Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 133/2011 – Opposizione all’esecuzione esattoriale e sospensione: inammissibile per carenza argomentativa

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 57, comma 1, lett. a), e 60 del d.P.R. n. 602/1973, sollevata dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Venezia (Mestre). La questione è inammissibile per insufficiente motivazione: il rimettente non ha adeguatamente dimostrato che le cartelle esattoriali non fossero state notificate al contribuente, presupposto dell’intera censura.

    Di cosa si tratta

    Un contribuente aveva proposto opposizione all’esecuzione esattoriale (pignoramento presso terzi per tributi e sanzioni stradali), lamentando la mancata notifica delle cartelle sottese al pignoramento. L’agente della riscossione (Equitalia Polis) aveva eccepito l’inammissibilità dell’opposizione ai sensi dell’art. 57 del d.P.R. n. 602/1973. Il giudice rimettente riteneva che la norma, rendendo inammissibile l’opposizione (tranne per la pignorabilità dei beni) e quindi impedendo la sospensione dell’esecuzione anche in presenza di danno grave, violasse gli artt. 3 e 24 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Venezia (Mestre) ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione, censurando il combinato disposto degli artt. 57, comma 1, lett. a), e 60 del d.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui, dichiarando inammissibili le opposizioni all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (salvo per la pignorabilità), impedisce la sospensione dell’esecuzione anche in presenza di grave e irreparabile danno.

    La decisione della Corte

    La questione è dichiarata manifestamente inammissibile per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza. Il rimettente fondava tutta la censura sul presupposto che le cartelle non fossero state notificate al contribuente, rendendo inutilizzabile la via della contestazione davanti al giudice tributario. Tuttavia: a) le relate di notificazione erano state depositate; b) il contenuto delle cartelle era individuabile dagli estratti di ruolo; c) le intimazioni di pagamento (avvisi di mora) erano state regolarmente notificate a mezzo posta e autonomamente impugnabili. Il rimettente non ha motivato perché, nonostante tutto ciò, il contribuente non avesse avuto possibilità di contestare gli atti davanti al giudice tributario.

    Il principio

    Nell’esecuzione esattoriale, la limitazione dell’opposizione prevista dall’art. 57 del d.P.R. n. 602/1973 si giustifica con l’esistenza di altri rimedi (impugnazione davanti alle Commissioni tributarie, sospensione in sede tributaria, potere di autotutela dell’amministrazione). La questione di legittimità che presuppone la mancata notificazione degli atti impositivi deve motivare specificamente perché, nel caso concreto, tutti i rimedi ordinari erano preclusi.

    Domande e risposte

    Quando è ammessa l’opposizione all’esecuzione esattoriale?

    Ai sensi dell’art. 57 del d.P.R. n. 602/1973, l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. è ammessa solo per questioni relative alla pignorabilità dei beni. Le contestazioni sul titolo esecutivo (esistenza e ammontare del credito) vanno proposte davanti alle Commissioni tributarie.

    Il giudice dell’esecuzione può sospendere l’esecuzione esattoriale?

    Sì, ma solo ai sensi dell’art. 60 del d.P.R. n. 602/1973, che richiede la sussistenza di “gravi motivi” e “fondato pericolo di grave e irreparabile danno”. La sospensione è possibile solo nell’ambito delle opposizioni ammissibili; se l’opposizione è inammissibile, la sospensione non può essere concessa.

    Cos’è l’autotutela dell’amministrazione finanziaria?

    Prevista dall’art. 39 del d.P.R. n. 602/1973, è il potere dell’amministrazione di riesaminare e correggere i propri atti. Costituisce uno dei rimedi alternativi all’opposizione in sede ordinaria per il contribuente che contesti la fondatezza della pretesa tributaria.

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  • Corte cost. n. 132/2011 – Conflitto di attribuzione Sicilia sulle autoscuole: estinto per rinuncia

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    La Corte dichiara estinto il processo relativo al conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Regione Siciliana, a seguito della rinuncia al ricorso. Il decreto regionale impugnato — che istituiva un tavolo tecnico regionale per disciplinare i requisiti delle autoscuole — era stato nel frattempo revocato dalla stessa Regione.

    Di cosa si tratta

    L’Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti della Regione Siciliana aveva adottato un decreto (22 dicembre 2009) che istituiva un tavolo tecnico regionale per elaborare norme attuative sui requisiti minimi delle autoscuole (corsi di formazione, locali, arredamento didattico), in attuazione del d.l. n. 7/2007 (liberalizzazioni). Un regime transitorio vietava nel frattempo alle province regionali di accettare DIA per nuove autoscuole.

    La questione

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva sollevato conflitto di attribuzione, sostenendo che il decreto regionale invadesse la competenza esclusiva statale in materia di sicurezza pubblica (circolazione stradale), tutela della concorrenza e determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, secondo comma, lett. h), e) e m), Cost.). Nel gennaio 2011, il Consiglio dei ministri ha deliberato di rinunciare al ricorso, poiché la Regione aveva già revocato il decreto impugnato con decreto assessorile del 25 maggio 2010.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara estinto il processo. La rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, in assenza di costituzione in giudizio della Regione Siciliana, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 25, comma 5, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. La revoca del provvedimento impugnato aveva fatto venire meno le ragioni del conflitto.

