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La Corte dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri sull’art. 8, lett. b), della legge della Provincia autonoma di Trento n. 12/2010, che prevedeva un termine di 45 giorni (invece dei 60 stabiliti dalla disciplina statale sulla VAS) per i pareri nel procedimento di approvazione del piano provinciale della mobilità. La questione è assolutamente generica nella prospettazione.
Di cosa si tratta
La Provincia autonoma di Trento aveva modificato la disciplina del procedimento di approvazione del Piano provinciale della mobilità, prevedendo che gli enti interessati esprimessero il proprio parere entro 45 giorni dalla ricezione della proposta. Il Presidente del Consiglio dei ministri contestava che il d.lgs. n. 152/2006 (recepimento della Direttiva VAS 2001/42/CE) imponesse un termine minimo di 60 giorni.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema), censurando l’art. 8, lett. b), della legge provinciale n. 12/2010 per contrasto con il termine di 60 giorni dell’art. 14 del d.lgs. n. 152/2006. La Provincia contestava sia la pertinenza della censura (la norma riguardava il procedimento urbanistico, non la VAS), sia la tardività del ricorso.
La decisione della Corte
La questione è dichiarata inammissibile per assoluta genericità della prospettazione. Il ricorrente non ha sviluppato argomentazioni che specifichino e chiariscano la portata della censura, tenuto conto del complesso quadro normativo di riferimento: la competenza provinciale in materia di VAS (art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006), la specifica regolamentazione provinciale sulla VAS del Piano di mobilità, le successive modifiche del d.lgs. n. 152/2006 intervenute dopo il deposito del ricorso. La censura risulta pertanto troppo vaga per consentire alla Corte di valutarne la fondatezza.
Il principio
Nel giudizio in via principale promosso dallo Stato, il ricorso deve contenere un’argomentazione specifica e chiara sulla portata della norma censurata, tenuto conto dell’intero quadro normativo applicabile, incluse le competenze della Regione o Provincia interessata e le eventuali disposizioni di adattamento. La semplice affermazione di un contrasto con una norma statale, senza esaminare il complesso contesto normativo, rende la questione inammissibile per genericità.
Domande e risposte
Cos’è la VAS (Valutazione Ambientale Strategica)?
La VAS è una procedura di valutazione degli effetti ambientali di piani e programmi, prevista dalla Direttiva europea 2001/42/CE e recepita in Italia dal d.lgs. n. 152/2006. Prevede una fase di consultazione dei soggetti interessati e del pubblico sui possibili effetti ambientali.
Le Province autonome hanno competenza propria in materia di VAS?
Sì. L’art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006 consente espressamente a Regioni e Province autonome di disciplinare con proprie leggi le competenze in materia di VAS ed eventualmente prevedere modalità ulteriori per lo svolgimento della consultazione.
Il termine di 45 giorni viola necessariamente la Direttiva VAS?
Non necessariamente. La Direttiva 2001/42/CE richiede “scadenze adeguate” per le consultazioni, senza fissare un minimo assoluto. L’art. 14 del d.lgs. n. 152/2006 fissava 60 giorni, ma successivamente modificato. La Corte non ha esaminato il merito per l’inammissibilità della questione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.