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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248/2007 (convertito dalla legge n. 31/2008), sollevate dal Giudice di pace di Catanzaro. Le questioni sono inammissibili perché il rimettente ha individuato in modo impreciso l’oggetto delle censure e non ha fornito motivazione adeguata, ignorando peraltro precedenti pronunce della Corte sulla stessa norma.
Di cosa si tratta
L’art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248/2007 disciplinava le disposizioni sui pagamenti delle cartelle esattoriali, prevedendo che le nuove norme si applicassero solo ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a partire dal 1° giugno 2008. Il ricorrente nel giudizio principale impugnava una cartella notificata nel 2007, contestando la mancanza di alcune indicazioni obbligatorie.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Catanzaro ha sollevato questione in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 29 (recte: 28), 97, 113, 134 e 136 della Costituzione, lamentando una sperequazione tra i cittadini e la lesione del diritto di difesa. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito che la questione era già stata dichiarata non fondata dalla Corte con la sentenza n. 58/2009 e successive ordinanze.
La decisione della Corte
Le questioni sono dichiarate manifestamente inammissibili per due ragioni concorrenti. In primo luogo, il rimettente ha individuato in modo incompleto e inesatto il contenuto della disposizione censurata, omettendo ogni riferimento alla nullità delle cartelle per mancata indicazione del responsabile del procedimento, senza permettere alla Corte di cogliere esattamente i termini della questione. In secondo luogo, le censure sono prive di specifica e adeguata motivazione, formulate in modo generico e apodittico, e ignorano precedenti pronunce della Corte che avevano già risolto le stesse questioni in senso contrario al rimettente.
Il principio
Il rimettente che solleva questione di legittimità costituzionale ha l’obbligo di ricostruire correttamente il contenuto della norma censurata e di motivare adeguatamente le censure. L’omissione di precedenti pronunce della Corte sulla stessa norma, in senso contrario alla prospettazione del rimettente, aggrava ulteriormente il difetto di motivazione e contribuisce all’inammissibilità della questione.
Domande e risposte
Cosa conteneva l’art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248/2007?
La norma stabiliva un regime transitorio per le disposizioni sulle cartelle esattoriali (in particolare sulla loro validità e sul contenuto obbligatorio), applicandole solo ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1° giugno 2008 in poi. I ruoli precedenti restavano soggetti alla vecchia disciplina.
Perché il giudice non aveva tenuto conto della sentenza n. 58/2009?
La sentenza n. 58/2009 era stata pubblicata prima dell’ordinanza di rimessione ed aveva già dichiarato non fondata la questione sulle stesse norme. Il giudice a quo l’aveva ignorata, il che è stato considerato dalla Corte come un elemento ulteriore della carenza motivazionale.
Una questione manifestamente inammissibile può essere riproposta?
Sì. La dichiarazione di manifesta inammissibilità non preclude la riproposizione della questione da parte di altro giudice, purché l’ordinanza di rimessione rispetti i requisiti di motivazione adeguata, descrizione della fattispecie concreta e corretta identificazione della norma censurata.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa in giudizio
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
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