    Il principio

    Nei giudizi per conflitto di attribuzione, come in tutti i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, quando la controparte non si è costituita, determina l’estinzione del processo senza che la Corte esamini il merito. La cessazione della materia del contendere per revoca del provvedimento impugnato è la ragione tipica che induce il ricorrente alla rinuncia.

    Domande e risposte

    Cos’è un conflitto di attribuzione tra enti?

    Il conflitto di attribuzione tra enti è uno dei giudizi che la Corte costituzionale conosce in via principale, distinto dal giudizio di legittimità delle leggi. Nasce quando lo Stato o una Regione ritiene che un atto dell’altro soggetto invada le proprie attribuzioni costituzionali, a prescindere dalla natura legislativa o amministrativa dell’atto.

    Una Regione può disciplinare i requisiti delle autoscuole?

    Il punto era controverso nel caso di specie. Lo Stato sosteneva che la sicurezza stradale, la tutela della concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni fossero materie di competenza statale esclusiva, mentre la Regione faceva valere il proprio statute speciale. La revoca del decreto ha impedito l’esame nel merito.

    La rinuncia al ricorso implica che lo Stato avesse torto?

    No. La rinuncia è stata motivata dalla revoca del provvedimento impugnato da parte della Regione, che ha fatto venir meno la materia del contendere. Non vi è alcun giudizio sulla questione di merito.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze, con la competenza esclusiva statale su sicurezza pubblica, tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni
  • Corte cost. n. 131/2011 – Reato di immigrazione irregolare: manifesta inammissibilità per carenza di motivazione

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998 (reato di ingresso o soggiorno illegale dello straniero), sollevate da tre giudici di pace. Tutte le ordinanze di rimessione sono carenti nella descrizione della fattispecie concreta e nella motivazione sulla rilevanza, rendendo impossibile alla Corte di verificare se la questione incidesse sulla decisione del caso specifico.

    Di cosa si tratta

    L’art. 1, comma 16, lett. a), della legge n. 94/2009 (legge sulla sicurezza pubblica) aveva introdotto nell’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998 il reato di ingresso o soggiorno illegale dello straniero, punibile con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Tre giudici di pace avevano sollevato questione di legittimità costituzionale di tale disposizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Gallina (r.o. n. 257/2010) e il Giudice di pace di Albano Laziale (rr.oo. nn. 281 e 301/2010) hanno sollevato questioni in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, lamentando: l’irragionevolezza del ricorso alla sanzione penale per chi si trova in una condizione di migrante; la mancanza di efficacia deterrente di una pena pecuniaria per soggetti quasi sempre insolvibili; la violazione del principio di offensività penale; la disparità di trattamento rispetto al reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, del medesimo decreto.

    La decisione della Corte

    I giudizi sono riuniti. Tutte le questioni sono dichiarate manifestamente inammissibili. In tutte le ordinanze di rimessione i giudici si sono limitati a riportare un generico capo di imputazione, senza fare alcun riferimento alla vicenda concreta che aveva dato origine all’imputazione. In mancanza di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta, è inibita alla Corte la necessaria verifica circa l’influenza della questione di legittimità sulla decisione richiesta al rimettente.

    Il principio

    Il giudice che solleva questione di legittimità costituzionale in via incidentale deve descrivere la fattispecie concreta del giudizio principale con sufficiente dettaglio da permettere alla Corte di accertare che la questione sia rilevante, cioè che la decisione del caso dipenda effettivamente dall’applicazione della norma censurata. La semplice parafrasi del capo di imputazione è del tutto insufficiente.

    Domande e risposte

    Il reato di immigrazione irregolare è stato poi dichiarato incostituzionale?

    Con queste tre ordinanze la Corte non ha esaminato il merito per ragioni processuali. Questioni analoghe in merito all’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998 sono state esaminate nel merito in altri giudizi successivi.

    Perché la pena pecuniaria per l’immigrazione irregolare era considerata problematica dai rimettenti?

    I giudici ritenevano che l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro fosse priva di funzione deterrente nei confronti di persone che emigrano in condizioni di necessità e che nella maggior parte dei casi siano insolvibili, rendendo la sanzione ineffettiva e inutile rispetto al già esistente meccanismo di espulsione amministrativa.

    Quale differenza tra il reato dell’art. 10-bis e quello dell’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998?

    L’art. 14, comma 5-ter, punisce lo straniero che non ottempera all’ordine del questore di lasciare il territorio (in mancanza di giustificato motivo). L’art. 10-bis punisce invece il solo fatto dell’ingresso o del soggiorno irregolare, a prescindere da qualsiasi ordine di allontanamento e senza la clausola del giustificato motivo.

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  • Corte cost. n. 130/2011 – Notificazione a mani del familiare: manifesta infondatezza sulla mancanza di firma

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 138 c.p.c. (notificazione in mani proprie, non pertinente al caso) e manifestamente infondata quella sull’art. 139, secondo comma, c.p.c. La mancata previsione della firma del ricevente nella notificazione eseguita dall’ufficiale giudiziario non viola gli artt. 3 e 24 Cost.: la disciplina differenziata rispetto alla notificazione postale è ragionevole, data la pubblica funzione dell’ufficiale giudiziario.

