di un procedimento a carico di persone imputate di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. La legge c.d. «sicurezza» del 2009 aveva introdotto un regime cautelare obbligatorio per questo reato, vietando al giudice di sostituire la custodia in carcere con misure alternative (arresti domiciliari, ecc.) anche quando le esigenze cautelari fossero soddisfacibili con strumenti meno restrittivi.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall’art. 1, comma 26, lettera f), della legge 15 luglio 2009, n. 94, nella parte in cui prevede l’automatico divieto di sostituzione della misura cautelare con misure meno gravi.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4-bis, del d.lgs. n. 286/1998, nella parte in cui vieta in modo automatico di sostituire la custodia cautelare in carcere con misure meno gravi, senza permettere al giudice di valutare in concreto se le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure. Il meccanismo automatico è contrario agli artt. 13 e 27 Cost.

    Il principio

    Il divieto automatico di sostituzione delle misure cautelari in carcere con misure alternative, previsto per i reati di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare, è costituzionalmente illegittimo perché non consente al giudice di valutare in concreto le esigenze cautelari del caso; la libertà personale può essere compressa solo nella misura strettamente necessaria, con valutazione individuale e non automatica.

    Domande e risposte

    Cosa prevede normalmente il sistema delle misure cautelari penali?

    Il codice di procedura penale prevede un sistema graduato: la custodia cautelare in carcere è l’ultima misura applicabile, solo quando quelle meno restrittive (obbligo di presentazione alla polizia, divieto di dimora, arresti domiciliari) risultino inadeguate. Il giudice deve motivare perché nessuna misura alternativa è sufficiente.

    Perché il divieto automatico di sostituzione è incostituzionale?

    Perché impedisce al giudice di svolgere la valutazione individuale richiesta dagli artt. 13 e 27 Cost.; sottrae al giudicante il potere-dovere di verificare se nel caso concreto la privazione della libertà sia strettamente necessaria, trasformando la custodia cautelare in una pena anticipata automatica.

    Cosa cambia concretamente dopo la sentenza per chi è imputato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina?

    Il giudice può ora valutare caso per caso se sostituire la custodia cautelare in carcere con una misura meno grave, sulla base delle concrete esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento prove, reiterazione del reato), senza che la legge gli vieti automaticamente tale valutazione.

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  • Corte cost. n. 330/2011 – Illegittima l’esclusione delle Regioni dalla revisione dei criteri di remunerazione farmaceutica

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 6-bis, del d.l. n. 78/2010 (Misure urgenti di stabilizzazione finanziaria) nella parte relativa alla revisione dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica, per violazione dell’art. 118 della Costituzione. La norma statale affida tale revisione a un accordo ministeriale che esclude le Regioni, ledendo il principio di leale collaborazione e l’autonomia regionale in materia di tutela della salute.

    Di cosa si tratta

    La Regione Toscana aveva impugnato diverse disposizioni del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 (c.d. manovra finanziaria dell’estate 2010). In particolare, l’art. 11, comma 6-bis, prevedeva un confronto tecnico tra Ministeri, AIFA e associazioni di categoria per revisionare i criteri di remunerazione della spesa farmaceutica senza coinvolgere le Regioni, che invece sostengono in larga parte quella spesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Toscana ha impugnato l’art. 11, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, per violazione degli artt. 117, terzo comma, 118, primo comma, e 119, primo e secondo comma, della Costituzione, assumendo che la norma, disciplinando aspetti specifici dell’assistenza farmaceutica, non si limitasse a fissare principi fondamentali e escludesse le Regioni dal confronto sulla remunerazione della spesa farmaceutica.

    La decisione della Corte

    La Corte, riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni concernenti il d.l. n. 78/2010, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 6-bis, nella parte in cui disciplina la revisione dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica senza prevedere il coinvolgimento delle Regioni, in violazione dell’art. 118 Cost. e del principio di leale collaborazione.

    Il principio

    Le norme statali che disciplinano aspetti specifici dell’assistenza farmaceutica – materia rientrante nella tutela della salute, di competenza concorrente Stato-Regioni – non possono bypassare le Regioni affidando a un tavolo meramente ministeriale la revisione dei criteri di remunerazione della spesa; il principio di leale collaborazione impone il loro coinvolgimento nelle decisioni che incidono sull’autonomia di bilancio regionale.

    Domande e risposte

    Perché le Regioni sono interessate alla spesa farmaceutica?

