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La Corte dichiara non fondate le questioni promosse dalla Regione Veneto sull’art. 1, comma 1-quinquies, del d.l. n. 2/2010, che sopprimeva le Autorità d’ambito territoriale (ATO) per il servizio idrico e i rifiuti. La soppressione è legittima espressione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza e dell’ambiente. Inammissibile la questione riferita all’art. 97 Cost., per mancata ridondanza sulle competenze regionali.
Di cosa si tratta
Il d.l. n. 2/2010 (convertito dalla legge n. 42/2010) aveva inserito nella legge finanziaria 2010 un comma che sopprimeva le Autorità d’ambito territoriale (ATO) entro un anno, cioè gli enti di cooperazione tra Comuni e Province istituiti dalle Regioni per la gestione del servizio idrico integrato e dei rifiuti. La Regione Veneto aveva in funzione diverse ATO e ne contestava la soppressione.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Veneto ha impugnato la norma in riferimento agli artt. 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 della Costituzione, lamentando: che la disposizione eccedesse la competenza statale di coordinamento della finanza pubblica; che incidesse sulla competenza residuale regionale in materia di servizi pubblici locali; che, infine, imponesse alle Regioni di rinunciare a un modulo organizzativo idoneo.
La decisione della Corte
Le questioni sub a) e b) sono non fondate. La Corte ribadisce (sentenza n. 246/2009) che la disciplina delle ATO rientra nelle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell’ambiente, di esclusiva competenza statale. La gestione tramite un’unica ATO razionalizza il mercato e l’uso delle risorse ambientali. Lo Stato ha quindi piena facoltà di sopprimere le ATO, e ciò esclude le competenze regionali invocate. La questione sub c), riferita all’art. 97 Cost., è inammissibile: nei giudizi principali le Regioni possono invocare parametri diversi dal riparto di competenze solo se la loro violazione compromette le attribuzioni regionali, il che non avviene nel caso del buon andamento della PA.
Il principio
La disciplina delle Autorità d’ambito territoriale ottimale, in quanto strumentale alla tutela della concorrenza e dell’ambiente, rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato. Le Regioni conservano tuttavia ampia discrezionalità nell’individuare, con propria legge, i moduli organizzativi sostitutivi per la gestione del servizio idrico e dei rifiuti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
Domande e risposte
Cosa erano le Autorità d’ambito territoriale (ATO)?
Erano strutture dotate di personalità giuridica, costituite in ciascun ambito territoriale ottimale, a cui gli enti locali partecipavano obbligatoriamente e alle quali erano trasferite le competenze di gestione del servizio idrico integrato e dei rifiuti. Erano istituite dalle Regioni e disciplinate dalle rispettive leggi regionali.
Perché la loro disciplina rientra nella competenza statale?
Perché la razionalizzazione tramite un’unica ATO per ambito impedisce la frammentazione del mercato (tutela della concorrenza) e garantisce un utilizzo efficiente delle risorse idriche e la gestione ottimale degli equilibri ambientali (tutela dell’ambiente), entrambe materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. e) e s), Cost.
Le Regioni potevano istituire nuovi enti analoghi alle ATO?
La norma censurata stabiliva che le Regioni dovessero attribuire con legge le funzioni già esercitate dalle ATO soppresse, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Rimaneva quindi alle Regioni un’ampia sfera di discrezionalità sui moduli organizzativi da adottare.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e dell’ambiente
- Art. 118 della Costituzione — principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nella allocazione delle funzioni amministrative
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