    Di cosa si tratta

    In un giudizio civile (domanda di retratto successorio), una notificazione dell’ufficiale giudiziario era stata eseguita con consegna alla figlia del destinatario. La destinataria aveva opposto il suo diritto al riscatto, contestando la validità della notificazione. Il Tribunale di Nocera Inferiore riteneva che la mancanza di strumenti analoghi alla firma del ricevente (prevista nella notificazione postale) creasse un onere probatorio eccessivo per chi contestasse la regolarità della notifica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Nocera Inferiore ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., censurando gli artt. 138 e 139, secondo comma, del c.p.c., nella parte in cui non prevedono, per la notificazione a mezzo ufficiale giudiziario, presidi analoghi alla firma del ricevente prevista per la notificazione postale.

    La decisione della Corte

    La questione sull’art. 138 c.p.c. è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza: l’art. 138 riguarda la notificazione “in mani proprie” e non è applicabile al caso di specie, che riguardava una notificazione con consegna a un familiare. La questione sull’art. 139, secondo comma, c.p.c. è manifestamente infondata: il legislatore ha discipline diversificate per le due modalità di notificazione nel ragionevole esercizio della propria discrezionalità. La “natura pubblica” dell’ufficio dell’ufficiale giudiziario e i doveri e responsabilità a suo carico giustificano l’assenza della firma del ricevente; la contestazione è comunque possibile anche per querela di falso contro l’attestazione dell’ufficiale.

    Il principio

    Il legislatore gode di ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, con il solo limite della manifesta irragionevolezza. Le notificazioni eseguite dall’ufficiale giudiziario e quelle a mezzo posta sono situazioni differenti, che possono essere disciplinate in modo diverso: la responsabilità (anche penale) dell’ufficiale giudiziario per le attestazioni rese compensa la mancanza della firma del ricevente.

    Domande e risposte

    Come si contesta la regolarità di una notificazione eseguita dall’ufficiale giudiziario?

    Si può confutare in giudizio la sussistenza del rapporto di convivenza tra il destinatario e la persona che ha ricevuto l’atto. In alternativa, è possibile proporre querela di falso contro l’attestazione dell’ufficiale giudiziario, se si ritiene che essa sia falsa.

    Qual è la differenza tra notificazione dell’ufficiale giudiziario e notificazione postale?

    Nella notificazione postale, sia sulla ricevuta di ritorno sia sui registri del notificatore è apposta la sottoscrizione del ricevente. Nella notificazione tramite ufficiale giudiziario, è l’ufficiale stesso che attesta l’avvenuta consegna nella relazione di notifica da lui sottoscritta, senza necessità della firma del ricevente.

    Chi è considerato “familiare convivente” ai fini della notificazione?

    L’art. 139 c.p.c. consente la consegna a un familiare, addetto alla casa o al servizio del destinatario che si trovi nell’abitazione o nel luogo di lavoro. Il rapporto di convivenza con il destinatario deve essere accertato, ed è contestabile in giudizio.

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  • Corte cost. n. 129/2011 – VAS Piano mobilità Trento: questione inammissibile per genericità

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    La Corte dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri sull’art. 8, lett. b), della legge della Provincia autonoma di Trento n. 12/2010, che prevedeva un termine di 45 giorni (invece dei 60 stabiliti dalla disciplina statale sulla VAS) per i pareri nel procedimento di approvazione del piano provinciale della mobilità. La questione è assolutamente generica nella prospettazione.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Trento aveva modificato la disciplina del procedimento di approvazione del Piano provinciale della mobilità, prevedendo che gli enti interessati esprimessero il proprio parere entro 45 giorni dalla ricezione della proposta. Il Presidente del Consiglio dei ministri contestava che il d.lgs. n. 152/2006 (recepimento della Direttiva VAS 2001/42/CE) imponesse un termine minimo di 60 giorni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema), censurando l’art. 8, lett. b), della legge provinciale n. 12/2010 per contrasto con il termine di 60 giorni dell’art. 14 del d.lgs. n. 152/2006. La Provincia contestava sia la pertinenza della censura (la norma riguardava il procedimento urbanistico, non la VAS), sia la tardività del ricorso.

    La decisione della Corte

    La questione è dichiarata inammissibile per assoluta genericità della prospettazione. Il ricorrente non ha sviluppato argomentazioni che specifichino e chiariscano la portata della censura, tenuto conto del complesso quadro normativo di riferimento: la competenza provinciale in materia di VAS (art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006), la specifica regolamentazione provinciale sulla VAS del Piano di mobilità, le successive modifiche del d.lgs. n. 152/2006 intervenute dopo il deposito del ricorso. La censura risulta pertanto troppo vaga per consentire alla Corte di valutarne la fondatezza.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale promosso dallo Stato, il ricorso deve contenere un’argomentazione specifica e chiara sulla portata della norma censurata, tenuto conto dell’intero quadro normativo applicabile, incluse le competenze della Regione o Provincia interessata e le eventuali disposizioni di adattamento. La semplice affermazione di un contrasto con una norma statale, senza esaminare il complesso contesto normativo, rende la questione inammissibile per genericità.