    Perché il Servizio sanitario nazionale è finanziato e gestito in larga parte dalle Regioni; la spesa farmaceutica (farmaci distribuiti dal SSN) incide direttamente sui bilanci regionali e le Regioni hanno quindi un interesse diretto alle regole di remunerazione delle farmacie e dei distributori.

    Cos’è il principio di leale collaborazione e come si applica qui?

    Il principio di leale collaborazione impone allo Stato di coinvolgere le Regioni nelle decisioni che incidono sulle loro competenze e risorse; escluderle da un tavolo tecnico che ridisegna la remunerazione di una spesa da loro sostenuta viola questo principio, anche se formalmente la norma è statale.

    Cosa è cambiato dopo la sentenza?

    La norma è caduta per la parte contestata; eventuali accordi sulla remunerazione farmaceutica devono essere conclusi con il coinvolgimento delle Regioni, attraverso le sedi istituzionali di raccordo (Conferenza Stato-Regioni o organi simili).

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  • Corte cost. n. 329/2011 – Illegittimo il requisito della carta di soggiorno per l’indennità di accompagnamento ai minori disabili stranieri

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001) nella parte in cui subordina al requisito della carta di soggiorno la concessione ai minori extracomunitari legalmente soggiornanti delle provvidenze economiche per disabili. Un minore straniero legalmente presente non può essere escluso dall’indennità di accompagnamento sol perché non ha ancora la carta di soggiorno.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Genova aveva sollevato la questione nel corso di un giudizio riguardante un minore extracomunitario disabile, legalmente soggiornante in Italia, al quale era stata negata l’indennità di accompagnamento perché non titolare della carta di soggiorno (titolo di soggiorno a lungo termine). La legge finanziaria 2001 subordinava l’accesso a questa prestazione al possesso di tale documento, in aggiunta ai normali requisiti di invalidità.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Genova ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3, 32, 34, 38 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998, nella parte in cui subordinano al requisito della carta di soggiorno la concessione ai minori extracomunitari legalmente soggiornanti delle prestazioni assistenziali per disabili.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge n. 388/2000 nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione ai minori extracomunitari legalmente soggiornanti delle provvidenze per i disabili (indennità di accompagnamento e simili). La Corte rileva che tale requisito è ulteriore rispetto a quelli sanitari e incide in modo sproporzionato sui minori disabili.

    Il principio

    Il requisito della carta di soggiorno (permesso di lungo periodo) per accedere alle prestazioni assistenziali destinate ai minori disabili è costituzionalmente illegittimo: i minori extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia non possono essere esclusi dall’indennità di accompagnamento per un fatto – la mancanza di un titolo di soggiorno più stabile – del tutto estraneo alle esigenze di cura e assistenza che giustificano la prestazione.

    Domande e risposte

    Cos’è l’indennità di accompagnamento e a chi spetta?

    È una prestazione assistenziale erogata dall’INPS a favore dei soggetti con invalidità totale che non siano in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o di compiere gli atti quotidiani della vita autonomamente; non è legata al reddito e spetta indipendentemente dall’età.

    Che differenza c’è tra permesso di soggiorno e carta di soggiorno?

    Il permesso di soggiorno viene rilasciato al primo ingresso regolare in Italia ed ha durata limitata; la carta di soggiorno (ora «permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo») si ottiene dopo cinque anni di residenza legale continuativa, con determinati requisiti di reddito e alloggio. Negare una prestazione ai minori disabili perché non hanno ancora maturato i cinque anni è stato ritenuto sproporzionato.

    Quali articoli della Costituzione sono stati ritenuti violati?

    La Corte ha valorizzato in particolare gli artt. 2 (diritti inviolabili), 3 (uguaglianza), 32 (diritto alla salute) e 38 (assistenza e previdenza sociale); ha rilevato che la discriminazione colpisce soggetti particolarmente vulnerabili – minori in condizione di disabilità – in modo irragionevole rispetto alle finalità della norma.

