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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998 (reato di ingresso o soggiorno illegale dello straniero), sollevate da tre giudici di pace. Tutte le ordinanze di rimessione sono carenti nella descrizione della fattispecie concreta e nella motivazione sulla rilevanza, rendendo impossibile alla Corte di verificare se la questione incidesse sulla decisione del caso specifico.
Di cosa si tratta
L’art. 1, comma 16, lett. a), della legge n. 94/2009 (legge sulla sicurezza pubblica) aveva introdotto nell’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998 il reato di ingresso o soggiorno illegale dello straniero, punibile con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Tre giudici di pace avevano sollevato questione di legittimità costituzionale di tale disposizione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Gallina (r.o. n. 257/2010) e il Giudice di pace di Albano Laziale (rr.oo. nn. 281 e 301/2010) hanno sollevato questioni in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, lamentando: l’irragionevolezza del ricorso alla sanzione penale per chi si trova in una condizione di migrante; la mancanza di efficacia deterrente di una pena pecuniaria per soggetti quasi sempre insolvibili; la violazione del principio di offensività penale; la disparità di trattamento rispetto al reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, del medesimo decreto.
La decisione della Corte
I giudizi sono riuniti. Tutte le questioni sono dichiarate manifestamente inammissibili. In tutte le ordinanze di rimessione i giudici si sono limitati a riportare un generico capo di imputazione, senza fare alcun riferimento alla vicenda concreta che aveva dato origine all’imputazione. In mancanza di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta, è inibita alla Corte la necessaria verifica circa l’influenza della questione di legittimità sulla decisione richiesta al rimettente.
Il principio
Il giudice che solleva questione di legittimità costituzionale in via incidentale deve descrivere la fattispecie concreta del giudizio principale con sufficiente dettaglio da permettere alla Corte di accertare che la questione sia rilevante, cioè che la decisione del caso dipenda effettivamente dall’applicazione della norma censurata. La semplice parafrasi del capo di imputazione è del tutto insufficiente.
Domande e risposte
Il reato di immigrazione irregolare è stato poi dichiarato incostituzionale?
Con queste tre ordinanze la Corte non ha esaminato il merito per ragioni processuali. Questioni analoghe in merito all’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998 sono state esaminate nel merito in altri giudizi successivi.
Perché la pena pecuniaria per l’immigrazione irregolare era considerata problematica dai rimettenti?
I giudici ritenevano che l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro fosse priva di funzione deterrente nei confronti di persone che emigrano in condizioni di necessità e che nella maggior parte dei casi siano insolvibili, rendendo la sanzione ineffettiva e inutile rispetto al già esistente meccanismo di espulsione amministrativa.
Quale differenza tra il reato dell’art. 10-bis e quello dell’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998?
L’art. 14, comma 5-ter, punisce lo straniero che non ottempera all’ordine del questore di lasciare il territorio (in mancanza di giustificato motivo). L’art. 10-bis punisce invece il solo fatto dell’ingresso o del soggiorno irregolare, a prescindere da qualsiasi ordine di allontanamento e senza la clausola del giustificato motivo.
Norme collegate
- Art. 25 della Costituzione — principio di legalità penale e necessità che la responsabilità penale sia fondata su fatti materiali
- Art. 27 della Costituzione — responsabilità personale penale e finalità rieducativa della pena
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