    Domande e risposte

    Cos’è la VAS (Valutazione Ambientale Strategica)?

    La VAS è una procedura di valutazione degli effetti ambientali di piani e programmi, prevista dalla Direttiva europea 2001/42/CE e recepita in Italia dal d.lgs. n. 152/2006. Prevede una fase di consultazione dei soggetti interessati e del pubblico sui possibili effetti ambientali.

    Le Province autonome hanno competenza propria in materia di VAS?

    Sì. L’art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006 consente espressamente a Regioni e Province autonome di disciplinare con proprie leggi le competenze in materia di VAS ed eventualmente prevedere modalità ulteriori per lo svolgimento della consultazione.

    Il termine di 45 giorni viola necessariamente la Direttiva VAS?

    Non necessariamente. La Direttiva 2001/42/CE richiede “scadenze adeguate” per le consultazioni, senza fissare un minimo assoluto. L’art. 14 del d.lgs. n. 152/2006 fissava 60 giorni, ma successivamente modificato. La Corte non ha esaminato il merito per l’inammissibilità della questione.

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  • Corte cost. n. 128/2011 – Soppressione autorità d’ambito Veneto: competenza statale su ambiente e concorrenza

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    La Corte dichiara non fondate le questioni promosse dalla Regione Veneto sull’art. 1, comma 1-quinquies, del d.l. n. 2/2010, che sopprimeva le Autorità d’ambito territoriale (ATO) per il servizio idrico e i rifiuti. La soppressione è legittima espressione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza e dell’ambiente. Inammissibile la questione riferita all’art. 97 Cost., per mancata ridondanza sulle competenze regionali.

    Di cosa si tratta

    Il d.l. n. 2/2010 (convertito dalla legge n. 42/2010) aveva inserito nella legge finanziaria 2010 un comma che sopprimeva le Autorità d’ambito territoriale (ATO) entro un anno, cioè gli enti di cooperazione tra Comuni e Province istituiti dalle Regioni per la gestione del servizio idrico integrato e dei rifiuti. La Regione Veneto aveva in funzione diverse ATO e ne contestava la soppressione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto ha impugnato la norma in riferimento agli artt. 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 della Costituzione, lamentando: che la disposizione eccedesse la competenza statale di coordinamento della finanza pubblica; che incidesse sulla competenza residuale regionale in materia di servizi pubblici locali; che, infine, imponesse alle Regioni di rinunciare a un modulo organizzativo idoneo.

    La decisione della Corte

    Le questioni sub a) e b) sono non fondate. La Corte ribadisce (sentenza n. 246/2009) che la disciplina delle ATO rientra nelle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell’ambiente, di esclusiva competenza statale. La gestione tramite un’unica ATO razionalizza il mercato e l’uso delle risorse ambientali. Lo Stato ha quindi piena facoltà di sopprimere le ATO, e ciò esclude le competenze regionali invocate. La questione sub c), riferita all’art. 97 Cost., è inammissibile: nei giudizi principali le Regioni possono invocare parametri diversi dal riparto di competenze solo se la loro violazione compromette le attribuzioni regionali, il che non avviene nel caso del buon andamento della PA.

    Il principio

    La disciplina delle Autorità d’ambito territoriale ottimale, in quanto strumentale alla tutela della concorrenza e dell’ambiente, rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato. Le Regioni conservano tuttavia ampia discrezionalità nell’individuare, con propria legge, i moduli organizzativi sostitutivi per la gestione del servizio idrico e dei rifiuti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

    Domande e risposte

    Cosa erano le Autorità d’ambito territoriale (ATO)?

    Erano strutture dotate di personalità giuridica, costituite in ciascun ambito territoriale ottimale, a cui gli enti locali partecipavano obbligatoriamente e alle quali erano trasferite le competenze di gestione del servizio idrico integrato e dei rifiuti. Erano istituite dalle Regioni e disciplinate dalle rispettive leggi regionali.

    Perché la loro disciplina rientra nella competenza statale?

    Perché la razionalizzazione tramite un’unica ATO per ambito impedisce la frammentazione del mercato (tutela della concorrenza) e garantisce un utilizzo efficiente delle risorse idriche e la gestione ottimale degli equilibri ambientali (tutela dell’ambiente), entrambe materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. e) e s), Cost.

    Le Regioni potevano istituire nuovi enti analoghi alle ATO?

    La norma censurata stabiliva che le Regioni dovessero attribuire con legge le funzioni già esercitate dalle ATO soppresse, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Rimaneva quindi alle Regioni un’ampia sfera di discrezionalità sui moduli organizzativi da adottare.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 127/2011 – Stabilizzazione ADISU Puglia: incostituzionale senza concorso aperto

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    La Corte dichiara incostituzionale l’art. 23 della legge della Regione Puglia n. 5/2010, che disponeva l’automatica stabilizzazione a tempo indeterminato dei dipendenti a termine dell’ADISU (Agenzia per il diritto allo studio universitario) al raggiungimento di trentasei mesi di servizio, senza la necessità di un concorso pubblico aperto a candidati esterni. La disposizione viola l’art. 97 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia aveva previsto che i dipendenti dell’ADISU assunti a tempo determinato “a seguito di selezione pubblica” transitassero automaticamente nel ruolo a tempo indeterminato dopo trentasei mesi di servizio, senza obbligo di superare un concorso aperto. Una norma analoga prorogava il rapporto di lavoro fino alla stabilizzazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 23 della legge regionale Puglia n. 5/2010 in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione. In particolare lamentava la violazione dell’obbligo di concorso pubblico, il contrasto con i principi statali in materia di stabilizzazione del personale precario (art. 17, commi 10–13, del d.l. n. 78/2009) e la violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.