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  • Corte cost. n. 328/2011 – Illegittimo il sistema regionale sardo di qualificazione delle imprese per gli appalti (ARA)

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Sardegna n. 14/2002 che aveva istituito un sistema di qualificazione regionale (Albo Regionale Appaltatori – ARA) per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici regionali, riservando tale ambito alle imprese iscritte all’ARA e derogando al sistema nazionale di qualificazione (SOA). La disciplina regionale viola l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Sardegna aveva istituito un proprio sistema parallelo di qualificazione delle imprese per gli appalti di lavori pubblici regionali, tramite l’Albo Regionale Appaltatori (ARA). Il TAR Sardegna aveva sollevato dubbi di costituzionalità su tale sistema, ritenendo che sovrapponesse un meccanismo regionale al sistema nazionale SOA (Società Organismi di Attestazione), che è l’unico strumento di qualificazione delle imprese negli appalti pubblici previsto dalla normativa statale e comunitaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Sardegna 9 agosto 2002, n. 14, in riferimento all’art. 3, lettera e), della legge costituzionale n. 3/1948 (Statuto speciale per la Sardegna) e all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Sardegna n. 14/2002, che ha istituito e disciplinato il sistema di qualificazione regionale ARA. Dichiara inammissibili le questioni relative alla legge regionale n. 14/2002 diverse da quelle degli artt. 1 e 2, nonché quelle relative all’art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).

    Il principio

    La disciplina della qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti pubblici rientra nella materia della tutela della concorrenza, di competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.; una Regione – anche a statuto speciale – non può istituire un sistema parallelo di qualificazione regionale che si sovrapponga al sistema nazionale SOA, neppure per i soli lavori pubblici di interesse regionale.

    Domande e risposte

    Cosa sono le SOA e perché sono rilevanti negli appalti pubblici?

    Le SOA (Società Organismi di Attestazione) sono organismi privati autorizzati dall’ANAC che attestano la capacità tecnica ed economica delle imprese a eseguire lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro; l’attestazione SOA è obbligatoria per partecipare alle gare d’appalto e garantisce uniformità di regole su tutto il territorio nazionale.

    Perché lo Statuto speciale sardo non è servito a salvare la legge regionale?

    Perché le competenze legislative speciali della Sardegna non si estendono alla disciplina della concorrenza negli appalti pubblici; la Corte ha ritenuto che il sistema ARA incidesse sulla tutela della concorrenza, materia di competenza legislativa esclusiva statale che prevale anche sulle competenze dello statuto speciale.

    Quali imprese erano iscritte all’ARA e cosa cambia dopo questa sentenza?

    Le imprese iscritte all’Albo Regionale Appaltatori della Sardegna non possono più fare affidamento su quel sistema di qualificazione per partecipare agli appalti; devono ottenere l’attestazione SOA come qualunque altra impresa italiana, con applicazione uniforme delle regole nazionali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 327/2011 – Ammissibile il conflitto su diniego di autorizzazione per intercettazioni di un deputato

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere contro la Camera dei deputati, che aveva negato l’autorizzazione a utilizzare intercettazioni telefoniche nei confronti di un deputato imputato di concorso in associazione mafiosa. La Corte dispone che sia notificata copia dell’ordinanza alla Camera per consentirle di costituirsi in giudizio.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere era investito di un procedimento penale nei confronti di un deputato imputato di concorso esterno in associazione mafiosa (artt. 110 e 416-bis c.p.). Il giudice per le indagini preliminari aveva richiesto alla Camera l’autorizzazione a utilizzare intercettazioni telefoniche fortuite (captate nei confronti di terzi), ma la Camera aveva negato l’autorizzazione con deliberazione del 22 settembre 2010. Il Tribunale aveva sollevato conflitto di attribuzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – prima sezione penale ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione del 22 settembre 2010 con la quale era stata negata l’autorizzazione a utilizzare intercettazioni telefoniche fortuite nei confronti del deputato N.C., ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 140/2003, in riferimento all’art. 68, terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione, disponendo: a) che la cancelleria notifichi immediatamente copia dell’ordinanza al Tribunale ricorrente e alla Camera dei deputati; b) che la Camera possa costituirsi in giudizio entro il termine di venti giorni dalla notifica.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione è ammissibile quando un giudice contesta che la deliberazione parlamentare di diniego dell’autorizzazione a utilizzare intercettazioni fortuite nei confronti di un parlamentare abbia leso le proprie attribuzioni giudiziarie; la Corte deve verificare se la deliberazione parlamentare rispetti i limiti costituzionali posti dall’art. 68 Cost.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per intercettazioni telefoniche «fortuite»?

    Sono le intercettazioni disposte nei confronti di terzi (non parlamentari) nel corso delle quali vengono casualmente captate conversazioni di un membro del Parlamento; per utilizzarle come prova occorre la preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 140/2003.

    Perché la Camera può negare l’autorizzazione a utilizzare le intercettazioni?

