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La Corte dichiara incostituzionale l’art. 23 della legge della Regione Puglia n. 5/2010, che disponeva l’automatica stabilizzazione a tempo indeterminato dei dipendenti a termine dell’ADISU (Agenzia per il diritto allo studio universitario) al raggiungimento di trentasei mesi di servizio, senza la necessità di un concorso pubblico aperto a candidati esterni. La disposizione viola l’art. 97 della Costituzione.
Di cosa si tratta
La Regione Puglia aveva previsto che i dipendenti dell’ADISU assunti a tempo determinato “a seguito di selezione pubblica” transitassero automaticamente nel ruolo a tempo indeterminato dopo trentasei mesi di servizio, senza obbligo di superare un concorso aperto. Una norma analoga prorogava il rapporto di lavoro fino alla stabilizzazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 23 della legge regionale Puglia n. 5/2010 in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione. In particolare lamentava la violazione dell’obbligo di concorso pubblico, il contrasto con i principi statali in materia di stabilizzazione del personale precario (art. 17, commi 10–13, del d.l. n. 78/2009) e la violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.
La decisione della Corte
La questione fondata sull’art. 97 Cost. è fondata, con assorbimento degli altri profili. L’art. 23 comporta la stabilizzazione automatica di tutti i lavoratori a termine dell’ADISU. La Corte ribadisce che il previo superamento di una generica “selezione pubblica” non è sufficiente a legitimare una successiva stabilizzazione senza concorso: tale previsione non garantisce che la selezione abbia avuto natura concorsuale e che fosse riferita alla tipologia e al livello delle funzioni da svolgere (sentenze n. 235/2010 e n. 293/2009). La norma regionale è pertanto incostituzionale.
Il principio
L’accesso ai pubblici uffici richiede il concorso pubblico aperto a candidati esterni. Una “selezione pubblica” anteriore, genericamente intesa, non può sostituire il concorso per la trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato. La stabilizzazione automatica al raggiungimento di un requisito temporale, senza selezione aperta e comparativa, viola l’art. 97 Cost.
Domande e risposte
Perché una selezione pubblica anteriore non giustifica la stabilizzazione?
Perché la selezione originaria per l’assunzione a termine potrebbe non essere stata concorsuale nel senso richiesto per l’assunzione a tempo indeterminato, e comunque potrebbe aver valutato profili diversi dalle funzioni che il dipendente è poi chiamato a svolgere stabilmente.
Il concorso pubblico è sempre obbligatorio nella PA?
In linea generale sì, salvo eccezioni espressamente previste dalla Costituzione o giustificate da esigenze particolari. La Corte ha ammesso deroghe limitate, ad esempio per il personale già dipendente che partecipa a procedure riservate con posti in parte aperti all’esterno, ma mai la stabilizzazione automatica per mero decorso del tempo.
Le Regioni possono legiferare sul personale degli enti regionali?
Entro certi limiti sì, ma nel rispetto dei principi fondamentali statali in materia di coordinamento della finanza pubblica e degli istituti dell’ordinamento civile del lavoro. Non possono prevedere modalità di accesso agli uffici pubblici in contrasto con l’art. 97 Cost.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della PA e obbligo di concorso pubblico per l’accesso agli uffici
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale sull’ordinamento civile
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