    La decisione della Corte

    La questione fondata sull’art. 97 Cost. è fondata, con assorbimento degli altri profili. L’art. 23 comporta la stabilizzazione automatica di tutti i lavoratori a termine dell’ADISU. La Corte ribadisce che il previo superamento di una generica “selezione pubblica” non è sufficiente a legitimare una successiva stabilizzazione senza concorso: tale previsione non garantisce che la selezione abbia avuto natura concorsuale e che fosse riferita alla tipologia e al livello delle funzioni da svolgere (sentenze n. 235/2010 e n. 293/2009). La norma regionale è pertanto incostituzionale.

    Il principio

    L’accesso ai pubblici uffici richiede il concorso pubblico aperto a candidati esterni. Una “selezione pubblica” anteriore, genericamente intesa, non può sostituire il concorso per la trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato. La stabilizzazione automatica al raggiungimento di un requisito temporale, senza selezione aperta e comparativa, viola l’art. 97 Cost.

    Domande e risposte

    Perché una selezione pubblica anteriore non giustifica la stabilizzazione?

    Perché la selezione originaria per l’assunzione a termine potrebbe non essere stata concorsuale nel senso richiesto per l’assunzione a tempo indeterminato, e comunque potrebbe aver valutato profili diversi dalle funzioni che il dipendente è poi chiamato a svolgere stabilmente.

    Il concorso pubblico è sempre obbligatorio nella PA?

    In linea generale sì, salvo eccezioni espressamente previste dalla Costituzione o giustificate da esigenze particolari. La Corte ha ammesso deroghe limitate, ad esempio per il personale già dipendente che partecipa a procedure riservate con posti in parte aperti all’esterno, ma mai la stabilizzazione automatica per mero decorso del tempo.

    Le Regioni possono legiferare sul personale degli enti regionali?

    Entro certi limiti sì, ma nel rispetto dei principi fondamentali statali in materia di coordinamento della finanza pubblica e degli istituti dell’ordinamento civile del lavoro. Non possono prevedere modalità di accesso agli uffici pubblici in contrasto con l’art. 97 Cost.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 126/2011 – Cartelle esattoriali e disposizioni transitorie: manifesta inammissibilità

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248/2007 (convertito dalla legge n. 31/2008), sollevate dal Giudice di pace di Catanzaro. Le questioni sono inammissibili perché il rimettente ha individuato in modo impreciso l’oggetto delle censure e non ha fornito motivazione adeguata, ignorando peraltro precedenti pronunce della Corte sulla stessa norma.

    Di cosa si tratta

    L’art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248/2007 disciplinava le disposizioni sui pagamenti delle cartelle esattoriali, prevedendo che le nuove norme si applicassero solo ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a partire dal 1° giugno 2008. Il ricorrente nel giudizio principale impugnava una cartella notificata nel 2007, contestando la mancanza di alcune indicazioni obbligatorie.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Catanzaro ha sollevato questione in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 29 (recte: 28), 97, 113, 134 e 136 della Costituzione, lamentando una sperequazione tra i cittadini e la lesione del diritto di difesa. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito che la questione era già stata dichiarata non fondata dalla Corte con la sentenza n. 58/2009 e successive ordinanze.

    La decisione della Corte

    Le questioni sono dichiarate manifestamente inammissibili per due ragioni concorrenti. In primo luogo, il rimettente ha individuato in modo incompleto e inesatto il contenuto della disposizione censurata, omettendo ogni riferimento alla nullità delle cartelle per mancata indicazione del responsabile del procedimento, senza permettere alla Corte di cogliere esattamente i termini della questione. In secondo luogo, le censure sono prive di specifica e adeguata motivazione, formulate in modo generico e apodittico, e ignorano precedenti pronunce della Corte che avevano già risolto le stesse questioni in senso contrario al rimettente.

    Il principio

    Il rimettente che solleva questione di legittimità costituzionale ha l’obbligo di ricostruire correttamente il contenuto della norma censurata e di motivare adeguatamente le censure. L’omissione di precedenti pronunce della Corte sulla stessa norma, in senso contrario alla prospettazione del rimettente, aggrava ulteriormente il difetto di motivazione e contribuisce all’inammissibilità della questione.

    Domande e risposte

    Cosa conteneva l’art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248/2007?

    La norma stabiliva un regime transitorio per le disposizioni sulle cartelle esattoriali (in particolare sulla loro validità e sul contenuto obbligatorio), applicandole solo ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1° giugno 2008 in poi. I ruoli precedenti restavano soggetti alla vecchia disciplina.

    Perché il giudice non aveva tenuto conto della sentenza n. 58/2009?