    Perché l’art. 68, terzo comma, della Costituzione garantisce l’insindacabilità di certe comunicazioni dei parlamentari; la Camera, attraverso l’autorizzazione, valuta se il loro utilizzo sia compatibile con le prerogative parlamentari e con il principio della separazione dei poteri.

    Questa ordinanza decide nel merito il conflitto?

    No: la decisione del 2011 si limita a dichiarare ammissibile il conflitto e ad avviare il contraddittorio con la Camera dei deputati; il merito – ossia se la deliberazione parlamentare abbia effettivamente leso le attribuzioni del Tribunale – è riservato a una successiva udienza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 326/2011 – Restituzione atti al TAR Piemonte su trattenimento degli stranieri per ius superveniens

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    La Corte ordina la restituzione degli atti al TAR per il Piemonte affinché rivaluti la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 32 del d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico sull’immigrazione) in materia di trattenimento degli stranieri, alla luce delle modifiche normative sopravvenute che hanno mutato il quadro legislativo di riferimento.

    Di cosa si tratta

    Il TAR per il Piemonte, con tre ordinanze di identico tenore, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 1 e 1-bis, del Testo unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/1998) in riferimento agli artt. 3, 10 primo comma, e 117 primo comma della Costituzione. Le disposizioni impugnate riguardavano le condizioni e i limiti del trattenimento degli stranieri nei centri di identificazione ed espulsione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull’immigrazione), concernente le modalità di trattenimento degli stranieri.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale, riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte per una nuova valutazione riguardo alla rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo. Sopravvenute modifiche legislative hanno cambiato la disciplina censurata e il TAR deve valutare se la questione mantenga attualità e rilevanza nel giudizio principale.

    Il principio

    Quando, nel corso del giudizio di legittimità costituzionale, interviene una modifica legislativa rilevante che muta il quadro normativo di riferimento, la Corte può disporre la restituzione degli atti al giudice rimettente affinché rivaluti se la questione rimanga rilevante e se la norma impugnata sia ancora applicabile nel giudizio principale.

    Domande e risposte

    Cosa comporta la restituzione degli atti al giudice rimettente?

    Il giudice rimettente deve riesaminare la questione alla luce delle nuove norme: se ritiene che la questione sia ancora rilevante e non manifestamente infondata, può presentare una nuova ordinanza di rimessione alla Corte; altrimenti definisce il giudizio principale applicando le norme sopravvenute.

    Perché il mutato quadro normativo incide sulla questione di legittimità costituzionale?

    Perché la questione di legittimità costituzionale deve essere rilevante nel giudizio principale: se la norma impugnata non è più quella applicabile al caso concreto (perché sostituita o modificata), la questione perde il suo presupposto e diventa irrilevante.

    Quali diritti erano in gioco nel caso del trattenimento degli stranieri?

    I parametri invocati erano l’art. 3 Cost. (uguaglianza), l’art. 10, primo comma (conformità dell’ordinamento alle norme internazionali) e l’art. 117, primo comma (rispetto degli obblighi internazionali e comunitari); in sostanza si lamentava che le regole sul trattenimento degli stranieri non rispettassero i principi internazionali in materia di libertà personale degli stranieri.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 325/2011 – Illegittimità di norme della legge finanziaria pugliese su sanità e incompatibilità dei consiglieri

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di più disposizioni della legge finanziaria regionale pugliese n. 19/2010: gli artt. 13, 46, 51 e 54 per violazione degli artt. 117 e 81 Cost. in materia di spesa sanitaria e personale, l’art. 37 nella parte in cui abroga norme sulle incompatibilità dei consiglieri regionali. Dichiara invece non fondate o inammissibili altre censure. La pronuncia riguarda il piano di rientro sanitario e le aree naturali protette pugliesi.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato numerose disposizioni della legge finanziaria regionale pugliese per il 2011, concernenti il piano di rientro sanitario, le aree naturali protette, la promozione della legalità e il personale delle pubbliche amministrazioni. La Regione Puglia aveva già sottoscritto un Accordo di piano di rientro con i Ministeri della salute e dell’economia e alcune delle norme impugnate erano ritenute in contrasto con quel piano.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 11 (commi 3, 4, 5), 13 (commi 1 e 2), 37, 46, 51 e 54 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19, per violazione degli artt. 3, 81, 117 (commi primo, secondo, lettere h, o, s, e terzo) della Costituzione. Le censure riguardano soprattutto la spesa sanitaria, le incompatibilità dei consiglieri regionali, il personale e le aree protette.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 13 (commi 1 e 2), 46, 51 e 54 della legge regionale n. 19/2010 e dell’art. 37 nella parte in cui abroga la lettera i) del comma 7 dell’art. 4 della legge regionale n. 51/1992 (incompatibilità dei consiglieri regionali con rapporti di lavoro con soggetti convenzionati con la Regione). Dichiara inammissibili o non fondate le restanti questioni.

