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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 138 c.p.c. (notificazione in mani proprie, non pertinente al caso) e manifestamente infondata quella sull’art. 139, secondo comma, c.p.c. La mancata previsione della firma del ricevente nella notificazione eseguita dall’ufficiale giudiziario non viola gli artt. 3 e 24 Cost.: la disciplina differenziata rispetto alla notificazione postale è ragionevole, data la pubblica funzione dell’ufficiale giudiziario.
Di cosa si tratta
In un giudizio civile (domanda di retratto successorio), una notificazione dell’ufficiale giudiziario era stata eseguita con consegna alla figlia del destinatario. La destinataria aveva opposto il suo diritto al riscatto, contestando la validità della notificazione. Il Tribunale di Nocera Inferiore riteneva che la mancanza di strumenti analoghi alla firma del ricevente (prevista nella notificazione postale) creasse un onere probatorio eccessivo per chi contestasse la regolarità della notifica.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Nocera Inferiore ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., censurando gli artt. 138 e 139, secondo comma, del c.p.c., nella parte in cui non prevedono, per la notificazione a mezzo ufficiale giudiziario, presidi analoghi alla firma del ricevente prevista per la notificazione postale.
La decisione della Corte
La questione sull’art. 138 c.p.c. è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza: l’art. 138 riguarda la notificazione “in mani proprie” e non è applicabile al caso di specie, che riguardava una notificazione con consegna a un familiare. La questione sull’art. 139, secondo comma, c.p.c. è manifestamente infondata: il legislatore ha discipline diversificate per le due modalità di notificazione nel ragionevole esercizio della propria discrezionalità. La “natura pubblica” dell’ufficio dell’ufficiale giudiziario e i doveri e responsabilità a suo carico giustificano l’assenza della firma del ricevente; la contestazione è comunque possibile anche per querela di falso contro l’attestazione dell’ufficiale.
Il principio
Il legislatore gode di ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, con il solo limite della manifesta irragionevolezza. Le notificazioni eseguite dall’ufficiale giudiziario e quelle a mezzo posta sono situazioni differenti, che possono essere disciplinate in modo diverso: la responsabilità (anche penale) dell’ufficiale giudiziario per le attestazioni rese compensa la mancanza della firma del ricevente.
Domande e risposte
Come si contesta la regolarità di una notificazione eseguita dall’ufficiale giudiziario?
Si può confutare in giudizio la sussistenza del rapporto di convivenza tra il destinatario e la persona che ha ricevuto l’atto. In alternativa, è possibile proporre querela di falso contro l’attestazione dell’ufficiale giudiziario, se si ritiene che essa sia falsa.
Qual è la differenza tra notificazione dell’ufficiale giudiziario e notificazione postale?
Nella notificazione postale, sia sulla ricevuta di ritorno sia sui registri del notificatore è apposta la sottoscrizione del ricevente. Nella notificazione tramite ufficiale giudiziario, è l’ufficiale stesso che attesta l’avvenuta consegna nella relazione di notifica da lui sottoscritta, senza necessità della firma del ricevente.
Chi è considerato “familiare convivente” ai fini della notificazione?
L’art. 139 c.p.c. consente la consegna a un familiare, addetto alla casa o al servizio del destinatario che si trovi nell’abitazione o nel luogo di lavoro. Il rapporto di convivenza con il destinatario deve essere accertato, ed è contestabile in giudizio.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa in giudizio
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
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