    La sentenza n. 58/2009 era stata pubblicata prima dell’ordinanza di rimessione ed aveva già dichiarato non fondata la questione sulle stesse norme. Il giudice a quo l’aveva ignorata, il che è stato considerato dalla Corte come un elemento ulteriore della carenza motivazionale.

    Una questione manifestamente inammissibile può essere riproposta?

    Sì. La dichiarazione di manifesta inammissibilità non preclude la riproposizione della questione da parte di altro giudice, purché l’ordinanza di rimessione rispetti i requisiti di motivazione adeguata, descrizione della fattispecie concreta e corretta identificazione della norma censurata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 125/2011 – Sospensione patente per reato stradale: inammissibile per difetto di motivazione

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 223, commi 2 e 3, del Codice della strada, sollevata dal Giudice di pace di Giulianova. La questione è inammissibile perché l’ordinanza di rimessione non descrive affatto la fattispecie concreta sottoposta al giudice, rendendo impossibile valutare la rilevanza della questione stessa.

    Di cosa si tratta

    L’art. 223, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada) disciplinava la sospensione provvisoria della patente di guida quando l’accertamento di un reato stradale portava al ritiro immediato del documento da parte degli agenti. Il Giudice di pace di Giulianova aveva censurato la norma ritenendo che la sospensione anticipasse gli effetti di una sentenza di condanna senza accertamento definitivo in sede penale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Giulianova ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, censurando l’art. 223, commi 2 e 3, del Codice della strada “nella parte in cui non prevede che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida venga irrogata [solo] quale conseguenza di un accertamento definitivo in sede penale del reato contestato”. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva eccepito l’inammissibilità per mancanza di motivazione e per la sopravvenuta sostituzione della norma ad opera della legge n. 120/2010.

    La decisione della Corte

    La questione è dichiarata manifestamente inammissibile. La Corte rileva che la sopravvenuta modifica dell’art. 223 (ad opera dell’art. 43, comma 4, della legge n. 120/2010) non incide sul thema decidendum. Tuttavia, l’ordinanza di rimessione è del tutto priva della descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio principale, rendendo impossibile verificare se la questione sia rilevante nel caso specifico. La totale carenza di descrizione del caso concreto costituisce causa di manifesta inammissibilità.

    Il principio

    Il giudice che solleva questione di legittimità costituzionale in via incidentale deve descrivere la fattispecie concreta del giudizio principale con sufficienza tale da permettere alla Corte di verificare la rilevanza della questione. L’omissione totale di tale descrizione comporta la manifesta inammissibilità della questione, indipendentemente dalla fondatezza delle censure nel merito.

    Domande e risposte

    La sospensione provvisoria della patente è una sanzione penale?

    No. La Corte aveva già chiarito (ordinanza n. 344/2004) che la sospensione provvisoria è un provvedimento amministrativo di natura cautelare, diverso nella finalità dalla sanzione accessoria penale inflitta dal giudice a seguito di condanna. Tutela con immediatezza l’incolumità pubblica impedendo al conducente di continuare a guidare.

    Cosa significa che una questione è “manifestamente inammissibile”?

    Significa che la questione presenta un vizio procedurale talmente palese da impedire qualsiasi esame nel merito. Non si tratta di un giudizio sulla fondatezza della censura, ma sulla sua ricevibilità: il giudice non ha rispettato i requisiti minimi per sollevare validamente la questione davanti alla Corte.

    Cosa deve contenere un’ordinanza di rimessione?

    Deve descrivere la fattispecie concreta del giudizio principale, indicare la norma censurata, i parametri costituzionali violati e le ragioni per cui la questione è rilevante (cioè perché la decisione del giudizio dipende dalla soluzione della questione) e non manifestamente infondata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 124/2011 – Spoils system e dirigenti esterni: incostituzionale la cessazione automatica

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    La Corte dichiara incostituzionale l’art. 19, comma 8, del d.lgs. n. 165/2001, nella parte in cui prevedeva la cessazione automatica, dopo novanta giorni dal voto di fiducia al Governo, degli incarichi dirigenziali generali conferiti a dirigenti non appartenenti ai ruoli ministeriali (comma 5-bis). Lo spoils system a regime, per incarichi di gestione e non apicali, viola i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

    Di cosa si tratta

    Un dirigente di ricerca dell’Istat aveva ricevuto un incarico dirigenziale di livello generale presso il Ministero del lavoro (poi Ministero della solidarietà) con durata quinquennale (2007–2012). In base all’art. 19, comma 8, del d.lgs. n. 165/2001 — nella versione risultante dalla modifica del 2006 — l’incarico è cessato automaticamente dopo novanta giorni dal voto di fiducia al nuovo Governo, nel 2008. Il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Roma, con ordinanza dell’8 aprile 2010, ha sollevato questione in riferimento all’art. 97 della Costituzione, censurando l’art. 19, comma 8, del d.lgs. n. 165/2001 nel testo anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 150/2009, “nella parte in cui dispone che gli incarichi di funzione dirigenziale generale di cui al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all’art. 23, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo”. Il giudice rimettente richiamava le sentenze n. 161/2008 e n. 81/2010 della Corte.