    Il principio

    Le Regioni che hanno sottoscritto piani di rientro sanitario non possono derogare unilateralmente con legge regionale agli impegni assunti nell’accordo di rientro; le disposizioni regionali che compromettono l’equilibrio finanziario della spesa sanitaria o modificano i vincoli sulle incompatibilità delle cariche elettive violano i parametri costituzionali di cui agli artt. 81 e 117 Cost.

    Domande e risposte

    Che cos’è un piano di rientro sanitario?

    È un programma concordato tra una Regione in deficit sanitario e i Ministeri della salute e dell’economia, che prevede misure di riorganizzazione e riduzione della spesa sanitaria; la Regione assume impegni vincolanti e non può adottare leggi che contraddicano quell’accordo senza violare la Costituzione.

    Perché è stata dichiarata incostituzionale la norma sull’abrogazione delle incompatibilità dei consiglieri regionali?

    Perché l’art. 37 della legge regionale abrogava il divieto per i consiglieri regionali di intrattenere rapporti di lavoro con soggetti convenzionati con la Regione, rimuovendo un presidio di imparzialità nell’esercizio del mandato elettivo, in contrasto con i principi costituzionali.

    Cosa succede alle disposizioni dichiarate incostituzionali della legge regionale n. 19/2010?

    Cessano di avere efficacia a decorrere dalla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; gli atti adottati in applicazione di quelle norme potrebbero essere rimessi in discussione nei procedimenti ancora pendenti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 323/2011 – Legittima la detrazione IRAP provinciale per contributi agli enti bilaterali in Trentino

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    La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 27/2010, che istituisce una detrazione IRAP per i contributi versati agli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito. La norma rientra nella competenza tributaria della Provincia autonoma riconosciuta dallo statuto speciale.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Trento aveva introdotto, per i periodi d’imposta 2011-2013, una detrazione dall’IRAP dovuta alla Provincia pari al 90% dei contributi versati a enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la norma, ritenendola in contrasto con la disciplina statale dell’IRAP e con le competenze ripartite in materia tributaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 27, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2010, n. 27, per violazione degli artt. 8, 9 e 73, comma 1-bis, del d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, contestando la legittimità di una detrazione provinciale sull’IRAP legata ai contributi agli enti bilaterali.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione. La Provincia autonoma di Trento dispone, in base allo statuto speciale, di ampia competenza legislativa in materia tributaria provinciale; la detrazione introdotta è coerente con tale competenza e non eccede i limiti posti dallo statuto speciale, né contraddice la disciplina statale dell’IRAP nelle sue linee fondamentali.

    Il principio

    La Provincia autonoma di Trento può legittimamente introdurre detrazioni sull’IRAP provinciale in favore di contribuenti che versino contributi a enti bilaterali, nell’esercizio della propria competenza tributaria riconosciuta dallo statuto speciale; tale norma non viola l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. purché rimanga nei limiti dello statuto.

    Domande e risposte

    Cosa sono gli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito?

    Sono organismi paritetici costituiti da associazioni datoriali e sindacali che gestiscono fondi di integrazione salariale, ammortizzatori sociali contrattuali e altre prestazioni a favore dei lavoratori; i contributi a tali enti possono dunque essere incentivati dalle Province autonome attraverso agevolazioni fiscali.

    Perché le Province autonome hanno maggiore libertà in materia tributaria rispetto alle Regioni ordinarie?

    Perché lo statuto speciale (d.P.R. n. 670/1972) riconosce loro una competenza legislativa primaria o complementare in materia di tributi locali e finanza pubblica, che consente di derogare in certa misura alle norme statali, pur nei limiti fissati dallo statuto stesso.

    C’è un limite all’agevolazione IRAP introdotta dalla Provincia?

    Sì: la norma provinciale prevede che la detrazione non possa comportare, cumulata con altre agevolazioni d’aliquota IRAP spettanti nel periodo d’imposta, un’agevolazione complessiva superiore a 0,92 punti percentuali del valore della produzione netta realizzata nel territorio provinciale.

    Norme collegate