    La decisione della Corte

    La questione è fondata. La Corte richiama la propria giurisprudenza in materia di spoils system: i meccanismi di cessazione automatica sono incostituzionali quando riguardano incarichi dirigenziali non apicali che comportano funzioni di gestione amministrativa, a prescindere dall’appartenenza o meno ai ruoli statali del titolare. La “natura esterna” dell’incarico non lo rende fiduciario: anche per i dirigenti esterni il rapporto deve garantire continuità dell’azione amministrativa e distinzione funzionale tra indirizzo politico e gestione (sent. n. 161/2008). Se è illegittima la cessazione automatica in via transitoria, a fortiori è incostituzionale la norma che la prevede a regime, potenzialmente replicabile a ogni cambio di governo.

    Il principio

    Lo spoils system è costituzionalmente ammissibile solo per le posizioni apicali (segretari generali, direttori di strutture di primo livello), che supportano direttamente l’organo di governo nell’indirizzo politico. Per gli incarichi dirigenziali di gestione, anche se conferiti a soggetti esterni all’amministrazione, la cessazione automatica al cambio di governo viola l’art. 97 Cost. perché compromette il principio di buon andamento e la distinzione tra funzioni di indirizzo e funzioni di gestione.

    Domande e risposte

    Cos’è lo spoils system?

    Con questa espressione si indica il meccanismo per cui gli incarichi dirigenziali cessano automaticamente al cambio di governo, lasciando al nuovo esecutivo la facoltà di confermarli o no. La Corte lo ritiene legittimo solo per le posizioni al vertice dell’amministrazione che supportano direttamente l’attività di indirizzo politico.

    Quale è la differenza tra incarico apicale e non apicale?

    Gli incarichi apicali (segretari generali, capi dipartimento) sono strettamente collegati all’organo politico di governo e possono essere soggetti a spoils system. Gli incarichi di livello generale non apicale comportano funzioni di gestione tecnico-amministrativa e devono essere protetti da garanzie di continuità.

    La cessazione è avvenuta ugualmente nella fattispecie?

    Sì, perché il d.lgs. n. 150/2009 aveva già abrogato la norma incostituzionale, ma la cessazione del dirigente si era verificata prima di tale abrogazione; il principio tempus regit actum imponeva di applicare la vecchia norma al caso concreto, rendendo rilevante la questione.

    Norme collegate

    • Art. 97 della Costituzione — principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, garanzie per i dirigenti pubblici
  • Corte cost. n. 123/2011 – Legge finanziaria Calabria: sanità, precariato e trasporti incostituzionali

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    La Corte dichiara incostituzionali tre disposizioni della legge della Regione Calabria n. 8/2010: l’art. 32, che aumentava al 100% i costi sanitari a carico del fondo regionale violando il piano di rientro; l’art. 38, sulla stabilizzazione del personale precario senza concorso aperto; l’art. 43, comma 2, sulla proroga dei contratti di trasporto pubblico in contrasto con la disciplina statale sulla concorrenza. Estinto il giudizio sull’art. 46 per rinuncia del ricorrente.

    Di cosa si tratta

    La Regione Calabria aveva approvato un provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario per il 2010. Alcune disposizioni riguardavano la spesa sanitaria — in un contesto in cui la Regione era soggetta a un piano di rientro dal disavanzo sanitario, concordato con il Governo il 17 dicembre 2009 — mentre altre disciplinavano il personale delle ASL e i contratti di servizio per il trasporto pubblico locale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 32, 38, commi 1 e 2, 43, comma 2, e 46, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, commi primo, secondo, lett. e), e terzo, della Costituzione. In particolare: violazione dei principi di buon andamento e del coordinamento della finanza pubblica (artt. 32 e 38); violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza (art. 43); violazione dei principi fondamentali sull’ordinamento delle comunicazioni (art. 46).

    La decisione della Corte

    L’art. 32 è incostituzionale: ponendo al 100% (invece del 70%) i costi riabilitativi a carico del fondo sanitario regionale, la Regione ha violato gli impegni assunti con il piano di rientro, contrariamente a quanto imposto dall’art. 1, comma 796, lett. b), della legge n. 296/2006, principio fondamentale di contenimento della spesa pubblica sanitaria. L’art. 38, comma 1, è incostituzionale: la stabilizzazione automatica del personale precario viola l’art. 97 Cost. perché non prevede procedure aperte e comparative; la previsione di “selezione pubblica” è troppo generica. Anche il comma 2 partecipa degli stessi vizi. L’art. 43, comma 2, è incostituzionale: la proroga dei contratti di TPL al 31 dicembre 2010 con rinnovi fino al 2019 contrasta con il regime transitorio fissato dall’art. 23-bis del d.l. n. 112/2008, che disciplina l’affidamento dei servizi pubblici locali in quanto materia di tutela della concorrenza di esclusiva competenza statale. Il giudizio sull’art. 46 è estinto per rinuncia.

    Il principio

    Le Regioni sottoposte a piano di rientro dal disavanzo sanitario sono vincolate agli impegni assunti con lo Stato; eventuali deroghe legislative regionali violano i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica. La stabilizzazione di personale precario senza concorso aperto viola l’art. 97 Cost. La disciplina dell’affidamento dei servizi pubblici locali, ricadendo nella tutela della concorrenza, è di esclusiva competenza statale.

    Domande e risposte

    Una Regione in piano di rientro sanitario può aumentare la spesa con legge regionale?

    No. La legge statale prevede che gli interventi del piano di rientro siano vincolanti per le Regioni che li abbiano sottoscritti. Una legge regionale che aumenti la spesa sanitaria in contrasto con il piano viola i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica.

    Perché la stabilizzazione del personale precario era illegittima?

    L’art. 97 Cost. impone il concorso pubblico per l’accesso ai pubblici uffici. La procedura deve essere aperta a candidati esterni; una selezione riservata al personale interno — anche se denominata “selezione pubblica” — è incostituzionale perché non è necessariamente concorsuale.

    Chi ha competenza esclusiva sull’affidamento del trasporto pubblico locale?

    Lo Stato, in quanto materia riconducibile alla tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.). Le Regioni non possono dettare un regime transitorio diverso da quello statale per la cessazione degli affidamenti diretti in essere.

    Norme collegate

    • Art. 97 della Costituzione — principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, concorso pubblico
    • Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza; legislazione concorrente sul coordinamento della finanza pubblica
  • Corte cost. n. 122/2011 – Istituto Zooprofilattico Abruzzo e Molise: limiti della competenza regionale

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    La Corte dichiara parzialmente illegittima la legge della Regione Abruzzo n. 13/2010 sul funzionamento dell’Istituto Zooprofilattico “G. Caporale” di Teramo. Incostituzionali l’art. 3, comma 4 — che indicava il Ministero della salute invece del Ministero dell’economia nel Collegio dei revisori — e l’art. 4, comma 2 — che poneva a carico dello Stato il finanziamento di compiti regionali. Non fondate le censure agli artt. 1, comma 4 e 5, commi 1 e 4.

    Di cosa si tratta

    La Regione Abruzzo aveva adottato una legge per disciplinare il funzionamento dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” di Teramo, ente interregionale che svolge ricerca scientifica e tutela igienico-sanitaria veterinaria. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato diverse disposizioni, sostenendo che la Regione avesse ecceduto le proprie competenze, invadendo l’ambito della legislazione concorrente in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, impugnando gli artt. 1, comma 4, 3, comma 4, 4, comma 2, e 5, commi 1 e 4, della legge regionale Abruzzo n. 13 del 2010. I parametri statali di riferimento erano il d.lgs. n. 270/1993 (sugli istituti zooprofilattici), il d.lgs. n. 502/1992 (riordino sanitario) e l’art. 16 della legge n. 196/2009 (legge di contabilità pubblica, sul monitoraggio della finanza pubblica). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara infondata la questione sull’art. 1, comma 4: la norma regionale non attribuisce alla Regione compiti di interesse nazionale, ma si limita a riconoscerle la facoltà di assegnare compiti di interesse regionale, coerentemente con la ripartizione già delineata dal d.lgs. n. 270/1993 e confermata dalla sentenza n. 124/1994 della stessa Corte. Dichiara invece fondata la questione sull’art. 3, comma 4: la Regione non può scegliere quale ministero nominare nel Collegio dei revisori; l’art. 16 della legge n. 196/2009 impone la presenza del Ministero dell’economia e delle finanze, quale principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica. Fondata anche la questione sull’art. 4, comma 2: la norma regionale poneva a carico del bilancio statale compiti di matrice regionale, violando il principio del d.lgs. n. 270/1993 che distingue finanziamenti statali e regionali a seconda di chi abbia assegnato il compito. Non fondate le censure ai commi 1 e 4 dell’art. 5: l’uso del termine “controllo” da parte del legislatore regionale è sinonimo di “verifica” usato dallo Stato; le funzioni di direttore generale restano distinte da quelle del Consiglio di amministrazione anche nella formulazione regionale.

    Il principio

    Nell’ambito della legislazione concorrente sulla tutela della salute, le Regioni possono attribuire agli Istituti Zooprofilattici compiti di interesse regionale, ma non possono discostarsi dai principi fondamentali statali: la composizione ministeriale dei collegi di revisione e la distinzione tra fonti di finanziamento statale e regionale secondo il soggetto assegnante sono principi inderogabili di coordinamento della finanza pubblica.

    Domande e risposte

    Cosa può fare una Regione riguardo agli Istituti Zooprofilattici?

    Può disciplinare le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento e assegnare all’Istituto compiti di interesse regionale. Non può invece assegnare compiti di interesse nazionale o internazionale, riservati al Ministero della salute.

    Perché la norma sul Collegio dei revisori era incostituzionale?

    L’art. 16 della legge n. 196/2009 impone che nei collegi di revisione delle pubbliche amministrazioni sia presente un rappresentante del Ministero dell’economia, in quanto strumento di coordinamento della finanza pubblica. Spetta allo Stato, non alla Regione, individuare l’amministrazione statale competente.

    Perché era illegittimo porre a carico dello Stato il finanziamento di compiti regionali?

    Il d.lgs. n. 270/1993 distingue nettamente: i compiti assegnati dallo Stato sono finanziati dallo Stato, quelli assegnati dalla Regione sono finanziati dalla Regione. Una legge regionale che addossa allo Stato costi per compiti regionali viola questo principio fondamentale.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, legislazione concorrente in materia di tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica